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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/03/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2877/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Prima Sezione Civile
composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Marianna Galioto Presidente
Dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel.
Dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di secondo grado n. R.G. 2877/2023 promosso da:
(P. IVA: ), in qualità di mandataria di TE P.IVA_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura allegata
[...] in atti, dall'avv. Vincenzo Palomba (C.F.: PEC: C.F._1
) e dall'avv. Andrea Meraldi (C.F.: Email_1
PEC: ed elettivamente domiciliata C.F._2 Email_2 presso lo studio di quest'ultimo sito in Lodi (LO), Viale Agnelli n. 23
APPELLANTE
Nei confronti di
CO
(C.F.: ), in persone del legale rappresentante pro tempore dott. P.IVA_2 Controparte_3 rappresentata e difesa, come da procura allegata in atti, dall'avv. Alessia Generoso (C.F.:
; PEC: ed elettricamente domiciliata C.F._3 Email_3
pagina 1 di 15 presso il suo studio in Milano (MI), Corso Indipendenza n. 18
APPELLATA
OGGETTO: Appello vs. sentenza del Tribunale di Lodi n. 189/2023, pubblicata in data 14 marzo 2023. Cessione dei crediti.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per TE
“ Nel merito, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza impugnata n. 189/2023, emessa dal Tribunale di
Lodi e pubblicata in data 14 marzo 2023, nei termini esposti in narrativa e, per l'effetto, in accoglimento delle domande svolte dall'odierna appellante,
• IN VIA PRINCIPALE:
- Accertare e dichiarare per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, il diritto di ad ottenere il pagamento da Parte_2 parte dell' dei seguenti crediti e, per l'effetto, CO condannare l' al relativo pagamento in favore di CO
Parte_2
I. € 14.782,96 a titolo di sorte capitale;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale determinati nella misura degli interessi legali di
mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – come indicato nella tabella di cui al paragrafo B. – sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D.Lgs. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. 192/2012 e con decorrenza dalla notifica del presente atto;
IV € 160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle 4 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del presente giudizio.
• IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa,
- accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell' Parte_2 [...]
e, per l'effetto, condannare l' CO CO
al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a
[...] Parte_2 Pt_2
n.q. per:
- sorte capitale,
pagina 2 di 15 - interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex
artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- € 160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle 4 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del presente giudizio.
• IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: per l'eventualità in cui l' CO
dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di
[...] pagamento formulate, oppure dovessero essere formulati rilievi di qualsivoglia natura:
- Accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell' Parte_2 [...]
e per l'effetto, condannare l' CO CO
al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a
[...] Parte_2 Parte_2 per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato
[...] arricchimento ex art. 2041 c.c.;
In via Istruttoria:
Con riserva di ulteriormente produrre od articolare ogni mezzo di prova, ivi compresa CTU.
Con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA,
IVA, contributo unificato, marca e successive occorrende.”.
Per CO
“IN PRINCIPALITA':
- respingere l'appello proposto da perché inammissibile e infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, TE confermare integralmente la sentenza impugnata per le ragioni tutte esposte negli atti di primo e secondo grado di giudizio;
IN SUBORDINE E CONDIZIONATAMENTE AL MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA SVOLTA IN VIA
PRINCIPALE E ANCHE IN RAGIONE DELLA RIPROPOSIZIONE IN SEDE DI APPELLO DELLE DOMANDE ED
ECCEZIONI NON ESAMINATE/ASSORBITE DALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO AI SENSI DELL'ART. 346 C.P.C.:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di per le ragioni esposte in atto e, per l'effetto, TE dichiarare inammissibile e comunque infondata l'azione promossa;
- rigettare tutte le domande proposte nei confronti della convenuta e comunque assolverla da ogni avversa pretesa;
IN OGNI CASO:
- condannare al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre 15% spese generali, 4% C.P.A. TE
e IVA come per legge;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ci si oppone altresì alla c.t.u. richiesta ex adverso in quanto controversia di natura documentale e poiché finalizzata a sopperire all'onere di probatorio gravante su controparte.
Salvis Juribus.”. pagina 3 di 15 IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO
in forza di procura di a propria volta avente causa e TE Parte_1
mandataria della cedente NE GI S.p.a., conveniva in giudizio l'
[...]
(di seguito, ) chiedendo il pagamento della somma di Controparte_4 CP_5
€ 14.782,96, oltre interessi di mora sulla sorte capitale e interessi anatocistici derivanti dagli interessi moratori, nonché la somma di € 160,00 ex art. 6 D.Lgs. 231/2002 in forza di una cessione in blocco di crediti tra NE GI e la del 24 settembre 2018 (doc. 2 primo grado ). Parte_1 CP_1
A fondamento della domanda, la società attrice sosteneva che il credito preteso in restituzione derivava da quattro fatture emesse in data 4 settembre 2018, saldate solo in via parziale.
Rilevava altresì l'attrice come la mandante dovesse ritenersi legittimata ad agire anche in Parte_1 forza di mandato all'incasso del credito conferitole da NE GI con atto sottoscritto alla medesima data del 24 settembre 2018 (doc. 7 ibidem).
Nel costituirsi in giudizio, l' riconosceva di aver affidato ad NE GI S.p.a. il servizio per la CP_5
fornitura di energia elettrica aderendo alla Convenzione stipulata in data 21 dicembre 2017 dall'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA s.p.a.) con NE GI s.p.a. (cfr. doc. 3 primo grado
) e che le fatture azionate fossero state emesse a fronte della suddetta adesione. CP_5
Rilevava altresì l' convenuta di aver ricevuto, in data 9 ottobre 2018, notifica dell'avvenuta CP_5
cessione del credito tra la fornitrice NE e la cessionaria al riguardo, tuttavia, la convenuta Parte_1 rilevava che, con comunicazione dell'8 novembre 2018, aveva opposto il proprio rifiuto alla cessione ai sensi dell'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici – cfr. doc. 5 primo grado
), rifiuto che veniva ribadito con comunicazione del 26 febbraio 2019 (doc. 6 ibidem). CP_5
L eccepiva altresì di aver risposto alla diffida di pagamento di , ricevuta in data 4 CP_5 Pt_2 settembre 2019, con nota del primo ottobre 2019, nella quale evidenziava l'intervenuto rifiuto della cessione (doc. 8 ibidem).
La eccepiva, pertanto, il difetto di legittimazione attiva della a fronte CP_5 CP_1 dell'inopponibilità della cessione, allegando altresì di aver provveduto al pagamento delle fatture direttamente ad NE GI S.p.a. e di aver comunicato l'avvenuto pagamento all'attrice (doc. nn. 11-
13 primo grado ). CP_5
La convenuta lamentava, inoltre, l'infondatezza delle ulteriori pretese avanzate dall'attrice in relazione alla corresponsione di interessi anatocistici – non prevista dalla Convenzione ARCA/NE –, alla debenza della somma di € 160,00 ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. 231/2002, e all'esperibilità dell'azione ex art. 2041 c.c.
pagina 4 di 15 Istruita la causa, con sentenza n. 189/2023, pubblicata in data 14 marzo 2023, il Tribunale di Lodi rigettava la domanda svolta da nei confronti della per inopponibilità CP_1 Controparte_6 della cessione, condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite.
In motivazione, il giudice di primo grado:
− rilevava come, nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., l'attrice non avesse contestato la ricostruzione fattuale offerta dall' con precipuo riferimento alla formalizzazione della cessione CP_5
e al conseguente rifiuto dell'ente, limitandosi a sostenere la debenza delle somme sulla base di una diversa interpretazione della normativa applicabile;
− osservava come la cessione del credito nei confronti del debitore ceduto non potesse considerarsi efficace, a fronte del rifiuto legittimamente opposto dall'ente alla medesima ai sensi dell'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016; in proposito, il giudice rilevava come il Codice dei contratti pubblici – nel recepire il principio generale di cui all'art. 9, All. E, L. 20 marzo 1865, relativo alla necessaria accettazione, da parte della p.a., della cessione dei crediti vantati nei suoi confronti – preveda l'inopponibilità della cessione all'amministrazione a fronte del rifiuto di questa nei 45 giorni successivi alla notifica dell'avvenuto trasferimento del credito, ciò rispondendo al fine- evidenziato dalla giurisprudenza – di garantire la regolarità e continuità nell'esecuzione dei contratti pubblici
(Cass sent.18339/2014)
− pur riconoscendo l'esistenza di un'isolata interpretazione dell'art. 4bis citato che sostiene la libera cedibilità del credito pubblico, previo rispetto delle sole regole di cartolarizzazione, osservava come le disposizioni di cui alla legge sulla cartolarizzazione ( L.130/1999 ed in particolare l'art 4 bis ) pur costituendo legge generale in materia di cartolarizzazione, erano da reputarsi derogate dalle disposizioni di cui al D.L. n. 50/2016, che all'art 106 c.13 prevede la possibilità di rifiuto. In particolare, sottolineava che le norme disciplinanti i crediti verso la p.a. costituiscono lex specialis ed apprestano una tutela rafforzata per i fini già evidenziati (continuità dei rapporti in corso) e rappresentano, in ogni caso, disposizione successiva, che avrebbe in caso contrario regolato esplicitamente la fattispecie, ove soggetta a trattamento differente;
− osservava come la giurisprudenza di legittimità avesse ritenuto estensibile agli enti locali l'applicabilità di dette regole e principi, in quanto articolazioni della Pubblica amministrazione
(Cass.981/2002; Cass 11041/1996);
− osservava ancora, del resto, anche sotto un profilo interpretativo, che pure il contratto tra la cedente
NE GI S.p.a. e CA aveva richiamato dette disposizioni.
pagina 5 di 15 IL PROCEDIMENTO DI SECONDO GRADO
Avverso la sentenza del Tribunale di Lodi ha proposto appello la mandataria della cessionaria
[...]
chiedendo la riforma del provvedimento di primo grado e, per l'effetto, la condanna della CP_1
al pagamento del credito preteso in primo grado. CP_5
L'appellante ha censurato la sentenza di prime cure con due motivi di gravame.
1. Con il primo motivo di appello, la ha rilevato l'erroneità della pronuncia nella parte in CP_1 cui ha accolto l'eccezione di inopponibilità della cessione, evidenziando come la disciplina prevista dal Codice degli appalti non riguarderebbe la cessione del credito intervenuta tra NE GI s.p.a.
e la mandante avvenuta ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Controparte_7
cartolarizzazione dei crediti (L. n. 130/1999), disciplina speciale che, all'art. 4, comma 4bis, deroga alle formalità previste dagli artt. 69 e 79 .R.G. 2440/1923 con riferimento alle cessioni di crediti nei confronti di amministrazioni statali. Conseguentemente, il giudice di primo grado avrebbe erroneamente applicato i criteri di specialità e di successione delle leggi nel tempo. A conforto delle proprie argomentazioni, l'appellante ha richiamato una recente pronuncia del Consiglio di Stato (n.
5561/2020), che rilevando il carattere speciale della L. 130/1999 rispetto alla comune disciplina relativa alle cessioni del credito nei confronti della p.a. di cui all'art. 106, comma 13, D.Lgs.
50/2016, ha sancito l'inapplicabilità della disciplina relativa all'opponibilità del rifiuto della cessione da parte dell'ente pubblico. Pertanto, i crediti nei confronti di Amministrazioni pubbliche, laddove oggetto di cartolarizzazione, sarebbero soggetti unicamente alla L. n. 130/1999.
2. Con il secondo motivo di gravame, la società appellante si è doluta dell'omessa pronuncia da parte del Tribunale di Lodi, per non aver il giudice effettuato alcun vaglio rispetto alle difese svolte dall'attrice, in specie riguardo al mandato di gestione conferito alla dalla cedente NE Parte_1 per la gestione, il recupero e l'incasso del credito. ha rilevato, sul punto, come il CP_1 mandato in parola (prodotto sub doc. 5 nel primo grado di giudizio) avrebbe legittimato la – Parte_1
e, per essa la mandataria appellante – non soltanto in qualità di cessionaria del credito, CP_1
ma altresì, in via subordinata, quale mandataria della cedente NE.
Nel merito, nel reiterare la propria domanda di pagamento dei crediti ceduti, l'appellante ha sottolineato come, nel primo grado di giudizio, l' nell'opporre il proprio adempimento, avesse CP_5
rilevato di aver saldato gli importi portati dalle quattro fatture del 24 settembre 2018, in parte mediante ordini di bonifico e, in parte, portando in compensazione note di credito derivanti da fatture precedentemente emesse dalla fornitrice NE e stornate soltanto dopo il pagamento delle medesime da parte dell' . CO
pagina 6 di 15 Sul punto, l'appellante:
− da un lato, ha eccepito come la convenuta non avesse dimostrato in giudizio di aver CP_5
preventivamente pagato le fatture oggetto di storno – con conseguente inutilizzabilità dell'importo stornato in compensazione con altre e diverse fatture;
− dall'altro lato, ha rilevato come l'azienda sanitaria, nel pagare alcune delle fatture azionate, avesse portato in compensazione importi contenuti in note di credito già utilizzate per saldare precedenti fatture emesse da NE GI. si è costituita nel procedimento di impugnazione, contestando la fondatezza dell'appello CP_5
proposto e chiedendone il rigetto.
In particolare, l'appellata: ha ribadito l'efficacia derogatoria delle disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici rispetto alla normativa, generale e anteriore, di cui alla L. 130/1999; ha nuovamente sottolineato l'efficacia del rifiuto opposto da alla cessione dei crediti, ai sensi e CP_5 per gli effetti dell'art. 106, comma 13 D.Lgs. 50/2016; ha richiamato l'art. 9, comma 11 della Convenzione ARCA/NE, cui la stessa aveva aderito, CP_5 secondo il quale “in materia di cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente trovano applicazione la disposizione di cui all'art. 106, comma 13,
D.Lgs. 50/2016”; ha rilevato come l'art. 4, comma 4bis, nell'escludere le formalità previste dagli artt. 69 e 70, R.D.
2440/1923, farebbe riferimento alle sole modalità di formazione, comunicazione e pubblicizzazione della cessione, e non anche alla possibilità di rifiuto della p. a. debitrice, la cui opponibilità è appunto regolata da una disposizione successiva e di favore, quale l'art. 106 comma 13 D.Lgs. 50/2016; ha eccepito l'inammissibilità del secondo motivo di appello, rilevando come il Tribunale si fosse CP_ limitato ad accogliere la prima delle eccezioni formulate in primo grado, rilevando CP_5
l'inopponibilità della cessione, e ritenendo assorbite le ulteriori questioni poste a fondamento della pretesa di;
CP_1 ha sottolineato l'invalidità, perché privo di oggetto, del mandato conferito da parte di NE GI
S.p.a., la quale si era privata del potere di disporre del credito avendo, con rogito del Notaio in Per_1
data 24.09.2018 rep. n. 228716, stipulato tra NE GI S.p.a. e (relativo, tra le altre, alle Parte_1 fatture di cui al presente giudizio nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione ai sensi della L.
130/1999), perduto la disponibilità del credito stesso. In altri termini, il mandato conferito da NE
GI S.p.a. avrebbe riguardato crediti di cui la cedente si era in realtà già spogliata per atto inopponibile ad ma in ogni caso valido tra cedente e ceduto. Il profilo dei pagamenti effettuati CP_5
pagina 7 di 15 da alla cedente, non preclusi per effetto dell'inopponibilità della cessione, avrebbero dovuto CP_5
esser regolati tra cedente e cessionario, ma non coinvolgevano in alcun modo la posizione della debitrice ceduta, che aveva pagato con effetto liberatorio nelle mani del cedente;
in via condizionata dall'eventuale accoglimento dell'appello avversario, ha riproposto l'eccezione di infondatezza della domanda di pagamento a fronte dell'insussistenza del credito, rilevando di aver già documentato in primo grado l'intervenuto pagamento delle fatture azionate alla fornitrice cedente NE
GI s.p.a. mediante produzione dei mandati di pagamento, delle note di credito e delle fatture stornate.
All'udienza del 21 febbraio 2024, il Consigliere istruttore fissava davanti a sé l'udienza del 12 marzo
2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parte i termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito delle note conclusionali e delle memorie di replica.
In detta udienza, la causa veniva rimessa in decisione.
***
Ai fini della corretta disamina della questione posta al vaglio di questa Corte, il Collegio ritiene opportuno individuare la disciplina applicabile alla cessione dei crediti intervenuta in favore di
– mandante dell'odierna appellante – dalla fornitrice NE GI s.p.a. e Controparte_7
la loro opponibilità ad CP_5
Trattandosi di operazione di cartolarizzazione del credito, l'appellante rileva l'applicabilità della disciplina di cui alla L. 130/1999 e, in particolare, del comma 4bis dell'art. 4, rubricato “MODALITÀ DI
EFFICACIA DELLA CESSIONE”, che recita “Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c),
a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici”.
I richiamati articoli del R.D. 2440/1923, di cui l'art. 4 esclude l'applicabilità, prevedono:
− all'art. 69, che “Le cessioni […] relative a somme dovute dallo Stato […] debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento
[…]”;
− all'art. 70, che “Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248” secondo pagina 8 di 15 cui “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà […] convenirsi cessione, se non vi aderisca
l'amministrazione interessata”.
Il delineato quadro normativo, nella prospettazione dell'appellante, derogherebbe alla disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici e, in particolare, alla norma sulla quale l'azienda sanitaria appellata fonda la propria eccezione di inopponibilità della cessione, già accolta dal Tribunale di Lodi.
Il comma 13 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, rubricato “MODIFICA DEI CONTRATTI DURANTE IL
PERIODO DI EFFICACIA” prevede infatti che “[…] Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.”
Deve in particolare indirizzarsi la questione relativa alla specialità della disciplina recata dalla Legge generale sulla cartolarizzazione rispetto a quella, altrettanto speciale, dettata in materia di cessioni di crediti vantati nei confronti di una stazione appaltante pubblica.
Tra i due strumenti legislativi sussiste, invero, un rapporto di specialità reciproca.
La ratio sottesa alla L. 130/1999 è infatti quella di favorire la competitività delle imprese, consentendo alle imprese cedenti di conseguire il pagamento delle proprie fatture in termini rapidissimi, assicurando una regolarità di cash flow indispensabile per il finanziamento dell'attività.
Nondimeno, l'art. 106, comma 13 D.Lgs. 50/2016, nel recepire il generale principio sotteso alle formalità previste dagli artt. 69 e 70 RD. 2446/1923 e alla necessaria accettazione della cessione dei crediti da parte della pubblica amministrazione – come previsto dall'art. 9, All. E, R.D. 2448/1865 – attraverso la regola dell'opponibilità del rifiuto della cessione da parte della stazione appaltante, persegue il fine, già evidenziato dal giudice di prime cure, di garantire la regolarità e continuità nell'esecuzione dei contratti pubblici, permettendo alla pubblica amministrazione di riconoscere che la cessione del credito non pregiudichi “l'andamento” e la “perfezione dell'opera” (cfr. in tal senso Cass.
6934/2024).
Tanto considerato, va anzitutto osservato che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di pagina 9 di 15 legittimità, cui questa Corte ha già ripetutamente aderito (cfr. ex multis, Corte d'Appello di Milano, n.
3479/2024 pubbl. il 18/12/2024), e dalla quale non intende qui discostarsi, la disciplina di cui al R.D.
2248/1865, richiamato dall'art. 70, R.D. 2440/1923, è applicabile alle sole amministrazioni statali e non anche agli enti territoriali, tra cui rientrano le aziende sanitarie locali come l'odierna appellata.
Come evidenziato dalla Corte di Cassazione, invero, la disciplina di cui al citato Regio Decreto
“riguarda esclusivamente l'Amministrazione Statale” e non si applica ai crediti derivanti dagli appalti, forniture e concessioni degli enti locali, recando disciplina “non suscettibile di interpretazione analogica o estensiva” (cfr. Cass. n. 5241/2024).
Ne consegue che la non necessarietà dell'adesione della alla cessione di crediti derivi non tanto CP_5 dall'applicazione della norma di cui all'art. 4, comma 4bis della L. 130 /1999, quanto, principalmente, dall'impossibilità di attribuire all'azienda sanitaria appellata la qualifica soggettiva richiesta dalle richiamate disposizioni.
Nondimeno, la Corte osserva come i principi di diritto espressi dagli artt. 69 e 70 del R.D. 2440/1923 siano stati recepiti dal legislatore in materia di appalti pubblici, nella parte in cui ha previsto, all'art. 106, comma 13, D.Lgs. 163/2006 le formalità previste ai fini della formazione e pubblicizzazione dell'atto di cessione e l'opponibilità, da parte della stazione appaltante che sia pubblica amministrazione, del rifiuto della cessione medesima entro quarantacinque giorni.
E', invero, fuor di dubbio che la predetta disciplina sia invece pienamente applicabile anche all' CP_5 appellata, riconducibile “nel concetto lato di stazioni appaltanti che sono pubbliche amministrazioni”, rientrando nell'ampia nozione di “stazione appaltante” prevista dall'art. 3, D.Lgs. 50/2016, “le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g)" (lett.
o) e, quindi, ricomprendendo (tra gli altri): le amministrazioni dello Stato;
gli enti pubblici territoriali;
gli altri enti pubblici non economici;
gli organismi di diritto pubblico”.
Né appare prospettabile, come sostenuto dalla società appellante, la disapplicazione della richiamata normativa, in favore della pur speciale disciplina prevista in materia di cartolarizzazione del credito, a fronte di due fondamentali ragioni.
Da un lato, l'applicazione della sola normativa recata dalla L. 130/1999 finirebbe inevitabilmente per minare la ratio sottesa alle formalità previste dal codice degli appalti, che garantiscono la continuità dei rapporti contrattuali di cui sia parte una pubblica amministrazione, accordando a quest'ultima una tutela rafforzata e manifestando quella “conquista della specialità” da parte del diritto amministrativo già espressa dall'art. 9, all. E, L. 2248/1865.
Vale nondimeno la pena di rilevare, peraltro, come la disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016 sia successiva pagina 10 di 15 alla Legge generale sulla cartolarizzazione (L. 130/1990), di talché, come già correttamente rilevato dal giudice di prime cure, laddove il legislatore avesse inteso ammettere la libera cedibilità del credito pubblico soggetto a cartolarizzazione, avrebbe regolato esplicitamente la fattispecie.
Dall'altro, soccorre un argomento di carattere letterale, e di stretta interpretazione degli accordi negoziali vincolanti per le parti.
Come correttamente sottolineato da parte appellata, infatti, un espresso riferimento alla disciplina di cui all'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016 è rinvenibile non soltanto nella Convenzione stipulata tra NE
GI ed CA, ma altresì nell'atto di cessione stipulato dalla fornitrice NE GI S.p.a. in favore della Controparte_7
Con riferimento, in particolare, alla Convenzione quadro – cui la appellata ha inteso aderire e CP_5 chiamata a definire “la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti di fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore in favore delle Amministrazioni Contraenti della fornitura di energia elettrica nonché della erogazione dei
Servizi connessi” (cfr. lett. h) delle premesse della Convenzione del 21 dicembre 2017 – doc. 3 primo grado appellata) –, la stessa prevede, all'art. 9, par. 11, che “in materia di cessione dei crediti maturati dal
Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016”.
Con riferimento, poi, all'atto di cessione dei crediti intervenuto tra la cedente NE GI e e per quanto maggiormente rileva in questa sede, basti notare come la Controparte_7 lettera E) delle premesse previste nel testo contrattuale reciti “con il presente atto, le Parti, nel rispetto delle formalità, poste dall'art. 106, comma 13, del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016, intendono formalizzare la cessione pro soluto dei Crediti dal Cedente al Cessionario”.
La disposizione è richiamata altresì dall'art. 1, par. 1, del medesimo atto di cessione, secondo cui “Il
“Cedente”, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1260 e seguenti del codice civile, della legge n. 52 del
21 febbraio 1991 (Legge Factoring) e nel rispetto delle formalità poste dall'articolo 106, comma 13,
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, cede pro soluto al “Cessionario”, che accetta e acquista pro soluto, tutti i Crediti vantati nei confronti del “Debitore”, come indicati nel loro valore nominale all'Allegato “A” all'Atto”.
Se ne desume l'intenzione delle parti contrattuali di osservare, nell'esecuzione del contratto, la procedura prevista dalla normativa in materia di appalti pubblici, ivi inclusa l'opponibilità del rifiuto della cessione, ancorché in blocco, da parte dell'azienda sanitaria ceduta.
Né può ritenersi che il richiamo della normativa di cui all'art. 106, comma 13 debba intendersi con esclusivo riferimento alle modalità di costituzione, pubblicizzazione e notifica ivi previste: una simile pagina 11 di 15 lettura, invero, non trovando alcun riscontro nell'analisi del testo contrattuale, si porrebbe in contrasto con un'interpretazione del contratto improntata a buona fede (art. 1366 c.c.) e finirebbe inevitabilmente per frustrare l'affidamento riposto dal debitore ceduto sulle modalità di esecuzione della cessione, ed andrebbe oltretutto a rappresentare una ingiustificata deroga contra legem alle disposizioni di favore che il legislatore pare aver voluto riservare alla contrattazione delle pubbliche amministrazioni.
In altri termini, deve ritenersi che, una volta notificato l'atto di cessione, sia maturato un legittimo affidamento, in capo all'azienda sanitaria debitrice, sull'integrale applicabilità della normativa prevista dall'art. 106, comma 13 del codice dei contratti pubblici, richiamato dallo stesso atto negoziale dalla stessa concluso con la fornitrice, e, quindi, sulla possibilità di opporre il proprio rifiuto alla cessione che la creditrice avesse voluto effettuare delle ragioni vantate nei confronti della medesima.
Ne deriva che, rimanendo incontestato tra le parti l'intervenuto rifiuto delle cessioni dei crediti da parte dell' nel rispetto delle forme e dei termini di legge (cfr. doc. 5 primo grado appellata), la cessione CP_5 non abbia avuto alcuna efficacia tra le parti, con sua conseguente inopponibilità all'appellata.
Con riferimento al secondo motivo di appello, con cui l'appellante ha ribadito la propria legittimazione ad agire anche in virtù del mandato di gestione conferito alla dalla fornitrice NE GI, Parte_1 la Corte ne rileva l'infondatezza.
Invero, anche a voler prescindere dai profili di contraddittorietà della doglianza – pretendendo l'appellante di agire in virtù di mandato avente ad oggetto crediti di cui, a fronte dell'intervenuta cessione, NE GI non avrebbe più potuto legittimamente disporre – deve infatti rilevarsi, per mera completezza della motivazione, e ad abundantiam, come l'ASST appellata abbia tempestivamente allegato e documentato di aver ottemperato al pagamento, in favore della fornitrice, delle quattro fatture oggetto di contestazione.
L'esame delle fatture, dei documenti di storno, delle note di credito e dei mandati di pagamento prodotti dall'appellata (cfr. docc. 15-29 primo grado appellata) permettono di ritenere infondate le argomentazioni spese dall'appellante in merito all'utilizzo, da parte della delle note di credito in CP_5
compensazione rispetto ad altre fatture emesse dalla fornitrice NE GI e al mancato pagamento, da parte dell'appellata, delle fatture stornate da cui sono derivate le note di credito.
In particolare:
1. con riferimento alla fattura n. -4034 per € 8.927,14 (10.891,11 IVA inclusa), di cui l'appellante chiede il pagamento nella misura di € 69,00, il suo integrale pagamento mediante:
i) mandato n. 3719/2018 per € 10.451,14 (cfr. doc. 27 primo grado);
ii) compensazione con il credito di cui alla nota di credito n. -3942 emessa da NE a storno della fattura 4811115438 del 6 luglio 2018 per € 439,97 – fattura a sua volta pagata dalla con CP_5
pagina 12 di 15 mandato n. 2294/2018 (cfr. docc. 20 e 21 primo grado).
Sul punto, l'ente appellato ha rilevato come la fattura n. -4086 (pagata con mandato n. 3774/2018) sia stata onorata senza utilizzazione di note di credito in compensazione: argomentazione, questa, debitamente documentata mediante produzione dell'ordine di pagamento (sub doc. 13 p. 2), decadendo così la contestazione mossa da OF di doppia compensazione;
2. con riferimento alla fattura n. -4045 per € 7.566,97 (9.231,70 IVA inclusa), di cui OF chiede il pagamento nella misura di € 2.719,22, il suo pagamento risulta:
i) dal mandato n. 2951/2018, per € 4.937,51 (cfr. doc 25);
ii) dalla parziale compensazione della fattura azionata per € 9.231,70 e della fattura n.
004811504024 di € 121,71 mediante due note di credito (n. -422812 di € 10,00 e n. -503926 di €
3.317,45 – docc. 22 e 24); Sul punto, l'azienda sanitaria ha escluso che la nota di credito per €
3.317,45 fosse stata utilizzata per la fattura n. -4105, come sostenuto dall'appellante: l' ha CP_5
peraltro dimostrato di aver proceduto al pagamento della fattura da ultimo citata con il mandato n.
2182/2019 senza utilizzo della nota di credito (cfr. doc. 13 p. 5).
Inoltre, entrambe le note di credito portate a compensazione della fattura n. -4045 corrispondevano ad effettivi crediti dell' nei confronti di NE GI, a fronte di fatture stornate, ma già CP_5 pagate dall' . In particolare: CO
- la nota di credito -503926 si riferiva alla fattura n. 4811119320, pagata con mandato n. 2296/2018
(prodotta sub doc. 23 primo grado);
- la nota di credito -422812 si riferiva alla fattura per “indennizzo dal Distributore per Del. 463/16” dell'importo di € 10,00 (prodotta sub doc. 24).
3. Il pagamento delle fatture n. -4023 dell'importo di € 3.264,23 (3.982,36 IVA inclusa) e la fattura n. -
4035 dell'importo di € 10.263,03 (12.520,90 IVA inclusa), di cui chiede il pagamento CP_1 nella misura, rispettivamente di € 3.264,23 e di € 8.730,51. risulta:
i) dal mandato n. 3714, recante pagamento di diverse fatture per € 1.532,52 (doc. 29);
ii) dalla parziale compensazione delle fatture azionate mediante note di credito per complessivi €
14.722,99 (docc. 14, 16 e 18).
Anche rispetto a tali fatture, l'appellata ha ritenuto infondata la confutazione di mancato pagamento svolta dalla controparte, rilevando come le note di credito portate in compensazione, lungi dal costituire semplici note di storno, si riferissero a importi dovuti, ma pagati, rispetto a specifiche fatture esposte nella nota di credito.
In particolare:
- la nota di credito n. -3923 (per € 31,82 IVA inclusa – doc. 14) veniva emessa in relazione alla fattura pagina 13 di 15 (menzionata nel campo "IDENTIFICATIVO FATTURA COLLEGATA" presente nel dettaglio nota medesima) n. 4811209408 pagata con mandato 2295 del 2018 (prodotto sub doc. 15);
- la nota di credito -3934 (per € 22,52 IVA inclusa – doc. 16) sarebbe stata emessa in relazione alla fattura n. 4811119312 pagata con mandato 2295 del 2018 (prodotto sub doc. 17);
- la nota di credito n. -3937 (per € 14.688,65 IVA inclusa) veniva emessa in relazione alla fattura n. -
15443 (prodotto sub doc. n. 19 del fascicolo di primo grado).
A fronte del compendio probatorio offerto in atti dall'azienda sanitaria appellata, si è CP_1
limitata a reiterare le doglianze già esposte nel primo grado di giudizio, senza apporre specifiche censure alle argomentazioni addotte – e debitamente provate – dalla controparte nell'opporre il proprio adempimento.
Ne deriva, dunque, rilevandolo unicamente la Corte ad abundantiam, l'infondatezza nel merito della doglianza.
Conclusioni e spese.
In conclusione, l'appello svolto da deve essere rigettato, con conferma della sentenza CP_1
impugnata.
Le spese di lite del presente grado, regolamentate secondo soccombenza ex art. 91 c.p.c., vengono poste a carico di in favore dell'appellata TE CO
.
[...]
La liquidazione avviene come da dispositivo, sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento come previsti dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia introdotta in appello (valore indicato in € 14.782,86), all'assenza di attività istruttoria, alle questioni di diritto affrontate e all'attività di difesa svolta.
Infine, sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, come sopra composta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) respinge l'appello formulato da in qualità di mandataria della TE [...]
nei confronti di Controparte_7 CO
e, per l'effetto, conferma la sentenza R.G. n. 189/2023, pubblicata il 14 marzo
[...]
2023, del Tribunale di Lodi;
pagina 14 di 15 2) condanna in qualità di mandataria della al TE Controparte_7
pagamento delle spese processuali del grado, che liquida, in favore di
[...]
, in complessivi € 3.966,00 per compensi, CO
oltre spese generali ed accessori di legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Il Consigliere est.
Alessandra Arceri
Il Presidente
Marianna Galioto
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Prima Sezione Civile
composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Marianna Galioto Presidente
Dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel.
Dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di secondo grado n. R.G. 2877/2023 promosso da:
(P. IVA: ), in qualità di mandataria di TE P.IVA_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura allegata
[...] in atti, dall'avv. Vincenzo Palomba (C.F.: PEC: C.F._1
) e dall'avv. Andrea Meraldi (C.F.: Email_1
PEC: ed elettivamente domiciliata C.F._2 Email_2 presso lo studio di quest'ultimo sito in Lodi (LO), Viale Agnelli n. 23
APPELLANTE
Nei confronti di
CO
(C.F.: ), in persone del legale rappresentante pro tempore dott. P.IVA_2 Controparte_3 rappresentata e difesa, come da procura allegata in atti, dall'avv. Alessia Generoso (C.F.:
; PEC: ed elettricamente domiciliata C.F._3 Email_3
pagina 1 di 15 presso il suo studio in Milano (MI), Corso Indipendenza n. 18
APPELLATA
OGGETTO: Appello vs. sentenza del Tribunale di Lodi n. 189/2023, pubblicata in data 14 marzo 2023. Cessione dei crediti.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per TE
“ Nel merito, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza impugnata n. 189/2023, emessa dal Tribunale di
Lodi e pubblicata in data 14 marzo 2023, nei termini esposti in narrativa e, per l'effetto, in accoglimento delle domande svolte dall'odierna appellante,
• IN VIA PRINCIPALE:
- Accertare e dichiarare per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, il diritto di ad ottenere il pagamento da Parte_2 parte dell' dei seguenti crediti e, per l'effetto, CO condannare l' al relativo pagamento in favore di CO
Parte_2
I. € 14.782,96 a titolo di sorte capitale;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale determinati nella misura degli interessi legali di
mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – come indicato nella tabella di cui al paragrafo B. – sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D.Lgs. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. 192/2012 e con decorrenza dalla notifica del presente atto;
IV € 160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle 4 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del presente giudizio.
• IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa,
- accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell' Parte_2 [...]
e, per l'effetto, condannare l' CO CO
al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a
[...] Parte_2 Pt_2
n.q. per:
- sorte capitale,
pagina 2 di 15 - interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex
artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- € 160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle 4 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del presente giudizio.
• IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: per l'eventualità in cui l' CO
dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di
[...] pagamento formulate, oppure dovessero essere formulati rilievi di qualsivoglia natura:
- Accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell' Parte_2 [...]
e per l'effetto, condannare l' CO CO
al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a
[...] Parte_2 Parte_2 per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato
[...] arricchimento ex art. 2041 c.c.;
In via Istruttoria:
Con riserva di ulteriormente produrre od articolare ogni mezzo di prova, ivi compresa CTU.
Con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA,
IVA, contributo unificato, marca e successive occorrende.”.
Per CO
“IN PRINCIPALITA':
- respingere l'appello proposto da perché inammissibile e infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, TE confermare integralmente la sentenza impugnata per le ragioni tutte esposte negli atti di primo e secondo grado di giudizio;
IN SUBORDINE E CONDIZIONATAMENTE AL MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA SVOLTA IN VIA
PRINCIPALE E ANCHE IN RAGIONE DELLA RIPROPOSIZIONE IN SEDE DI APPELLO DELLE DOMANDE ED
ECCEZIONI NON ESAMINATE/ASSORBITE DALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO AI SENSI DELL'ART. 346 C.P.C.:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di per le ragioni esposte in atto e, per l'effetto, TE dichiarare inammissibile e comunque infondata l'azione promossa;
- rigettare tutte le domande proposte nei confronti della convenuta e comunque assolverla da ogni avversa pretesa;
IN OGNI CASO:
- condannare al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre 15% spese generali, 4% C.P.A. TE
e IVA come per legge;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ci si oppone altresì alla c.t.u. richiesta ex adverso in quanto controversia di natura documentale e poiché finalizzata a sopperire all'onere di probatorio gravante su controparte.
Salvis Juribus.”. pagina 3 di 15 IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO
in forza di procura di a propria volta avente causa e TE Parte_1
mandataria della cedente NE GI S.p.a., conveniva in giudizio l'
[...]
(di seguito, ) chiedendo il pagamento della somma di Controparte_4 CP_5
€ 14.782,96, oltre interessi di mora sulla sorte capitale e interessi anatocistici derivanti dagli interessi moratori, nonché la somma di € 160,00 ex art. 6 D.Lgs. 231/2002 in forza di una cessione in blocco di crediti tra NE GI e la del 24 settembre 2018 (doc. 2 primo grado ). Parte_1 CP_1
A fondamento della domanda, la società attrice sosteneva che il credito preteso in restituzione derivava da quattro fatture emesse in data 4 settembre 2018, saldate solo in via parziale.
Rilevava altresì l'attrice come la mandante dovesse ritenersi legittimata ad agire anche in Parte_1 forza di mandato all'incasso del credito conferitole da NE GI con atto sottoscritto alla medesima data del 24 settembre 2018 (doc. 7 ibidem).
Nel costituirsi in giudizio, l' riconosceva di aver affidato ad NE GI S.p.a. il servizio per la CP_5
fornitura di energia elettrica aderendo alla Convenzione stipulata in data 21 dicembre 2017 dall'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA s.p.a.) con NE GI s.p.a. (cfr. doc. 3 primo grado
) e che le fatture azionate fossero state emesse a fronte della suddetta adesione. CP_5
Rilevava altresì l' convenuta di aver ricevuto, in data 9 ottobre 2018, notifica dell'avvenuta CP_5
cessione del credito tra la fornitrice NE e la cessionaria al riguardo, tuttavia, la convenuta Parte_1 rilevava che, con comunicazione dell'8 novembre 2018, aveva opposto il proprio rifiuto alla cessione ai sensi dell'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici – cfr. doc. 5 primo grado
), rifiuto che veniva ribadito con comunicazione del 26 febbraio 2019 (doc. 6 ibidem). CP_5
L eccepiva altresì di aver risposto alla diffida di pagamento di , ricevuta in data 4 CP_5 Pt_2 settembre 2019, con nota del primo ottobre 2019, nella quale evidenziava l'intervenuto rifiuto della cessione (doc. 8 ibidem).
La eccepiva, pertanto, il difetto di legittimazione attiva della a fronte CP_5 CP_1 dell'inopponibilità della cessione, allegando altresì di aver provveduto al pagamento delle fatture direttamente ad NE GI S.p.a. e di aver comunicato l'avvenuto pagamento all'attrice (doc. nn. 11-
13 primo grado ). CP_5
La convenuta lamentava, inoltre, l'infondatezza delle ulteriori pretese avanzate dall'attrice in relazione alla corresponsione di interessi anatocistici – non prevista dalla Convenzione ARCA/NE –, alla debenza della somma di € 160,00 ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. 231/2002, e all'esperibilità dell'azione ex art. 2041 c.c.
pagina 4 di 15 Istruita la causa, con sentenza n. 189/2023, pubblicata in data 14 marzo 2023, il Tribunale di Lodi rigettava la domanda svolta da nei confronti della per inopponibilità CP_1 Controparte_6 della cessione, condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite.
In motivazione, il giudice di primo grado:
− rilevava come, nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., l'attrice non avesse contestato la ricostruzione fattuale offerta dall' con precipuo riferimento alla formalizzazione della cessione CP_5
e al conseguente rifiuto dell'ente, limitandosi a sostenere la debenza delle somme sulla base di una diversa interpretazione della normativa applicabile;
− osservava come la cessione del credito nei confronti del debitore ceduto non potesse considerarsi efficace, a fronte del rifiuto legittimamente opposto dall'ente alla medesima ai sensi dell'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016; in proposito, il giudice rilevava come il Codice dei contratti pubblici – nel recepire il principio generale di cui all'art. 9, All. E, L. 20 marzo 1865, relativo alla necessaria accettazione, da parte della p.a., della cessione dei crediti vantati nei suoi confronti – preveda l'inopponibilità della cessione all'amministrazione a fronte del rifiuto di questa nei 45 giorni successivi alla notifica dell'avvenuto trasferimento del credito, ciò rispondendo al fine- evidenziato dalla giurisprudenza – di garantire la regolarità e continuità nell'esecuzione dei contratti pubblici
(Cass sent.18339/2014)
− pur riconoscendo l'esistenza di un'isolata interpretazione dell'art. 4bis citato che sostiene la libera cedibilità del credito pubblico, previo rispetto delle sole regole di cartolarizzazione, osservava come le disposizioni di cui alla legge sulla cartolarizzazione ( L.130/1999 ed in particolare l'art 4 bis ) pur costituendo legge generale in materia di cartolarizzazione, erano da reputarsi derogate dalle disposizioni di cui al D.L. n. 50/2016, che all'art 106 c.13 prevede la possibilità di rifiuto. In particolare, sottolineava che le norme disciplinanti i crediti verso la p.a. costituiscono lex specialis ed apprestano una tutela rafforzata per i fini già evidenziati (continuità dei rapporti in corso) e rappresentano, in ogni caso, disposizione successiva, che avrebbe in caso contrario regolato esplicitamente la fattispecie, ove soggetta a trattamento differente;
− osservava come la giurisprudenza di legittimità avesse ritenuto estensibile agli enti locali l'applicabilità di dette regole e principi, in quanto articolazioni della Pubblica amministrazione
(Cass.981/2002; Cass 11041/1996);
− osservava ancora, del resto, anche sotto un profilo interpretativo, che pure il contratto tra la cedente
NE GI S.p.a. e CA aveva richiamato dette disposizioni.
pagina 5 di 15 IL PROCEDIMENTO DI SECONDO GRADO
Avverso la sentenza del Tribunale di Lodi ha proposto appello la mandataria della cessionaria
[...]
chiedendo la riforma del provvedimento di primo grado e, per l'effetto, la condanna della CP_1
al pagamento del credito preteso in primo grado. CP_5
L'appellante ha censurato la sentenza di prime cure con due motivi di gravame.
1. Con il primo motivo di appello, la ha rilevato l'erroneità della pronuncia nella parte in CP_1 cui ha accolto l'eccezione di inopponibilità della cessione, evidenziando come la disciplina prevista dal Codice degli appalti non riguarderebbe la cessione del credito intervenuta tra NE GI s.p.a.
e la mandante avvenuta ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Controparte_7
cartolarizzazione dei crediti (L. n. 130/1999), disciplina speciale che, all'art. 4, comma 4bis, deroga alle formalità previste dagli artt. 69 e 79 .R.G. 2440/1923 con riferimento alle cessioni di crediti nei confronti di amministrazioni statali. Conseguentemente, il giudice di primo grado avrebbe erroneamente applicato i criteri di specialità e di successione delle leggi nel tempo. A conforto delle proprie argomentazioni, l'appellante ha richiamato una recente pronuncia del Consiglio di Stato (n.
5561/2020), che rilevando il carattere speciale della L. 130/1999 rispetto alla comune disciplina relativa alle cessioni del credito nei confronti della p.a. di cui all'art. 106, comma 13, D.Lgs.
50/2016, ha sancito l'inapplicabilità della disciplina relativa all'opponibilità del rifiuto della cessione da parte dell'ente pubblico. Pertanto, i crediti nei confronti di Amministrazioni pubbliche, laddove oggetto di cartolarizzazione, sarebbero soggetti unicamente alla L. n. 130/1999.
2. Con il secondo motivo di gravame, la società appellante si è doluta dell'omessa pronuncia da parte del Tribunale di Lodi, per non aver il giudice effettuato alcun vaglio rispetto alle difese svolte dall'attrice, in specie riguardo al mandato di gestione conferito alla dalla cedente NE Parte_1 per la gestione, il recupero e l'incasso del credito. ha rilevato, sul punto, come il CP_1 mandato in parola (prodotto sub doc. 5 nel primo grado di giudizio) avrebbe legittimato la – Parte_1
e, per essa la mandataria appellante – non soltanto in qualità di cessionaria del credito, CP_1
ma altresì, in via subordinata, quale mandataria della cedente NE.
Nel merito, nel reiterare la propria domanda di pagamento dei crediti ceduti, l'appellante ha sottolineato come, nel primo grado di giudizio, l' nell'opporre il proprio adempimento, avesse CP_5
rilevato di aver saldato gli importi portati dalle quattro fatture del 24 settembre 2018, in parte mediante ordini di bonifico e, in parte, portando in compensazione note di credito derivanti da fatture precedentemente emesse dalla fornitrice NE e stornate soltanto dopo il pagamento delle medesime da parte dell' . CO
pagina 6 di 15 Sul punto, l'appellante:
− da un lato, ha eccepito come la convenuta non avesse dimostrato in giudizio di aver CP_5
preventivamente pagato le fatture oggetto di storno – con conseguente inutilizzabilità dell'importo stornato in compensazione con altre e diverse fatture;
− dall'altro lato, ha rilevato come l'azienda sanitaria, nel pagare alcune delle fatture azionate, avesse portato in compensazione importi contenuti in note di credito già utilizzate per saldare precedenti fatture emesse da NE GI. si è costituita nel procedimento di impugnazione, contestando la fondatezza dell'appello CP_5
proposto e chiedendone il rigetto.
In particolare, l'appellata: ha ribadito l'efficacia derogatoria delle disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici rispetto alla normativa, generale e anteriore, di cui alla L. 130/1999; ha nuovamente sottolineato l'efficacia del rifiuto opposto da alla cessione dei crediti, ai sensi e CP_5 per gli effetti dell'art. 106, comma 13 D.Lgs. 50/2016; ha richiamato l'art. 9, comma 11 della Convenzione ARCA/NE, cui la stessa aveva aderito, CP_5 secondo il quale “in materia di cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente trovano applicazione la disposizione di cui all'art. 106, comma 13,
D.Lgs. 50/2016”; ha rilevato come l'art. 4, comma 4bis, nell'escludere le formalità previste dagli artt. 69 e 70, R.D.
2440/1923, farebbe riferimento alle sole modalità di formazione, comunicazione e pubblicizzazione della cessione, e non anche alla possibilità di rifiuto della p. a. debitrice, la cui opponibilità è appunto regolata da una disposizione successiva e di favore, quale l'art. 106 comma 13 D.Lgs. 50/2016; ha eccepito l'inammissibilità del secondo motivo di appello, rilevando come il Tribunale si fosse CP_ limitato ad accogliere la prima delle eccezioni formulate in primo grado, rilevando CP_5
l'inopponibilità della cessione, e ritenendo assorbite le ulteriori questioni poste a fondamento della pretesa di;
CP_1 ha sottolineato l'invalidità, perché privo di oggetto, del mandato conferito da parte di NE GI
S.p.a., la quale si era privata del potere di disporre del credito avendo, con rogito del Notaio in Per_1
data 24.09.2018 rep. n. 228716, stipulato tra NE GI S.p.a. e (relativo, tra le altre, alle Parte_1 fatture di cui al presente giudizio nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione ai sensi della L.
130/1999), perduto la disponibilità del credito stesso. In altri termini, il mandato conferito da NE
GI S.p.a. avrebbe riguardato crediti di cui la cedente si era in realtà già spogliata per atto inopponibile ad ma in ogni caso valido tra cedente e ceduto. Il profilo dei pagamenti effettuati CP_5
pagina 7 di 15 da alla cedente, non preclusi per effetto dell'inopponibilità della cessione, avrebbero dovuto CP_5
esser regolati tra cedente e cessionario, ma non coinvolgevano in alcun modo la posizione della debitrice ceduta, che aveva pagato con effetto liberatorio nelle mani del cedente;
in via condizionata dall'eventuale accoglimento dell'appello avversario, ha riproposto l'eccezione di infondatezza della domanda di pagamento a fronte dell'insussistenza del credito, rilevando di aver già documentato in primo grado l'intervenuto pagamento delle fatture azionate alla fornitrice cedente NE
GI s.p.a. mediante produzione dei mandati di pagamento, delle note di credito e delle fatture stornate.
All'udienza del 21 febbraio 2024, il Consigliere istruttore fissava davanti a sé l'udienza del 12 marzo
2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parte i termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito delle note conclusionali e delle memorie di replica.
In detta udienza, la causa veniva rimessa in decisione.
***
Ai fini della corretta disamina della questione posta al vaglio di questa Corte, il Collegio ritiene opportuno individuare la disciplina applicabile alla cessione dei crediti intervenuta in favore di
– mandante dell'odierna appellante – dalla fornitrice NE GI s.p.a. e Controparte_7
la loro opponibilità ad CP_5
Trattandosi di operazione di cartolarizzazione del credito, l'appellante rileva l'applicabilità della disciplina di cui alla L. 130/1999 e, in particolare, del comma 4bis dell'art. 4, rubricato “MODALITÀ DI
EFFICACIA DELLA CESSIONE”, che recita “Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c),
a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici”.
I richiamati articoli del R.D. 2440/1923, di cui l'art. 4 esclude l'applicabilità, prevedono:
− all'art. 69, che “Le cessioni […] relative a somme dovute dallo Stato […] debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento
[…]”;
− all'art. 70, che “Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248” secondo pagina 8 di 15 cui “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà […] convenirsi cessione, se non vi aderisca
l'amministrazione interessata”.
Il delineato quadro normativo, nella prospettazione dell'appellante, derogherebbe alla disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici e, in particolare, alla norma sulla quale l'azienda sanitaria appellata fonda la propria eccezione di inopponibilità della cessione, già accolta dal Tribunale di Lodi.
Il comma 13 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, rubricato “MODIFICA DEI CONTRATTI DURANTE IL
PERIODO DI EFFICACIA” prevede infatti che “[…] Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.”
Deve in particolare indirizzarsi la questione relativa alla specialità della disciplina recata dalla Legge generale sulla cartolarizzazione rispetto a quella, altrettanto speciale, dettata in materia di cessioni di crediti vantati nei confronti di una stazione appaltante pubblica.
Tra i due strumenti legislativi sussiste, invero, un rapporto di specialità reciproca.
La ratio sottesa alla L. 130/1999 è infatti quella di favorire la competitività delle imprese, consentendo alle imprese cedenti di conseguire il pagamento delle proprie fatture in termini rapidissimi, assicurando una regolarità di cash flow indispensabile per il finanziamento dell'attività.
Nondimeno, l'art. 106, comma 13 D.Lgs. 50/2016, nel recepire il generale principio sotteso alle formalità previste dagli artt. 69 e 70 RD. 2446/1923 e alla necessaria accettazione della cessione dei crediti da parte della pubblica amministrazione – come previsto dall'art. 9, All. E, R.D. 2448/1865 – attraverso la regola dell'opponibilità del rifiuto della cessione da parte della stazione appaltante, persegue il fine, già evidenziato dal giudice di prime cure, di garantire la regolarità e continuità nell'esecuzione dei contratti pubblici, permettendo alla pubblica amministrazione di riconoscere che la cessione del credito non pregiudichi “l'andamento” e la “perfezione dell'opera” (cfr. in tal senso Cass.
6934/2024).
Tanto considerato, va anzitutto osservato che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di pagina 9 di 15 legittimità, cui questa Corte ha già ripetutamente aderito (cfr. ex multis, Corte d'Appello di Milano, n.
3479/2024 pubbl. il 18/12/2024), e dalla quale non intende qui discostarsi, la disciplina di cui al R.D.
2248/1865, richiamato dall'art. 70, R.D. 2440/1923, è applicabile alle sole amministrazioni statali e non anche agli enti territoriali, tra cui rientrano le aziende sanitarie locali come l'odierna appellata.
Come evidenziato dalla Corte di Cassazione, invero, la disciplina di cui al citato Regio Decreto
“riguarda esclusivamente l'Amministrazione Statale” e non si applica ai crediti derivanti dagli appalti, forniture e concessioni degli enti locali, recando disciplina “non suscettibile di interpretazione analogica o estensiva” (cfr. Cass. n. 5241/2024).
Ne consegue che la non necessarietà dell'adesione della alla cessione di crediti derivi non tanto CP_5 dall'applicazione della norma di cui all'art. 4, comma 4bis della L. 130 /1999, quanto, principalmente, dall'impossibilità di attribuire all'azienda sanitaria appellata la qualifica soggettiva richiesta dalle richiamate disposizioni.
Nondimeno, la Corte osserva come i principi di diritto espressi dagli artt. 69 e 70 del R.D. 2440/1923 siano stati recepiti dal legislatore in materia di appalti pubblici, nella parte in cui ha previsto, all'art. 106, comma 13, D.Lgs. 163/2006 le formalità previste ai fini della formazione e pubblicizzazione dell'atto di cessione e l'opponibilità, da parte della stazione appaltante che sia pubblica amministrazione, del rifiuto della cessione medesima entro quarantacinque giorni.
E', invero, fuor di dubbio che la predetta disciplina sia invece pienamente applicabile anche all' CP_5 appellata, riconducibile “nel concetto lato di stazioni appaltanti che sono pubbliche amministrazioni”, rientrando nell'ampia nozione di “stazione appaltante” prevista dall'art. 3, D.Lgs. 50/2016, “le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g)" (lett.
o) e, quindi, ricomprendendo (tra gli altri): le amministrazioni dello Stato;
gli enti pubblici territoriali;
gli altri enti pubblici non economici;
gli organismi di diritto pubblico”.
Né appare prospettabile, come sostenuto dalla società appellante, la disapplicazione della richiamata normativa, in favore della pur speciale disciplina prevista in materia di cartolarizzazione del credito, a fronte di due fondamentali ragioni.
Da un lato, l'applicazione della sola normativa recata dalla L. 130/1999 finirebbe inevitabilmente per minare la ratio sottesa alle formalità previste dal codice degli appalti, che garantiscono la continuità dei rapporti contrattuali di cui sia parte una pubblica amministrazione, accordando a quest'ultima una tutela rafforzata e manifestando quella “conquista della specialità” da parte del diritto amministrativo già espressa dall'art. 9, all. E, L. 2248/1865.
Vale nondimeno la pena di rilevare, peraltro, come la disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016 sia successiva pagina 10 di 15 alla Legge generale sulla cartolarizzazione (L. 130/1990), di talché, come già correttamente rilevato dal giudice di prime cure, laddove il legislatore avesse inteso ammettere la libera cedibilità del credito pubblico soggetto a cartolarizzazione, avrebbe regolato esplicitamente la fattispecie.
Dall'altro, soccorre un argomento di carattere letterale, e di stretta interpretazione degli accordi negoziali vincolanti per le parti.
Come correttamente sottolineato da parte appellata, infatti, un espresso riferimento alla disciplina di cui all'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016 è rinvenibile non soltanto nella Convenzione stipulata tra NE
GI ed CA, ma altresì nell'atto di cessione stipulato dalla fornitrice NE GI S.p.a. in favore della Controparte_7
Con riferimento, in particolare, alla Convenzione quadro – cui la appellata ha inteso aderire e CP_5 chiamata a definire “la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti di fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore in favore delle Amministrazioni Contraenti della fornitura di energia elettrica nonché della erogazione dei
Servizi connessi” (cfr. lett. h) delle premesse della Convenzione del 21 dicembre 2017 – doc. 3 primo grado appellata) –, la stessa prevede, all'art. 9, par. 11, che “in materia di cessione dei crediti maturati dal
Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016”.
Con riferimento, poi, all'atto di cessione dei crediti intervenuto tra la cedente NE GI e e per quanto maggiormente rileva in questa sede, basti notare come la Controparte_7 lettera E) delle premesse previste nel testo contrattuale reciti “con il presente atto, le Parti, nel rispetto delle formalità, poste dall'art. 106, comma 13, del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016, intendono formalizzare la cessione pro soluto dei Crediti dal Cedente al Cessionario”.
La disposizione è richiamata altresì dall'art. 1, par. 1, del medesimo atto di cessione, secondo cui “Il
“Cedente”, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1260 e seguenti del codice civile, della legge n. 52 del
21 febbraio 1991 (Legge Factoring) e nel rispetto delle formalità poste dall'articolo 106, comma 13,
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, cede pro soluto al “Cessionario”, che accetta e acquista pro soluto, tutti i Crediti vantati nei confronti del “Debitore”, come indicati nel loro valore nominale all'Allegato “A” all'Atto”.
Se ne desume l'intenzione delle parti contrattuali di osservare, nell'esecuzione del contratto, la procedura prevista dalla normativa in materia di appalti pubblici, ivi inclusa l'opponibilità del rifiuto della cessione, ancorché in blocco, da parte dell'azienda sanitaria ceduta.
Né può ritenersi che il richiamo della normativa di cui all'art. 106, comma 13 debba intendersi con esclusivo riferimento alle modalità di costituzione, pubblicizzazione e notifica ivi previste: una simile pagina 11 di 15 lettura, invero, non trovando alcun riscontro nell'analisi del testo contrattuale, si porrebbe in contrasto con un'interpretazione del contratto improntata a buona fede (art. 1366 c.c.) e finirebbe inevitabilmente per frustrare l'affidamento riposto dal debitore ceduto sulle modalità di esecuzione della cessione, ed andrebbe oltretutto a rappresentare una ingiustificata deroga contra legem alle disposizioni di favore che il legislatore pare aver voluto riservare alla contrattazione delle pubbliche amministrazioni.
In altri termini, deve ritenersi che, una volta notificato l'atto di cessione, sia maturato un legittimo affidamento, in capo all'azienda sanitaria debitrice, sull'integrale applicabilità della normativa prevista dall'art. 106, comma 13 del codice dei contratti pubblici, richiamato dallo stesso atto negoziale dalla stessa concluso con la fornitrice, e, quindi, sulla possibilità di opporre il proprio rifiuto alla cessione che la creditrice avesse voluto effettuare delle ragioni vantate nei confronti della medesima.
Ne deriva che, rimanendo incontestato tra le parti l'intervenuto rifiuto delle cessioni dei crediti da parte dell' nel rispetto delle forme e dei termini di legge (cfr. doc. 5 primo grado appellata), la cessione CP_5 non abbia avuto alcuna efficacia tra le parti, con sua conseguente inopponibilità all'appellata.
Con riferimento al secondo motivo di appello, con cui l'appellante ha ribadito la propria legittimazione ad agire anche in virtù del mandato di gestione conferito alla dalla fornitrice NE GI, Parte_1 la Corte ne rileva l'infondatezza.
Invero, anche a voler prescindere dai profili di contraddittorietà della doglianza – pretendendo l'appellante di agire in virtù di mandato avente ad oggetto crediti di cui, a fronte dell'intervenuta cessione, NE GI non avrebbe più potuto legittimamente disporre – deve infatti rilevarsi, per mera completezza della motivazione, e ad abundantiam, come l'ASST appellata abbia tempestivamente allegato e documentato di aver ottemperato al pagamento, in favore della fornitrice, delle quattro fatture oggetto di contestazione.
L'esame delle fatture, dei documenti di storno, delle note di credito e dei mandati di pagamento prodotti dall'appellata (cfr. docc. 15-29 primo grado appellata) permettono di ritenere infondate le argomentazioni spese dall'appellante in merito all'utilizzo, da parte della delle note di credito in CP_5
compensazione rispetto ad altre fatture emesse dalla fornitrice NE GI e al mancato pagamento, da parte dell'appellata, delle fatture stornate da cui sono derivate le note di credito.
In particolare:
1. con riferimento alla fattura n. -4034 per € 8.927,14 (10.891,11 IVA inclusa), di cui l'appellante chiede il pagamento nella misura di € 69,00, il suo integrale pagamento mediante:
i) mandato n. 3719/2018 per € 10.451,14 (cfr. doc. 27 primo grado);
ii) compensazione con il credito di cui alla nota di credito n. -3942 emessa da NE a storno della fattura 4811115438 del 6 luglio 2018 per € 439,97 – fattura a sua volta pagata dalla con CP_5
pagina 12 di 15 mandato n. 2294/2018 (cfr. docc. 20 e 21 primo grado).
Sul punto, l'ente appellato ha rilevato come la fattura n. -4086 (pagata con mandato n. 3774/2018) sia stata onorata senza utilizzazione di note di credito in compensazione: argomentazione, questa, debitamente documentata mediante produzione dell'ordine di pagamento (sub doc. 13 p. 2), decadendo così la contestazione mossa da OF di doppia compensazione;
2. con riferimento alla fattura n. -4045 per € 7.566,97 (9.231,70 IVA inclusa), di cui OF chiede il pagamento nella misura di € 2.719,22, il suo pagamento risulta:
i) dal mandato n. 2951/2018, per € 4.937,51 (cfr. doc 25);
ii) dalla parziale compensazione della fattura azionata per € 9.231,70 e della fattura n.
004811504024 di € 121,71 mediante due note di credito (n. -422812 di € 10,00 e n. -503926 di €
3.317,45 – docc. 22 e 24); Sul punto, l'azienda sanitaria ha escluso che la nota di credito per €
3.317,45 fosse stata utilizzata per la fattura n. -4105, come sostenuto dall'appellante: l' ha CP_5
peraltro dimostrato di aver proceduto al pagamento della fattura da ultimo citata con il mandato n.
2182/2019 senza utilizzo della nota di credito (cfr. doc. 13 p. 5).
Inoltre, entrambe le note di credito portate a compensazione della fattura n. -4045 corrispondevano ad effettivi crediti dell' nei confronti di NE GI, a fronte di fatture stornate, ma già CP_5 pagate dall' . In particolare: CO
- la nota di credito -503926 si riferiva alla fattura n. 4811119320, pagata con mandato n. 2296/2018
(prodotta sub doc. 23 primo grado);
- la nota di credito -422812 si riferiva alla fattura per “indennizzo dal Distributore per Del. 463/16” dell'importo di € 10,00 (prodotta sub doc. 24).
3. Il pagamento delle fatture n. -4023 dell'importo di € 3.264,23 (3.982,36 IVA inclusa) e la fattura n. -
4035 dell'importo di € 10.263,03 (12.520,90 IVA inclusa), di cui chiede il pagamento CP_1 nella misura, rispettivamente di € 3.264,23 e di € 8.730,51. risulta:
i) dal mandato n. 3714, recante pagamento di diverse fatture per € 1.532,52 (doc. 29);
ii) dalla parziale compensazione delle fatture azionate mediante note di credito per complessivi €
14.722,99 (docc. 14, 16 e 18).
Anche rispetto a tali fatture, l'appellata ha ritenuto infondata la confutazione di mancato pagamento svolta dalla controparte, rilevando come le note di credito portate in compensazione, lungi dal costituire semplici note di storno, si riferissero a importi dovuti, ma pagati, rispetto a specifiche fatture esposte nella nota di credito.
In particolare:
- la nota di credito n. -3923 (per € 31,82 IVA inclusa – doc. 14) veniva emessa in relazione alla fattura pagina 13 di 15 (menzionata nel campo "IDENTIFICATIVO FATTURA COLLEGATA" presente nel dettaglio nota medesima) n. 4811209408 pagata con mandato 2295 del 2018 (prodotto sub doc. 15);
- la nota di credito -3934 (per € 22,52 IVA inclusa – doc. 16) sarebbe stata emessa in relazione alla fattura n. 4811119312 pagata con mandato 2295 del 2018 (prodotto sub doc. 17);
- la nota di credito n. -3937 (per € 14.688,65 IVA inclusa) veniva emessa in relazione alla fattura n. -
15443 (prodotto sub doc. n. 19 del fascicolo di primo grado).
A fronte del compendio probatorio offerto in atti dall'azienda sanitaria appellata, si è CP_1
limitata a reiterare le doglianze già esposte nel primo grado di giudizio, senza apporre specifiche censure alle argomentazioni addotte – e debitamente provate – dalla controparte nell'opporre il proprio adempimento.
Ne deriva, dunque, rilevandolo unicamente la Corte ad abundantiam, l'infondatezza nel merito della doglianza.
Conclusioni e spese.
In conclusione, l'appello svolto da deve essere rigettato, con conferma della sentenza CP_1
impugnata.
Le spese di lite del presente grado, regolamentate secondo soccombenza ex art. 91 c.p.c., vengono poste a carico di in favore dell'appellata TE CO
.
[...]
La liquidazione avviene come da dispositivo, sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento come previsti dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia introdotta in appello (valore indicato in € 14.782,86), all'assenza di attività istruttoria, alle questioni di diritto affrontate e all'attività di difesa svolta.
Infine, sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, come sopra composta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) respinge l'appello formulato da in qualità di mandataria della TE [...]
nei confronti di Controparte_7 CO
e, per l'effetto, conferma la sentenza R.G. n. 189/2023, pubblicata il 14 marzo
[...]
2023, del Tribunale di Lodi;
pagina 14 di 15 2) condanna in qualità di mandataria della al TE Controparte_7
pagamento delle spese processuali del grado, che liquida, in favore di
[...]
, in complessivi € 3.966,00 per compensi, CO
oltre spese generali ed accessori di legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Il Consigliere est.
Alessandra Arceri
Il Presidente
Marianna Galioto
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