Sentenza 18 febbraio 2009
Massime • 1
La confisca per equivalente prevista dall'art. 322 ter cod. pen. non è applicabile ai reati tributari commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge finanziaria 2008 (art. 1, comma centoquarantatreesimo, l. 24 dicembre 2007, n. 244).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/02/2009, n. 13098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13098 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2009 |
Testo completo
☐ N REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SESTA SEZIONE PENALE 1 30 98 /09
+8 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 18/02/2009
SENTENZA N..40%, Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. MILO NICOLA PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE 1. Dott. CORTESE TU CONSIGLIERE
N. 021893/2008 TI 2. Dott. ROTUNDO VINCENZO
3. Dott.PAOLONI GIACOMO "
" 4.Dott.CARCANO DOMENICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
PUBBLICO MINISTERO PRESSO
TRIBUNALE di VICENZA
nei confronti di:
N. IL 26/03/1949 1) OL AR
N. IL 24/11/1949 2) TI AN
3) VIGNI SABRINA N. IL 05/12/1969
N. IL 31/07/1980 4) OL LUCIO
avverso ORDINANZA del 11/03/2008
TRIB. LIBERTA' di VICENZA
sentita la relazione fatta dal Consigliere
[Tette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.Giovanni Salati, che CORTESE TU
メ ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
S
Corsi Fatto
Il GIP di Vicenza in data 26.02.2008 emetteva, in relazione a delitto di frode fiscale ex art. 3 D. Lgs. 74/00 per evasione di imposte, negli anni 2003, 2004 e 2005, da parte della TR IM TS Srl, appartenente per la quasi totalità alla Magi Editrice Srl avente come socio di maggioranza ON MA, decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto rapporti di conto corrente bancario intestati alla detta
Società, rapporti di conto corrente, in cui erano confluiti ricavi facenti capo alla medesima, intestati a CH AN (moglie di ON MA) o a Società riconducibili a ON MA, immobili intestati a CH AN e a ON
MA, costituenti l'equivalente del profitto del reato. Con ordinanza in data
11.03.2008, il Tribunale di Vicenza, pronunciando sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di ON MA, CH AN, ON CI (legale rapp.te di una delle Società coinvolte) e GN RI (amministratrice della TR IM TS Srl) avverso il decreto di sequestro suddetto, revocava il medesimo in relazione ad alcuni conti correnti intestati alla TR IM TS SR (inseriti nella contabilità ufficiale), a CH AN, a ON MA a due Società, ritenuti non interessati da ricavi occultati al fisco, e in relazione agli immobili, stante l'inapplicabilità ratione temporis della confisca per equivalente. Propongono ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, nonché il difensore di ON MA e GN RI, che ha anche presentato una memoria di resistenza al ricorso del P.M.
Il P.M. si duole della disposta revoca sull'assunto che gli immobili e i conti correnti che ne sono oggetto sono comunque passibili di confisca per equivalente a sensi dell'art. 322 ter cp., non valendo per i reati tributari il divieto di retroattività ritenuto applicabile a tale misura.
Il difensore di ON MA e GN RI insiste anzitutto nella eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Vicenza, considerato che il domicilio fiscale della TR IM TS Srl, costituente il riferimento previsto dall'art. 18 del
D. Lgs. 74/2000, era, all'epoca dell'accertamento del reato, situato in Roma. Lamenta poi la mancata corrispondenza tra la fattispecie concreta ricostruita dal Tribunale e la fattispecie di reato ascritta, stante l'assenza di specifici mezzi fraudolenti e l'attribuibilità del reato al solo soggetto obbligato alla tenuta delle scritture contabili.
Mancherebbe, ancora, qualsiasi motivazione in ordine al periculum. Non sarebbe stato, infine, spiegato perché costituirebbe profitto del reato proprio "quel denaro" trovato nei conti sequestrati.
La difesa di ON e GN ha anche presentato memoria, con cui ha sostenuto l'infondatezza del ricorso del P.M.
Diritto
Il ricorso del P.M. è infondato. L'art. 322 ter c.p., introdotto dalla L. 29 settembre 2000, n. 300, art. 3, comma 1, dispone, con riferimento ai reati previsti dagli artt. da 314 a 320 c.p., che, se non risulti possibile la confisca delle cose che costituiscono il profitto o il prezzo di detti reati, deve essere ordinata la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale prezzo.
Ai sensi della cit. L. n. 300 del 2000, art. 15, le disposizioni dell'art. 3 non si applicano ai reati ivi previsti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore.
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Orbene, la disposizione che stabilisce la irretroattività della applicazione della confisca per equivalente del prezzo del reato si palesa particolarmente significativa al fine di affermare che il legislatore ha configurato l'ablazione del patrimonio del reo in proporzione corrispondente all'arricchimento provocato dall'illecito quale misura sostanzialmente sanzionatoria.
La confisca per equivalente, infatti, viene ad assolvere ad una funzione sostanzialmente ripristinatoria della situazione economica, modificata in favore del reo dalla commissione del fatto illecito, mediante l'imposizione di un sacrificio patrimoniale di corrispondente valore a carico del responsabile ed è, pertanto, connotata dal carattere afflittivo e da un rapporto consequenziale alla commissione del reato proprio della sanzione penale, mentre esula dalla stessa qualsiasi funzione di prevenzione che costituisce la principale finalità delle misure di sicurezza.
La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha anche avuto modo di affermare, con riferimento a quelle disposizioni legislative che hanno esteso la possibilità di disporre la confisca per equivalente a soggetti ovvero persone giuridiche cui non è imputabile la commissione del reato (D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 19 relativo alla responsabilità delle persone giuridiche), la inapplicabilità della misura ablatoria a fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore delle disposizioni normative che la consentono (sez. 2, 200703629, Ideai Standard Italia S.r.l., RV 235814; conf. sez. 2,
200700316, Spera ed altri, RV 235363).
Con riferimento alla fattispecie in esame si rileva che l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 322 ter c.p. è stata estesa, per quanto applicabile, ai reati di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10 bis, 10 ter, 10 quater e 11, dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143, (confisca cd. per equivalente in caso di reati tributari), entrato in vigore 1.1.2008 (legge finanziaria 2008). Ora, come ritenuto di recente da questa Corte (sent. 39172 del 2008), considerata l'illustrata “ratio” all'istituto della confisca, così come disciplinato dalla citata disposizione del codice penale, non ci sono ragioni per escludere la sua irretroattività con riferimento ai reati tributari di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000. La suddetta “ratio” appare, invero, ancora più evidente con riferimento a tali reati, assolvendo la confisca per equivalente direttamente ed in modo evidente la funzione di ripristino dell'ordine finanziario dello Stato leso dall'illecito tributario.
Stante la natura sanzionatoria della confisca in esame, la irretroattività della sua applicazione è del resto imposta sia dall'art. 25 Cost. (cfr. Cort. Cost. sent. n. 19 del 1974) che dall'art. 7, primo 1, seconda parte, della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, ratificata con L. 4 agosto 1955, n. 848 (ai sensi del cui disposto
S "non può essere inflitta una pena più grave di quella che sarebbe stata applicata al tempo in cui il reato è stato consumato"). Infondato è anche il ricorso del difensore di ON MA e GN RI. Per quanto concerne, invero, l'eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale di Vicenza, si osserva che, a sensi del comma 2 dell'art. 18 del D. Lgs. 74 del 2000, "per i delitti previsti dal capo I del titolo II il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale” Ora, il reato contestato nella specie (art. 3 del cit. D. Lgs.) rientra appunto nel capo I del Titolo II del detto decreto. Esso, quindi, deve considerarsi consumato nel luogo del domicilio fiscale della Società contribuente (TR IM TS Srl), che, all'epoca dei fatti, era fissato in Torri di Quartesolo (VI). Ne consegue, a sensi del comma 1 dell'art. 8 cpp., la competenza del Tribunale di Vicenza.
Priva di pregio è anche la denuncia di mancata corrispondenza tra la fattispecie concreta ricostruita dal Tribunale e la fattispecie di reato ascritta. A sensi, invero, del comma 1 dell'art. 3 del D. Lgs. 74 del 2000, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi...
Ora, da un lato, è evidente che il reato “de quo" non è un reato proprio, potendo essere commesso da "chiunque”. Dall'altro, non è per nulla condivisibile il rilievo che l'accredito degli elementi attivi in conti correnti non inseriti nei libri non costituisca un mezzo fraudolento idoneo a ostacolare l'accertamento delle imposte evase, aggiuntivo e distinguibile dalla "falsa rappresentazione nelle scritture contabili", posto che quest'ultima è già integrata dalla semplice omessa indicazione degli elementi attivi, laddove l'utilizzo di conti correnti occulti (in quanto non inseriti nei libri) per l'accredito di detti elementi costituisce una modalità ulteriore di realizzo dell'evasione non necessitata dalla falsa rappresentazione ma evidentemente funzionale ad ostacolarne la scoperta.
Del tutto infondata è la doglianza sulla mancanza di motivazione in ordine al periculum, posto che, al riguardo, l'ordinanza impugnata reca una motivazione più che esaustiva.
Per quanto concerne, infine, i problemi correlati alla natura delle res sequestrate, costituite da denaro, va precisato che il Tribunale ha non illogicamente rilevato che gli importi presenti nei conti estranei alla contabilità ufficiale devono perciò stesso ritenersi collegati alla contestata condotta illecita e che in tale parte del patrimonio della Società è correlativamente confluito il cospicuo profitto conseguente alla evasione fiscale.
Nel ricorso si obietta che non sarebbe stato spiegato perché costituirebbe profitto del reato proprio "quel denaro" trovato nei conti sequestrati. Sul sequestro preventivo di somme di denaro costituenti "profitto del reato", è stato chiarito in giurisprudenza (Cass. SS.UU. 29951 del 2004) che lo stesso deve ritenersi sicuramente ammissibile sia allorquando la somma si identifichi proprio in quella che è stata acquisita attraverso l'attività criminosa sia ogni qual volta sussistano indizi per i quali il denaro di provenienza illecita sia stato depositato in banca ovvero investito in titoli, trattandosi di assicurare ciò che proviene dal reato (vedi Cass., Sez. 6^, 25 marzo 2003, n. 23773, Madaffari). È evidente, a tal proposito, che la fungibilità del denaro e la sua funzione di mezzo di pagamento non impone che il sequestro debba necessariamente colpire le medesime specie monetarie I
illegalmente percepite, bensì la somma corrispondente al loro valore nominale, ovunque sia stata rinvenuta (vedi Cass., Sez. 6^, 1 febbraio 1995, n. 4289, Carullo), ferma restando la necessaria sussistenza del rapporto pertinenziale tra il danaro sequestrato ed il reato del quale costituisce il profitto illecito (utilità acquisita proprio mediante la realizzazione della condotta criminosa).
Alla stregua di tanto, e considerato il rilevato collegamento 'sostanziale' fra i conti sequestrati e l'attività illecita, risultano inconferenti le argomentazioni svolte in ricorso circa la necessità di identificazione del danaro che costituisca il risultato empirico della condotta criminosa quale immediata conseguenza materiale di essa.
PQM
Visti gli artt. 615 e 616 cpp.,
• in solido, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti privati al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma in data 18 febbraio 2009
Il Consigliere estensore Il Presidente A. Cortesegoo N. Milo
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 25 MAR 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia