Sentenza 14 ottobre 2019
Massime • 2
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è esclusa la configurabilità della continuazione nel caso di molteplici fatti di distrazione in quanto le singole condotte di cui all'art. 216 legge fall. possono essere realizzate con uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell'ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralità di reati, trattandosi di reato a condotta eventualmente plurima per la cui realizzazione è sufficiente il compimento di uno solo dei fatti contemplati dalla legge, mentre la pluralità di essi non fa venire meno il suo carattere unitario.(Conf. Cass. n. 5158/1992, Rv. 18995601).
In tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente "extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'"intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori.
Commentari • 7
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1. La massima La vendita, in prossimità del dissesto, di beni sociali a soggetti contigui o cointeressati senza tracciabilità del corrispettivo e con successiva rapida rivendita integra bancarotta fraudolenta per distrazione; risponde per concorso l'extraneus acquirente se, per le circostanze del caso (contiguità, tempistica, modalità dell'operazione), è consapevole del depauperamento della massa; l'occultamento/mancata consegna delle scritture integra bancarotta documentale per dolo anche solo eventuale. Fonte: Trib. Nola, sent. 20 dicembre 2023 (dep. 17 gennaio 2024). 2. La sentenza integrale Svolgimento del processo Con decreto emesso dal G.U.P., in sede in data 22.6.2021 gli imputati …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/2019, n. 4710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4710 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2019 |
Testo completo
04710-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente Sent. n. sez. 3020 FRANCESCA MORELLI UP 14/10/2019 CATERINA MAZZITELLI ROSSELLA CATENA R.G.N. 7429/2018 GRAZIA MICCOLI -Relatore MARIA TERESA BELMONTE ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: IO EL nato a [...] il [...] GR IO nato a [...] il [...] DE GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/02/2016 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Antonietta PICARDI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alle pene accessorie. Rigetto nel resto udito il difensore avv. Riccardo LUPPONIO, in sostituzione dell'avv. Marco BRUSCIOTTI nell'interesse degli imputati IO e GR, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. udito il difensore avv. Susanna CARRARO, in sostituzione dell'avv. Massimo BIFFA nell'interesse dell'imputato DE, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 febbraio 2016 la Corte di Appello di Ancona per quanto di interesse in questa sede- ha confermato la pronunzia del Tribunale di Pesaro, con la quale era stata affermata 1 Q la responsabilità di AU GR e IE IO per i delitti loro ascritti di bancarotta fraudolenta documentale (capo A) e patrimoniale (capo B). E' stata pure confermata l'affermazione di responsabilità di NL DE per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ascritta al capo C), avente ad oggetto la stessa condotta distrattiva contestata nel capo B). In relazione alla posizione di tutti e tre gli imputati è stata esclusa la sussistenza della condotta distrattiva relativa all'avviamento della società fallita ed è stata invece riconosciuta la sussistenza della circostanza aggravante speciale di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1), legge fallimentare. Con la sentenza di appello sono state confermate pure le statuizioni civili e la condanna alle pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare.
2. Gli imputati AU GR e IE IO sono stati tratti a giudizio nella loro qualità di liquidatori della società FE s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Pesaro in data 8 luglio 2008. Il DE è stato invece amministratore unico della FIVE RE s.r.l. e, secondo l'ipotesi accusatoria, ha concorso quale extraneus con l'GR e il IO nella condotta di bancarotta per distrazione ascritta nei capi B e C, realizzata trasferendo dalla FE s.r.l (posta in liquidazione in data 23 dicembre 2005) alla FIVE RE s.r.l. (costituita in data 28 dicembre 2005) macchinari e rimanenze di magazzino iscritte nelle voci di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, per un ammontare complessivo pari ad euro 813.225,00, nonché beni strumentali (macchinari) per un valore di cessione imponibile di euro 113.955,00. Tale distrazione secondo l'ipotesi accusatoria- si realizzava mediante l'interposizione e la cessione fittizia dei beni alla società sammarinese ESSEEMME PIÙ s.r.l. (fattura n. 848 del 19 luglio 2006), la quale aveva poi rivenduto gli stessi beni alla società amministrata dal DE (fattura n. 143 del 25 settembre 2006). AI IO e all'GR è stata contestata pure la bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo A) per avere omesso di tenere o comunque non conservato le scritture contabili e la relativa documentazione di supporto per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008. Nella imputazione sono state contestate in via alternativa entrambe le fattispecie previste dall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare.
3. Avverso la predetta sentenza gli imputati, per mezzo dei rispettivi difensori, propongono ricorso per cassazione.
3.1. Il ricorso presentato nell'interesse di IE IO e di AU GR, sottoscritto dall'avv. Marco Brusciotti, risulta affidato a quattro motivi.
3.1.1. Con il primo si deducono vizi motivazionali in ordine alla commissione del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale. In particolare, la Corte territoriale avrebbe disatteso le censure avanzate sul punto in sede di appello, richiamando in termini ripetitivi quanto affermato dal Tribunale, senza autonome argomentazioni in merito alla ritenuta infondatezza dei motivi di gravame. 2 3.1.1.1. In primo luogo la Corte di Appello non avrebbe motivato in ordine all'erronea asserzione dell'assenza di una giustificazione plausibile circa la destinazione dei beni aziendali, né sul fatto che le attività di liquidazione, ritenute fittizie dal giudice di primo grado, fossero state in realtà provate dal materiale probatorio in atti, idoneo a dimostrare che i beni di magazzino erano stati lavorati e venduti e che i macchinari erano stati in parte ceduti alla ESSE EMME PIU's.r.l. ed in parte pignorati dalla GIFLO s.r.l. Parimenti non state analizzate le censure in ordine alla ritenuta simulazione del contratto di cessione di macchinari conclusosi tra la EFFETTRE s.r.l. e la ESSE EMME PIU's.r.l., che, ad avviso del Tribunale, avrebbe celato la volontà di distrarre il patrimonio sociale attraverso una triangolazione che avrebbe interessato la neo costituita società FIVE RE, ultima acquirente dei beni aziendali. In realtà gli imputati, al fine di creare liquidità, hanno ceduto con regolare contratto i beni aziendali alla ESSE EMME PIU's.r.l., prevedendo un asporto differito nel tempo, dato che la FE s.r.l. continuava a lavorare il materiale grezzo del magazzino per immetterlo sul mercato. Il successivo pignoramento da parte della GIFLO s.r.l. ha impedito di dare completa esecuzione al citato contratto. Si sostiene dunque che la ESSE EMME PIU' s.r.l. abbia pagato solo una parte del prezzo pattuito, acquistando i restanti beni in occasione di aste giudiziarie, poi rivenduti alla FIVE RE s.r.l. Tale ricostruzione, ad avviso della difesa, non è stata neppure vagliata dalla Corte territoriale, che si è limitata a menzionare un documento prodotto dal Pubblico ministero (indicato come "allegato n. 6"), che rappresenta la sintesi dei passaggi dei beni, che nulla provano in ordine alla condotta distrattiva. La Corte territoriale non avrebbe nemmeno esaminato le censure in relazione al coinvolgimento degli imputati nelle vicende societarie della FIVE RE s.r.l. In proposito si sottolinea che l'asserita identità tra le due società è risultata insussistente. Le risultanze in merito acquisite - il fatto di essersi avvalsi di manodopera qualificata proveniente dalla FE s.r.l. e il rinvenimento di cataloghi di quest'ultima presso la società FIVE RE s.r.l. non sarebbero sufficienti, infatti, a provare il disegno distrattivo.
3.1.1.2. La Corte di Appello - prosegue la difesa avrebbe ignorato altresì la censura avanzata con riguardo all'assenza di motivazione nella sentenza di primo grado in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale. Il Tribunale, infatti, avrebbe omesso un reale accertamento sul punto, dando per scontata l'esistenza della finalità fraudolenta degli imputati nell'omettere la tenuta delle scritture contabili. La Corte territoriale avrebbe pedissequamente aderito a tale impostazione, senza prendere posizione su quanto argomentato dalla difesa, finalizzato a dimostrare l'assenza nelle condotte degli imputati dello scopo di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio sociale. La carenza argomentativa della sentenza impugnata risulta anche nella parte in cui non ha valutato gli elementi indicati nell'atto di appello al fine della riqualificazione delle condotte nella fattispecie di bancarotta semplice;
infatti è stata trascurata, per esempio, la circostanza che gli 3 imputati svolgessero la mansione di operai all'interno della società, non occupandosi delle vicende gestorie della stessa.
3.1.2. Con il secondo motivo si denunzia violazione di legge in relazione all'art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare. In sostanza si ripropongono le censure evidenziate nel precedente motivo in relazione alla insussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta documentale, essendosi la Corte territoriale limitata ad osservare che ricorrendo la condotta di distrazione dei beni vi sarebbe pure quella di omissione dolosa della tenuta della contabilità.
3.1.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali sotto il profilo del travisamento della prova. La Corte territoriale ha erroneamente indicato come elemento significativo della distrazione la ricostruzione del passaggio dei beni tra le società, come attestato dalla produzione documentale del Pubblico Ministero. Tale documentazione nulla prova in ordine alla condotta contestata, in quanto da un lato il trasferimento dei beni dalla FE s.r.l. e la ESSE EMME PIU' s.r.l. risulta effettivo, in quanto "giustificato" in parte dal contratto di cessione e in parte dall'aggiudicazione all'asta dei cespiti;
dall'altro gli imputati non hanno partecipato alle vicende delle società che si sono succedute nell'acquisto dei beni aziendali. Inoltre, la Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento in ordine alla natura distrattiva delle condotte sulla base di dichiarazioni inesistenti "all'interno del materiale probatorio in atti". Più specificamente, la sentenza impugnata fa riferimento alle dichiarazioni del teste IS (di cui peraltro la difesa aveva contestato l'attendibilità), che però non risultano dagli atti processuali, in quanto mai tale teste avrebbe riferito quanto invece evidenziato e valorizzato dalla Corte territoriale.
3.1.4. In data 2 gennaio 2019 il difensore del IO e dell'GR ha depositato una memoria ex art. 611 cod. proc. pen. Sono state ribadite le argomentazioni già proposte con i ricorsi ed è stata analizzata la valutazione dei giudici di merito in ordine alla inattendibilità delle dichiarazioni rese da EZ OR, legale rappresentante della ESSE EMME PIÙ Srl. Sono state, inoltre, proposte censure sul trattamento sanzionatorio, con l'ulteriore doglianza afferente il diniego delle attenuanti generiche.
3.1.5. In data 8 ottobre 2019 è stata depositata una ulteriore memoria nella quale si insiste in particolar modo nell'accoglimento del motivo di ricorso relativo alla omessa motivazione sulla insussistenza della condotta di bancarotta documentale afferente la contabilità per l'anno 2005, avendo lo stesso Curatore escluso che in tale anno non sia stata tenuta la suddetta contabilità. Viene allegato il verbale relativo alla deposizione del Curatore. Si insiste altresì sul motivo relativo al travisamento delle dichiarazioni rese dal teste IS e viene allegato il verbale relativo alla deposizione di tale teste. 4 3.2. Il ricorso presentato nell'interesse di NL DE risulta articolato in sette motivi.
3.2.1 Con il primo si lamentano vizi motivazionali e il vizio di travisamento della prova quanto alle dichiarazioni del teste AL. Invero, la verifica di tale deposizione induce a ritenere non corrispondente al vero l'assunto che il teste abbia dichiarato che la FIVE RE s.r.l. non avesse pagato il prezzo indicato nella fattura di acquisto n. 143 del 25 settembre 2006. L'attribuzione alla deposizione di un contenuto non rispondente al vero si connoterebbe per la sua decisività rispetto ad entrambe le decisioni di merito. Infatti, l'argomento del mancato pagamento del prezzo indicato nella fattura di acquisto costituisce presupposto della ritenuta fittizietà dell'ipotizzata "triangolazione" e dunque della dimostrazione del concorso del DE nella distrazione dei beni della fallita FE s.r.l. Il travisamento della deposizione del teste AL si estende all'ulteriore decisivo aspetto dell'asserita inesistenza di documenti attestanti il trasporto della merce in San Marino, sede della società ESSE EMME PIÙ. Secondo le pronunzie di merito, il teste avrebbe affermato di non aver rinvenuto documenti relativi al trasporto della merce in San Marino, escludendo dunque che il trasporto fosse avvenuto e corroborando la conclusione della fittizietà della triangolazione e della sussistenza della distrazione. Sostiene la difesa che in realtà il teste "ha deposto circa l'esistenza di documenti attestanti il rientro in Italia.... dei beni oggetto della pretesa triangolazione fittizia", a riprova che vi era stato un primo trasporto dall'Italia alla Repubblica di San Marino.
3.2.2 Con il secondo motivo si deducono vizi motivazionali sotto il profilo del travisamento della prova quanto alle dichiarazioni del teste EZ OR, amministratore della ESSE EMME PIÙ s.r.l. Il OR aveva confermato nel corso del giudizio di primo grado l'effettività della vendita dei beni aziendali della società FE s.r.l. Egli, tuttavia, era stato erroneamente giudicato inattendibile sulla base del mancato rinvenimento di documenti attestanti il trasporto della merce e tale conclusione, secondo la difesa, non era stata supportata da alcuna argomentazione logico - giustificativa. Inoltre, entrambe le decisioni di merito hanno ignorato che solo l'eventuale mancato pagamento del prezzo da parte del OR costituirebbe distrazione. Infatti, il soggetto giuridico obbligato a corrispondere il controvalore della merce e dei macchinari alla fallita FE s.r.l. era la ESSE EMME PIÙ s.r.l., amministrata da EZ OR. Pertanto, il distacco dei beni senza corrispettivo per la società in liquidazione, poi fallita, con conseguente danno per i creditori della stessa, non risulta attribuibile al DE.
3.2.3 Con il terzo motivo si denunzia il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 1 e 223 della legge fallimentare. Si contesta la natura distrattiva della condotta contestata al DE. Infatti, sotto il profilo oggettivo, la pretesa fittizietà della prima vendita nulla prova quanto all'attribuibilità del fatto 5 Q distrattivo all'imputato, non obbligato nei confronti della FE s.r.l.; si sostiene, cioè, che l'apprensione in seconda battuta dei beni della fallita da parte del DE non fosse direttamente produttiva di effetti pregiudizievoli per i creditori, dovendosi tali effetti ricollegare eventualmente solo al primo trasferimento alla ESSE EMME PIÙ s.r.l. La Corte di Appello ha erroneamente ritenuto la sussistenza del dolo in capo al DE sul rilievo che costui conoscesse l'originaria provenienza della merce e dei macchinari. In realtà, difetterebbe del tutto la prova della consapevolezza della mancata corresponsione da parte della prima acquirente del prezzo di vendita dei beni, con effettivo danno per il patrimonio della fallita. Si rileva, quindi, che, pur a voler ritenere che il prezzo non sia mai stato versato alla fallita, tale circostanza non era conoscibile da parte dell'imputato; tale fisiologica impossibilità, pertanto, non può essere a lui addebitata quale prova della consapevolezza di un depauperamento del patrimonio della fallita, aggravato dai successivi ulteriori trasferimenti dei beni oggetto della contestata distrazione.
3.2.4 Con il quarto motivo si deduce violazione di legge con riferimento agli articoli 530 e 533 cod. proc. pen. I giudici di merito, valorizzando la mancata allegazione di documentazione adeguata a sostegno dell'effettività dei trasferimenti dei beni, hanno operato un'inammissibile inversione dell'onere della prova. La posizione del DE, infatti, in quanto extraneus, non può essere equiparata sotto il profilo della possibilità di allegazione probatoria a quella dell'intraneo, anche di fatto, all'amministrazione della società, poiché in generale egli non può accedere alla documentazione dell'impresa.
3.2.5 Con il quinto motivo si denunzia violazione di legge con riferimento agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 1, 223 e 232, comma 3, n. 2 della legge fallimentare. La difesa osserva che le condotte contestate all'imputato avrebbero dovuto essere inquadrate, al più, nella diversa fattispecie di cui all'art. 232, comma 3, n. 2 della legge fallimentare, che presuppone l'estraneità dell'acquirente in malafede alla vicende gestorie dell'impresa della quale si verifichi successivamente il fallimento e la consapevolezza da parte di tale soggetto esterno dello stato di dissesto dell'impresa medesima. Tali requisiti sussisterebbero nella specie, dal momento che entrambe le sentenze di merito hanno riconosciuto l'estraneità del DE alle vicende gestorie della fallita, la sua conoscenza della situazione di illiquidità in cui la fallita medesima versava e la sproporzione tra il valore dei beni e dei macchinari e il prezzo cui gli stessi erano stati venduti, senza la prova ulteriore di accordi illeciti tra l'imputato e i liquidatori della fallita.
3.2.6 Con il sesto motivo si lamenta violazione di legge con riferimento agli artt. 219, comma 2, n. 1 della legge fallimentare e 522 cod. proc. pen., in relazione all'art. 517 cod. proc. pen. La difesa rileva che la disposizione di cui all'art. 219, comma 2, n. 1 della legge fallimentare non era stata formalmente contestata e che essa, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, non potesse essere contestata in fatto, contenendo l'enunciazione del capo C), in 6 Q relazione al quale l'imputato è stato condannato, l'indicazione di una sola condotta, costituente un unico fatto tipico. Ne deriva pertanto la nullità della sentenza ai sensi degli artt. 517 e 522 cod. proc. pen., nella parte in cui conferma l'aumento di pena previsto per la c.d. continuazione fallimentare.
3.2.7 Con il settimo motivo si deducono violazione di legge e correlati vizi di motivazione in relazione agli artt. 133 e 62 bis cod. pen. Il ricorrente si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, operata sulla base di una valutazione cumulativa per tutti gli imputati, le cui posizioni sono state a tal fine illogicamente equiparate, laddove invece la valutazione sulla pena deve essere il più possibile aderente alla condotta riferibile al singolo ed alla sua personalità desunta dagli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen.
3.2.8 Nell'interesse del DE v'è memoria, depositata ex art. 611 cod. proc. pen. in data 11 gennaio 2019, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso, chiedendo inoltre l'annullamento della sentenza impugnata anche con riferimento all'irrogazione delle pene accessorie. CONSIDERATO IN DIRITTO La sentenza va annullata limitatamente alle statuizioni qui di seguito indicate.
1. Infondati sono i motivi di ricorso proposti nell'interesse di GR e IO in relazione alla sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. In primo luogo va rilevato che le censure proposte sono articolate in fatto e sono pedissequamente reiterative di quelle già articolate con l'atto di appello, in relazione alle quali la Corte territoriale ha esaustivamente e logicamente motivato (si vedano pagg. 13 e ss), richiamando correttamente anche la motivazione della pronunzia di primo grado. In proposito, giova evidenziare che da tempo le Sezioni Unite di questa Corte hanno indicato i requisiti necessari perché la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale possa essere considerata legittima, sottolineando che essa: 1) deve fare riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua, adeguata rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) deve fornire la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, deve essere conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quantomeno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. U del 21/06/2000, n. 17 Primavera, Rv. 216664). Non è dunque sufficiente il mero richiamo all'altro provvedimento, ma è necessario che il giudice "qualifichi" gli elementi indicati nel provvedimento richiamato per relationem e, dunque, dimostri una non supina ed immotivata adesione alla precedente decisione (Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone e altri, rv. 261248; Sez. 4, n. 6779 del 18/12/2013, Balzamo rv. 259316; 7 а Sez. 6, n. 49754 del 21/11/2012 Casulli, Rv. 254102; Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, Aglieri ed altri, rv. 233082). Orbene, nel caso in esame la Corte di Appello si è attenuta ai principi di diritto sopra indicati e (come si vedrà anche più avanti) ha assolto all'obbligo di motivazione, in quanto non si è limitata al mero richiamo delle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, ma ha specificamente valutato le doglianze contenute nelle richieste di appello, in particolare in ordine alla valutazione delle prove e alla conseguente ricostruzione dei fatti (si vedano anche Sez. 6, n. 9752 del 29/01/2014, Ferrante, Rv. 259111; Sez. 1, n. 43464 del 01/10/2004, Perazzolo, Rv. 231022). Nella sentenza di appello (pagg. 13 e 14) sono stati ricostruiti in dettaglio i passaggi dei beni distratti da una all'altra società, con specifica indicazione delle fonti di prova. E' stato, quindi, sottolineato come, sulla base delle dichiarazioni rese dal Curatore fallimentare, si era accertato che tra i beni pignorati da GIFLO s.r.l. non vi erano né i macchinari di proprietà di FE iscritti nel libro dei cespiti, né i beni di magazzino. Di rilievo, poi, sono risultati pure i valori dei beni indicati nei vari trasferimenti;
infatti, da essi si ricava che i beni che nel 2010 erano stati venduti dalla società FIVE RE a LA FOLGORE s.r.l. e che erano quasi coincidenti rispetto a quelli venduti dalla società sammarinese ESSE EMME PIU' a FIVE RE nel 2006, sono stati valutati 85.000 euro. Pertanto, anche se si ipotizzasse che tra i beni pignorati dalla GIFLO s.r.l. possano essere ricaduti parzialmente quelli in precedenza venduti da FE alla società ESSE EMME PIÙ, si trattava sicuramente della parte di minore valore, come dimostrato dal prezzo a cui questi sarebbero stati poi acquistati dal OR durante la procedura esecutiva. Si è inoltre evidenziato come i beni acquistati dalla società FIVE RE a seguito della "triangolazione" erano idonei a svolgere un'attività imprenditoriale analoga a quella svolta dalla società fallita. La Corte territoriale ha poi confutato, con argomentazioni logiche e di merito insindacabili in questa sede, l'affermazione difensiva secondo cui la vendita dalla società FE alla ESSE EMME PIÙ S.r.l. fosse diretta a monetizzare il patrimonio mobiliare per consentire di pagare il trattamento di fine rapporto dei dipendenti. Come ribadito dal Curatore fallimentare, tale finalità è da ritenersi pretestuosa, in quanto solo le prime due rate convenute con i dipendenti per il pagamento di retribuzioni e TFR erano state effettivamente pagate. Non è stato neppure prodotto alcun documento attestante l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto da ESSE EMME PIÙ per l'acquisto dei beni di cui al contratto del 28 giugno 2006. Se il OR avesse davvero versato la somma di 90.000/100.000 euro alla società FE, non si sarebbe accontentato di ricevere solo euro 15.000 quale prezzo pagato dalla società FIVE RE in seguito alla successiva rivendita, benché la relativa fattura recasse un importo complessivo di 90.611,44 euro e benché gli stessi beni fossero stati rivenduti dalla FIVE RE alla LA FOLGORE per 85.000 euro. 8 Q Inoltre, non sono stati rinvenuti documenti sulla consegna della merce alla società ESSE EMME PIÙ. Da ciò i giudici di merito hanno desunto la fittizietà della "triangolazione" delle operazioni relative ai beni della fallita;
triangolazione la cui finalità era proprio quella, attesa l'inevitabilità del fallimento della società FE, di ostacolare azioni revocatorie da parte del Curatore. I beni dunque erano entrati subito nella disponibilità della società FIVE RE, che non li aveva pagati alla società ESSE EMME PIÙ, la quale a sua volta non li aveva pagati alla società FE. -Tutto ciò argomentano i giudici di merito- è avvenuto con il consapevole contributo dei liquidatori IO e GR, in passato già condannati per fatti di bancarotta fraudolenta, e dell'extraneus DE, che ha approfittato dello stato di crisi della FE. Non senza rilievo, peraltro, come si dirà anche più avanti, è la circostanza che il DE aveva in precedenza prestato attività lavorativa per la società FE e che il IO e I'GR abbiano continuato ad operare nella società FIVE RE. D'altronde, come sottolineato nella sentenza di primo grado, quest'ultima si era rivelata "una diretta continuazione della FE (si veda pag. 2 della citata sentenza).
2. Infondate sono pure le doglianze proposte nell'interesse di IO e GR quanto alla affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Come si è detto, la contestazione è stata ascritta facendo riferimento ad entrambe le fattispecie disciplinate dall'art. 216, comma 1, n. 2, prima e seconda ipotesi, legge fall., che va ricordato- sono alternative, in quanto ciascuna di esse è idonea ad integrare il delitto in questione;
pertanto, accertata la responsabilità in ordine alla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita - che richiede il solo dolo generico - diviene superfluo accertare il dolo specifico richiesto per la condotta di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, anch'essa contestata (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi e altro, Rv. 27175301). Nella sentenza qui in esame (e in quella di primo grado) è stato sottolineato come il Curatore non abbia trovato la documentazione relativa all'anno 2006, mentre quella relativa agli anni precedenti era stata diligentemente custodita;
poi, per gli anni successivi, sino alla dichiarazione di fallimento, non è stata tenuta alcuna documentazione, sicché il Curatore non è stato in grado di ricostruire il movimento degli affari e le altre circostanze di rilievo contabile. E' allora evidente come siano infondate le censure della difesa sulla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo agli imputati, giacché i giudici di merito hanno correttamente ritenuto che l'omessa tenuta delle scritture contabili proprio a partire dal momento in cui è stata realizzata la condotta di distrazione dei beni sia indicativa del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori. In proposito va ribadito che l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, n. 2), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture che, invece, integra un'ipotesi 9 di reato a dolo generico e presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (tra le più recenti, Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi Angelo, Rv. 27665001). Quanto sopra esposto circa la sussistenza del dolo specifico è sufficiente, peraltro, ad evidenziare la manifesta infondatezza delle argomentazioni difensive sulla configurabilità nella specie del reato di bancarotta semplice documentale.
3. Inammissibile, perché versato in fatto e finalizzato alla rivalutazione delle prove, è il terzo motivo di ricorso. Come si è già visto sopra, la condotta distrattiva è stata ricostruita in termini puntuali, con indicazione specifica delle fonti di prova, sicché non è affatto vero che la Corte territoriale abbia erroneamente interpretato la produzione documentale del Pubblico Ministero. A fronte di un quadro probatorio solido, come quello evidenziato dai giudici di merito (puntuale è la sentenza di primo grado, richiamata dalla Corte di Appello valutando le argomentazioni difensive), marginali diventano i rilievi della difesa sul prospettato vizio di travisamento della prova relativo a dichiarazioni "inesistenti" del teste IS. In proposito, è bene ribadire che, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (ex multis, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina e altro, Rv. 26921701).
4. Inammissibili perché nuove e comunque generiche sono le censure sul trattamento sanzionatorio proposte dalla difesa degli imputati IO e GR solo con la memoria depositata in data 2 gennaio 2019. 5. Passando all'analisi del ricorso proposto nell'interesse di DE, al quale - come si è detto- è stato ascritto solo il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, vanno richiamate necessariamente tutte le argomentazioni già articolate sopra (par. n. 1) in relazione alle posizioni degli altri due imputati. A fronte della ricostruzione dei fatti e della valutazione delle prove come prospettate, le censure proposte nel ricorso del DE si risolvono in sollecitazioni di una rivisitazione nel merito della vicenda, non ravvisandosi, peraltro, neppure i dedotti vizi di travisamento della prova. Manifestamente infondate sono anche le censure afferenti la carenza in capo al DE dell'elemento soggettivo proprio della condotta del concorso dell'extraneus. I giudici di merito hanno evidenziato che l'imputato aveva lavorato in precedenza per la FE e che, con la costituzione della FIVE RE, egli si era inserito in un'attività di impresa che era la prosecuzione di quella della società poi fallita, giacché era stata pure ricreata la stessa 10 Q compagine lavorativa, "tra cui due soci di cui uno (GR) era stato pure liquidatore" (si veda sul punto anche la sentenza di primo grado). E' opportuno allora ribadire che, in tema di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta, il dolo dell'extraneus nel reato proprio dell'imprenditore richiede la consapevolezza della qualifica del soggetto intraneus, ma non la rappresentazione della sussistenza dei requisiti soggettivi di fallibilità, quali la tipologia e le dimensioni dell'impresa (Conf. Sez. 5, n. 15850 del 26/06/1990, Rv. 185893; Sez. 5, n. 7936 del 18/04/1985, Rv. 170334) - (Sez. 5, n. 37194 del 11/07/2019, PG C/ Fede Emilio, Rv. 27734001). Insomma, il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste solo nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società, la quale può rilevare sul piano probatorio, quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 38731 del 17/05/2017, Bolzoni, Rv. 27112301; Sez. 5, n. 54291 del 17/05/2017, Bratomi, Rv. 27183701; Sez. 5, n. 12414 del 26/01/2016, Morosi e altri, Rv. 26705901; Sez. 5, n. 16983 del 05/03/2014, Liori e altri, Rv. 26290501; Sez. 5, n. 1706 del 12/11/2013, P.G., Barbaro e altro, Rv. 25895001). Ne consegue che ogni atto distrattivo assume rilievo ai sensi dell'art. 216 l.fall. in caso di fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione di quest'ultimo, il quale non costituisce l'evento del reato che, invece, coincide con la lesione dell'interesse patrimoniale della massa, posto che se la conoscenza dello stato di decozione costituisce dato significativo della consapevolezza del terzo di arrecare danno come nella ai creditori ciò non significa che essa non possa ricavarsi da diversi fattori, quali specie- la natura fittizia o l'entità dell'operazione che incide negativamente sul patrimonio della società (Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010, Fiume e altro, Rv. 24687901).
6. Manifestamente infondato è pure il quinto motivo di ricorso. E' sufficiente in proposito ribadire che il delitto di ricettazione prefallimentare (art. 232, comma terzo, n. 2, I. fall.), si configura solo in mancanza di un accordo con l'imprenditore dichiarato fallito. Pertanto, il fatto del terzo non fallito che come nella specie- distragga beni prima del - fallimento, in accordo con l'imprenditore, è punibile a titolo di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale, ex art. 216, comma primo e 223, comma primo, I. fall., e non a norma del predetto art. 232 1. fall. (Sez. 5, n. 16062 del 22/02/2012, Buondestino e altri, Rv. 25248501; Sez. 5, n. 12824 del 09/03/2005, Martino, Rv. 23169901).
7. Fondato è il motivo relativo all'erronea ritenuta sussistenza della c.d. continuazione fallimentare. In effetti il DE è stato ritenuto responsabile della sola condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale e del tutto irrilevante è la circostanza che siano stati distratti più beni. L'unicità del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale esclude la configurabilità della continuazione nel caso di molteplici fatti di distrazione (Sez. 5, n. 5158 del 27/02/1992, Capriolo ed altro, Rv. 18995601; si veda anche Sez. 5, n. 1762 del 28/11/2007, P.G. in proc. Perugini e 11 G altro, Rv. 23909601 e, in tema di bancarotta documentale, Sez. 1, n. 18148 del 02/04/2014, Puleo, Rv. 26247901). In proposito la pronunzia delle Sezioni Unite n. 21039 del 27/01/2011 (P.M. in proc. Loy, Rv. 24966501) ha chiarito che l'art. 216 legge fallimentare contiene anche norme a più fattispecie alternative o fungibili. È il caso delle condotte di distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione o dissipazione di cui al comma primo n. 1, le quali, se hanno ad oggetto lo stesso bene, sono, per così dire, in rapporto di "alternatività formale", di "alternatività di modi", nel senso cioè che le diverse condotte descritte dalla legge sono estrinsecazione di un unico fatto fondamentale e integrano un solo reato, anche se vengono poste in essere, in immediata successione cronologica, due o più di tali condotte, che, essendo omogenee tra loro, ledono lo stesso bene giuridico (integrità del patrimonio del debitore insolvente): in tal caso, l'atto conforme al tipo legale resta assorbito dalla realizzazione, in contiguità temporale, di altro atto di per sé stesso tipico. Analoghe considerazioni possono ripetersi per le ipotesi, pur esse omogenee, di esposizione e di riconoscimento di passività inesistenti (entrambe lesive dell'interesse specifico alla veridica indicazione del passivo). In difetto della detta unitarietà d'azione con pluralità di atti, è indubbio che, anche tra fattispecie alternative, si ha concorso ogniqualvolta le differenti azioni tipiche siano "distinte sul piano ontologico, psicologico e funzionale" e abbiano ad oggetto beni specifici differenti>>. Consegue a quanto sopra esposto che nella specie deve ritenersi integrata un'unica condotta e che quindi deve essere esclusa la cd continuazione fallimentare. In ragione di ciò, va annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aumento di mesi tre di reclusione applicato al DE ex art. 219, comma 2 n. 1, legge fallimentare, che può essere eliminato da questa Corte in applicazione della disposizione dell'art. 620 cod. proc. pen., essendo superfluo il rinvio ai giudici di merito non risultando necessari ulteriori accertamenti o valutazioni di merito (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, Matrone, Rv. 27183101).
8. Inammissibili per genericità sono le doglianze proposte con riferimento al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche.
9. Va rilevata d'ufficio la illegalità delle pene accessorie.
9.1. Con sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare nella parte in cui dispone: la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni>>> (così testualmente il dispositivo della menzionata sentenza).
9.2. La "sostituzione" della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018, determina l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel "nuovo" 12 Q parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli;
Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon;
Sez. U. n. 6240 del 27/11/2014, in motivazione).
9.3. L'illegalità sopravvenuta delle pene accessorie in rassegna impone quindi l'annullamento sul punto della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito che provvederà alla determinazione della durata delle stesse in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Invero le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva irrogato agli imputati le pene accessorie conseguenti al reato di bancarotta fraudolenta per il periodo fisso di dieci anni richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018)>> (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci Domenico, Rv. 27628601).
9.4. Per le suesposte argomentazioni si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia per nuovo esame limitatamente alla determinazione delle pene accessorie.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aumento di mesi tre di reclusione applicato a DE GI ex art. 219, comma 2 n. 1, legge fallimentare, che elimina. Annulla altresì la medesima sentenza limitatamente alla determinazione delle pene accessorie ex art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Perugia. Rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2019 Il Presidente Il consigliere estensore Grazia Miccoli Francesca MORELLI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 4 FEB/2080 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Il Funzionario C o Cambla LANZUISE 13