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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/09/2025, n. 4071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4071 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7973/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Daniela Culotta GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7973/2025
avente per oggetto: interdizione promossa da:
e entrambe elettivamente domiciliate presso lo studio Parte_1 Parte_2
dell'avv. MENTIGAZZI MARIA CRISTINA che le rappresenta e difende in forza di procura
RICORRENTI contro nata il [...] a [...], ivi residente in [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Dichiararsi l'interdizione di Controparte_1
Per il P.M.
Visto, nulla oppone. pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/04/2025 le parti ricorrenti chiedevano a questo Tribunale la pronuncia dell'interdizione per infermità di mente e la nomina di un tutore provvisorio nei confronti di in quanto incapace di provvedere ai propri interessi perché affetta da disturbo Controparte_1
neuro-cognitivo maggiore di grado severo.
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede.
Il G.O.P. all'uopo delegato procedeva all'esame della persona interdicenda mediante collegamento da remoto ed all'esito nominava tutore provvisorio Signora nonché Parte_1
figlia dell'interdicenda, rimettendo parti e causa innanzi al Giudice Relatore, il quale assegnava loro termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti le sole conclusioni.
Nel termine assegnato le parti ricorrenti depositavano note scritte contenenti le conclusioni ed in seguito la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. faceva pervenire le proprie conclusioni nel termine assegnato.
*** La domanda è fondata.
Dai documenti in atti risulta che è affetta da “disturbo neuro-cognitivo con Controparte_1
deterioramento lieve e prevalente disturbo ossessivo in malattia di Alzheimer, con disturbi comportamentali”, come attestato dalla documentazione medica prodotta, valutata come “invalida ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.” (cfr. doc. 10a).
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di instaurare alcun colloquio significativo con la
G.O.P. delegata.
La parte interdicenda, infatti, non ha saputo rispondere a nessuna delle domande che le venivano poste, ad esclusione del suo nome, confermando la condizione di incapacità che le deriva dalla patologia da cui è affetta. Le condizioni psico-fisiche di sono apparse ictu oculi Controparte_1
molto gravi, escludendo ogni necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta dunque provato che la parte resistente sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, ella si trova nelle condizioni volute pagina 2 di 4 dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possono essere compiuti dalla persona interdicenda senza l'intervento o l'assistenza del tutore;
deve, pertanto, ritenersi che la medesima necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo
(tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alle decisioni di natura personale.
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente ed alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla sulle spese, in assenza di costituzione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:
Dichiara l'interdizione di nata a [...], il [...] e ivi residente in [...]
Mauro n. 48;
Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c. pagina 3 di 4 Nulla in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/09/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Daniela Culotta GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7973/2025
avente per oggetto: interdizione promossa da:
e entrambe elettivamente domiciliate presso lo studio Parte_1 Parte_2
dell'avv. MENTIGAZZI MARIA CRISTINA che le rappresenta e difende in forza di procura
RICORRENTI contro nata il [...] a [...], ivi residente in [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Dichiararsi l'interdizione di Controparte_1
Per il P.M.
Visto, nulla oppone. pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/04/2025 le parti ricorrenti chiedevano a questo Tribunale la pronuncia dell'interdizione per infermità di mente e la nomina di un tutore provvisorio nei confronti di in quanto incapace di provvedere ai propri interessi perché affetta da disturbo Controparte_1
neuro-cognitivo maggiore di grado severo.
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede.
Il G.O.P. all'uopo delegato procedeva all'esame della persona interdicenda mediante collegamento da remoto ed all'esito nominava tutore provvisorio Signora nonché Parte_1
figlia dell'interdicenda, rimettendo parti e causa innanzi al Giudice Relatore, il quale assegnava loro termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti le sole conclusioni.
Nel termine assegnato le parti ricorrenti depositavano note scritte contenenti le conclusioni ed in seguito la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. faceva pervenire le proprie conclusioni nel termine assegnato.
*** La domanda è fondata.
Dai documenti in atti risulta che è affetta da “disturbo neuro-cognitivo con Controparte_1
deterioramento lieve e prevalente disturbo ossessivo in malattia di Alzheimer, con disturbi comportamentali”, come attestato dalla documentazione medica prodotta, valutata come “invalida ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.” (cfr. doc. 10a).
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di instaurare alcun colloquio significativo con la
G.O.P. delegata.
La parte interdicenda, infatti, non ha saputo rispondere a nessuna delle domande che le venivano poste, ad esclusione del suo nome, confermando la condizione di incapacità che le deriva dalla patologia da cui è affetta. Le condizioni psico-fisiche di sono apparse ictu oculi Controparte_1
molto gravi, escludendo ogni necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta dunque provato che la parte resistente sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, ella si trova nelle condizioni volute pagina 2 di 4 dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possono essere compiuti dalla persona interdicenda senza l'intervento o l'assistenza del tutore;
deve, pertanto, ritenersi che la medesima necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo
(tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alle decisioni di natura personale.
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente ed alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla sulle spese, in assenza di costituzione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:
Dichiara l'interdizione di nata a [...], il [...] e ivi residente in [...]
Mauro n. 48;
Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c. pagina 3 di 4 Nulla in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/09/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
pagina 4 di 4