Cass. civ., sez. II, sentenza 03/03/1969, n. 676
CASS
Sentenza 3 marzo 1969

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In tema di attivita lavorative prestate nell'ambito di una comunita familiare, sussiste una presunzione di gratuita e, quindi, di inesistenza di un rapporto di lavoro in senso tecnico. Tale presunzione trova applicazione piu rigorosa quando si tratti di prestazioni che, lungi dal concorrere al processo produttivo di un'impresa, si svolgono in una convivenza fra persone legate da vincoli di sangue, (nella specie, fra nipote e zio sacerdote), ripetendo gli aspetti propri della vita comune familiare. In tali casi, per vincere la presunzione di gratuita, occorre accertare in modo rigoroso e preciso se gli interessati abbiano inteso assumere obbligazioni reciproche, per modo che, sussistendo un nesso sinallagmatico e funzionale tra la prestazione del lavoratore e l'Obbligo della controparte di corrispondergli una retribuzione, ciascuna delle due prestazioni si profili come causa dell'altra. Siffatto accertamento e riservato al giudice di merito, il cui apprezzamento si sottrae al Sindacato di legittimita, ove la motivazione sia esente da vizi logici e da errori di diritto. ( V. 2999-68, mass. 335834 2949-68, mass. 335730 2946-68, mass. N. 335726 1027-68, mass. 332447 964-68, mass. 332341 962-68, mass. N. 332339 1572-67, mass. N. 328352 ).*

Il rapporto di lavoro,cosi come e configurato dagli artt. 2094 e segg. cod. civ., e caratterizzato non soltanto dagli elementi della collaborazione nell'impresa altrui e della continuita delle prestazioni, ma anche, e soprattutto, dagli estremi dell'onerosita delle prestazioni medesime e della subordinazione. ( Conf. 2020-61 V. 2946-68, massima n. 335726).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 03/03/1969, n. 676
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 676
    Data del deposito : 3 marzo 1969

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