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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 4443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4443 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.11533 r.g. dell'anno 2024
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...] – Parte_1
80123 Napoli (NA) codice fiscale elettivamente domiciliato in Napoli C.F._1 alla via Diocleziano 207 presso l'Avv. Giuseppe MARINO (Cod.Fisc. ) C.F._2
dalla quale è rapp.ta e difesa giusta procura in calce del presente atto.
E
L' (cf. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura per Notar di Fiumicino Per_1
(RM) del 22.03.24, rep. 37875, dall'avv. Amodio Marzocchella (c.f. - CodiceFiscale_3
PEC.: t), con il quale è elettivamente Email_1 domiciliato in Napoli, alla via A. De Gasperi n. 55, presso l'ufficio dell'Avvocatura
Metropolitana INPS di Napoli
Fatto e diritto ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di Parte_1
iscrizione ipotecaria n. 07176202400003195000 ricevuta a mezzo raccomandata n.
67398794858-6 il 14/05/2024 ex Art.24 Dlgs 46/99 e chiedeva:
“- in via preliminare: sospendere la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e i relativi atti presupposti e il relativo pagamento e, quindi, l'esecuzione dello stesso, attesa la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, se del caso inaudita altera parte, per i motivi sopra esposti, anche per l'ingente esposizione debitoria del ricorrente, non percettore di reddito alcuno;
- nel merito: accertare e dichiarare inesistenti, nulli e/o prescritti e privi di effetto nella totalità o parzialmente di cui all'oggetto ed i debiti sottesi.”
CP_ Si costituiva l che chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, respingerlo perché in fondato.
All'odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente all'esito del deposito delle note di trattazione scritta.
La Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202400003195000 ricevuta a mezzo raccomandata n. 67398794858-6 il 14/05/2024 ex Art.24 Dlgs 46/99 è stata emessa in riferimento ai seguenti atti:
Avviso di addebito 37120180003633774000 del 27/06/2018 di € 1.338,89
Avviso di addebito 37120180019156484000 del 07/01/2019 di € 2.685,04
Avviso di addebito 37120190005380945000 del 18/07/2019 di € 2.726,83
Avviso di addebito 37120190016992908000 del 04/12/2019 di € 2.651,98
Avviso di addebito 37120210002663384000 del 24/11/2021 di € 4.075,12
Avviso di addebito 37120220006208283000 del 28/07/2022 di € 4.402,19
Avviso di addebito 37120220016482056000 del 16/01/2023 di € 4.402,19
Avviso di addebito 37120230006649414000 del 30/11/2023 di € 4.495,68 relativi a contributi previdenziali personali anni 2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023.
Parte opponente assume che gli avvisi di addebito non le siano mai stati notificati. CP_ L prova, invece, che:
2 1. L'avviso di addebito n. 37120180003633774000 (doc. 1) è stato notificato come da ricevuta
A/R (doc. 2);
2. L'avviso di addebito n. 37120180019156484000 (doc. 3) è stato notificato come da ricevuta
A/R (doc. 4);
3. L'avviso di addebito n. 37120190005380945000 (doc. 5) è stato notificato come da ricevuta
A/R (doc. 6);
4. L'avviso di addebito n. 37120190016992908000 (doc. 7) è stato notificato come da ricevuta
A/R (doc. 8);
5. L'avviso di addebito n. 37120220006208283000 (doc. 9) è stato notificato come da ricevuta
A/R (doc. 10);
6. L'avviso di addebito n. 37120210002663384000 (doc. 11) è stato notificato come da ricevuta A/R (doc. 12);
7. L'avviso di addebito n. 37120220016482056000 (doc. 13) è stato notificato come da ricevuta A/R (doc. 14);
8. L'avviso di addebito n. 37120230006649414000 (doc. 15) è stato notificato come da ricevuta A/R (doc. 16);
e la loro notifica è avvenuta presso il medesimo indirizzo (Via Posillipo n. 276 –Napoli) indicato quale indirizzo di residenza in ricorso.
Si applica la disciplina del Decreto Ministeriale 9 aprile 2001, articoli 32 e 39 e del Decreto
Ministeriale 1 ottobre 2008, articoli 20 e 26, a mente dei quali e' sufficiente, per il perfezionamento della notifica, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione firmi il registro di consegna della corrispondenza e l'avviso di ricevimento da restituire al mittente. La
Suprema Corte ha anche affermato a tale proposito che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalita' della persona cui l'atto e' stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto e' pur tuttavia valido, poiche' la relazione tra la persona cui esso e' destinato e quella cui e' stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'articolo 2700
c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico
3 dell'avviso di ricevimento della raccomandata (v. Cass. n. 632 del 2011 Cass. n. 11708 del
27/05/2011, n. 1091 del 17/1/2013, n. 946 del 17/01/2020, Corte di Cassazione - Sentenza n.
19680 del 21 settembre 2020)
Pertanto, il ricorso è inammissibile perché tardivo.
La natura meramente processuale della pronunzia determina la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così decide: 1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) spese compensate.
Così deciso in Napoli, il 05/06/2025 IL GIUDICE
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