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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 31/03/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Maria Iandiorio Giudice rel-
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3403/2024 R.G., avente ad oggetto “divorzio -
scioglimento del matrimonio” e promossa
TRA
(c.f : ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Filodemo
RICORRENTE
E
n. il 02/01/1981 in AVELLINO CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E Co
–SEDE
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 26.3.2025. Parere del PM reso in data
13.12.2024
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso del 6.12.2024, ha esposto che in data 06.08.2011 contraeva Parte_1
matrimonio in Solofra, con CF: celebrato con rito CP_1 C.F._2
civile adottando il regime di separazione dei beni;
che il matrimonio veniva trascritto nei
Registri degli atti di Matrimonio anno 2011 numero 5 Parte I serie Ufficio1; che dalla loro unione nasceva un figlio, nato ad [...] il [...] convivente Persona_1
con la madre;
che si erano separati comparendo per la prima volta davanti al Tribunale di in data 09/07/2018 e in data 04/09/2018 il Tribunale di Avellino omologava la separazione consensuale dei coniugi con Decreto n. 2279/2018;
Il giudice ha ascoltato la parte all'udienza del 26 marzo 2025.
è rimasto contumace. CP_1
ha ribadito la volontà di non volersi riconciliare, non essendovi i Parte_1
presupposti e ha chiesto confermarsi le condizioni della separazione.
La domanda avanzata è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale pronunciata con omologa del 4.9.2018.
Tanto premesso, considerato che la domanda di cessione degli effetti civili del matrimonio è procedibile essendo decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/1970; rilevata la sussistenza dei presupposti di legge (art. 3, art. 4, art. 5 legge 01/12/1970, n.
898 così come integrati e modificati dalla legge 06/03/1987, n. 74 nonché dalla L.
55/2015) per la pronuncia di divorzio;
Osservato che dopo una separazione protrattasi ininterrottamente dal 2018 sino ad oggi,
è certo che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere più ricostituita, ricorrendo inoltre, per quanto sopra detto, anche il requisito – di natura temporale –previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. n. 898/1970, come modificato dall'art. 1 della L. 55/2015;
2 Osservato, con riferimento alle spese di lite, considerato l'interesse anche di parte resistente contumace alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
mancando qualsiasi opposizione da parte di questo, non profilandosi sul piano dei concreti interessi una soccombenza, si ritiene equo che le spese del procedimento debbano gravare sulle parti in eguale misura. Vanno quindi dichiarate non ripetibili, nella misura della metà, le spese processuali relative alla difesa di parte ricorrente, onerando parte resistente al pagamento del residuo, residuo liquidato d'ufficio come in dispositivo,
tenuto conto:
a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, (pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014) in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 28 di tale decreto “… si applicano alle
liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”;
b) che il valore della presente controversia fa sì che rientri nello scaglione di valore indeterminabile;
c) del numero assai scarso delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
d) della sostanziale assenza di fase istruttoria;
e) delle riduzioni rispetto ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo
2014, n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto (nella versione come da ultimo modificata dal D.M. 37/2018);
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Prima Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
così provvede:
1.- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Solofra tra n. a Solofra il 7.11.1984 e n. il 2.1.1981 ad Avellino Parte_1 CP_1
3 (Registro degli atti di matrimonio del Comune di Solofra anno 2011 numero 5 Parte I serie Ufficio 1);
2- DICHIARA non ripetibili nella misura della metà le spese di difesa di parte ricorrente;
4- CONDANNA parte resistente al pagamento in favore della ricorrente CP_1
della restante parte delle spese di giudizio, che si liquida, quanto alle Parte_1
spese vive, negli importi prenotati a debito, nonché in € 1100,00 per compensi, oltre
I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso da versare in favore dell'Erario;
5- ORDINA che la presente sentenza, ai sensi degli artt. 10 l. n. 898/1970 e 69 d.P.R.
3.11.2000, n. 396 sia trasmessa, una volta passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Solofra per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'ordinamento dello stato civile.
6 -DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità
e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Avellino, 29.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Iandiorio dott. Raffaele Califano
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