Sentenza 2 aprile 2014
Massime • 1
In tema di bancarotta documentale, non integra l'aggravante prevista dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fallimentare, la commissione di una pluralità di condotte, distinte sotto il profilo naturalistico e materiale, ma tutte aventi ad oggetto le scritture contabili obbligatorie e la loro funzione di veridica rappresentazione della realtà finanziaria, economica ed operativa dell'impresa, poichè tali comportamenti danno luogo ad un'unica e complessa azione penalmente rilevante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2014, n. 18148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18148 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 02/04/2014
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. S. - Consigliere - N. 471
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - N. 11715/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EO CO N. IL 05/11/1949;
avverso la sentenza n. 2820/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del 12/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/04/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aurelio Galasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv.to MAGLIO Sergio, che ha concluso l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa dal Tribunale di Sciacca in data 7 marzo 2007 veniva, per quanto qui rileva, affermata la penale responsabilità dell'imputato LE CE in ordine al delitto di concorso in bancarotta fraudolenta aggravata (capo R) in relazione alle vicende del fallimento della EFFEPI di LA RO e C. s.n.c, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Sciacca del 10/10/2001, di concorso in bancarotta fraudolenta aggravata in relazione alla s.r.l. IC (capo A) e di concorso in truffa (capo S), reati unificati tra loro per continuazione, ed il LE veniva condannato alla pena di anni sette e mesi cinque di reclusione.
1.1 Proposto appello da parte dell'imputato, la Corte di Appello di Palermo con sentenza del 9 luglio 2010 riformava parzialmente quella di primo grado, che confermava nel resto, quindi proscioglieva l'imputato dai reati di truffa perché estinti per prescrizione e riduceva la pena inflittagli per la residua imputazione di bancarotta ad anni quattro di reclusione.
1.2 Con sentenza pronunciata in data 29 marzo 2011 la quinta sezione penale della Corte di Cassazione annullava detta decisione limitatamente all'addebito di bancarotta per distrazione, disponendo il rinvio alla Corte territoriale per nuovo giudizio sul punto: a fondamento della decisione rilevava la carenza di motivazione in ordine all'efficienza causale del contributo materiale, offerto dal LE, alla realizzazione delle condotte distrattive dei beni della società fallita, addebitate piuttosto ad altri correi in contesti territoriali ed operativi differenti ed all'inserimento stabile dell'imputato nel progetto di depauperamento fraudolento del patrimonio societario alla luce del quale desumerne la consapevole partecipazione ai fatti tipici oggetto dell'imputazione.
1.3 La Corte di Appello di Palermo definiva il conseguente giudizio con sentenza in data 12 dicembre 2012, con la quale riformava ulteriormente la sentenza di primo grado ed assolveva il LE dal reato di bancarotta per distrazione per non aver commesso il fatto, escludeva la circostanza aggravante di cui alla L. Fall., art. 219, comma 1, e riduceva la pena ad anni tre e mesi quattro di reclusione.
2. Avverso detta sentenza ha nuovamente proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore, il quale ha lamentato violazione di legge in relazione al disposto della L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1): sebbene la Corte di merito avesse escluso l'addebito di bancarotta fraudolenta per distrazione, ravvisando la responsabilità del ricorrente in ordine ai soli fatti di bancarotta documentale, non aveva escluso la circostanza aggravante dell'aver commesso più fatti tra quelli previsti dalle norme L. Fall., art. 216 e segg., ed aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio con applicazione dell'aumento di pena, pari a mesi quattro di reclusione, per detta circostanza, che, avrebbe dovuto eliminare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1. Va premesso che al capo R) della rubrica è stato contestato al ricorrente, tra l'altro, l'addebito di bancarotta fraudolenta documentale per avere concorso con i coimputati nella tenuta delle scritture contabili della ditta fallita in frode ai creditori ed in modo da non rendere possibile la completa ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, esponendo fatti non rispondenti al vero, nonché nascondendo fatti concernenti le condizioni economiche e la costituzione della società ed in particolare:
- occultando le scritture contabili della società Effepi s.n.c. di RU RO e C. per gli esercizi 1999 e 2000;
- non rispettando il principio di analiticità delle annotazioni;
- trasferendo fittiziamente la sede sociale di Via Ovidio 53/B in Sciacca alla sede di via Atlante 177-179 in Roma;
- occultando le scritture contabili della società Effepi s.n.c. relative agli esercizi 2000 e 2001;
- omettendo la tenuta del libro degli inventari relativo all'esercizio 1998;
- indicando nelle comunicazioni sociali il nominativo dello PA RO quale amministratore di diritto della Effepi s.n.c. di PA RO e C. qualità in realtà mai assunta dallo stesso.
1.1 Secondo quanto esposto nella sentenza di primo grado e confermato nella prima pronuncia di appello, sul punto non investita dall'annullamento disposto dalla Suprema Corte nella prima fase di legittimità, il LE, su richiesta di AN CE di Sciacca, aveva accettato di collaborare con un amico di questi in gravi difficoltà, RU EN, perché vittima di truffa e prossimo ad essere dichiarato fallito quale amministratore di altra società, al fine di reperire dei locali in Roma ove trasferire la sede della Effepi di EN RU s.n.c. ed una "testa di legno", cui intestare le quote e conferire la legale rappresentanza dell'impresa. Tale attività il LE aveva già svolto con successo quanto all'altra società IC, le cui vicende sono state contestate al capo A) della rubrica, per cui, accettato l'incarico, aveva reperito i locali da prendere in affitto in Roma ed un venditore ambulante, tale PA RO, e altra persona umile ed inesperta, SA SC AN, reclutata dal primo, cui trasferire la titolarità delle quote. Si era quindi occupato anche della fase esecutiva del piano di delocalizzazione da Sciacca della società, nel senso che aveva trattato con agenzia immobiliare la locazione della nuova sede societaria, aveva consegnato all'uopo un assegno a firma dello PA in pagamento, aveva accompagnato questi a Sciacca prima della sua nomina ad amministratore e dal notaio, aveva reperito un notaio disponibile a rogare l'atto di cessione delle quote e lo aveva remunerato per la sua attività, aveva individuato e pagato anche un ragioniere nella persona di IC AN, cui aveva affidato l'incarico di curare l'iscrizione della cessione delle quote presso la Camera di Commercio di Agrigento ed aveva ricevuto degli assegni firmati in bianco dal RU per sostenere le "spese vive" richieste dal compimento delle varie operazioni condotte.
1.2 Da tali premesse in punto di fatto, dimostrate dalle convergenti informazioni fornite dalle fonti dichiarative ed ammesse anche dallo stesso imputato, i giudici di merito con concorde statuizione hanno tratto la conclusione che il LE, dietro pagamento di un corrispettivo, non si era limitato ad occuparsi degli aspetti materiali e giuridici del trasferimento a Roma della sede legale di Effepi, ma aveva posto in essere quanto necessario per intestare fittiziamente allo PA ed alla SA SC le quote e la titolarità dell'impresa, sebbene costoro non avessero versato alcunché per l'acquisizione, ed aveva continuato anche nel periodo successivo a seguire le vicende societarie, dirette e gestite sempre da Sciacca dai complici AN, RU e CC, tanto da aver assistito il RU nei suoi spostamenti a e da Roma e l'incaricato di trasportare le scritture contabili della società nella nuova sede quando un guasto meccanico ne aveva arrestato il viaggio. In tal modo egli aveva offerto un concreto contributo morale e materiale all'attività criminosa finalizzata a celare ai creditori le reali condizioni della società ed a creare una falsa apparenza circa la sua sede e la sua conduzione, nonché alla falsificazione delle scritture contabili, il tutto in accordo con i correi, cui aveva consentito di continuare ad operare da Sciacca dietro la parvenza di una realtà territoriale e personale differente, cui formalmente essi erano estranei.
1.3 Ebbene, seguendo l'articolazione dell'accusa come contestata al capo R), e comparando gli accertamenti contenuti nelle sentenze di merito, poiché i fatti di distruzione o di occultamento delle scritture contabili, non consegnate, ne' fatte reperire agli organi del fallimento, sono stati addebitati ai correi RU, CC, AN e CI, deve concludersi che il LE si è comunque reso responsabile, e tanto è stato accertato nelle fasi precedenti del giudizio, del concorso in bancarotta fraudolenta documentale quanto alle sole condotte di trasferimento fittizio della sede sociale da Sciacca a Roma ed all'indicazione nelle comunicazioni sociali del nominativo dello PA quale amministratore di diritto della Effepi s.n.c. di PA RO e C..
1.4 Il che è già sufficiente per negare i presupposti applicativi della norma di cui alla L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1, dal momento che egli, per effetto della disposta assoluzione dall'addebito di bancarotta patrimoniale per distrazione, operato dai giudici di appello in sede di rinvio, è stato condannato soltanto per bancarotta documentale in ragione della commissione di una pluralità di condotte, distinte dal punto naturalistico e materiale, ma inerenti sempre allo stesso oggetto, ossia alle scritture contabili obbligatorie ed alla loro funzione di veridica rappresentazione della realtà finanziaria, economica ed operativa dell'impresa, funzione compromessa mediante la costituzione della mera apparenza della sua localizzazione e di un assetto proprietario e amministrativo, difformi dal vero. Pertanto, tali comportamenti, lungi da costituire altrettanti reati di bancarotta documentale, danno luogo ad un'unica complessa azione penalmente rilevante, tale da escludere quella pluralità di fatti, richiesta dalla L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1, per poter ravvisare la relativa circostanza aggravante.
2. In punto di diritto è noto che sulla questione dell'individuazione dell'ambito applicativo di tale norme, la quale stabilisce che le pene previste nei precedenti artt. 216, 217 e 218 siano aumentate se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati, è intervenuta la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 21039 del 27/01/2011, P.M. in proc. Loy, rv. 249667 ad affermare: "La disciplina speciale sul concorso di reati prevista dalla L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1, si applica sia nel caso di reiterazione di fatti riconducibili alla medesima ipotesi di bancarotta, che in quello di commissione di più fatti tra quelli previsti dagli artt. 216 e 217 della stessa legge".
2.1 A tale conclusione la Suprema Corte è pervenuta sulla scorta dell'analisi testuale della L. Fall., artt. 216, 217 e 218, richiamati dalla L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1 e della constatazione della inclusione in ciascuna di dette norme di "diverse ipotesi di reato assolutamente eterogenee tra loro per condotta, per oggettività giuridica, per gravita, per tempo di consumazione, per sanzione prevista", che sono in rapporto di concorso materiale tra loro.
2.1.1 In particolare, ha osservato che l'art. 216 prevede le seguenti ipotesi: a) bancarotta fraudolenta patrimoniale, contemplata dal n. 1 del comma 1, mediante la distrazione, l'occultamento, la dissimulazione, la distruzione, la dissipazione di beni, nonché l'esposizione e il riconoscimento di passività inesistenti, condotte che ledono l'interesse dei creditori alla conservazione della garanzia offerta dall'integrità patrimoniale dell'imprenditore; b) bancarotta fraudolenta documentale, contemplata dal n. 2 del comma 1, che lede l'interesse dei creditori alla ostensibilità della situazione patrimoniale del debitore;
c) bancarotta preferenziale, contemplata dal comma 3, che compromette l'interesse dei creditori alla distribuzione dell'attivo secondo i principi della "par condicio" e che tali figure criminose possono integrare fatti di bancarotta pre-fallimentare o post-fallimentare, a seconda che siano poste in essere prima o durante la procedura concorsuale, secondo le previsioni dei commi primo, secondo e terzo. Inoltre, in riferimento alla fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale la L. Fall., art. 216, sanziona più condotte alternative o fungibili, che possono realizzare un solo fatto fondamentale e integrare un unico reato se vengono poste in essere in immediata successione cronologica e riguardano lo stesso bene, nonostante si commettano due o più di tali comportamenti, mentre se siano posti in essere più atti distinti nel tempo, è configurabile il concorso anche tra ipotesi alternative qualora le azioni tipiche siano "distinte sul piano ontologico, psicologico e funzionale" e abbiano ad oggetto beni specifici differenti. Parimenti, per la bancarotta documentale, anche la disposizione del comma 1, n. 2, contempla fattispecie alternative di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri o di altre scritture contabili, nonché di tenuta di tale documentazione in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, condotte che, se riconducibili ad un'azione unica, integrano un solo reato. Altrettanto può dirsi per la L. Fall., art. 217, che contiene più norme e la previsione di ipotesi di bancarotta semplice, riconducibili a condotte ontologicamente diverse e distinte tra loro.
2.1.2 Si è quindi evidenziato che, seppur sul piano formale la disposizione dell'art. 219, comma 2, n. 1, descriva una circostanza aggravante, sia quanto alla sua denominazione, che agli effetti di inasprimento della pena, dal punto di vista strutturale per la sua applicazione è richiesta la realizzazione di azioni criminose differenti sotto il profilo materiale e naturalistico, ciascuna integrante un autonomo fatto illecito e nessuna qualificabile come fatto principale ed altra quale accessorio e non essenziale per l'integrazione del reato, ma tutte poste sullo stesso piano e con la stessa rilevanza. Si è dunque concluso che la norma in esame, al fine di mitigare il rigore sanzionatorio derivante dal cumulo materiale delle pene, disciplina, nell'ambito del medesimo dissesto fallimentare, "un'ipotesi di concorso di reati autonomi e indipendenti, che il legislatore unifica fittiziamente agli effetti della individuazione del regime sanzionatorio nel cumulo giuridico, facendo ricorso formalmente allo strumento tecnico della circostanza aggravante".
3. Ebbene, di tali principi la sentenza impugnata, pur avendo mandato assolto il LE dai fatti di bancarotta per distrazione, non ha offerto corretta applicazione, finendo per ritenere in modo immotivato sussistente l'aggravante in essenza di alcun argomento esplicativo.
Deve dunque disporsi il suo parziale annullamento senza rinvio con esclusione della circostanza in esame e rideterminazione della pena in anni tre di reclusione.
Va soltanto aggiunto che al momento attuale, tenuto conto che il delitto si è consumato alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, intervenuta il 10 ottobre 2001, non è ancora maturato il termine massimo prorogato di prescrizione, pari a dodici anni e mezzo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante prevista dal R.D. n. 267 del 1942, art. 219, comma 2, n. 1, che esclude, rideterminando la pena in anni tre di reclusione.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2014