Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/04/2002, n. 5444
CASS
Sentenza 15 aprile 2002

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Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario far luogo ad un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambedue le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha giudicato congrua la motivazione con la quale il giudice del merito aveva ritenuto illegittimo il licenziamento intimato ad una lavoratrice che si era rifiutata di prendere servizio presso una nuova sede di lavoro, sita in una località molto lontana dalla precedente sede, ma che aveva continuato ad offrire la propria prestazione presso la sede originaria, sul rilievo che il parziale rifiuto di adempimento da parte della lavoratrice aveva trovato giustificazione nella gravità dell'inadempimento posto in essere dal datore di lavoro, consistito nell'avere assegnato alla dipendente una nuova sede così distante da quella originaria da costringerla necessariamente ad un cambiamento di abitazione, omettendo, oltretutto, illegittimamente, di concedere il prescritto preavviso).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/04/2002, n. 5444
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5444
Data del deposito : 15 aprile 2002

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