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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 20/11/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa LA NN
GN ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2275/2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ADILE CALOGERO FILIPPO DARIO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. ATZENI OLIVIERO, per procura in atti, resistente,
Oggetto:Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 23/11/2023 già Parte_1 titolare di attività commerciale nel settore abbigliamento e calzature, ha presentato in data 2 marzo 2021 domanda amministrativa per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità. L ha respinto la richiesta per carenza sia del requisito contributivo, CP_1 non risultando versati almeno 156 contributi settimanali nel quinquennio di riferimento, sia del requisito sanitario, ritenendo non sussistente una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle attitudini personali.
Avverso tale diniego la ricorrente ha proposto ricorso amministrativo, rimasto privo di riscontro, e successivamente ha incardinato giudizio per accertamento tecnico preventivo, conclusosi con declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse ad agire, in quanto all'epoca non era stato completato il piano di rateazione dei contributi dovuti. Completato il pagamento delle contribuzioni, la ricorrente ha introdotto il presente giudizio, deducendo la sussistenza di entrambi i requisiti previsti dalla legge n. 222/1984: il requisito contributivo, oggi integralmente soddisfatto e il requisito sanitario, che si assume comprovato dal complesso delle patologie indicate, tali da determinare una riduzione della capacità lavorativa ben oltre i due terzi. Ha chiesto pertanto il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dalla domanda originaria e la condanna dell' al pagamento delle somme dovute, oltre CP_1 interessi e rivalutazione.
L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità della CP_1 domanda di condanna al pagamento della prestazione, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui il procedimento ex art. 445-bis c.p.c. è finalizzato al mero accertamento sanitario e non produce statuizioni sul diritto alla prestazione. Nel merito, ha contestato la fondatezza del ricorso, osservando che, pur sussistendo il requisito contributivo con decorrenza ottobre 2023, è insussistente il requisito sanitario. Ha chiesto quindi il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con la disposta c.t.u. medico-legale.
2-Preliminarmente si osserva, in punto di ammissibilità del ricorso, che, secondo la S.C., in materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., il provvedimento di diniego (rigetto o inammissibilità) dell'istanza, emesso senza espletare la consulenza tecnica, non è ricorribile ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto il provvedimento in questione non incide con effetto di giudicato sulla situazione giuridica soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di proporre una nuova istanza, al sopravvenire di nuovi elementi di fatto o di diritto - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis, comma 2, c.p.c., sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie per l'accertamento del diritto (cfr Cass. n. 10753/2022 e Cass. n. 14684/2025).
3-Il nominato c.t.u., dott. ha accertato compiutamente il quadro Persona_1 patologico della ricorrente, concludendo che ella è affetta da: Esiti di artroprotesi anca sinistra per displasia artrosica con lesione nervosa dello sciatico associata a piede equino cadente ed anchilosi di caviglia omolaterale e prescrizione di molla di Codiville. •
Rinosinusite cronica in soggetto con displasia fibrosa sfenoidale associata ad ipoacusia percettiva lieve e turbe dell'equilibrio. • Spondiloartrosi a modica incidenza funzionale.
• Stato ansioso-depressivo con turbe del sonno da riferito pregresso evento traumatico.
Il c.t.u. ha concluso ritenendo che le condizioni patologiche menomative in atto riscontrate su si associano a rilevante riduzione della capacità Parte_1 lavorativa in attività pratico-manuali ma NON DETERMINANO una riduzione a meno di 1/3 della capacità lavorativa in attività confacenti le proprie attitudini e, pertanto, la ricorrente, non presenta i requisiti sanitari di legge per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità.
Non vi è ragione di discostarsi dalle conclusioni peritali, in quanto logicamente e razionalmente motivate all'esito di un completo ed esaustivo esame della documentazione medica e visita peritale.
Ne consegue, quindi, il rigetto del ricorso, non sussistendo, in capo alla ricorrente, i requisiti per beneficiare della prestazione richiesta.
4-La ricorrente deve essere esonerata dal pagamento delle spese di lite, avendo reso dichiarazione ex art. 152 disp att cpc.
Le spese di ctu, come già liquidate, devono essere poste in via definitiva a carico dell' , avendo -appunto- reso dichiarazione ex art. 152 disp.att.cpc. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2275/2023 RG, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
3) pone le spese di c.t.u., come già liquidate, in via definitiva a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 18/11/2025
Il Giudice
LA NN GN