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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/12/2025, n. 2114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2114 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1520/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta n. 1520/2025 R.G., avente ad oggetto: separazione e divorzio posta in decisione all'esito dell'udienza del 16.12.2025 promossa da
(codice fiscale ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
24.6.1991, ivi residente, Traversia Sinerchia n. 20, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Maria Dolores Caruso, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ), nata ad [...] Controparte_1 C.F._2
l'1.31991, residente a [...], Traversa Sinerchia n. 20, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Giorgio Spatola, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
pagina 1 di 4 Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c., depositato in data 17.4.2025, , Parte_1 premettendo di avere contratto matrimonio con in data 14.2.2015, Controparte_1
e che dalla loro unione nascevano i figli (il 24.7.2015) e (il 7.1.2018), Per_1 Per_2 chiedeva pronunciarsi la separazione personale dalla moglie e contestualmente – decorso il termine di legge – la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In ordine alle ulteriore statuizioni domandava: a) l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, con collocamento presso la madre;
b) l'assegnazione della casa coniugale alla moglie;
c) la regolamentazione del proprio diritto di visita, da esercitarsi secondo i modi e i tempi dettagliatamente indicati in ricorso;
d) la previsione dell'obbligo in suo capo di corrispondere un contributo per il mantenimento di entrambi figli nella misura mensile di euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa ex art. 473-bis.16 c.p.c. depositata il
29.9.2025, si costituiva in giudizio , la quale non si opponeva alla Controparte_1 separazione e aderiva alla domanda di affidamento condiviso dei figli minori, all'assegnazione a sé della casa coniugale e alla regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno.
In ordine alle statuizioni economiche, domandava la previsione dell'obbligo in capo al ricorrente di corrisponderle la somma mensile di euro 800,00 a tiolo di contributo per il mantenimento di entrambi i figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie e dell'assegno unico erogato dall'INPS ovvero, in subordine, la somma di euro 700,00 oltre all'intero assegno unico e al 50% delle spese straordinarie.
Infine, decorso il termine di legge, aderiva alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 16.12.2025 le parti, comparse personalmente alla presenza dei rispettivi difensori, dopo ampia discussione raggiungevano un accordo e, pertanto, chiedevano di pronunciare la loro separazione e - decorso il termine di legge -, anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
“a) affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, cui viene assegnata la casa coniugale;
pagina 2 di 4 b) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori secondo liberi accordi con la moglie e, in mancanza di accordi, il martedì e il giovedì dalle 17.00 alle 21.00 compreso il pasto serale e, a weekend alternati, dalle 16.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica, compreso il pasto serale;
durante le vacanze natalizie per 7 giorni consecutivi, alternando di anno in anno il 24-25 dicembre e il 31 dicembre-1 gennaio;
durante le vacanze pasquali per due giorni consecutivi alternando di anno in anno la
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive per due periodi di 7 giorni ciascuno non consecutivi, da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
c) il verserà alla ex moglie, entro giorno 5 di ogni mese, la somma di euro Pt_1
500,00 per il mantenimento di entrambi i figli, con rivalutazione annuale Istat, con decorrenza dalla domanda (17.4.2025); spese straordinarie al 50% tra i genitori, per la cui individuazione ci si riporta al Protocollo in uso a questo Tribunale;
d) l'Inps corrisponderà per intero l'Assegno Unico, dell'importo di euro 358,00, alla signora;
Controparte_1
e) spese di lite interamente compensate”.
Pertanto, alla medesima udienza il giudice relatore, preso atto delle condizioni del raggiunto accordo, sia in ordine alla separazione che alla successiva pronuncia di divorzio, poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio sulle conclusioni come precisate dalle parti.
Tanto premesso, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Sussistono pertanto i presupposti per la pronuncia invocata dalle parti.
Inoltre, il Collegio ritiene di potere recepire le condizioni concordate, le quali appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori, siccome compiutamente salvaguardate dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre, dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della loro presenza presso il genitore non collocatario.
Anche le previsioni di ordine economico, e quindi la misura e il modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, cura ed istruzione, appaiono essere conformità all'età e pagina 3 di 4 alle esigenze della prole.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione sul ruolo della causa per la trattazione della domanda di cessione degli effetti civili del matrimonio.
La decisione sulle spese di lite deve essere riservata al momento della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1520/2025
R.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle stesse qui da intendersi trascritte;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di
Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio;
spese al definitivo.
Così deciso in Siracusa, il 20.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta n. 1520/2025 R.G., avente ad oggetto: separazione e divorzio posta in decisione all'esito dell'udienza del 16.12.2025 promossa da
(codice fiscale ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
24.6.1991, ivi residente, Traversia Sinerchia n. 20, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Maria Dolores Caruso, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ), nata ad [...] Controparte_1 C.F._2
l'1.31991, residente a [...], Traversa Sinerchia n. 20, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Giorgio Spatola, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
pagina 1 di 4 Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c., depositato in data 17.4.2025, , Parte_1 premettendo di avere contratto matrimonio con in data 14.2.2015, Controparte_1
e che dalla loro unione nascevano i figli (il 24.7.2015) e (il 7.1.2018), Per_1 Per_2 chiedeva pronunciarsi la separazione personale dalla moglie e contestualmente – decorso il termine di legge – la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In ordine alle ulteriore statuizioni domandava: a) l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, con collocamento presso la madre;
b) l'assegnazione della casa coniugale alla moglie;
c) la regolamentazione del proprio diritto di visita, da esercitarsi secondo i modi e i tempi dettagliatamente indicati in ricorso;
d) la previsione dell'obbligo in suo capo di corrispondere un contributo per il mantenimento di entrambi figli nella misura mensile di euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa ex art. 473-bis.16 c.p.c. depositata il
29.9.2025, si costituiva in giudizio , la quale non si opponeva alla Controparte_1 separazione e aderiva alla domanda di affidamento condiviso dei figli minori, all'assegnazione a sé della casa coniugale e alla regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno.
In ordine alle statuizioni economiche, domandava la previsione dell'obbligo in capo al ricorrente di corrisponderle la somma mensile di euro 800,00 a tiolo di contributo per il mantenimento di entrambi i figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie e dell'assegno unico erogato dall'INPS ovvero, in subordine, la somma di euro 700,00 oltre all'intero assegno unico e al 50% delle spese straordinarie.
Infine, decorso il termine di legge, aderiva alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 16.12.2025 le parti, comparse personalmente alla presenza dei rispettivi difensori, dopo ampia discussione raggiungevano un accordo e, pertanto, chiedevano di pronunciare la loro separazione e - decorso il termine di legge -, anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
“a) affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, cui viene assegnata la casa coniugale;
pagina 2 di 4 b) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori secondo liberi accordi con la moglie e, in mancanza di accordi, il martedì e il giovedì dalle 17.00 alle 21.00 compreso il pasto serale e, a weekend alternati, dalle 16.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica, compreso il pasto serale;
durante le vacanze natalizie per 7 giorni consecutivi, alternando di anno in anno il 24-25 dicembre e il 31 dicembre-1 gennaio;
durante le vacanze pasquali per due giorni consecutivi alternando di anno in anno la
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive per due periodi di 7 giorni ciascuno non consecutivi, da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
c) il verserà alla ex moglie, entro giorno 5 di ogni mese, la somma di euro Pt_1
500,00 per il mantenimento di entrambi i figli, con rivalutazione annuale Istat, con decorrenza dalla domanda (17.4.2025); spese straordinarie al 50% tra i genitori, per la cui individuazione ci si riporta al Protocollo in uso a questo Tribunale;
d) l'Inps corrisponderà per intero l'Assegno Unico, dell'importo di euro 358,00, alla signora;
Controparte_1
e) spese di lite interamente compensate”.
Pertanto, alla medesima udienza il giudice relatore, preso atto delle condizioni del raggiunto accordo, sia in ordine alla separazione che alla successiva pronuncia di divorzio, poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio sulle conclusioni come precisate dalle parti.
Tanto premesso, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Sussistono pertanto i presupposti per la pronuncia invocata dalle parti.
Inoltre, il Collegio ritiene di potere recepire le condizioni concordate, le quali appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori, siccome compiutamente salvaguardate dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre, dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della loro presenza presso il genitore non collocatario.
Anche le previsioni di ordine economico, e quindi la misura e il modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, cura ed istruzione, appaiono essere conformità all'età e pagina 3 di 4 alle esigenze della prole.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione sul ruolo della causa per la trattazione della domanda di cessione degli effetti civili del matrimonio.
La decisione sulle spese di lite deve essere riservata al momento della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1520/2025
R.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle stesse qui da intendersi trascritte;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di
Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio;
spese al definitivo.
Così deciso in Siracusa, il 20.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4