Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 6524 del ruolo generale dell'anno 2018
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in PIAZZA GALILEI 12 - Parte_1
CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. BELLU CARLA ITRIA , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in VIA FARINA, 61 Controparte_1
CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. COIANA PAOLA , che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
Conclusioni:
Per la parte ricorrente: “dare atto che nulla è reciprocamente dovuto a titolo di assegno divorzile;
determinare a carico del ed in favore della un assegno a titolo di contributo al Pt_1 CP_1
mantenimento dei figli tenuto conto della condizione economica dello stesso.
1
Per la parte resistente: “A) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le
parti in causa ordinando all'Ufficiale di stato Civile competente, a mezzo di rituale comunicazione da
parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri
anagrafici, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza.;
B) assegnare la casa familiare alla signora con quanto la arreda che vi vive con i due Controparte_1
figli maggiorenni ma ancora non autosufficienti;
C) Disporre, a carico del signor un assegno di mantenimento in favore dei figli pari ad € Parte_1
500,00 mensili, da versare alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, somma da Controparte_1
rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT per il costo sulla vita, oltre al 50% delle spese
straordinarie da sostenersi per i figli;
E) Con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore dell'avv. Paola Coiana che dichiara di averle
anticipate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.07.2018, ha chiesto la pronuncia della cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 2.02.1997, precisando che i Controparte_1
coniugi si erano separati a seguito di sentenza del 30.05.2011, che, recependo l'accordo delle parti,
aveva disposto l'affido congiunto dei minori, ed , con collocamento presso Per_1 Per_2
l'abitazione materna, ponendo a suo carico l'obbligo di corrispondere la somma di € 500,00 per il loro mantenimento.
Ha domandato, inoltre, l'affido congiunto della figlia (1.03.2002), avendo raggiunto Per_1 Per_2
la maggiore età, e la previsione dell'obbligo a suo carico di mantenimento diretto.
A sostegno della domanda, ha allegato: che a seguito della separazione, in ragione delle sue difficoltà
economiche, le parti avevano con scrittura privata previsto il suo diritto di uso della casa coniugale e l'obbligo di pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della abitazione in luogo della corresponsione dell'assegno di mantenimento;
che, tuttavia, la sua condizione economica era ulteriormente peggiorata, avendo cessato l'attività di autonoleggiatore ed avendo dovuto rilasciare la casa coniugale su richiesta della che, inoltre, a causa della elevata conflittualità esistente tra le CP_1
parti, i rapporti con i figli si erano deteriorati.
2 costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda volta ad ottenere la pronuncia della Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, lamentando il disinteresse del ricorrente nei confronti dei figli e l'inadempimento dell'obbligo di mantenimento.
Ha domandato, dunque, l'affido esclusivo della figlia e la condanna del ricorrente alla Per_1
corresponsione della somma complessiva di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della minore e del figlio , maggiorenne, ma non ancora economicamente indipendente. Per_2
Con memoria del 15.03.2019, il ricorrente ha domandato il riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore, allegando che la resistente, oltre a svolgere attività di fisioterapista, era amministratrice della YA TO RL e della TA RL.
La resistente ha domandato il rigetto della domanda, evidenziando che la TA RL era inattiva da circa dieci anni e tutti i beni intestati alla stessa erano stati pignorati mentre la YA TO RL era in liquidazione e che comunque mai aveva percepito alcun compenso.
Con ordinanza dell'8.10.2021, il presidente ha disposto che ciascuna delle parti avrebbe dovuto provvedere al proprio mantenimento ed ha posto in capo al ricorrente l'obbligo di corrispondere la somma di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli.
Con sentenza del 18.11.2022, il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disposto la prosecuzione del giudizio in merito alle ulteriori domande.
Istruita con prova documentale, con provvedimento del 30.04.2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Non vi è luogo a provvedere in ordine all'affidamento della figlia delle parti, , avendo la stessa Per_1
raggiunto la maggiore età.
Deve confermarsi l'assegnazione della casa coniugale alla non essendo stato contestato che i CP_1
figli, pur studiando fuori sede, si rechino appena possibile nella residenza familiare.
Deve intendersi rinunciata la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile, non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
Quanto alle statuizioni di carattere economico, il ricorrente, che ha dichiarato di essere disoccupato e di percepire il reddito di inclusione di € 500,00, non ha documentato la propria condizione economica né può ritenersi sufficiente allo scopo la produzione della dichiarazione ISEE, che, basandosi su una dichiarazione della parte, non può avere alcun valore probatorio neanche indiziario, nell'ambito del
3 giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare da sue dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 cod. civ. (Cass. 2014/14494, 12999/2003, 7746/2005,17358 del 2010).
La resistente, che del pari non ha prodotto documentazione reddituale, ha dichiarato di svolgere attività di fisioterapista percependo un reddito di € 700/750,00 mensili.
La inoltre, è amministratrice della YA TO RL e della TA RL e non ha dimostrato né la CP_1
inattività delle società né la mancata percezione di compensi per la carica di amministratrice svolta.
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra rilevato e del fatto che lo stato di disoccupazione di un genitore non può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento dei figli, che, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica, salvo il caso in cui il genitore obbligato sia affetto da patologie invalidanti che gli precludano il proficuo svolgimento di un'attività lavorativa, in questo caso neanche allegate, deve confermarsi l'obbligo del di Pt_1
corrispondere alla la somma complessiva di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1
due figli.
Le spese straordinarie saranno sopportate dalle parti in ragione della metà.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
• Conferma l'assegnazione della casa coniugale alla in quanto genitore convivente con i figli CP_1
maggiorenni, ma non economicamente indipendenti;
• condanna a corrispondere a la somma di € 400,00 a titolo di Parte_1 Controparte_1
contributo al mantenimento dei figli;
• spese compensate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 10.12.2024
Il giudice rel.
Dott. Chiara Mazzaroppi
Il presidente
Dott. Giorgio Latti
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