Sentenza 13 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2026, n. 17199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17199 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2026 |
Testo completo
17199-26
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
Filippo Casa MI Serena Curami Angelo LE AN
AN MI
AL EN
ha pronunciato la seguente
Presidente
Sent. n. sez. 164/2026 UP 04/03/2026
R.G.N. 36458/2025
Relatore
SENTENZA
sul ricorso proposto da NU LE, nato a [...] il [...] BO SE, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza emessa il 24/09/2025 dalla Corte di assise di appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AL EN;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Occorre premettere che il 17 maggio 2013 la Corte di assise di Napoli, per quanto di interesse ai presenti fini, giudicava LE NU e SE BO colpevoli dei reati ascrittigif ai capi A (artt. 110 e 630 cod. pen.) e B (artt. 110, 56, 629, secondo comma, cod. pen., in relazione all'art. 629, terzo comma, cod. pen.), unificati sotto il vincolo della continuazione. Conseguiva a queste statuizioni, riconosciuta la diminuente per il rito abbreviato con cui si procedeva nei confronti degli imputati, la condanna di LE NU alla pena di ventotto anni di reclusione e di SE BO alla pena di ventisei anni di reclusione. Gli imputati LE NU e SE BO, inoltre, venivano condannati alle pene accessorie di legge, al pagamento delle spese processuali e al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile IO NE, alla quale veniva riconosciuto anche il diritto al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede. I reati oggetto di contestazione risultavano commessi da LE NU e SE BO in concorso con GI NA, AE NE e EN RC, che, in origine, erano coimputati nello stesso procedimento, iscritto a ruolo con il n. 106/13 R.G. Differivano, invece, il luogo e l'epoca di commissione dei due delitti, in ragione del fatto che il reato di cui al capo A risultava commesso a Saviano il 12 settembre 2010; mentre, il reato di cui al capo B risultava commesso a Saviano e in vari luoghi del territorio nazionale fino alla data del 3 novembre 2010. 1.1. La decisione di primo grado, impugnata dagli imputati LE NU e SE BO, veniva integralmente confermata con la sentenza emessa dei Corte di assise di appello di Napoli il 28 aprile 2014, con la quale gli imputati - unitamente a GI NA, AE NE e EN RC, anch'essi appellanti venivano condannati al pagamento delle ulteriori spese processuali e al pagamento delle spese sostenute in giudizio dalla parte civile, IO NE.
1.2. A seguito dell'impugnazione proposta da LE NU, SE BO, GI NA, AE NE e EN RC, la Corte di cassazione, Seconda Sezione penale, con sentenza emessa il 4 giugno 2015, disponeva l'annullamento di entrambi i giudizi di merito nei confronti dei soli NU e BO, in accoglimento dell'eccezione di nullità del sottostanti processi per la mancata notifica a uno dei due difensori dei ricorrenti dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari, ex art. 415-bis cod. proc. pen., del rispetto
del termine di venti giorni.
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I ricorsi per cassazione proposti da GI NA, AE NE e EN RC, invece, venivano respinti, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, emessa nei loro confronti dalla Corte di assise di appello di Napoli il 28 aprile 2014. A sostegno dell'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, la Corte di cassazione, Seconda Sezione penale, in riferimento alla dedotta violazione dell'art. 415-bis cod. proc. pen., rilevava che era «evidente, pertanto, l'erroneità della sentenza impugnata [] che, nel confermare l'ordinanza della Corte di Assise, ha ritenuto irrilevante la violazione del suddetto termine sia per il principio della tassatività delle nullità, sia perché "il mancato rispetto del termine di venti giorni liberi riguarda uno solo e, per un giorno solo, dei due difensori dello NU, per cui ben potevano essere agite le facoltà spettanti all'imputato entro, comunque, detti venti giorni, cosa non verificatesi, per cui, oltre alla inaccoglibilità in diritto della questione, la stessa appare addirittura inammissibile per carenza d'interesse concreto della parte eccepente" (Sez. 2, n. 24998 del 04/06/2015, [...], non mass.).
2. Nel procedimento conseguentemente instaurato nei confronti degli imputati LE NU e SE BO, con sentenza emessa 9 aprile 2018, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, pronunciandosi all'esito di giudizio abbreviato, condannava gli imputati per entrambi i reati oggetto di contestazione. Con questa pronuncia LE NU e SE BO venivano dichiarati colpevoli dei reati loro ascritti ai capi A e B, unificati dal vincolo della continuazione, per i quali, applicata la diminuente per il rito abbreviato con cui si procedeva nei loro confronti, NU veniva condannato alla pena di diciotto anni di reclusione e BO veniva condannato alla pena di diciassette anni di reclusione. Gli imputati, infine, venivano condannati al pagamento delle spese processuali, al pagamento delle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, IO NE, alla quale veniva anche riconosciuta una provvisionale provvisoriamente esecutiva dell'importo di 30.000,00 euro.
2.2. La decisione di primo grado, oggetto del nuovo giudizio, impugnata dagli imputati LE NU e SE BO, veniva integralmente confermata con la sentenza pronunciata dalla Corte di assise di appello di Napoli il 12 novembre 2020. 2.3. A seguito dell'impugnazione proposta dagli imputati LE NU e SE BO, con sentenza del 7 giugno 2022, la Corte di cassazione, Quinta
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Sezione penale, annullava la decisione impugnata, rilevando un vizio di motivazione nella parte in cui si annoveravano tra le fonti di prova i provvedimenti pronunciati nei confronti dei coimputati AE RC e AE NE nel procedimento conclusosi con la decisione di legittimità del 4 giugno 2015 (Sez. 2, n. 24998 del 04/06/2015, [...], cit.). Ne conseguiva l'annullamento del provvedimento impugnato, emesso dalla Corte di assise di appello di Napoli il 12 novembre 2020, con rinvio per un nuovo giudizio, nel quale non si sarebbe dovuto tenere conto delle argomentazioni poste a fondamento delle precedenti decisioni, passate in giudicato, riguardanti le posizioni di GI NA, AE NE e EN RC, originariamente coimputati dei ricorrenti nel procedimento n. 106/13 R.G. A sostegno di queste conclusioni, la Corte di cassazione, Quinta Sezione penale evidenziava: «Al riguardo, il ricorsi [...]) colgono nel segno li dove lamentano l'utilizzazione delle sentenze irrevocabili rese nel giudizio in cui è intervenuto, per gli odierni ricorrenti, l'annullamento di entrambe le decisioni di merito. Sottraendosi allo scrutinio di varie censure articolate con i motivi di appello, la sentenza impugnata afferma recisamente che "il giudicato formatosi sancisce la sussistenza dei fatti dedotti in imputazione"; a proposito di una serie di tali censure, poi, la sentenza impugnata si limita a registrare che "la decisione passata in giudicato nei confronti dei correi contiene statuizioni di fatto oramai intangibili", sottolineando che «quanto alla responsabilità individuale degli odierni imputati, si ribadisce il richiamo e la condivisione delle ampie ed esaustive esposizioni degli elementi raccolti contenuta nelle precedenti sentenze di merito, e che si ritiene qui superfluo e ridonante replicare» (Sez. 5, n. 24907 del 07/06/2022, [...], non mass.).
3. Nel conseguente giudizio di rinvio, la Corte di assise di appello di Napoli, con sentenza del 29 aprile 2025, confermava la decisione emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli il 9 aprile 2018, che era stata appellata dagli imputati LE NU e SE BO, che condannava al pagamento delle spese del giudizio. Questa sentenza viene sottoposta a ulteriore censura da LE NU e SE BO con gli atti di impugnazione oggetto di vaglio.
4. Nella stratificata cornice processuale descritta nei paragrafi precedenti, innanzitutto, deve evidenziarsi che i fatti di reato contestati a LE NU e SE BO ai capi A e B si ritenevano dimostrati sulla base delle dichiarazioni rese nel giudizio di merito dalla persona offesa, IO NE, con le quali veniva chiarito il contesto nel quale maturavano gli episodi criminosi
oggetto di contestazione. Tali episodi, come detto, risultavano commessi, il primo, contestato al capo A, a Saviano il 12 settembre 2010, il secondo, contestato al capo B, a Saviano e in vari luoghi del territorio nazionale, fino alla data del 3 novembre 2010. Nel corso di tali deposizioni, che costituiscono il nucleo probatorio essenziale del giudizio di colpevolezza espresso nei confronti dei ricorrenti, la persona offesa riferiva di gestire insieme al fratello, CA NE, un'azienda operante nel settore della vigilanza privata, prevalentemente attiva in Campania, specializzata nel ritiro di denaro contante, che, dopo il prelievo, veniva custodito in due depositi, ubicati a Nola e a Taranto. La vittima, in particolare, curava le relazioni esterne dell'impresa; mentre, il fratello si occupava della gestione delle attività operative, collegate allo svolgimento dei servizi di vigilanza.
4.1. In questo contesto, quanto al sequestro di persona contestato a LE NU e SE BO al capo A, ai sensi degli artt. 110 e 630 cod. pen., secondo quanto riferito da IO NE, la sua cattura avveniva la sera del 12 settembre 2010. Più precisamente, la sera del 12 settembre 2010, tra le 20.20 e le 20.25, IO NE veniva sequestrato, nei pressi della sua abitazione, ubicata a Saviano, da cinque o sei uomini. In quell'occasione, il gruppo dei sequestratori scendeva da un'autovettura Fiat Multipla, bloccava la vittima, che era a bordo della sua autovettura Fiat Panda, da cui la prelevava e la trasportava via, dopo averla immobilizzata, incappucciata e picchiata violentemente, provocandole, tra l'altro, la frattura di una costola e la perdita di alcuni denti. Durante il tragitto, la cui durata veniva quantificata in una ventina di minuti, la persona offesa veniva tenuta con la testa abbassata verso i sedili e, solo a tratti, riusciva a percepire le luce dei centri abitati percorsi dal veicolo dopo il suo sequestro. I sequestratori, quindi, conducevano IO NE in una serra abbandonata, che era ubicata nella zona dei Regi Lagni e intimavano il pagamento di un riscatto ai familiari della persona offesa, che, a tal proposito, veniva messa in contatto telefonico con il fratello, CA NE. Nel corso di questo colloquio, IO NE riferiva al fratello che i sequestratori, per il suo rilascio, avevano chiesto il pagamento di un riscatto, quantificato in 5.000.000,00 di euro. La persona offesa, inoltre, precisava di avere riconosciuto gli imputati LE NU e SE BO, quali componenti del gruppo dei sequestratori che lo aveva tenuto prigioniero nella serra abbandonata di cui si è detto, dopo averli visti nelle udienze del procedimento penale che era stato
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celebrato nei loro confronti, che era stato incardinato davanti alla Corte di assise di Napoli - del cui complesso andamento processuale si è già riferito -, nel quale si era costituita parte civile. La vittima precisava di avere riconosciuto anche un altro sequestratore, AE NE, nei cui confronti l'originario procedimento penale, iscritto a ruolo con il n. 106/13 R.G., si era concluso con la condanna irrevocabile, che, tra l'altro, conosceva personalmente, provenendo entrambi dallo stesso centro. Anche nei confronti di AE OM, IO NE si era costituito parte
civile.
Occorre aggiungere che la vittima chiariva con quali modalità, la sera del 14 settembre 2010, era riuscito a fuggire dal luogo dove era stato condotto e immobilizzato dai sequestratori. Precisava, in particolare, IO NE che, la sera della fuga, avvenuta il 14 settembre 2010, era rimasto da solo e, nonostante fosse legato, si era messo a cercare degli oggetti metallici da utilizzare per tentare di liberarsi, fino a quando, all'interno dei locali dove era tenuto prigioniero, non aveva trovato dei tondini di ferro arrugginiti, grazie ai quali era riuscito a rompere il catenaccio che lo bloccava e ad allontanarsi dal luogo del sequestro. Dopo essersi allontanato dalla serra dove era stato tenuto prigioniero, IO NE, a piedi, aveva raggiunto un'abitazione vicina al luogo da cui era scappato ed era riuscito a contattare telefonicamente i Carabinieri del Comando provinciale di Napoli, mettendosi definitivamente in salvo. La persona offesa, in particolare, giungeva nel casolare di EN BU, che, sentito nell'immediatezza dei fatti, confermava il racconto della vittima, consentendo di ½ ritenere attendibile il resoconto fornito dalla vittima. Deve precisarsi ulteriormente che IO NE, nel corso delle sue deposizioni, si soffermava sull'atteggiamento, prevaricatore e intimidatorio, assunto nei suoi confronti dai componenti del gruppo dei sequestratori nei due giorni in cui era tenuto prigioniero nella serra abbandonata ubicata nella zona dei Regi Lagni. In questo contesto espositivo, IO NE precisava che nel gruppo dei sequestratori spiccava, per la sua personalità, un individuo chiamato dai complici "LE" che veniva successivamente identificato dalla persona offesa nell'imputato LE NU che aveva un ruolo egemonico e gestiva, in prima persona, le questioni relative al pagamento del riscatto richiesto ai familiari dalla vittima. Le dichiarazioni rese da IO NE, inoltre, venivano correlate dalla Corte di merito al materiale intercettativo acquisito nel corso delle indagini preliminari, su impulso della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli, che riguardava sia le captazioni eseguite nei confronti della persona offesa e dei suoi familiari nell'immediatezza del sequestro contestato ai ricorrenti al capo A, sia le intercettazioni eseguite dopo la liberazione della persona offesa, relative alla tentata estorsione di cui al capo B, sia le captazioni provenienti da un altro procedimento. In quest'ultima direzione, deve precisarsi che le operazioni di intercettazione venivano agevolate dall'attivazione, in un diverso procedimento penale, di un servizio di captazione nei confronti di IO NE e CA NE, attraverso il quale si riuscivano a monitorare le fasi iniziali del sequestro di persona eseguito il 12 settembre 2010. Ci si riferisce, in particolare, alle intercettazioni relative alle indagini svolte dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Napoli nei confronti dei fratelli NE, che consentivano di ascoltare le telefonate indirizzate ai congiunti della vittima, finalizzate a ottenere dri il pagamento del riscatto della somma richiesta dagli ricorrenti e dai loro complici, come detto, già giudicati. Occorre, infine, precisare che l'analisi dei dati relativi al traffico telefonico compiuta dalla Corte territoriale consentiva di accertare che NU, BO e i loro complici si avvalevano di numerose schede telefoniche intestate a soggetti ignari, acquistate tramite alcuni commercianti compiacenti, come RM LE e GI AT. Queste schede telefoniche venivano installate sulle utenze cellulari di cui i ricorrenti disponevano, consentendo, nel corso delle indagini preliminari, di individuarli e di collegarli agli episodi criminosi oggetto di
contestazione.
4.2. Quanto, invece, al secondo episodio criminoso, contestato a LE NU e SE BO al capo B, ai sensi degli artt. 110, 56, 629, secondo comma, cod. pen., in relazione all'art. 629, terzo comma, cod. pen., deve evidenziarsi che questa vicenda estorsiva si sviluppava dopo la conclusione del sequestro di persona di IO NE che si interrompeva il 14 settembre 2010 a causa della sua fuga e prima del fermo di indiziato di delitto dei ricorrenti, avvenuto il 3 novembre 2011. Più precisamente, gli accadimenti criminosi di cui al capo B si sviluppavano a partire da quando l'avv. Erasmo HI che, dopo il sequestro di persona di cui al capo A, era stato indicato da IO NE ai suoi sequestratori quale persona di fiducia alla quale rivolgersi per il pagamento del riscatto - veniva contattato dai sequestratori per sollecitare la persona offesa a versare la somma mai corrisposta, in conseguenza della fuga della vittima, che era avvenuta, inaspettatamente, il 14 novembre 2010. Si sviluppava, in questo modo, un nuovo segmento investigativo, coordinato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, incentrato sulle
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intercettazioni delle utenze telefoniche di cui disponeva l'avv. Erasmo HI e dell'apparecchio cellulare fornito ad IO BA dai Carabinieri del Comando provinciale di Napoli per la gestione dei suoi contatti con gli estortori. Tali captazioni consentivano di individuare gli autori del tentativo di estorsione - composto da NU e BO, che agivano d'intesa con GI NA e EN RC -, che venivano monitorati attraverso servizi di appostamento e di pedinamento eseguiti dagli investigatori partenopei nei diversi luoghi da cui venivano effettuate le telefonate intimidatorie, indirizzate agli stessi HI e NE. Da questi elementi probatori emergeva il coinvolgimento di LE NU, SE BO e dei loro complici individuati, come detto, in GI NA e EN RC, che, all'esito di un accurato monitoraggio investigativo, condotto con la collaborazione della persona offesa e dell'avv. Erasmo HI, consentiva il fermo di indiziato di delitto degli odierni ricorrenti, eseguito il 3 novembre 2010. Deve, inoltre, precisarsi che gli esiti delle captazioni attivate nel corso delle indagini preliminari venivano correlati ai dati relativi ai tabulati telefonici ricavati dalle utenze cellulari sequestrate a NU e BO dopo il loro fermo, che confermava il coinvolgimento dei due ricorrente nelle attività illecite di cui ai capi A e B. In particolare, con riferimento alla posizione di LE NU, l'analisi dei tabulati telefonici consentiva di rilevare la presenza dell'imputato nella zona del nolano nell'arco temporale compreso tra il 19 e il 20 maggio 2010 e tra il 4 e il 7 agosto 2010. Con riferimento alla posizione di SE BO, invece, l'analisi dei tabulati telefonici consentiva di rilevare la presenza dell'imputato nel territorio nolano nella giornata del 20 maggio 2010 e nell'arco temporale compreso tra il 4 e il 7 agosto 2010. Si accertava, infine, l'assiduità dei contatti telefonici intercorsi tra LE NU e SE BO, in epoca sostanzialmente concomitante allo svolgimento delle attività illecite di cui ai capi A e B, che corroborava ulteriormente l'esistenza di rapporti personali consolidati tra i due ricorrenti, che si erano intensificati in concomitanza delle vicende criminose oggetto di vaglio giurisdizionale.
4.3. In questa cornice probatoria, sotto il profilo della configurazione delle condotte illecite ascritte a LE NU e SE BO ai capi A e B, la Corte di assise di appello di Napoli riteneva dimostrata la ricorrenza degli elementi costitutivi dei reati contestati agli imputati e commessi in danno di IO NE.
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Si riteneva, inoltre, che non era possibile riqualificare il sequestro di persona contestato agli imputati al capo A, ai sensi dell'art. 630, quarto e quinto comma, cod. pen., ovvero, in alternativa, ritenere tali condotte illecite, commesse in concorso da NU e BO, connotate da lieve entità. L'elevato disvalore delle attività criminose ascritte a NU e BO ai capi A e B, al contempo, non consentiva di ritenerli meritevoli della concessione delle attenuanti generiche, invocate sull'assunto del modesto disvalore dei loro comportamenti criminosi, smentito dall'atteggiamento processuale mantenuto dagli imputato per l'intera durata del procedimento penale celebrato nei loro confronti, protrattosi, con l'andamento complesso che si è descritto, per oltre un decennio. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi gli imputati LE NU e SE BO venivano condannati alle pene di cui in premessa.
5. Avverso quest'ultima sentenza LE NU e SE BO, a mezzo dell'avv. Potito Flagella, proponevano congiuntamente ricorso per cassazione, articolando tredici motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 441, comma 5, e 603, comma 3, cod. proc. pen., per non avere la Corte di assise di appello di Napoli dato esaustivo conto delle ragioni che non consentivano di ritenere decisivo ai fini della decisione l'espletamento degli adempimenti istruttori invocati nel giudizio di secondo grado. Tali mezzi istruttori integrativi, in particolare, riguardavano l'acquisizione presso la società TIM s.p.a. dei files di decodifica delle celle di aggancio telematico relative alle utenze cellulari di LE NU e SE BO, aggiornati al 2021; l'acquisizione, presso la medesima società, di informazioni riguardanti la mancata registrazione della comunicazione telefonica ricevuta dall'avv. Erasmo HI '11 ottobre 2010; l'espletamento di una perizia informatica sui due hard disk nella disponibilità di AE NE, sequestrati il 18 settembre 2010; lo svolgimento di una perizia informatica relativa alla chiamata estorsiva effettuata da IO NE il 12 settembre 2010; l'acquisizione dei tabulati telefonici dell'utenza n. 331-3366353, in uso ad IO NE, riguardanti l'arco temporale compreso tra il 3 novembre 1010 il 31 maggio 2011. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte di merito dato adeguato conto delle modalità con cui i sequestratori, il 12
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settembre 2010, alle 21.50, avevano effettuato la prima telefonata estorsiva nei confronti dei familiari di IO NE, che si ritenevano decisive per ricostruire i fatti di reato di cui al capo A, non corrispondendo la cella telematica di aggancio del destinatario della chiamata, CA NE, con le dichiarazioni della vittima e con le risultanze dei tabulati telefonici acquisiti nel corso delle indagini preliminari. Tali incongruenze avvaloravano l'ipotesi sostenuta dalla difesa dei ricorrenti, secondo cui le azioni intimidatorie di cui ai capi A e B presentavano connotazioni simulatorie ed erano finalizzate ad alleggerire le pressioni investigative che, all'epoca dei fatti, si erano concentrate sulla famiglia NE, dalle quali era scaturita l'emissione di una misura interdittiva antimafia. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della decisione impugnata, per non avere la Corte territoriale dato opportuno conto dei contatti telefonici intercorsi tra LE NU, SE BO e i loro complici nelle fasi, che precedevano e seguivano il sequestro di IO NE, conclusesi con l'arresto dei due ricorrenti, avvenuto il 3 novembre 2010, sulle quali le decisioni di merito si erano soffermate in termini divergenti rispetto alle risultanze dei tabulati telefonici acquisiti nel corso delle indagini preliminari. Con il quarto motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto delle ragioni che, essendo LE NU presente a Roma nell'arco temporale compreso tra il 12 e il 14 settembre 2010, consentivano di ritenerlo coinvolto nel sequestro di persona di IO NE, così come contestato al capo A, avvenuto in epoca concomitante. Con il quinto motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte territoriale dato opportuno conto delle ragioni che, essendo SE BO presente a Rimini il 12 settembre 2010, consentivano di ritenerlo coinvolto nel sequestro di persona di IO NE, così come contestato al capo A, avvenuto in epoca coeva. Con il sesto motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte di merito dato adeguato conto delle ragioni che imponevano di ritenere attendibile il riconoscimento di SE BO da parte di IO NE, a fronte del fatto che l'imputato risultava affetto da una balbuzie, conclamata, alla quale la persona offesa, nel corso delle sue deposizioni, non aveva mai fatto alcun riferimento. Con il settimo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della decisione impugnata, in riferimento agli artt. 7, 8, 11, 52,
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par. 1, Direttiva 2002/58/UE, risultando l'acquisizione dei tabulati telefonici, effettuata nel corso delle indagini preliminari su impulso della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, avvenuta in contrasto con i principi affermati nella citata Direttiva, così come costantemente interpretata dalla giurisprudenza sovranazionale, in relazione alla tutela della sfera privata degli individui. Con l'ottavo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della decisione censurata, in riferimento agli artt. 1, 1, comma 1- bis, decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, per non avere la Corte di merito dato opportuno conto delle ragioni che giustificavano l'acquisizione dei tabulati telefonici delle utenze in uso a LE NU, SE BO, GI NA, AE NE e EN RC, su cui si registrava una carenza assoluta di motivazione, che appariva aggravata dal deposito tardivo dei relativi decreti autorizzativi, da cui discendeva l'inutilizzabilità degli esiti di tali emergenze probatorie. Con il nono motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale dato adeguato conto delle ragioni che avevano indotto il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza del 21 gennaio 2011, a ritenere insussistenti i gravi indizi di colpevolezza nei confronti di SE BO, al contrario di quanto affermato nelle pagine 11 e 12 della sentenza di primo grado, che, valutando in termini incongrui tale profilo cautelare favorevole al ricorrente, aveva dato vita a una discrasia motivazione insuperabile della decisione censurata. Con il decimo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 630, quarto comma, cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame non aveva dato esaustivo conto delle modalità con cui IO NE, la sera del 12 settembre 2010, era riuscito ad allontanarsi dal luogo dove era tenuto prigioniero, che apparivano decisive per la configurazione del sequestro di persona contestato ai ricorrenti al capo A. Con l'undicesimo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte di merito dato opportuno conto delle ragioni che non consentivano il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 630, quinto comma, cod. pen., la cui concessione si imponeva alla luce del fatto che il comportamento di LE NU e SE BO era stato indispensabile per impedire il verificarsi di conseguenze lesive
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per la salute di IO NE, dopo il suo sequestro, avvenuto a Saviano il 12 settembre 2010. Con il dodicesimo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte territoriale dato adeguato conto delle ragioni che non consentivano il riconoscimento della fattispecie della lieve entità, invocata per i ricorrenti in relazione al reato di cui al capo A, la cui concessione si imponeva anche alla luce dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale 23 marzo 2012, n. 68, non avendo le condotte illecite degli imputati provocato alcun danno patrimoniale ad IO NE. Con il tredicesimo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., per non avere la Corte di merito dato opportuno conto della mancata concessione delle attenuanti generiche, che erano state negate a SE BO senza considerare l'effettivo disvalore dei comportamenti criminosi ascrittigli ai capi A e B e il ruolo marginale svolto dall'imputato nelle due ipotesi criminose. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi proposti da LE NU e SE BO sono infondati.
2. In via preliminare, occorre soffermarsi sul giudizio di attendibilità espresso dalla Corte di assise di appello di Napoli a proposito delle dichiarazioni rese da IO NE, che costituiscono il nucleo probatorio essenziale del giudizio di colpevolezza espresso nei confronti degli imputati LE NU e SE BO per i reati di cui ai capi A e B. Si consideri che IO BA, esaminato nei giudizi di merito, riferiva di essere stato sequestrato la sera del 12 settembre 2010, quando veniva prelevato, contro la sua volontà, nei pressi della sua abitazione, a Saviano, da cinque o sei uomini, mentre era a bordo della sua autovettura Fiat Panda. La vittima aggiungeva che, in quell'occasione, il gruppo dei sequestratori scendeva da un'autovettura Fiat Multipla e la costringeva a salire sullo stesso veicolo, dopo averla immobilizzata e sottoposta a un violento pestaggio, che le aveva provocato la frattura di una costola, la perdita di alcuni denti e contusioni sparse in tutto il corpo.
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La persona offesa, inoltre, riferiva che, dopo che il gruppo dei sequestratori ayeva l'aveva condotta in una serra abbandonata, ubicata nella zona dei Regi Lagni, le era stato intimato di chiedere il pagamento di un riscatto ai propri familiari. Veniva, quindi, messa in contatto con il fratello, CA NE, al quale veniva avanzata una richiesta di riscatto quantificata in 5.000.000,00 di euro. Lo stesso NE precisava anche che, dapprima, i sequestratori avevano contattato il fratello attraverso un apparecchio cellulare di cui erano in possesso e, successivamente, si erano messi in contatto con il medesimo congiunto impiegando un personal computer che avevano portato con sé e che avevano utilizzato per tale scopo comunicativo. La vittima descriveva anche le modalità della fuga dal luogo della prigionia, precisando che, la sera del 12 settembre 2010, era rimasta da sola e, nonostante fosse stata immobilizzata dai sequestratori, riusciva a trovare dei tondini di ferro arrugginiti, utilizzando i quali rompeva il catenaccio che la immobilizzava e si allontanava dal luogo dove era tenuta prigioniera. Dopo essersi allontanato dal luogo del sequestro, correndo, IO NE raggiungeva un'abitazione vicina alla serra abbandonata dove era stato. segregato, dalla quale riusciva a contattare telefonicamente il numero di emergenza dei Carabinieri del Comando provinciale di Napoli, grazie al cui intervento si metteva definitivamente in salvo. Si consideri ulteriormente che IO NE riferiva di avere riconosciuto gli imputati LE NU e SE BO, quali componenti del gruppo dei sequestratori che lo aveva tenuto prigioniero, tra il 10 e il 12 settembre 2010, precisando di averli visti durante le udienze del procedimento penale che era stato celebrato nei loro confronti, del cui complesso andamento processuale si è già detto. In questo procedimento, IO NE era presente essendosi costituito parte civile e, nel corso delle udienze celebrate nel primo grado di giudizio, conclusosi con la sentenza emessa il 17 maggio 2013 dalla Corte di assise di Napoli, aveva individuato LE NU, SE BO e RA NE quali componenti del gruppo di sequestratori che lo aveva prelevato dalla sua abitazione la sera del 12 settembre 2010. A loro volta, le dichiarazioni di IO NE venivano correlate alle captazioni ambientali attivate all'interno dell'autovettura Fiat Panda della vittima prima del suo sequestro nell'ambito di un diverso procedimento instaurato in epoca antecedente al sequestro di persona di cui al capo A, dalle quali si estrapolava l'intercettazione eseguita in concomitanza del prelievo violento della persona offesa dal suo veicolo da parte dei sequestratori. Da tale intercettazione, in particolare, emergevano le richieste di aiuto invocate, urlando, dalla persona
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offesa e i rumori del pestaggio subito per mano dei sequestratori, che venivano espressamente richiamati a pagina 26 della decisione impugnata.
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L'attivazione di questo pregresso servizio di intercettazione, al contempo, consentiva di acquisire la captazione registrata alle 21.50 del 10 settembre 2010, richiamata a pagina 27 della decisione censurata, nella quale la vittima riferiva al fratello, IO NE, di essere stato sequestrato vicino casa qualche ora prima;
che del suo sequestro non dovevano essere informate le Forze dell'ordine; che occorreva corrispondere ai sequestratori, a titolo di riscatto, una somma dell'importo di 5.000.000,00 di euro entro le successive quarantotto ore. Infine, la ricostruzione degli accadimenti criminosi effettuata da IO NE si riteneva corroborata dalla deposizione resa da EN BU, che era il proprietario del casolare di campagna dove la persona offesa era giunta dopo essere fuggita dalla serra abbandonata, ubicata nella zona dei Regi Lagni, dove era stata tenuta prigioniera per due giorni. La conferma del racconto della vittima, effettuata da EN BU, induceva la Corte di merito, in linea con la valutazione compiuta dal Giudice di primo grado, a ritenere pienamente attendibile il resoconto fornito dalla persona offesa a proposito delle modalità con cui era stato tenuto prigioniero dal 10 al 12 settembre 2010 e della fuga, inaspettata, che aveva posto fine al suo sequestro, avvenuta con le modalità di cui si è detto. Dal complesso di questi elementi probatori, dunque, si traeva conferma della correttezza del giudizio di attendibilità, intrinseca ed estrinseca, espresso dalla Corte di assise di appello di Napoli a proposito delle dichiarazioni rese da IO NE, che si ritenevano convergenti sulla posizione degli imputati LE NU e SE BO.
2.1. In questa cornice probatoria, deve richiamarsi la giurisprudenza consolidata di questa Corte che esclude l'applicazione della regola generale dell'art. 192 cod. proc. pen. alle dichiarazioni delle persone offese dal reato, alle quali devono essere ricondotte quelle rese da IO NE nel presente procedimento, affermando: «Le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone» (Sez. U, n. 4161 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01).
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Si tratta, del resto, di un'opzione ermeneutica che resisteva nel corso degli anni, tanto da essere ribadita da Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, [...], Rv. 275312 - 01, in cui si affermava il seguente principio di diritto: «In tema di testimonianza, le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto e, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione».
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Questo orientamento ermeneutico, a ben vedere, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale risalente nel tempo, riconducibile a Sez. 5, n. 6910 del 27/04/1999, [...], Rv. 213613 01, che ritiene le dichiarazioni della persona offesa analoghe a quelle rese da IO NE in questo procedimento -, idonee, di per sé sole, a fondare un giudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputato, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «In tema di valutazione della prova testimoniale, a base del libero convincimento del giudice possono essere poste sia le dichiarazioni della parte offesa sia quelle di un testimone legato da stretti vincoli di parentela con la medesima. Ne consegue che la deposizione della persona offesa dal reato, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere assunta anche da sola come fonte di prova, ove sia sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva, non richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità» (Sez. 5, n. 6910 del 27/04/1999, [...], Rv. 213613-01).
3. Tanto premesso, occorre passare a considerare le singole censure difensive, proposte nell'interesse di LE NU e SE BO. Deve, innanzitutto, ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto delle ragioni che non consentivano di ritenere decisivo ai fini della decisione l'espletamento degli adempimenti istruttori invocati nel giudizio di secondo grado. Le richieste istruttorie respinte dalla Corte territoriale, in particolare, concernevano l'acquisizione presso la società TIM s.p.a. dei files di decodifica delle celle di aggancio telematico relative alle utenze cellulari di LE NU
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e SE BO, aggiornati al 2021; l'acquisizione, presso la medesima società, di informazioni relative alla mancata registrazione della comunicazione telefonica ricevuta dall'avv. Erasmo HI l'11 ottobre 2010; l'espletamento di una perizia informatica sui due hard disk nella disponibilità di AE NE, sequestrati il 18 settembre 2010; lo svolgimento di una perizia informatica relativa alla chiamata estorsiva effettuata da IO NE il 12 settembre 2010; l'acquisizione dei tabulati telefonici dell'utenza n. 331-3366353, in uso ad IO NE, riguardanti l'arco temporale compreso tra il 3 novembre 1010 il 31 maggio 2011. Osserva, in proposito, il Collegio che il compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito non consentiva di ritenere necessario l'espletamento delle verifiche suppletive invocate ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., che postulava una rivalutazione degli accadimenti criminosi incompatibile con le dichiarazioni rese dalla persona offesa IO NE, corroborate dalle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, su impulso della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, che costituivano il nucleo essenziale del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti degli imputati LE NU e SE BO, in linea con quanto si è affermato nei paragrafi 2 e 2.1, cui si deve rinviare. Rispetto a questa ricostruzione degli accadimenti criminosi l'espletamento di ulteriori verifiche dibattimentali, tenuto conto dell'univocità del compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito nei confronti degli odierni ricorrenti non appariva idoneo, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., a disarticolare il percorso argomentativo seguito dalla Corte di assise di appello di Napoli per giungere alla conferma della decisione di primo grado. Pertanto, le richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale formulate nel giudizio di secondo grado nell'interesse di LE NU e SE BO, ex art. 603 cod. proc. pen., non erano meritevoli di accoglimento, alla luce delle univoche dichiarazioni accusatorie di IO NE, come affermato da Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, dep. 09/05/2013, Ferrara, Rv. 256228 - 01, secondo cui alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale si può ricorrere *solo quando il giudice ritenga "di non poter decidere allo stato degli atti", sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza». Non è, del resto, dubitabile che alla rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello, disposta ex art. 603 cod. proc. pen., si può ricorrere solo quando il giudice ritenga che i dati probatori acquisiti nel giudizio di merito siano
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insufficienti e, per converso, che l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso di eliminare le eventuali incertezze ovvero di inficiare ogni altra, contraria, risultanza. La disposizione dell'art. 603 cod. proc. pen., dunque, consente al giudice, nel caso in cui la situazione processuale presenti effettivamente un significato incerto, al contrario di quanto riscontrabile con riferimento alle posizioni di LE NU e SE BO, di ammettere le integrazioni probatorie richieste nel giudizio di secondo grado, sull'assunto che gli incombenti istruttori possano apportare un contributo significativo e utile al processo, risolvendo i dubbi e consentendo una ricostruzione alternativa degli accadimenti criminosi, come costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, [...], Rv. 237410 01; Sez. 3, n. 21687 del 07/04/2004, [...], Rv. 228920 01; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, [...], Rv. 227494-01). A tall, pur dirimenti, considerazioni deve aggiungersi, in linea con quanto affermato da Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, [...], Rv. 280589 01, che il rigetto <<dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità». Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di
ricorso.
4. Devono ritenersi infondati il secondo e il terzo motivo di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte di merito dato adeguato conto della ricostruzione dei contatti telefonici intercorsi tra LE NU e SE BO e tra gli stessi imputati e i familiari di IO NE, nelle fasi comprese tra il sequestro della vittima e il loro arresto, avvenuto il 3 novembre 2010, su cui le decisioni di merito si soffermavano in termini divergenti rispetto agli esiti dalle verifiche probatorie ricavabili dalle intercettazioni e dai risultati dei tabulati acquisiti nel corso delle indagini preliminari. Né tantomeno gli esiti di tali attività d'indagine apparivano idonei a sconfessare l'assunto difensivo, secondo cui le ipotesi criminose di cui ai capi A e B presentavano connotazioni simulatorie ed erano finalizzate ad alleggerire le pressioni investigative che si erano concentrate sui componenti della famiglia NE, dalle quali era scaturita l'emissione di una misura interdittiva antimafia. Occorre, in proposito, ribadire che l'accoglimento di tale doglianza presuppone una rivisitazione complessiva del compendio probatorio,
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incompatibile con le dichiarazioni rese da IO NE e con le intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che appaiono univocamente convergenti sulle posizioni processuali di LE NU e SE BO. Queste censure difensive, nel giudizio di appello, si concentravano su tre profili probatori, riguardanti l'inattendibilità delle dichiarazioni rese da IO NE;
l'irrilevanza probatoria delle conversazioni registrate tra i sequestratori e l'avv. Erasmo Fueillo;
il travisamento del contenuto delle captazioni acquisite nei giorni immediatamente precedenti l'arresto degli imputati, avvenuto il 3 novembre 2010.
FUSE
In questa cornice censoria, non occorre soffermarsi ulteriormente sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa IO NE nei confronti degli imputati LE NU e SE BO, di per sé sole sufficienti a fondare un giudizio di colpevolezza nei loro riguardi per i reati di cui ai capi A e B, in linea con quanto si è affermato nei paragrafi 2 e 2.1, cui si deve rinviare. Quanto ai residui profili censori, riguardanti il compendio intercettativo acquisito nel corso delle indagini preliminari e la loro rilevanza probatoria nei confronti degli odierni ricorrenti, le conclusioni alle quali perveniva la Corte di merito appaiono congrue e prive di illogicità. Quanto, in particolare, al primo dei due profili, riguardanti l'irrilevanza probatoria delle conversazioni registrate tra i sequestratori e l'avv. Erasmo Fucillo, deve evidenziarsi che su di esso ci si soffermava nelle pagine 36 e 37 della sentenza impugnata, con argomenti ineccepibili.
Родины
Deve, in proposito, rilevarsi che il tenore dei colloqui intercettati tra i sequestratori e l'avv. Erasmo Fucillo era tutt'altro che confidenziale ed evidenziava, al contrario, che l'intermediario indicato da IO NE si mostrava disponibile nei confronti degli interlocutori per paura di ritorsioni nei confronti della vittima, nel cui esclusivo interesse si muoveva. D'altra parte, il timore di ritorsioni nutrito da IO NE per paura di ritorsioni derivava dall'atteggiamento intimidatorio assunto nei suoi confronti da LE NU, al quale si faceva riferimento nel passaggio motivazionale richiamato a pagina 36 della decisione impugnata, in cui si evidenziava il «carattere minatorio dell'esortazione dello NU a "non fare nessuno scherzo con esplicito riferimento alle conseguenze per la famiglia del NE qualora uno dei complici fosse bloccato dalle forze dell'ordine [...]». Quanto, invece, al secondo dei due profili, relativo al travisamento del contenuto delle intercettazioni registrate nei giorni immediatamente precedenti l'arresto di NU e BO, deve evidenziarsi che su di esso ci si soffermava
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nelle pagine 39 e 40 del provvedimento censurato, con argomenti parimenti congrui. Si consideri, in proposito, che la ricostruzione degli accadimenti criminosi recepita dalla Corte di merito trovava integrale conferma nei comportamenti assunti dai ricorrenti prima del loro fermo, avvenuto, a Roma, il 3 novembre 2010, che costituiva il definitivo suggello dell'ipotesi accusatoria, confermando il coinvolgimento degli imputati nell'ipotesi estorsiva di cui al capo B. Non può, invero, non ribadirsi, in linea con quanto affermato a pagina 39 della decisione censurata, che LE NU e SE BO si trovavano assieme al momento della telefonata estorsiva del 3.11.10 [], in conseguenza della quale i due imputati venivano sottoposti a fermo di indiziato di delitto. Senza considerare che, come si è detto nel paragrafo 2, cui si rinvia ulteriormente, i due imputati erano stati riconosciuti da IO NE nel giudizio di merito, nel quale la persona offesa era costituita parte civile, non lasciando residuare, anche sotto questo ulteriore profilo, alcun dubbio sulla correttezza della ricostruzione posta a fondamento del giudizio di colpevolezza espresso nei confronti dei ricorrenti per i reati di cui ai capi A e B. Non è, infine, possibile procedere a una rivisitazione complessiva degli esiti delle intercettazioni acquisite su impulso della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, che si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: *In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto di tali risultanze processuali, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, [...], Rv. 257784 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, [...], Rv. 282337 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, [...], Rv. 267650 01; Sez. 1, n. 3643 del 26/05/1997, [...], Rv. 208254
01).
In questo contesto, occorre ribadire il consolidato principio di diritto secondo cui, a seguito della riformulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, non è consentito dedurre il vizio di travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la sua valutazione delle risultanze processuali a quella che è stata compiuta nei giudizi di merito. Se così non fosse, si demanderebbe alla Corte di cassazione il compimento di un'operazione ermeneutica palesemente estranea al giudizio di legittimità, come quella della reinterpretazione degli elementi di prova valutati
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dal giudice di merito ai fini della formulazione del giudizio di colpevolezza, nel caso di specie, riguardante gli imputati LE NU e SE BO (tra le altre, Sez. 6, n. 11794 del 11/02/2013, [...], Rv. 254439 01; Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, [...], Rv. 244623- 01; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, [...], Rv. 238215 01; Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, [...], Rv. 234167-01). Questa posizione ermeneutica, da ultimo, è stata ribadita dalle Sezioni Unite, che hanno affermato il seguente principio di diritto: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, [...], Rv. 263715-01).
4.1. Quanto al residuo profilo censorio, secondo cui la Corte di merito non aveva tenuto conto delle emergenze probatorie da cui si evinceva la natura simulatoria delle azioni intimidatorie denunciate da IO BA, collegate alle attenzioni investigative che si erano concentrate sul suo gruppo imprenditoriale e sulla sua famiglia, attestate dall'adozione di una misura interdittiva antimafia, deve evidenziarsi che le emergenze probatorie smentiscono l'assunto difensivo. Osserva il Collegio che il tenore delle captazioni alle quali ci si è riferiti nel paragrafo precedente, da cui si evince il timore concreto di ritorsioni nutrito da IO NE, per sé e per i suoi familiari, non lascia alcuno spazio per ipotizzare una causale simulatoria sottostante alle denunce presentate per le ipotesi criminose di cui ai capi A e B, apparendo la vittima effettivamente intimorita dalle pressioni esercitate nei suoi confronti e nei confronti dall'avv. Erasmo HI da LE NU. Sul punto, a ulteriore conferma di quanto si è affermato nel paragrafo precedente, non possono non richiamarsi le considerazioni esplicitate a pagina 36 della decisione censurata, in cui, alla luce dell'intensa attività intercettativa alla quale erano sottoposti gli imputati e la persona offesa, si evidenziava che appariva «singolare che la simulazione non sia stata rivelata da NU e dai suoi complici [...]». Allo stesso tempo, non si poteva fare a meno di evidenziare, che, laddove si fosse elaborato il progetto simulatorio paventato dalla difesa dei ricorrenti, l'attività di intercettazione cui era sottoposto NE avrebbe sicuramente evidenziato le modalità con cui il rapito avrebbe organizzato la messinscena».
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A tali considerazioni deve aggiungersi che l'ipotesi simulatoria alternativa, prospettata in termini meramente congetturali dal difensore di LE NU e SE BO, oltre che processualmente incongrua, si sarebbero inevitabilmente poste in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui: «In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, [...], Rv. 252066 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, [...], Rv. 272995 01; Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, [...], Rv. 260813 -01). Questo orientamento, del resto, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, in tema di ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime di esperienza, che si attaglia perfettamente al caso di specie e non consente di rivalutare il compendio probatorio acquisito nei confronti di LE NU e SE BO, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «Nella valutazione probatoria giudiziaria così come, secondo la più moderna epistemologia, in ogni procedimento di accertamento (scientifico, storico, etc.) - è corretto e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza ed alle massime di esperienza, ma, affinché il giudizio di verosimiglianza conferisca al dato preso in esame valore di prova, è necessario che si possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile. Ove così non sia, il suddetto dato si pone semplicemente come indizio da valutare insieme a tutti gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 1, n. 4652 del 21/10/2004, dep. 2005, [...], Rv. 230873 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, [...], Rv. 261220 01; Sez. 6, n. 31706 del 07/03/2003, [...], Rv. 228401 -01).
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4.2. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del secondo e del terzo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente.
5. Deve ritenersi infondato il quarto motivo di ricorso, con cui si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto delle ragioni che, essendo LE NU presente a Roma nell'arco temporale compreso tra il 12 e il 14 settembre 2010, consentivano di ritenerlo coinvolto nel sequestro di persona di IO NE, così come contestatogli al capo A, avvenuto in epoca coeva.
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Osserva il Collegio che con la doglianza in esame, la difesa di LE NU propone una rivalutazione complessiva del compendio probatorio sulla base del quale veniva formulato il giudizio di colpevolezza nei confronti del ricorrente per il reato di cui al capo A, che non appare compatibile con le emergenze probatorie, in linea con quanto si è affermato nei paragrafi 2, 2.1, 4 e 4.1, cui si deve rinviare ulteriormente. Occorre, in ogni caso, evidenziare che IO BA, nel corso delle sue deposizioni, riferiva di avere riconosciuto l'imputato LE NU quale componente del gruppo dei soggetti che lo aveva sequestrato la sera del 12 settembre 2010, dopo averlo visto nelle udienze del procedimento penale che era celebrato nei suo confronti del cui andamento tortuoso si è già detto -, nel quale si era costituito parte civile. Ne discende che l'identificazione di LE NU, quale autore del sequestro di persona di cui al capo A, deve ritenersi incontroversa, anche alla luce delle dichiarazioni rese da IO NE in ordine all'atteggiamento, prevaricatore e intimidatorio, assunto nei suoi confronti dal ricorrente durante la sua permanenza nella serra abbandonata dove era stato tenuto prigioniero, ubicata nell'area dei Regi Lagni. Lo stesso NE, tra l'altro, riferiva che, tra i sequestratori, spiccava un individuo, che veniva chiamato dai complici "LE", successivamente identificato dalla stessa vittima nell'imputato LE NU, che aveva un ruolo egemonico e che gestiva personalmente le questioni relative al pagamento del riscatto richiesto ai familiari della persona offesa. Si tenga, inoltre, presente che LE NU si trovava in compagnia di SE BO, nel momento in cui veniva effettuata la telefonata estorsiva effettuata il 3 novembre 2010, alla quale ci si è già riferiti, che permetteva agli investigatori di sottoporre i due ricorrenti a fermo, per l'ipotesi di reato di cui al capo B.
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A queste considerazioni, occorre aggiungere, in linea con quanto affermato nelle pagine 26 e 27 della decisione censurata, che oltre alle fonti di prova passate in rassegna, gli elementi probatori acquisiti nei confronti di NU venivano tratti da una consulenza fonica, con la quale si confrontava il saggio fonico rilasciato da NU con le voci registrate nel corso delle telefonate estorsive che ha portato a un giudizio di elevata compatibilità (tra l'80 e il 95 %) [...], e da una consulenza antropometrica, con la quale venivano «comparate le caratteristiche fisiche dello NU con quelle degli uomini ritratti da impianti di video-sorveglianza dislocati nei pressi delle varie cabine telefoniche da cui venivano HI e NE».
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Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del quarto motivo di ricorso.
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6. Devono ritenersi infondati il quinto e il sesto motivo di ricorso, dei quali si impone una trattazione congiunta, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte territoriale dato adeguato della rilevanza probatoria degli elementi, acquisiti nei giudizi di merito, che smentivano l'avvenuto riconoscimento di SE BO da parte di IO NE. Si richiamava, innanzitutto, la presenza a Rimini di SE BO il 12 settembre 2010, desumibile dai dati del traffico telefonico dell'utenza n. 348- 6580746, attribuita al ricorrente, che si riteneva incompatibile con la ricostruzione degli accadimenti posta a fondamento del giudizio di colpevolezza espresso per il reato di cui al capo A, alla quale ci si riferiva con il quinto motivo di ricorso. Si richiamava, inoltre, la circostanza che SE BO risultava affetto da una balbuzie, conclamata, attestata da una certificazione medica rilasciata dall'A.S.L. di Nuoro, alla quale IO NE, nel corso delle sue deposizioni, non aveva mai fatto riferimento, alla quale ci si riferiva con il sesto motivo di ricorso. Osserva, in proposito, il Collegio che le due doglianze, negli stessi termini prospettati con i primi tre motivi di ricorso, mirano a ottenere una rivalutazione complessiva della frazione del compendio probatorio incentrata sulle dichiarazioni rese da IO NE nei confronti di SE BO, che, sulla scorta di quanto si è già affermato nei paragrafi 2 e 2.1, non è consentita, attesa l'univocità delle accuse formulate dalle persona offesa. A ulteriore conferma di quanto si sta affermando si consideri che SE BO si trovava in compagnia di LE NU nel momento in cui veniva effettuata la telefonata estorsiva effettuata il 3 novembre 2010, a seguito della quale i due ricorrenti venivano sottoposti a fermo, per il reato di cui al capo B, nei termini esposti nei paragrafi 4 e 5. Si consideri, inoltre, che, secondo quanto affermato dalla Corte di merito, richiamando sul punto la decisione di primo grado, nessun dubbio poteva residuare sull'individuazione da parte di SE BO tra i soggetti che avevano sequestrato IO NE la sera del 10 settembre 2010. Sotto questo profilo, appare opportuno richiamare quanto affermato a pagina 19 della decisione impugnata, in cui si evidenziava che BO era stato individuato dalla vittima «come uno dei loquaci carcerieri che lo sorvegliavano la prima notte e ciò a riscontro della solidità degli elementi a carico dell'appellante».
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Rispetto a tali, convergenti, elementi probatori non assume un rilievo confutativo la dedotta balbuzie del ricorrente, che, quand'anche non riferita dalla persona offesa, non vale a smentire il suo riconoscimento, più volte ribadito dalla vittima e corroborato dal compendio processuale, orientato univocamente in senso sfavorevole all'imputato. Le considerazioni esposte imponevano di ribadire la fondatezza del quinto e del sesto motivo di ricorso, esaminati congiuntamente.
8. Deve ritenersi inammissibile il settimo motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della decisione impugnata, risultando l'acquisizione dei tabulati telefonici, effettuata nel corso delle indagini preliminari, su impulso della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, avvenuta in contrasto con i principi affermati nella Direttiva 2002/58/UE, così come costantemente interpretata dalla giurisprudenza sovranazionale, in relazione alla tutela della sfera privata degli individui. Occorre premettere che la Direttiva 2002/58/UE, richiamata dalla difesa del ricorrente con argomenti suggestivi, che tuttora regola la materia in esame, secondo quanto previsto dall'art. 1, par. 1, è funzionale ad armonizzare le <<disposizioni nazionali necessarie per assicurare un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata e alla riservatezza, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche e per assicurare la libera circolazione di tali dati e delle apparecchiature e dei servizi di comunicazione elettronica all'interno della Comunità». Tuttavia, il richiamo dei principi affermati dalla Direttiva 2002/58/UE, pur pregevole, non appare sufficiente per inquadrare il profilo censorio in questione, che deve essere inserito in più ampio contesto sovranazionale, delineato dalla decisioni adottate negli ultimi anni dalla Corte EDU in materia di tutela della sfera privata degli individui, incentrato sul rispetto dell'art. 8 CEDU (tra le altre, Corte EDU, Centrum för rättvisa c. Svezia, 25 maggio 2021, n. 164/2021, §§ 13- 21; Corte EDU, Big Brothers Watch e altri c. Regno Unito, 25 maggio 2021, nn. 58170/13, 62322/14 e 24960/15, §§ 16-27). Con queste pronunce la Corte di Strasburgo, allo scopo di assicurare il rispetto della sfera privata degli individui, nelle ipotesi di dati captativi relativi una pluralità di soggetti, ha imposto l'osservanza di alcune garanzie - certamente rispettate nel caso di specie, in linea con le previsioni di cui agli artt. 266 e 267 cod. proc. pen. -, riguardanti la necessità di un'autorizzazione preventiva delle emergenze intercettative da parte di un'autorità giudiziaria ovvero di un organo indipendente dall'esecutivo. A questi organi, inoltre, deve
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essere riconosciuta la possibilità di un controllo successivo dei dati intercettativi acquisiti, senza il quale l'intera sequenza procedimentale deve ritenersi connotata da illegittimità. In questa, univoca, cornice ermeneutica, tutte le garanzie prescritte dalla Corte EDU, a tutela della sfera privata degli individui, ex art. 8 CEDU, appaiono rispettate nei confronti degli imputati LE NU e SE BO, essendosi assicurato, attraverso il vaglio giurisdizionale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, il prescritto contemperamento tra gli interessi pubblici sottesi all'impiego degli strumenti captativi e la tutela della sfera privata degli individui;
tutela che può essere assicurata solo dall'intervento di un organo terzo e imparziale che ne autorizzi l'impiego ovvero ne verifichi ex post la legittimità, in linea con quanto affermato, oltre alle pronunce della Corte EDU richiamate, dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europeq, da ultimo, nella sentenza Corte Giustizia UE 2 marzo 2021, C-746/18. A sostegno di quanto si sostiene occorre richiamare il principio di diritto affermato da Sez. 3, n. 48737 del 25/09/2019, [...], Rv. 277353 - 01, secondo cui: *In tema di acquisizione di dati contenuti in tabulati telefonici, la disciplina prevista dall'art. 132 d.lgs. n. 196 del 2003, sebbene non limiti l'attività alle indagini relative a reati particolarmente gravi, predeterminati dalla legge, è compatibile con il diritto sovranazionale in tema di tutela della privacy (direttive 2002/58/CE e 2006/24/CE), come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE 8 aprile 2014, Digital Rights, C-293/12 e C-594/12; CGUE 21 dicembre 2016, Tele 2, C-203/15 e C-698/15), da cui si ricava solo la necessità della proporzione tra la gravità dell'ingerenza nel diritto fondamentale alla vita privata, che l'accesso ai dati comporta, e quella del reato oggetto di investigazione, in base ad una verifica che il giudice di merito deve compiere in concreto». In una direzione sostanzialmente analoga, si consideri il principio di diritto affermato da Sez. 5, n. 33851 del 24/04/2018, [...], Rv. M., Rv. 273892 - 01, secondo cui: *In tema di acquisizione di dati contenuti in tabulati telefonici, la disciplina prevista dall'art. 132 d.lgs n. 196 del 2003 è compatibile con il diritto sovranazionale in tema di tutela della privacy (direttive 2002/58/CE e 2006/24/CE), come interpretate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea». Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del settimo motivo di
ricorso.
9. Deve ritenersi infondato anche l'ottavo motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della decisione
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censurata, per non avere la Corte di merito dato opportuno conto delle ragioni che giustificavano l'acquisizione dei tabulati telefonici delle utenze in uso a LE NU, SE BO, GI NA, AE NE e EN RC, su cui si registrava una carenza assoluta di motivazione, che appariva aggravata dal deposito tardivo dei relativi decreti autorizzativi, da cui discendeva l'inutilizzabilità degli esiti di tali emergenze probatorie. Osserva il Collegio che, al contrario di quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, non è ipotizzabile alcuna inutilizzabilità dei tabulati telefonici delle utenze in uso a NU, BO, NA, NE e RC, acquisiti nel corso delle indagini preliminari, risultando ritualmente depositati sia il verbale di sequestro da parte della polizia giudiziaria sia le relazioni in cui venivano esplicati i contenuti e la rilevanza dei dati tabulari, che consentiva di ricostruire il contenuto delle attività investigative poste a fondamento di tali acquisizioni, alic quali i decreti autorizzativi si riportavano in termini congrui. In questa cornice, deve evidenziarsi che i dati ricavabili dai tabulati telefonici, che venivano acquisiti ritualmente, documentavano non soltanto i contatti tra gli originari imputati, nei termini esposti nei paragrafi 4 e 4.1, ma anche le modalità di individuazione delle singole celle telematiche di aggancio, che venivano menzionate sulla base dei relativi numeri di identificazione, consentendo, in tal modo, alla difesa dei ricorrenti di ricostruire i passaggi acquisitivi dei tabulati e gli esiti delle attività investigative incentrate su tali dati telematici, che risultavano compiute nel pieno rispetto delle garanzie processuali di NU e BO. Ne discende che il percorso processuale seguito nel caso di specie, su cui ci si soffermava in termini congrui nelle pagine 38-40 della decisione censurata, appare pienamente rispettoso del principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 37212 del 28/04/2014, [...], Rv. 260589 01, che non appare superato dalla giurisprudenza sovranazionale richiamata nel paragrafo 8, secondo cui: «Ai fini dell'acquisizione dei tabulati relativi al traffico telefonico, l'obbligo stante il modesto livello di di motivazione del provvedimento acquisitivo, intrusione nella sfera di riservatezza delle persone, è soddisfatto anche con espressioni sintetiche, nelle quali si sottolinei la necessità dell'investigazione, in relazione al proseguimento delle indagini ovvero all'individuazione dei soggetti coinvolti nel reato, o si richiamino, con espressione indicativa della loro condivisione da parte dell'autorità giudiziaria, le ragioni esposte da quella di polizia. non può richiamarsi». Questa pronuncia, del resto, si muove nel solco, risalente a Sez. U, n. 6 del 23/02/2000, D'Amuri, Rv. 215841 01, che appare opportuno richiamare, secondo cui: «Ai fini dell'acquisizione dei tabulati contenenti i dati esterni
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identificativi delle comunicazioni telefoniche conservati in archivi informatici dal gestore del servizio è sufficiente il decreto motivato dell'autorità giudiziaria, non essendo necessaria, per il diverso livello di intrusione nella sfera di riservatezza che ne deriva, l'osservanza delle disposizioni relative all'intercettazione di conversazioni o comunicazioni di cui agli articoli 266 e seguenti cod. proc.
pen.».
Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza dell'ottavo motivo di ricorso.
10. Deve ritenersi inammissibile il nono motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte territoriale dato adeguato conto delle ragioni che avevano indotto il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza del 21 gennaio 2011, a ritenere insussistenti i gravi indizi di colpevolezza nei confronti di SE BO, al contrario di quanto affermato nelle pagine 11 e 12 della sentenza di primo grado, che, valutando in termini incongrui tale profilo cautelare, aveva dato vita a una discrasia motivazione insuperabile della decisione censurata. Osserva il Collegio che la discrasia argomentativa segnalata dalla difesa del ricorrente è incontroversa e veniva rilevata dalla Corte di merito, che vi faceva espressamente a pagina 28 del provvedimento impugnato, nel richiamare le doglianze introdotte con l'atto di appello. Tuttavia, a fronte di tale di rilevata incongruità motivazionale della decisione di primo grado, la difesa del ricorrente non forniva alcuna indicazione processuale sull'incidenza di tale discrasia sul provvedimento impugnato e, in ultima analisi, sul giudizio di colpevolezza espresso nei confronti di SE BO in ordine ai reati di cui ai capi A e B, con cui, relativamente all'evidenziata discrasia, non ci si confrontava. In questa cornice, l'inammissibilità della doglianza proposta nell'interesse di SE BO discende dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui il ricorso per cassazione con cui si censura la rilevanza, in senso sfavorevole all'imputato, di un atto processuale non può «limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della
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effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le
della
ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza introducendo profili di radicale motivazione, "incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, [...], Rv. 249035-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del nono motivo di ricorso.
11. Deve ritenersi infondato il decimo motivo di ricorso con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 630, quarto comma, cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame non aveva dato esaustivo conto delle modalità con cui IO NE, la sera del 12 settembre 2010, era riuscito ad allontanarsi dal luogo dove era tenuto prigioniero, che apparivano decisive per la configurazione del sequestro di persona contestato ai ricorrenti al capo A. Osserva il Collegio che con la doglianza in esame, ancora una volta, il difensore di LE NU e SE BO propone una rivisitazione complessiva del compendio probatorio acquisito in relazione all'ipotesi di reato di cui al capo A il cui nucleo essenziale è costituito dalle dichiarazioni rese da IO NE e dalle emergenze captative acquisite nel corso delle indagini preliminari, che appare incompatibile con le risultanze processuali, in linea con quanto si è affermato nei paragrafi 2, 2.1, 4 e 4.1, ai quali si deve rinviare ulteriormente.. Non può, invero, non rilevarsi che IO NE ricostruiva la sua fuga dal luogo dove era tenuto prigioniero in termini incompatibili con la prospettazione difensiva, precisando che, la sera del 12 settembre 2010, era rimasto solo e riusciva a rompere il catenaccio che lo immobilizzavano usando dei tondini di ferro con cui si liberava dai vincoli. Dopo essersi allontanato dal luogo del sequestro, IO NE, a piedi, raggiungeva il casolare EN BU che confermava il racconto fornito dalla persona offesa, nei termini esposti nel paragrafo 2 e, da li, avvisava i Carabinieri, mettendosi definitivamente in salvo.
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Questa ricostruzione degli accadimenti criminosi impone di escludere, nel caso di specie, la ricorrenza degli elementi costitutivi dell'attenuante di cui all'art. 630, quarto comma, cod. pen., che presuppone un comportamento dissociativo non ravvisabile nei comportamenti di NU e BO, in linea con quanto affermato da Sez. 5, n. 25780 del 02/04/2019, [...], Rv. 276205 01, secondo cui: In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, ai fini della della concessione circostanza attenuante della dissociazione diretta a far
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riacquistare al soggetto passivo la libertà, è richiesto che il comportamento del dissociato si traduca in fatti concreti, finalisticamente indirizzati alla liberazione del sequestrato ed eziologicamente rilevanti per il raggiungimento dello scopo della cessazione del sequestro». Né potrebbe essere diversamente, atteso che, come affermato da Sez. n. 43713 del 22/11/2002, Malatesta, Rv. 223504 01, comportamento dissociativo, rilevante ai sensi dell'art. 630, quinto comma, cod. pen., presuppone da un lato, che la dissociazione sia volontaria e che si realizzi anteriormente alla liberazione dell'ostaggio prima del pagamento del riscatto, dall'altro, che il comportamento del dissociato si traduca in fatti concreti, finalisticamente indirizzati alla liberazione del sequestrato ed eziologicamente rilevanti per il raggiungimento dello scopo della cessazione del sequestro». Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del decimo motivo di ricorso.
12. Deve ritenersi infondato l'undicesimo motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito dato opportuno conto delle ragioni che non consentivano il riconoscimento dell'attenuante di all'art. 630, quinto comma, cod. pen., la cui concessione si imponeva alla luce del fatto che il comportamento di NU e BO era stato indispensabile per impedire il verificarsi di conseguenze lesive per la salute della persona offesa, dopo il suo sequestro, avvenuto a Saviano il 12 settembre 2010. Non può, invero, non rilevarsi che, anche in questo caso, la difesa del ricorrenti propone una rivalutazione complessiva del compendio probatorio sulla base del quale veniva formulato il giudizio di colpevolezza per il reato di cui al capo A, che appare incompatibile con le emergenze probatorie, in linea con quanto si è affermato nei paragrafi 2, 2.1, 4 e 4.1, ai quali si deve rinviare
ulteriormente.
Occorre, pertanto, rilevare, in termini analoghi a quanto evidenziato nel paragrafo precedente, che la ricostruzione degli accadimenti criminosi si muove in una direzione incompatibile con la prospettazione difensiva, imponendo di escludere la ricorrenza degli elementi costitutivi dell'attenuante di cui all'art. 630, quinto comma, cod. pen., invocata in assenza di dati circostanziali favorevoli a NU e BO, che, al contrario, avevano provocato il ferimento della persona offesa che, a seguito del sequestro, aveva riportato la frattura di una costola, la perdita di alcuni denti e contusioni sparse e non avevano contribuito alla fuga della vittima, verificatasi per circostanze fortuite estranee alla volontà dei ricorrenti.
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Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza dell'undicesimo motivo di ricorso.
13. Deve ritenersi inammissibile il dodicesimo motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte territoriale dato adeguato conto delle ragioni che non consentivano il riconoscimento della fattispecie della lieve entità, invocata per i ricorrenti in relazione al reato di cui al capo A, la cui concessione si imponeva anche alla luce dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale 23 marzo 2012, n. 68, non avendo le condotte illecite degli imputati provocato alcun danno patrimoniale ad IO NE. Osserva il Collegio che i comportamenti criminosi contestati a NU e BO, così come ricostruiti nelle decisioni di merito, che si soffermavano correttamente sulle connotazioni, oggettive e soggettive, del reato di cui al capo A, non consentivano di ritenere le condotte illecite degli imputati caratterizzate da modesto disvalore penale. Queste conclusioni, che inducevano, ex se, a escludere la lieve entità invocata nell'interesse dei ricorrenti, alla luce delle considerazioni esposte nei paragrafi 11 e 12, discendevano da una verifica, immune da censure motivazionali, che teneva conto dell'elevato disvalore del reato contestato a NU e BO al capo A, imponendo di ribadire la gravità del sequestro di persona contestato ai due imputati, ai sensi dell'art. 630 cod. pen. Privo di rilievo, infine, appare il riferimento ai principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2012, dovendosi escludere che le condotte illecite degli imputati non avessero provocato alcun danno patrimoniale ad IO NE, in ragione dello sviluppo complessivo delle vicende criminose collegate ai reati di cui ai capi A e B;
delle ferite riportate dalla persona offesa a seguito del pestaggio patito il 12 settembre 2010, per le quali subiva un ricovero ospedaliero;
delle conseguenze che la pressione intimidatoria, protrattasi per quasi due mesi, aveva comportato per l'attività imprenditoriale svolta dalla persona offesa. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del dodicesimo motivo di ricorso.
14. Deve, infine, ritenersi inammissibile il tredicesimo motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito dato opportuno conto della mancata concessione delle attenuanti generiche, che erano state negate a SE BO senza considerare l'effettivo disvalore dei comportamenti criminosi
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ascritti ai capi A e B e il ruolo marginale svolto dall'imputato nelle due ipotesi criminose. Non può, in proposito, non ribadirsi, in linea con quanto osservato nei paragrafi 11, 12 e 13, cui si rinvia, che il trattamento sanzionatorio irrogato a SE BO appare corroborato dalla ricostruzione compiuta dalla Corte territoriale, che si soffermava correttamente sulle connotazioni dei comportamenti criminosi contestati all'imputato e sull'elevato disvalore delle condotte ascrittegli ai capi A e B, reso evidente dalla pervicacia del suo atteggiamento, protrattosi per un arco temporale significativo, che non consentivano il riconoscimento delle attenuanti invocate. Si tenga ulteriormente presente, con specifico riferimento al diniego delle attenuanti generiche, che tali circostanze rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, nella globalità degli elementi, oggettivi e soggettivi, che la connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, eventualmente riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputato. La necessità di un giudizio che coinvolga tale posizione nel suo complesso e che impediva la concessione delle attenuanti invocate da SE BO - è sintetizzata dal seguente principio di diritto: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, [...], Rv. 212804 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, [...], Rv. 260054 01; Sez. 2, n. 35930 del 27/06/2002, [...], Rv. 222351 01; Sez. 6, n. 8668 del 28/05/1999, [...], Rv. 214200-01). Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo, che si attaglia perfettamente al caso di specie, e che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come una benevola e discrezionale "concessione" del giudice ma come il riconoscimento di situazioni, non contemplate specificamente (art. 62 cod. pen.), che non sono comprese tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 stesso codice ovvero che presentano connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione;
situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento della quantità del reato e della capacità a delinquere dell'imputato, sicché il loro riconoscimento consenta di
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pervenire ad una più valida e perspicace valutazione degli elementi che segnano i parametri per la determinazione della pena da irrogare in concreto» (Sez. F, n. 12280 del 28/08/1990, Poliseri, Rv. 185267-01). Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del tredicesimo motivo di ricorso.
15. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di ritenere infondati ricorsi proposti nell'interesse degli imputati LE NU e SE BO, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Consegue, infine, a tali statuizioni la condanna degli imputati LE NU e SE BO alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in giudizio dalla parte civile, IO NE, che si liquidano in 2.000,00 euro, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile NE IO che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 4 marzo 2026.
Il Consigliere estensore AL EN Alenteme
Il Presidente Filippo Casa Fn
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Peale Depos 3 MAG. 2026
Roma,
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GAIZIARIO
March
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