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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 27/02/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 796/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II grado iscritta al n° 796/2024 R.G. promossa da:
, quale titolare della ditta NEBROARREDI DI Parte_1
ER TINDARO, con sede in Brolo (ME), via Casalotto n° 19, rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Scaffidi del foro di Patti
PARTE APPELLANTE
C O N T R O
con sede in Trento (TN); via Grazioli n° 67, in persona del Controparte_1 legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Gianluca Russo
PARTE APPELLATA
OGGETTO:
appello avverso la sentenza del giudice di pace di Trento n° 47/2024, pubblicata i
19.2.2024
CONCLUSIONI:
Parte appellante così conclude:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito in funzione di Giudice di Appello, contrariis reiectis:
Ritenere e dichiarare ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. il presente Appello e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata Sentenza emessa dal Giudice di Pace di Trento così provvedere.
1) Accertare e dichiarare che la condotta processuale della ditta Nebroarredi nel giudizio di primo grado non è stata caratterizzata da mala fede o colpa grave e/o
pagina 1 di 8 comunque dai presupposti previsti per l'applicazione dell'istituto della responsabilità processuale aggravata.
2) Per l'effetto, riformare la Sentenza nella parte in cui condanna l'opponente al pagamento della somma di euro 700,00 in favore dell'opposta e di euro 700,00 in favore della emettendo un provvedimento che escluda tali condanne;
Controparte_2
3) Rideterminare comunque l'entità delle somme liquidate in favore dell'opposta in quanto sproporzionate rispetto alla condotta processuale e al valore della lite;
4) Riformare comunque la Sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice, in violazione dell'art. 91 ultimo comma c.p.c. ha determinato i compensi di causa in euro 1.800,00 oltre spese e accessori di legge rideterminando i compensi entro il limite di valore della domanda dichiarato da parte ricorrente così come previsto dal codice di rito.
5) Condannare la convenuta alla restituzione di quanto, eventualmente pagato dall'appellante in esecuzione della Sentenza oggetto di gravame.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge per il presente grado di giudizio.”
Parte appellata così conclude:
“…Voglia l'On. Tribunale di Trento adito, contrariis rejectiis:
1) IN VIA PRINCIPALE DI MERITO:
- Respingere, anche per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto, ogni richiesta, deduzione e/o eccezione formulata dal sig. “ ” [(C.F. Parte_1
residente in [...]] in proprio e C.F._1 quale titolare dell'impresa individuale denominata “NEBROARREDI DI ER
DA (P.I. ), con sede legale in 98061 Brolo (ME), Via Ferrara, n. 8, P.IVA_1 nell'ambito del proprio atto di citazione in appello dd. 23.03.2024 avverso la Sentenza n.
47/2024 dd. 19.02.2024 del Giudice di Pace di Trento (sent n. cronol. 490/2024 dd.
19.02.2024; RG 3897/24) perché infondata, in fatto ed in diritto;
- Conseguentemente confermare la Sentenza n. 47/2024 dd. 19.02.2024 del Giudice di
Pace di Trento (sent n. cronol. 490/2024 dd. 19.02.2024; RG 3897/24);
2) IN VIA SUBORDINATA DI MERITO:
-2.1) nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande ex adverso formulate, accertare e dichiarare ex art. 2041 c.c., anche per i motivi di cui alla narrativa del presente atto, l'arricchimento senza giusta causa maturato, in capo al sig. “ Parte_1
” [(C.F. residente in 98061 Brolo (ME), Via Ferrara, n.
[...] C.F._1
83] in proprio e quale titolare dell'impresa individuale denominata “NEBROARREDI DI ER DA (P.I. , con sede legale in 98061 Brolo (ME), Via P.IVA_1
Ferrara, n. 8, per aver usufruito delle inserzioni pubblicitarie predisposte dalla CP_1
in favore del medesimo, in adempimento del negozio giuridico oggetto del presente
[...] giudizio senza pagarne integralmente il corrispettivo;
pagina 2 di 8 -2.2) conseguentemente condannare il sig. “ ” [(C.F. Parte_1
residente in [...]] in proprio e C.F._1 quale titolare dell'impresa individuale denominata “NEBROARREDI DI ER DA (P.I. ), con sede legale in 98061 Brolo (ME), Via Ferrara, n. 8, P.IVA_1
a risarcire e/o rimborsare la di ogni danno e/o diminuzione patrimoniale Controparte_1 dalla medesima sofferta per i fatti di cui alla narrativa del presente atto, con importo che, in via del tutto prudenziale, si quantifica nella cifra di € 706,44# (Euro settecentosei/44#)
e/o nella somma maggiore o minore da determinarsi, anche in via equitativa, restando comunque nell'ambito della competenza del presente Giudice;
3) ISTRUTTORIA:
3.1) si producono il fascicolo di I grado ed i documenti di cui alle lettere “C” (Comparsa di Costituzione e risposta redatta, in primo grado, nell'interesse della CP_1 dd.25.01.2024) e “D” [Sentenza n. 47/2024 dd. 19.02.2024 del Giudice di Pace di Trento
(sent n. cronol. 490/2024 dd. 19.02.2024; RG 3897/24)].
3.2) Si insta, altresì, per l'immediata acquisizione del fascicolo di cui al Causa Civile sub rg 3897/23 già pendente innanzi al Giudice di Pace di Trento;
3.3) Il tutto con la più ampia riserva di ulteriormente produrre, dedurre e richiedere in via istruttoria anche in considerazione dell'atteggiamento processuale avversario;
4) IN OGNI CASO: con vittoria di diritti, onorari e spese oltre all'I.V.A. e al C.N.P.A. ed al 15,00% del compenso professionale secondo le tariffe vigenti ratione temporis in riferimento ad entrambi i gradi del presente giudizio, oltre alle spese successive ed occorrende, tassa di registro e quant'altro.
Ai fini della dichiarazione di valore della presente causa è pari ad Euro 706,44# con contributo unificato a carico di parte “Attrice-Appellante”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato TI UC, quale titolare della ditta individuale Nebroarredi di UC TI, corrente in Brolo (ME), via Casalotto
n° 19, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 481/2023, pubblicato il
3.7.2023, con cui il giudice di pace di Trento gli aveva ingiunto di pagare alla società
con sede in Trento, via Grazioli n° 67, la somma di € 706,44 (oltre Controparte_1 interessi e oneri di procedura) a saldo della fattura n° 2345 dd. 31.10.2022, avente a oggetto il corrispettivo per l'attività svolta in esecuzione del contratto n° 661/006 dd. 15.9.2022 denominato “commissione di pubblicità ' Parte_2
.
[...]
Costituitasi in giudizio in persona del suo legale rappresentante, la società contestava in fatto e in diritto l'opposizione e ne chiedeva l'integrale rigetto, CP_1 con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, per l'ipotesi in cui fosse accolta l'opposizione, formulava domanda di indebito arricchimento ex art.
pagina 3 di 8 2041 c.c. e, quindi, chiedeva di condannare la controparte a risarcirle e/o rimborsarle
“ogni danno e/o diminuzione patrimoniale”, da quantificare nella somma di € 706,44.
Con sentenza n° 47/2024, pubblicata il 19.2.2024, il giudice di pace di Trento rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo, condannando l'opponente a pagare sia le spese di lite (che liquidava in complessivi € 1.800,00, oltre accessori di legge), sia - ai sensi dell'art. 96, 3° e 4° co., c.p.c. - la somma di € 700,00 in favore della parte opposta e lo stesso importo in favore della cassa delle ammende.
Premesso che “l'esistenza di un rapporto contrattuale” tra le parti era “pacifica in quanto documentata dalla produzione del contratto e mai contestata dall'opponente” e che era parimenti dimostrata l'“esecuzione del contratto” “da quanto allegato dall'opposta…ma anche dalla condotta dell'opponente”, che, dopo aver provveduto al parziale pagamento del corrispettivo, si era limitata a contestare la qualità della prestazione ricevuta, avendola definita non a regola d'arte, il primo giudice rilevava che le affermazioni dell'ingiunto erano “tanto vaghe quanto indimostrate” e, inoltre, che le sue contestazioni erano anche tardive rispetto al pattuito termine di decadenza, ritenendo, in conclusione, contrastante con il principio di buona fede sia la sospensione unilaterale dei pagamenti, sia la proposizione di un giudizio che aveva “palesemente natura temeraria e finalità chiaramente defatigatorie”, non potendo l'ingiunto ignorare che le sue doglianze erano “infondate, documentalmente smentite e comunque tardive”.
Avverso tale sentenza proponeva appello TI UC per chiedere di riformarla nella parte in cui aveva ravvisato la sua responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.; chiedeva, inoltre, di rideterminare le somme poste a suo carico, “in quanto sproporzionate rispetto alla condotta processuale e al valore della lite”, e di riformare la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice aveva liquidato le spese di lite in violazione dell'art. 91, ul. co., c.p.c..
La si costituiva in giudizio per chiedere il rigetto dell'appello e, CP_1 quindi, la conferma della sentenza impugnata;
in subordine reiterava la domanda ex art. 2041 c.c. già proposta in primo grado.
Con il primo motivo l'impugnante ha censurato la sentenza appellata per aver il primo giudice applicato l'art. 96 c.p.c. in base alla mera infondatezza della spiegata opposizione, senza considerare che tale iniziativa giudiziaria non era stata connotata da mala fede o colpa grave.
Al riguardo, ha evidenziato di essersi limitato a eccepire l'altrui inesatto adempimento, senza alcuna finalità defatigatoria (tant'è che in prima udienza aveva richiesto che la causa fosse trattenuta in decisione), per poi assumere che la genericità dell'eccezione in questione, rilevata dal giudicante, non aveva comunque condizionato le facoltà difensive della controparte (come confermato dalla domanda ex art. 2041 c.c. proposta dalla stessa) e che la sua mala fede o colpa grave non erano desumibili dalla tardività delle contestazioni, non essendo la decadenza rilevabile ex officio.
Ha, inoltre, eccepito l'eccessività delle somme liquidate dal primo giudice. pagina 4 di 8 Con riguardo all'effettiva riconducibilità della fattispecie in esame nell'ambito applicativo dell'art. 96 c.p.c. il motivo di appello in esame non appare fondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Nella prassi giurisprudenziale di legittimità si è avuto modo di precisare che “in tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere” (così, per tutte, Cass., n° 3464/2017).
In adesione a tale impostazione interpretativa, vi è ragione di ravvisare nel caso di specie i presupposti applicativi della citata disposizione codicistica.
Nell'opporsi al decreto ingiuntivo notificatogli dalla TI CP_1
UC, quale titolare della ditta individuale Nebroarredi, si limitò a dedurre che le prestazioni di controparte non erano “state eseguite secondo le regole dell'arte”, assumendo che “in particolare il sito internet non è [era] stato realizzato correttamente” e che, “non rispettando il sito gli standard prospettati”, egli si era trovato nella necessità di segnalare “diverse criticità”, come dimostrato dal “tenore delle conversazioni Whatsapp intrattenute con la società , e di sospendere il pagamento della Controparte_1 fattura di controparte.
L'ingiunto ebbe, quindi, di fatto, a formulare un'eccezione di inesatto adempimento del tutto generica e indeterminata, visto che non indicò in alcun modo “le regole dell'arte” che sarebbero state disattese dalla nonché “gli standard CP_1 prospettati”, ossia le qualità promesse che non sarebbero state ravvisabili nel prodotto realizzato dalla controparte, e “le diverse criticità” da lui segnalate, non potendosi desumere niente di tutto ciò neppure dai messaggi whatsapp allegati all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
L'unica doglianza ivi riportata che appare connotata da un minimo di specificità è quella relativa a un errore sul sito, che peraltro non è stata neppure adeguatamente documentata dall'ingiunto (visto che il messaggio whatsapp di riferimento, del seguente testuale tenore “salve sul sito c'è un errore non 113 m”, è stato riprodotto soltanto in parte, di talché non se ne comprende il senso) e che, invece, è stata esplicitata dalla società ingiungente, la quale in comparsa di costituzione depositata in primo grado fece presente che “l'indicazione nel sito internet del numero “113”, relativamente al numero di anni di esercizio dell'impresa di parte Committente, è: irrilevante ai fini del presente giudizio perché ogni elemento oggetto testuale, documentale e/o fotografico riportato dalla nelle inserzioni realizzate è stato fornito da Parte-Opponente” e che CP_1 comunque l'errore venne eliminato qualche giorno dopo, senza che ciò sia stato successivamente smentito ex adverso.
L'aver taciuto nella citazione introduttiva del primo grado le dette significative circostanze di fatto, che, non essendo state specificamente contestate dall'odierno pagina 5 di 8 appellante, devono ritenersi corrispondenti al vero e che consentivano di escludere in radice qualsivoglia responsabilità della in ordine alla denunciata inesattezza, CP_1
è condotta valorizzabile ai fini per cui si procede in ragione del principio di diritto secondo cui “in materia di responsabilità processuale aggravata, condotte sintomatiche dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave non si ravvisano soltanto nella consapevolezza della infondatezza in jure della domanda, ma anche nella omessa deduzione di circostanze fattuali dirimenti ai fini della corretta ricostruzione della vicenda controversa” (Cass., n° 4136/2018).
L'evidenziata carenza assertiva (non colmata dalla documentazione allegata alla citazione), nella misura in cui, di fatto, attesta che l'ingiunto, prima ancora di non aver preventivamente valutato con la dovuta prudenza le risorse probatorie di cui disponeva, non aveva neppure specifiche e concrete ragioni in grado di giustificare la spiegata eccezione di inesatto adempimento, ne lumeggia una sostanziale consapevolezza dell'infondatezza della spiegata opposizione o quantomeno la proposizione della stessa senza la diligenza necessaria per acquisire tale consapevolezza, il che, valutato in uno all'omesso riferimento a fatti rilevanti nel complessivo svolgimento del rapporto contrattuale dedotto in giudizio (v. supra), appare ex se in grado di costituire il legittimo fondamento di una declaratoria di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c..
La doglianza dell'appellante risulta, invece, fondata in punto di quantum.
Premesso che al riguardo il primo giudice non ha esposto alcuna motivazione a sostegno della liquidazione delle somme dovute dall'ingiunto alla controparte e alla cassa delle ammende in misura di € 700,00, per un totale di € 1.400,00, si ritiene che, in difetto di specifiche modalità liquidatorie indicate dal codice di rito, possa farsi riferimento, in via meramente equitativa, al criterio “orientativo” elaborato nel giugno 2024 dal
Tribunale di Milano con le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale, ove al riguardo si legge “l'importo ex art. 96 cpc terzo comma può essere determinato con riferimento al parametro del compenso defensionale liquidato in causa e, segnatamente, in un importo all'incirca pari al compenso defensionale, riducibile sino alla metà del compenso ed aumentabile della metà del compenso, in ragione delle circostanze specifiche dell'abuso”.
Il che impone di procedere preliminarmente alla liquidazione del detto compenso, che costituisce l'oggetto del secondo motivo di appello.
Con tale motivo l'impugnante, oltre a eccepire che la somma di € 1.800,00 liquidata dal primo giudice contrasta con il disposto dell'art. 91, ul. co., c.p.c., in virtù del quale “nelle cause previste dall'art. 82, primo comma [che, invece, recita “davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100,00”, n.e.], le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda”, ha sostenuto, fra l'altro, che, “anche applicando in misura massima i parametri ministeriali disciplinati dal DM 55/2014…per
pagina 6 di 8 le cause di valore fino a 1.100,00 euro, l'importo risultante, esclusa la fase istruttoria, è di gran lunga inferiore a quello determinato dal Giudice”.
Tale motivo è fondato.
Considerato che il valore della domanda monitoria era pari a complessivi €
706,44, il primo giudice era tenuto ad applicare il primo scaglione della tabella n° 1 allegata al D.M. n° 55/2014, quello relativo alle cause di valore fino a € 1.100,00, limite non superato neppure dall'aggiunta degli interessi moratori al detto capitale.
Al riguardo devesi considerare che:
➢ nella detta tabella il valore medio per ciascuna delle prime tre fasi processuali è pari a € 68,00, quello per la fase decisionale è pari a € 142,00;
➢ i valori medi possono essere aumentati non oltre il 50% in ragione dei parametri indicati nel 1° co. dell'art. 4, D.M. n° 55/2014;
➢ in base a tali parametri l'aumento poteva essere applicato soltanto per le prime due fasi espletate (studio e introduttiva), non anche per la fase decisionale, non avendo le parti depositato memorie conclusionali, né comunque discusso oralmente questioni diverse da quelle trattate negli scritti introduttivi;
➢ non poteva essere riconosciuto alcun compenso per la fase istruttoria, in quanto non espletata, visto che nella prima e unica udienza celebrata (quella del
2.2.2024) le parti si erano limitate a precisare le conclusioni.
Pertanto, incrementando i valori medi per le prime due fasi processuali ex art. 4,
1° co., D.M. n° 55/2014, quindi da € 136,00 (=€ 68,00 + € 68,00) sino a € 204,00 (=€ 136,00 + 68,00) e applicando il valore medio (€ 142,00) per la fase decisionale, il compenso professionale deve essere rideterminato nel complessivo importo di € 346,00 (€ 204,00 + € 142,00).
In tali termini è fondato il secondo motivo di appello relativo all'ammontare delle spese di lite.
Applicando poi il valore massimo indicato nella tabella milanese, in ragione dell'evidenziata genericità dei motivi a fondamento della spiegata opposizione e, quindi, dell'assoluta inconsistenza (sul piano dell'allegazione, prima ancora che su quello probatorio) di tale iniziativa giudiziaria, che ne rivela la connotazione significativamente abusiva, la somma dovuta dal TI alla controparte ex art. 96 c.p.c. va rideterminata nell'importo di € 519,00.
Non vi è, invece, ragione di discostarsi dal minimo previsto dall'art. 96, 4° co., c.p.c. per la somma dovuta alla cassa delle ammende, che, quindi, va ridotta a € 500.00, avuto riguardo al modesto complessivo valore del contenzioso e alla assai limitata durata del giudizio di primo grado, esauritosi in una sola udienza.
Per quanto, infine, attiene alle spese di lite del presente giudizio, si ritiene di compensarle in considerazione dell'accoglimento soltanto parziale dell'appello e, quindi, della reciproca soccombenza. pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello proposto da TI UC, quale titolare della ditta individuale Nebroarredi di
UC TI, corrente in Brolo (ME), via Casalotto n° 19, nei confronti della società
con sede in Trento, via Grazioli n° 67, in persona del legale Controparte_1 rappresentante, avverso la sentenza del giudice di pace di Trento n° 47/2024, pubblicata il
19.2.2024, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello, riforma l'impugnata sentenza nelle parti relative alla liquidazione delle spese di lite, che ridetermina in € 346,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e Cpa come per legge, e alle somme dovute ex art. 96 c.p.c. dalla parte appellante, che riduce ad € 519,00 in favore della parte appellata e ad € 500,00 in favore della cassa delle ammende;
- compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Trento in data 27.2.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II grado iscritta al n° 796/2024 R.G. promossa da:
, quale titolare della ditta NEBROARREDI DI Parte_1
ER TINDARO, con sede in Brolo (ME), via Casalotto n° 19, rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Scaffidi del foro di Patti
PARTE APPELLANTE
C O N T R O
con sede in Trento (TN); via Grazioli n° 67, in persona del Controparte_1 legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Gianluca Russo
PARTE APPELLATA
OGGETTO:
appello avverso la sentenza del giudice di pace di Trento n° 47/2024, pubblicata i
19.2.2024
CONCLUSIONI:
Parte appellante così conclude:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito in funzione di Giudice di Appello, contrariis reiectis:
Ritenere e dichiarare ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. il presente Appello e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata Sentenza emessa dal Giudice di Pace di Trento così provvedere.
1) Accertare e dichiarare che la condotta processuale della ditta Nebroarredi nel giudizio di primo grado non è stata caratterizzata da mala fede o colpa grave e/o
pagina 1 di 8 comunque dai presupposti previsti per l'applicazione dell'istituto della responsabilità processuale aggravata.
2) Per l'effetto, riformare la Sentenza nella parte in cui condanna l'opponente al pagamento della somma di euro 700,00 in favore dell'opposta e di euro 700,00 in favore della emettendo un provvedimento che escluda tali condanne;
Controparte_2
3) Rideterminare comunque l'entità delle somme liquidate in favore dell'opposta in quanto sproporzionate rispetto alla condotta processuale e al valore della lite;
4) Riformare comunque la Sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice, in violazione dell'art. 91 ultimo comma c.p.c. ha determinato i compensi di causa in euro 1.800,00 oltre spese e accessori di legge rideterminando i compensi entro il limite di valore della domanda dichiarato da parte ricorrente così come previsto dal codice di rito.
5) Condannare la convenuta alla restituzione di quanto, eventualmente pagato dall'appellante in esecuzione della Sentenza oggetto di gravame.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge per il presente grado di giudizio.”
Parte appellata così conclude:
“…Voglia l'On. Tribunale di Trento adito, contrariis rejectiis:
1) IN VIA PRINCIPALE DI MERITO:
- Respingere, anche per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto, ogni richiesta, deduzione e/o eccezione formulata dal sig. “ ” [(C.F. Parte_1
residente in [...]] in proprio e C.F._1 quale titolare dell'impresa individuale denominata “NEBROARREDI DI ER
DA (P.I. ), con sede legale in 98061 Brolo (ME), Via Ferrara, n. 8, P.IVA_1 nell'ambito del proprio atto di citazione in appello dd. 23.03.2024 avverso la Sentenza n.
47/2024 dd. 19.02.2024 del Giudice di Pace di Trento (sent n. cronol. 490/2024 dd.
19.02.2024; RG 3897/24) perché infondata, in fatto ed in diritto;
- Conseguentemente confermare la Sentenza n. 47/2024 dd. 19.02.2024 del Giudice di
Pace di Trento (sent n. cronol. 490/2024 dd. 19.02.2024; RG 3897/24);
2) IN VIA SUBORDINATA DI MERITO:
-2.1) nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande ex adverso formulate, accertare e dichiarare ex art. 2041 c.c., anche per i motivi di cui alla narrativa del presente atto, l'arricchimento senza giusta causa maturato, in capo al sig. “ Parte_1
” [(C.F. residente in 98061 Brolo (ME), Via Ferrara, n.
[...] C.F._1
83] in proprio e quale titolare dell'impresa individuale denominata “NEBROARREDI DI ER DA (P.I. , con sede legale in 98061 Brolo (ME), Via P.IVA_1
Ferrara, n. 8, per aver usufruito delle inserzioni pubblicitarie predisposte dalla CP_1
in favore del medesimo, in adempimento del negozio giuridico oggetto del presente
[...] giudizio senza pagarne integralmente il corrispettivo;
pagina 2 di 8 -2.2) conseguentemente condannare il sig. “ ” [(C.F. Parte_1
residente in [...]] in proprio e C.F._1 quale titolare dell'impresa individuale denominata “NEBROARREDI DI ER DA (P.I. ), con sede legale in 98061 Brolo (ME), Via Ferrara, n. 8, P.IVA_1
a risarcire e/o rimborsare la di ogni danno e/o diminuzione patrimoniale Controparte_1 dalla medesima sofferta per i fatti di cui alla narrativa del presente atto, con importo che, in via del tutto prudenziale, si quantifica nella cifra di € 706,44# (Euro settecentosei/44#)
e/o nella somma maggiore o minore da determinarsi, anche in via equitativa, restando comunque nell'ambito della competenza del presente Giudice;
3) ISTRUTTORIA:
3.1) si producono il fascicolo di I grado ed i documenti di cui alle lettere “C” (Comparsa di Costituzione e risposta redatta, in primo grado, nell'interesse della CP_1 dd.25.01.2024) e “D” [Sentenza n. 47/2024 dd. 19.02.2024 del Giudice di Pace di Trento
(sent n. cronol. 490/2024 dd. 19.02.2024; RG 3897/24)].
3.2) Si insta, altresì, per l'immediata acquisizione del fascicolo di cui al Causa Civile sub rg 3897/23 già pendente innanzi al Giudice di Pace di Trento;
3.3) Il tutto con la più ampia riserva di ulteriormente produrre, dedurre e richiedere in via istruttoria anche in considerazione dell'atteggiamento processuale avversario;
4) IN OGNI CASO: con vittoria di diritti, onorari e spese oltre all'I.V.A. e al C.N.P.A. ed al 15,00% del compenso professionale secondo le tariffe vigenti ratione temporis in riferimento ad entrambi i gradi del presente giudizio, oltre alle spese successive ed occorrende, tassa di registro e quant'altro.
Ai fini della dichiarazione di valore della presente causa è pari ad Euro 706,44# con contributo unificato a carico di parte “Attrice-Appellante”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato TI UC, quale titolare della ditta individuale Nebroarredi di UC TI, corrente in Brolo (ME), via Casalotto
n° 19, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 481/2023, pubblicato il
3.7.2023, con cui il giudice di pace di Trento gli aveva ingiunto di pagare alla società
con sede in Trento, via Grazioli n° 67, la somma di € 706,44 (oltre Controparte_1 interessi e oneri di procedura) a saldo della fattura n° 2345 dd. 31.10.2022, avente a oggetto il corrispettivo per l'attività svolta in esecuzione del contratto n° 661/006 dd. 15.9.2022 denominato “commissione di pubblicità ' Parte_2
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Costituitasi in giudizio in persona del suo legale rappresentante, la società contestava in fatto e in diritto l'opposizione e ne chiedeva l'integrale rigetto, CP_1 con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, per l'ipotesi in cui fosse accolta l'opposizione, formulava domanda di indebito arricchimento ex art.
pagina 3 di 8 2041 c.c. e, quindi, chiedeva di condannare la controparte a risarcirle e/o rimborsarle
“ogni danno e/o diminuzione patrimoniale”, da quantificare nella somma di € 706,44.
Con sentenza n° 47/2024, pubblicata il 19.2.2024, il giudice di pace di Trento rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo, condannando l'opponente a pagare sia le spese di lite (che liquidava in complessivi € 1.800,00, oltre accessori di legge), sia - ai sensi dell'art. 96, 3° e 4° co., c.p.c. - la somma di € 700,00 in favore della parte opposta e lo stesso importo in favore della cassa delle ammende.
Premesso che “l'esistenza di un rapporto contrattuale” tra le parti era “pacifica in quanto documentata dalla produzione del contratto e mai contestata dall'opponente” e che era parimenti dimostrata l'“esecuzione del contratto” “da quanto allegato dall'opposta…ma anche dalla condotta dell'opponente”, che, dopo aver provveduto al parziale pagamento del corrispettivo, si era limitata a contestare la qualità della prestazione ricevuta, avendola definita non a regola d'arte, il primo giudice rilevava che le affermazioni dell'ingiunto erano “tanto vaghe quanto indimostrate” e, inoltre, che le sue contestazioni erano anche tardive rispetto al pattuito termine di decadenza, ritenendo, in conclusione, contrastante con il principio di buona fede sia la sospensione unilaterale dei pagamenti, sia la proposizione di un giudizio che aveva “palesemente natura temeraria e finalità chiaramente defatigatorie”, non potendo l'ingiunto ignorare che le sue doglianze erano “infondate, documentalmente smentite e comunque tardive”.
Avverso tale sentenza proponeva appello TI UC per chiedere di riformarla nella parte in cui aveva ravvisato la sua responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.; chiedeva, inoltre, di rideterminare le somme poste a suo carico, “in quanto sproporzionate rispetto alla condotta processuale e al valore della lite”, e di riformare la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice aveva liquidato le spese di lite in violazione dell'art. 91, ul. co., c.p.c..
La si costituiva in giudizio per chiedere il rigetto dell'appello e, CP_1 quindi, la conferma della sentenza impugnata;
in subordine reiterava la domanda ex art. 2041 c.c. già proposta in primo grado.
Con il primo motivo l'impugnante ha censurato la sentenza appellata per aver il primo giudice applicato l'art. 96 c.p.c. in base alla mera infondatezza della spiegata opposizione, senza considerare che tale iniziativa giudiziaria non era stata connotata da mala fede o colpa grave.
Al riguardo, ha evidenziato di essersi limitato a eccepire l'altrui inesatto adempimento, senza alcuna finalità defatigatoria (tant'è che in prima udienza aveva richiesto che la causa fosse trattenuta in decisione), per poi assumere che la genericità dell'eccezione in questione, rilevata dal giudicante, non aveva comunque condizionato le facoltà difensive della controparte (come confermato dalla domanda ex art. 2041 c.c. proposta dalla stessa) e che la sua mala fede o colpa grave non erano desumibili dalla tardività delle contestazioni, non essendo la decadenza rilevabile ex officio.
Ha, inoltre, eccepito l'eccessività delle somme liquidate dal primo giudice. pagina 4 di 8 Con riguardo all'effettiva riconducibilità della fattispecie in esame nell'ambito applicativo dell'art. 96 c.p.c. il motivo di appello in esame non appare fondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Nella prassi giurisprudenziale di legittimità si è avuto modo di precisare che “in tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere” (così, per tutte, Cass., n° 3464/2017).
In adesione a tale impostazione interpretativa, vi è ragione di ravvisare nel caso di specie i presupposti applicativi della citata disposizione codicistica.
Nell'opporsi al decreto ingiuntivo notificatogli dalla TI CP_1
UC, quale titolare della ditta individuale Nebroarredi, si limitò a dedurre che le prestazioni di controparte non erano “state eseguite secondo le regole dell'arte”, assumendo che “in particolare il sito internet non è [era] stato realizzato correttamente” e che, “non rispettando il sito gli standard prospettati”, egli si era trovato nella necessità di segnalare “diverse criticità”, come dimostrato dal “tenore delle conversazioni Whatsapp intrattenute con la società , e di sospendere il pagamento della Controparte_1 fattura di controparte.
L'ingiunto ebbe, quindi, di fatto, a formulare un'eccezione di inesatto adempimento del tutto generica e indeterminata, visto che non indicò in alcun modo “le regole dell'arte” che sarebbero state disattese dalla nonché “gli standard CP_1 prospettati”, ossia le qualità promesse che non sarebbero state ravvisabili nel prodotto realizzato dalla controparte, e “le diverse criticità” da lui segnalate, non potendosi desumere niente di tutto ciò neppure dai messaggi whatsapp allegati all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
L'unica doglianza ivi riportata che appare connotata da un minimo di specificità è quella relativa a un errore sul sito, che peraltro non è stata neppure adeguatamente documentata dall'ingiunto (visto che il messaggio whatsapp di riferimento, del seguente testuale tenore “salve sul sito c'è un errore non 113 m”, è stato riprodotto soltanto in parte, di talché non se ne comprende il senso) e che, invece, è stata esplicitata dalla società ingiungente, la quale in comparsa di costituzione depositata in primo grado fece presente che “l'indicazione nel sito internet del numero “113”, relativamente al numero di anni di esercizio dell'impresa di parte Committente, è: irrilevante ai fini del presente giudizio perché ogni elemento oggetto testuale, documentale e/o fotografico riportato dalla nelle inserzioni realizzate è stato fornito da Parte-Opponente” e che CP_1 comunque l'errore venne eliminato qualche giorno dopo, senza che ciò sia stato successivamente smentito ex adverso.
L'aver taciuto nella citazione introduttiva del primo grado le dette significative circostanze di fatto, che, non essendo state specificamente contestate dall'odierno pagina 5 di 8 appellante, devono ritenersi corrispondenti al vero e che consentivano di escludere in radice qualsivoglia responsabilità della in ordine alla denunciata inesattezza, CP_1
è condotta valorizzabile ai fini per cui si procede in ragione del principio di diritto secondo cui “in materia di responsabilità processuale aggravata, condotte sintomatiche dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave non si ravvisano soltanto nella consapevolezza della infondatezza in jure della domanda, ma anche nella omessa deduzione di circostanze fattuali dirimenti ai fini della corretta ricostruzione della vicenda controversa” (Cass., n° 4136/2018).
L'evidenziata carenza assertiva (non colmata dalla documentazione allegata alla citazione), nella misura in cui, di fatto, attesta che l'ingiunto, prima ancora di non aver preventivamente valutato con la dovuta prudenza le risorse probatorie di cui disponeva, non aveva neppure specifiche e concrete ragioni in grado di giustificare la spiegata eccezione di inesatto adempimento, ne lumeggia una sostanziale consapevolezza dell'infondatezza della spiegata opposizione o quantomeno la proposizione della stessa senza la diligenza necessaria per acquisire tale consapevolezza, il che, valutato in uno all'omesso riferimento a fatti rilevanti nel complessivo svolgimento del rapporto contrattuale dedotto in giudizio (v. supra), appare ex se in grado di costituire il legittimo fondamento di una declaratoria di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c..
La doglianza dell'appellante risulta, invece, fondata in punto di quantum.
Premesso che al riguardo il primo giudice non ha esposto alcuna motivazione a sostegno della liquidazione delle somme dovute dall'ingiunto alla controparte e alla cassa delle ammende in misura di € 700,00, per un totale di € 1.400,00, si ritiene che, in difetto di specifiche modalità liquidatorie indicate dal codice di rito, possa farsi riferimento, in via meramente equitativa, al criterio “orientativo” elaborato nel giugno 2024 dal
Tribunale di Milano con le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale, ove al riguardo si legge “l'importo ex art. 96 cpc terzo comma può essere determinato con riferimento al parametro del compenso defensionale liquidato in causa e, segnatamente, in un importo all'incirca pari al compenso defensionale, riducibile sino alla metà del compenso ed aumentabile della metà del compenso, in ragione delle circostanze specifiche dell'abuso”.
Il che impone di procedere preliminarmente alla liquidazione del detto compenso, che costituisce l'oggetto del secondo motivo di appello.
Con tale motivo l'impugnante, oltre a eccepire che la somma di € 1.800,00 liquidata dal primo giudice contrasta con il disposto dell'art. 91, ul. co., c.p.c., in virtù del quale “nelle cause previste dall'art. 82, primo comma [che, invece, recita “davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100,00”, n.e.], le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda”, ha sostenuto, fra l'altro, che, “anche applicando in misura massima i parametri ministeriali disciplinati dal DM 55/2014…per
pagina 6 di 8 le cause di valore fino a 1.100,00 euro, l'importo risultante, esclusa la fase istruttoria, è di gran lunga inferiore a quello determinato dal Giudice”.
Tale motivo è fondato.
Considerato che il valore della domanda monitoria era pari a complessivi €
706,44, il primo giudice era tenuto ad applicare il primo scaglione della tabella n° 1 allegata al D.M. n° 55/2014, quello relativo alle cause di valore fino a € 1.100,00, limite non superato neppure dall'aggiunta degli interessi moratori al detto capitale.
Al riguardo devesi considerare che:
➢ nella detta tabella il valore medio per ciascuna delle prime tre fasi processuali è pari a € 68,00, quello per la fase decisionale è pari a € 142,00;
➢ i valori medi possono essere aumentati non oltre il 50% in ragione dei parametri indicati nel 1° co. dell'art. 4, D.M. n° 55/2014;
➢ in base a tali parametri l'aumento poteva essere applicato soltanto per le prime due fasi espletate (studio e introduttiva), non anche per la fase decisionale, non avendo le parti depositato memorie conclusionali, né comunque discusso oralmente questioni diverse da quelle trattate negli scritti introduttivi;
➢ non poteva essere riconosciuto alcun compenso per la fase istruttoria, in quanto non espletata, visto che nella prima e unica udienza celebrata (quella del
2.2.2024) le parti si erano limitate a precisare le conclusioni.
Pertanto, incrementando i valori medi per le prime due fasi processuali ex art. 4,
1° co., D.M. n° 55/2014, quindi da € 136,00 (=€ 68,00 + € 68,00) sino a € 204,00 (=€ 136,00 + 68,00) e applicando il valore medio (€ 142,00) per la fase decisionale, il compenso professionale deve essere rideterminato nel complessivo importo di € 346,00 (€ 204,00 + € 142,00).
In tali termini è fondato il secondo motivo di appello relativo all'ammontare delle spese di lite.
Applicando poi il valore massimo indicato nella tabella milanese, in ragione dell'evidenziata genericità dei motivi a fondamento della spiegata opposizione e, quindi, dell'assoluta inconsistenza (sul piano dell'allegazione, prima ancora che su quello probatorio) di tale iniziativa giudiziaria, che ne rivela la connotazione significativamente abusiva, la somma dovuta dal TI alla controparte ex art. 96 c.p.c. va rideterminata nell'importo di € 519,00.
Non vi è, invece, ragione di discostarsi dal minimo previsto dall'art. 96, 4° co., c.p.c. per la somma dovuta alla cassa delle ammende, che, quindi, va ridotta a € 500.00, avuto riguardo al modesto complessivo valore del contenzioso e alla assai limitata durata del giudizio di primo grado, esauritosi in una sola udienza.
Per quanto, infine, attiene alle spese di lite del presente giudizio, si ritiene di compensarle in considerazione dell'accoglimento soltanto parziale dell'appello e, quindi, della reciproca soccombenza. pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello proposto da TI UC, quale titolare della ditta individuale Nebroarredi di
UC TI, corrente in Brolo (ME), via Casalotto n° 19, nei confronti della società
con sede in Trento, via Grazioli n° 67, in persona del legale Controparte_1 rappresentante, avverso la sentenza del giudice di pace di Trento n° 47/2024, pubblicata il
19.2.2024, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello, riforma l'impugnata sentenza nelle parti relative alla liquidazione delle spese di lite, che ridetermina in € 346,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e Cpa come per legge, e alle somme dovute ex art. 96 c.p.c. dalla parte appellante, che riduce ad € 519,00 in favore della parte appellata e ad € 500,00 in favore della cassa delle ammende;
- compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Trento in data 27.2.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
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