Ordinanza 11 dicembre 2024
Massime • 2
In tema di accertamento, la delega di firma alla sottoscrizione dell'avviso, anche se rilasciata con firma meccanografica anziché autografa, non è nulla, in base al combinato disposto degli artt. 21-septies della l. n. 241 del 1990, 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, ratione temporis vigenti, stante il principio di tassatività delle cause di nullità.
In tema di processo tributario, ove il contribuente contesti, con il ricorso di primo grado, la carenza di legittimazione di colui che ha sottoscritto l'atto impositivo impugnato, per l'assenza di rituale delega di firma ai sensi dell'art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 600 del 1973, il giudice ha il potere-dovere di verificare se il contenuto della delega prodotta in giudizio sia idoneo ad assolvere alla funzione di delega di firma e non di funzioni, non incorrendo, pertanto, in ultra petizione il giudice d'appello che si pronunci sullo specifico contenuto della delega già depositata, in sede di gravame contro la sentenza di primo grado e poi nella fase rescissoria, in conseguenza della cassazione con rinvio della prima sentenza d'appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 11/12/2024, n. 31928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31928 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
pertanto, non in- corre in ultra petizione il giudice d’appello che si pronunci sullo specifico contenuto della delega già depositata in sede di gravame contro la sentenza di primo grado e poi nella fase rescissoria in conseguenza della cassazione con rinvio della prima sentenza d’appello.». In applicazione del principio, il Collegio constata che, nel caso di spe- cie, la questione del contenuto concreto della delega, compreso il profilo della sottoscrizione meccanografica e non autografa ai fini del comma 1-bis all'art. 17 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, doveva essere esaminata dal giudice, in presenza di delega di firma prodotta davanti al giudice d’appello. Va dunque escluso che la decisione del giudice sullo specifico contenuto della delega di firma sia stata resa ultra petita in violazione dell’art.112 cod. proc. civ., perché ciò rien- trava nel perimetro dei suoi poteri. 3. Con il secondo motivo l’Agenzia ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa ap- plicazione dell’articolo. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/93, con riferi- mento al capo della decisione in cui si afferma «la sottoscrizione au- tografa dell’atto - non automatizzato - di conferimento delle deleghe di firma al funzionario direttivo/dirigente per la sottoscrizione di atti a rilevanza esterna, nei limiti in cui le attività delegate rientrino nel 10 relativo profilo professionale, non può essere sostituita dalla formula ("firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93") poiché essa può essere apposta solo sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione emessi con sistemi automatizzati dalle Agenzie fiscali (art. 15, comma 7, d.l. 78/2009)», e che «le deleghe prodotte in atti non essendo autografe, ma meccaniche, sono prive dei profili di legittimità prescritti». 4. La terza censura prospetta anche la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n.600/73 in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., con riferimento al medesimo capo della decisione di appello. 5. I due motivi, connessi, sono da trattare congiuntamente e sono fondati. 5.1. In sintesi, l’Agenzia si duole del fatto che il giudice abbia dichia- rato la nullità degli avvisi in quanto le deleghe di firma al sottoscrit- tore non erano autografe ma meccanografiche, ritenendo non appli- cabile il disposto di cui all’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39 del 1993. 5.2. Una breve disamina del quadro normativo applicabile e del suo assestamento giurisprudenziale è utile a governare la fattispecie. La Sezione (a partire da Cass. n. 8814/2019 e Cass. n. 11013/2019) ha reiteratamente affermato che la delega alla sottoscrizione dell’av- viso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzional- mente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma e non di funzioni. Infatti, realizza un mero decen- tramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di ser- vizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la 11 quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sotto- scrittore e destinatario della delega stessa. È per tali ragioni che (tra le molte, si veda Cass. Sez. 5, Sentenza n.8814 del 29/03/2019) il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato le- gittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, ex post, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto. 5.3. Ciò premesso, il Collegio osserva che l’art. 3, comma 2, d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, come afferma anche la CTR, è norma ge- nerale in materia di sistemi informativi automatizzati delle ammini- strazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e non può trovare applicazione con riferimento all’avviso di accertamento di cui agli artt. 42, d.P.R. n. 600/73 e 56, d.P.R. n. 633/72. In ambito tributario, è infatti previsto che la sottoscrizione dell'atto impositivo, nel caso in cui l'avviso sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, sia legittima- mente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del sog- getto responsabile (v. Cass. n. 26694/2022 e Cass. n. 27871/2018). 5.4. In ogni caso non può trovare applicazione la norma di cui all’art. 15, comma 7, del d.l. 1 luglio 2009 n. 78, a norma del quale «La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nonché sugli atti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati». Si tratta di una disciplina dettata specifi- camente per la fase della riscossione, come si evince anche dalla 12 rubrica dell’articolo, mentre nella fattispecie è impugnato un avviso di accertamento e di questa distinzione dev’essere tenuto conto ai fini della presente controversia. 5.5. All’interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata e, in par- ticolare, espressa da Cass. n. 26694 del 2022, il Collegio intende dare ulteriore continuità, condividendo l’identificazione della delega di firma di cui agli artt. 42, d.P.R. n. 600/73 e 56, d.P.R. n. 633/72 in un atto amministrativo a rilievo meramente interno, inquadra- mento che induce a lasciare la regolamentazione dell’istituto nell’al- veo della generale normativa amministrativa. Ciò comprende sia la presunzione generale di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere da cui esso promana, sia l’art.3 del d.lgs. n. 39/1993 che stabilisce, per gli atti amministrativi, l’equivalenza alla firma autografa dell’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsa- bile, escludendosi l’applicabilità della disciplina prevista per l’avviso di accertamento. 5.6. Del resto, la Corte di cassazione ha più volte affermato la non essenzialità del requisito della sottoscrizione degli atti amministrativi ai fini della loro esistenza e validità (v. Cass., 12 giugno 2024, n. 16310; Cass., 27 ottobre 2020, n. 23254; Cass., 22 novembre 2004, n. 21954; Cass., 5 maggio 2000, n. 5684; Cass., 24 settembre 1997, n. 9394). L'evoluzione giurisprudenziale in materia, nel completare un processo di svalorizzazione della sottoscrizione autografa come dichiarazione della provenienza dell'atto dalla persona del titolare dell'organo, e come prova scritta di tale provenienza, ha rilevato che «l'atto amministrativo esiste come atto di un certo tipo se esso pro- viene dall'organo oggettivamente inteso e reca contrassegni che im- pegnano la responsabilità della persona titolare dell'organo» (cfr. Cass., 6 luglio 2012, n. 11458; v., altresì, Cass., 10 giugno 2009, n. 13375). 13 Sul piano normativo, il punto di partenza è la L. 7 agosto 1990, n. 241, il cui art. 21 septies, rubricato “nullità del provvedimento”, re- cita: «È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli ele- menti essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.». L’addentellato normativo va poi posto in relazione al principio di tas- satività delle nullità (v., tra le molte, Cass., 29 maggio 2019 n.14638; Cass., 18 maggio 2018 n.12243; Cass., 2 dicembre 2015, n. 24492; Cass., 9 novembre 2015, n. 22810; v., altresì, Corte Cost., 21 aprile 2000, n. 117), principio generale che vale con rife- rimento all'atto amministrativo e, ai fini della presente decisione, alla delega di firma dell'avviso di accertamento. 5.7. Infine, il Collegio osserva che non solo l’art. 42, primo e terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo ratione temporis applica- bile, non impone, a pena di nullità, che la delega di firma sia rila- sciata in forma autografa, ma tale obbligo non si evince neppure dall’art.17, comma 1 bis, d.lgs n. 165 del 2001. Infatti, il testo ra- tione temporis vigente del comma 1-bis cit. dispone: «I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile.». Alla luce della ricostruzione che precede, dev’essere precisato il se- guente principio di diritto di sintesi: «In base al combinato disposto degli articoli 21 septies, L. 07/08/1990, n. 241, 42, primo e terzo comma, d.P.R. 29/09/1973 n. 600 e 17, comma 1 bis, d.lgs. 30/03/2001 n. 14 165, ratione temporis vigenti, la delega di firma alla sotto- scrizione dell’avviso di accertamento non rilasciata in firma autografa bensì meccanografica non è nulla, stante il princi- pio di tassatività delle relative cause». La decisione del giudice d’appello nel caso in esame non è conforme e quindi le due censure in disamina trovano accoglimento. 6. Per l’effetto, la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lom- bardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.9.2024