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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/06/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1672 /2017 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA ANTOCI, 32 98079 C.F._1
TUSA presso lo studio dell'Avv. TUDISCA ANGELO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'Avv. che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, il sig. ha chiesto il riconoscimento del Parte_1 proprio diritto all'indennità di disoccupazione NASpI nonché dell'assegno per il nucleo familiare, in quanto lavoratore subordinato che ha cessato involontariamente il rapporto di lavoro e che risulta in possesso dei requisiti previsti dal D.lgs. 4 marzo 2015, n. 22. In particolare, il ricorrente ha allegato la domanda amministrativa presentata in data 18 marzo 2016 tramite patronato, corredata dalla documentazione relativa al periodo lavorativo svolto presso l'azienda datrice di lavoro, nonché alla composizione del nucleo familiare.
L'INPS, con nota del 13 aprile 2016, ha parzialmente accolto l'istanza, riconoscendo la prestazione NASpI per sole 35 giornate e rigettando integralmente la richiesta dell'assegno per il nucleo familiare. Avverso tale determinazione il ricorrente ha proposto tempestivo riesame, seguito da ricorso amministrativo, entrambi rimasti privi di effetti positivi.
La documentazione prodotta in giudizio attesta in modo chiaro e inequivocabile che il ricorrente ha svolto regolare attività lavorativa subordinata nel corso del
2015, percependo regolare retribuzione e versando i relativi contributi previdenziali. La Certificazione Unica e le buste paga allegate dimostrano in modo pieno e sufficiente il raggiungimento della soglia contributiva e lavorativa richiesta dalla normativa per accedere al trattamento NASpI.
L'ente previdenziale convenuto, sebbene regolarmente citato e messo in condizione di partecipare al giudizio, è rimasto contumace. Tale comportamento, privo di giustificazioni, assume rilevanza giuridica, in quanto - ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. - il giudice può trarre argomenti di prova dal comportamento processuale della parte. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che la contumacia di una pubblica amministrazione convenuta in giudizio può rappresentare un indizio significativo della fondatezza della pretesa, specialmente in assenza di contestazioni specifiche ().
In tal senso, dalla mancata risposta dell'INPS, priva di giustificato motivo, può ritenersi provato quanto dedotto e documentalmente supportato dalla parte ricorrente, che ha dato prova piena dei presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge per l'erogazione dei benefici richiesti. In particolare, la NASpI ha natura sostitutiva del reddito da lavoro, con finalità assistenziale e carattere alimentare, tesa a garantire il sostentamento del lavoratore disoccupato e del suo nucleo familiare. L'assegno per il nucleo familiare, quale prestazione accessoria, integra il trattamento principale e ne condivide la funzione sociale.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso appare pienamente fondato e merita accoglimento integrale, essendo stata dimostrata sia la titolarità del diritto che l'omessa erogazione da parte dell'ente convenuto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'INPS, secondo i criteri di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, DICHIARA la contumacia dell' Controparte_2
[...]
ACCOGLIE integralmente il ricorso proposto dal sig. ; Parte_1
DICHIARA il diritto del ricorrente a percepire l'intera indennità NASpI per il periodo richiesto, comprensiva delle giornate non riconosciute in sede amministrativa, nonché l'assegno per il nucleo familiare con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
CONDANNA l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle somme dovute a titolo di NASpI e assegno per il nucleo familiare, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo effettivo e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
CONDANNA altresì l'INPS al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 900,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Angelo
Tudisca, dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Patti 18/06/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo