Sentenza 7 dicembre 1999
Massime • 1
In tema di desistenza volontaria dal delitto, ai sensi dell'articolo 56, terzo comma, cod. pen., la volontarietà della desistenza non deve essere intesa come spontaneità, per cui la desistenza non è esclusa dalla valutazione degli svantaggi che deriverebbero dal proseguimento dell'azione criminosa, sempre che la decisione di interromperla non risulti necessitata. Ed invero, la ragione della previsione normativa della disciplina particolare della desistenza volontaria non risiede nella resipiscenza dell'agente, bensì nella sua ridotta capacità criminosa. (La Corte ha ritenuto configurabile la desistenza volontaria nella condotta di due rapinatori di una banca che, una volta appresa la circostanza che la chiave della cassaforte era detenuta dal solo direttore il quale non era presente nei locali, si erano allontanati interrompendo l'azione criminosa).
Commentario • 1
- 1. Concussione: non è configurabile l'ipotesi del reato impossibile ma quella del tentativo punibileAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 30 agosto 2023
La massima In tema di concussione, non è configurabile l'ipotesi del reato impossibile, di cui all'art. 49 c.p., bensì quella del tentativo punibile, in relazione alle richieste e pressioni illecite del pubblico ufficiale intervenute successivamente alla presentazione di denuncia all'Autorità giudiziaria da parte del soggetto passivo (Cassazione penale , sez. VI , 16/03/2016 , n. 25677). Vuoi saperne di più sul reato di concussione? La sentenza integrale Cassazione penale sez. VI, 16/03/2016, (ud. 16/03/2016, dep. 20/06/2016), n.25677 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 14 gennaio 2015, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della decisione di primo grado, all'esito …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/12/1999, n. 1955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1955 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dr. Guido IETTI Presidente del 7/12/99
1. Dr. Bruno FOSCARINI Consigliere SENTENZA
2 " Franco MARRONE " N. 2135
3 " Pierfrancesco MARINI " REGISTRO GENERALE
4 " Mario ROTELLA " N. 20191
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da P.G. c/o C.A, Bologna, nel proc.
contro
LO OV, n. Napoli, 24.7.66 e IN OV e dai medesimi avverso sentenza 27.1.99 C.A. Bologna;
- udita la relazione del consigliere M. ROTELLA;
- udita la richiesta del p.m., in persona del S.p.G. V. VERDEROSA di annullamento con rinvio;
ritenuto
1 - Con sentenza 15.4.94 il G.U.P. di Bologna condannava OL OV e IN OV per concorso in tentata rapina aggravata dalla riunione e dall'uso di armi, nonché del delitto di porto aggravato di armi, con generiche equivalenti, continuazione e diminuente del rito, ad a. 1, m.8 rec. e L 1.000.000 di multa ciascuno.
La C.A. ha ritenuto la desistenza volontaria, e che gli atti compiuti configurassero sequestro di persona e minaccia aggravata, determinando la pena in m. 10 ree. per ciascuno. Ha infine assolto gl'imputati dal reato di cui al capo b perché il fatto non sussiste. La sentenza ricostruisce il fatto come segue. I due, penetrati nella banca, prima dell'apertura, avevano minacciato i dipendenti sopraggiunti, probabilmente con armi giocattolo, per ottenere la chiave della cassaforte. Uno degl'impiegati, LI, spiegava che la chiave era detenuta dal direttore, che sarebbe sopraggiunto in orario imprecisabile, aggiungendo che, se non avessero abbandonato la banca entro qualche minuto, avrebbe provveduto a chiamare la polizia. I giovani dopo un po' si allontanavano, ed erano poi identificati nel corso delle indagini. La Corte ha rilevato che, sino al momento in cui avevano interrotto l'azione, nessun fattore esterno era intervenuto a rendere inattuabile il piano.
Con il ricorso del P.G. si denuncia: vizio di motivazione in punto di desistenza volontaria, significando che il fatto interruttivo è da individuarsi vuoi nell'avere i due appreso che la chiave era in possesso del direttore, cosa che, non preveduta, rendeva più pericolosa l'operazione nell'imminenza dell'apertura della banca, vuoi anche nella promessa di LI di lasciare loro una via di scampo. Va pertanto esclusa la spontaneità della desistenza, dovuta a fattori esterni che hanno influito sulla volontà (Cass., sez. I, 29.5.97 Sannino). Inoltre, poiché esisteva un legittimo dubbio sui motivi che avevano indotto i rapinatori a desistere, spettava loro l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 56/3 CP (se.VI, 18.7.95, Monaco), e non hanno fornito nessuna prova.
Con il ricorso comune degl'imputati, si denuncia: mancanza di motivazione, in ordine alla scelta sanzionatoria, che appare dei tutto inadeguata al disvalore del fatto ritenuto, in particolare con riferimento alla pena base per il sequestro, fissata in a.1 e m.6 rec., in contrasto con i principi di adeguatezza e la funzione di emenda.
2 - Il ricorso del P.G. è infondato. Volontarietà non significa anche spontaneità, per cui la desistenza non è esclusa dalla valutazione degli svantaggi che deriverebbero dal proseguimento dell'azione criminosa, sempre che la decisione d'interromperla non risulti da essi necessitata. La ragione di previsione della desistenza non è, difatti, nella resipiscenza dell'agente, ma nella sua ridotta capacità criminosa.
Tanto non è, a ben vedere, smentito da precedente citato nel ricorso (Cass. sez. I, rectius P.M. e Sannino, CED 207647), che richiede una situazione di libertà interiore, indipendente da fattori esterni, e cioè l'assenza di determinazione della volontà (così già Cass., sez. II, 13.6.86, Bellini, CED 173120). Il concetto è stato precisato, nel senso che i fattori esterni sono rilevanti, se impongono l'interruzione dell'azione (cfr. sez. IV, 14.12.98, Afeltra, CED 180260; sez. VI, 26.3.92, Callà P, 191401). È di tutta evidenza, che nella specie non l'hanno imposta, per la ragione che non erano ancora intervenuti (lo rimarca letteralmente la sentenza, pg. 10), al momento della desistenza, posto che, a stregua della motivazione, non sono tali le parole di LI. L'ultimo argomento è poi surrettiziamente di merito. Difatti nessun dubbio si prospetta in sentenza circa il susseguirsi degli accadimenti, e perciò nessun onere ulteriore di prova spettava alla difesa.
Il ricorso degl'imputati è infondato. Gl'indici adottati per la determinazione della pena sono indicati dalla stessa ricostruzione obiettiva dei fatti, e la motivazione non è carente, ancorché non si rifaccia espressamente ai criteri dell'art. 133 CP.
P. Q. M.
rigetta i ricorsi del P.G. e di OL OV e IN OV e condanna questi ultimi in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2000