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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 03/06/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2061 /2022
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Margherita Pastorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(Cod. Fisc.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Genova Via Assarotti 13/3 presso e nello studio dell'avv. FEDERICO BENVENUTO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti
Attore opponente contro
partita IVA in persona della Controparte_1 P.IVA_1 dott. , nella qualità di Deliberante con funzione "Credito Problematico" Controparte_2
(livello di procura E5) giusta attestato di ruolo del 23/06/2021 e rappresentante della medesima, rappresentata e difesa dall'avvocato RICCARDO ROSSOTTO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Barbara Boeri, in Alessandria (15121 – AL), Piazza Valfré n. 40, giusta mandato in atti
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Contratti Bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come da foglio di p.c. depositato in formato cartaceo all'udienza del 14.1.2025 così chiedendo:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ammissione delle istanze istruttorie non ammesse, così provvedere:
1) In via principale, nel merito: dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità e/o, comunque,
l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 385/2022 pronunciato dal Tribunale di Alessandria nel procedimento monitorio recante n. R.G. 559/2022, e, conseguentemente, revocare, dichiarare nullo
1 e/o illegittimo e/o annullare lo stesso e/o comunque, in ogni caso, dichiarare infondate le avversarie domande, mandando assolto in ogni caso l'esponente da ogni avversaria pretesa, per le ragioni di cui alla narrativa;
2) In via principale, nel merito: accertare e dichiarare la conformità al modello ABI delle clausole descritte in narrative contenute nella fideiussione stipulata in data 5.8.2022, conseguentemente e per
l'effetto, accertare e dichiarare la nullità integrale o, in subordine, la nullità parziale, della fideiussione stipulata in data 5.8.2022, conseguentemente e per l'effetto dichiarare la nullità e/o
l'inefficacia e/o l'invalidità e/o, comunque, l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 385/2022 pronunciato dal Tribunale di Alessandria nel procedimento monitorio recante n. r.g. 559/2022, e conseguentemente, revocare, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o annullare lo stesso e/o comunque, in ogni caso dichiarare infondate le avversarie domande, mandando assolto in ogni caso l'esponente da ogni avversaria pretesa;
3) In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che è decaduta dal diritto di CP_3 procedere nei confronti del sig. ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c.; Parte_1
4) In via subordinata e/o alternativa, nel merito: accertare e riconoscere la nullità degli interessi applicati e pretesi della banca opposta, con l'ordine di restituire tutte quante le somme indebitamente percepite;
5) In via subordinata e/o alternativa, nel merito: accertare e dichiarare la nullità della convenzione per interessi ed altri oneri contrattuali intervenuto fra le parti, con l'ordine alla banca di restituire tutte quante le somme indebitamente percepite, per le ragioni di cui alla narrativa;
6) In ogni caso: con vittoria di compensi e spese di lite”.
Parte convenuta ha concluso come da memoria 183 n. 2 del 22 maggio 2023, così chiedendo:
“In via istruttoria:
- respingere tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate;
- di essere autorizzata al deposito dell'originale del contratto di fideiussione del 05/08/2015, mediante custodia nella cassaforte del Tribunale di Alessandria, al fine di procedere ex art. 216
c.p.c., a mezzo di C.T.U. grafica, alla verificazione delle firme del signor apposte Parte_1 sul succitato contratto di fideiussione, indicando sin d'ora quali scritture di comparazione le firme apposte dal medesimo signor (a) nel contratto di finanziamento chirografario n. Parte_1
741771463 del 19/10/2016 prodotto al doc.2 del fascicolo documenti allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, (b) nel contratto di apertura del rapporto di conto corrente n. 36103.67 prodotto al doc.3 del fascicolo documenti allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, (c) nel documento di identità e patente di guida, nonché (d) sulla delega rilasciata in calce alla citazione introduttiva del presente giudizio;
2 - in subordine, per la denegata ipotesi in cui non fosse accolta l'eccezione preliminare di tardività, di essere autorizzata al deposito dell'originale del contratto di finanziamento n. 741771463 del
19/10/2016, mediante custodia nella cassaforte del Tribunale di Alessandria, al fine di procedere ex art. 216 c.p.c., a mezzo di C.T.U. grafica, alla verificazione delle firme del signor Parte_1 apposte sul succitato contratto di finanziamento, indicando sin d'ora quali scritture di comparazione le firme apposte dal medesimo signor (a) nel contratto di apertura del rapporto Parte_1 di conto corrente n. 36103.67 prodotto al doc.3 del fascicolo documenti allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, (b) nel documento di identità e patente di guida, nonché (c) sulla delega rilasciata in calce alla citazione introduttiva del presente giudizio.
In via preliminare:
- dichiarare la nullità in tutto o in parte dell'atto di citazione in opposizione ai sensi dell'art. 164, 4° comma, c.p.c.;
- dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità della domanda di ripetizione dell'indebito per i motivi esposti al paragrafo 2;
- dichiarare l'inammissibilità della eccezione di disconoscimento della sottoscrizione apposta dal signor sul contratto di finanziamento n. 741771463 del 19/10/2016, in quanto Parte_1 tardiva.
Nel merito:
- respingere l'opposizione e tutte le domande ex adverso proposte e, per l'effetto, confermare la validità e l'efficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 385/2022 nei confronti del signor Pt_1
per la somma di Euro 58.770,25, oltre agli interessi di mora al tasso convenzionale dalla
[...] data di estinzione dell'obbligazione sino al saldo effettivo;
- dichiarare, in ogni caso, tenuto e condannare il signor al pagamento, in favore Parte_1 di della somma di Euro 58.770,25 - o somma veriore Controparte_1 accertanda in corso di causa - oltre agli interessi di mora al tasso convenzionale dalla data di estinzione dell'obbligazione sino al saldo effettivo.
In ogni caso:
- con il favore del compenso professionale ai sensi del D.M. n. 147/2022, oltre le spese ed oneri, oltre IVA e CPA”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
A fronte di ricorso per decreto ingiuntivo la otteneva ingiunzione Controparte_1 di pagamento immediatamente esecutiva nei confronti di e del fideiussore CP_4 Parte_2
per l'importo di € 58.770,25 di cui € 43.113,70 quale saldo passivo del Parte_1
3 finanziamento n. 741771463 del 19.10.2016 di originari € 70.000,00 ed € 15.656,55 quale saldo passivo del c/c aperto in data 3.8.2015 intestato alla società di cui sopra.
Proponeva opposizione avverso tale decreto ingiuntivo il sig. che disconosceva la Parte_1 sottoscrizione apposta alla fideiussione omnibus del 5.8.2015 posta alla base del decreto ingiuntivo di cui sopra;
eccepiva poi la nullità della stessa fideiussione in quanto predisposta in conformità al modello ABI censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005 ed in particolare in quanto contenente le clausole di reviviscenza (art 2), rinuncia all'art 1957 cc (art 6), clausola di pagamento a prima richiesta (art 7) e clausola di sopravvivenza ( articolo 8 ); eccepiva quindi la parte opponente la nullità della fideiussione nel suo complesso anche i sensi dell'articolo 1419 primo comma cc, in quanto l'inclusione di tali clausole nelle condizioni della fideiussione doveva considerarsi funzionale al raggiungimento dell'obiettivo negoziale delle parti;
eccepiva poi in subordine, ove ammessa in sostanza soltanto la nullità parziale delle clausole, la decadenza della banca dall'articolo 1957 cc, in quanto la Banca aveva revocato gli affidamenti e comunicato la decadenza dal beneficio del termine di pagamento il 05/12/2019 (doc. 5) e il ricorso per decreto ingiuntivo promosso dall'opposta era datato 31 gennaio 22, ben oltre i sei mesi previsti dall'articolo
1957 cc, considerato che dovevano ritenersi valide per giurisprudenza consolidata solo le iniziative giudiziarie e non erano sufficienti comunicazioni stragiudiziali di messa in mora;
parte opponente contestava poi la fondatezza nel merito del credito azionato ed in particolare quanto al conto corrente precisava che lo stesso risultava collegata ad un conto anticipi e che pertanto la banca avrebbe dovuto produrre il relativo contratto e gli estratti dall'apertura all'estinzione, contestava altresì la mancanza della produzione di tutti gli estratti conto anche del conto corrente dall'inizio del rapporto fino all'estinzione e chiedeva in sostanza ricalcolo di quanto dovuto in applicazione dell'articolo 117 tub;
quanto al rapporto di finanziamento evidenziava che in sede di applicazione alla data del 10.1.20
l'importo di euro 249,59 corrispondeva a un tasso di mora sul debito di euro 42.863,81 pari al 20,96%, quindi superiore al tasso soglia alla stipula, quindi non dovuto e che inoltre non era stato prodotto il piano di ammortamento e mancava l'indicazione della metodologia di ammortamento;
eccepiva ancora l'assenza di indicazione del regime di capitalizzazione semplice o composto applicato, precisando in sostanza che la mancanza di indicazione del regime finanziario adottato e del criterio di calcolo degli interessi determinava la nullità della clausola per indeterminatezza del tasso di interesse e per violazione della forma scritta ex articolo 117 TUB;
chiedeva quindi in definitiva l'opponente la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in subordine tra l'altro di accertare la nullità degli interessi ed altri oneri contrattuali applicati con ordine alla di restituire tutte le somme CP_1 indebitamente percepite.
4 Si costituiva la banca convenuta opposta che contestava le allegazioni e domanda avversarie, evidenziando la indeterminatezza e genericità delle stesse e il mancato assolvimento degli oneri probatori ex articolo 2697 cc;
chiedeva poi, con riferimento al disconoscimento, di effettuarsi la verificazione ai sensi dell'articolo 216 cc, contestava il disconoscimento della conformità agli originali della copia del contratto di fideiussione del 05/08/2015; contestava poi che sussistessero le nullità totale o parziale del negozio di fideiussione in oggetto, precisando che anche in caso di nullità parziale delle clausole di reviviscenza sopravvivenza e deroga all'articolo 1957 CC, tali nullità non avrebbero avuto rilievo nel caso di specie, non essendo state azionate le prime due clausole e non essendo decaduta la banca ai sensi dell'articolo 1957 cc, considerato che la lettera di revoca degli affidamenti e dei rapporti intrattenuti con la banca era stata ricevuta dalla debitrice principale il 20 gennaio 2020, che in data 10 luglio 2020 era stata inviata alla debitrice principale e al fideiussore lettera di diffida e che la banca aveva poi provveduto in data 31 gennaio 22 a redigere ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 28 Febbraio 22; la banca opposta produceva poi gli estratti del conto corrente dal 03/08/2015 all'estinzione del rapporto e il contratto anticipi del 18/8/2015 dal quale emergeva la legittimità degli addebiti operati a tale titolo;
quanto al contratto di finanziamento evidenziava che non c'era stato nessun superamento del tasso soglia, produceva il piano di ammortamento sottoscritto dalla debitrice principale e concludeva chiedendo in sostanza il rigetto delle domande avversarie e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Parte opponente, con la prima memoria istruttoria ex articolo 183 comma 6 c.p.c., estendeva tutte le contestazioni, eccezioni e domande già svolte anche in relazione al contratto di fideiussione asseritamente sottoscritto il 19/10/2016, per il quale il signor disconosceva altresì la Pt_1 sottoscrizione non avendone mai ricevuto notizia né copia dalla banca.
La causa istruita documentalmente e mediante espletamento di ctu grafologica è stata trattenuta in decisione in data 14 gennaio 2020 previa concessione dei termini ex articolo 190 c pc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
******
1. Sul disconoscimento delle sottoscrizioni delle fideiussioni del 5.8.2015 e del 19.10.2016.
Quanto al primo disconoscimento relativo alle due sottoscrizioni della fideiussione del 5.8.2015 (cfr doc 4 fascicolo monitorio) è stata svolta la procedura di verificazione ex art 216 e ss cc.
Ebbene dalla CTU svolta è emerso come le due sottoscrizioni apposte sulla stessa scrittura esaminate dall'ausiliario del Giudice siano autografe, in quanto apposte di pugno dal signor Parte_1
(cfr. CTU del 14.3.2024 ed in particolare le conclusioni riportate a pagina 33 dell'elaborato stesso).
Si ritiene di aderire agli esiti della CTU svolta in maniera precisa e completa. D'altronde neanche le parti hanno svolto osservazioni alla bozza di CTU redatta dalla dott.ssa Per_1
5 Quanto poi al disconoscimento della fideiussione del 19.10.2016 contenuto nello stesso documento contrattuale del finanziamento del 19 ottobre 2016 (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio) si rileva come il disconoscimento della sottoscrizione di tale contratto in particolare di tale garanzia fideiussoria
(articolo 5 dello stesso testo contrattuale) sia tardivo e non posso pertanto essere tenuto in considerazione essendo stato svolto per la prima volta con la prima memoria istruttoria ex articolo
183 comma 6 c.p.c., nonostante la stessa fideiussione sia stata prodotta dalla banca opposta già nel fascicolo monitorio.
Invero, secondo quanto previsto dall'articolo 215 cpc la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.
Ne consegue, pertanto, che, essendo la scrittura in questione già stata prodotta col ricorso per decreto ingiuntivo da parte della banca opposta, l'opponente avrebbe dovuto disconoscerla nella prima difesa utile, pertanto con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, come fatto d'altronde per le sottoscrizioni della fideiussione del 2015 di cui sopra;
mentre il disconoscimento operato soltanto nella prima memoria ex articolo 183 cc è da ritenersi tardivo e privo di efficacia.
Non risulta poi che parte opponente abbia effettuato specifiche e rilevanti contestazioni di conformità della copia all'originale con riferimento alla fideiussione omnibus del 5.8.2015, questione oltretutto comunque risolta dalla produzione dell'originale della stessa ai fini di potere svolgere la CTU grafologica di cui sopra.
2. Sulla nullità totale o parziale della fideiussione omnibus azionata per conformità allo schema ABI censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005.
Orbene, l'opponente ha eccepito la nullità totale del contratto di fideiussione del 5.8.2015 di cui sopra o comunque la nullità parziale delle clausole 2, 6, 8 della stessa fideiussione, contratto riportante in sostanza le clausole dello schema ABI censurate dalla Banca d'Italia con provvedimento 55 del 2005
e - ritenuta quindi l'applicabilità dell'art 1957 c.c. (a fronte dell'invalidità della relativa deroga di cui all'art. 6 della fideiussioni in oggetto) - ha eccepito la decadenza della Banca dall'azione nei confronti del fideiussore, per non avere azionato giudizialmente il proprio credito entro i sei mesi previsti dalla norma di cui sopra.
La Banca ha contestato entrambe le nullità totale e parziale eccepite dalla controparte ed ha in ogni caso evidenziato l'irrilevanza di un'eventuale nullità parziale delle clausole censurate dalla Banca
d'Italia in quanto né la clausola di sopravvivenza, né quella di reviviscenza erano state azionate ed inoltre la Banca aveva altresì rispettato i termini ex art 1957 c.c., in quanto la debitrice aveva ricevuto la lettera di revoca dei rapporti solo il 20.1.2020 e nei sei mesi successivi la stessa aveva inviato CP_1
6 lettera di diffida per poi azionare il decreto ingiuntivo in questione evitando ogni decadenza ai sensi dell'art 1957 c.c..
Ciò detto, intanto, si rileva che la fideiussione omnibus del 5.8.2015 in questione è in effetti stata stipulata utilizzando in sostanza il modulo ABI colpito da censura, visto che in essa vi sono, agli artt.
2, 6 e 8, le clausole ritenute anticoncorrenziali dall'autorità garante della concorrenza.
In ciò si sostanzia senza dubbio una condotta lesiva della concorrenza, poiché la scelta della CP_1 di dare continuità alle deroghe alla disciplina ordinaria evidenziate nel modulo ABI del 2003 - deroghe che si devono considerare di applicazione persistente e generalizzata ad opera di quasi tutti gli istituti di credito operanti in Italia ( vedi produzioni sub da 9 a 12 fascicolo opponente) anche dopo diversi anni dall'adozione della delibera dell'autorità garante della concorrenza – è senza dubbio sufficiente a dare la prova, quanto meno presuntiva, che i contratti di fideiussione de quo siano frutto,
a valle, di intese illecite adottate a monte dello stesso.
Inoltre come noto le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, hanno stabilito che “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l.
n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti – propendendo dunque per la tesi della nullità parziale dei contratti di fideiussione i quali sono perfettamente validi, mentre sono nulle solo le clausole n. 2,6 e 8 individuate dall'autorità garante.
Ciò detto, nel caso di specie parte opponente ha dedotto la nullità totale della fideiussione in questione;
tuttavia, non emerge dal testo della stessa garanzie in questione, né risulta altrimenti provato che le parti non avrebbero concluso il contratto di garanzia in questione in mancanza delle clausole di cui sopra.
È stato di recente affermato in giurisprudenza che: “In tema di nullità della fideiussione a causa di alcune clausole nulle, bisogna tenere conto della norma di cui all'art. 1419 co. 1 c.c. che, al pari di quella di cui all'art. 1420 c.c., è espressione di un principio di conservazione del contratto. Infatti, ai fini della pretesa estensione della nullità parziale all'intero contratto occorre compiere una valutazione di compatibilità del contratto fideiussorio, come modificato per la nullità di alcune sue clausole, rispetto alla sua causa concreta, per verificare se la modifica del contratto abbia o meno importanza determinante tenuto conto dell'interesse delle parti;
se le clausole affette da nullità sono da qualificarsi come accessorie, il contratto, anche senza di esse rimane con un oggetto determinato rispondente allo scopo di garanzia perseguito dalle parti;
di conseguenza, non vi sono elementi per
7 ritenere che la garanzia fideiussoria di interesse per le parti non sarebbe stata rilasciata anche senza le clausole in questione che afferiscono esclusivamente all'aspetto della durata della obbligazione fideiussoria ma non al suo contenuto.” (Corte appello Milano sez. I, 28/03/2023, n.1059).
Ebbene, nel caso di specie si ritiene che le clausole in questione siano da considerarsi accessorie e che i contratti in oggetto, anche in assenza delle stesse, rimangano con un oggetto determinato rispondente allo scopo di garanzia perseguito dalle parti, non potendosi pertanto ritenere la nullità totale dedotta dall'opponente.
Né d'altronde l'opponente che ha invocato la nullità totale ha fornito adeguati e specifici elementi dai quali desumere una diversa volontà delle parti.
Passando quindi alla dedotta nullità parziale della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., prevista nell'ambito della fideiussione omnibus in esame, si rileva come la parte opponente abbia eccepito come da tale nullità deriverebbe l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. con la conseguenza che la Banca sarebbe decaduta dalla garanzia non avendo proposto azioni giudiziali contro la società debitrice principale nel termine di sei mesi previsto dalla norma.
La ha invece rilevato come sarebbe stata a tale fine sufficiente la diffida di pagamento scritta CP_1 del 10.7.2020 (cfr. doc 8 fascicolo opposta) e il successivo deposito di ricorso per decreto ingiuntivo del 28.2.2022 per il rispetto dell'art 1957 c.c..
Intanto va rilevata la nullità parziale della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., con conseguente applicazione della stessa norma citata.
Ciò detto, va poi rilevato che se in astratto per il rispetto dell'art 1957 c.c. è necessaria un'azione giudiziale, nel caso in cui nella fideiussione sia prevista la clausola di pagamento a prima richiesta, come nel caso di specie ove tale tipologia di clausola è prevista (art 7 del contratto), ai fini del rispetto dei termini di cui all'art 1957 c.c. è sufficiente una richiesta scritta stragiudiziale.
Nel caso di specie, pertanto, la clausola di pagamento a prima richiesta di cui sopra, ritenuta legittima dalla Banca d'Italia nel provvedimento 55/05, fa sì che quanto richiesto dall'art. 1957 c.c. sia pienamente soddisfatto anche dalla semplice richiesta, fatta per iscritto al debitore principale e al fideiussore, di pagamento del dovuto, senza necessità di agire giudizialmente. Sul punto – oltre alla recentissima Cass. Ord. 835/25 del 13 gennaio 2025 - vedi alcune precedenti sentenze sia di legittimità (Cass. 21 maggio 2008 n. 13078; Cass. 26 settembre 2017 n. 22346 che richiama la prima) che di merito ( Corte di Appello di Milano 24 gennaio 2023 n. 220), che rimarcano come in presenza di fideiussione a prima richiesta – cioè contenente proprio una clausola come quella contenuta dall'art. 7 della fideiussione in oggetto, l'osservanza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. è soddisfatta anche senza intraprendere azioni giudiziali - necessarie invece negli altri casi di garanzia personale
- essendo sufficiente una semplice richiesta di pagamento, così come previsto dalla clausola stessa,
8 che, altrimenti argomentando, sarebbe priva di efficacia e di ragione d'essere. In altre parole, uno degli effetti, di non secondaria importanza, della clausola a prima richiesta contenuta in una fideiussione sarebbe proprio quella di esonerare il creditore dall'intraprendere azioni giudiziali contro il debitore nei termini di decadenza previsti dall'art. 1957 c.c..
Ciò detto, nel caso di specie va tenuto conto, al fine di verificare se vi sia stato o meno il rispetto del termine semestrale ex art 1957 c.c., anche della diffida di pagamento inviata dalla Banca, del
10.7.2020 (cfr. doc. 8 fascicolo opposta). Ebbene, anche tenuto conto di tale diffida, la è CP_1 decaduta dalla garanzia fideiussoria in esame per non aver dato prova di avere proposto le sue istanze contro il debitore entro il termine di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
A tale proposito, invero, la ha fatto riferimento, in sostanza per individuare il momento di CP_1 scadenza dell'obbligazione principale, alla ricezione da parte della debitrice principale della comunicazione di recesso dai rapporti bancari in questione, indicando tale momento nella data del
20.1.2020. Tuttavia, dal documento prodotto dalla Banca al fine di dare prova di tale circostanza (doc.
7 della comparsa di costituzione e risposta) risulta solamente la ricezione da parte del fideiussore della comunicazione in questione, soggetto oltretutto neanche più all'epoca Parte_1 amministratore della società debitrice principale in questione (risultando Parte_1 amministratore unico dal 9.1.2006 al 9.5.2019 come da doc. 9 del fascicolo monitorio). Alla luce di ciò, pertanto, la non ha dato prova che l'obbligazione principale sia scaduta in data successiva CP_1 al 5.12.2019, data della comunicazione di recesso di cui sopra.
Ne consegue che la richiesta stragiudiziale di pagamento del 10 luglio 2020 (cfr. doc. 8 fascicolo opposta) inviata sia al debitore principale che al fideiussore e ricevuta da il Parte_1
20.7.2020 è da ritenersi tardiva, in quanto non risulta formulata entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale ai sensi dell'art 1957 c.c..
Ne consegue come la Banca sia decaduta dalla fideiussione omnibus del 5.8.2015 rilasciata da
. Parte_1
La Banca opposta non ha pertanto titolo per richiedere il pagamento a quest'ultimo del saldo passivo del conto corrente n. 36103,67.
3. Sulle contestazioni di nullità della fideiussione specifica del 19.10.2016.
Ciò detto quanto alla fideiussione omnibus si rileva che le stesse contestazioni mosse a tale fideiussione sono poi state estese con la prima memoria istruttoria dall'opponente anche alla fideiussione specifica di cui all'art 5 del contratto di finanziamento del 19.10.2016.
Successivamente si evidenzia che dalle conclusioni formulate in sede di precisazioni conclusioni dalla parte opponente le contestazioni di nullità di tale fideiussione parrebbero rinunciate.
In ogni caso sul punto si osserva quanto segue.
9 Dal testo dell'art 5 del contratto in esame non risulta vi sia conformità al modulo ABI.
Non risulta invero che in tale fideiussione specifica inserita nel contratto di finanziamento in questione siano state riportate in maniera uniforme le tre clausole ritenute anticoncorrenziali dall'autorità garante della concorrenza, come sopra individuate (clausola di deroga all'art. 1957 c.c., clausola di reviviscenza e clausola di sopravvivenza).
Nell'articolo 5 del contratto dedicato alla Fideiussione è prevista infatti unicamente la deroga all'art
1957 c.c. e la clausola di reviviscenza, ma non risulta inserita la clausola di sopravvivenza, non rinvenendosi pertanto nel complesso l'asserita conformità al modulo ABI dedotta dall'opponente.
In mancanza di tale conformità non si ritengono applicabili alla fideiussione in esame i principi sopra indicati e applicati per la fideiussione omnibus, non potendosi quindi individuare né una nullità totale né una nullità parziale delle singole clausole della fideiussione specifica in oggetto che si ritiene pertanto valida.
La fideiussione specifica, contenuta nel contratto di finanziamento, sottoscritta anche dalla parte garante, riguarda soltanto tale rapporto di finanziamento per il quale pertanto si ritiene operativa la garanzia prestata da . Parte_1
5. Il rapporto di finanziamento azionato.
Quanto al rapporto di finanziamento azionato si evidenzia che la banca ha prodotto il relativo contratto del 19 ottobre 2016 contenente le relative condizioni applicate (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio) e, successivamente, a fronte delle doglianze di parte opponente circa la mancanza del piano di ammortamento, ha anche prodotto quest'ultimo (cfr. doc 11 fascicolo opposta), debitamente sottoscritto dalla società intestataria Parte_3
A tale proposito a fronte di tale produzione del piano di ammortamento la parte opponente non ha formulato ulteriori specifiche contestazioni.
Dal certificato 50 Tub, prodotto nel fascicolo monitorio, risultano poi le rate insolute di mutuo, il capitale scaduto e le spese e interessi in definitiva dovuti, per un importo totale a debito della società di € 43.113,70 (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio).
Le contestazioni di parte opponente sugli interessi applicati sono generiche e neanche risultano sufficientemente e chiaramente esplicitate nella perizia di parte alle pagine 11 e 12 (cfr doc. 5 parte opponente).
Le contestazioni in merito all'usura risultano anch'esse generiche, non essendo chiaro neanche dalla perizia di parte (cfr. pagina 12, doc. 5 di parte opponente) con quale modalità di calcolo sia stato individuato il tasso indicato del 20,96% e considerata oltretutto, come noto, l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta (cfr. Cassazione civile sez. un., 19/10/2017, n.24675).
10 Quanto poi alla mancata indicazione del regime di capitalizzazione si rileva che sulle conseguenze dell'omessa indicazione in un contratto di mutuo del regime di capitalizzazione composto degli interessi e delle modalità di ammortamento alla francese ed in particolare se tali omissioni comportino la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e di conseguenza la nullità parziale del contratto di mutuo bancario ai sensi degli artt. 1346 e 1418 co. 2 c.c. o, ancora, se tali omissioni siano causa di nullità del contratto per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituiti di credito e i clienti si è espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con una recente pronuncia, negando tali conseguenze. Si riporta parte della motivazione di tale sentenza, con sottolineature della scrivente, che risulta esplicativa sul punto: “15. - Il primo profilo in cui è articolato il quesito pregiudiziale è il seguente: se l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi e della modalità di ammortamento "alla francese" comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c.
L'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi
e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass. n. 28824 e 36026/2023, n. 17110/2019, n.
8028/2018, n. 25205/2014).
Alla suddetta questione è agevole rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato. Nel piano di ammortamento allegato al contratto nel caso che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi;
quindi era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria. Tra
l'altro, come riferito nell'ordinanza di rinvio (pag. 2), era indicato nel contratto anche il (maggior) tasso annuo effettivo globale (TAEG) ma ciò, diversamente da quanto affermato, non rivela
(necessariamente) la capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori nel significato (recepito dal
Tribunale) di produzione di interessi su interessi, potendo essere il TAEG più alto del TAN perché comprensivo di spese e costi aggiuntivi, il che sarebbe del tutto fisiologico.
11 La difesa ha insistito sulla scarsa comprensibilità del piano di ammortamento con riguardo Pt_4 al suo effetto di rendere il prestito maggiormente oneroso rispetto ad altri piani, comprensibilità che si assume non sarebbe soddisfatta neppure dalla (eventuale e mancata) comunicazione della formula matematica applicata per lo sviluppo del piano né dalla indicazione che l'ammortamento è "alla francese". Tali considerazioni orientano l'interpretazione del quesito pregiudiziale nel senso che
l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto è dedotta come effetto della sua opacità o scarsa trasparenza per la presenza di un costo o "prezzo" occulto che avrebbe dovuto essere indicato nel contratto, ex art. 117, comma 4, T.u.b.
Questa impostazione non è condivisibile alla luce delle seguenti considerazioni.
a) La doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema "composto" di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4, T.u.b. ("I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati"), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un "prezzo" o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (comma 7).
b) L'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n. 13446/2023,
18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass.
SU n. 5657/2023). Pertanto la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti (sulla natura negoziale dei suddetti piani cfr. Cass. n. 5703/2002), non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto.
c) Il maggior carico di interessi del prestito non dipende - e comunque non è stato accertato dal giudice di merito in causa e non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento "alla francese" standardizzati - da un fenomeno di produzione di "interessi su interessi", cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi "scaduti" (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il
12 che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.
In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato. Peraltro, la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597, 17187 e 34889/2023, n. 39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto (l'obbligo di indicare l'ISC/TAEG fu esteso ai mutui nel
2003 con le "Istruzioni di vigilanza per le banche in tema di trasparenza" adottate dalla Banca
d'Italia il 25 luglio 2003, attuative della delibera CICR del 4 marzo 2003; disposizioni specifiche al riguardo sono presenti nella legislazione più recente: nell'art. 121, commi 1, lett. m, e 3, T.u.b. in tema di "credito ai consumatori" e negli artt. 120-quinquies, comma 1, lett. m, e 3; 120-octies, comma
2, lett. e, e 120-decies, comma 3, T.u.b. in tema di "credito immobiliare ai consumatori").
In conclusione sul punto, deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario,
a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. "alla francese" e del regime di capitalizzazione
"composto" degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale.” (cfr. Sez. Un. 15130/2024).
Anche la giurisprudenza di merito ha poi affermato che: “In tema di mutuo bancario, l'omessa indicazione del regime composto dell'interesse che accede alla rata non comporta l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto, purché il negozio indichi comunque i dati essenziali quali l'importo mutuato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso ed il tasso d'interesse, in modo da fornire un'informativa sufficiente e trasparente, permettendo al mutuatario di comprendere le condizioni del mutuo e il relativo costo.” (cfr. Corte appello Torino sez. I, 06/08/2024, n.731).
Nel caso di specie nel contratto in questione erano indicati tra l'altro: l'importo erogato (70.000), la durata del prestito (anni 5), la periodicità del rimborso (10 rate semestrali comprensive di capitale e di interessi da pagarsi alle scadenze del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno) e il tasso di interesse applicato (cfr. art 2 contratto), dovendosi ritenere pertanto il contratto in questione idoneo a fornire un'informazione sufficiente e trasparente permettendo al mutuatario di comprendere le condizioni di mutuo e il relativo costo.
13 Non sono poi state formulate ulteriori specifiche contestazioni in relazione al rapporto di mutuo in questione.
Ciò detto, pertanto, alla luce della documentazione prodotta dalla e sopra indicata e di tutto CP_1 quanto sopra precisato, si ritiene adeguatamente dimostrato il credito fatto valere dalla in CP_1 relazione a tale rapporto, per € 43.113,70.
6. Conclusioni
In definitiva, per le ragioni di cui sopra, risulta infondata e non accoglibile la pretesa creditoria della nei confronti di relativamente al saldo passivo del conto corrente di cui CP_1 Parte_1 sopra essendo la decaduta dalla fideiussione omnibus del 5.8.2015. CP_1
Risulta invece dovuto da parte di l'importo azionato dalla Banca in relazione al Parte_1 finanziamento in oggetto di € 43.113,70, oltre gli interessi come richiesti, in forza della fideiussione specifica di cui sopra, concessa fino all'importo massimo di € 84.000 e nei relativi limiti.
Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'opposizione formulata, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e va condannato l'opponente al pagamento a favore della Parte_1 CP_1 della somma di € 43.113,70, oltre agli interessi di mora come richiesti (al tasso convenzionale dalla data di estinzione dell'obbligazione sino al saldo effettivo).
7. Spese di lite
Le spese di lite, in forza del principio di soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente, liquidate come in dispositivo, in base al D.M 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto tuttavia del valore della domanda risultata in concreto fondata (scaglione da € 26.001 a €
52.000), compensi minimi per la fase istruttoria assai contratta (essendo stata svolta unicamente la
CTU grafologica) e medi per le altre fasi, compresa la fase monitoria.
D'altronde come è stato condivisibilmente affermato in giurisprudenza: “Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio;
di conseguenza, l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria e di quelle attinenti all'esecuzione provvisoria del decreto, le une e le altre potendo essere legittimamente poste a carico del debitore, con riferimento ai limiti della somma definitivamente attribuita al creditore.” (Corte appello Napoli sez. VIII, 28/06/2024, n.2977)
Le spese di CTU vanno infine poste, come liquidate in corso di causa, a carico di parte opponente in considerazione degli esiti della CTU stessa.
14
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'opposizione svolta da , revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto n. 385/2022 del 4.4.2022 nei confronti di;
Parte_1
2. Condanna parte opponente a pagare, per le ragioni di cui in motivazione, Parte_1
a favore di parte opposta, la somma di € 43.113,70, oltre agli interessi di mora al tasso convenzionale dalla data di estinzione dell'obbligazione sino al saldo effettivo;
3. condanna parte opponente a rifondere in favore di parte opposta le spese Parte_1 di lite, liquidate in € 379,50 per esborsi, in € 8.083,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
4. pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente e per intero, a carico di parte opponente, condannando la stessa a rifondere alla parte opposta quanto eventualmente da questa versato in corso di causa a titolo di compenso del C.T.U.
Così deciso in Alessandria, il 30/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
15
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Margherita Pastorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(Cod. Fisc.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Genova Via Assarotti 13/3 presso e nello studio dell'avv. FEDERICO BENVENUTO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti
Attore opponente contro
partita IVA in persona della Controparte_1 P.IVA_1 dott. , nella qualità di Deliberante con funzione "Credito Problematico" Controparte_2
(livello di procura E5) giusta attestato di ruolo del 23/06/2021 e rappresentante della medesima, rappresentata e difesa dall'avvocato RICCARDO ROSSOTTO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Barbara Boeri, in Alessandria (15121 – AL), Piazza Valfré n. 40, giusta mandato in atti
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Contratti Bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come da foglio di p.c. depositato in formato cartaceo all'udienza del 14.1.2025 così chiedendo:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ammissione delle istanze istruttorie non ammesse, così provvedere:
1) In via principale, nel merito: dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità e/o, comunque,
l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 385/2022 pronunciato dal Tribunale di Alessandria nel procedimento monitorio recante n. R.G. 559/2022, e, conseguentemente, revocare, dichiarare nullo
1 e/o illegittimo e/o annullare lo stesso e/o comunque, in ogni caso, dichiarare infondate le avversarie domande, mandando assolto in ogni caso l'esponente da ogni avversaria pretesa, per le ragioni di cui alla narrativa;
2) In via principale, nel merito: accertare e dichiarare la conformità al modello ABI delle clausole descritte in narrative contenute nella fideiussione stipulata in data 5.8.2022, conseguentemente e per
l'effetto, accertare e dichiarare la nullità integrale o, in subordine, la nullità parziale, della fideiussione stipulata in data 5.8.2022, conseguentemente e per l'effetto dichiarare la nullità e/o
l'inefficacia e/o l'invalidità e/o, comunque, l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 385/2022 pronunciato dal Tribunale di Alessandria nel procedimento monitorio recante n. r.g. 559/2022, e conseguentemente, revocare, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o annullare lo stesso e/o comunque, in ogni caso dichiarare infondate le avversarie domande, mandando assolto in ogni caso l'esponente da ogni avversaria pretesa;
3) In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che è decaduta dal diritto di CP_3 procedere nei confronti del sig. ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c.; Parte_1
4) In via subordinata e/o alternativa, nel merito: accertare e riconoscere la nullità degli interessi applicati e pretesi della banca opposta, con l'ordine di restituire tutte quante le somme indebitamente percepite;
5) In via subordinata e/o alternativa, nel merito: accertare e dichiarare la nullità della convenzione per interessi ed altri oneri contrattuali intervenuto fra le parti, con l'ordine alla banca di restituire tutte quante le somme indebitamente percepite, per le ragioni di cui alla narrativa;
6) In ogni caso: con vittoria di compensi e spese di lite”.
Parte convenuta ha concluso come da memoria 183 n. 2 del 22 maggio 2023, così chiedendo:
“In via istruttoria:
- respingere tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate;
- di essere autorizzata al deposito dell'originale del contratto di fideiussione del 05/08/2015, mediante custodia nella cassaforte del Tribunale di Alessandria, al fine di procedere ex art. 216
c.p.c., a mezzo di C.T.U. grafica, alla verificazione delle firme del signor apposte Parte_1 sul succitato contratto di fideiussione, indicando sin d'ora quali scritture di comparazione le firme apposte dal medesimo signor (a) nel contratto di finanziamento chirografario n. Parte_1
741771463 del 19/10/2016 prodotto al doc.2 del fascicolo documenti allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, (b) nel contratto di apertura del rapporto di conto corrente n. 36103.67 prodotto al doc.3 del fascicolo documenti allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, (c) nel documento di identità e patente di guida, nonché (d) sulla delega rilasciata in calce alla citazione introduttiva del presente giudizio;
2 - in subordine, per la denegata ipotesi in cui non fosse accolta l'eccezione preliminare di tardività, di essere autorizzata al deposito dell'originale del contratto di finanziamento n. 741771463 del
19/10/2016, mediante custodia nella cassaforte del Tribunale di Alessandria, al fine di procedere ex art. 216 c.p.c., a mezzo di C.T.U. grafica, alla verificazione delle firme del signor Parte_1 apposte sul succitato contratto di finanziamento, indicando sin d'ora quali scritture di comparazione le firme apposte dal medesimo signor (a) nel contratto di apertura del rapporto Parte_1 di conto corrente n. 36103.67 prodotto al doc.3 del fascicolo documenti allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, (b) nel documento di identità e patente di guida, nonché (c) sulla delega rilasciata in calce alla citazione introduttiva del presente giudizio.
In via preliminare:
- dichiarare la nullità in tutto o in parte dell'atto di citazione in opposizione ai sensi dell'art. 164, 4° comma, c.p.c.;
- dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità della domanda di ripetizione dell'indebito per i motivi esposti al paragrafo 2;
- dichiarare l'inammissibilità della eccezione di disconoscimento della sottoscrizione apposta dal signor sul contratto di finanziamento n. 741771463 del 19/10/2016, in quanto Parte_1 tardiva.
Nel merito:
- respingere l'opposizione e tutte le domande ex adverso proposte e, per l'effetto, confermare la validità e l'efficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 385/2022 nei confronti del signor Pt_1
per la somma di Euro 58.770,25, oltre agli interessi di mora al tasso convenzionale dalla
[...] data di estinzione dell'obbligazione sino al saldo effettivo;
- dichiarare, in ogni caso, tenuto e condannare il signor al pagamento, in favore Parte_1 di della somma di Euro 58.770,25 - o somma veriore Controparte_1 accertanda in corso di causa - oltre agli interessi di mora al tasso convenzionale dalla data di estinzione dell'obbligazione sino al saldo effettivo.
In ogni caso:
- con il favore del compenso professionale ai sensi del D.M. n. 147/2022, oltre le spese ed oneri, oltre IVA e CPA”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
A fronte di ricorso per decreto ingiuntivo la otteneva ingiunzione Controparte_1 di pagamento immediatamente esecutiva nei confronti di e del fideiussore CP_4 Parte_2
per l'importo di € 58.770,25 di cui € 43.113,70 quale saldo passivo del Parte_1
3 finanziamento n. 741771463 del 19.10.2016 di originari € 70.000,00 ed € 15.656,55 quale saldo passivo del c/c aperto in data 3.8.2015 intestato alla società di cui sopra.
Proponeva opposizione avverso tale decreto ingiuntivo il sig. che disconosceva la Parte_1 sottoscrizione apposta alla fideiussione omnibus del 5.8.2015 posta alla base del decreto ingiuntivo di cui sopra;
eccepiva poi la nullità della stessa fideiussione in quanto predisposta in conformità al modello ABI censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005 ed in particolare in quanto contenente le clausole di reviviscenza (art 2), rinuncia all'art 1957 cc (art 6), clausola di pagamento a prima richiesta (art 7) e clausola di sopravvivenza ( articolo 8 ); eccepiva quindi la parte opponente la nullità della fideiussione nel suo complesso anche i sensi dell'articolo 1419 primo comma cc, in quanto l'inclusione di tali clausole nelle condizioni della fideiussione doveva considerarsi funzionale al raggiungimento dell'obiettivo negoziale delle parti;
eccepiva poi in subordine, ove ammessa in sostanza soltanto la nullità parziale delle clausole, la decadenza della banca dall'articolo 1957 cc, in quanto la Banca aveva revocato gli affidamenti e comunicato la decadenza dal beneficio del termine di pagamento il 05/12/2019 (doc. 5) e il ricorso per decreto ingiuntivo promosso dall'opposta era datato 31 gennaio 22, ben oltre i sei mesi previsti dall'articolo
1957 cc, considerato che dovevano ritenersi valide per giurisprudenza consolidata solo le iniziative giudiziarie e non erano sufficienti comunicazioni stragiudiziali di messa in mora;
parte opponente contestava poi la fondatezza nel merito del credito azionato ed in particolare quanto al conto corrente precisava che lo stesso risultava collegata ad un conto anticipi e che pertanto la banca avrebbe dovuto produrre il relativo contratto e gli estratti dall'apertura all'estinzione, contestava altresì la mancanza della produzione di tutti gli estratti conto anche del conto corrente dall'inizio del rapporto fino all'estinzione e chiedeva in sostanza ricalcolo di quanto dovuto in applicazione dell'articolo 117 tub;
quanto al rapporto di finanziamento evidenziava che in sede di applicazione alla data del 10.1.20
l'importo di euro 249,59 corrispondeva a un tasso di mora sul debito di euro 42.863,81 pari al 20,96%, quindi superiore al tasso soglia alla stipula, quindi non dovuto e che inoltre non era stato prodotto il piano di ammortamento e mancava l'indicazione della metodologia di ammortamento;
eccepiva ancora l'assenza di indicazione del regime di capitalizzazione semplice o composto applicato, precisando in sostanza che la mancanza di indicazione del regime finanziario adottato e del criterio di calcolo degli interessi determinava la nullità della clausola per indeterminatezza del tasso di interesse e per violazione della forma scritta ex articolo 117 TUB;
chiedeva quindi in definitiva l'opponente la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in subordine tra l'altro di accertare la nullità degli interessi ed altri oneri contrattuali applicati con ordine alla di restituire tutte le somme CP_1 indebitamente percepite.
4 Si costituiva la banca convenuta opposta che contestava le allegazioni e domanda avversarie, evidenziando la indeterminatezza e genericità delle stesse e il mancato assolvimento degli oneri probatori ex articolo 2697 cc;
chiedeva poi, con riferimento al disconoscimento, di effettuarsi la verificazione ai sensi dell'articolo 216 cc, contestava il disconoscimento della conformità agli originali della copia del contratto di fideiussione del 05/08/2015; contestava poi che sussistessero le nullità totale o parziale del negozio di fideiussione in oggetto, precisando che anche in caso di nullità parziale delle clausole di reviviscenza sopravvivenza e deroga all'articolo 1957 CC, tali nullità non avrebbero avuto rilievo nel caso di specie, non essendo state azionate le prime due clausole e non essendo decaduta la banca ai sensi dell'articolo 1957 cc, considerato che la lettera di revoca degli affidamenti e dei rapporti intrattenuti con la banca era stata ricevuta dalla debitrice principale il 20 gennaio 2020, che in data 10 luglio 2020 era stata inviata alla debitrice principale e al fideiussore lettera di diffida e che la banca aveva poi provveduto in data 31 gennaio 22 a redigere ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 28 Febbraio 22; la banca opposta produceva poi gli estratti del conto corrente dal 03/08/2015 all'estinzione del rapporto e il contratto anticipi del 18/8/2015 dal quale emergeva la legittimità degli addebiti operati a tale titolo;
quanto al contratto di finanziamento evidenziava che non c'era stato nessun superamento del tasso soglia, produceva il piano di ammortamento sottoscritto dalla debitrice principale e concludeva chiedendo in sostanza il rigetto delle domande avversarie e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Parte opponente, con la prima memoria istruttoria ex articolo 183 comma 6 c.p.c., estendeva tutte le contestazioni, eccezioni e domande già svolte anche in relazione al contratto di fideiussione asseritamente sottoscritto il 19/10/2016, per il quale il signor disconosceva altresì la Pt_1 sottoscrizione non avendone mai ricevuto notizia né copia dalla banca.
La causa istruita documentalmente e mediante espletamento di ctu grafologica è stata trattenuta in decisione in data 14 gennaio 2020 previa concessione dei termini ex articolo 190 c pc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
******
1. Sul disconoscimento delle sottoscrizioni delle fideiussioni del 5.8.2015 e del 19.10.2016.
Quanto al primo disconoscimento relativo alle due sottoscrizioni della fideiussione del 5.8.2015 (cfr doc 4 fascicolo monitorio) è stata svolta la procedura di verificazione ex art 216 e ss cc.
Ebbene dalla CTU svolta è emerso come le due sottoscrizioni apposte sulla stessa scrittura esaminate dall'ausiliario del Giudice siano autografe, in quanto apposte di pugno dal signor Parte_1
(cfr. CTU del 14.3.2024 ed in particolare le conclusioni riportate a pagina 33 dell'elaborato stesso).
Si ritiene di aderire agli esiti della CTU svolta in maniera precisa e completa. D'altronde neanche le parti hanno svolto osservazioni alla bozza di CTU redatta dalla dott.ssa Per_1
5 Quanto poi al disconoscimento della fideiussione del 19.10.2016 contenuto nello stesso documento contrattuale del finanziamento del 19 ottobre 2016 (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio) si rileva come il disconoscimento della sottoscrizione di tale contratto in particolare di tale garanzia fideiussoria
(articolo 5 dello stesso testo contrattuale) sia tardivo e non posso pertanto essere tenuto in considerazione essendo stato svolto per la prima volta con la prima memoria istruttoria ex articolo
183 comma 6 c.p.c., nonostante la stessa fideiussione sia stata prodotta dalla banca opposta già nel fascicolo monitorio.
Invero, secondo quanto previsto dall'articolo 215 cpc la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.
Ne consegue, pertanto, che, essendo la scrittura in questione già stata prodotta col ricorso per decreto ingiuntivo da parte della banca opposta, l'opponente avrebbe dovuto disconoscerla nella prima difesa utile, pertanto con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, come fatto d'altronde per le sottoscrizioni della fideiussione del 2015 di cui sopra;
mentre il disconoscimento operato soltanto nella prima memoria ex articolo 183 cc è da ritenersi tardivo e privo di efficacia.
Non risulta poi che parte opponente abbia effettuato specifiche e rilevanti contestazioni di conformità della copia all'originale con riferimento alla fideiussione omnibus del 5.8.2015, questione oltretutto comunque risolta dalla produzione dell'originale della stessa ai fini di potere svolgere la CTU grafologica di cui sopra.
2. Sulla nullità totale o parziale della fideiussione omnibus azionata per conformità allo schema ABI censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005.
Orbene, l'opponente ha eccepito la nullità totale del contratto di fideiussione del 5.8.2015 di cui sopra o comunque la nullità parziale delle clausole 2, 6, 8 della stessa fideiussione, contratto riportante in sostanza le clausole dello schema ABI censurate dalla Banca d'Italia con provvedimento 55 del 2005
e - ritenuta quindi l'applicabilità dell'art 1957 c.c. (a fronte dell'invalidità della relativa deroga di cui all'art. 6 della fideiussioni in oggetto) - ha eccepito la decadenza della Banca dall'azione nei confronti del fideiussore, per non avere azionato giudizialmente il proprio credito entro i sei mesi previsti dalla norma di cui sopra.
La Banca ha contestato entrambe le nullità totale e parziale eccepite dalla controparte ed ha in ogni caso evidenziato l'irrilevanza di un'eventuale nullità parziale delle clausole censurate dalla Banca
d'Italia in quanto né la clausola di sopravvivenza, né quella di reviviscenza erano state azionate ed inoltre la Banca aveva altresì rispettato i termini ex art 1957 c.c., in quanto la debitrice aveva ricevuto la lettera di revoca dei rapporti solo il 20.1.2020 e nei sei mesi successivi la stessa aveva inviato CP_1
6 lettera di diffida per poi azionare il decreto ingiuntivo in questione evitando ogni decadenza ai sensi dell'art 1957 c.c..
Ciò detto, intanto, si rileva che la fideiussione omnibus del 5.8.2015 in questione è in effetti stata stipulata utilizzando in sostanza il modulo ABI colpito da censura, visto che in essa vi sono, agli artt.
2, 6 e 8, le clausole ritenute anticoncorrenziali dall'autorità garante della concorrenza.
In ciò si sostanzia senza dubbio una condotta lesiva della concorrenza, poiché la scelta della CP_1 di dare continuità alle deroghe alla disciplina ordinaria evidenziate nel modulo ABI del 2003 - deroghe che si devono considerare di applicazione persistente e generalizzata ad opera di quasi tutti gli istituti di credito operanti in Italia ( vedi produzioni sub da 9 a 12 fascicolo opponente) anche dopo diversi anni dall'adozione della delibera dell'autorità garante della concorrenza – è senza dubbio sufficiente a dare la prova, quanto meno presuntiva, che i contratti di fideiussione de quo siano frutto,
a valle, di intese illecite adottate a monte dello stesso.
Inoltre come noto le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, hanno stabilito che “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l.
n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti – propendendo dunque per la tesi della nullità parziale dei contratti di fideiussione i quali sono perfettamente validi, mentre sono nulle solo le clausole n. 2,6 e 8 individuate dall'autorità garante.
Ciò detto, nel caso di specie parte opponente ha dedotto la nullità totale della fideiussione in questione;
tuttavia, non emerge dal testo della stessa garanzie in questione, né risulta altrimenti provato che le parti non avrebbero concluso il contratto di garanzia in questione in mancanza delle clausole di cui sopra.
È stato di recente affermato in giurisprudenza che: “In tema di nullità della fideiussione a causa di alcune clausole nulle, bisogna tenere conto della norma di cui all'art. 1419 co. 1 c.c. che, al pari di quella di cui all'art. 1420 c.c., è espressione di un principio di conservazione del contratto. Infatti, ai fini della pretesa estensione della nullità parziale all'intero contratto occorre compiere una valutazione di compatibilità del contratto fideiussorio, come modificato per la nullità di alcune sue clausole, rispetto alla sua causa concreta, per verificare se la modifica del contratto abbia o meno importanza determinante tenuto conto dell'interesse delle parti;
se le clausole affette da nullità sono da qualificarsi come accessorie, il contratto, anche senza di esse rimane con un oggetto determinato rispondente allo scopo di garanzia perseguito dalle parti;
di conseguenza, non vi sono elementi per
7 ritenere che la garanzia fideiussoria di interesse per le parti non sarebbe stata rilasciata anche senza le clausole in questione che afferiscono esclusivamente all'aspetto della durata della obbligazione fideiussoria ma non al suo contenuto.” (Corte appello Milano sez. I, 28/03/2023, n.1059).
Ebbene, nel caso di specie si ritiene che le clausole in questione siano da considerarsi accessorie e che i contratti in oggetto, anche in assenza delle stesse, rimangano con un oggetto determinato rispondente allo scopo di garanzia perseguito dalle parti, non potendosi pertanto ritenere la nullità totale dedotta dall'opponente.
Né d'altronde l'opponente che ha invocato la nullità totale ha fornito adeguati e specifici elementi dai quali desumere una diversa volontà delle parti.
Passando quindi alla dedotta nullità parziale della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., prevista nell'ambito della fideiussione omnibus in esame, si rileva come la parte opponente abbia eccepito come da tale nullità deriverebbe l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. con la conseguenza che la Banca sarebbe decaduta dalla garanzia non avendo proposto azioni giudiziali contro la società debitrice principale nel termine di sei mesi previsto dalla norma.
La ha invece rilevato come sarebbe stata a tale fine sufficiente la diffida di pagamento scritta CP_1 del 10.7.2020 (cfr. doc 8 fascicolo opposta) e il successivo deposito di ricorso per decreto ingiuntivo del 28.2.2022 per il rispetto dell'art 1957 c.c..
Intanto va rilevata la nullità parziale della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., con conseguente applicazione della stessa norma citata.
Ciò detto, va poi rilevato che se in astratto per il rispetto dell'art 1957 c.c. è necessaria un'azione giudiziale, nel caso in cui nella fideiussione sia prevista la clausola di pagamento a prima richiesta, come nel caso di specie ove tale tipologia di clausola è prevista (art 7 del contratto), ai fini del rispetto dei termini di cui all'art 1957 c.c. è sufficiente una richiesta scritta stragiudiziale.
Nel caso di specie, pertanto, la clausola di pagamento a prima richiesta di cui sopra, ritenuta legittima dalla Banca d'Italia nel provvedimento 55/05, fa sì che quanto richiesto dall'art. 1957 c.c. sia pienamente soddisfatto anche dalla semplice richiesta, fatta per iscritto al debitore principale e al fideiussore, di pagamento del dovuto, senza necessità di agire giudizialmente. Sul punto – oltre alla recentissima Cass. Ord. 835/25 del 13 gennaio 2025 - vedi alcune precedenti sentenze sia di legittimità (Cass. 21 maggio 2008 n. 13078; Cass. 26 settembre 2017 n. 22346 che richiama la prima) che di merito ( Corte di Appello di Milano 24 gennaio 2023 n. 220), che rimarcano come in presenza di fideiussione a prima richiesta – cioè contenente proprio una clausola come quella contenuta dall'art. 7 della fideiussione in oggetto, l'osservanza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. è soddisfatta anche senza intraprendere azioni giudiziali - necessarie invece negli altri casi di garanzia personale
- essendo sufficiente una semplice richiesta di pagamento, così come previsto dalla clausola stessa,
8 che, altrimenti argomentando, sarebbe priva di efficacia e di ragione d'essere. In altre parole, uno degli effetti, di non secondaria importanza, della clausola a prima richiesta contenuta in una fideiussione sarebbe proprio quella di esonerare il creditore dall'intraprendere azioni giudiziali contro il debitore nei termini di decadenza previsti dall'art. 1957 c.c..
Ciò detto, nel caso di specie va tenuto conto, al fine di verificare se vi sia stato o meno il rispetto del termine semestrale ex art 1957 c.c., anche della diffida di pagamento inviata dalla Banca, del
10.7.2020 (cfr. doc. 8 fascicolo opposta). Ebbene, anche tenuto conto di tale diffida, la è CP_1 decaduta dalla garanzia fideiussoria in esame per non aver dato prova di avere proposto le sue istanze contro il debitore entro il termine di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
A tale proposito, invero, la ha fatto riferimento, in sostanza per individuare il momento di CP_1 scadenza dell'obbligazione principale, alla ricezione da parte della debitrice principale della comunicazione di recesso dai rapporti bancari in questione, indicando tale momento nella data del
20.1.2020. Tuttavia, dal documento prodotto dalla Banca al fine di dare prova di tale circostanza (doc.
7 della comparsa di costituzione e risposta) risulta solamente la ricezione da parte del fideiussore della comunicazione in questione, soggetto oltretutto neanche più all'epoca Parte_1 amministratore della società debitrice principale in questione (risultando Parte_1 amministratore unico dal 9.1.2006 al 9.5.2019 come da doc. 9 del fascicolo monitorio). Alla luce di ciò, pertanto, la non ha dato prova che l'obbligazione principale sia scaduta in data successiva CP_1 al 5.12.2019, data della comunicazione di recesso di cui sopra.
Ne consegue che la richiesta stragiudiziale di pagamento del 10 luglio 2020 (cfr. doc. 8 fascicolo opposta) inviata sia al debitore principale che al fideiussore e ricevuta da il Parte_1
20.7.2020 è da ritenersi tardiva, in quanto non risulta formulata entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale ai sensi dell'art 1957 c.c..
Ne consegue come la Banca sia decaduta dalla fideiussione omnibus del 5.8.2015 rilasciata da
. Parte_1
La Banca opposta non ha pertanto titolo per richiedere il pagamento a quest'ultimo del saldo passivo del conto corrente n. 36103,67.
3. Sulle contestazioni di nullità della fideiussione specifica del 19.10.2016.
Ciò detto quanto alla fideiussione omnibus si rileva che le stesse contestazioni mosse a tale fideiussione sono poi state estese con la prima memoria istruttoria dall'opponente anche alla fideiussione specifica di cui all'art 5 del contratto di finanziamento del 19.10.2016.
Successivamente si evidenzia che dalle conclusioni formulate in sede di precisazioni conclusioni dalla parte opponente le contestazioni di nullità di tale fideiussione parrebbero rinunciate.
In ogni caso sul punto si osserva quanto segue.
9 Dal testo dell'art 5 del contratto in esame non risulta vi sia conformità al modulo ABI.
Non risulta invero che in tale fideiussione specifica inserita nel contratto di finanziamento in questione siano state riportate in maniera uniforme le tre clausole ritenute anticoncorrenziali dall'autorità garante della concorrenza, come sopra individuate (clausola di deroga all'art. 1957 c.c., clausola di reviviscenza e clausola di sopravvivenza).
Nell'articolo 5 del contratto dedicato alla Fideiussione è prevista infatti unicamente la deroga all'art
1957 c.c. e la clausola di reviviscenza, ma non risulta inserita la clausola di sopravvivenza, non rinvenendosi pertanto nel complesso l'asserita conformità al modulo ABI dedotta dall'opponente.
In mancanza di tale conformità non si ritengono applicabili alla fideiussione in esame i principi sopra indicati e applicati per la fideiussione omnibus, non potendosi quindi individuare né una nullità totale né una nullità parziale delle singole clausole della fideiussione specifica in oggetto che si ritiene pertanto valida.
La fideiussione specifica, contenuta nel contratto di finanziamento, sottoscritta anche dalla parte garante, riguarda soltanto tale rapporto di finanziamento per il quale pertanto si ritiene operativa la garanzia prestata da . Parte_1
5. Il rapporto di finanziamento azionato.
Quanto al rapporto di finanziamento azionato si evidenzia che la banca ha prodotto il relativo contratto del 19 ottobre 2016 contenente le relative condizioni applicate (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio) e, successivamente, a fronte delle doglianze di parte opponente circa la mancanza del piano di ammortamento, ha anche prodotto quest'ultimo (cfr. doc 11 fascicolo opposta), debitamente sottoscritto dalla società intestataria Parte_3
A tale proposito a fronte di tale produzione del piano di ammortamento la parte opponente non ha formulato ulteriori specifiche contestazioni.
Dal certificato 50 Tub, prodotto nel fascicolo monitorio, risultano poi le rate insolute di mutuo, il capitale scaduto e le spese e interessi in definitiva dovuti, per un importo totale a debito della società di € 43.113,70 (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio).
Le contestazioni di parte opponente sugli interessi applicati sono generiche e neanche risultano sufficientemente e chiaramente esplicitate nella perizia di parte alle pagine 11 e 12 (cfr doc. 5 parte opponente).
Le contestazioni in merito all'usura risultano anch'esse generiche, non essendo chiaro neanche dalla perizia di parte (cfr. pagina 12, doc. 5 di parte opponente) con quale modalità di calcolo sia stato individuato il tasso indicato del 20,96% e considerata oltretutto, come noto, l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta (cfr. Cassazione civile sez. un., 19/10/2017, n.24675).
10 Quanto poi alla mancata indicazione del regime di capitalizzazione si rileva che sulle conseguenze dell'omessa indicazione in un contratto di mutuo del regime di capitalizzazione composto degli interessi e delle modalità di ammortamento alla francese ed in particolare se tali omissioni comportino la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e di conseguenza la nullità parziale del contratto di mutuo bancario ai sensi degli artt. 1346 e 1418 co. 2 c.c. o, ancora, se tali omissioni siano causa di nullità del contratto per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituiti di credito e i clienti si è espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con una recente pronuncia, negando tali conseguenze. Si riporta parte della motivazione di tale sentenza, con sottolineature della scrivente, che risulta esplicativa sul punto: “15. - Il primo profilo in cui è articolato il quesito pregiudiziale è il seguente: se l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi e della modalità di ammortamento "alla francese" comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c.
L'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi
e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass. n. 28824 e 36026/2023, n. 17110/2019, n.
8028/2018, n. 25205/2014).
Alla suddetta questione è agevole rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato. Nel piano di ammortamento allegato al contratto nel caso che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi;
quindi era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria. Tra
l'altro, come riferito nell'ordinanza di rinvio (pag. 2), era indicato nel contratto anche il (maggior) tasso annuo effettivo globale (TAEG) ma ciò, diversamente da quanto affermato, non rivela
(necessariamente) la capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori nel significato (recepito dal
Tribunale) di produzione di interessi su interessi, potendo essere il TAEG più alto del TAN perché comprensivo di spese e costi aggiuntivi, il che sarebbe del tutto fisiologico.
11 La difesa ha insistito sulla scarsa comprensibilità del piano di ammortamento con riguardo Pt_4 al suo effetto di rendere il prestito maggiormente oneroso rispetto ad altri piani, comprensibilità che si assume non sarebbe soddisfatta neppure dalla (eventuale e mancata) comunicazione della formula matematica applicata per lo sviluppo del piano né dalla indicazione che l'ammortamento è "alla francese". Tali considerazioni orientano l'interpretazione del quesito pregiudiziale nel senso che
l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto è dedotta come effetto della sua opacità o scarsa trasparenza per la presenza di un costo o "prezzo" occulto che avrebbe dovuto essere indicato nel contratto, ex art. 117, comma 4, T.u.b.
Questa impostazione non è condivisibile alla luce delle seguenti considerazioni.
a) La doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema "composto" di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4, T.u.b. ("I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati"), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un "prezzo" o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (comma 7).
b) L'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n. 13446/2023,
18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass.
SU n. 5657/2023). Pertanto la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti (sulla natura negoziale dei suddetti piani cfr. Cass. n. 5703/2002), non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto.
c) Il maggior carico di interessi del prestito non dipende - e comunque non è stato accertato dal giudice di merito in causa e non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento "alla francese" standardizzati - da un fenomeno di produzione di "interessi su interessi", cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi "scaduti" (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il
12 che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.
In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato. Peraltro, la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597, 17187 e 34889/2023, n. 39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto (l'obbligo di indicare l'ISC/TAEG fu esteso ai mutui nel
2003 con le "Istruzioni di vigilanza per le banche in tema di trasparenza" adottate dalla Banca
d'Italia il 25 luglio 2003, attuative della delibera CICR del 4 marzo 2003; disposizioni specifiche al riguardo sono presenti nella legislazione più recente: nell'art. 121, commi 1, lett. m, e 3, T.u.b. in tema di "credito ai consumatori" e negli artt. 120-quinquies, comma 1, lett. m, e 3; 120-octies, comma
2, lett. e, e 120-decies, comma 3, T.u.b. in tema di "credito immobiliare ai consumatori").
In conclusione sul punto, deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario,
a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. "alla francese" e del regime di capitalizzazione
"composto" degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale.” (cfr. Sez. Un. 15130/2024).
Anche la giurisprudenza di merito ha poi affermato che: “In tema di mutuo bancario, l'omessa indicazione del regime composto dell'interesse che accede alla rata non comporta l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto, purché il negozio indichi comunque i dati essenziali quali l'importo mutuato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso ed il tasso d'interesse, in modo da fornire un'informativa sufficiente e trasparente, permettendo al mutuatario di comprendere le condizioni del mutuo e il relativo costo.” (cfr. Corte appello Torino sez. I, 06/08/2024, n.731).
Nel caso di specie nel contratto in questione erano indicati tra l'altro: l'importo erogato (70.000), la durata del prestito (anni 5), la periodicità del rimborso (10 rate semestrali comprensive di capitale e di interessi da pagarsi alle scadenze del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno) e il tasso di interesse applicato (cfr. art 2 contratto), dovendosi ritenere pertanto il contratto in questione idoneo a fornire un'informazione sufficiente e trasparente permettendo al mutuatario di comprendere le condizioni di mutuo e il relativo costo.
13 Non sono poi state formulate ulteriori specifiche contestazioni in relazione al rapporto di mutuo in questione.
Ciò detto, pertanto, alla luce della documentazione prodotta dalla e sopra indicata e di tutto CP_1 quanto sopra precisato, si ritiene adeguatamente dimostrato il credito fatto valere dalla in CP_1 relazione a tale rapporto, per € 43.113,70.
6. Conclusioni
In definitiva, per le ragioni di cui sopra, risulta infondata e non accoglibile la pretesa creditoria della nei confronti di relativamente al saldo passivo del conto corrente di cui CP_1 Parte_1 sopra essendo la decaduta dalla fideiussione omnibus del 5.8.2015. CP_1
Risulta invece dovuto da parte di l'importo azionato dalla Banca in relazione al Parte_1 finanziamento in oggetto di € 43.113,70, oltre gli interessi come richiesti, in forza della fideiussione specifica di cui sopra, concessa fino all'importo massimo di € 84.000 e nei relativi limiti.
Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'opposizione formulata, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e va condannato l'opponente al pagamento a favore della Parte_1 CP_1 della somma di € 43.113,70, oltre agli interessi di mora come richiesti (al tasso convenzionale dalla data di estinzione dell'obbligazione sino al saldo effettivo).
7. Spese di lite
Le spese di lite, in forza del principio di soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente, liquidate come in dispositivo, in base al D.M 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto tuttavia del valore della domanda risultata in concreto fondata (scaglione da € 26.001 a €
52.000), compensi minimi per la fase istruttoria assai contratta (essendo stata svolta unicamente la
CTU grafologica) e medi per le altre fasi, compresa la fase monitoria.
D'altronde come è stato condivisibilmente affermato in giurisprudenza: “Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio;
di conseguenza, l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria e di quelle attinenti all'esecuzione provvisoria del decreto, le une e le altre potendo essere legittimamente poste a carico del debitore, con riferimento ai limiti della somma definitivamente attribuita al creditore.” (Corte appello Napoli sez. VIII, 28/06/2024, n.2977)
Le spese di CTU vanno infine poste, come liquidate in corso di causa, a carico di parte opponente in considerazione degli esiti della CTU stessa.
14
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'opposizione svolta da , revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto n. 385/2022 del 4.4.2022 nei confronti di;
Parte_1
2. Condanna parte opponente a pagare, per le ragioni di cui in motivazione, Parte_1
a favore di parte opposta, la somma di € 43.113,70, oltre agli interessi di mora al tasso convenzionale dalla data di estinzione dell'obbligazione sino al saldo effettivo;
3. condanna parte opponente a rifondere in favore di parte opposta le spese Parte_1 di lite, liquidate in € 379,50 per esborsi, in € 8.083,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
4. pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente e per intero, a carico di parte opponente, condannando la stessa a rifondere alla parte opposta quanto eventualmente da questa versato in corso di causa a titolo di compenso del C.T.U.
Così deciso in Alessandria, il 30/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
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