Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/02/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza del 07/02/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 6857/2024 R.G. promossa da:
rapp.to e difeso dagli avv.ti NICOLA ROBERTO TOSCANO e ANDREA Parte_1
SORRISO CHIECO;
RICORRENTE contro rapp. e Controparte_1 dif. da avv.ti MICHELE DI LANDRO e COSTANZA SOLLECITO;
RESISTENTE nonché contro rapp. e dif. dagli avv.ti ETTORE SBARRA e Controparte_2
FEDERICA ROMANI;
CONTROINTERESSATO
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/05/2024, il ricorrente di cui in epigrafe
- premesso che con deliberazione del D.G. n. 0419 del 14.03.2019, l
[...] indiceva un Controparte_1 Controparte_1
“Avviso Pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di
Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Medicina Interna del Presidio
Ospedaliero , con contestuale Parte_2 emanazione del bando contenente i requisiti di ammissione e le modalità di partecipazione, selezione e conferimento dell'incarico; che l'avviso era rivolto a tutti i candidati in “possesso delle competenze cliniche assistenziali tipiche della medicina interna, rivolte alla cura ed all'assistenza di persone con patologie acute e croniche non chirurgiche
(…) con anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina
80 punti per la valutazione, distribuiti nella misura di 50 punti per il curriculum e 30 per il colloquio;
di aver presentato, essendo in pieno possesso dei requisiti di partecipazione fissati dall'Avviso, la propria candidatura in data 27.05.2019, allegando tutta la documentazione richiesta al fine di partecipare al richiamato bando, comprensiva anche della documentazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione ex artt.
1 e 2 del bando, nonché, tutta la documentazione richiesta dagli artt. 4 e
5; che, con deliberazione del D.G. n. 1783 dell'11.12.2019, il ricorrente prendeva atto che alla data di scadenza del bando risultavano pervenute n.
5 domande di partecipazione;
che dopo la nomina definitiva della commissione (con Deliberazione n. 827 dello 04.08.2023) […], i candidati venivano convocati per il giorno 12.09.2023; che, in pari data, controllata la validità della documentazione allegata alle rispettive domande dei candidati, la commissione di valutazione redigeva il verbale n. 1, in cui si dava atto della composizione della Commissione, si nominava quale presidente della stessa il dott. e si prendeva atto Persona_1 della presenza di n. 5 candidature: dott. dott. Persona_2 Per_3
, dott. dott. e dott.
[...] Controparte_2 Persona_4
che la Commissione procedeva alla definizione dei criteri di Parte_1 valutazione afferenti sia al curriculum che al colloquio;
che, all'esito di tale adempimento, la commissione procedeva “ad accertare il possesso dei requisiti di ammissione all'Avviso Pubblico in oggetto di cui all'art. 5 del D.P.R., 10.12.1997 n. 484 da parte dei candidati partecipanti”, stabilendo l'ammissione di tutti e cinque i candidati alla procedura e l'effettivo inizio della prova selettiva;
che alla prova selettiva si presentavano solo 3 candidati dei 5 previsti, nello specifico il dott.
, il dott. e il dott. e, all'esito delle prove CP_2 Per_4 Pt_1 selettive, la Commissione esprimeva le seguenti valutazioni finali: a) dott. 70,5 punti (di cui 30 per il colloquio); b) Controparte_2 dott. 37 punti (di cui 24 per il colloquio); c) dott. Persona_4
62 punti (di cui 30 per il colloquio); che con Deliberazione n. Parte_1
1321 del 29.12.2023, visti gli atti rassegnati dalla Commissione e fatte proprie le valutazioni espresse dalla stessa, il Direttore Generale disponeva di “procedere con l'attribuzione dell'incarico al candidato che ha conseguito il punteggio più elevato” e, dunque, al Dott.
[...]
- agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle Controparte_2 seguenti conclusioni: “a. accertare e dichiarare l'illegittimità delle determinazioni assunte dall Controparte_1 per l'aggiudicazione dell'incarico messo a selezione
[...] ovvero dell'incarico Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Medicina
Interna del Presidio e dunque della Controparte_1 delibera di affidamento dell'incarico del Direttore generale del 29.12.2023
n. 1321 nonché della graduatoria stessa unitamente a tutti gli atti di valutazione compiuti dalla Commissione giudicatrice, compreso quello per la fissazione dei relativi criteri;
b. annullare e/o disapplicare gli atti di cui alla conclusione che precede;
c. ordinare all
[...] la ripetizione della Controparte_1 procedura a partire dal momento dell'avvio dei lavori della Commissione per la fissazione dei criteri di dettaglio e le valutazioni delle domande e dei relativi allegati a mezzo della stessa Commissione o a mezzo nomina di nuova Commissione valutatrice al fine di formulare nuovamente i punteggi in base ai motivi di impugnazione proposti e che verranno condivisi da codesto
Tribunale; d. in ogni caso, condannare l Controparte_1 al risarcimento del danno da perdita di
[...] chance subito dal dott. rapportato alla differenza mensile Parte_1 stipendiale di euro 2.728,46 (duemilasettecentoventotto/46) mensili, maggiorata del 25% per danno alla professionalità e all'immagine nonché per il presumibile danno pensionistico futuro, per tutta la durata della illegittima attribuzione dell'incarico al dott. e fino alla data CP_2 di cessazione del servizio del dott. ove precedente la fine Pt_1 dell'incarico del dott. , salvo diversa quantificazione che verrà CP_2 ritenuta di giustizia anche in via equitativa;
e. disporre la condanna dei soccombenti al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente”.
Si costituivano in giudizio la convenuta Controparte_1
nonché il controinteressato dott.
[...] . CP_2
All'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo.
Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Al fine di meglio inquadrare la controversia in esame, giova premettere che l'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico de quo risale al 2019, conseguentemente dovrà applicarsi la normativa vigente al momento dell'indizione dell'avviso, atteso che la normativa sopravvenuta con L. n.
118/2022 - ius superveniens - non ha previsto espressamente una propria efficacia retroattiva (in tal senso si v., cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12
Parte maggio 2011, n. 2858; Cons. Stato, sez. IV,14 aprile 2010, n. 2064;
Cons. Stato, sez. IV, 11 settembre 2009, n. 5479; Cons. Stato, sez. V, 13 gennaio 1996, n. 46; Cons. Stato, sez. VII, n. 4441 del 1° giugno 2022 e
Cons. Stato sez. II, 20 novembre 2020, n. 7216.).
Ebbene, ai sensi dell'art. 15 comma 7 bis, D.lgs. n. 502/1992 e ss.mm. del
D.L. n. 158/2012 (c.d. decreto Balduzzi), “Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie, e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l'azienda
è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base dei seguenti principi:
a) la selezione viene effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale. Qualora fossero sorteggiati tre direttori di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente della commissione direttore di struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede la predetta azienda. La commissione elegge un presidente tra i tre componenti sorteggiati;
in caso di parità di voti è eletto il componente più anziano. In caso di parità nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del presidente;
b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione presenta al direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il direttore generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla commissione;
ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta.
L'azienda sanitaria interessata può preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell'incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito l'incarico dovesse dimettersi o decadere, si procede alla sostituzione conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale;
c) la nomina dei responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria è effettuata dal direttore generale d'intesa con il rettore, sentito il dipartimento universitario competente, ovvero, laddove costituita, la competente struttura di raccordo interdipartimentale, sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare;
d) il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, la relazione della commissione sono pubblicati sul sito internet dell'azienda prima della nomina. Sono altresì pubblicate sul medesimo sito le motivazioni della scelta da parte del direttore generale di cui alla lettera b), terzo periodo. I curricula dei candidati e l'atto motivato di nomina sono pubblicati sul sito dell'ateneo e dell'azienda ospedaliero- universitaria interessati.
Come è noto, nella gestione degli incarichi dirigenziali nel comparto pubblico, deve operarsi una distinzione tra funzioni di indirizzo politico amministrativo e funzioni amministrative attuative di tale indirizzo, cui si correla, tra gli organi di governo e l'apparato dirigenziale, una componente fiduciaria fortemente condizionante. Da ciò consegue un'ampia e accentuata discrezionalità della Pubblica Amministrazione nelle scelte del supporto dirigenziale funzionale al concreto perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi delineati in sede programmatica e, al contempo, una significativa delimitazione del potere di interferenza sulle medesime scelte (quanto a genesi e funzionalità) da parte del magistrato. In questo ordine di concetti, il Giudice non può sostituirsi alla Pubblica
Amministrazione nel conferimento di un incarico dirigenziale ad un aspirante piuttosto che a un altro, stabilendo durata, obiettivi e risultati ad esso connessi e compulsando, in tal modo, la discrezionalità potestativa del datore di lavoro, mentre il suo sindacato deve essere circoscritto a un controllo limitato al rigore formale e alla congruità sostanziale della scelta, alla luce dei criteri generali di buona fede e correttezza, nonché alla ricorrenza di un supporto motivazionale ragionevolmente esplicativo del provvedimento adottato. Peraltro, il dirigente non può rivendicare il diritto esclusivo all'incarico da lui ritenuto più confacente alla propria professionalità e, quindi, lamentarsi del conferimento dello stesso ad altro collega, poiché ogni potere di valutazione in proposito, sia pure con l'osservanza dei limiti sopra delineati, è appannaggio del competente organo pubblico (cfr. Cass.
n.18836/13). In tema di impiego pubblico privatizzato, nell'ambito del quale anche gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'Amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, le norme contenute nel d.lgs. n. 165/01 art. 19 comma 1 obbligano l'amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle generali clausole di correttezza e buona fede, applicabili alla stregua dei principi di buon andamento e imparzialità, senza che la predeterminazione dei criteri di valutazione comporti un automatismo nella scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro (sia pure con il vincolo del rispetto di determinati elementi sui quali la selezione deve fondarsi), al quale non può sostituirsi il giudice, salvo che non si tratti di attività vincolata e non discrezionale (cfr. Cass.
n.20979/09). Occorre quindi ribadire che in tema di nomine dirigenziali e, in generale, di procedure selettive svolte in tema di impiego contrattualizzato, è generalmente affermata l'insindacabilità delle scelte datoriali, poiché espressione di discrezionalità (talvolta pura, di regola tecnica). Il giudice, pertanto, non può entrare nel merito delle scelte operate nell'ambito della selezione del candidato ritenuto più idoneo. Come detto, tuttavia, resta salva la valutazione giudiziale circa il rispetto dei parametri di buona fede e correttezza, secondo un meccanismo che – in diritto amministrativo – configura un sindacato intrinseco di tipo debole
(legato cioè alla non manifesta irragionevolezza della scelta del vincitore). La giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che
“in tema di pubblico impiego privatizzato, gli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali costituiscono provvedimenti di natura negoziale, come tali soggetti alle regole di controllo dei poteri privati;
in tale contesto, la natura fiduciaria dell'incarico trova contemperamento nell'esigenza che la selezione degli aspiranti avvenga nel rispetto delle regole di buona fede e correttezza, che si impongono ad ogni datore di lavoro, e di quelle specifiche di imparzialità e buon andamento che l'art. 97 cost. prescrive per il datore di lavoro pubblico, sulla base della considerazione che la sottoposizione del rapporto di pubblico impiego alle regole comuni del diritto del lavoro non implica pure la privatizzazione dell'amministrazione che assume la veste di datore di lavoro” (cfr. Cass.
n.19630/11). E' stato, in effetti, posto in evidenza che, nonostante si tratti di una relazione interamente paritetica, la scelta compiuta dall'amministrazione deve essere informata alla garanzia dell'imparzialità
e trasparenza, ed indirizzata alla individuazione del dipendente più idoneo tra gli aspiranti. Il necessario rispetto delle clausole generali di correttezza e buona fede procedimentalizza l'esercizio del potere di conferimento degli incarichi, obbligando a valutazioni anche comparative, a consentire forme adeguate di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte. E' bene, tuttavia, chiarire che la eventuale predeterminazione dei criteri di valutazione non comporta un automatismo nella scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro (sia pure con il vincolo del rispetto di determinati elementi sui quali la selezione deve fondarsi), al quale non può sostituirsi il giudice, salvo che non si tratti di attività vincolata e non discrezionale (cfr. Cass. n.20979/09). Nei casi di violazione dell'imparzialità, la Corte non solo ha ravvisato un inadempimento contrattuale, produttivo di danno risarcibile, nel comportamento del datore di lavoro pubblico che non fornisce nessuna giustificazione, neppure in giudizio, circa i criteri seguiti e le motivazioni della scelta di non attribuire l'incarico al dirigente (cfr. Cass.n.9814/08; n.20979/09), ma ha condannato l'amministrazione a valutare la posizione dell'interessato, ai fini del conferimento di un incarico di direzione, o di altra natura
(cfr.Cass. n.28274/08). E' il noto problema delle conseguenze della violazione del precetto di correttezza e buona fede, originariamente risolto mediante l'altrettanto nota distinzione tra regole di validità e regole di condotta, con la conseguenza che l'eventuale inosservanza (in sede di valutazione) dei doveri di correttezza e buona fede, può giustificare solo una pretesa risarcitoria dei candidati non prescelti (per perdita di chance), non già l'annullamento dell'atto di conferimento dell'incarico ad altro soggetto, non esistendo un principio generale secondo il quale la violazione dei suddetti principi comporti di per sé la nullità o l'annullabilità dell'atto. Infatti, secondo la classica impostazione della giurisprudenza, ove non sia altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anche se imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, che può essere solo fonte di responsabilità (cfr. Cass.,
Sez. Un., n. 26724/07). In realtà, nella più recente elaborazione giurisprudenziale, si è pervenuti ad un notevole ampliamento dei margini di tutela, nel senso che, sebbene resti preclusa l'attribuzione iussu iudicis dell'incarico al ricorrente, l'organo investito della giurisdizione ben può condannare l'amministrazione ad eseguire la valutazione omessa (cfr. Cass.
n. 23870/07). Il riconoscimento giudiziale del bene della vita oggetto di pretesa è, invece, consentito soltanto quando la nuova valutazione implichi un'attività vincolata (e non discrezionale).
Ciò premesso, nel caso in esame trattasi, appunto, di procedura selettiva - di natura non concorsuale – la quale prevede l'individuazione dei candidati ritenuti idonei da apposita Commissione, senza una graduatoria finale, seguita poi dalla scelta discrezionale del Direttore Generale (si v. delibera di affidamento dell'incarico del Direttore generale del 29.12.2023
n. 1321).
Relativamente alla procedura de quo, il ricorrente, in sostanza, contesta le valutazioni e i punteggi relativi all'AMBITO III (CASISTICA) nonché le valutazioni e i punteggi relativi all'AMBITO II (INCARICHI). In ordine alla doglianza relativa ai punteggi dell'AMBITO III (CASISTICA), si osserva che tale ambito riguarda appunto c) “la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato” (cfr. Avviso in atti). Conseguentemente, la certificazione richiesta non può che riguardare esclusivamente le prestazioni rese dal singolo candidato.
Invero, dalla documentazione all'uopo prodotta dal non può evincersi Pt_1 quali delle prestazioni indicate siano state effettuate dal ricorrente, atteso che la certificazione allegata, appunto, alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva è “relativa alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni erogate dalla
[...]
2009 AL 2018” (cfr. doc. 21, fascicolo ricorrente). Parte_3
Dunque, le attività certificate sono quelle erogate complessivamente dall'UOC di appartenenza del ricorrente, dalle quali non è possibile individuare in maniera analitica quali siano state effettuate personalmente dal Né in questa sede il ricorrente ha allegato ulteriore Pt_1 documentazione dalla quale desumere specificamente quali siano le attività da lui rese tra quelle indicate dall'estratto ”. Pt_4
Conseguentemente, risulta ragionevole la motivazione resa dalla commissione in ordine alla casistica del “poco valutabile la casistica Pt_1 personale” (cfr. verbale 1, doc. 9 fascicolo ricorrente).
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le attività svolte dal per il periodo 2008-2018, risultano adeguatamente CP_2 certificate dal Direttore Sanitario, sulla base delle attestazioni del
Direttore Competente (cfr. doc. 22, fascicolo ricorrente).
Sicché, alla luce di tutto quanto anzidetto, non si ravvisa alcuna incongruenza e/o manifesta irragionevolezza delle valutazioni e dei punteggi attribuiti, per l'AMBITO III (CASISTICA), dalla commissione, la quale ha assegnato al n. 12 punti a fronte di n. 3 punti assegnati CP_2 al (cfr. doc. 9, fascicolo ricorrente). Pt_1
Sicché, tale doglianza risulta infondata.
Quanto alla doglianza relativa ai punteggi conseguiti con riferimento all'AMBITO II (INCARICHI), risultano correttamente valutati in favore del
AL gli incarichi di Responsabile UOS “Ecografia interventistica
Diagnostica e Terapeutica” (dal 22.03.2018) nonché le Funzioni di sostituto del Direttore (2016-2018). Con riferimento alle funzioni di sostituto del direttore, risulta infondata la doglianza di parte ricorrente concernente la non valutabilità di tali funzioni. Al riguardo si osserva che, come da deliberazione n. 1081/2017, in atti:
Dunque, la Contrattazione Collettiva dell'area Dirigenza medica del 2000, richiamata nel suddetto documento, all'art. 18, si riferisce espressamente al “dirigente incaricato” in ordine all'indennità spettante allo stesso in caso di sostituzione del direttore assente per ferie, malattia o altro impedimento. Peraltro, l'individuazione del dirigente da incaricare quale sostituto avviene comunque mediante “valutazione comparata nel rispetto dei criteri di trasparenza e di imparzialità”. Dunque, le Funzioni di sostituto del Direttore avvengono mediante incarico, a cui è riconosciuta - ad esclusione dei primi due mesi - un'indennità prevista contrattualmente.
Peraltro, durante la sostituzione, il dirigente incaricato assolve le funzioni di direzione e organizzazione della struttura con autonomia. In ragione di quanto anzidetto, gli incarichi del dott. (Funzione di CP_2 sostituto del Direttore;
Responsabile UOS “Ecografia interventistica
Diagnostica e Terapeutica”) si ritengono idonei ai fini della valutazione nell'AMBITO II.
Quanto alla carica di “professore associato confermato di medicina interna
Università Studi di Bari dal 01.01.2005”, questa, come evidenziato dal ricorrente, risulta valutata due volte, e cioè: sia nell'ambito II (incarichi), con punteggio totale 7,5, sia nell'ambito V (docenze), con punteggio pari a 5, quale attività didattica svolta nell'ambito dei corsi ivi indicati.
Sicché, ferma restando la piena attinenza della disciplina oggetto della docenza (medicina interna) ai fini del conferimento dell'incarico di
Direttore UOC di Medicina Interna, tale docenza avrebbe dovuto essere valutata soltanto nell'AMBITO V (DOCENZE), con il relativo punteggio attribuito (5), stante la stretta attinenza all'incarico de quo.
Difatti, non può immaginarsi che diversi incarichi di docenza – in altri settori disciplinari – possano “quantitativamente” superare, in termini di punteggio, una docenza - nel medesimo settore (medicina interna) - relativa all'incarico e “qualitativamente” più attinente.
Ad ogni buon conto - considerato sempre che la quantificazione del punteggio comunque rientrerebbe nella valutazione discrezionale della commissione preposta - quandanche fosse espunta la carica di professore associato dalla valutazione nell'AMBITO II (INCARICHI) riferibile al controinteressato, attribuendo in tale ambito a quest'ultimo ipoteticamente un punteggio inferiore o addirittura pari a zero (non considerando per assurdo gli incarichi di Funzione di sostituto del direttore e Responsabile
UOS, che, lo si ribadisce, si ritengono idonei ai fini della relativa valutazione), il risulterebbe comunque con un punteggio di scarto CP_2 superiore rispetto al ricorrente, avendo conseguito un punteggio complessivo per il curriculum di 40,5 a fronte del punteggio complessivo di
32 conseguito dal . Pt_1
Sicché, il conseguirebbe, comunque, un punteggio superiore, pur CP_2 non valutando in toto (per assurdo) i 7,5 punti attribuiti nell'ambito II
(INCARICHI), in quanto risulterebbe comunque uno scarto di almeno 1 punto in favore del controinteressato rispetto all'odierno ricorrente.
Conseguentemente, alla luce della summenzionata normativa, deve ritenersi che il Direttore Generale correttamente abbia attribuito l'incarico al candidato con il maggior punteggio ( ); non si rileva pertanto, nel CP_2 caso di specie, alcuna violazione dei principi di correttezza e buona fede.
Peraltro, non risulta alcuna deduzione in ordine eventuali circostanze per le quali, nella procedura in esame, il Direttore Generale avrebbe dovuto/potuto discostarsi dalla scelta del candidato con il maggior punteggio.
Le esposte argomentazioni, a parere di chi scrive, risulterebbero assorbenti in ordine alla richiesta del risarcimento del danno da perdita di chance.
Ad ogni buon conto, giova ricordare il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui: “Al fine della liquidazione del danno patrimoniale da perdita di "chance" la concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto” (cfr. Cass., n.
18207 del 2014; Cass. n. 2737/15; n. 18207/14; n. 16877/08, più di recente
Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 21/01/2022, n. 1891). In tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere i danni derivanti dalla perdita di “chance” - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta (ex multis: Cass. civ., sez. 3, 28.01.2005, n. 1752).
In altri termini, il danno patrimoniale da perdita di chance è un danno non già attuale ma futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale. Esso, dunque, consiste in una concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene, non in una mera aspettativa di fatto, ma in un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto.
La sussistenza di un tale pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare), consistente nella perdita di una possibilità attuale, esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, della sua attuale esistenza
(cfr. Cass. n. 13818/17; n.19604/16; Cass. civ., Sez. lavoro, n.
2293/2018).
Dunque, con riferimento alla procedura in esame - rimarcato che non è emerso che il ricorrente fosse effettivamente meritevole di conseguire un punteggio superiore al o che sussistessero oggettive circostanze CP_2 per le quali il Direttore Generale avrebbe dovuto/potuto discostarsi dalla scelta del candidato con il maggior punteggio, seppure con adeguata motivazione - risulta del tutto incerta e non provata la probabilità di conseguire l'incarico.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tenuto conto della natura e della peculiarità delle questioni trattate, appare equo compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta il ricorso;
-compensa le spese.
Bari, 07.02.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Agnese Angiuli)