Cass. pen., sez. II, sentenza 20/12/2011, n. 11806
CASS
Sentenza 20 dicembre 2011

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Il ricorso per errore materiale o di fatto, in virtù del principio di autosufficienza (desumibile dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.), deve, a pena di inammissibilità, indicare specificamente l'elemento materiale od il fatto erroneo ed allegare gli atti processuali da cui risulti l'errore. (Fattispecie nella quale il ricorrente non aveva allegato al ricorso il verbale contenente le dichiarazioni che lamentava essere state erroneamente apprezzate dalla Corte di cassazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 20/12/2011, n. 11806
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11806
    Data del deposito : 20 dicembre 2011

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