Cass. civ., sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 428
CASS
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Legittimità del recesso e restituzione del doppio della caparra

    La Corte ha accertato in fatto che l'abuso edilizio era dichiarato nel contratto preliminare e che la sanzione di nullità non si applica ai contratti preliminari. Inoltre, la Corte ha accertato che la concessione in sanatoria e l'autorizzazione paesaggistica sono state rilasciate, dimostrando la sanabilità delle irregolarità.

  • Rigettato
    Inadempimento del promittente venditore per mancata cancellazione di formalità pregiudizievoli

    La Corte ha ritenuto che tali inadempimenti fossero stati dedotti tardivamente e, comunque, ha accertato che l'ipoteca e il pignoramento erano stati cancellati, escludendo pregiudizi per il promissario acquirente.

  • Accolto
    Riqualificazione della domanda di risoluzione in recesso e ritenzione della caparra

    La Corte ha ritenuto legittima la riqualificazione della domanda, dato che il promittente venditore aveva chiesto il riconoscimento del diritto a trattenere la caparra e non un risarcimento ulteriore rispetto ad essa. La Corte ha inoltre affermato che l'azione di recesso è proponibile in giudizio.

  • Altro
    Quantificazione della caparra confirmatoria

    La sentenza ha riconosciuto la somma di Euro 430.000,00 a titolo di caparra senza un effettivo accertamento in fatto sull'importo pattuito nel contratto preliminare e nelle successive scritture, limitandosi a riconoscere la somma percepita.

  • Accolto
    Danno da illegittima occupazione

    La Corte ha ritenuto che il danno da illegittima occupazione sia risarcibile anche a fronte del riconoscimento del diritto a trattenere la caparra, quantificando il danno in Euro 37.338,00 sulla base del valore locativo mensile e del periodo di occupazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 428
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 428
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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