Sentenza 23 ottobre 2019
Massime • 1
Nel delitto di estorsione commesso utilizzando il metodo mafioso, l'aggravante delle più persone riunite è configurabile solo quando sia riscontrata la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e nel momento della realizzazione della violenza o della minaccia, in quanto solo in tal modo si verificano, in conformità alla "ratio" della norma, quegli effetti fisici e psichici di maggior pressione sulla vittima che ne riducono la forza di reazione e giustificano l'applicazione dell'aumento della pena. (In motivazione, la Corte ha altresì escluso che possa bastare per la configurabilità dell'aggravante la consapevolezza, da parte della vittima, del fatto che dietro l'azione intimidatoria vi sia una cosca mafiosa).
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Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nei reati contro il patrimonio ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, persone accusate o imputate per il reato di estorsione previsto e punito dall'art. 629 del codice penale. Lo Studio ha sede in Napoli alla via Francesco Caracciolo n.10 ed opera in tutta Italia. Al fine di garantire la migliore assistenza legale, monitoriamo costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in tema di reati contro il patrimonio e pubblichiamo mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità. L'Avv. Salvatore del Giudice ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni in …
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Cassazione penale sez. II, 11/02/2022, (ud. 11/02/2022, dep. 22/02/2022), n.6051 La massima Con la sentenza in argomento, la Suprema Corte ha affermato che nel caso di c.d. estorsione mediata, ovvero delle minacce portate a mezzo lettera o telefono, l'aggravante delle più persone riunite sarà ravvisabile solo nel caso in cui la lettera sia firmata da due o più persone o se alla telefonata minatoria partecipino più persone, ma non anche nel caso in cui la parte offesa abbia la sensazione che colui che ha spedito la lettera minatoria o ha fatto la telefonata minacciosa sia in collegamento con altre persone. Per le stesse ragioni non sarà ravvisabile l'aggravante in discussione quando le …
Leggi di più… - 3. Aggravante metodo mafioso: CassazioneRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 7 giugno 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/10/2019, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2019 |
Testo completo
671-2020 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente - Sent. n. sez. 2606/2019 GIOVANNA VERGA -UP 23/10/2019 SERGIO DI PAOLA - Relatore FABIO DI PISA - R.G.N. 22792/2019 VINCENZO TUTINELLI SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AR IG nato a [...] il [...] PI ORESTE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/01/2019 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente all'aggravante delle più persone riunite;
udito l'Avv. CARUSO FRANCESCO difensore di fiducia di PI RE il quale, anche in sostituzione dell' Avv. BRUNO GIUSEPE difensore di AR LU, ha formulato istanza di astensione depositando dichiarazione di adesione da parte degli imputati agli arresti domiciliari ed, in subordine, ha concluso riportandosi ai motivi dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1 中 1. La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza in data 11/01/2010, in parziale riforma della sentenza del 13/04/2018 emessa dal Tribunale di Catanzaro nei confronti di AR LU e PI RE confermava l' affermazione della penale responsabilità dei predetti imputati in ordine il reato di danneggiamento - così diversamente qualificato il reato di cui all' art. 424 cod. pen. contestato in rubrica nonché, esclusa l' aggravante di cui all'art. 628 - comma 3 n. 3 bis cod. pen., relativamente al reato tentata estorsione aggravata ex art. 629 comma 2 in relazione all'art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen. ed, inoltre, ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. nella L. n. 203 del 1991, rideterminando la pena.
2. Avverso la suddetta sentenza propongono ricorsi per cassazione entrambi gli imputati a mezzo difensori di fiducia.
2.1. AR LU formula i seguenti motivi: a. violazione dell' art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 63 comma 2, 192, 361 e 125 comma 3 cod. proc. pen. relativamente al punto in cui la sentenza aveva ritenuto utilizzabili le dichiarazioni di IN AL e IE IS aventi ad oggetto il riconoscimento fotografico dell' imputato. La difesa del ricorrente lamenta che la sentenza doveva ritenersi viziata in quanto la corte di merito aveva utilizzato le dichiarazioni rese in sede di s.i.t. dai predetti i quali avrebbero dovuto essere sentiti con le garanzie di legge, sin dall'inizio, in quanto erano emersi indizi di reità in ordine al reato di danneggiamento in questione e per tale ragione non potevano essere utilizzate le loro dichiarazioni. Osserva che l' affermazione della corte di appello secondo cui gli stessi erano soggetti totalmente estranei al danneggiamento era frutto in un palese travisamento della prova dal momento che dai verbali s.i.t. era dato evincere che l' audizione era stata interrotta "emergendo indizi di reità per il reato per cui si procede"; b. violazione dell' art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 110, 56 e 629 cod. pen. nonchè 194 comma 3 cod. proc. pen. in punto di affermazione della penale responsabilità dell' imputato quale concorrente morale in ordine al reato di tentata estorsione unitamente al coimputato PI il quale aveva formulato la richiesta estorsiva di denaro alla persona offesa. In particolare il difensore lamenta che erroneamente la corte di appello era pervenuta all' affermazione di colpevolezza sebbene non era neanche emerso quale "ruolo" lo stesso avrebbe avuto nella vicenda, l' intero impianto accusatorio si muoveva su mere supposizioni della vittima AN IN, l' imputato non aveva posto in essere alcuna minaccia o violenza allorquando si era recato presso il locale della persona offesa sicchè mancando una reiterazione della azione delittuosa si sarebbe dovuta ritenere, in ogni caso, configurabile una desistenza volontaria;
2 р c. violazione dell' art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all' art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen. nonchè ai sensi dell' art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. nella L. n. 203 del 1991. Assume che l'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen. non era applicabile nella specie presupponendo la stessa, secondo quanto chiarito dalle S.U. con la pronunzia n. 21837/2012, la contemporanea e simultanea presenza di più soggetti mentre nel caso in questione la minaccia sarebbe stata profferita solamente da PI RE in una occasione. Ed, ancora, rileva che la corte territoriale nel ritenere che l' aggravante de qua era, comunque, configurabile in quanto il AR si trovava fuori dalla pizzeria, teatro della richiesta estorsiva, era incorsa in un travisamento della prova in quanto dalle carte processuali non era emerso in alcun modo che il predetto si trovava fuori dalla pizzeria e, peraltro, in altra parte della sentenza la stessa corte di appello aveva rilevato che il AR era arrivato dieci minuti dopo la richiesta del PI. La difesa assume, poi, che sia il giudice di primo grado che la corte territoriale sarebbero incorsi in una falsa applicazione del summenzionato art. 7 nel ritenere sussistente l'aggravante in questione nonostante nella specie era obiettiva l' insussistenza del metodo mafioso in quanto era mancata ogni esteriorizzazione dello stesso essendo, peraltro, pacifico che nessuno degli imputati aveva alcun rapporto con esponenti della criminalità organizzata.
2.2. PI RE propone cinque motivi: a. violazione dell' art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento agli art. 110 cod. pen. nonchè 192 comma 2 cod. proc. pen. in punto di affermazione della penale responsabilità dell' imputato quale concorrente morale in relazione al reato di danneggiamento unitamente al coimputato AT. In particolare il difensore lamenta che erroneamente la corte di appello era pervenuta all' affermazione di colpevolezza sebbene non fosse emersa prova alcuna di una compartecipazione morale ovvero materiale alla condotta illecita in questione, a nulla rilevando la mera conoscenza di tale accadimento da parte dell' imputato;
b. violazione dell' art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento all' art. 61 n. 2 cod. pen. La difesa assume che la condotta contestava riguardava "I' aver posto in essere l' incendio al fine di perseguire il profitto illecito derivante dalla successiva estorsione" e che difettava ogni motivazione in ordine alla connessione teologica fra i due reati, affermata in modo del tutto tautologico;
c. violazione dell' art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all' art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. nella L. n. 203 del 1991. Il difensore lamenta che il giudice di primo grado e la corte territoriale erano incorsi in una falsa applicazione del menzionato art. 7, nel ritenere sussistente l'aggravante in questione, nonostante nella specie era obiettiva l' insussistenza del metodo mafioso in quanto era mancati 3 ye dati oggettivi da cui desumerla apparendo sul punto la motivazione del tutto carente avendo fatto esclusivo riferimento a mere sensazioni della persona offesa;
d. violazione dell' art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen. Assume che l' aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen. non era applicabile presupponendo la stessa, secondo quanto chiarito dalle S.U. con la pronunzia n. 21837/2012, la contemporanea e simultanea presenza di più soggetti mentre nel caso in questione era palese che l' imputato ed il coimputato AT avevano posto in essere condotte fra loro indipendenti, del tutto autonome e non cronologicamente collegabili, difettando ogni prova della compresenza dei coimputati sul locus commissi deliciti;
e. violazione dell' art. 606 comma 1 lett. b) ed e) con riferimento all' art.56 comma 3 cod. pen. Deduce che nella specie era ravvisabile una desistenza volontaria dell' agente in quanto la presunta richiesta estorsiva era rimasta incompiuta a causa di un arresto della condotta spontaneamente operato dal soggetto agente e che la motivazione della corte territoriale, la quale aveva escluso i presupposti della desistenza volontaria, appariva gravemente carente ed illogica oltre che in contrasto con i principi della giurisprudenza di legittimità in materia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Vanno, in primo luogo, precisate le ragioni per le quali è stata disattesa, con provvedimento reso a verbale in pari data, l'istanza di rinvio per adesione alla proclamata astensione dalla trattazione della udienze penali da parte della Unione delle Camere Penali per l'odierna giornata formulata dai difensori degli imputati i quali ultimi risultano avere aderito a tale richiesta, istanza che è stata respinta tenuto conto dei principi fissati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 18/2019, trattandosi di procedimento con soggetti agli arresti domiciliari. Occorre premettere che la Corte costituzionale, con la nota pronunzia n. 180 del 10-27 luglio 2018, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art.
2-bis della legge 13 giugno 1990 n. 146 (relativa all'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali), nella parte in cui consente che il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, nel regolare l'astensione nei procedimenti e processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare, interferisca con la disciplina della libertà personale dell'imputato. Orbene dal tenore complessivo della motivazione della sentenza emerge come la dichiarazione di incostituzionalità faccia, comunque, venire meno il diritto del difensore di astenersi dall'attività processuale quando il suo assistito si trovi in stato di custodia cautelare, come nella specie. 4 سلام Sebbene la pronuncia incida espressamente sulla facoltà dell'imputato di prestare acquiescenza alla volontà del difensore di esercitare il suo diritto di astensione, onde evitare che tale "assenso" interferisca con la disciplina della sua libertà personale, l'effetto concreto di questa decisione è nel senso che il processo non possa subire sospensioni o differimenti in conseguenza della astensione del difensore. Come si legge nella sentenza la tutela della libertà personale, che si realizza attraverso i limiti massimi di custodia cautelare, che l'art. 13, quinto comma Cost.), demanda alla legge di stabilire, è «un valore unitario e indivisibile, che non può subire deroghe o eccezioni riferite a particolari e contingenti vicende processuali» (Corte cost., sent. n. 299 del 2005). E' chiaro che l'astensione dalle udienze dei difensori di imputati in stato di custodia cautelare finisce inevitabilmente per interferire con la disciplina della durata massima della custodia stessa presidiata da riserva di legge. In definitiva, alla luce di questi principi, non può che concludere nel senso che il diritto "di sciopero" degli appartenenti alla classe forense non può essere riconosciuto nei processi con imputati sottoposti a custodia cautelare, onde evitare un vulnus alla libertà personale dell'imputato ossia al diritto fondamentale espressamente definito inviolabile dall'art. 13 comma primo della Cost. Ulteriore corollario che ne discende è che nell'ipotesi di processo con più imputati, solo alcuni dei quali in custodia cautelare, con posizioni processuali tra loro connesse e non separabili, anche i difensori degli imputati liberi non potranno astenersi dall'udienza.
2. Deve, quindi, rilevarsi che i ricorsi possono trovare accoglimento nei limiti appresso specificati.
3. Il ricorso di AR LU.
3.1. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato.
3.1.1. Va rilevato che in tema di inutilizzabilità le Sezioni Unite hanno chiarito che «La sanzione di inutilizzabilità "erga omnes" delle dichiarazioni assunte senza garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto fin dall'inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, postula che a carico dell'interessato siano già acquisiti, prima dell'escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall'autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell'interrogante»> (Cass. Sez. U, sent. n. 23868 del 23/04/2009, dep. 10/06/2009, Rv. 243417). Tale principio ha trovato conferma in successive pronunzie di questa Corte Suprema nelle quali si è evidenziato che «L' inutilizzabilità assoluta, ai sensi dell'art. 63 c.p.p., comma 2, delle dichiarazioni rese da soggetti i quali fin dall'inizio avrebbero dovuto essere sentiti in qualità di imputati o di persone sottoposte a indagini, richiede che a carico di tali soggetti risulti l'originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità e tale condizione non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che i dichiaranti risultino essere stati in 5 qualche modo coinvolti in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a loro carico» (ex ceteris: Cass. Sez. 2, Sent. n. 51732 del 19/11/2013, dep. 23/12/2013, Rv. 258109).
3.1.2. Si ritiene corretta e priva di illogicità motivazionale la decisione della Corte territoriale che ha ritenuto di poter utilizzare le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali da IN AL e IE IS in quanto riconducibili nell'alveo dell' art. 63 comma 1 cod. proc. pen., con conseguente utilizzabilità "erga omnes", atteso che, secondo quanto ricostruito in fatto non era emerso, al momento della loro audizione, alcun elemento che potesse indiziarli del reato di danneggiamento dell' autovettura de qua ma semmai un atteggiamento reticente in merito all' individuazione del soggetto responsabile che avevano visto e che potevano riconoscere con certezza.
3.1.3. In ordine alla contestazione di parte ricorrente secondo cui l'affermazione della corte di appello che IN AL e IE IS erano soggetti totalmente estranei al danneggiamento era frutto in un palese travisamento della prova dal momento che dai verbali s.i.t. era dato evincere che l'audizione era stata interrotta "emergendo indizi di reità per il reato per cui si procede" va rilevato che la censura appare, comunque, inammissibile per mancanza del requisito dell' autosufficienza, non avendo parte ricorrente allegato i relativi verbali. Devono, invero, condividersi le pronunce della Suprema Corte ove è stato affermato che, che il ricorso in virtù del principio di autosufficienza (desumibile dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deve, a pena di inammissibilità, indicare specificamente l'elemento materiale od il fatto erroneo ed allegare gli atti processuali da cui risulti l'errore (fattispecie nella quale il ricorrente non aveva allegato al ricorso il verbale contenente le dichiarazioni che lamentava essere state erroneamente apprezzate dalla Corte di cassazione) (Sez. 2, n. 11806 del 20/12/2011 Rv. 252794); e che, perciò, è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (fattispecie nella quale il ricorrente, pur lamentando l'esistenza di due verbali relativi alla medesima udienza con indicazioni tra loro incompatibili, non ne aveva allegato copia) (Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013 Rv. 256723. Deve, altresì, precisarsi che, a giudizio del Collegio, perché sia osservato il principio di autosufficienza del ricorso, è necessario che l'atto richiamato sia riprodotto in seno al ricorso o allegato ad esso nella sua integralità, non potendo essere consentito al ricorrente frazionare l'atto e sottoporre alla Corte solo le parti di esso che egli ritiene a sè favorevoli o coerenti col vizio dedotto. Non è dubbio, infatti, che la lettura solo di una parte dell'atto potrebbe mutarne il significato complessivo, quale evincibile dalla lettura unitaria di esso;
in tal caso, la Corte non sarebbe posta nelle condizioni di valutare la sussistenza del denunciato vizio di legittimità e della sua dedotta decisività ai fini della decisione sul punto. 6 de 3.2. Il secondo motivo è, anch' esso, manifestamente infondato.
3.2.1. Occorre ribadire che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Né, la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214). In tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità. Va, ancora, ricordato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). Deve, inoltre, essere rilevato che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni dei suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente 7 je incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, Rv. 254107).
3.2.2. Muovendo dalle superiori premesse le censure formulate con il secondo motivo di ricorso devono ritenersi prive di pregio alcuno. Invero la Corte di Appello, nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente motivo di ricorso, con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha rilevato che la responsabilità dell' odierno imputato, quale concorrente nel tentativo di estorsione posto in essere dal PI, risultava pienamente riscontrata. Va, invero, considerato che in tema di concorso di persone la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo - morale o materiale all'altrui condotta criminosa, che si realizza anche - solo assicurando all'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa. (Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013 - dep. 21/01/2014, Grosu, Rv. 25895301). In base alla concezione unitaria del concorso di persone nel reato, accolta dall'art. 110 cod. pen., l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione, alla realizzazione collettiva, anche soltanto mediante il rafforzamento dell'altrui proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera dei concorrenti;
in sostanza, quando il partecipe, per effetto della sua condotta cosciente idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, egli risponde non solo degli atti da lui compiuti, ma anche di quelli posti in essere dagli altri, convergenti nell'offesa all'interesse protetto dalla norma incriminatrice (cfr. Cass., Sez. I, 3.4.1989, Maricca;
12.1.1990, Ahmetovic;
11.9.1990, Ciancimino;
12.7.1991, Cantone;
24.7.1992, Rendina;
27.5.1994, Corsi;
22.5.1997, Perfetto;
Sez. IV 7.7.1993, Mangani ed altri;
Sez. V 31.5.1990, Rabito;
19.2.1994, Zanotti;
Sez. VI 8.3.1991, Iankson;
24.8.1993, La Torre;
7.4.1994, D'Episcopo). Ne segue che non è neppure necessario un previo accordo diretto alla causazione dell'evento, ben potendo il concorso esplicarsi in un intervento di carattere estemporaneo sopravvenuto a sostegno dell'azione altrui, ancora in corso quand'anche iniziata all'insaputa del correo (cfr. Cass., Sez. I, 23.4.1982, Bonsignore;
27.1.1996, Figlia e altro;
Sez. II 16.7.1992, Ortu). Resta invece, di per sè, estranea alla figura del concorso l'attività diretta a favorire gli autori del reato posta in essere dopo che questo fu commesso, ma la preventiva promessa o prospettazione di tale aiuto, che abbia rafforzato l'altrui proposito criminoso, integra a pieno titolo una condotta rilevante ai sensi dell'art. 110 C.P. (cfr. Cass., Sez. Un., 28.11.1981, Emiliani). 8 не Infine, nel caso di più reati posti in essere nell'ambito di un unico programma, il concorrente che abbia svolto il compito assegnatogli risponde non solo del reato o dei reati alla cui commissione abbia materialmente partecipato, ma anche di quelli eseguiti dai complici che, a loro volta e nello stesso modo, devono rispondere dei fatti da lui posti in essere (cfr. Cass., Sez. v, 8.10.1983, Amitrano). Sul piano soggettivo sono in ogni caso necessari, per configurare responsabilità a titolo di concorso, il dolo che caratterizza il reato commesso e la consapevolezza dell'altrui partecipazione (cfr. Cass., Sez. IV, 9. 5.1997, Contaldo) . Non è invece punibile la semplice connivenza, consistente nell'atteggiamento meramente passivo mantenuto con la coscienza che altri stia per commettere o commetta un reato, quando non esiste uno specifico obbligo di impedirlo (cfr. Cass., Sez. I, 22.5.1997, Violi ed altro).
3.2.2.1 I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione di tali principi atteso che nella motivazione della sentenza impugnata sono indicate le specifiche attività poste in essere dal AR, obbiettivamente utili alla realizzazione del piano criminoso comune. Ai fini dell'accertamento del concorso di persone nel reato, il giudice di merito non è, del resto, tenuto a precisare il ruolo specifico svolto da ciascun concorrente nell'ambito dell'impresa criminosa, essendo sufficiente l'indicazione, con adeguata e logica motivazione, delle prove sulle quali ha fondato il libero convincimento dell'esistenza di un consapevole e volontario contributo, morale o materiale, dato dall'agente alla realizzazione del reato. (Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016 - dep. 14/11/2016, Siesto e altro, Rv. 26817701). Osserva il collegio che i giudici di merito hanno accertato, con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contraddittorie, che il danneggiamento dell' autovettura dell' AN posto in essere dal AR fu "propedeutico" alla richiesta di denaro avanzata nei confronti del predetto dal coimputato PI RE in data 30.4.2016 in quanto finalizzato alla complessiva intimidazione della vittima e che gli imputati si erano serviti del reato di danneggiamento al fine di commettere il contestato reato-fine di tentata estorsione precisando che "il coinvolgimento del AT nella richiesta estorsiva materialmente rivolta dal PI all' AN e dunque la ritenuta natura propedeutica dell' incendio all' intimidazione della vittima è ricavabile in primo luogo dalla circostanza che il AT sia giunto presso la pizzeria richiedendo di incontrare la persona offesa subito dopo che quest' ultima aveva ricevuto la visita del PI il quale si era allontanato salvo poi farvi ritorno in un momento successivo all' intervento delle forze dell'ordine. Nell' occasione il AT ha dato prova non solo di essere a conoscenza della precedente visita del PI ma anche dell' incendio di cui l' AN era rimasto vittima nei giorni precedenti" (v. sent. di primo grado pag. 12). La corte di appello, nel confermare la ricostruzione fattuale dei giudici di primo grado, ha correttamente disatteso le censure formulate evidenziando che "Ne discende che l'episodio nella sua interezza va ascritto ad entrambi gli imputati, i quali sin dall'inizio avevano organizzato il danneggiamento effettuato con bottiglietta incendiaria che veniva lasciata sul 9 не posto, per poi avanzare la richiesta estorsiva, a sua volta accompagnata dal riferimento alla necessità di aiutare il latitante e dall' evocazione di US come mandante del danneggiamento. Un nome che, in quel contesto territoriale e siccome menzionato da un soggetto noto per la sua biografia criminale, è stato inteso dalla p.o come riferito al figlio del boss della zona. Gli elementi riferiti dalla p.o., unitamente alla accertata frequentazione tra PI e AT e tra AT ed CH, poi deceduto, la circostanza che non appena PI si allontanava dal locale, dopo avere chiesto il denaro subentrasse immediatamente il AT e che, poi, la p.o. notasse fuori dal locale anche la presenza di PI ed CH sono tutti elementi che avvalorano l' ulteriormente la ricostruzione del danneggiamento e della richiesta estorsiva in un unico disegno criminoso condiviso fra i due autori." Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità del AR in ordine al reato di cui sopra e non essendo configurabile, quindi, la dedotta contraddittorietà della motivazione anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, le suindicate censure, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.
3.2.3. Parimenti non è configurabile l' invocata desistenza volontaria la quale presuppone una volontaria resipiscenza del prevenuto non condizionata certo da fattori esterni che lo abbiano indotto a non proseguire l'azione criminosa, con la conseguenza che in tema di estorsione va considerata integrata l'ipotesi tentata ed esclusa la desistenza quando la consegna della somma di denaro, costituente oggetto di una richiesta effettuata con violenza o minaccia, non abbia avuto luogo non per autonoma volontà dell'imputato, bensì per la ferma resistenza, come nel caso di specie, opposta dalla vittima. Ora, nella fattispecie in esame, è di tutta evidenza che proprio la definitiva resistenza della vittima ad accedere alle richieste estorsive abbia reso assolutamente vano il tentativo dell'odierno ricorrente, unitamente al coimputato, di ottenere la consegna del denaro in tal modo facendo perdere al predetto il pieno controllo dell'azione e così determinando l'impossibilità di ipotizzare una desistenza volontaria nel senso richiesto dal comma 3 dell'art. 56 cod. pen. La legge non prende in considerazione le intime ragioni che inducono l'agente a desistere dall'azione criminosa ma richiede, invece, con la previsione del requisito della volontarietà che la desistenza non sia riconducibile a cause esterne che rendano impossibile o gravemente rischiosa la prosecuzione dell'azione. Insomma, seppur non spontanea, tale prosecuzione non deve essere impedita da fattori esterni che renderebbero estremamente improbabile il successo dell'azione medesima;
la scelta deve, quindi, essere operata in una situazione di libertà interiore indipendente dalla presenza di fattori esterni idonei a menomare la libera determinazione dell'agente (tra tante, Sez. 5, n. 1955 del 07/12/1999, dep. 21/02/2000, Maravolo, Rv. 216438). Nel caso in esame l' atteggiamento risoluto della vittima, determinata a non cedere alle pressioni estorsive, costituisce un fattore che avrebbe potuto rendere gravemente rischiosa la prosecuzione dell'azione ben potendosi presumere che il AR ebbe a prefigurarsi il 10 de rischio di una denunzia (poi effettivamente intervenuta) - quindi, di per sè idoneo ad escludere la volontarietà dell'ipotetico recesso. Non può, quindi, che essere ribadito in questa sede l'assunto secondo il quale in tema di estorsione va considerata integrata l'ipotesi tentata ed esclusa la desistenza quando la consegna della somma di denaro, costituente oggetto di una richiesta effettuata con violenza o minaccia, non abbia avuto luogo non per autonoma volontà dell'imputato, bensì per la ferma resistenza opposta dalla vittima» (Sez. 2, n. 41167 del 02/07/2013, Tammaro, Rv. 256728).
3.4. Manifestamente infondata è la censura volta ad escludere l' aggravante di cui all' art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in Legge 12 giugno 1991, n. 203, sub specie di "utilizzazione del metodo mafioso".
3.4.1. Va premesso che la Corte di Cassazione ha osservato che il menzionato art. 7 configura due ipotesi di circostanze aggravanti: la prima che ricorre nel caso di specie - - riguarda il reato commesso da colui che appartenente o meno all'associazione di cui all'art. - 416 bis cod. pen. si avvale del c.d. "metodo mafioso", per la cui sussistenza non è necessaria - la prova dell'esistenza dell'associazione criminosa, essendo, invece, sufficiente l'aver ingenerato nella vittima la consapevolezza che l'agente appartenga a tale associazione;
la seconda, al contrario, postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa, implica necessariamente l'esistenza reale - e non semplicemente supposta di essa, richiedendo, pertanto, anche la prova della oggettiva - finalizzazione dell'azione a favorire l'associazione medesima (Sez. 2, n. 49090 del 04/12/2015, Maccariello, Rv. 26551501). La ratio legis sottesa alla prima ipotesi risiede, dunque, nella evidente finalità di contrastare in maniera più decisa l'atteggiamento di quei soggetti che, stante la loro maggiore pericolosità e proclività a delinquere, partecipi o non partecipi di un'associazione criminosa, utilizzino "metodi mafiosi", ossia si comportino "da mafiosi" oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sulla vittima quella particolare coartazione e pressione psicologica, nonché quel particolare effetto intimidatorio proprio delle organizzazioni in questione. Va osservato che ai fini della sussistenza dell'aggravante è sufficiente che l'associazione, in quanto evocata dall'agente, pur rimanendo sullo sfondo, spinga la vittima a piegarsi, solo in apparenza "spontaneamente", al volere dell'aggressore e ad abbandonare ogni velleità di resistenza o difesa per timore di ritorsioni o, comunque, di più gravi conseguenze. Difatti, l'aver ingenerato nella persona offesa la consapevolezza che l'agente appartenga ad un'associazione mafiosa sia questa esistente o meno (Sez. 2, n. 49090, cit.) o che agisca - su suo mandato (Sez. 1, n. 22629 del 05/03/2004, Sessa, Rv. 228195) è alla base del peculiare stato di soggezione, omertà e vulnerabilità, che facilitano l'esecuzione del reato, rendendone più difficoltosa la repressione, e che lasciano la vittima inerme di fronte alla forza prevaricatrice e sopraffattrice dell'associazione medesima. 11 de Tuttavia occorre puntualizzare che ciò non significa che, ai fini della configurazione dell'aggravante de qua, sia necessario che l'autore del reato riesca poi effettivamente a coartare la volontà della persona offesa giacché la capacità soverchiante della condotta aggressiva evocativa del sodalizio criminoso deve essere valutata ex ante come astrattamente idonea ad incidere maggiormente sulla libertà di autodeterminazione della vittima (Cass. Sez. 1 del 6 marzo 2009, n. 14951, Izzo, Rv. 243731).
3.4.2. Orbene ritiene questo Collegio che la sentenza impugnata abbia fatto buon governo dei principi di diritto sin qui evocati, senza incorrere in alcun vizio di motivazione sul punto. Infatti non si può affatto sostenere, come fa il ricorrente, la carente, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla sussistenza dell' aggravante contestata ex art. 7 cit. (articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21 ed ora sostituito dall' art. 416-bis 1 cod. pen., "Circostanze aggravanti ed attenuanti per reati connessi ad attività mafiose") avendo i giudici di merito, ai fini della affermazione della sussistenza di tale circostanza, adeguatamente valutato il contesto ambientale in cui sono maturate le richieste di denaro in contestazione nonchè le circostanze dell' azione e le modalità della stessa (v. sent. di primo grado ff. 15-17 nonché sentenza di appello ff. 13/16). Con argomentazioni del tutto logiche, oltre che giuridicamente corrette, i giudici hanno, infatti, osservato che l' avere fatto riferimento alle necessità "dei latitanti (che avevano sparato al negro)", le modalità perentorie della richiesta estorsiva e l' esplicito riferimento quale mandante del danneggiamento a tale "US" ("senza necessità neppure di specificarne il cognome") nome univocamente riferibile al figlio del più noto boss della zona "Scornaienchi" è valso ad evocare la presenza con tutta la sua forza cogente di un sodalizio di tipo mafioso - - di tal fatta. Va detto, pervero, che secondo consolidata giurisprudenza della Corte Suprema la circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso è configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto» (Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, De Paola, Rv. 257065). Né assume rilievo il fatto che l'esistenza dell'organizzazione criminale non sia stata esplicitamente menzionata nel contesto delle richieste estorsive, in quanto il mezzo di coartazione della volontà facente ricorso al vincolo mafioso, e alla connessa condizione di assoggettamento, può esprimersi in forma indiretta, o anche per implicito.
3.5. Deve, per contro, trovare accoglimento il motivo relativo alla insussistenza dell' aggravante delle più persone riunite.
3.5.1. Orbene la corte territoriale, nel disattendere le censure formulate dal ricorrente, pur richiamando quanto stabilito in tema di sussistenza dell' aggravante in questione da S.U. 12 де 21837/2012, ha inteso basare il proprio ragionamento sul principio secondo cui nel reato di estorsione commesso nell'interesse di un'associazione di tipo mafioso la simultanea presenza di non meno di due persone, necessaria a configurare la circostanza aggravante delle più persone riunite, deve essere individuata in relazione ai plurimi momenti in cui viene effettuata la richiesta estorsiva ed alla pluralità dei soggetti che interviene a contattare la persona offesa, esplicitando la natura collettiva della richiesta proveniente da più soggetti appartenenti al gruppo criminale (Sez. 2, n. 6272 del 19/01/2017 - dep. 09/02/2017, Corigliano e altri, Rv. 26929501). I giudici di appello nel premettere che detto principio, fissato in ipotesi di estorsione posta in essere nell' interesse di un sodalizio criminoso, era applicabile anche all' ipotesi di estorsione aggravata dalle modalità mafiose, hanno precisato che risultando che nel caso in esame le modalità operative prevedevano, a fronte di un iniziale atto intimidatorio, il sopraggiungere di un diverso "attore", il PI, attivatosi per chiedere il denaro ed essendo evidente che la vittima era chiamata ad effettuare un pagamento non dovuto a vantaggio di entrambi i coimputati i quali così operando avevano esercitato in concreto un maggior effetto intimidatorio, l' aggravante in questione era configurabile dovendo la "simultanea presenza" essere ricondotta ai "plurimi momenti" delle richiesta estorsiva effettuata da più soggetti.
3.5.2. Tali conclusioni non appaiono condivisibili. Al fine di meglio affrontare il tema in esame è necessario muovere dalle considerazioni formulate da Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012 dep. 05/06/2012, Alberti e altro, Rv. - 25251801), e qui di seguito testualmente richiamate. Le Sezioni Unite, chiamate a stabilire «se per la sussistenza della circostanza aggravante speciale delle più persone riunite, prevista per il delitto di estorsione, sia necessaria la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e ai momento in cui si realizzano la violenza o la minaccia, oppure sia sufficiente che il soggetto passivo del reato percepisca che la violenza o la minaccia provengano da più persone» hanno affermato il principio di diritto secondo cui nel reato di estorsione la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia. Le S.U. hanno premesso che in ordine alla interpretazione dell' espressione "più persone riunite" si era determinato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità. Ed, infatti, «secondo un primo indirizzo, la circostanza aggravante delle "più persone riunite" richiede necessariamente che almeno due persone siano simultaneamente presenti nel luogo e nel momento in cui si realizza l'azione di violenza o minaccia» e, quindi, «secondo tale impostazione, l'aggravante non sarebbe ravvisabile allorquando il reato sia commesso mediante minacce formulate da singole persone in momenti successivi (Sez. 2, n. 6662 del 19/02/1981, Latella, Rv. 149657), ovvero nel caso di interventi successivi di ciascuno dei correi (Sez. 2, n. 8514 dell'11/02/1983, Stefanelli, Rv. 160741), ovvero in caso di minaccia esercitata per mezzo di uno scritto o per telefono">. 13 Secondo altro indirizzo «l'aggravante in discussione sarebbe ravvisabile quando il soggetto passivo abbia avuto la "sensazione" o la "percezione" o la "conoscenza" che l'azione minatoria provenga da parte di più persone, senza che sia necessaria la simultanea presenza delle stesse» di guisa che l'aggravante sarebbe ravvisabile anche quando le minacce siano espresse non contestualmente, ma in tempi e luoghi diversi, da più persone, ovvero da una sola persona anche per conto di altra o di altre, perchè la maggiore intensità della intimidazione si riscontrerebbe anche quando i compartecipi non agiscano simultaneamente, ma separatamente e in tempi diversi in esecuzione del programma criminoso deliberato». Hanno, quindi, evidenziato che il contrasto giurisprudenziale segnalato andava risolto nel senso che «per integrare l'aggravante speciale delle "più persone riunite" nel delitto di estorsione è necessaria la contemporanea presenza delle più persone nel luogo ed al momento in cui si eserciti la violenza o la minaccia, poichè a tanto inducono la interpretazione letterale, rispettosa del principio di legalità nella duplice accezione della precisione-determinatezza della condotta punibile e del divieto di analogia in malam partem in materia penale, e quella logico- sistematica». In particolare nel rilevare che secondo una corretta interpretazione letterale, imposta dall'art. 12 preleggi, è necessario in primo luogo tenere conto nella interpretazione delle norme del significato lessicale delle parole utilizzate dal legislatore, hanno, poi, osservato che in sè «il verbo "riunire", nella sua comune accezione, significa "unire, radunare più cose o persone nello stesso luogo", ed il sostantivo "riunione" indica "il riunirsi di più persone nello stesso luogo allo scopo di.."; il dato semantico, quindi, non appare di dubbia interpretazione, volendosi con il termine "riunite" indicare la compresenza in un luogo determinato di più persone, ovvero di almeno due persone» ed ancora che «Se si esamina poi la struttura delle due norme in discussione -art. 628 e 629 c.p., si può notare come il legislatore abbia voluto precisare che ricorre l'aggravante "se la violenza o minaccia è commessa da più persone riunite"; sicchè il FFF termine "riunione" risulta direttamente collegato alla modalità commissiva della condotta violenta o minacciosa, che è connotata da una evidente maggiore gravità quando venga esercitata simultaneamente da più persone» ulteriormente evidenziando come «In tal modo il legislatore ha delineato una fattispecie plurisoggettiva necessaria, che si distingue in modo netto dalla ipotesi del concorso di persone nel reato perchè la fattispecie circostanziale contiene l'elemento specializzante della "riunione" riferito alla sola fase della esecuzione del reato e, più precisamente, alle sole modalità commissive della violenza e della minaccia, potendosi, invece, il concorso di persone nel reato manifestarsi in varie forme in tutte le fasi della condotta criminosa, ovvero sia in quella ideativa che in quella più propriamente esecutiva. Resta così delineata la differenza tra la ipotesi di concorso di più persone nel delitto di estorsione e quella aggravata delle "più persone riunite" nel luogo e nel momento ove venga esercitata la violenza o la minaccia tesa a coartare la volontà della vittima, non potendosi la circostanza aggravante identificare con una generica ipotesi di concorso di persone nel reato 14 не (Sez. 2, n. 25614 del 22/04/2009, Limitalola, Rv. 244149), confusione talvolta operata, come si è già rilevato, dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità». Hanno, pertanto, concluso osservando come «In definitiva, quindi, la ratio del sensibile aggravamento di pena previsto dall'art. 629 c.p., comma 2, rispetto alla fattispecie del reato- base, nel caso di condotta estorsiva realizzata da più persone, risiede, come è stato autorevolmente osservato, nel dato oggettivo del contributo causale, determinato dal maggiore effetto intimidatorio della violenza o minaccia posta in essere, fornito alla realizzazione del delitto dalla simultanea presenza nel luogo e nel momento della esecuzione della violenza e minaccia dei concorrenti e non quello soggettivo della mera percezione della provenienza della condotta da parte di più persone..... per le stesse ragioni non sarà ravvisabile l'aggravante in discussione quando le minacce o le violenze nei confronti della parte offesa siano poste in essere da diversi coimputati non contestualmente, ma da soli in momenti successivi. In tale situazione, infatti, sarà ravvisabile un concorso di persone nel reato, ed, eventualmente, l'aggravante di cui all'art. 112 c.p., n. 1, nel caso i concorrenti siano cinque o più, ma non l'aggravante delle più persone riunite che, come si è detto, ha una ratio del tutto diversa. Si è, quindi, ritenuto che la espressione "più persone riunite" definisce una situazione differente dal mero concorso eventuale e individua un reato necessariamente plurisoggettivo il cui quid pluris rispetto al concorso ex art. 110 cod. pen. è costituito dal fatto che al momento e nel luogo della commissione della violenza i partecipanti siano presenti».
3.5.3. Ritiene questo collegio che il suindicato ragionamento delle Sezioni Unite, sia pure affermato con riguardo ad un caso concreto di minacce estorsive c.d. comuni e non attuate nell'ambito della criminalità organizzata, non pare consentire diverse interpretazioni cui sono pervenuti i giudici di merito richiamando il citato precedente di questa sezione -in relazione alle ipotesi della estorsione mafiosa in cui le modalità operative oramai comuni e ripetute prevedono che a fronte di un iniziale atto intimidatorio (nel caso di specie costituito dall' incendio di una autovettura) sopraggiungano differenti "attori" con ruoli specifici, non potendosi ritenere che "la simultanea presenza di più persone deve in tali casi essere individuata in relazione ai plurimi momenti in cui viene effettuata la richiesta estorsiva ed alla pluralità di soggetti che interviene nello scenario senza che possa essere negata la sussistenza dell'aggravante solo perché la richiesta sia fatta ad intermediari ovvero in presenza di singoli soggetti". Anche in ipotesi di estorsione aggravata ai sensi del richiamato art. 7 (vedi in tal senso Sez. 6, n. 50064 del 16/09/2015 - dep. 21/12/2015, Barba ed altri, Rv. 26565701) ai fini della applicabilità dell' aggravante delle persone riunite, sulla scorta del chiarito tenore letterale della norma ed alla luce di principi fissati dalle S.U. che non possono non avere una portata - ampia e generale - occorre la "contestuale" presenza di non meno di due persone nel luogo e nel momento in cui si realizza la violenza o la minaccia, in quanto solo in tal modo si verificano, in conformità alla ratio della norma, quegli effetti fisici e psichici di maggior 15 pressione sulla vittima che ne riducono significativamente la forza di reazione e giustificano l' applicazione dell' aggravante ed il rilevante aumento di pena. Come sopra detto, richiamando il ragionamento delle S.U., la ratio dell' aggravamento di pena previsto dall'art. 629 c.p., comma 2, rispetto alla fattispecie del reato-base, nel caso di condotta estorsiva realizzata da più persone, risiede nel dato oggettivo del contributo causale, determinato dal maggiore effetto intimidatorio della violenza o minaccia posta in essere, fornito alla realizzazione del delitto dalla simultanea presenza nel luogo e nel momento della esecuzione della violenza e minaccia dei concorrenti e non quello soggettivo della mera percezione della provenienza della condotta da parte di più persone mentre per le stesse ragioni non sarà ravvisabile l'aggravante in discussione quando le minacce o le violenze nei confronti della parte offesa siano poste in essere da diversi coimputati non contestualmente, ma da soli in momenti successivi intesi quali segmenti di un' unica azione. Né può ritenersi che consapevolezza, da parte della vittima, del fatto che dietro l'azione intimidatoria a lei rivolta vi sia una cosca mafiosa può mutare sostanzialmente i termini del ragionamento giacchè opinando in tal senso l'aggravante in questione dovrebbe ritenersi sempre sussistente al contestuale riscontro dell'altra aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, nel caso pure ritenuta. La sentenza impugnata sul punto deve essere, pertanto, annullata, con eliminazione di detta aggravante.
4. Il ricorso di PI RE.
4.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. L'imputato ripropone censure già sostanzialmente prospettate con i motivi di appello sulle quali la Corte territoriale, valutato tutto il materiale probatorio acquisito, ha esaurientemente risposto e questa Corte, come detto, non può sindacare il contenuto del convincimento dei giudici di merito ma solo la correttezza delle affermazioni, la logicità dei passaggi tra premesse e conseguenze nonché la rispondenza degli enunciati alle doglianze proposte dalla parte. In tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità.
4.1.1. Va, infatti, osservato che si è di fronte ad un apparato argomentativo non illogico e caratterizzato, anzi, da una indubbia forza persuasiva e, in quanto tale, non censurabile in sede di legittimità, in ordine alla riconosciuta responsabilità dell' imputato PI quanto al reato di danneggiamento. 16 La Corte di appello tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo - ha spiegato con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali (v. sent. ff. 8/10) le ragioni per le quali dovevano ritenersi integrati a carico del PI, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, gli estremi del contestato reato di danneggiamento quale concorrente atteso che la condotta estorsiva contestata al predetto aveva avuto inizio con il danneggiamento dell' autovettura della vittima ed era proseguita con la richiesta di denaro nell' ambito di un unitario disegno criminoso, risultando evidente la "concatenazione dei fatti". Orbene il ricorrente tenta, in realtà, di far leva sulla asserita autonomia dei singoli elementi indiziari e, quindi, di frazionare l'insieme del quadro probatorio al fine di meglio confutarlo: per contro, come ha ripetutamente ritenuto questa Corte, la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti ma devono essere posti a confronto con il complesso probatorio dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell'impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest'ultimo caso, implicitamente confutati. La Corte territoriale, quindi, senza incorrere in alcun travisamento, si è correttamente attenuta al suddetto procedimento sicché non si ravvisano vizi censurabili in sede di legittimità.
4.2. Del tutto infondata è la censura riguardante la ritenuta sussistenza dell' aggravante ex art. 61 n. 2 cod. pen. La corte di merito ha riconosciuto la connessione teologica fra i due reati in esame con motivazione congrua, priva di aporie e conforme a diritto avendo accertato che il reato di danneggiamento dell' autovettura dell' AN era diretto chiaramente ed univocamente alla commissione del reato-scopo, cioè la richiesta estorsiva avanzata pochi giorni dopo l' incendio del mezzo, sussistendo, quindi, fra i due reati uno stretto collegamento e non potendosi in alcun modo ragionevolmente sostenere che al momento del danneggiamento non "fosse presente in capo al ricorrente la rappresentazione e la volontà di commettere il successivo delitto di estorsione", essendo emersi una serie di elementi di segno contrario come evidenziato dai giudici di merito. Va, peraltro, rilevato che ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della connessione teleologica, di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., è sufficiente che la volontà dell'agente sia diretta alla commissione del reato-fine e che a tale scopo egli si sia servito del reato- mezzo. (Fattispecie in tema di lesioni finalisticamente dirette a commettere il reato di atti persecutori). (Sez. 5, n. 38399 del 10/07/2017 - dep. 01/08/2017, E F, Rv. 27121101).
4.3. Il terzo motivo relativo alla configurabilità dell' aggravante di cui all' art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. nella L. n. 203 del 1991, analogo a quello avanzato dal AR, deve essere disatteso in quanto manifestamente infondato per le medesime ragioni già evidenziate ai §§ 3.4. e segg. 17 4.4. Osserva, quindi, il collegio che la sentenza deve essere annullata anche nei confronti del predetto imputato quanto all' applicabilità dell'aggravante delle più persone riunite per le ragioni già rilevate ai §§ 3.5. e segg.
4.5. L'ultimo motivo è generico, aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. Nel richiamare le considerazioni di cui ai § 3.2.3. va osservato che la motivazione della sentenza impugnata appare congrua e logica nonché conforme ai principi giurisprudenziali in materia laddove ha escluso una desistenza volontaria ad opera del PI in quanto risultava accertato che solamente la ferma opposizione della vittima e l' intervento della P.G. avevano impedito la consumazione del reato di estorsione e che la parte di condotta integrante il reato era stata già posta in essere da entrambi imputati dapprima con il danneggiamento e, poi, con la contestata richiesta estorsiva sicchè nessuno dei due imputati poteva desistere da alcunché.
5. Conclusivamente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite, circostanza che va eliminata e con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per la determinazione della pena. Vanno dichiarati inammissibili nel resto i ricorsi di AR LU e PI RE ed irrevocabile l'affermazione della loro responsabilità in relazione ai reati contestati.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite che elimina e con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per la determinazione della pena. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di AT LU e PI RE ed irrevocabile l'affermazione della loro responsabilità. Così deciso in Roma, il 23 Ottobre 2019 II consigliere estensore II presidente Fabio Di PisaПокаже Giovanna Verga a DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 10 GEN. 2020 CANCELLIERE Claudia Pianelli 18