Cass. pen., sez. V, sentenza 28/11/2007, n. 1762
CASS
Sentenza 28 novembre 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di bancarotta fraudolenta, vi è il divieto di un nuovo giudizio (art. 649 cod. proc. pen.) per una ulteriore ipotesi di distrazione di danaro, sul presupposto che il pur distinto fatto distrattivo contestato sia assorbito nel disvalore dell'unico reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale già giudicato, in quanto la maggior parte delle singole condotte previste nell'art. 216 L. fall. possono essere realizzate con uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell'ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralità di reati, costituendo reato a condotta eventualmente plurima per la cui realizzazione è sufficiente il compimento di uno solo dei fatti contemplati dalla legge, mentre la pluralità di essi non fa venire meno il suo carattere unitario. In tali casi di reiterazione o di molteplicità di fatti nell'ambito dell'art. 216 n. 1 non trova, pertanto, applicazione l'aggravante di cui all'art. 219, comma secondo, L. fall., che deroga alla disciplina del concorso materiale di reati e della continuazione.

Commentario1

  • 1Pluralità di condotte di bancarotta nello stesso fallimentoAccesso limitato
    Manuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 12 marzo 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 28/11/2007, n. 1762
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1762
Data del deposito : 28 novembre 2007

Testo completo