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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 19/11/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 19 novembre
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008,
conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 1118 del Ruolo
Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
il 29 luglio 1942 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata per la presente procedura in Orbetello (GR), Corso Italia n. 224, presso e nello
Studio dell'Avv. Simone Costanzo che la rappresenta e difende giusta procura in atti telematici.
OPPONENTE
E
con sede Controparte_1
in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. Katya Lea Napoletano e dall'Avv. Ilario Maio, in virtù di procura generale alle liti.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito. CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente:"Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione
disattesa: - In via preliminare nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera
parte, sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito opposto, onde evitare
un ingiusto pregiudizio alla ricorrente;
- Nel merito: accogliere l'opposizione e, per
l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito
n. 351 2024 000072210 60 000 per tutti i motivi articolati con il presente ricorso;
- In
ogni caso, con condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze di
giudizio”.
Opposto “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni diversa istanza disattesa e reietta: CP_1
- rigettare il ricorso avversario, poiché infondato per i motivi di cui in narrativa,
confermando l'avviso di addebito opposto, condannando controparte al pagamento della
somma ivi indicata o della diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa. Vinte
le spese e competenze”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il giorno 27 dicembre 2024 socia Parte_1
accomandataria della società “ Controparte_2
, proponeva opposizione avverso l'avviso d'addebito n. 351 2024
[...]
00007210 60 000 (doc. 1), notificato il 21.11.2024 per un importo complessivo pari ad euro 30.799, emesso per il recupero della contribuzione dovuta a seguito dell'iscrizione d'ufficio nella gestione
IVS/COM per il periodo gennaio 2017 – dicembre 2023.
La ricorrente deduceva in via preliminare la prescrizione quinquennale dei contributi relativi agli anni 2017 e 2018. Rappresentava altresì di non
Pag. 2 di 7 essere più tenuta al versamento di contributi a decorrere dal 30 giugno
2015, data del proprio pensionamento, avendo da tale momento cessato ogni attività lavorata. Esponeva, inoltre, che le sue condizioni familiari -
in particolare la grave disabilità del coniuge, affetto da cecità e da ridotta capacità deambulatoria - le avevano reso di fatto impossibile ogni forma di partecipazione, anche saltuaria, all'attività d'impresa fino al decesso del marito, intervenuto nell'agosto 2024.
2. Si costituiva l' contestando quanto dedotto ex adverso e chiedendo il CP_1
rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento del dovuto.
3. All'odierna udienza, ritenutane la natura documentale, la causa è stata decisa mediante sentenza, di cui è stata data contestuale lettura.
***
4. Per quanto attiene all'eccezione di prescrizione di parte ricorrente relativa agli anni 2017 e 2018, è utile ricordare che l'art. 3, co. 9, della L.
335/1995 ha introdotto il termine quinquennale di prescrizione in sostituzione di quello decennale per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore di detta legge e anche per quelli precedenti per i quali non siano stati compiuti validi atti interruttivi entro lo stesso termine. Tale termine di prescrizione dei crediti previdenziali e assistenziali decorre dalla data di inadempimento/violazione; esso, a seguito di iscrizione a ruolo e cartella esattoriale (ora avviso di addebito), inizia nuovamente a decorrere dalla notifica della cartella. Come chiarito dalla circolare n. 32 del CP_3
Pag. 3 di 7 10.05.1996, la prescrizione quinquennale si applica tanto ai crediti previdenziali vantati dall' quanto ai crediti . È poi ormai noto CP_1 CP_3
che i giudici della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n.
23397 depositata in data 17.11.2016, hanno confermato che le pretese della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, CP_1 CP_3
Comuni, Regioni etc.) si prescrivono sempre nel termine “breve” di cinque anni, eccetto nei soli casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo.
Le circolari dell' , come previsto dalla normativa, individuano la CP_1
scadenza relativa al saldo della contribuzione dovuta sui redditi eccedenti il minimale.
Il termine prescrizionale decorre dal giorno in cui i contributi in argomento dovevano essere corrisposti secondo la normativa vigente e,
quindi, dal giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento.
Nel caso di specie, il provvedimento di iscrizione del 6 settembre 2022 nr.
68497848990-5 (doc. 03), relativo alla contribuzione della seconda rata del
2017, con scadenza al 16.8.2017 notificato in data 26.09.2022 (doc. 4) ha interrotto i termini prescrizionali fino al 26.9.2027.
Va poi precisato, ad abundantiam, che, in tema di prescrizione quinquennale, vi sono state delle sospensioni disposte dalle seguenti norme ANTI COVID: D.L. 34/2020 (decreto rilancio) – proroga al
31.08.2020; D.L. 104/2020 (decreto agosto) – proroga al 15.10.2020; D.L.
125/2020: proroga al 31.12.2020; D.L. 183/2020: proroga al 28.02.2021; D.L.
Pag. 4 di 7 41/2021 (decreto sostegni): proroga al 30.04.2021; D.L. 73/2021 (decreto sostegni bis): proroga al 31.08.2021.
Per effetto dei richiamati provvedimenti, dunque, il decorso del termine prescrizionale è stato sospeso dall'8.3.2020 al 31.8.2021 per complessivi
541 giorni, spostando in avanti il termine di prescrizione.
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione è infondata.
5. Giova ricordare che, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. In
particolare, in tema di opposizione a cartella di pagamento o avvisi di addebito (come pure in tema di opposizioni a decreto ingiuntivo) è onere dell'intimante opposto - che riveste la posizione di attore in senso sostanziale – fornire la prova dei fatti costituendi il presupposto della posizione creditoria vantata.
6. L' ha posto a fondamento della propria posizione il dato formale CP_1
relativo alla circostanza che la ricorrente era socia accomandataria sin dal
16.11.2011 e, in base alla visura camerale e all'atto notarile di trasformazione, rivestiva poteri gestori e di rappresentanza quale responsabile diretta della società nei rapporti con gli enti previdenziali,
assicurativi e in materia di sicurezza sul lavoro.
Ai fini dell'assoggettamento all'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, di cui alla L. n. 613/1966,
è necessario dimostrare tuttavia il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale.
Pag. 5 di 7 La Cassazione, Sez. Lavoro, con l'ordinanza n. 19273 del 19 luglio 2018, in tema di iscrizione alla gestione commercianti, ha chiarito che “i requisiti
congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203,
della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal
soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in
quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia
prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali),
valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la
"ratio" della disposizione normativa”.
Nel caso di specie, l' non ha fornito elementi oggettivi o CP_1
documentali idonei a dimostrare che la ricorrente abbia effettivamente partecipato al lavoro aziendale nel periodo successivo al 2015.
L' si è limitato a valorizzare la circostanza che la società ha avuto CP_1
per lunghi periodi un solo lavoratore part-time, ipotizzando dunque che la forza lavoro impiegata (ovvero il socio e una dipendente CP_2
part-time) non fosse sufficiente a gestire un'attività di ristorazione;
il che
– secondo il ragionamento presuntivo seguito da parte resistente –
renderebbe inverosimile la mancata partecipazione della ricorrente all'attività di ristorazione. La difesa dell'ente si è quindi limitata ad affermare l'incoerenza logica del mancato apporto lavorativo della senza tuttavia fornire idonei riscontri fattuali. Pt_1
A fronte di tali carenze probatorie sul versante del soggetto gravato dal relativo onere, va detto che parte resistente ha comprovato per via documentale che, dopo il proprio pensionamento, le condizioni di salute del coniuge si erano aggravate, essendo egli affetto da grave disabilità in ragione della cecità e della ridotta capacità di deambulare. Il che
Pag. 6 di 7 verosimilmente le ha impedito di occuparsi dell'attività d'impresa
(almeno fino al decesso del marito, intervenuto nell'agosto 2024).
Ne consegue che non può dirsi provato l'assunto secondo cui la Pt_1
partecipava all'attività lavorativa e come tale era soggetta all'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, cui l' ha provveduto d'ufficio. CP_1
Per le ragioni su esposte il ricorso merita accoglimento.
7. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU
n. 77 del 2.4.2014, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede: Parte_1
- annulla l'avviso di addebito opposto n. 351 2024 00007210 60 000 e, per l'effetto, dichiara come non dovute le somme dallo stesso portate,
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, in favore di parte CP_1
ricorrente, che liquida in euro 3.300 per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Grosseto, 19 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Grosso
Pag. 7 di 7
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 19 novembre
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008,
conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 1118 del Ruolo
Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
il 29 luglio 1942 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata per la presente procedura in Orbetello (GR), Corso Italia n. 224, presso e nello
Studio dell'Avv. Simone Costanzo che la rappresenta e difende giusta procura in atti telematici.
OPPONENTE
E
con sede Controparte_1
in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. Katya Lea Napoletano e dall'Avv. Ilario Maio, in virtù di procura generale alle liti.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito. CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente:"Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione
disattesa: - In via preliminare nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera
parte, sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito opposto, onde evitare
un ingiusto pregiudizio alla ricorrente;
- Nel merito: accogliere l'opposizione e, per
l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito
n. 351 2024 000072210 60 000 per tutti i motivi articolati con il presente ricorso;
- In
ogni caso, con condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze di
giudizio”.
Opposto “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni diversa istanza disattesa e reietta: CP_1
- rigettare il ricorso avversario, poiché infondato per i motivi di cui in narrativa,
confermando l'avviso di addebito opposto, condannando controparte al pagamento della
somma ivi indicata o della diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa. Vinte
le spese e competenze”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il giorno 27 dicembre 2024 socia Parte_1
accomandataria della società “ Controparte_2
, proponeva opposizione avverso l'avviso d'addebito n. 351 2024
[...]
00007210 60 000 (doc. 1), notificato il 21.11.2024 per un importo complessivo pari ad euro 30.799, emesso per il recupero della contribuzione dovuta a seguito dell'iscrizione d'ufficio nella gestione
IVS/COM per il periodo gennaio 2017 – dicembre 2023.
La ricorrente deduceva in via preliminare la prescrizione quinquennale dei contributi relativi agli anni 2017 e 2018. Rappresentava altresì di non
Pag. 2 di 7 essere più tenuta al versamento di contributi a decorrere dal 30 giugno
2015, data del proprio pensionamento, avendo da tale momento cessato ogni attività lavorata. Esponeva, inoltre, che le sue condizioni familiari -
in particolare la grave disabilità del coniuge, affetto da cecità e da ridotta capacità deambulatoria - le avevano reso di fatto impossibile ogni forma di partecipazione, anche saltuaria, all'attività d'impresa fino al decesso del marito, intervenuto nell'agosto 2024.
2. Si costituiva l' contestando quanto dedotto ex adverso e chiedendo il CP_1
rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento del dovuto.
3. All'odierna udienza, ritenutane la natura documentale, la causa è stata decisa mediante sentenza, di cui è stata data contestuale lettura.
***
4. Per quanto attiene all'eccezione di prescrizione di parte ricorrente relativa agli anni 2017 e 2018, è utile ricordare che l'art. 3, co. 9, della L.
335/1995 ha introdotto il termine quinquennale di prescrizione in sostituzione di quello decennale per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore di detta legge e anche per quelli precedenti per i quali non siano stati compiuti validi atti interruttivi entro lo stesso termine. Tale termine di prescrizione dei crediti previdenziali e assistenziali decorre dalla data di inadempimento/violazione; esso, a seguito di iscrizione a ruolo e cartella esattoriale (ora avviso di addebito), inizia nuovamente a decorrere dalla notifica della cartella. Come chiarito dalla circolare n. 32 del CP_3
Pag. 3 di 7 10.05.1996, la prescrizione quinquennale si applica tanto ai crediti previdenziali vantati dall' quanto ai crediti . È poi ormai noto CP_1 CP_3
che i giudici della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n.
23397 depositata in data 17.11.2016, hanno confermato che le pretese della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, CP_1 CP_3
Comuni, Regioni etc.) si prescrivono sempre nel termine “breve” di cinque anni, eccetto nei soli casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo.
Le circolari dell' , come previsto dalla normativa, individuano la CP_1
scadenza relativa al saldo della contribuzione dovuta sui redditi eccedenti il minimale.
Il termine prescrizionale decorre dal giorno in cui i contributi in argomento dovevano essere corrisposti secondo la normativa vigente e,
quindi, dal giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento.
Nel caso di specie, il provvedimento di iscrizione del 6 settembre 2022 nr.
68497848990-5 (doc. 03), relativo alla contribuzione della seconda rata del
2017, con scadenza al 16.8.2017 notificato in data 26.09.2022 (doc. 4) ha interrotto i termini prescrizionali fino al 26.9.2027.
Va poi precisato, ad abundantiam, che, in tema di prescrizione quinquennale, vi sono state delle sospensioni disposte dalle seguenti norme ANTI COVID: D.L. 34/2020 (decreto rilancio) – proroga al
31.08.2020; D.L. 104/2020 (decreto agosto) – proroga al 15.10.2020; D.L.
125/2020: proroga al 31.12.2020; D.L. 183/2020: proroga al 28.02.2021; D.L.
Pag. 4 di 7 41/2021 (decreto sostegni): proroga al 30.04.2021; D.L. 73/2021 (decreto sostegni bis): proroga al 31.08.2021.
Per effetto dei richiamati provvedimenti, dunque, il decorso del termine prescrizionale è stato sospeso dall'8.3.2020 al 31.8.2021 per complessivi
541 giorni, spostando in avanti il termine di prescrizione.
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione è infondata.
5. Giova ricordare che, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. In
particolare, in tema di opposizione a cartella di pagamento o avvisi di addebito (come pure in tema di opposizioni a decreto ingiuntivo) è onere dell'intimante opposto - che riveste la posizione di attore in senso sostanziale – fornire la prova dei fatti costituendi il presupposto della posizione creditoria vantata.
6. L' ha posto a fondamento della propria posizione il dato formale CP_1
relativo alla circostanza che la ricorrente era socia accomandataria sin dal
16.11.2011 e, in base alla visura camerale e all'atto notarile di trasformazione, rivestiva poteri gestori e di rappresentanza quale responsabile diretta della società nei rapporti con gli enti previdenziali,
assicurativi e in materia di sicurezza sul lavoro.
Ai fini dell'assoggettamento all'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, di cui alla L. n. 613/1966,
è necessario dimostrare tuttavia il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale.
Pag. 5 di 7 La Cassazione, Sez. Lavoro, con l'ordinanza n. 19273 del 19 luglio 2018, in tema di iscrizione alla gestione commercianti, ha chiarito che “i requisiti
congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203,
della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal
soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in
quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia
prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali),
valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la
"ratio" della disposizione normativa”.
Nel caso di specie, l' non ha fornito elementi oggettivi o CP_1
documentali idonei a dimostrare che la ricorrente abbia effettivamente partecipato al lavoro aziendale nel periodo successivo al 2015.
L' si è limitato a valorizzare la circostanza che la società ha avuto CP_1
per lunghi periodi un solo lavoratore part-time, ipotizzando dunque che la forza lavoro impiegata (ovvero il socio e una dipendente CP_2
part-time) non fosse sufficiente a gestire un'attività di ristorazione;
il che
– secondo il ragionamento presuntivo seguito da parte resistente –
renderebbe inverosimile la mancata partecipazione della ricorrente all'attività di ristorazione. La difesa dell'ente si è quindi limitata ad affermare l'incoerenza logica del mancato apporto lavorativo della senza tuttavia fornire idonei riscontri fattuali. Pt_1
A fronte di tali carenze probatorie sul versante del soggetto gravato dal relativo onere, va detto che parte resistente ha comprovato per via documentale che, dopo il proprio pensionamento, le condizioni di salute del coniuge si erano aggravate, essendo egli affetto da grave disabilità in ragione della cecità e della ridotta capacità di deambulare. Il che
Pag. 6 di 7 verosimilmente le ha impedito di occuparsi dell'attività d'impresa
(almeno fino al decesso del marito, intervenuto nell'agosto 2024).
Ne consegue che non può dirsi provato l'assunto secondo cui la Pt_1
partecipava all'attività lavorativa e come tale era soggetta all'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, cui l' ha provveduto d'ufficio. CP_1
Per le ragioni su esposte il ricorso merita accoglimento.
7. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU
n. 77 del 2.4.2014, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede: Parte_1
- annulla l'avviso di addebito opposto n. 351 2024 00007210 60 000 e, per l'effetto, dichiara come non dovute le somme dallo stesso portate,
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, in favore di parte CP_1
ricorrente, che liquida in euro 3.300 per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Grosseto, 19 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Grosso
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