Sentenza 15 aprile 2002
Massime • 1
Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario far luogo ad un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambedue le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha giudicato congrua la motivazione con la quale il giudice del merito aveva ritenuto illegittimo il licenziamento intimato ad una lavoratrice che si era rifiutata di prendere servizio presso una nuova sede di lavoro, sita in una località molto lontana dalla precedente sede, ma che aveva continuato ad offrire la propria prestazione presso la sede originaria, sul rilievo che il parziale rifiuto di adempimento da parte della lavoratrice aveva trovato giustificazione nella gravità dell'inadempimento posto in essere dal datore di lavoro, consistito nell'avere assegnato alla dipendente una nuova sede così distante da quella originaria da costringerla necessariamente ad un cambiamento di abitazione, omettendo, oltretutto, illegittimamente, di concedere il prescritto preavviso).
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Cassazione civile sez. lav., 10/02/2022, (ud. 13/01/2022, dep. 10/02/2022), n.4404 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAIMONDI Guido – Presidente – Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere – Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere – Dott. PONTERIO Carla – Consigliere – Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 27369-2020 proposto da: D.A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. D'ARBOREA n. 30, presso lo studio dell'avvocato CARLO TESTA PICCOLOMINI, rappresentato e difeso dagli avvocati MICHELE TRUPPI, VITO VINCENZO ZACCAGNINO; – ricorrente – contro VODAFONE ITALIA S.P.A. (già …
Leggi di più… - 2. Trasferimento del lavoratore, rifiuto al trasferimento, rischio di dequalificazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 aprile 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/04/2002, n. 5444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5444 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. BRUNO D'ANGELO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SILEA SUD SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PREMUDA 6, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO GRAZIANI, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO OLIVETTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NS RA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO BELLOTTI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 227/99 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 23/06/99 R.G.N. 515/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/02 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato OLIVETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Signora AU LI, assunta dalla IL UD SR il 28 giugno 1996 presso l'Ipermercato I Gigli di Bisenzio come capo reparto di secondo livello del CCNL Commercio, aveva immediatamente contestato la legittimità del trasferimento da Firenze a Marghera che le era stato comunicato il 30 aprile 1998, con effetti dal 4 maggio successivo, ed aveva continuato a presentarsi al lavoro in Campi Bisenzio, ma ne era stata allontanata con l'addebito di avere disatteso l'ordine di trasferimento e con l'invito ad ottemperare ed a presentare le giustificazioni;
indi la società le aveva contestato l'assenza ingiustificata presso la sede di Marghera e quindi l'aveva licenziata. Con sentenza del 29 settembre 1998 il Pretore del lavoro di Firenze, adito dalla lavoratrice, dichiarava l'illegittimità del licenziamento, ordinando la reintegra nel posto di lavoro e condannando la società a risarcire i danni;
sull'appello della società la statuizione veniva confermata dal locale Tribunale con sentenza del 23 giugno 1999. Il Tribunale preliminarmente riteneva applicabile alla ricorrente, ancorché inquadrata nel secondo livello, l'art. 88 del CCNL, sull'obbligo del termine di 45 giorni di preavviso ai fini del trasferimento dei lavoratori "con responsabilità di direzione esecutiva", in primo luogo sul rilievo che, ove le parti avessero voluto riservare la disposizione a beneficio dei soli lavoratori di primo livello, lo avrebbero dichiarato espressamente, senza fare ricorso a circonlocuzioni;
e quindi sul rilievo che per il personale inquadrato in secondo livello erano previste mansioni di coordinamento e controllo, in cui rientrava sicuramente il concetto di direzione esecutiva;
concludeva il Tribunale che alla lavoratrice spettava sicuramente il preavviso di 45 giorni, regola a cui si poteva derogare, per non svuotare di contenuto la prescrizione contrattuale, solo in presenza di situazioni di carattere eccezionale, da motivare e dimostrare in giudizio, mentre nella specie le medesime dovevano essere escluse, come desumibile dal tenore stesso della lettera di trasferimento, nella quale si richiamava l'esigenza di assicurare una migliore allocazione delle risorse aziendali. Il Tribunale disattendeva poi le argomentazioni della società intese a sottolineare che, anche a ritenere illegittimo il trasferimento, la lavoratrice non avrebbe potuto tutelarsi omettendo di prestare servizio presso la nuova sede;
rilevavano infatti i Giudici di merito che, in presenza dell'inadempimento datoriale, per valutare la correttezza della condotta adottata dal lavoratore e la sua possibilità di autotutela, va verificata la gravità concreta di tale inadempimento alla luce dei riflessi che esso spiega sulla vita del medesimo lavoratore che lo subisce, riflessi che rivestono indubbia gravità qualora, in caso di trasferimento illegittimo, la nuova sede assegnata sia, come nella specie, così distante da quella di partenza da costringere necessariamente ad un cambiamento di abitazione. Il Tribunale escludeva quindi che la LM avesse posto in essere un inadempimento così grave da configurare la giusta causa o il giustificato motivo di licenziamento, perché, continuando ad offrire la propria prestazione nella sede precedente di Firenze, aveva posto in essere non un rifiuto assoluto, ma condizionato al tipo di prestazione richiesta.
Avverso detta sentenza la IL UD SR propone ricorso affidato a tre motivi. Resiste l'LM con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denunzia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto relative alle regole ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ., per avere il Tribunale violato il canone letterale nel ritenere applicabile alla LM il preavviso di trasferimento previsto dall'art. 88 del CCNL, che spetta ai lavoratori "con responsabilità di direzione esecutiva", includendovi le funzioni di coordinamento e controllo" previste nel secondo livello;
afferma di contro la società ricorrente che nel concetto di direzione esecutiva rientrano le funzioni di coordinamento e controllo, ma non solo queste, essendo altresì necessario un plusvalore in termini di programmazione, pianificazione e responsabilità di risultato;
inoltre il contratto avrebbe inteso riservare il diritto al preavviso solo ai lavoratori inquadrati nel primo livello che, oltre ad avere funzioni ad alto contenuto professionale, abbiano anche la responsabilità di direzione esecutiva.
Il motivo non merita accoglimento.
L'interpretazione data dal Tribunale alla norma contrattuale non si riduce, correttamente, al mero riscontro della diversità letterale tra la dizione "responsabilità di direzione esecutiva" e la dizione "funzioni di coordinamento e controllo", ma anzi ottempera al canone ermeneutica di cui all'art. 1362 cod. civ., che prescrive all'interprete di non limitarsi al senso letterale delle parole, ma di individuare quale sia stata la comune intenzione della parti. Peraltro, gli ulteriori compiti di programmazione, pianificazione e responsabilità di risultato che, secondo il ricorrente, dovrebbero necessariamente aggiungersi alle mansioni di coordinamento e controllo per integrare la previsione del contratto collettivo, se valgono a contrassegnare e caratterizzare la funzione di "direzione" vera e propria, non sembrano invece correlati alla funzione di "direzione esecutiva", cui fa riferimento il citato art. 88, la quale si configura come funzione di responsabilità e comando a livello più basso.
Non merita quindi censura l'interpretazione del Tribunale per cui nella "direzione esecutiva" si debbano fare rientrare i compiti di coordinamento e controllo previsti per gli impiegati di secondo livello, i quali dunque hanno diritto al preavviso di trasferimento di cui all'art. 88 del CCNL. Con il secondo motivo si denunzia contraddittorietà e difetto di motivazione, per avere il Tribunale ritenuto necessaria l'indicazione, nella stessa lettera di trasferimento, dei motivi d'urgenza che giustificavano la deroga alla concessione del preavviso. Sostiene di contro la società ricorrente che le medesime circostanze potrebbero ben essere dimostrate in giudizio attraverso l'ammissione delle prove che erano state espressamente dedotte a tal fine, ma mai ammesse.
Neppure questo motivo merita accoglimento.
Il Tribunale infatti, lungi dall'imporre alla società un onere, non prescritto ne' dalla legge ne' dal contratto collettivo, di esplicitare nel provvedimento di trasferimento le ragioni del mancato preavviso, ha solo affermato che i motivi indicati nella lettera conducevano ad escludere, stante il generico riferimento alla necessità di una migliore collocazione delle risorse aziendali, l'esistenza di motivi eccezionali ed urgenti.
La società inoltre, pur dolendosi della mancata ammissione delle prove sulla esistenza di detti motivi, non ne riporta il tenore nel ricorso, così non consentendo di verificare la loro rilevanza e decisività allo scopo invocato.
Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1460 cod. civ., perché l'illegittimità del trasferimento non giustificherebbe in nessun caso l'insubordinazione e l'assenza ingiustificata per oltre tre giorni, non essendo consentita l'autotutela; la lavoratrice avrebbe pertanto dovuto ottemperare all'ordine di rendere la prestazione lavorativa nel luogo indicato dal datore ed aprire eventualmente una vertenza per far valere l'illegittimità del trasferimento.
Il motivo va rigettato.
Il Tribunale, nel rilevare che nella specie il (parziale) rifiuto di adempimento, era legittimo avuto riguardo alla gravità concreta dell'inadempimento datoriale, con cui si era imposto un trasferimento che, data la distanza, comportava necessariamente un mutamento di abitazione, si è conformato alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 8 febbraio 1999 n. 1074, 23 giugno 2001 n. 8621 e n. 1168/2000) per cui: "Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario far luogo ad un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambedue le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti a causa del comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato."
Il motivo va allora rigettato perché il ricorrente si è limitato a contestare la stessa esistenza del diritto della lavoratrice all'autotutela, ma non ha poi svolto alcuna critica sulle motivazioni con cui il Tribunale - nel fissarne i confini e limiti - ha affermato che nella specie questa trovava giustificazione nella gravità concreta dell'inadempimento posto in essere dal datore e quindi nel pregiudizio che si riverberava sulla vita della lavoratrice, la quale si sarebbe trovata nella necessità di trasferire la sua abitazione e che comunque aveva reagito continuando ad offrire la prestazione nei termini in cui si riteneva obbligata a fornirla, e cioè nella precedente località.
Conclusivamente il ricorso va respinto e le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 6,50, oltre duemila euro per onorari.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2002