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Sentenza 17 giugno 2024
Sentenza 17 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/06/2024, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone di magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 221/2024 R.G. promossa
[...]
(c.f. ), rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1 giudizio dall'avv.to Massimo Osler, con domicilio eletto presso il suo studio in
Padova, via Corso Del Popolo n.1, in forza di procura unita al ricorso in appello;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. , rappresentata e difesa in Controparte_1 C.F._2 giudizio dall'avv.to Luigino Martellato, con domicilio eletto presso il suo studio in
1 Dolo (VE), via Riviera XXIX Aprile n. 22, in forza di procura unita alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
E CONTRO
(c.f. ), in persona del curatore Controparte_2 C.F._3
speciale, avv.to Scotton Massimiliano, che lo rappresentata e difende, con domicilio presso il suo studio in Saonara (PD), va Roma n. 25;
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE' CON LA CHIAMATA IN CAUSA DEL
PROCURATORE GENERALE PRESSO L'INTESTATA CORTE;
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1682/2023 del Tribunale di Padova, pubblicata in data 14 agosto 2023.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
“In via preliminare, dichiarare inammissibili le istanze istruttorie orali e, ai sensi dell'art. 345 cpc, la documentazione depositata da controparte con comparsa di costituzione in appello, per le ragioni indicate in narrativa. Nel merito, rigettare tutte le domande formulate da controparte nel proprio appello incidentale, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa. In riforma della sentenza di primo grado n. 1682/2023, pubblicata dal Tribunale di Padova in data 14 agosto 2023, revocare la statuizione di cui al n. 4) del dispositivo della sentenza di primo grado che pone a carico di l'obbligo di Parte_1
versare, entro il giorno dieci di ogni mese, a un assegno divorzile Controparte_1
mensile di euro 350,00.=, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, con decorrenza della revoca dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado impugnata e, per l'effetto, statuire che nulla è dovuto alla signora Controparte_1
a titolo di assegno divorzile a far data dalla pubblicazione delle sentenza di primo grado, rigettando quindi la domanda avversaria di assegno divorzile, in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari,
2 rimborso forfetario, per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, ammettersi le istanze istruttorie già richieste nel giudizio di primo grado nelle memorie istruttorie all'uopo depositate”.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
“Rigettare l'appello di in quanto infondato in fatto ed in diritto. Parte_1
In accoglimento dell'appello incidentale suesteso al punto B.1) di narrativa, in riforma sul punto dell'impugnata sentenza, stabilire la quantificazione dell'assegno divorzile nella misura già indicata sin dalla costituzione in giudizio con memoria difensiva e ribadita nelle conclusioni precisate in prime cure, e vale a dire nell'importo non inferiore ad euro 1.500,00.= mensili, rivalutabile secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla data della domanda. In accoglimento dell'appello incidentale suesteso al punto B.2) di narrativa, in riforma sul punto dell'impugnata sentenza, stabilire la quantificazione del contributo per il mantenimento del figlio a carico di nella misura già CP_2 Parte_1 indicata sin dall'istanza del 5.11.2021 e ribadita nelle conclusioni precisate in prime cure, e vale a dire nell'importo non inferiore ad euro 2.000,00.= mensili, rivalutabile secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla data della domanda. In accoglimento dell'appello incidentale suesteso al punto B.3) di narrativa, in riforma sul punto dell'impugnata sentenza, disporre che le spese straordinarie per siano poste a carico del padre al 100 %. In accoglimento dell'appello CP_2 incidentale suesteso al punto B.4) di narrativa, in riforma sul punto dell'impugnata sentenza, congruamente ridurre le spese liquidate al curatore avv. Scotton. In via istruttoria, si insiste sull'ammissione delle istanze di prova orale già in atti formulate ed alle quali ci si riporta, con i testi e sui capitoli indicati in comparsa di costituzione in appello. Si rinnova la richiesta di indagine a mezzo di polizia tributaria in ordine al patrimonio mobiliare del sig. e alla Parte_1
verifica delle poste indicate a bilancio della neo costituita srl Dott.
[...]
– unico professionista essendo Controparte_3 Parte_1
e interamente titolare del capitale sociale tramite la propria holding. Si
[...]
3 rinnova la richiesta di CTU secondo il quesito indicato in comparsa di costituzione in appello. Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
A seguito di pronuncia non definitiva del 20 novembre 2018 sullo stato dei coniugi , nato il [...], e nata il 29 Parte_1 Controparte_1
novembre 1971, con cui era dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 27 agosto 2008, unione protrattasi sino alla separazione giudiziale richiesta dal marito con ricorso del 6 dicembre 2013 e dalla quale, già prima del matrimonio, nasceva il figlio in data 15 novembre 2007, la CP_2
sentenza definitiva impugnata e di cui all'oggetto, a seguito dell'intervento del consultorio familiare del comune di Camposampiero, dopo avere ascoltato il minore e disposta consulenza psicopedagogica, nominato per il minore curatore speciale nella persona dell'avv.to Massimiliano Scotton, affidava il figlio minorenne ai Servizi Sociali del ridetto comune per la durata di due anni, affinché
i medesimi assumessero le decisioni di maggiore interesse per e, in CP_2
particolare, quelle relative ad educazione, istruzione e salute, collocando il minore presso la residenza materna. Inoltre, il Tribunale precisava che i Servizi dovessero attivare, previo consenso di , un percorso di sostegno psicologico di CP_2 quest'ultimo ed ogni altro intervento ritenuto utile al suo benessere psicofisico;
un percorso di riavvicinamento di al padre, disciplinando modalità e tempi di CP_2
visita ritenuti opportuni, ove il minore avesse manifestato interesse per la figura paterna. Quanto agli aspetti economici, il Tribunale onerava Parte_1
del versamento mensile di euro 1.200,00.=, con decorrenza dal 16 aprile 2022, oltre rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al pagamento integrale delle spese mediche e dentistiche ed al pagamento nella misura del 50 % delle altre spese straordinarie, così come onerava
4 il medesimo a corrispondere a l'importo mensile di euro Controparte_1
350,00.=, oltre rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di assegno di divorzio e con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza. Infine, il Tribunale regolava le spese di lite compensandole nella misura di due terzi e condannando per la residua frazione alla rifusione in favore dell'ex moglie, nel contempo Parte_1
ponendo a carico delle parti contendenti, per la quota della metà ciascuno, quanto liquidato in favore del CTU in corso di causa e le spese di lite sostenute per la rappresentanza processuale del minore ad opera del curatore, suo difensore.
Per quel che rileva ai fini del presente giudizio di gravame, il Tribunale di
Padova, nel decidere sulla richiesta di di vedersi riconosciuto il Controparte_1 diritto a percepire assegno divorzile dell'importo di euro 1.500,00.= mensili, dava atto che la richiedente aveva allegato di non svolgere alcun lavoro;
di non essere proprietaria di cespiti immobiliari produttivi di reddito;
di avere lasciato il suo lavoro in ospedale sin dal momento in cui si era unita in matrimonio, per dedicarsi su richiesta del marito alla famiglia ed alla collaborazione gratuita presso lo studio odontoiatrico del consorte, così sacrificando le sue possibilità professionali, invece fruttate a pieno da controparte, disponente di cospicuo reddito. Sempre in riferimento alle condizioni economiche delle parti, il Tribunale dava atto delle deduzioni di che aveva allegato che, al momento del ricorso Parte_1
introduttivo, controparte aveva quarantacinque anni;
era proprietaria di terreni acquistati tra il 2010 ed il 2013, venduti nel corso del giudizio al padre per il corrispettivo di euro 41.000,00.=; era convivente con i genitori senza spesa alcuna;
aveva elevata capacità di impiego, essendo laureata in chimica e tecnica farmaceutica ed avendo ella lavorato per anni presso l'ospedale di Padova con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, capacità di impiego viepiù rilevante, essendo ormai il figlio non più bisognevole di essere seguito costantemente, vista la sua età.
Ritenendo provata la consistente disparità patrimoniale e reddituale tra le parti, essendo in condizioni di sfavore e riconducendo detta Controparte_1
5 disparità, almeno in parte, al condiviso menage familiare, in forza del quale quest'ultima, lasciando il suo lavoro in ospedale prima del matrimonio, si era dedicata alla cura del figlio e, dal 2008 al 2012, alla attività lavorativa presso lo studio dentistico del marito, contribuendo così alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio del consorte, il Tribunale riconosceva la sussistenza dei presupposti per attribuire alla richiedente l'assegno di divorzio nella sua funzione perequativa e compensativa. Quanto alla determinazione di detto assegno, il primo Giudice valorizzava le difese spese dall'onerato, ovvero il fatto che venuta meno la convivenza familiare e pur avendone la Controparte_1 concreta possibilità, considerata l'età ed il titolo di studio, oltre che la pregressa esperienza di lavoro, non si era attivata per rendersi economicamente autosufficiente. Dette circostanze, a detta del Tribunale, erano idonee a riconoscere un assegno per l'importo ridotto di euro 350,00.= mensili.
Quanto al mantenimento del figlio minore, collocato presso la madre, il
Tribunale evidenziava come già in sede di separazione era stato previsto che il padre versasse l'importo mensile, rivalutabile annualmente, di euro 1.000,00.=, oltre al 50 % delle spese straordinarie, e che dette statuizioni, originariamente confermate con i provvedimenti presidenziali, erano successivamente modificate con ordinanza del 16 aprile 2022, prevedendosi un contributo, rivalutabile annualmente, a carico del padre e per il mantenimento del figlio, pari ad euro
1.200,00.= mensili, oltre la totalità delle spese mediche ed il 50 % delle altre spese straordinarie, a fronte della domanda di di riduzione di detto Parte_1
contributo, ritenuto dallo stesso eccessivo rispetto alle esigenze del figlio ed allo stile di vita goduto dal medesimo quando conviveva con entrambi i genitori, nonché dovendosi considerare il sopravvenuto peggioramento delle proprie condizioni economiche. Il primo Giudice, con la sentenza impugnata, sostanzialmente confermava quanto già disposto con l'ordinanza del 16 aprile
2022, respingendo anche la pretesa di di aumento del contributo a Controparte_1 carico dell' ex marito all'importo mensile di euro 2.000,00.=, oltre alla totalità di
6 tutte le spese straordinarie, tenuto conto delle aumentate esigenze del figlio, delle floride condizioni economiche di controparte, del fatto che nelle more ella si era trasferita in abitazione condotta in locazione, dovendo sostenere un canone di euro
475,00.= mensili, del fatto che ella si prendeva cura in via esclusiva del minore.
In punto, il Giudice patavino, rigettate le istanze di onde Controparte_1
procedere ad indagini della polizia tributaria sulle risorse economiche dell'ex marito, riteneva che le disponibilità dell'onerato non fossero mutate dall'epoca della modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti, assumendo che l'importo mensile di euro 1.200,00.= e l'accollo delle spese straordinarie, secondo le quote rammentate, fosse coerente con le disponibilità dell'obbligato, conforme alle esigenze ed al tenore di vita goduto del minore, coerente con l'esclusivo impegno della madre nella cura del figlio, data la mancanza di sue frequentazioni con il padre.
Avverso detta pronuncia, ha interposto appello Parte_1
articolando impugnazione del capo di sentenza che ha riconosciuto in favore di controparte l'assegno divorzile, chiedendone la riforma e l'esonero da qualsivoglia obbligo di pagamento, non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della pretesa di controparte in punto, in via istruttoria insistendo per l'assunzione delle istanze istruttorie non ammesse nel corso del giudizio di prime cure. L'appellata, resistendo al gravame, ha chiesto in via di impugnazione incidentale la riforma della sentenza in riferimento al riconoscimento dell'assegno divorzile, reputato inadeguato per difetto;
in riferimento al capo relativo al riconoscimento dell'obbligo di contributo al mantenimento del figlio imposto a controparte, per importo anch'esso reputato inadeguato per difetto;
in riferimento al capo di sentenza che ha riconosciuto le spese di lite in favore del curatore speciale del figlio minore, asseritamente liquidate in modo eccessivo. Così, ha Controparte_1 insistito per l'accoglimento delle pretese già introdotte in prime cure, oltre che per l'ammissione delle istanze istruttorie disattese dal Tribunale.
7 Gli atti del giudizio sono stati, quindi, trasmessi all'ufficio della Procura al fine di acquisire le sue conclusioni.
Rimasto contumace , in persona del suo curatore speciale, a Controparte_2 cui l'appello era notificato regolarmente, con ordinanza del 16 aprile 2024, la
Corte rinviava la causa a successiva udienza disponendo che l'appellata provvedesse a notificare la propria comparsa di costituzione al figlio, in persona del suo curatore, considerata la censura dalla medesima svolta avverso la sentenza di prime cure quanto alla regolamentazione delle spese relative al curatore speciale e difensore del figlio minorenne.
Oggetto del gravame, in primo luogo, è il riconoscimento in favore di
[...] dell'assegno divorzile, anche sotto il profilo della sua asserita CP_1 quantificazione, ritenuta insufficiente dall'appellante incidentale.
censura la sentenza di prime cure affermando che il Parte_1
Tribunale, nel riconoscere la sussistenza dei presupposti dell'assegno in funzione perequativa e compensativa, avrebbe seguito uno scorretto iter argomentativo, con applicazione erronea dell'art. 5 comma 6 L.n. 898/1970, così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità. A detta dell'appellante il Giudice di prime cure avrebbe riconosciuto l'assegno senza che vi fosse rigorosa prova, di cui era onerata la richiedente, del nesso causale tra la sperequazione reddituale degli ex coniugi ed il sacrificio delle aspettative professionali della parte svantaggiata, così avendo mancato di dare contezza delle occasioni professionali perdute in Controparte_1
ragione del condiviso menage familiare. Difettando la prova in questione, a detta di , sarebbe erroneo fondare il diritto all'assegno sul fatto che Parte_1
controparte avrebbe dedicato, nel corso dei quattro anni di convivenza matrimoniale, il suo tempo alle cure del figlio, mantenendo ella la sua professionalità e la sua preparazione curriculare, essendo anche provata la presenza di occasioni lavorative che l'ex moglie, ancora in età da lavoro, mai avrebbe ricercato, come peraltro riconosciuto dal Tribunale. Peraltro, l'appellante evidenza come non sarebbe possibile fondare il diritto all'assegno sul fatto che l'ex
8 moglie avrebbe prestato il suo contributo nella sua attività professionale di odontoiatra, essendo stata detta attività avviata prima dell'incontro con la moglie, nonché essendo stata detta collaborazione breve, risalente nel tempo e limitata a generiche mansioni di segreteria per non più di un paio di ore al giorno. Infine,
ha riaffermato l'insussistenza dei presupposti per il Parte_1
riconoscimento dell'assegno divorzio in funzione perequativa e compensativa per il fatto che durante i dieci anni di giudizio, dapprima di separazione e quindi di divorzio, egli avrebbe versato alla controparte l'importo complessivo di euro
87.500,00.= a titolo di contributo al suo mantenimento, importo del tutto idoneo a soddisfare eventuali esigenze compensative e perequative, non potendosi sottacere che durante il giudizio di separazione, avrebbe anche venduto i Controparte_1
beni immobili al di lei padre, incassando la somma di euro 41.000,00.=.
A sua volta, impugna la sentenza di prime cure nella parte in Controparte_1
cui ha quantificato l'assegno di divorzio nell'importo di euro 350,00.= mensili, censurando la motivazione che avrebbe operato detta quantificazione ancorandola al periodo di convivenza matrimoniale, dovendosi invece correttamente considerare, quale durata del matrimonio, anche il periodo di separazione, nel quale ella avrebbe costantemente ed unicamente dedicato la propria cura al figlio minorenne. Inoltre, sul presupposto che nella valutazione della sproporzione delle risorse economiche degli ex coniugi, quale prerequisito per il riconoscimento dell'assegno di divorzio in funzione compensativa e perequativa, l'attitudine al lavoro debba esser valutata secondo criteri di effettività e concretezza,
[...] ha evidenziato l'erroneità della decisione del primo Giudice nel CP_1
considerare sussistente detta attitudine sulla scorta della età, del titolo di studio e della risalente esperienza lavorativa, essendo in realtà detta età penalizzante, come dimostrato dal fatto che, nonostante l'iscrizione al centro per l'impiego ella non avrebbe trovato alcun lavoro. Dovendosi considerare le rilevanti risorse economiche di controparte, ha concluso chiedendo il Controparte_1
9 riconoscimento dell'assegno per un importo mensile non inferiore ad euro
1.500,00.=.
Per valutare la fondatezza dei motivi di appello sinora esposti vanno considerarsi gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità che, a partire dalla pronuncia a Sezioni Unite del 2018 (Cass. Sez. Un. n. 18287/2018), ha dato interpretazione condivisibile dell'art. 5 comma 6 L.n. n. 898/1970 in tema di presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, superandosi così
l'assunto secondo cui l'assenza di mezzi adeguati in capo al richiedente, ovvero la sua impossibilità oggettiva di procurarseli, costituisca il presupposto per il riconoscimento del diritto, rimanendo gli altri indicatori enunciati nella prima parte della norma in commento (le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno di essi alla conduzioni familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, il loro reddito, anche in rapporto alla durata del matrimonio) elementi relativi alla valutazione della quantificazione dell'assegno.
Secondo la citata pronuncia di legittimità, oramai insegnamento costante, il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5 comma 6 L.n. 898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Così, il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
10 Consegue che all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi anche natura perequativo - compensativa che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (vedasi anche Cass. n. 5603/2020).
Una volta accertato lo squilibrio economico – patrimoniale tra i coniugi in ragione dello scioglimento del vincolo matrimoniale, il coniuge in situazione di svantaggio avrà diritto di conseguire l'assegno di divorzio, non solo al fine di consentire al medesimo una autosufficienza economica (finalità assistenziale dell'assegno), ma anche al fine di compensarlo per il contributo fornito alla realizzazione della vita familiare (finalità perequativo - compensativa).
In altre parole, l'accertamento dello squilibrio economico tra i coniugi costituisce la precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5 comma 6 L.n. 898/1970 (Cass. n. 29920/2022), di modo che l'assegno di divorzio sarà riconosciuto, oltre che per rendere autosufficiente il coniuge svantaggiato, anche per compensarlo in termini perequativi del contributo fornito alla formazione del patrimonio della famiglia o dell'altro coniuge, dovendosi indagare se detto squilibrio economico, sussistente al momento del divorzio, sia stato determinato dalle scelte di vita concordate tra i coniugi per effetto delle quali il richiedente l'assegno abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla famiglia, così contribuendo alla formazione del
11 patrimonio di ciascuno e di quello comune (Cass. n. 21234/2019), dovendosi tenere conto della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Infine, deve chiarirsi che l'onere della prova relativo alla sussistenza dei citati presupposti per il riconoscimento del diritto incombe sul coniuge richiedente, prova che naturalmente può essere anche offerta per presunzioni.
Nel caso che occupa, l'assegno di divorzio è stato riconosciuto unicamente nella sua funzione perequativa e compensativa e, a fronte di detta pronuncia,
[...]
si è limitata a proporre appello incidentale unicamente in punto CP_1 quantificazione dell'assegno già riconosciuto in prime cure, senza in realtà censurare la decisione del Tribunale che detto assegno non ha riconosciuto nella sua funzione assistenziale. Peraltro, non è oggetto di contesa la circostanza che le condizioni economiche delle parti siano tra loro incomparabili, ponendosi in posizione, in tesi più debole, all'esito dello scioglimento del vincolo matrimoniale, la signora Controparte_1
In effetti, nessuna delle parti ha censurato l'accertamento compiuto dal primo
Giudice in ordine alle loro disponibilità reddituali e patrimoniali. In particolare, il
Tribunale ha evidenziato che , risulta proprietario di una villa a Parte_1
Mogliano Veneto per l'acquisto della quale ha contratto un mutuo di oltre euro
500.000,00.=, affrontando poi spese di ristrutturazione di un certo rilievo economico, circostanze che depongono per la sussistenza di sue rilevanti disponibilità economiche;
che il medesimo è proprietario di una autovettura
Range Rover e di tre motociclette;
è socio accomandatario al 70 % del capitale di certa Zental Logical Group sas, nonché socio unico di Parte_2
che detiene il 33 % di Dott. Parte_3
essendo il rimanente 67 % del capitale in titolarità del medesimo Parte_1
; dispone di partecipazione azionaria in Agricola Alma Italia spa;
dispone
[...] di redditi importanti, da ultimo per euro 91.647,00.= per l'anno 2021, avendo in precedenza ritratto redditi ammontanti anche ad euro 302.358,00.= (anno 2018).
Di converso, non è contestato che non ha reddito proprio da Controparte_1
12 lavoro, avendo percepito a seguito della separazione unicamente l'assegno di mantenimento per euro 800,00.= mensili, nonché avendo ritratto euro 41.000,00.= dalla vendita al padre dei terreni di cui era proprietaria, oltre a dover pagare canone di locazione di euro 475,00.= mensili per l'appartamento presso cui si è trasferita con il figlio.
Diversamente, oggetto del giudizio di gravame è da, un lato, l'affermata insussistenza del presupposto secondo cui detto squilibrio sia stato determinato, in tutto o in parte, dalle scelte di vita concordate tra i coniugi per effetto delle quali il richiedente l'assegno abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali e, dall'altro, l'affermata insussistenza del presupposto secondo il quale il coniuge che detto sacrificio abbia sopportato, si sia dedicato alla gestione familiare in modo tale da contribuire alla formazione del patrimonio del consorte e di quello comune.
In argomento, è bene evidenziare che la giurisprudenza di legittimità, nel cassare la decisione di merito che, in presenza di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, aveva attribuito l'assegno divorzile in ragione dell'attività domestica svolta dal richiedente l'assegno, a prescindere dall'allegazione e dalla prova della perdita di concrete prospettive professionali e di potenzialità reddituali conseguenti alla scelta di dedicarsi alle cure della famiglia, ha chiarito che il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo - compensativa non si fonda sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5 comma 6 L.n. 898/1970, essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente (Cass. n. 29920/2022).
Deve darsi atto che in giudizio non è contestato l'accertamento del Tribunale CP_ di Padova, risultante dalle allegazioni di entrambe le parti, secondo cui,
13 cessato il rapporto di lavoro con l'ospedale di Padova ancora prima CP_1
del matrimonio, non avesse più ripreso a lavorare e che, nel corso di parte della vita coniugale, avesse prestato attività lavorativa nello studio dentistico del marito, così come non è contestato che la stessa si sia di fatto occupata in via esclusiva dell'accudimento del figlio , nato peraltro prima che i coniugi CP_2
contraessero matrimonio. Inoltre, è pacifico che si sia dedicato Parte_1
pienamente alla propria attività professionale.
Detto menage familiare deve reputarsi frutto di una scelta condivisa tra i coniugi, pur se in modo implicito, cosa che ha permesso una ripartizione di incombenze tra i coniugi, consentendo al marito la possibilità di incrementare appieno la sua attività professionale, avvalendosi dell'impegno esclusivo della moglie nella conduzione della vita famigliare e nella gestione del figlio minorenne ed allora ancora in tenera età, con suo sacrificio di professionalità in precedenza impiegata. Neppure ha rilievo la difesa spesa da secondo cui Parte_1
l'ex moglie non avrebbe lasciato il proprio lavoro in ospedale per seguire la famiglia ed il marito, posto che il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa era venuto a sua scadenza naturale. In effetti, ciò che rileva è che
[...]
in ogni caso, proprio per dedicarsi in via esclusiva alla famiglia ed al CP_1
marito, ha abbandonato le sue prospettive professionali in un contesto di accordo, pur tacito, tra i coniugi.
Quanto, poi, alla prova del sacrificio dell'impiego della propria professionalità, se può convenirsi che, nel caso di specie, l'età della richiedente, quasi quarantottenne al momento del sorgere del diritto all'assegno, ovvero al momento della cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza del 20 novembre 2018, la sua formazione universitaria e la sua pregressa esperienza lavorativa, anche presso lo studio professionale del marito ed anche durante il periodo di accudimento del figlio minore, siano tali da non escludere totalmente le concrete successive prospettive di lavoro di è in ogni caso vero Controparte_1
che detta rinuncia alla professionalità pregressa ha pur sempre comportato una pari
14 rinuncia ai relativi redditi, una rinuncia all'anzianità contribuiva ed un conseguente sacrificio quanto a trattamento pensionistico, sacrifici, anche di prospettiva reddituale, che comunque debbono avere rilievo nella valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione compensativa.
Infatti, deve essere considerato che come detto, in costanza Controparte_1
di matrimonio ha sacrificato la sua precedente professionalità, che ella avrebbe potuto mettere a frutto anche durante il rapporto di coniugio, per dedicarsi alla cura della famiglia e alla collaborazione presso lo studio del marito, potendo spendere in detto ultimo contesto la sua attitudine al lavoro, secondo quanto affermato dallo stesso appellante , per poche ore al giorno, percependo ridotti Parte_1
introiti da lavoro, per quanto documentato in primo grado, visto il concomitante impegno familiare di accudimento esclusivo del figlio minorenne.
Si deve, dunque, concludere che il sacrificio delle prospettive di carriera e professionali di derivanti da una condivisa gestione del menage Controparte_1
familiare da parte dei coniugi, ha contribuito alla rilevante disparità economica degli ex coniugi, come risultante a seguito della cessazione del vincolo, e che nel contempo detto sacrificio ha contribuito, almeno in parte, alla formazione del patrimonio del consorte, integrandosi la funzione compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, con conseguente rigetto dell'appello interposto da Parte_1
.
[...]
Quanto alla questione della quantificazione di detto assegno, oggetto dell'appello incidentale, deve considerarsi preliminarmente che, l'assegno di divorzio, diversamente dall'assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione, non ha la funzione di garantire al coniuge il medesimo tenore di vita goduto in costanza di convivenza matrimoniale, posto che con lo scioglimento del vincolo viene meno l'obbligo di assistenza materiale tra le parti, cosicché non è normalmente corretto riconoscere detto assegno per importo maggiore rispetto al mantenimento riconosciuto in sede di separazione, salvo che non sopravvengano
15 circostanze oggettive che giustifichino la maggiorazione. Nel caso di specie, consta in atti che, in sede di separazione ha ottenuto assegno per Controparte_1
l'importo mensile di euro 800,00.=, di modo che la richiesta dalla medesima reiterata nella presente sede, onde ottenere l'assegno di divorzio per un importo di euro 1.500,00.= mensili, dovrebbe trovare idonea giustificazione in ragione di rilevanti fatti sopravvenuti.
Si è già detto che, secondo giurisprudenza di legittimità, il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi funzione compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5 comma 6 L.n. 898/1970, richiede l'applicazione dei criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno, così avendo rilevanza il valore del contributo dato dal coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro, la rinuncia alle aspettative di reddito del richiedente e la sua età, la durata del vincolo matrimoniale, i redditi ed i patrimoni delle parti.
Per quanto già detto, ha rinunciato, fin da prima del Controparte_1
matrimonio e con la nascita del figlio, alle proprie aspettative professionali, abdicando alla possibilità di mettere a frutto e a reddito la propria laura e la professionalità acquisita con il proprio lavoro presso l'ospedale di Padova, nel settore del marketing e sviluppo, carriera che le avrebbe assicurato reddito e trattamento pensionistico che la stessa difficilmente avrebbe potuto recuperare mediante impiego analogo e confacente alla sua formazione all'età di quarantotto anni, ovvero al momento dello scioglimento del vincolo, dovendosi nel contempo reputare irragionevole l'attuale possibilità di reperire altri lavori di natura impiegatizia quali quelli espletatati per il marito nel corso della convivenza matrimoniale.
Così, tenuto conto dell'età della richiedente;
della durata del vincolo matrimoniale, oltre che dalla precedente convivenza;
della difficoltà che la stessa richiedente aveva di reperire impiego al momento della cessazione degli effetti del
16 matrimonio;
del contributo dato alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, anche in ragione dell'impegno esclusivo profuso nella cura del figlio minorenne;
della rilevante disparità delle risorse economiche dei coniugi di cui si è dato atto;
del fatto che, attualmente e diversamente da quanto accadeva in precedenza,
[...]
deve provvedere al pagamento di canone di locazione già rammento, CP_1 appare congruo determinare l'assegno di divorzio nell'importo di euro 800,00= mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, in accoglimento parziale del motivo di appello incidentale.
Venendo a considerare i motivi di appello incidentale relativi alle statuizioni prese dal primo Giudice in punto contributo al mantenimento del figlio minorenne
, pretende di ottenere il versamento del contributo mensile CP_2 Controparte_1
di euro 2.000,00.=, oltre rivalutazione annuale ISTAT, nonché il pagamento della totalità delle spese straordinarie, oltre a quelle mediche ed odontoiatriche,
L'appellante incidentale censura la decisione di prime cure sostenendo che il
Tribunale, dopo avere accertato l'assoluta disparità reddituale già evidenziata, avrebbe determinato l'assegno nell'importo incongruo di euro 1.200,00.= mensili, considerate le maggiori esigenze di vita del figlio;
considerato il suo tenore di vita in costanza di convivenza con i genitori;
considerato che
ella sarebbe gravata del pagamento dell'affitto della casa presa in locazione;
considerato che
CP_2
sarebbe accudito unicamente dalla madre senza permanenza alcuna presso il padre.
In argomento, deve osservarsi che il primo Giudice ha ritenuto di quantificare il contributo indicato confermando quanto disposto con ordinanza del
16 aprile 2022, con cui l'assegno in questione era aumentato ad euro 1.200,00.=, di modo che rispetto al momento della decisione presa con sentenza del 5 dicembre
2023, pubblicata il 14 agosto 2023, non può dirsi che le esigenze del minore siano aumentate in modo tale da non essere coperte dall'aumento periodico ISTAT.
Inoltre, l'importo già riconosciuto in primo grado non può reputarsi insufficiente in riferimento alle esigenze di vita del minore che frequenta il liceo artistico e non risulta abbia esigenze di mantenimento ordinarie ulteriori rispetto a quelle di un
17 normale adolescente e che impongano l'aumento richiesto. Inoltre, in riferimento al tenore di vita goduto dal minore nel corso della convivenza con i genitori,
[...]
non ha indicato in sede di appello gli elementi che si sarebbero dovuti CP_1
prendere in considerazione da parte del primo Giudice al fine di riconoscere la maggiorazione pretesa. Se si deve reputare che non sussistono motivi per elevare l'assegno di mantenimento periodico dovuto dall'appellante, nondimeno l'evidente disparità economica tra i genitori, rende accoglibile l'ulteriore domanda dell'appellante di onerare della totalità delle spese straordinarie Parte_1
per il figlio minorenne.
Infine, deve considerarsi l'appello incidentale relativo alla disciplina delle spese di lite sostenute per il minore dal suo curatore speciale, spese che sono state ripartire per la giusta metà a carico di entrambe le parti contendenti nei rapporti interni ed tra loro in via solidale e ritenute eccessive da Controparte_1
Come detto, a fronte della mancata costituzione di , in Controparte_2 persona del suo curatore speciale, a cui è stato ritualmente notificato l'appello, ed a fronte dell'impugnazione proposta da ai danni del medesimo in Controparte_1
punto regolamentazione delle spese di lite, si è provveduto ad ordinare all'appellata di provvedere a notificare la sua comparsa contenente l'appello incidentale al contumace. In punto, deve rammentarsi che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la disposizione dell'art. 292 cpc, secondo la quale debbono essere notificate al contumace le comparse che contengono domande nuove o riconvenzionali, va applicata anche alle comparse contenenti l'appello incidentale, ponendosi anche riguardo ad esse la stessa esigenza di rispetto del principio del contraddittorio, al fine di consentire al contumace di prendere conoscenza dell'appello incidentale a tutela del suo diritto di difesa (ex multis Cass. n. 4747/2000, Cass. n. 19754/2014, Cass. n. 7769/2016 e
Cass. n. 36541/2023).
Nel caso di specie, l'appellata con nota del 24 maggio Controparte_1
2024, ha fatto presente di non avere provveduto a notificare la propria comparsa
18 all'appellato contumace entro il termine assegnato, al fine di evitare ulteriori aggravi di spese processuali, atteso che lo stesso non si è precedentemente costituito in giudizio, con la conseguenza che detto motivo di impugnazione deve reputarsi abbandonato.
In definitiva, rigettato o ritenuto abbandonato ogni altro motivo di gravame, può essere accolto in parte l'appello incidentale proposto da in Controparte_1 punto quantificazione dell'assegno divorzile ed in punto spese straordinarie per il figlio minorenne, con conseguente riforma parziale della sentenza impugnata.
Considerato l'esito del giudizio, le spese di entrambi i gradi debbono essere regolate secondo soccombenza di pur considerando il limitato Parte_4
accoglimento delle domande di Controparte_1
Il rigetto dell'appello principale di comporta che debba Parte_1
darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n. 228/2012, essendo tenuto l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata o ritenuta abbandonata ogni altra domanda e difesa, in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da ed in Controparte_1
parziale riforma della sentenza n. 1682/2023 del Tribunale di Padova, pubblicata in data 14 agosto 2023, fermi nel resto i restanti capi, così provvede,:
1. pone a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno dieci di Parte_1
ogni mese, a un assegno divorzile di euro 800,00.=, Controparte_1
annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
2. pone a carico di il 100 % delle spese straordinarie per il Parte_1
figlio minorenne;
CP_2
19 3. condanna al pagamento in favore dell'appellata Parte_1 [...]
le spese di lite che si liquidano in euro 3.000,00.= per compensi CP_1
professionali, quanto al primo grado di giudizio, ed in euro 2.800,00.= per compensi professionali, quanto al presente grado di appello, in ogni caso oltre accessori di legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n. 228/2012, essendo tenuto l'appellante a versare l'ulteriore importo, a Parte_1
titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto;
5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella camera di Consiglio del 4 giugno 2024
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone di magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 221/2024 R.G. promossa
[...]
(c.f. ), rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1 giudizio dall'avv.to Massimo Osler, con domicilio eletto presso il suo studio in
Padova, via Corso Del Popolo n.1, in forza di procura unita al ricorso in appello;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. , rappresentata e difesa in Controparte_1 C.F._2 giudizio dall'avv.to Luigino Martellato, con domicilio eletto presso il suo studio in
1 Dolo (VE), via Riviera XXIX Aprile n. 22, in forza di procura unita alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
E CONTRO
(c.f. ), in persona del curatore Controparte_2 C.F._3
speciale, avv.to Scotton Massimiliano, che lo rappresentata e difende, con domicilio presso il suo studio in Saonara (PD), va Roma n. 25;
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE' CON LA CHIAMATA IN CAUSA DEL
PROCURATORE GENERALE PRESSO L'INTESTATA CORTE;
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1682/2023 del Tribunale di Padova, pubblicata in data 14 agosto 2023.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
“In via preliminare, dichiarare inammissibili le istanze istruttorie orali e, ai sensi dell'art. 345 cpc, la documentazione depositata da controparte con comparsa di costituzione in appello, per le ragioni indicate in narrativa. Nel merito, rigettare tutte le domande formulate da controparte nel proprio appello incidentale, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa. In riforma della sentenza di primo grado n. 1682/2023, pubblicata dal Tribunale di Padova in data 14 agosto 2023, revocare la statuizione di cui al n. 4) del dispositivo della sentenza di primo grado che pone a carico di l'obbligo di Parte_1
versare, entro il giorno dieci di ogni mese, a un assegno divorzile Controparte_1
mensile di euro 350,00.=, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, con decorrenza della revoca dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado impugnata e, per l'effetto, statuire che nulla è dovuto alla signora Controparte_1
a titolo di assegno divorzile a far data dalla pubblicazione delle sentenza di primo grado, rigettando quindi la domanda avversaria di assegno divorzile, in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari,
2 rimborso forfetario, per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, ammettersi le istanze istruttorie già richieste nel giudizio di primo grado nelle memorie istruttorie all'uopo depositate”.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
“Rigettare l'appello di in quanto infondato in fatto ed in diritto. Parte_1
In accoglimento dell'appello incidentale suesteso al punto B.1) di narrativa, in riforma sul punto dell'impugnata sentenza, stabilire la quantificazione dell'assegno divorzile nella misura già indicata sin dalla costituzione in giudizio con memoria difensiva e ribadita nelle conclusioni precisate in prime cure, e vale a dire nell'importo non inferiore ad euro 1.500,00.= mensili, rivalutabile secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla data della domanda. In accoglimento dell'appello incidentale suesteso al punto B.2) di narrativa, in riforma sul punto dell'impugnata sentenza, stabilire la quantificazione del contributo per il mantenimento del figlio a carico di nella misura già CP_2 Parte_1 indicata sin dall'istanza del 5.11.2021 e ribadita nelle conclusioni precisate in prime cure, e vale a dire nell'importo non inferiore ad euro 2.000,00.= mensili, rivalutabile secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla data della domanda. In accoglimento dell'appello incidentale suesteso al punto B.3) di narrativa, in riforma sul punto dell'impugnata sentenza, disporre che le spese straordinarie per siano poste a carico del padre al 100 %. In accoglimento dell'appello CP_2 incidentale suesteso al punto B.4) di narrativa, in riforma sul punto dell'impugnata sentenza, congruamente ridurre le spese liquidate al curatore avv. Scotton. In via istruttoria, si insiste sull'ammissione delle istanze di prova orale già in atti formulate ed alle quali ci si riporta, con i testi e sui capitoli indicati in comparsa di costituzione in appello. Si rinnova la richiesta di indagine a mezzo di polizia tributaria in ordine al patrimonio mobiliare del sig. e alla Parte_1
verifica delle poste indicate a bilancio della neo costituita srl Dott.
[...]
– unico professionista essendo Controparte_3 Parte_1
e interamente titolare del capitale sociale tramite la propria holding. Si
[...]
3 rinnova la richiesta di CTU secondo il quesito indicato in comparsa di costituzione in appello. Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
A seguito di pronuncia non definitiva del 20 novembre 2018 sullo stato dei coniugi , nato il [...], e nata il 29 Parte_1 Controparte_1
novembre 1971, con cui era dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 27 agosto 2008, unione protrattasi sino alla separazione giudiziale richiesta dal marito con ricorso del 6 dicembre 2013 e dalla quale, già prima del matrimonio, nasceva il figlio in data 15 novembre 2007, la CP_2
sentenza definitiva impugnata e di cui all'oggetto, a seguito dell'intervento del consultorio familiare del comune di Camposampiero, dopo avere ascoltato il minore e disposta consulenza psicopedagogica, nominato per il minore curatore speciale nella persona dell'avv.to Massimiliano Scotton, affidava il figlio minorenne ai Servizi Sociali del ridetto comune per la durata di due anni, affinché
i medesimi assumessero le decisioni di maggiore interesse per e, in CP_2
particolare, quelle relative ad educazione, istruzione e salute, collocando il minore presso la residenza materna. Inoltre, il Tribunale precisava che i Servizi dovessero attivare, previo consenso di , un percorso di sostegno psicologico di CP_2 quest'ultimo ed ogni altro intervento ritenuto utile al suo benessere psicofisico;
un percorso di riavvicinamento di al padre, disciplinando modalità e tempi di CP_2
visita ritenuti opportuni, ove il minore avesse manifestato interesse per la figura paterna. Quanto agli aspetti economici, il Tribunale onerava Parte_1
del versamento mensile di euro 1.200,00.=, con decorrenza dal 16 aprile 2022, oltre rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al pagamento integrale delle spese mediche e dentistiche ed al pagamento nella misura del 50 % delle altre spese straordinarie, così come onerava
4 il medesimo a corrispondere a l'importo mensile di euro Controparte_1
350,00.=, oltre rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di assegno di divorzio e con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza. Infine, il Tribunale regolava le spese di lite compensandole nella misura di due terzi e condannando per la residua frazione alla rifusione in favore dell'ex moglie, nel contempo Parte_1
ponendo a carico delle parti contendenti, per la quota della metà ciascuno, quanto liquidato in favore del CTU in corso di causa e le spese di lite sostenute per la rappresentanza processuale del minore ad opera del curatore, suo difensore.
Per quel che rileva ai fini del presente giudizio di gravame, il Tribunale di
Padova, nel decidere sulla richiesta di di vedersi riconosciuto il Controparte_1 diritto a percepire assegno divorzile dell'importo di euro 1.500,00.= mensili, dava atto che la richiedente aveva allegato di non svolgere alcun lavoro;
di non essere proprietaria di cespiti immobiliari produttivi di reddito;
di avere lasciato il suo lavoro in ospedale sin dal momento in cui si era unita in matrimonio, per dedicarsi su richiesta del marito alla famiglia ed alla collaborazione gratuita presso lo studio odontoiatrico del consorte, così sacrificando le sue possibilità professionali, invece fruttate a pieno da controparte, disponente di cospicuo reddito. Sempre in riferimento alle condizioni economiche delle parti, il Tribunale dava atto delle deduzioni di che aveva allegato che, al momento del ricorso Parte_1
introduttivo, controparte aveva quarantacinque anni;
era proprietaria di terreni acquistati tra il 2010 ed il 2013, venduti nel corso del giudizio al padre per il corrispettivo di euro 41.000,00.=; era convivente con i genitori senza spesa alcuna;
aveva elevata capacità di impiego, essendo laureata in chimica e tecnica farmaceutica ed avendo ella lavorato per anni presso l'ospedale di Padova con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, capacità di impiego viepiù rilevante, essendo ormai il figlio non più bisognevole di essere seguito costantemente, vista la sua età.
Ritenendo provata la consistente disparità patrimoniale e reddituale tra le parti, essendo in condizioni di sfavore e riconducendo detta Controparte_1
5 disparità, almeno in parte, al condiviso menage familiare, in forza del quale quest'ultima, lasciando il suo lavoro in ospedale prima del matrimonio, si era dedicata alla cura del figlio e, dal 2008 al 2012, alla attività lavorativa presso lo studio dentistico del marito, contribuendo così alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio del consorte, il Tribunale riconosceva la sussistenza dei presupposti per attribuire alla richiedente l'assegno di divorzio nella sua funzione perequativa e compensativa. Quanto alla determinazione di detto assegno, il primo Giudice valorizzava le difese spese dall'onerato, ovvero il fatto che venuta meno la convivenza familiare e pur avendone la Controparte_1 concreta possibilità, considerata l'età ed il titolo di studio, oltre che la pregressa esperienza di lavoro, non si era attivata per rendersi economicamente autosufficiente. Dette circostanze, a detta del Tribunale, erano idonee a riconoscere un assegno per l'importo ridotto di euro 350,00.= mensili.
Quanto al mantenimento del figlio minore, collocato presso la madre, il
Tribunale evidenziava come già in sede di separazione era stato previsto che il padre versasse l'importo mensile, rivalutabile annualmente, di euro 1.000,00.=, oltre al 50 % delle spese straordinarie, e che dette statuizioni, originariamente confermate con i provvedimenti presidenziali, erano successivamente modificate con ordinanza del 16 aprile 2022, prevedendosi un contributo, rivalutabile annualmente, a carico del padre e per il mantenimento del figlio, pari ad euro
1.200,00.= mensili, oltre la totalità delle spese mediche ed il 50 % delle altre spese straordinarie, a fronte della domanda di di riduzione di detto Parte_1
contributo, ritenuto dallo stesso eccessivo rispetto alle esigenze del figlio ed allo stile di vita goduto dal medesimo quando conviveva con entrambi i genitori, nonché dovendosi considerare il sopravvenuto peggioramento delle proprie condizioni economiche. Il primo Giudice, con la sentenza impugnata, sostanzialmente confermava quanto già disposto con l'ordinanza del 16 aprile
2022, respingendo anche la pretesa di di aumento del contributo a Controparte_1 carico dell' ex marito all'importo mensile di euro 2.000,00.=, oltre alla totalità di
6 tutte le spese straordinarie, tenuto conto delle aumentate esigenze del figlio, delle floride condizioni economiche di controparte, del fatto che nelle more ella si era trasferita in abitazione condotta in locazione, dovendo sostenere un canone di euro
475,00.= mensili, del fatto che ella si prendeva cura in via esclusiva del minore.
In punto, il Giudice patavino, rigettate le istanze di onde Controparte_1
procedere ad indagini della polizia tributaria sulle risorse economiche dell'ex marito, riteneva che le disponibilità dell'onerato non fossero mutate dall'epoca della modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti, assumendo che l'importo mensile di euro 1.200,00.= e l'accollo delle spese straordinarie, secondo le quote rammentate, fosse coerente con le disponibilità dell'obbligato, conforme alle esigenze ed al tenore di vita goduto del minore, coerente con l'esclusivo impegno della madre nella cura del figlio, data la mancanza di sue frequentazioni con il padre.
Avverso detta pronuncia, ha interposto appello Parte_1
articolando impugnazione del capo di sentenza che ha riconosciuto in favore di controparte l'assegno divorzile, chiedendone la riforma e l'esonero da qualsivoglia obbligo di pagamento, non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della pretesa di controparte in punto, in via istruttoria insistendo per l'assunzione delle istanze istruttorie non ammesse nel corso del giudizio di prime cure. L'appellata, resistendo al gravame, ha chiesto in via di impugnazione incidentale la riforma della sentenza in riferimento al riconoscimento dell'assegno divorzile, reputato inadeguato per difetto;
in riferimento al capo relativo al riconoscimento dell'obbligo di contributo al mantenimento del figlio imposto a controparte, per importo anch'esso reputato inadeguato per difetto;
in riferimento al capo di sentenza che ha riconosciuto le spese di lite in favore del curatore speciale del figlio minore, asseritamente liquidate in modo eccessivo. Così, ha Controparte_1 insistito per l'accoglimento delle pretese già introdotte in prime cure, oltre che per l'ammissione delle istanze istruttorie disattese dal Tribunale.
7 Gli atti del giudizio sono stati, quindi, trasmessi all'ufficio della Procura al fine di acquisire le sue conclusioni.
Rimasto contumace , in persona del suo curatore speciale, a Controparte_2 cui l'appello era notificato regolarmente, con ordinanza del 16 aprile 2024, la
Corte rinviava la causa a successiva udienza disponendo che l'appellata provvedesse a notificare la propria comparsa di costituzione al figlio, in persona del suo curatore, considerata la censura dalla medesima svolta avverso la sentenza di prime cure quanto alla regolamentazione delle spese relative al curatore speciale e difensore del figlio minorenne.
Oggetto del gravame, in primo luogo, è il riconoscimento in favore di
[...] dell'assegno divorzile, anche sotto il profilo della sua asserita CP_1 quantificazione, ritenuta insufficiente dall'appellante incidentale.
censura la sentenza di prime cure affermando che il Parte_1
Tribunale, nel riconoscere la sussistenza dei presupposti dell'assegno in funzione perequativa e compensativa, avrebbe seguito uno scorretto iter argomentativo, con applicazione erronea dell'art. 5 comma 6 L.n. 898/1970, così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità. A detta dell'appellante il Giudice di prime cure avrebbe riconosciuto l'assegno senza che vi fosse rigorosa prova, di cui era onerata la richiedente, del nesso causale tra la sperequazione reddituale degli ex coniugi ed il sacrificio delle aspettative professionali della parte svantaggiata, così avendo mancato di dare contezza delle occasioni professionali perdute in Controparte_1
ragione del condiviso menage familiare. Difettando la prova in questione, a detta di , sarebbe erroneo fondare il diritto all'assegno sul fatto che Parte_1
controparte avrebbe dedicato, nel corso dei quattro anni di convivenza matrimoniale, il suo tempo alle cure del figlio, mantenendo ella la sua professionalità e la sua preparazione curriculare, essendo anche provata la presenza di occasioni lavorative che l'ex moglie, ancora in età da lavoro, mai avrebbe ricercato, come peraltro riconosciuto dal Tribunale. Peraltro, l'appellante evidenza come non sarebbe possibile fondare il diritto all'assegno sul fatto che l'ex
8 moglie avrebbe prestato il suo contributo nella sua attività professionale di odontoiatra, essendo stata detta attività avviata prima dell'incontro con la moglie, nonché essendo stata detta collaborazione breve, risalente nel tempo e limitata a generiche mansioni di segreteria per non più di un paio di ore al giorno. Infine,
ha riaffermato l'insussistenza dei presupposti per il Parte_1
riconoscimento dell'assegno divorzio in funzione perequativa e compensativa per il fatto che durante i dieci anni di giudizio, dapprima di separazione e quindi di divorzio, egli avrebbe versato alla controparte l'importo complessivo di euro
87.500,00.= a titolo di contributo al suo mantenimento, importo del tutto idoneo a soddisfare eventuali esigenze compensative e perequative, non potendosi sottacere che durante il giudizio di separazione, avrebbe anche venduto i Controparte_1
beni immobili al di lei padre, incassando la somma di euro 41.000,00.=.
A sua volta, impugna la sentenza di prime cure nella parte in Controparte_1
cui ha quantificato l'assegno di divorzio nell'importo di euro 350,00.= mensili, censurando la motivazione che avrebbe operato detta quantificazione ancorandola al periodo di convivenza matrimoniale, dovendosi invece correttamente considerare, quale durata del matrimonio, anche il periodo di separazione, nel quale ella avrebbe costantemente ed unicamente dedicato la propria cura al figlio minorenne. Inoltre, sul presupposto che nella valutazione della sproporzione delle risorse economiche degli ex coniugi, quale prerequisito per il riconoscimento dell'assegno di divorzio in funzione compensativa e perequativa, l'attitudine al lavoro debba esser valutata secondo criteri di effettività e concretezza,
[...] ha evidenziato l'erroneità della decisione del primo Giudice nel CP_1
considerare sussistente detta attitudine sulla scorta della età, del titolo di studio e della risalente esperienza lavorativa, essendo in realtà detta età penalizzante, come dimostrato dal fatto che, nonostante l'iscrizione al centro per l'impiego ella non avrebbe trovato alcun lavoro. Dovendosi considerare le rilevanti risorse economiche di controparte, ha concluso chiedendo il Controparte_1
9 riconoscimento dell'assegno per un importo mensile non inferiore ad euro
1.500,00.=.
Per valutare la fondatezza dei motivi di appello sinora esposti vanno considerarsi gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità che, a partire dalla pronuncia a Sezioni Unite del 2018 (Cass. Sez. Un. n. 18287/2018), ha dato interpretazione condivisibile dell'art. 5 comma 6 L.n. n. 898/1970 in tema di presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, superandosi così
l'assunto secondo cui l'assenza di mezzi adeguati in capo al richiedente, ovvero la sua impossibilità oggettiva di procurarseli, costituisca il presupposto per il riconoscimento del diritto, rimanendo gli altri indicatori enunciati nella prima parte della norma in commento (le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno di essi alla conduzioni familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, il loro reddito, anche in rapporto alla durata del matrimonio) elementi relativi alla valutazione della quantificazione dell'assegno.
Secondo la citata pronuncia di legittimità, oramai insegnamento costante, il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5 comma 6 L.n. 898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Così, il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
10 Consegue che all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi anche natura perequativo - compensativa che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (vedasi anche Cass. n. 5603/2020).
Una volta accertato lo squilibrio economico – patrimoniale tra i coniugi in ragione dello scioglimento del vincolo matrimoniale, il coniuge in situazione di svantaggio avrà diritto di conseguire l'assegno di divorzio, non solo al fine di consentire al medesimo una autosufficienza economica (finalità assistenziale dell'assegno), ma anche al fine di compensarlo per il contributo fornito alla realizzazione della vita familiare (finalità perequativo - compensativa).
In altre parole, l'accertamento dello squilibrio economico tra i coniugi costituisce la precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5 comma 6 L.n. 898/1970 (Cass. n. 29920/2022), di modo che l'assegno di divorzio sarà riconosciuto, oltre che per rendere autosufficiente il coniuge svantaggiato, anche per compensarlo in termini perequativi del contributo fornito alla formazione del patrimonio della famiglia o dell'altro coniuge, dovendosi indagare se detto squilibrio economico, sussistente al momento del divorzio, sia stato determinato dalle scelte di vita concordate tra i coniugi per effetto delle quali il richiedente l'assegno abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla famiglia, così contribuendo alla formazione del
11 patrimonio di ciascuno e di quello comune (Cass. n. 21234/2019), dovendosi tenere conto della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Infine, deve chiarirsi che l'onere della prova relativo alla sussistenza dei citati presupposti per il riconoscimento del diritto incombe sul coniuge richiedente, prova che naturalmente può essere anche offerta per presunzioni.
Nel caso che occupa, l'assegno di divorzio è stato riconosciuto unicamente nella sua funzione perequativa e compensativa e, a fronte di detta pronuncia,
[...]
si è limitata a proporre appello incidentale unicamente in punto CP_1 quantificazione dell'assegno già riconosciuto in prime cure, senza in realtà censurare la decisione del Tribunale che detto assegno non ha riconosciuto nella sua funzione assistenziale. Peraltro, non è oggetto di contesa la circostanza che le condizioni economiche delle parti siano tra loro incomparabili, ponendosi in posizione, in tesi più debole, all'esito dello scioglimento del vincolo matrimoniale, la signora Controparte_1
In effetti, nessuna delle parti ha censurato l'accertamento compiuto dal primo
Giudice in ordine alle loro disponibilità reddituali e patrimoniali. In particolare, il
Tribunale ha evidenziato che , risulta proprietario di una villa a Parte_1
Mogliano Veneto per l'acquisto della quale ha contratto un mutuo di oltre euro
500.000,00.=, affrontando poi spese di ristrutturazione di un certo rilievo economico, circostanze che depongono per la sussistenza di sue rilevanti disponibilità economiche;
che il medesimo è proprietario di una autovettura
Range Rover e di tre motociclette;
è socio accomandatario al 70 % del capitale di certa Zental Logical Group sas, nonché socio unico di Parte_2
che detiene il 33 % di Dott. Parte_3
essendo il rimanente 67 % del capitale in titolarità del medesimo Parte_1
; dispone di partecipazione azionaria in Agricola Alma Italia spa;
dispone
[...] di redditi importanti, da ultimo per euro 91.647,00.= per l'anno 2021, avendo in precedenza ritratto redditi ammontanti anche ad euro 302.358,00.= (anno 2018).
Di converso, non è contestato che non ha reddito proprio da Controparte_1
12 lavoro, avendo percepito a seguito della separazione unicamente l'assegno di mantenimento per euro 800,00.= mensili, nonché avendo ritratto euro 41.000,00.= dalla vendita al padre dei terreni di cui era proprietaria, oltre a dover pagare canone di locazione di euro 475,00.= mensili per l'appartamento presso cui si è trasferita con il figlio.
Diversamente, oggetto del giudizio di gravame è da, un lato, l'affermata insussistenza del presupposto secondo cui detto squilibrio sia stato determinato, in tutto o in parte, dalle scelte di vita concordate tra i coniugi per effetto delle quali il richiedente l'assegno abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali e, dall'altro, l'affermata insussistenza del presupposto secondo il quale il coniuge che detto sacrificio abbia sopportato, si sia dedicato alla gestione familiare in modo tale da contribuire alla formazione del patrimonio del consorte e di quello comune.
In argomento, è bene evidenziare che la giurisprudenza di legittimità, nel cassare la decisione di merito che, in presenza di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, aveva attribuito l'assegno divorzile in ragione dell'attività domestica svolta dal richiedente l'assegno, a prescindere dall'allegazione e dalla prova della perdita di concrete prospettive professionali e di potenzialità reddituali conseguenti alla scelta di dedicarsi alle cure della famiglia, ha chiarito che il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo - compensativa non si fonda sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5 comma 6 L.n. 898/1970, essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente (Cass. n. 29920/2022).
Deve darsi atto che in giudizio non è contestato l'accertamento del Tribunale CP_ di Padova, risultante dalle allegazioni di entrambe le parti, secondo cui,
13 cessato il rapporto di lavoro con l'ospedale di Padova ancora prima CP_1
del matrimonio, non avesse più ripreso a lavorare e che, nel corso di parte della vita coniugale, avesse prestato attività lavorativa nello studio dentistico del marito, così come non è contestato che la stessa si sia di fatto occupata in via esclusiva dell'accudimento del figlio , nato peraltro prima che i coniugi CP_2
contraessero matrimonio. Inoltre, è pacifico che si sia dedicato Parte_1
pienamente alla propria attività professionale.
Detto menage familiare deve reputarsi frutto di una scelta condivisa tra i coniugi, pur se in modo implicito, cosa che ha permesso una ripartizione di incombenze tra i coniugi, consentendo al marito la possibilità di incrementare appieno la sua attività professionale, avvalendosi dell'impegno esclusivo della moglie nella conduzione della vita famigliare e nella gestione del figlio minorenne ed allora ancora in tenera età, con suo sacrificio di professionalità in precedenza impiegata. Neppure ha rilievo la difesa spesa da secondo cui Parte_1
l'ex moglie non avrebbe lasciato il proprio lavoro in ospedale per seguire la famiglia ed il marito, posto che il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa era venuto a sua scadenza naturale. In effetti, ciò che rileva è che
[...]
in ogni caso, proprio per dedicarsi in via esclusiva alla famiglia ed al CP_1
marito, ha abbandonato le sue prospettive professionali in un contesto di accordo, pur tacito, tra i coniugi.
Quanto, poi, alla prova del sacrificio dell'impiego della propria professionalità, se può convenirsi che, nel caso di specie, l'età della richiedente, quasi quarantottenne al momento del sorgere del diritto all'assegno, ovvero al momento della cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza del 20 novembre 2018, la sua formazione universitaria e la sua pregressa esperienza lavorativa, anche presso lo studio professionale del marito ed anche durante il periodo di accudimento del figlio minore, siano tali da non escludere totalmente le concrete successive prospettive di lavoro di è in ogni caso vero Controparte_1
che detta rinuncia alla professionalità pregressa ha pur sempre comportato una pari
14 rinuncia ai relativi redditi, una rinuncia all'anzianità contribuiva ed un conseguente sacrificio quanto a trattamento pensionistico, sacrifici, anche di prospettiva reddituale, che comunque debbono avere rilievo nella valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione compensativa.
Infatti, deve essere considerato che come detto, in costanza Controparte_1
di matrimonio ha sacrificato la sua precedente professionalità, che ella avrebbe potuto mettere a frutto anche durante il rapporto di coniugio, per dedicarsi alla cura della famiglia e alla collaborazione presso lo studio del marito, potendo spendere in detto ultimo contesto la sua attitudine al lavoro, secondo quanto affermato dallo stesso appellante , per poche ore al giorno, percependo ridotti Parte_1
introiti da lavoro, per quanto documentato in primo grado, visto il concomitante impegno familiare di accudimento esclusivo del figlio minorenne.
Si deve, dunque, concludere che il sacrificio delle prospettive di carriera e professionali di derivanti da una condivisa gestione del menage Controparte_1
familiare da parte dei coniugi, ha contribuito alla rilevante disparità economica degli ex coniugi, come risultante a seguito della cessazione del vincolo, e che nel contempo detto sacrificio ha contribuito, almeno in parte, alla formazione del patrimonio del consorte, integrandosi la funzione compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, con conseguente rigetto dell'appello interposto da Parte_1
.
[...]
Quanto alla questione della quantificazione di detto assegno, oggetto dell'appello incidentale, deve considerarsi preliminarmente che, l'assegno di divorzio, diversamente dall'assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione, non ha la funzione di garantire al coniuge il medesimo tenore di vita goduto in costanza di convivenza matrimoniale, posto che con lo scioglimento del vincolo viene meno l'obbligo di assistenza materiale tra le parti, cosicché non è normalmente corretto riconoscere detto assegno per importo maggiore rispetto al mantenimento riconosciuto in sede di separazione, salvo che non sopravvengano
15 circostanze oggettive che giustifichino la maggiorazione. Nel caso di specie, consta in atti che, in sede di separazione ha ottenuto assegno per Controparte_1
l'importo mensile di euro 800,00.=, di modo che la richiesta dalla medesima reiterata nella presente sede, onde ottenere l'assegno di divorzio per un importo di euro 1.500,00.= mensili, dovrebbe trovare idonea giustificazione in ragione di rilevanti fatti sopravvenuti.
Si è già detto che, secondo giurisprudenza di legittimità, il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi funzione compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5 comma 6 L.n. 898/1970, richiede l'applicazione dei criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno, così avendo rilevanza il valore del contributo dato dal coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro, la rinuncia alle aspettative di reddito del richiedente e la sua età, la durata del vincolo matrimoniale, i redditi ed i patrimoni delle parti.
Per quanto già detto, ha rinunciato, fin da prima del Controparte_1
matrimonio e con la nascita del figlio, alle proprie aspettative professionali, abdicando alla possibilità di mettere a frutto e a reddito la propria laura e la professionalità acquisita con il proprio lavoro presso l'ospedale di Padova, nel settore del marketing e sviluppo, carriera che le avrebbe assicurato reddito e trattamento pensionistico che la stessa difficilmente avrebbe potuto recuperare mediante impiego analogo e confacente alla sua formazione all'età di quarantotto anni, ovvero al momento dello scioglimento del vincolo, dovendosi nel contempo reputare irragionevole l'attuale possibilità di reperire altri lavori di natura impiegatizia quali quelli espletatati per il marito nel corso della convivenza matrimoniale.
Così, tenuto conto dell'età della richiedente;
della durata del vincolo matrimoniale, oltre che dalla precedente convivenza;
della difficoltà che la stessa richiedente aveva di reperire impiego al momento della cessazione degli effetti del
16 matrimonio;
del contributo dato alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, anche in ragione dell'impegno esclusivo profuso nella cura del figlio minorenne;
della rilevante disparità delle risorse economiche dei coniugi di cui si è dato atto;
del fatto che, attualmente e diversamente da quanto accadeva in precedenza,
[...]
deve provvedere al pagamento di canone di locazione già rammento, CP_1 appare congruo determinare l'assegno di divorzio nell'importo di euro 800,00= mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, in accoglimento parziale del motivo di appello incidentale.
Venendo a considerare i motivi di appello incidentale relativi alle statuizioni prese dal primo Giudice in punto contributo al mantenimento del figlio minorenne
, pretende di ottenere il versamento del contributo mensile CP_2 Controparte_1
di euro 2.000,00.=, oltre rivalutazione annuale ISTAT, nonché il pagamento della totalità delle spese straordinarie, oltre a quelle mediche ed odontoiatriche,
L'appellante incidentale censura la decisione di prime cure sostenendo che il
Tribunale, dopo avere accertato l'assoluta disparità reddituale già evidenziata, avrebbe determinato l'assegno nell'importo incongruo di euro 1.200,00.= mensili, considerate le maggiori esigenze di vita del figlio;
considerato il suo tenore di vita in costanza di convivenza con i genitori;
considerato che
ella sarebbe gravata del pagamento dell'affitto della casa presa in locazione;
considerato che
CP_2
sarebbe accudito unicamente dalla madre senza permanenza alcuna presso il padre.
In argomento, deve osservarsi che il primo Giudice ha ritenuto di quantificare il contributo indicato confermando quanto disposto con ordinanza del
16 aprile 2022, con cui l'assegno in questione era aumentato ad euro 1.200,00.=, di modo che rispetto al momento della decisione presa con sentenza del 5 dicembre
2023, pubblicata il 14 agosto 2023, non può dirsi che le esigenze del minore siano aumentate in modo tale da non essere coperte dall'aumento periodico ISTAT.
Inoltre, l'importo già riconosciuto in primo grado non può reputarsi insufficiente in riferimento alle esigenze di vita del minore che frequenta il liceo artistico e non risulta abbia esigenze di mantenimento ordinarie ulteriori rispetto a quelle di un
17 normale adolescente e che impongano l'aumento richiesto. Inoltre, in riferimento al tenore di vita goduto dal minore nel corso della convivenza con i genitori,
[...]
non ha indicato in sede di appello gli elementi che si sarebbero dovuti CP_1
prendere in considerazione da parte del primo Giudice al fine di riconoscere la maggiorazione pretesa. Se si deve reputare che non sussistono motivi per elevare l'assegno di mantenimento periodico dovuto dall'appellante, nondimeno l'evidente disparità economica tra i genitori, rende accoglibile l'ulteriore domanda dell'appellante di onerare della totalità delle spese straordinarie Parte_1
per il figlio minorenne.
Infine, deve considerarsi l'appello incidentale relativo alla disciplina delle spese di lite sostenute per il minore dal suo curatore speciale, spese che sono state ripartire per la giusta metà a carico di entrambe le parti contendenti nei rapporti interni ed tra loro in via solidale e ritenute eccessive da Controparte_1
Come detto, a fronte della mancata costituzione di , in Controparte_2 persona del suo curatore speciale, a cui è stato ritualmente notificato l'appello, ed a fronte dell'impugnazione proposta da ai danni del medesimo in Controparte_1
punto regolamentazione delle spese di lite, si è provveduto ad ordinare all'appellata di provvedere a notificare la sua comparsa contenente l'appello incidentale al contumace. In punto, deve rammentarsi che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la disposizione dell'art. 292 cpc, secondo la quale debbono essere notificate al contumace le comparse che contengono domande nuove o riconvenzionali, va applicata anche alle comparse contenenti l'appello incidentale, ponendosi anche riguardo ad esse la stessa esigenza di rispetto del principio del contraddittorio, al fine di consentire al contumace di prendere conoscenza dell'appello incidentale a tutela del suo diritto di difesa (ex multis Cass. n. 4747/2000, Cass. n. 19754/2014, Cass. n. 7769/2016 e
Cass. n. 36541/2023).
Nel caso di specie, l'appellata con nota del 24 maggio Controparte_1
2024, ha fatto presente di non avere provveduto a notificare la propria comparsa
18 all'appellato contumace entro il termine assegnato, al fine di evitare ulteriori aggravi di spese processuali, atteso che lo stesso non si è precedentemente costituito in giudizio, con la conseguenza che detto motivo di impugnazione deve reputarsi abbandonato.
In definitiva, rigettato o ritenuto abbandonato ogni altro motivo di gravame, può essere accolto in parte l'appello incidentale proposto da in Controparte_1 punto quantificazione dell'assegno divorzile ed in punto spese straordinarie per il figlio minorenne, con conseguente riforma parziale della sentenza impugnata.
Considerato l'esito del giudizio, le spese di entrambi i gradi debbono essere regolate secondo soccombenza di pur considerando il limitato Parte_4
accoglimento delle domande di Controparte_1
Il rigetto dell'appello principale di comporta che debba Parte_1
darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n. 228/2012, essendo tenuto l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata o ritenuta abbandonata ogni altra domanda e difesa, in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da ed in Controparte_1
parziale riforma della sentenza n. 1682/2023 del Tribunale di Padova, pubblicata in data 14 agosto 2023, fermi nel resto i restanti capi, così provvede,:
1. pone a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno dieci di Parte_1
ogni mese, a un assegno divorzile di euro 800,00.=, Controparte_1
annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
2. pone a carico di il 100 % delle spese straordinarie per il Parte_1
figlio minorenne;
CP_2
19 3. condanna al pagamento in favore dell'appellata Parte_1 [...]
le spese di lite che si liquidano in euro 3.000,00.= per compensi CP_1
professionali, quanto al primo grado di giudizio, ed in euro 2.800,00.= per compensi professionali, quanto al presente grado di appello, in ogni caso oltre accessori di legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n. 228/2012, essendo tenuto l'appellante a versare l'ulteriore importo, a Parte_1
titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto;
5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella camera di Consiglio del 4 giugno 2024
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
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