Sentenza 28 novembre 2007
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta, vi è il divieto di un nuovo giudizio (art. 649 cod. proc. pen.) per una ulteriore ipotesi di distrazione di danaro, sul presupposto che il pur distinto fatto distrattivo contestato sia assorbito nel disvalore dell'unico reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale già giudicato, in quanto la maggior parte delle singole condotte previste nell'art. 216 L. fall. possono essere realizzate con uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell'ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralità di reati, costituendo reato a condotta eventualmente plurima per la cui realizzazione è sufficiente il compimento di uno solo dei fatti contemplati dalla legge, mentre la pluralità di essi non fa venire meno il suo carattere unitario. In tali casi di reiterazione o di molteplicità di fatti nell'ambito dell'art. 216 n. 1 non trova, pertanto, applicazione l'aggravante di cui all'art. 219, comma secondo, L. fall., che deroga alla disciplina del concorso materiale di reati e della continuazione.
Commentario • 1
- 1. Pluralità di condotte di bancarotta nello stesso fallimentoAccesso limitatoManuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 12 marzo 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/11/2007, n. 1762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1762 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 28/11/2007
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 2707
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 027166/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di ANCONA;
nei confronti di:
1) PE IC N. IL 15/03/1954;
2) MA OL N. IL 08/12/1973;
avverso SENTENZA del 28/06/2006 TRIBUNALE di FERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. G. D'Angelo che ha concluso per il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 13.1.04 il gup del tribunale di Fermo condannava RU LI e OP GA, a seguito di rito abbreviato, per bancarotta fraudolenta patrimoniale;
la prima anche per bancarotta documentale.
Il gup disponeva la trasmissione degli atti al P.M. ai sensi dell'art. 521 c.p.p., comma 2, per i fatti di cui al capo A1 (distrazione di denaro), "perché il fatto è diverso da quello contestato e per procedere anche a carico di OP GA. Il tribunale di Fermo, con sentenza 28.6.06, dichiarava ndp nei confronti delle prevenute stante il precedente giudicato, nel presupposto che i pur distinti profili distrattivi fossero assorbiti nel disvalore dell'unico reato già giudicato.
Ricorre il PG presso la Corte d'Appello di Ancona, denunciando la violazione di legge: l'unificazione "quoad poenam" dei fatti di bancarotta riconducibili al medesimo fallimento in virtù del dettato della L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1, non esclude l'autonomia ontologica dei singoli fatti. Ne deriva che questi, pur se correlati allo stesso fallimento, possono essere giudicati separatamente, senza che vi sia preclusione al riguardo, restando impregiudicata l'unitarietà funzionale degli stessi in sede sanzionatoria. La doglianza non può essere condivisa.
La L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1 non trova indiscriminata applicazione in presenza di più fatti di bancarotta. La maggior parte delle singole condotte previste nella L. Fall., art.216 (e art. 217) possono essere realizzate con uno o più atti, senza che la loro ripetizione (nello ambito dello stesso fallimento) dia luogo ad una pluralità di reati. Trattasi, quindi, di reato a condotta eventualmente plurima per la cui realizzazione è sufficiente il compimento di uno solo dei fatti contemplati dalla legge, mentre la pluralità di essi non fa venir meno il suo carattere unitario. In tali casi non si fa luogo all'aggravante in questione, che deroga alla disciplina del concorso materiale di reati e della continuazione.
L'aggravante è esclusa ogni qualvolta la reiterazione o la molteplicità di fatti è prevista dalla stessa norma incriminatrice. Ciò perché i fatti di distrazione, occultamento, dissipazione, ecc., previsti dalla L. Fall., art. 216, n. 1 non sono fattispecie cumulativi, ma alternative fungibili o equivalenti, che danno luogo ad un solo reato, pur se realizzate congiuntamente o con modalità diverse, sicché resta esclusa l'applicazione della L. Fall., art.219. È stato perciò affermato che non integra violazione del principio di cui all'art. 521 c.p.p. la decisione del giudice che, stabilendo che i fatti addebitati all'imputato sono riconducibili comunque ad una delle condotte ipotizzate dalla L. Fall., art. 216, n. 1, pur diversa da quella contestata,pervenga all'affermazione di responsabilità (ex pluribus, v. 6.7.2000, P.G. in proc. Oggioni n. 9027).
Unico è il reato, malgrado la pluralità di fatti di distrazione, occultamento, ecc.. I fatti previsti dalla L. Fall., art. 216, n. 1 non sono cumulabili "quoad penam", mentre fra tali fatti e quelli previsti dal n. 2 dello stesso articolo, del tutto diversi dai primi e integranti ipotesi autonome di reato., si applica la L. Fall., art.219, comma 2, n.
1. Nella specie sussiste, dunque, la preclusione di cui all'art. 649 c.p.p., dal momento che nell'ambito del secondo procedimento è stato contestato alle imputate un episodio di distrazione fallimentare (più precisamente, prefallimentare) che va necessariamente ricondotto al delitto omologo già irrevocabilmente giudicato dal gup di Fermo e che non può rilevare "sub specie" della L. Fall., art.219. In sostanza, non può non trovare applicazione il divieto del "bis in idem", versandosi in presenza del segmento di una condotta già apprezzata sotto il titolo della distrazione e pertanto virtualmente comprensiva delle condotte riferibili al medesimo fallimento e previste dallo stesso comma della L. Fall., art. 216. Tale principio, giustificato dall'esclusione dell'operatività della L. Fall., art. 219, non configge con quello altra volta affermato, secondo cui diversi episodi di bancarotta nell'ambito dello stesso fallimento ben possono atteggiarsi come segmenti di un più ampio comportamento distrattivo in un'articolata condotta criminosa, come previsto quaod poenam dalla L. Fall., art. 219, che si connota di propria e diversificante autonomia, tale da rendere impossibile il riscontro della coincidenza fattuale, che costituisce il presupposto dell'applicazione dell'art. 649 c.p.p. (sez. 5^, cc. 4.6.03, n. 32254, Pazienza. V. pure, ma in tema di contestazione "a catena", sez. 5^, c.c. 29.12.94, n. 4913, Migliavacca).
Il ricorso proposto va, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2008