TRIB
Sentenza 2 febbraio 2024
Sentenza 2 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 02/02/2024, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2593/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dr.ssa RAFFAELLA BROGI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2593/2021 promossa da:
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. GIAMPAOLO MORINI ( Email_1
ATTORE contro
(c.f. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato presso lo studio degli avv. GIUSEPPE VETTORI ( e LORENZO VETTORI Email_2
( Email_3
CONVENUTA
CONCLUSIONI per parte attrice come da atto di citazione e per parte convenuta come da note di trattazione scritta depositate in data 24 ottobre 2023
FATTO E DIRITTO
Premesso che, con atto di citazione notificato in data 7.10.2021, Pt_1
a convenuto innanzi al Tribunale di Prato la
[...] Controparte_2
al fine di far accertare e dichiarare la nullità del contratto di home
[...] banking acceso presso l'istituto di credito e conseguentemente delle operazioni
Tribunale di Prato R.G. n. 2593/2021 pagina 1 di 11 effettuate su tale rapporto e far accertare la nullità delle richieste di emissione di alcuni assegni circolari, con condanna della banca alla ripetizione delle somme sottratte. In via subordinata ha chiesto di accertare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della per l'operato del proprio dipendente CP_3 CP_4
e per l'effetto di condannare la banca convenuta al risarcimento danni da
[...] responsabilità contrattuale ex art. 1228, 1175, 1375 c.c. ed extracontrattuale ex art. 2049 c.c.:
- in € 367.000,00 a titolo di danno patrimoniale subito oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
- € 50.000,00 a titolo di danno non patrimoniale
- € 50.000,00 a titolo di danno esistenziale o nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta in sede istruttoria o secondo giustizia. La parte attrice ha esposto:
- di aver affidato da oltre vent'anni la gestione dei propri risparmi alla banca e in particolare a amico di lunga data, che nel tempo aveva CP_4 ricoperto funzioni di direttore e responsabile di filiale della banca convenuta;
- che su indicazione del sig. veva acceso e trasferito fondi presso le filiali CP_4 di Porto d'Ascoli e CA (agenzia 10);
- di aver appreso, dopo il suicidio del sig. avvenuto tra il 30 e il 31 luglio CP_4
2019), in data 5.08.2019, dalla direttrice della filiale di CA che la banca non era a conoscenza degli investimenti, che i titoli non risultavano depositati e che da tempo i rapporti tra il sig. e la erano cessati;
CP_4
- che, dopo aver ottenuto la consegna parziale della documentazione contrattuale e contabile dal personale della filiale di CA (dapprima reticente a consegnarla), si accorgeva che sui contratti di home banking consegnati (mancanti di alcune pagine essenziali, relative all'identificazione del profilo dell'utente operativo) erano state apposte firme sia di che della moglie Parte_1 [...] palesemente false;
CP_5
- che, inoltre, nei contratti consegnati mancavano le parti con il recapito telefonico e l'indirizzo cui erano stati inviati gli estratti conto, mai ricevuti da quanto al conto acceso presso la filiale di CA, e ricevuti solo Parte_1 fino al 2014 quanto al conto presso la filiale di Porto d'Ascoli;
- che il sig. gestiva una disponibilità finanziaria di oltre € 330.000,00, CP_4 curando gli investimenti in titoli e valute e operava direttamente sul conto, dando preventiva comunicazione e conferma all'attore delle operazioni poste in essere e, duranti gli incontri periodici, riepilogava gli investimenti effettuati, consegnando appunti e documenti redatti su carta intestata quali conferme Tribunale di Prato R.G. n. 2593/2021 pagina 2 di 11 d'ordine, conferme di accredito, di rimborso finanziamenti e di estratti dei movimenti;
- che il conto presso la filiale di Porto d'Ascoli, oggi chiuso, alla morte del sig. risultava ancora aperto e che l'ultima operazione finanziaria ivi registrata CP_4 risaliva al 2015, mentre il conto presso la filiale di CA venne aperto su consiglio del sig. il 24.01.2014, ma, sino alla data del 5.08.2019, l'attore non si CP_4 era mai recato personalmente in filiale;
- che, secondo la documentazione contabile fornita dal sig. ad CP_4 agosto 2019, avrebbe dovuto avere una consistenza patrimoniale Parte_1
(mobiliare) e finanziaria di € 367.000 oltre residuo sul conto corrente di € 22.116,33, ma quest'ultimo risultava pressoché azzerato senza alcun conto titoli aperto;
- che l'attore è stato vittima di una truffa da parte del sig. e che vi è il CP_4 forte sospetto che sia stato coadiuvato da qualche dipendente della filiale di CA, attesa la falsità delle firme sul contratto di home banking, il ritiro di assegni circolari, la sottoscrizione di lettere di conferma dell'emissione di assegni circolari e dell'esercizio di diritti di opzione e di disposizioni di bonifico mai effettuati personalmente da Inoltre, i nominativi e i recapiti forniti dal Parte_1 quali referenti della filiale, sono risultati irreperibili. CP_4
Così delineati i fatti di causa, ha dedotto in diritto la responsabilità della banca per il fatto illecito di un proprio dipendente, ritenendo evidente dai fatti narrati e dalla documentazione prodotta, che già all'epoca in cui il sig. era CP_4 dipendente abbia truffato l'attore appropriandosi di tutta la disponibilità finanziaria dello stesso, simulando nel tempo l'esistenza di investimenti rotativi e (al fine di rendere credibili le operazioni e poter perpetrare nel tempo la truffa) provvedendo periodicamente ad accreditare gli interessi, presumibilmente in concorso con altri dipendenti della banca. Inoltre, ha dedotto la responsabilità della banca per non aver adeguatamente vigilato sull'andamento del rapporto con la diligenza qualificata propria dell'operatore bancario e per non aver verificato l'identità del soggetto che ha posto in essere le varie operazioni dispositive e di investimento, evidenziando l'estensione alla sfera contrattuale delle norme contenute negli artt. 2048 e 2049 c.c., per il principio sancito dall'art. 1228 c.c. (secondo cui il debitore che, nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro). La parte attrice ha, quindi, concluso chiedendo:
“
1. accertare e dichiarare la nullità del contratto di per la falsità della firma Parte_2 relativamente ai rapporti richiamati in narrativa e conseguentemente la nullità di tutte le Tribunale di Prato R.G. n. 2593/2021 pagina 3 di 11 operazioni poste in essere su tali rapporti;
2. accertare e dichiarare la nullità della richiesta di emissione di assegni circolari: del 07.08.2014 di € 20.001,75, del 04/02/2014 di € 35.000,00, di € 18.309,00 del 12/01/2015 in quanto mai richiesti dall'attore e dunque la nullità delle distinte presentate alla cassa in quanto riportanti firme false.
3. Condannare dunque la banca alla ripetizione di tutte le somme illegittimamente sottratte sui rapporti dedotti in giudizio al sig. Parte_1
In subordinata ipotesi: accertare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della per l'operato CP_3 del proprio dipendente e per l'effetto con-dannare la banca convenuta al a. CP_4 risarcimento danni da responsabilità contrattuale ex art. 1228, 1175, 1375 c.c. ed extracontrattuale ex art. 2049 c.c. a titolo di danno patrimonia-le subito in € 367.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, oltre ad un danno non patrimoniale che si quantifica in € 50.000,00 ed € 50.000,00 a titolo di danno esistenziale o nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta in sede istruttoria o secondo giustizia”.
Rilevato che si è costituita la banca Controparte_1
(d'ora in poi , contestando le deduzioni avversarie e chiedendone il
[...] rigetto. La parte convenuta ha rilevato come la controparte non abbia descritto compiutamente i rapporti dei con il evidenziando un legame assai Pt_1 CP_4 stretto tra questi ultimi, rafforzato dai prestiti eseguiti in più occasioni dal sig. al e ai suoi familiari, specie quando quest'ultimo attraversò un Pt_1 CP_4 periodo di difficoltà economica. Parimenti i sig.ri prestavano soldi anche Pt_1 ad altri soggetti in difficoltà economica. Sia questi ultimi che il restituivano CP_4 gli importi prestati con gli interessi. La parte convenuta ha, poi, evidenziato come l'atto introduttivo sia del tutto carente sul piano delle allegazioni: sono stati, infatti, narrati sinteticamente ed apoditticamente degli accadimenti, ma non si allegano circostanze specifiche a supporto. fu, in realtà, estranea agli accordi tra il sig. e il sig. Non sono Pt_1 CP_4 neppure allegati i fatti che portino a ritenere come quest'ultimo abbia, materialmente, disatteso gli incarichi affidati dall'attore. ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza del tribunale adito a favore del tribunale di Siena o di CA: la parte attrice, ad avviso di parte convenuta, fa un'errata applicazione dell'art. 1182, comma 3, c.c., non applicabile ai debiti di valore come sono le obbligazioni risarcitorie (Cass., n. 18537 del 2016). In quest'ultima ipotesi, infatti, le obbligazioni devono essere adempiute al domicilio Tribunale di Prato R.G. n. 2593/2021 pagina 4 di 11 del debitore al momento della scadenza, con la conseguenza che il foro competente è il Tribunale di Siena, nel cui circondario si trova la sede della banca. La competenza del Tribunale di Siena discende anche quale foro generale delle persone giuridiche (secondo il quale è competente il giudice del luogo in cui la persona giuridica ha la sede legale). Il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione, ex articolo 20 c.p.c., individua, poi, quale giudice competente quello del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio. In questo caso il forum contractus individua la competenza del Tribunale di CA (dove fu stipulato il contratto di conto corrente e dove il RO pose in essere le condotte assunte illecite). La parte convenuta rileva, infine, che nel caso di specie non sussiste neppure il foro del consumatore, atteso che la controversia non verte su una responsabilità riconducibile a prestazioni previste in un contratto tra un soggetto
“professionista” ed un consumatore, ma alla fattispecie in tutto e per tutto diversa della responsabilità extracontrattuale della per il fatto del dipendente o per CP_3 sua “mancata vigilanza”. A tal proposito la parte convenuta rileva che Il foro del consumatore, dunque, prende rilievo solo quando la controversia verte su un abuso della Banca discendente dalla vessatorietà di una più clausole del contratto che denoti la condotta della parte
“forte” a danno della “debole”. Il che pacificamente qui non è, vertendosi su una fattispecie di affermata nullità di un contratto di home banking e di disposizioni di assegno e, in subordine, di una affermata responsabilità della banca per fatto del dipendente o contrattuale. Nel merito ha contestato la fondatezza delle domande avversarie per inesistenza sia di un danno patrimoniale, sia dei presupposti di responsabilità a carico della banca, evidenziando che il rapporto di lavoro tra la banca e il CP_4 era cessato all'1.07.2015 e gli accadimenti successivi erano pertanto irrilevanti. La parte convenuta ha, poi, evidenziato che la parte attrice aprì il c/c n. 15289.06 presso l' di CA – 4306 (richiamando il doc. 4 che nell'ambito Org_1 delle allegazioni di parte convenuta corrisponde, tuttavia, a un altro documento, come da indice riportato in fondo alla comparsa di costituzione e risposta), mentre non è mai stata intestataria di gestioni patrimoniali, né di tempo. Persona_1
Su tale conto corrente non sono presenti, infatti, operazioni di sottoscrizione/compravendita di titoli e/o altri strumenti finanziari, a conferma che la parte attrice sapeva benissimo di non detenere alcuna forma di investimento presso La convenuta contesta, poi, che l'attore abbia costruito l'atto di citazione con una sorta di contestazione selettiva solo di alcune operazioni transitate sul suo conto corrente, ma non di tutte. Ciò significa non solo che egli ne ha riconosciuto vere molte altre (il che contraddice l'affermazione che egli nulla sapesse al riguardo del Tribunale di Prato R.G. n. 2593/2021 pagina 5 di 11 conto corrente e dell'utilizzo che ne veniva fatto), ma che era consuetudine che il gisse su precisa indicazione del CP_4 Pt_1
La parte convenuta ha poi contestato le seguenti circostanze affermate dalla parte attrice: a) che “l'apertura del conto di CA Ag. 10 avveniva il 24/01/2014 [e che] tuttavia parte attrice non si era mai recato in filiale sino al 5 ; Org_2
b) che “alla data di apertura del conto a CA, il c/c 621.34 di (cointestato CP_6
, portava al 31/12/2013 il saldo di € 174.564,70, oltre 9.500 azioni Controparte_7
con comunicazione telefonica in data 27.08.2019 la filiale di Porto d'Ascoli Org_3 comunicava all'attore che, l'ultima operazione registrata sul dossier titoli era stata la vendita di il 12/08/2015 - Controvalore € 16.103,84”; Org_3
c) che “il 28 gennaio 2014 veniva effettuato dal conto di Porto d'Ascoli al conto di CA, il primo bonifico sul C/C di CA di € 50.003,65, e il 6 Agosto un secondo bonifico da € 30.000”; d) che “ad agosto 2019, il C/C di porto d'Ascoli e il relativo dossier titoli risultavano azzerati, mentre avrebbe dovuto avere un saldo di circa 94.000 oltre al valore derivante dalla vendita di azioni”; e) che “sul CC di CA, erano quindi presenti nel 2014, € 80.000,00 pro-venienti da CC P. Ascoli;
successivamente nel giugno 2018 confluivano sul conto di CA ulteriori € 20.000 mediante bonifico effettato da altro conto personale (dell'attore) in essere con
[...]
; Org_4
f) che “alla suddetta somma di complessivi € 100.000 devono aggiungersi € 84.500 per redditi di pensione a partire da giugno 2014 oltre circa € 1600 di pensione CP_8
INARCASSA a partire da febbraio 2019 (accreditata da aprile 2019). Il C/C di CA risultava, alla morte del anch'esso pressoché azzerato (alla data di Agosto 2019), e senza CP_4 alcun conto titoli aperto”; g) che “dalla documentazione in atti, al 30.06.2019, ovvero dalla situazione rendicontata dal al 03.06.2019, il sig. avrebbe dovuto avere una consistenza patrimoniale CP_4 Pt_1
(mobiliare) e finanziaria di € 367.000 oltre residuo su CC € 22.116,33”; h) che le somme indicate al punto n. 20, su cui controparte mostra dubbi, siano a qualsiasi titolo ripetibili dalla CP_3
a sollevato, altresì, l'eccezione di prescrizione e ha rilevato come la stessa
[...] condotta di parte attrice sia tale, comunque, da recidere il nesso di causalità in ordine al rapporto di preposizione. In subordine, ha eccepito il concorso della condotta dell'attore nella determinazione del danno e l'inammissibilità e infondatezza delle ulteriori voci di danno.
Tribunale di Prato R.G. n. 2593/2021 pagina 6 di 11 Ritenuto che la presente causa abbia per oggetto l'azione di risarcimento dei danni conseguente al fatto illecito del dipendente della banca – successivamente suicidatosi – che la parte attrice riconduce a una vera e propria truffa evidenziando, in particolare:
- la costituzione di un rapporto di home banking su un contratto recante la firma falsa dell'attore e di cui la banca convenuta ha consegnato una copia incompleta, priva dei requisiti necessari a indicare il numero telefonico attraverso il quale veniva gestita l'operatività sul conto corrente;
- l'emissione di assegni circolari non autorizzati dalla parte attrice che dichiara espressamente (pag. 5 atto di citazione) di non aver mai fatto richiesta di emissione di assegni circolari e tanto meno di averli ritirati, dal momento che in filiale non si era mai recato. A pag. 6 fa, poi, riferimento all'emissione di assegni circolari le cui distinte non sono mai state fatte firmare dal sig. così Pt_1 come mai ha ritirato i medesimi allo sportello né delegato altri a farlo;
- la stessa parte attrice dà atto di rapporti di ampia confidenza con il sig. al punto che quest'ultimo aveva investito a suo nome CP_4
– per ottenere condizioni più vantaggiose riservate ai dipendenti del
– denaro di titolarità del sig. (v. pag.
4-5 dell'atto Controparte_1 Pt_1 di citazione).
In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza sollevata dalla banca convenuta, secondo la quale sono competenti i fori di e CA. CP_1
Tale eccezione è fondata per i motivi di seguito indicati:
1) la qualifica di consumatore evocata dalla parte attrice non è stata provata: nell'atto di citazione la parte attrice fa riferimento a non meglio precisati rapporti intrattenuti con la banca convenuta da circa venti anni, senza precisare gli elementi costitutivi della nozione di consumatore delineata nell'art. 3, lett. a) cod. cons. (d.lgs. n. 206 del 2005), secondo il quale è consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Già tale considerazione è di per sé idonea a radicare, in relazione al rapporto di conto corrente instaurato presso la filiale di CA, la competenza del tribunale nel cui circondario rientra quest'ultima, anche nell'ipotesi in cui si ritenesse configurabile, nel caso di specie, una responsabilità contrattuale della banca (da escludere, peraltro, alla luce di quanto evidenziato, infra, sub
2 e ss. e soprattutto in base a Cass., n. 14651 del 2023, pronunciata in sede di regolamento di competenza proposto avvero la sentenza del Tribunale
Tribunale di Prato R.G. n. 2593/2021 pagina 7 di 11 di Prato, n. 162/2022 del 18 marzo 2022, v. infra);
2) la condotta del dipendente viene descritta come truffa CP_4 perpetrata ai danni dell'attore e viene concretizzata, in particolare, nella sottoscrizione di un contratto di home banking, recante una firma falsa dello stesso sig. e nell'emissione di assegni circolari che parte attrice Pt_1 contesta di aver mai richiesto. Tali elementi sono palesemente idonei ad evocare una responsabilità extracontrattuale rilevante ex art. 2049 c.c. (e richiamata dalla stessa parte attrice nelle conclusioni), ma non una responsabilità contrattuale ex art. 1228 c.c., considerato anche quanto precisato, sul punto, dal giudice di legittimità e cioè che: “La responsabilità della banca per fatto illecito dei propri dipendenti scatta ogniqualvolta il fatto lesivo sia stato prodotto, o quanto meno agevolato, da un comportamento riconducibile all'attività lavorativa del dipendente, e quindi anche se questi abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni o abbia agito all'insaputa del suo datore di lavoro, sempre che sia rimasto comunque nell'ambito dell'incarico affidatogli.” (Cass. n. 8210 del 2013). Nella specie le condotte contestate dalla parte attrice riguardano la stipulazione di contratti e l'emissione di assegni circolari presso una filiale (CA) dove l'attore dichiara espressamente di non essersi mai recato. Si tratta, quindi, di attività presumibilmente svolte dal sig. in CP_4 occasione del rapporto lavorativo intrattenuto con il Controparte_1
ma in modo totalmente avulso dall'adempimento di eventuali
[...] obblighi derivanti dai rapporti contrattuali intrattenuti dal sig. con la Pt_1 banca convenuta, come dimostrato dal fatto stesso che le attività illecite contestate dall'attore come truffa perpetrata ai suoi danni riguardano direttamente la sottoscrizione di un contratto stipulato con firma falsa e l'emissione di assegni circolari non autorizzati (e quindi mediante il ricorso a firme non riferibili al sig. . A tal proposito assume carattere Pt_1 dirimente la circostanza che non risulti quale potesse essere il ruolo operativo del sig. presso la filiale di CA, tale da portarlo a CP_4 gestire in prima persona e in virtù di specifiche incombenze assegnate dalla banca i rapporti con la parte attrice all'interno di tale sportello, tanto più che la stessa parte attrice adombra la complicità di altri dipendenti della banca. La stessa parte attrice ricostruisce, così, la condotta del sig. CP_4
“Appare evidente, dai fatti narrati e dalla documentazione prodotta, che già
[...] all'epoca in cui il sig. era dipendente abbia truffato il comparente CP_4 appropriandosi di tutta la disponibilità finanziaria dello stesso, simulando nel tempo l'esistenza di investimenti rotativi: addirittura per rendere credibili le operazioni e poter
Tribunale di Prato R.G. n. 2593/2021 pagina 8 di 11 perpetrare nel tempo la truffa provvedeva periodicamente ad accreditare al comparente gli interessi.”
3) i bonifici eseguiti a pag.
6-7 dell'atto di citazione sono stati eseguiti nel 2019, cioè quattro anni dopo che il sig. on era più dipendente CP_4 della banca – considerato che la stessa parte attrice a pag. 9 fa risalire la cessazione dei rapporti con quest'ultima al 2015 - ed è evidente che tali operazioni non possano essere riconducibili a una responsabilità di tipo contrattuale ex art. 1228 c.c.
Considerato, quindi, che da un lato non risultano minimamente allegati – né espressamente indicati gli elementi del contratto da cui desumere la qualifica di consumatore dell'attore – e dall'altro lato che la ricostruzione dei fatti e le allegazioni nell'atto di citazione portano a configurare, in thesi, una responsabilità extracontrattuale della banca, deve ritenersi fondata l'eccezione di incompetenza sollevata dalla banca nella comparsa di costituzione e risposta in favore del Tribunale di Siena (nel cui circondario si trova la sede legale di ai sensi dell'art. 19 c.p.c. ovvero in favore di quello del Tribunale di CA (quale forus contractus), ai sensi dell'art. 20 c.p.c. Tanto più che la qualificazione in termini di responsabilità extracontrattuale risulta affermata nella sentenza del Tribunale di Prato n. 162 del 2002 del 18 marzo 2022 nel contenzioso relativo alle cause sub R.G. n. 2443/2019 e 2444/2019, pronunciata nel contenzioso che vedeva contrapposti a la moglie e il figlio dell'odierno attore in relazione a circostanze analoghe relative alla condotta tenuta dal sig. Avverso tale sentenza è stato proposto CP_4 il regolamento di competenza rigettato dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 14651 del 2023. Sul punto non può assumere pregio quanto affermato dalla parte attrice in sede di comparsa conclusionale in ordine alla circostanza che è stato chiesto di dichiarare la nullità del contratto. Non solo non è stata data la prova della qualifica di consumatore secondo il noto principio onus probandi incubit ei qui dicit), ma nella stessa ordinanza n. 14651 del 2023 la Corte di cassazione richiama le conclusioni delle cause riunite n. 2643/2019 e 2644/2019 - assai simili a quelle proposte nel presente giudizio - così come di seguito riportato: «accertare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della per l'operato del proprio dipendente CP_3 CP_4
e per l'effetto condannare la banca convenuta al risarcimento danni da responsabilità
[...] contrattuale ex art. 1228, 1175, 1375 c.c. ed extracontrattuale ex art. 2049 c.c.». La Corte di cassazione ha, quindi, evidenziato che: “Nella vicenda che ci occupa, tuttavia, il giudice di merito, sulla base della prospettazione resa dai medesimi attori, ha ritenuto
Tribunale di Prato R.G. n. 2593/2021 pagina 9 di 11 che l'invocata responsabilità della banca fosse di tipo extracontrattuale, fondandosi essenzialmente sull'applicabilità dell'art. 2049 c.c. (che configura una responsabilità aquiliana: Cass. 20 giugno 2001, n. 8381; Cass. 29 agosto 1995, n. 9100), in tema di responsabilità dei padroni e committenti per i fatti illeciti commessi da domestici e commessi, non rinvenendosi un vincolo di natura contrattuale tra gli istanti e la banca, come tale idoneo ad ingenerare, secondo la prospettazione degli stessi istanti, una qualsivoglia responsabilità nascente dal rapporto instauratosi tra il professionista e il consumatore. Pertanto, è corretta la dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Prato, luogo di residenza dei danneggiati, radicandosi la competenza, alternativamente, presso il foro di , CP_1 sede della società convenuta, ex art. 19 c.p.c., ovvero presso il foro di CA, ex art. 20 c.p.c., luogo in cui sono state poste in essere le condotte illecite del dipendente di nonché luogo in cui – secondo l'affermazione del giudice di merito qui non censurata – l'obbligazione risarcitoria dedotta in giudizio deve essere eseguita.” Deve ritenersi che le medesime conclusioni tratte dal giudice di legittimità nel contenzioso sub R.G. n. 2443/2019 e 2444/2019 debbano trovare conferma anche nella presente sede, dal momento che la responsabilità della banca – alla luce delle allegazioni di parte attrice in sede di atto di citazione – è riconducibile, in astratto (e impregiudicata la prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata, davanti al giudice competente) al paradigma aquiliano, con la conseguenza che il debito di valore oggetto della domanda di condanna di parte attrice dovrebbe essere adempiuto al domicilio del debitore (ex multis Cass. n. 9632 del 2018; , che non si trova nel circondario del Tribunale di Prato. Alla luce di quanto sin qui evidenziato deve essere, pertanto, dichiarata l'incompetenza in favore del Tribunale di Siena ovvero del Tribunale di CA. Le spese del presente giudizio devono essere liquidate, in base al principio di soccombenza, a carico della parte attrice e in favore della parte convenuta, secondo quanto indicato in dispositivo, tenendo conto, quale valore di causa, dell'ammontare del petitum.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara l'incompetenza del Tribunale di Prato in favore del Tribunale di CA
o del Tribunale di Siena;
fissa in giorni sessanta dalla comunicazione della presente sentenza il termine
Tribunale di Prato R.G. n. 2593/2021 pagina 10 di 11 per la riassunzione davanti al giudice competente;
condanna la parte attrice a pagare in favore della parte convenuta le spese del presente giudizio, liquidate in € 12.000, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.a.
Si comunichi.
Prato, 1° febbraio 2024
La Giudice
Dr.ssa RAFFAELLA BROGI
Tribunale di Prato R.G. n. 2593/2021 pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dr.ssa RAFFAELLA BROGI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2593/2021 promossa da:
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. GIAMPAOLO MORINI ( Email_1
ATTORE contro
(c.f. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato presso lo studio degli avv. GIUSEPPE VETTORI ( e LORENZO VETTORI Email_2
( Email_3
CONVENUTA
CONCLUSIONI per parte attrice come da atto di citazione e per parte convenuta come da note di trattazione scritta depositate in data 24 ottobre 2023
FATTO E DIRITTO
Premesso che, con atto di citazione notificato in data 7.10.2021, Pt_1
a convenuto innanzi al Tribunale di Prato la
[...] Controparte_2
al fine di far accertare e dichiarare la nullità del contratto di home
[...] banking acceso presso l'istituto di credito e conseguentemente delle operazioni
Tribunale di Prato R.G. n. 2593/2021 pagina 1 di 11 effettuate su tale rapporto e far accertare la nullità delle richieste di emissione di alcuni assegni circolari, con condanna della banca alla ripetizione delle somme sottratte. In via subordinata ha chiesto di accertare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della per l'operato del proprio dipendente CP_3 CP_4
e per l'effetto di condannare la banca convenuta al risarcimento danni da
[...] responsabilità contrattuale ex art. 1228, 1175, 1375 c.c. ed extracontrattuale ex art. 2049 c.c.:
- in € 367.000,00 a titolo di danno patrimoniale subito oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
- € 50.000,00 a titolo di danno non patrimoniale
- € 50.000,00 a titolo di danno esistenziale o nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta in sede istruttoria o secondo giustizia. La parte attrice ha esposto:
- di aver affidato da oltre vent'anni la gestione dei propri risparmi alla banca e in particolare a amico di lunga data, che nel tempo aveva CP_4 ricoperto funzioni di direttore e responsabile di filiale della banca convenuta;
- che su indicazione del sig. veva acceso e trasferito fondi presso le filiali CP_4 di Porto d'Ascoli e CA (agenzia 10);
- di aver appreso, dopo il suicidio del sig. avvenuto tra il 30 e il 31 luglio CP_4
2019), in data 5.08.2019, dalla direttrice della filiale di CA che la banca non era a conoscenza degli investimenti, che i titoli non risultavano depositati e che da tempo i rapporti tra il sig. e la erano cessati;
CP_4
- che, dopo aver ottenuto la consegna parziale della documentazione contrattuale e contabile dal personale della filiale di CA (dapprima reticente a consegnarla), si accorgeva che sui contratti di home banking consegnati (mancanti di alcune pagine essenziali, relative all'identificazione del profilo dell'utente operativo) erano state apposte firme sia di che della moglie Parte_1 [...] palesemente false;
CP_5
- che, inoltre, nei contratti consegnati mancavano le parti con il recapito telefonico e l'indirizzo cui erano stati inviati gli estratti conto, mai ricevuti da quanto al conto acceso presso la filiale di CA, e ricevuti solo Parte_1 fino al 2014 quanto al conto presso la filiale di Porto d'Ascoli;
- che il sig. gestiva una disponibilità finanziaria di oltre € 330.000,00, CP_4 curando gli investimenti in titoli e valute e operava direttamente sul conto, dando preventiva comunicazione e conferma all'attore delle operazioni poste in essere e, duranti gli incontri periodici, riepilogava gli investimenti effettuati, consegnando appunti e documenti redatti su carta intestata quali conferme Tribunale di Prato R.G. n. 2593/2021 pagina 2 di 11 d'ordine, conferme di accredito, di rimborso finanziamenti e di estratti dei movimenti;
- che il conto presso la filiale di Porto d'Ascoli, oggi chiuso, alla morte del sig. risultava ancora aperto e che l'ultima operazione finanziaria ivi registrata CP_4 risaliva al 2015, mentre il conto presso la filiale di CA venne aperto su consiglio del sig. il 24.01.2014, ma, sino alla data del 5.08.2019, l'attore non si CP_4 era mai recato personalmente in filiale;
- che, secondo la documentazione contabile fornita dal sig. ad CP_4 agosto 2019, avrebbe dovuto avere una consistenza patrimoniale Parte_1
(mobiliare) e finanziaria di € 367.000 oltre residuo sul conto corrente di € 22.116,33, ma quest'ultimo risultava pressoché azzerato senza alcun conto titoli aperto;
- che l'attore è stato vittima di una truffa da parte del sig. e che vi è il CP_4 forte sospetto che sia stato coadiuvato da qualche dipendente della filiale di CA, attesa la falsità delle firme sul contratto di home banking, il ritiro di assegni circolari, la sottoscrizione di lettere di conferma dell'emissione di assegni circolari e dell'esercizio di diritti di opzione e di disposizioni di bonifico mai effettuati personalmente da Inoltre, i nominativi e i recapiti forniti dal Parte_1 quali referenti della filiale, sono risultati irreperibili. CP_4
Così delineati i fatti di causa, ha dedotto in diritto la responsabilità della banca per il fatto illecito di un proprio dipendente, ritenendo evidente dai fatti narrati e dalla documentazione prodotta, che già all'epoca in cui il sig. era CP_4 dipendente abbia truffato l'attore appropriandosi di tutta la disponibilità finanziaria dello stesso, simulando nel tempo l'esistenza di investimenti rotativi e (al fine di rendere credibili le operazioni e poter perpetrare nel tempo la truffa) provvedendo periodicamente ad accreditare gli interessi, presumibilmente in concorso con altri dipendenti della banca. Inoltre, ha dedotto la responsabilità della banca per non aver adeguatamente vigilato sull'andamento del rapporto con la diligenza qualificata propria dell'operatore bancario e per non aver verificato l'identità del soggetto che ha posto in essere le varie operazioni dispositive e di investimento, evidenziando l'estensione alla sfera contrattuale delle norme contenute negli artt. 2048 e 2049 c.c., per il principio sancito dall'art. 1228 c.c. (secondo cui il debitore che, nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro). La parte attrice ha, quindi, concluso chiedendo:
“
1. accertare e dichiarare la nullità del contratto di per la falsità della firma Parte_2 relativamente ai rapporti richiamati in narrativa e conseguentemente la nullità di tutte le Tribunale di Prato R.G. n. 2593/2021 pagina 3 di 11 operazioni poste in essere su tali rapporti;
2. accertare e dichiarare la nullità della richiesta di emissione di assegni circolari: del 07.08.2014 di € 20.001,75, del 04/02/2014 di € 35.000,00, di € 18.309,00 del 12/01/2015 in quanto mai richiesti dall'attore e dunque la nullità delle distinte presentate alla cassa in quanto riportanti firme false.
3. Condannare dunque la banca alla ripetizione di tutte le somme illegittimamente sottratte sui rapporti dedotti in giudizio al sig. Parte_1
In subordinata ipotesi: accertare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della per l'operato CP_3 del proprio dipendente e per l'effetto con-dannare la banca convenuta al a. CP_4 risarcimento danni da responsabilità contrattuale ex art. 1228, 1175, 1375 c.c. ed extracontrattuale ex art. 2049 c.c. a titolo di danno patrimonia-le subito in € 367.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, oltre ad un danno non patrimoniale che si quantifica in € 50.000,00 ed € 50.000,00 a titolo di danno esistenziale o nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta in sede istruttoria o secondo giustizia”.
Rilevato che si è costituita la banca Controparte_1
(d'ora in poi , contestando le deduzioni avversarie e chiedendone il
[...] rigetto. La parte convenuta ha rilevato come la controparte non abbia descritto compiutamente i rapporti dei con il evidenziando un legame assai Pt_1 CP_4 stretto tra questi ultimi, rafforzato dai prestiti eseguiti in più occasioni dal sig. al e ai suoi familiari, specie quando quest'ultimo attraversò un Pt_1 CP_4 periodo di difficoltà economica. Parimenti i sig.ri prestavano soldi anche Pt_1 ad altri soggetti in difficoltà economica. Sia questi ultimi che il restituivano CP_4 gli importi prestati con gli interessi. La parte convenuta ha, poi, evidenziato come l'atto introduttivo sia del tutto carente sul piano delle allegazioni: sono stati, infatti, narrati sinteticamente ed apoditticamente degli accadimenti, ma non si allegano circostanze specifiche a supporto. fu, in realtà, estranea agli accordi tra il sig. e il sig. Non sono Pt_1 CP_4 neppure allegati i fatti che portino a ritenere come quest'ultimo abbia, materialmente, disatteso gli incarichi affidati dall'attore. ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza del tribunale adito a favore del tribunale di Siena o di CA: la parte attrice, ad avviso di parte convenuta, fa un'errata applicazione dell'art. 1182, comma 3, c.c., non applicabile ai debiti di valore come sono le obbligazioni risarcitorie (Cass., n. 18537 del 2016). In quest'ultima ipotesi, infatti, le obbligazioni devono essere adempiute al domicilio Tribunale di Prato R.G. n. 2593/2021 pagina 4 di 11 del debitore al momento della scadenza, con la conseguenza che il foro competente è il Tribunale di Siena, nel cui circondario si trova la sede della banca. La competenza del Tribunale di Siena discende anche quale foro generale delle persone giuridiche (secondo il quale è competente il giudice del luogo in cui la persona giuridica ha la sede legale). Il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione, ex articolo 20 c.p.c., individua, poi, quale giudice competente quello del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio. In questo caso il forum contractus individua la competenza del Tribunale di CA (dove fu stipulato il contratto di conto corrente e dove il RO pose in essere le condotte assunte illecite). La parte convenuta rileva, infine, che nel caso di specie non sussiste neppure il foro del consumatore, atteso che la controversia non verte su una responsabilità riconducibile a prestazioni previste in un contratto tra un soggetto
“professionista” ed un consumatore, ma alla fattispecie in tutto e per tutto diversa della responsabilità extracontrattuale della per il fatto del dipendente o per CP_3 sua “mancata vigilanza”. A tal proposito la parte convenuta rileva che Il foro del consumatore, dunque, prende rilievo solo quando la controversia verte su un abuso della Banca discendente dalla vessatorietà di una più clausole del contratto che denoti la condotta della parte
“forte” a danno della “debole”. Il che pacificamente qui non è, vertendosi su una fattispecie di affermata nullità di un contratto di home banking e di disposizioni di assegno e, in subordine, di una affermata responsabilità della banca per fatto del dipendente o contrattuale. Nel merito ha contestato la fondatezza delle domande avversarie per inesistenza sia di un danno patrimoniale, sia dei presupposti di responsabilità a carico della banca, evidenziando che il rapporto di lavoro tra la banca e il CP_4 era cessato all'1.07.2015 e gli accadimenti successivi erano pertanto irrilevanti. La parte convenuta ha, poi, evidenziato che la parte attrice aprì il c/c n. 15289.06 presso l' di CA – 4306 (richiamando il doc. 4 che nell'ambito Org_1 delle allegazioni di parte convenuta corrisponde, tuttavia, a un altro documento, come da indice riportato in fondo alla comparsa di costituzione e risposta), mentre non è mai stata intestataria di gestioni patrimoniali, né di tempo. Persona_1
Su tale conto corrente non sono presenti, infatti, operazioni di sottoscrizione/compravendita di titoli e/o altri strumenti finanziari, a conferma che la parte attrice sapeva benissimo di non detenere alcuna forma di investimento presso La convenuta contesta, poi, che l'attore abbia costruito l'atto di citazione con una sorta di contestazione selettiva solo di alcune operazioni transitate sul suo conto corrente, ma non di tutte. Ciò significa non solo che egli ne ha riconosciuto vere molte altre (il che contraddice l'affermazione che egli nulla sapesse al riguardo del Tribunale di Prato R.G. n. 2593/2021 pagina 5 di 11 conto corrente e dell'utilizzo che ne veniva fatto), ma che era consuetudine che il gisse su precisa indicazione del CP_4 Pt_1
La parte convenuta ha poi contestato le seguenti circostanze affermate dalla parte attrice: a) che “l'apertura del conto di CA Ag. 10 avveniva il 24/01/2014 [e che] tuttavia parte attrice non si era mai recato in filiale sino al 5 ; Org_2
b) che “alla data di apertura del conto a CA, il c/c 621.34 di (cointestato CP_6
, portava al 31/12/2013 il saldo di € 174.564,70, oltre 9.500 azioni Controparte_7
con comunicazione telefonica in data 27.08.2019 la filiale di Porto d'Ascoli Org_3 comunicava all'attore che, l'ultima operazione registrata sul dossier titoli era stata la vendita di il 12/08/2015 - Controvalore € 16.103,84”; Org_3
c) che “il 28 gennaio 2014 veniva effettuato dal conto di Porto d'Ascoli al conto di CA, il primo bonifico sul C/C di CA di € 50.003,65, e il 6 Agosto un secondo bonifico da € 30.000”; d) che “ad agosto 2019, il C/C di porto d'Ascoli e il relativo dossier titoli risultavano azzerati, mentre avrebbe dovuto avere un saldo di circa 94.000 oltre al valore derivante dalla vendita di azioni”; e) che “sul CC di CA, erano quindi presenti nel 2014, € 80.000,00 pro-venienti da CC P. Ascoli;
successivamente nel giugno 2018 confluivano sul conto di CA ulteriori € 20.000 mediante bonifico effettato da altro conto personale (dell'attore) in essere con
[...]
; Org_4
f) che “alla suddetta somma di complessivi € 100.000 devono aggiungersi € 84.500 per redditi di pensione a partire da giugno 2014 oltre circa € 1600 di pensione CP_8
INARCASSA a partire da febbraio 2019 (accreditata da aprile 2019). Il C/C di CA risultava, alla morte del anch'esso pressoché azzerato (alla data di Agosto 2019), e senza CP_4 alcun conto titoli aperto”; g) che “dalla documentazione in atti, al 30.06.2019, ovvero dalla situazione rendicontata dal al 03.06.2019, il sig. avrebbe dovuto avere una consistenza patrimoniale CP_4 Pt_1
(mobiliare) e finanziaria di € 367.000 oltre residuo su CC € 22.116,33”; h) che le somme indicate al punto n. 20, su cui controparte mostra dubbi, siano a qualsiasi titolo ripetibili dalla CP_3
a sollevato, altresì, l'eccezione di prescrizione e ha rilevato come la stessa
[...] condotta di parte attrice sia tale, comunque, da recidere il nesso di causalità in ordine al rapporto di preposizione. In subordine, ha eccepito il concorso della condotta dell'attore nella determinazione del danno e l'inammissibilità e infondatezza delle ulteriori voci di danno.
Tribunale di Prato R.G. n. 2593/2021 pagina 6 di 11 Ritenuto che la presente causa abbia per oggetto l'azione di risarcimento dei danni conseguente al fatto illecito del dipendente della banca – successivamente suicidatosi – che la parte attrice riconduce a una vera e propria truffa evidenziando, in particolare:
- la costituzione di un rapporto di home banking su un contratto recante la firma falsa dell'attore e di cui la banca convenuta ha consegnato una copia incompleta, priva dei requisiti necessari a indicare il numero telefonico attraverso il quale veniva gestita l'operatività sul conto corrente;
- l'emissione di assegni circolari non autorizzati dalla parte attrice che dichiara espressamente (pag. 5 atto di citazione) di non aver mai fatto richiesta di emissione di assegni circolari e tanto meno di averli ritirati, dal momento che in filiale non si era mai recato. A pag. 6 fa, poi, riferimento all'emissione di assegni circolari le cui distinte non sono mai state fatte firmare dal sig. così Pt_1 come mai ha ritirato i medesimi allo sportello né delegato altri a farlo;
- la stessa parte attrice dà atto di rapporti di ampia confidenza con il sig. al punto che quest'ultimo aveva investito a suo nome CP_4
– per ottenere condizioni più vantaggiose riservate ai dipendenti del
– denaro di titolarità del sig. (v. pag.
4-5 dell'atto Controparte_1 Pt_1 di citazione).
In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza sollevata dalla banca convenuta, secondo la quale sono competenti i fori di e CA. CP_1
Tale eccezione è fondata per i motivi di seguito indicati:
1) la qualifica di consumatore evocata dalla parte attrice non è stata provata: nell'atto di citazione la parte attrice fa riferimento a non meglio precisati rapporti intrattenuti con la banca convenuta da circa venti anni, senza precisare gli elementi costitutivi della nozione di consumatore delineata nell'art. 3, lett. a) cod. cons. (d.lgs. n. 206 del 2005), secondo il quale è consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Già tale considerazione è di per sé idonea a radicare, in relazione al rapporto di conto corrente instaurato presso la filiale di CA, la competenza del tribunale nel cui circondario rientra quest'ultima, anche nell'ipotesi in cui si ritenesse configurabile, nel caso di specie, una responsabilità contrattuale della banca (da escludere, peraltro, alla luce di quanto evidenziato, infra, sub
2 e ss. e soprattutto in base a Cass., n. 14651 del 2023, pronunciata in sede di regolamento di competenza proposto avvero la sentenza del Tribunale
Tribunale di Prato R.G. n. 2593/2021 pagina 7 di 11 di Prato, n. 162/2022 del 18 marzo 2022, v. infra);
2) la condotta del dipendente viene descritta come truffa CP_4 perpetrata ai danni dell'attore e viene concretizzata, in particolare, nella sottoscrizione di un contratto di home banking, recante una firma falsa dello stesso sig. e nell'emissione di assegni circolari che parte attrice Pt_1 contesta di aver mai richiesto. Tali elementi sono palesemente idonei ad evocare una responsabilità extracontrattuale rilevante ex art. 2049 c.c. (e richiamata dalla stessa parte attrice nelle conclusioni), ma non una responsabilità contrattuale ex art. 1228 c.c., considerato anche quanto precisato, sul punto, dal giudice di legittimità e cioè che: “La responsabilità della banca per fatto illecito dei propri dipendenti scatta ogniqualvolta il fatto lesivo sia stato prodotto, o quanto meno agevolato, da un comportamento riconducibile all'attività lavorativa del dipendente, e quindi anche se questi abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni o abbia agito all'insaputa del suo datore di lavoro, sempre che sia rimasto comunque nell'ambito dell'incarico affidatogli.” (Cass. n. 8210 del 2013). Nella specie le condotte contestate dalla parte attrice riguardano la stipulazione di contratti e l'emissione di assegni circolari presso una filiale (CA) dove l'attore dichiara espressamente di non essersi mai recato. Si tratta, quindi, di attività presumibilmente svolte dal sig. in CP_4 occasione del rapporto lavorativo intrattenuto con il Controparte_1
ma in modo totalmente avulso dall'adempimento di eventuali
[...] obblighi derivanti dai rapporti contrattuali intrattenuti dal sig. con la Pt_1 banca convenuta, come dimostrato dal fatto stesso che le attività illecite contestate dall'attore come truffa perpetrata ai suoi danni riguardano direttamente la sottoscrizione di un contratto stipulato con firma falsa e l'emissione di assegni circolari non autorizzati (e quindi mediante il ricorso a firme non riferibili al sig. . A tal proposito assume carattere Pt_1 dirimente la circostanza che non risulti quale potesse essere il ruolo operativo del sig. presso la filiale di CA, tale da portarlo a CP_4 gestire in prima persona e in virtù di specifiche incombenze assegnate dalla banca i rapporti con la parte attrice all'interno di tale sportello, tanto più che la stessa parte attrice adombra la complicità di altri dipendenti della banca. La stessa parte attrice ricostruisce, così, la condotta del sig. CP_4
“Appare evidente, dai fatti narrati e dalla documentazione prodotta, che già
[...] all'epoca in cui il sig. era dipendente abbia truffato il comparente CP_4 appropriandosi di tutta la disponibilità finanziaria dello stesso, simulando nel tempo l'esistenza di investimenti rotativi: addirittura per rendere credibili le operazioni e poter
Tribunale di Prato R.G. n. 2593/2021 pagina 8 di 11 perpetrare nel tempo la truffa provvedeva periodicamente ad accreditare al comparente gli interessi.”
3) i bonifici eseguiti a pag.
6-7 dell'atto di citazione sono stati eseguiti nel 2019, cioè quattro anni dopo che il sig. on era più dipendente CP_4 della banca – considerato che la stessa parte attrice a pag. 9 fa risalire la cessazione dei rapporti con quest'ultima al 2015 - ed è evidente che tali operazioni non possano essere riconducibili a una responsabilità di tipo contrattuale ex art. 1228 c.c.
Considerato, quindi, che da un lato non risultano minimamente allegati – né espressamente indicati gli elementi del contratto da cui desumere la qualifica di consumatore dell'attore – e dall'altro lato che la ricostruzione dei fatti e le allegazioni nell'atto di citazione portano a configurare, in thesi, una responsabilità extracontrattuale della banca, deve ritenersi fondata l'eccezione di incompetenza sollevata dalla banca nella comparsa di costituzione e risposta in favore del Tribunale di Siena (nel cui circondario si trova la sede legale di ai sensi dell'art. 19 c.p.c. ovvero in favore di quello del Tribunale di CA (quale forus contractus), ai sensi dell'art. 20 c.p.c. Tanto più che la qualificazione in termini di responsabilità extracontrattuale risulta affermata nella sentenza del Tribunale di Prato n. 162 del 2002 del 18 marzo 2022 nel contenzioso relativo alle cause sub R.G. n. 2443/2019 e 2444/2019, pronunciata nel contenzioso che vedeva contrapposti a la moglie e il figlio dell'odierno attore in relazione a circostanze analoghe relative alla condotta tenuta dal sig. Avverso tale sentenza è stato proposto CP_4 il regolamento di competenza rigettato dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 14651 del 2023. Sul punto non può assumere pregio quanto affermato dalla parte attrice in sede di comparsa conclusionale in ordine alla circostanza che è stato chiesto di dichiarare la nullità del contratto. Non solo non è stata data la prova della qualifica di consumatore secondo il noto principio onus probandi incubit ei qui dicit), ma nella stessa ordinanza n. 14651 del 2023 la Corte di cassazione richiama le conclusioni delle cause riunite n. 2643/2019 e 2644/2019 - assai simili a quelle proposte nel presente giudizio - così come di seguito riportato: «accertare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della per l'operato del proprio dipendente CP_3 CP_4
e per l'effetto condannare la banca convenuta al risarcimento danni da responsabilità
[...] contrattuale ex art. 1228, 1175, 1375 c.c. ed extracontrattuale ex art. 2049 c.c.». La Corte di cassazione ha, quindi, evidenziato che: “Nella vicenda che ci occupa, tuttavia, il giudice di merito, sulla base della prospettazione resa dai medesimi attori, ha ritenuto
Tribunale di Prato R.G. n. 2593/2021 pagina 9 di 11 che l'invocata responsabilità della banca fosse di tipo extracontrattuale, fondandosi essenzialmente sull'applicabilità dell'art. 2049 c.c. (che configura una responsabilità aquiliana: Cass. 20 giugno 2001, n. 8381; Cass. 29 agosto 1995, n. 9100), in tema di responsabilità dei padroni e committenti per i fatti illeciti commessi da domestici e commessi, non rinvenendosi un vincolo di natura contrattuale tra gli istanti e la banca, come tale idoneo ad ingenerare, secondo la prospettazione degli stessi istanti, una qualsivoglia responsabilità nascente dal rapporto instauratosi tra il professionista e il consumatore. Pertanto, è corretta la dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Prato, luogo di residenza dei danneggiati, radicandosi la competenza, alternativamente, presso il foro di , CP_1 sede della società convenuta, ex art. 19 c.p.c., ovvero presso il foro di CA, ex art. 20 c.p.c., luogo in cui sono state poste in essere le condotte illecite del dipendente di nonché luogo in cui – secondo l'affermazione del giudice di merito qui non censurata – l'obbligazione risarcitoria dedotta in giudizio deve essere eseguita.” Deve ritenersi che le medesime conclusioni tratte dal giudice di legittimità nel contenzioso sub R.G. n. 2443/2019 e 2444/2019 debbano trovare conferma anche nella presente sede, dal momento che la responsabilità della banca – alla luce delle allegazioni di parte attrice in sede di atto di citazione – è riconducibile, in astratto (e impregiudicata la prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata, davanti al giudice competente) al paradigma aquiliano, con la conseguenza che il debito di valore oggetto della domanda di condanna di parte attrice dovrebbe essere adempiuto al domicilio del debitore (ex multis Cass. n. 9632 del 2018; , che non si trova nel circondario del Tribunale di Prato. Alla luce di quanto sin qui evidenziato deve essere, pertanto, dichiarata l'incompetenza in favore del Tribunale di Siena ovvero del Tribunale di CA. Le spese del presente giudizio devono essere liquidate, in base al principio di soccombenza, a carico della parte attrice e in favore della parte convenuta, secondo quanto indicato in dispositivo, tenendo conto, quale valore di causa, dell'ammontare del petitum.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara l'incompetenza del Tribunale di Prato in favore del Tribunale di CA
o del Tribunale di Siena;
fissa in giorni sessanta dalla comunicazione della presente sentenza il termine
Tribunale di Prato R.G. n. 2593/2021 pagina 10 di 11 per la riassunzione davanti al giudice competente;
condanna la parte attrice a pagare in favore della parte convenuta le spese del presente giudizio, liquidate in € 12.000, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.a.
Si comunichi.
Prato, 1° febbraio 2024
La Giudice
Dr.ssa RAFFAELLA BROGI
Tribunale di Prato R.G. n. 2593/2021 pagina 11 di 11