Sentenza 20 dicembre 2011
Massime • 1
Il ricorso per errore materiale o di fatto, in virtù del principio di autosufficienza (desumibile dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.), deve, a pena di inammissibilità, indicare specificamente l'elemento materiale od il fatto erroneo ed allegare gli atti processuali da cui risulti l'errore. (Fattispecie nella quale il ricorrente non aveva allegato al ricorso il verbale contenente le dichiarazioni che lamentava essere state erroneamente apprezzate dalla Corte di cassazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/12/2011, n. 11806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11806 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 20/12/2011
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 2306
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ARRIGO Cosimo - rel. Consigliere - N. 29345/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. proposto da:
- MO LO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 680/11 del 1 dicembre 2010. Sentita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere dott. Cosimo D'Arrigo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
Questa Corte, con sentenza n. 680/11 del 1 dicembre 2010, ha confermato la condanna inflitta ad LO MO dalla Corte d'assise d'appello di Caltanissetta per omicidio premeditato ed altri reati minori.
Contro questa sentenza il MO propone ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen., sostenendo che la decisione si fonda su una inesatta percezione e rappresentazione delle sue stesse dichiarazioni. Ciò in quanto questa Corte ha ritenuto che il piano omicidiario era "del tutto condiviso dall'associato MO, il quale per la verità non lo ha mai negato, limitandosi a dichiarare di non conoscere il momento effettivo in cui sarebbe stato eseguito") ed invece sostiene il ricorrente di non aver mai ammesso di essere a conoscenza del disegno criminoso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, in base al quale è onere del ricorrente, che lamenti l'omessa o travisata valutazione di specifici atti processuali, provvedere alla trascrizione in ricorso dell'integrale contenuto degli atti medesimi, nei limiti di quanto già dedotto, perché di essi è precluso al giudice di legittimità l'esame diretto, a meno che il fumus del vizio non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 1, 22/01/2009, n. 6112 Rv. 243225; Sez. 5, 22/01/2010, n. 11910 Rv. 246552; Sez. 6, 08/07/2010 n. 29263 Rv. 248192). Detto principio lo si fa derivare dalla previsione dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., che (nel testo novellato ad opera dalla legge n. 46 del 2006) pone a carico del ricorrente un peculiare onere di inequivoca "individuazione" e di specifica "rappresentazione" degli atti processuali ritenuti rilevanti in relazione alla doglianza dedotta (Sez. 4, 16/12/2009, n. 3360/2010 Rv. 246499); onere da assolvere nelle forme di volta in volta più adeguate alla natura degli atti stessi (integrale esposizione e riproduzione nel testo dei ricorso, allegazione in copia, precisa identificazione della collocazione dell'atto nel fascicolo del giudice et similia, ecc).
Nondimeno, si deve affermare la portata generale del principio - coerente con la natura del processo di legittimità e con i limiti di cognizione di questa Corte - e la sua conseguente rilevanza anche nel ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen.. Ed infatti, il ricorso per errore materiale o di fatto postula - al pari del vizio di cui all'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) - la specifica indicazione dell'elemento materiale o del fatto erroneo, con la relativa allegazione degli atti processuali da cui risulti l'errore. Nella specie il MO ha del tutto omesso l'allegazione del verbale contenente le dichiarazioni che questa Corte avrebbe falsamente apprezzato. Il ricorso è pertanto incompleto ed inammissibile.
Solo per completezza, è opportuno rilevare che l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata e che qui viene censurata perché afflitta da errore di fatto, ha comunque valenza meramente incidentale ed è priva di decisività nel percorso argomentativo seguito da questa Corte. Anche sotto questo profilo, quindi, il ricorso sarebbe inammissibile.
Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata ai pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 dicembre 2011. Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2012