Sentenza 27 marzo 2003
Massime • 1
Ricorre il concorso tra il reato di contrabbando doganale generico e quello di contrabbando di tabacco lavorato estero punito dall'art. 2 della l. 18 gennaio 1994, n. 50, laddove tale norma - sebbene abrogata dall'art. 7, comma 3 della legge 19 marzo 2001, n. 92 - sia applicabile nella fase transitoria in quanto norma più favorevole (art. 2, comma terzo cod. pen.) giacché, mentre a fronte dell'inasprimento delle pene introdotto con la novella legislativa, non è più configurabile il concorso tra i due reati, l'individuazione del sistema sanzionatorio più favorevole ne comporta l'applicazione integrale, esclusa ogni possibilità di commistione di elementi favorevoli di norme vigenti e di norme abrogate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/03/2003, n. 22945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22945 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 27/03/2003
1. Dott. VITALONE Claudio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - N. 662
3. Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 43676/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
ON EN, n. il 10.3.1948 in Bari, ivi res. Strada Amendoni n. 17,
avverso la sentenza in data 3.7.2002 della Corte di Appello di Bari, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Bari in data 28.3.2000, venne condannato alla pena di mesi dieci di reclusione, quale colpevole dei reati: a) di cui agli art. 110 c.p., 25, comma secondo, 282 lett. F e 296 del D.P.R. n. 43/73; b) di cui agli art.110 c.p., 1, 67 e 70 del D.P.R. n. 633/72; e) di cui all'art. 2 della L. n. 50/94, unificati sotto il vincolo del concorso formale.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Guglielmo Passacantando, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari ha confermato la pronuncia di colpevolezza del ON in ordine ai reati ascrittigli per avere detenuto Kg. 20,800 di tabacco lavorato estero di contrabbando. La sentenza ha rigettato i motivi di gravame con i quali l'appellante aveva dedotto la abrogazione del reato di evasione dell'IVA per effetto dell'entrata in vigore del D. L.vo n. 74/2000. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, che la denuncia con due motivi di gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 2 della L. n. 50/94, deducendo che la disposizione citata è stata abrogata dall'art. 7, comma terzo, della legge 19.3.2001 n. 92, e che l'art. 291 bis del D.P.R. n. 43/73, introdotto dalla novella citata, non si pone in termini di continuità normativa con la precedente fattispecie criminosa, stante la diversità dell'interesse tutelato dalle disposizioni citate - interesse dell'amministrazione dei Monopoli la disposizione abrogata;
interesse alla percezione dei diritti di confine la disposizione attualmente vigente - con il conseguente effetto della verificatasi abolitio criminis. Con il secondo motivo il. ricorrente deduce, in subordine - nell'ipotesi fosse ritenuta la continuità normativa tra le disposizioni citate - che non è più configurabile il concorso formale tra il reato di contrabbando doganale generico, di cui all'art. 282 del D.P.R. n. 43/73, e la nuova figura di reato di cui all'art. 291 bis del D.P.R. n. 43/73, di talché - si afferma - l'imputato poteva essere condannato solo per tale ultima fattispecie criminosa con l'applicazione delle sanzioni più favorevoli previste dall'art. 2 della L. n. 50/94. Il ricorso non è fondato.
È già stato reiteratamente affermato da questa Corte, in relazione al primo motivo di gravame, che "In tema di contrabbando di tabacco lavorato estero, l'intervenuta abrogazione, disposta dall'art. 7, comma 3, della legge 19 marzo 2001 n. 92, dell'art. 2 della legge 18 gennaio 1994 n.50 (che prevedeva come reato punibile con la reclusione da uno a quattro anni il contrabbando di tabacco lavorato estero in quantità superiore ai 15 chilogrammi), non incide sulla persistente applicabilità di detta norma incriminatrice per i fatti commessi durante la sua vigenza, atteso che la stessa legge n. 92 del 2001 ha introdotto, in sua sostituzione, disposizioni più articolate nell'individuazione delle fattispecie e più severe nel trattamento sanzionatone quali, in particolare, quelle di cui agli art. 291 bis e 291 ter del T.U. delle disposizioni doganali approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43" (sez. 3^ 200217712, Loseto G ed altri, riv.
221849; conf. sez. 1^, 16.10.2002 n. 35192, De Nardo). Non appare dubbio, invero, che la nuova fattispecie criminosa, poiché riproduce integralmente - ampliandone e precisandone peraltro il contenuto - il testo della norma abrogata, pur se inserita nel testo unico delle disposizioni legislative in materia di doganale, è diretta a soddisfare anche l'interesse monopolistico dello Stato, in relazione al regime della produzione e vendita dei tabacchi lavorati esteri, stante la più ampia formulazione della disposizione di cui all'art. 291 bis rispetto alla configurazione della fattispecie del contrabbando doganale prevista dalla disposizione generale dettata dal testo unico in materia (art. 282 del D.P.R. n. 43/73). Anche H secondo motivo di gravame è infondato.
Osserva la Corte che, tenuto conto dell'inserimento dell'art. 291 bis nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale e soprattutto del fatto che la nuova norma incriminatrice commina congiuntamente alla pena della detenzione di cui all'art. 2 della L. n. 50/94, peraltro con notevole inasprimento della misura di quest'ultima, anche la pena della multa prevista per il contrabbando doganale, appare condivisibile l'indirizzo interpretativo espresso in una recente pronuncia di questa Corte (sez. 3^, 11.2.2003 n. 12010, Falco), citata dal ricorrente, secondo il quale la novella legislativa assorbe la previsione della fattispecie delittuosa del contrabbando doganale, di talché non è più configurabile il concorso tra le due ipotesi di reato.
Deve essere, però, rilevato che, nel caso in esame, trovano applicazione i principi in materia di successioni delle leggi nel tempo, ex art. 2, comma terzo, c.p., ed il consolidatissimo indirizzo interpretativo di questa Corte formatosi in materia secondo il quale, una volta individuato il sistema normativo complessivamente più favorevole per l'imputato, tale sistema deve essere applicato nella sua interezza (cfr. sez. 4^ 7.4.1970, Mudili in Giust. Pen. 1971 e numerose altre precedenti e successive), non risultando ammissibile la commistione degli elementi più favorevoli delle disposizioni vigenti e di quelle abrogate.
Orbene, nel caso in esame, poiché risulta, comunque, più favorevole per l'imputato il sistema sanzionatorio di cui all'art. 2 della L. n.50/94, applicato dai giudici di merito e richiesto dallo stesso ricorrente, in quanto non commina la sanzione della multa e quella detentiva è notevolmente inferiore rispetto alla misura prevista dalla novella, la fattispecie criminosa configurata dalla disposizione citata deve essere applicata integralmente, di talché permane la configurabilità del concorso della stessa con la fattispecie del contrabbando doganale, secondo il consolidato indirizzo interpretativo formatosi in sede di applicazione della normativa abrogata (sez. un. 29.10. 199 7 n. 7 Deutsch). Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto del ricorso segue a carico del ricorrente l'onere della spese processuali
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ON EN al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 27 marzo 2003. Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2003