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Sentenza 30 gennaio 2023
Sentenza 30 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2023, n. 2656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2656 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 7760-2017 proposto da: UC TO, UC AN IA, UC IU, UC RAFFAELE, UC ORESTE, nella qualità di eredi di UC ALBERTO, elettivamente domiciliati in Roma, via F.G. Galati n.100/C, presso lo studio dell'avv. NI LA che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;
- ricorrenti -
contro VI CONCETTA, VI IOLANDA, VI TO, elettivamente domiciliati in Roma, via Alfredo Catalani 31, presso lo studio dell'avv. AR Rita Pugliesi, rappresentati e difesi dall'avv. Filippo Pugliesi, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali – Civile Sent. Sez. 2 Num. 2656 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA IA Relatore: PAPA PATRIZIA Data pubblicazione: 30/01/2023 Ric. 2017 n. 07760 sez. S2 - ud. 24-06-2022 -2- e contro VI IU VI ITALIA - intimate – nonché sul ricorso riunito proposto da: VI FILOMENA, quale erede di VI CARMELA, elettivamente domiciliata in LI, presso lo studio dell'avv. LE EL che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;
- ricorrente incidentale - contro OM IL, AL IA, VI AN, DE EL DO e DE EL SC in qualità di eredi di AL ALESSANDRINA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 4580/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/2022 dal Consigliere dr. PATRIZIA PAPA;
udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale dr. ROSA IA DELL’ERBA; lette le memorie dei ricorrenti IU ON, IU NA AR, IU US, IU RA, IU RE. FATTI DI CAUSA 1. Per quel che ancora rileva in questo giudizio, deve premettersi che, con citazione del 21/2/95, AN IT e AN NA, dopo il rigetto di domanda cautelare di uguale contenuto, Ric. 2017 n. 07760 sez. S2 - ud. 24-06-2022 -3- convennero in giudizio dinnanzi al Tribunale di LI UR SA, NA IT, FR IT, AL IU e MI CC esponendo che erano proprietari di un area di sedime nella via Tuoro di Montoro Superiore, come risultante dalla demolizione di un fabbricato, prospiciente su una corte, identificata in catasto con la particella 196 del foglio 4, comune al fabbricato in via di ricostruzione dei convenuti e che questa corte fungeva da via di passaggio ma era stata in parte occupata dalla nuova costruzione dei convenuti;
chiesero perciò che fosse ripristinata la strada preesistente. MI CC fu convenuto quale direttore dei lavori e progettista del fabbricato dei convenuti;
IU fu invece convenuto in quanto era intervenuto nel giudizio cautelare, quale proprietario di un immobile nel fabbricato di SA, sostenendo fossero stati i ricorrenti IT e NA ad occupare il passaggio con la loro costruzione. Con citazione notificata il 6/4/95, UR SA quale condomino e amministratore del fabbricato sito in Montoro Superiore identificato in catasto con la particella 489 del foglio 4, con accesso dalla corte suindicata, insieme alle altre condomine GI MO e NA IT, convenne in giudizio AN NA, i germani AN, CA, US, AN, CE, TA e ON IT nonché MO MI, per far accertare che costoro, ricostruendo il loro fabbricato posto a confine, avevano invaso la corte comune impedendo di terminare i lavori;
chiedevano quindi di dichiarare l'illiceità della nuova fabbrica perché costruita nello spazio comune e in violazione delle distanze legali, con condanna dei convenuti alla rimozione e alla liberazione della corte suddetta e al risarcimento dei danni. Ric. 2017 n. 07760 sez. S2 - ud. 24-06-2022 -4- I convenuti spiegarono riconvenzionale lamentando l’invasione della corte e comunque chiamarono in manleva il direttore dei lavori CC. AL IU si costituì nel primo giudizio e intervenne nel secondo, chiedendo fosse accertato che la corte era stata invasa e fossero condannati AN IT e AN NA, da un lato e UR SA, GI PO e NA IT dall'altro, ad arretrare i rispettivi fabbricati. I due giudizi, il primo iscritto al n. 831/95 ed il secondo al n. 1294/95, furono riuniti e di seguito interrotti per morte di AN IT prima e di UR SA poi. AL IU provvide alla riassunzione nei confronti di AN NA e degli eredi di AN IT e cioè la moglie US e i figli MI, ON, DR, AR, OS e MI IT nonché nei confronti degli eredi di UR SA e cioè AN, AR, LE ed LE SA. Gli eredi di IT AN non si costituirono;
degli eredi di UR SA, si costituirono SA e AR SA eredi testamentarie dell’immobile, mentre LE e CE SA chiesero di essere estromesse perché non proprietarie del bene. Espletata c.t.u., con sentenza n.1662/2008, il Tribunale di LI, riportando contumaci oltre agli eredi di UR SA, agli eredi di AN IT, MI MO, FR IT e MI CC, anche, dopo la riassunzione, CA, US, AN, CE, TA e ON IT, dichiarò l’estromissione dal giudizio di CE ed LE SA per carenza di legittimazione passiva, l'improcedibilità del giudizio nei confronti di AN NA nonché degli eredi di AN IT perché AN NA non aveva ottemperato all'ordine giudiziale di chiamare in giudizio gli altri condomini litisconsorti Ric. 2017 n. 07760 sez. S2 - ud. 24-06-2022 -5- necessari;
evidenziò comunque che dal c.t.u. era stato escluso lo sconfinamento da parte di SA perché il fabbricato SA risultava addirittura arretrato rispetto alla sagoma iniziale;
dichiarò cessata la materia del contendere tra AL IU e AR ed SA SA per intervenuta transazione;
accolse la domanda di AR ed SA SA quali eredi di UR SA nonché di GI MO, NA IT e AL IU e condannò AN NA, gli eredi di AN IT nonché CA, US, AN, CE, TA e ON IT e MI MO ad arretrare il fabbricato, ripristinando la corte;
rigettò la domanda di AN NA e degli eredi di AN IT
contro
MI CC;
rigettò la domanda riconvenzionale di AN NA e degli eredi di AN IT;
compensò, infine, le spese di giudizio tra AL IU e gli eredi di UR SA, GI MO e NA IT e dello stesso IU con AN ed LE SA;
condannò AN NA e gli eredi di AN IT, CA, US, AN, CE, TA e ON IT e MI MO al pagamento delle spese di AL IU con distrazione (liquidandole in E.
6.600 oltre accessori) e, per la medesima somma, AR e SA SA quali eredi di UR SA in favore di GI MO e NA IT. Proposero appello US, AN, CE, TA e ON IT lamentando l'omessa notifica del decreto di prosecuzione del giudizio, la mancata proposizione da parte di IU di una domanda in loro danno, la mancanza di prova di diritti sulla corte, l’illegittimità della condanna all’arretramento; chiesero, pertanto, di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per essere intervenuta l’estinzione del giudizio in difetto di regolare riassunzione, nonché di dichiarare inammissibile ogni domanda di UR SA, MO GI e NA IT e di Ric. 2017 n. 07760 sez. S2 - ud. 24-06-2022 -6- accertare che nessuna domanda era stata proposta da AL IU in loro danno, riformando sul punto la sentenza, anche quanto alla condanna alle spese in favore degli eredi, condannando questi ultimi alla restituzione della somma nel frattempo corrisposta. Si costituì, per quel che qui rileva, CA IT, proponendo appello incidentale per ottenere la dichiarazione di nullità del giudizio di primo grado per difetto di una rituale citazione nei suoi confronti. La Corte, rigettato l’appello incidentale di CA IT risultando copia di una notifica regolarmente perfezionatasi, in accoglimento del secondo motivo di appello, revocò soltanto la condanna alle spese pronunciata in danno degli appellanti e in favore di AL IU, confermando invece la condanna pronunciata anche nei loro confronti all’arretramento del fabbricato;
condannò quindi gli eredi IU a rimborsare agli appellanti la somma di E.7.000,00, oltre interessi legali dal 22 gennaio 2009 e le spese del giudizio di appello. In particolare, la Corte d’appello giudicò fondato il secondo motivo di appello principale perché ritenne che AL IU avesse ammesso negli atti di non aver proposto alcuna domanda nei confronti di US, AN, CE, TA e ON IT. Rilevò pure, tuttavia, che il giudizio, utilmente riassunto, era proseguito anche nel contraddittorio degli appellanti US, AN, CE, TA e ON IT che risultavano costituiti, anche dopo la riassunzione, con unico atto, insieme a AN NA, con l’avv. Pugliesi: esplicitamente ritenne che la costituzione degli appellanti in primo grado, dopo la riassunzione, risultasse inequivocabile da più indici di fatto non più esaminabili in questa sede. Ric. 2017 n. 07760 sez. S2 - ud. 24-06-2022 -7- Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso gli eredi IU, sulla base di quattro motivi. Hanno resistito con controricorso AN, CE e ON IT, proponendo a loro volta ricorso incidentale condizionato affidato a unico motivo. US e TA IT non hanno svolto difese. Ha pure proposto ricorso, poi riunito, NA IT quale erede di IT CA, affidandolo a due motivi. Nessuno degli intimati ha presentato difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo del suo ricorso, esaminato per primo comodità espositiva, NA IT, quale erede di CA IT, ha lamentato la violazione degli artt. 139, 149, 160 cod.proc.civ. e dell'art. 46 disp. att. cod.proc.civ., in relazione all'art. 360 comma I n.3 cod.proc.civ., con riferimento alla nullità della notifica dell'atto di citazione in primo grado: la Corte territoriale non avrebbe rilevato che l’avviso di ricevimento risulta compilato con omissioni e correzioni del nome di chi ha provveduto a ritirare l’atto e la correzione sarebbe sì grossolana da non richiedere querela di falso. Con il secondo motivo, la stessa ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 8 legge 20/11/1982 n. 890 e 162 e 291 cod.proc.civ., in relazione all'articolo 360 comma I n.3 cod.proc.civ., poiché dall'esame dell'avviso risulta che la sequenza degli adempimenti previsti dalla norma per la notifica non è stata rispettata e che la conseguente nullità non è stata sanata dal ritiro del plico presso l'ufficio postale, in quanto avvenuto ad opera del terzo estraneo MI IT, in assenza di sua delega. Ric. 2017 n. 07760 sez. S2 - ud. 24-06-2022 -8- I due motivi – che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione – sono infondati nella parte in cui non sono inammissibili. La Corte d’appello ha preso atto che dalla copia dell’avviso di ricevimento prodotto dagli appellati incidentali l’atto di citazione di UR SA e delle condomine GI MO e IT NA risulta regolarmente notificato in data 6/4/95 alla dante causa CA IT e che questa copia non è stata contestata quanto ad autenticità; in effetti, dalla cartolina di ricevimento (esaminabile da questa Corte nei limiti in cui è stato dedotto un error in procedendo) il piego raccomandato spedito in data 6/4/95 risulta ritirato in data 10/4/95. La ricorrente NA IT, pur prospettando, in entrambi i motivi, una violazione o falsa applicazione di legge, non ha spiegato in realtà perché la Corte territoriale non avrebbe correttamente applicato le norme sulla notifica, limitandosi a prospettare inammissibilmente in questa sede alcuni elementi di fatto che non sarebbero stati valutati dalla Corte. Il vizio di violazione di legge consiste, invero, nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, in correlazione alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di Cassazione dall'art. 65 ord. giud.; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è ipotesi differente che implica una valutazione in merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, soltanto come vizio di motivazione;
il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa ovvero erronea applicazione della legge in ragione Ric. 2017 n. 07760 sez. S2 - ud. 24-06-2022 -9- della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest'ultima censura, e, non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa. Ciò posto in principio, da un canto, quanto all’ammissibilità dei motivi, deve rilevarsi che la ricorrente non ha specificato dove, come e quando avrebbe dedotto l'invalidità della notifica sotto i plurimi profili di fatto prospettati nel ricorso per cassazione, con ciò formulando un ricorso evidentemente privo di autosufficienza, che non consente a questa Corte di effettuare il suo controllo sul corretto svolgimento dell'iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23834 del 25/09/2019): sarebbe stato necessario, invece, allegare compiutamente quando gli elementi fattuali e le deduzioni giuridiche conseguenti siano entrati a far parte, nei gradi di merito, del thema decidendum, perché comunque i motivi di ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che abbiano già formato oggetto del thema decidendum nel giudizio di merito, essendo consentito dedurre nuove tesi giuridiche e nuovi profili di difesa solo quando esse si fondino su elementi di fatto già dedotti dinanzi al giudice di merito e per i quali non sia perciò necessario procedere ad un nuovo accertamento (Sez. 1, Sentenza n. 5845 del 09/05/2000). D’altro canto, quanto alla fondatezza delle censure, deve considerarsi che in ogni caso gli elementi di fatto prospettati come vizi – l’assenza di delega in chi ha firmato per il ritiro – seppure tempestivamente dedotti, avrebbero potuto essere considerati soltanto con la proposizione di querela di falso avverso l’avviso di ricevimento, atteso che l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara Ric. 2017 n. 07760 sez. S2 - ud. 24-06-2022 -10- di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890/1982, fa fede fino a querela di falso essendo tale notificazione un'attività compiuta, in proprio o per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale in forza dell'art. 1 della citata legge n. 890 del 1982 è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria della cui esecuzione ha ricevuto l'incarico; ne consegue che l'avviso di ricevimento, a condizione che esso sia sottoscritto dall'agente postale, contiene, per le attività che risultano in esso compiute, una forza certificatoria sino a querela di falso (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22058 del 03/09/2019). 1.1. Il ricorso di NA IT deve perciò essere respinto. Non vi è luogo a provvedere sulle spese in assenza di difesa degli intimati. 2. Con il primo motivo di ricorso, IU ON, IU NA AR, IU US, IU RA, IU RE, nella qualità di eredi di IU AL hanno lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 105 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360 comma I n.3 cod.proc.civ. e, in relazione al n. 5, come omesso esame della costituzione volontaria di US, AN, CE, TA e ON IT e il passaggio in giudicato della statuizione sul punto. Con il secondo motivo, rubricato identicamente come violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 105 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360 comma I n.3 cod.proc.civ. e, in relazione al n. 5, come omesso esame della costituzione volontaria di US, AN, CE, TA e ON IT e il passaggio in giudicato della statuizione sul punto, rilevando che la Corte non avrebbe considerato che gli appellanti IT si erano costituiti volontariamente con AN NA, sostenendone le difese e che AN NA e AN IT Ric. 2017 n. 07760 sez. S2 - ud. 24-06-2022 -11- erano rimasti soccombenti nei confronti del loro dante causa, IU AL. Con il terzo motivo, i ricorrenti IU hanno dedotto la violazione degli artt. 91 e 112 cod.proc.civ., 1292 e 1299 cod.civ., in relazione all'art. 360 comma I n.3 cod.proc.civ., per avere la Corte d'Appello condannato gli eredi di IU AL a restituire la somma di Euro 7000,00, versata a titolo di spese di lite, a IT ON, CE, US, AN, TA, senza considerare che la somma era stata pagata soltanto da IT ON e IT CE che avevano formulato la relativa domanda di restituzione e che era stata pronunciata condanna in solido con gli eredi di IT AN. Con il quarto motivo, i ricorrenti si dolgono della violazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360 comma I n. 3 cod.proc.civ. per la condanna alle spese di appello in favore degli appellanti, invece soccombenti in merito e, in ogni caso, perché IT US, AN e CE (indicata per errore invece di TA) non avevano diritto al rimborso. 2.1. Il secondo motivo, esaminato per primo per logica espositiva, è fondato in riferimento all’art.360 comma I n. 3 cod.proc.civ.. Invero, la Corte d’appello ha ritenuto fossero costituiti volontariamente in prosecuzione del giudizio, insieme a AN NA, gli appellanti US, AN, CE, TA e ON IT per resistere alla domanda di sconfinamento sulla corte ed ha confermato la loro condanna all’arretramento del fabbricato in comune con AN IT e AN NA;
ciononostante, ha revocato la condanna alla spese pronunciata in loro danno in solido con AN NA e gli eredi di AN IT e in favore di AL IU, motivando unicamente in Ric. 2017 n. 07760 sez. S2 - ud. 24-06-2022 -12- riferimento alla mancata proposizione di una domanda da parte di quest’ultimo nei loro confronti. In diritto, deve invero considerarsi che in ipotesi di riassunzione di un processo interrotto, i soggetti già costituiti nella fase precedente all'interruzione che, a seguito della riassunzione ad opera di altra parte, si presentino all'udienza a mezzo del loro procuratore o, come nella specie, depositino una nuova comparsa di costituzione, non possono essere considerati contumaci, perché la riassunzione del processo interrotto non dà vita ad un nuovo processo, diverso ed autonomo dal precedente, ma mira unicamente a far riemergere quest'ultimo dallo stato di quiescenza in cui versa (Sez. 2, Sentenza n. 21480 del 2019). A ciò deve ulteriormente aggiungersi che, per principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il soggetto che interviene in un giudizio tra altre parti resta soggetto al principio della soccombenza, ai fini della regolamentazione delle spese, se fa propria la posizione di uno dei contendenti e assume attiva posizione di contrasto verso l'altro, prescindendo da ogni questione sulla legittimazione o sull'interesse ad intervenire (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12025 del 16/05/2017). Stabilito, dunque, che gli appellanti US, AN, CE, TA e ON IT avevano partecipato al processo di primo grado costituendosi prima con comparsa del 2/5/96 nel procedimento n.1294/95, sostenendo le ragioni di AN NA e AN IT, e, poi, dopo l’interruzione, costituendosi nuovamente con AN NA a mezzo di unico difensore, la Corte d’appello avrebbe dovuto, per escludere la loro condanna alle spese in favore di AL IU, valutarne concretamente la posizione processuale e non limitarsi a prendere atto della mancata proposizione di una diretta domanda nei loro confronti, Ric. 2017 n. 07760 sez. S2 - ud. 24-06-2022 -13- ancor più in considerazione della conferma della pronuncia di condanna all’arretramento del fabbricato di cui pure erano proprietari come ottenuta da AL IU in primo grado. Dall’accoglimento del secondo motivo consegue l’assorbimento di ogni altra censura relativa alla regolamentazione delle spese tra le stesse parti e ai conseguenti rapporti di dare/avere. 3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato IT US, AN, CE, TA e ON hanno censurato l’impugnata sentenza per violazione dell’art. 360 comma I n.3 cod.proc.civ. per errata individuazione del soggetto obbligato alla restituzione dell’importo corrisposto a titolo di spese e competenze, atteso che al capo 9 della sentenza di primo grado la condanna alle spese in favore di AL IU era stata pronunciata con attribuzione in favore del difensore avv. NI LA dichiaratosi antistatario e che era stato costui ad averle concretamente percepite;
ne conseguirebbe l’inammissibilità del presente ricorso per «carenza di legittimazione» (così in controricorso) degli eredi IU ad impugnare. Dall’accoglimento del secondo motivo e dalla cassazione della sentenza impugnata nei limiti suindicati deriva anche l’assorbimento di questo ricorso incidentale. 4. In relazione al motivo di ricorso principale accolto, la sentenza impugnata deve perciò essere cassata quanto alle statuizioni sub a) e b), con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione perché riesamini la regolamentazione delle spese tra i germani US, AN, CE, TA e ON IT, appellanti avverso la sentenza n.1662/08 del Tribunale di LI, e AL IU dante causa degli attuali ricorrenti in relazione ai principi di diritto suesposti. Ric. 2017 n. 07760 sez. S2 - ud. 24-06-2022 -14- La Corte d’appello definirà in conseguenza pure le spese del secondo grado tra gli eredi IU e i germani IT e le spese di questo giudizio di legittimità. 5. Dal rigetto del ricorso di NA IT deriva l’obbligo per quest’ultima di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, come previsto dall’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso principale, assorbiti i restanti motivi;
dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato di US, AN, CE, TA e ON IT;
rigetta il ricorso incidentale di NA IT;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente NA IT, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda
- ricorrenti -
contro VI CONCETTA, VI IOLANDA, VI TO, elettivamente domiciliati in Roma, via Alfredo Catalani 31, presso lo studio dell'avv. AR Rita Pugliesi, rappresentati e difesi dall'avv. Filippo Pugliesi, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali – Civile Sent. Sez. 2 Num. 2656 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA IA Relatore: PAPA PATRIZIA Data pubblicazione: 30/01/2023 Ric. 2017 n. 07760 sez. S2 - ud. 24-06-2022 -2- e contro VI IU VI ITALIA - intimate – nonché sul ricorso riunito proposto da: VI FILOMENA, quale erede di VI CARMELA, elettivamente domiciliata in LI, presso lo studio dell'avv. LE EL che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;
- ricorrente incidentale - contro OM IL, AL IA, VI AN, DE EL DO e DE EL SC in qualità di eredi di AL ALESSANDRINA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 4580/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/2022 dal Consigliere dr. PATRIZIA PAPA;
udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale dr. ROSA IA DELL’ERBA; lette le memorie dei ricorrenti IU ON, IU NA AR, IU US, IU RA, IU RE. FATTI DI CAUSA 1. Per quel che ancora rileva in questo giudizio, deve premettersi che, con citazione del 21/2/95, AN IT e AN NA, dopo il rigetto di domanda cautelare di uguale contenuto, Ric. 2017 n. 07760 sez. S2 - ud. 24-06-2022 -3- convennero in giudizio dinnanzi al Tribunale di LI UR SA, NA IT, FR IT, AL IU e MI CC esponendo che erano proprietari di un area di sedime nella via Tuoro di Montoro Superiore, come risultante dalla demolizione di un fabbricato, prospiciente su una corte, identificata in catasto con la particella 196 del foglio 4, comune al fabbricato in via di ricostruzione dei convenuti e che questa corte fungeva da via di passaggio ma era stata in parte occupata dalla nuova costruzione dei convenuti;
chiesero perciò che fosse ripristinata la strada preesistente. MI CC fu convenuto quale direttore dei lavori e progettista del fabbricato dei convenuti;
IU fu invece convenuto in quanto era intervenuto nel giudizio cautelare, quale proprietario di un immobile nel fabbricato di SA, sostenendo fossero stati i ricorrenti IT e NA ad occupare il passaggio con la loro costruzione. Con citazione notificata il 6/4/95, UR SA quale condomino e amministratore del fabbricato sito in Montoro Superiore identificato in catasto con la particella 489 del foglio 4, con accesso dalla corte suindicata, insieme alle altre condomine GI MO e NA IT, convenne in giudizio AN NA, i germani AN, CA, US, AN, CE, TA e ON IT nonché MO MI, per far accertare che costoro, ricostruendo il loro fabbricato posto a confine, avevano invaso la corte comune impedendo di terminare i lavori;
chiedevano quindi di dichiarare l'illiceità della nuova fabbrica perché costruita nello spazio comune e in violazione delle distanze legali, con condanna dei convenuti alla rimozione e alla liberazione della corte suddetta e al risarcimento dei danni. Ric. 2017 n. 07760 sez. S2 - ud. 24-06-2022 -4- I convenuti spiegarono riconvenzionale lamentando l’invasione della corte e comunque chiamarono in manleva il direttore dei lavori CC. AL IU si costituì nel primo giudizio e intervenne nel secondo, chiedendo fosse accertato che la corte era stata invasa e fossero condannati AN IT e AN NA, da un lato e UR SA, GI PO e NA IT dall'altro, ad arretrare i rispettivi fabbricati. I due giudizi, il primo iscritto al n. 831/95 ed il secondo al n. 1294/95, furono riuniti e di seguito interrotti per morte di AN IT prima e di UR SA poi. AL IU provvide alla riassunzione nei confronti di AN NA e degli eredi di AN IT e cioè la moglie US e i figli MI, ON, DR, AR, OS e MI IT nonché nei confronti degli eredi di UR SA e cioè AN, AR, LE ed LE SA. Gli eredi di IT AN non si costituirono;
degli eredi di UR SA, si costituirono SA e AR SA eredi testamentarie dell’immobile, mentre LE e CE SA chiesero di essere estromesse perché non proprietarie del bene. Espletata c.t.u., con sentenza n.1662/2008, il Tribunale di LI, riportando contumaci oltre agli eredi di UR SA, agli eredi di AN IT, MI MO, FR IT e MI CC, anche, dopo la riassunzione, CA, US, AN, CE, TA e ON IT, dichiarò l’estromissione dal giudizio di CE ed LE SA per carenza di legittimazione passiva, l'improcedibilità del giudizio nei confronti di AN NA nonché degli eredi di AN IT perché AN NA non aveva ottemperato all'ordine giudiziale di chiamare in giudizio gli altri condomini litisconsorti Ric. 2017 n. 07760 sez. S2 - ud. 24-06-2022 -5- necessari;
evidenziò comunque che dal c.t.u. era stato escluso lo sconfinamento da parte di SA perché il fabbricato SA risultava addirittura arretrato rispetto alla sagoma iniziale;
dichiarò cessata la materia del contendere tra AL IU e AR ed SA SA per intervenuta transazione;
accolse la domanda di AR ed SA SA quali eredi di UR SA nonché di GI MO, NA IT e AL IU e condannò AN NA, gli eredi di AN IT nonché CA, US, AN, CE, TA e ON IT e MI MO ad arretrare il fabbricato, ripristinando la corte;
rigettò la domanda di AN NA e degli eredi di AN IT
contro
MI CC;
rigettò la domanda riconvenzionale di AN NA e degli eredi di AN IT;
compensò, infine, le spese di giudizio tra AL IU e gli eredi di UR SA, GI MO e NA IT e dello stesso IU con AN ed LE SA;
condannò AN NA e gli eredi di AN IT, CA, US, AN, CE, TA e ON IT e MI MO al pagamento delle spese di AL IU con distrazione (liquidandole in E.
6.600 oltre accessori) e, per la medesima somma, AR e SA SA quali eredi di UR SA in favore di GI MO e NA IT. Proposero appello US, AN, CE, TA e ON IT lamentando l'omessa notifica del decreto di prosecuzione del giudizio, la mancata proposizione da parte di IU di una domanda in loro danno, la mancanza di prova di diritti sulla corte, l’illegittimità della condanna all’arretramento; chiesero, pertanto, di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per essere intervenuta l’estinzione del giudizio in difetto di regolare riassunzione, nonché di dichiarare inammissibile ogni domanda di UR SA, MO GI e NA IT e di Ric. 2017 n. 07760 sez. S2 - ud. 24-06-2022 -6- accertare che nessuna domanda era stata proposta da AL IU in loro danno, riformando sul punto la sentenza, anche quanto alla condanna alle spese in favore degli eredi, condannando questi ultimi alla restituzione della somma nel frattempo corrisposta. Si costituì, per quel che qui rileva, CA IT, proponendo appello incidentale per ottenere la dichiarazione di nullità del giudizio di primo grado per difetto di una rituale citazione nei suoi confronti. La Corte, rigettato l’appello incidentale di CA IT risultando copia di una notifica regolarmente perfezionatasi, in accoglimento del secondo motivo di appello, revocò soltanto la condanna alle spese pronunciata in danno degli appellanti e in favore di AL IU, confermando invece la condanna pronunciata anche nei loro confronti all’arretramento del fabbricato;
condannò quindi gli eredi IU a rimborsare agli appellanti la somma di E.7.000,00, oltre interessi legali dal 22 gennaio 2009 e le spese del giudizio di appello. In particolare, la Corte d’appello giudicò fondato il secondo motivo di appello principale perché ritenne che AL IU avesse ammesso negli atti di non aver proposto alcuna domanda nei confronti di US, AN, CE, TA e ON IT. Rilevò pure, tuttavia, che il giudizio, utilmente riassunto, era proseguito anche nel contraddittorio degli appellanti US, AN, CE, TA e ON IT che risultavano costituiti, anche dopo la riassunzione, con unico atto, insieme a AN NA, con l’avv. Pugliesi: esplicitamente ritenne che la costituzione degli appellanti in primo grado, dopo la riassunzione, risultasse inequivocabile da più indici di fatto non più esaminabili in questa sede. Ric. 2017 n. 07760 sez. S2 - ud. 24-06-2022 -7- Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso gli eredi IU, sulla base di quattro motivi. Hanno resistito con controricorso AN, CE e ON IT, proponendo a loro volta ricorso incidentale condizionato affidato a unico motivo. US e TA IT non hanno svolto difese. Ha pure proposto ricorso, poi riunito, NA IT quale erede di IT CA, affidandolo a due motivi. Nessuno degli intimati ha presentato difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo del suo ricorso, esaminato per primo comodità espositiva, NA IT, quale erede di CA IT, ha lamentato la violazione degli artt. 139, 149, 160 cod.proc.civ. e dell'art. 46 disp. att. cod.proc.civ., in relazione all'art. 360 comma I n.3 cod.proc.civ., con riferimento alla nullità della notifica dell'atto di citazione in primo grado: la Corte territoriale non avrebbe rilevato che l’avviso di ricevimento risulta compilato con omissioni e correzioni del nome di chi ha provveduto a ritirare l’atto e la correzione sarebbe sì grossolana da non richiedere querela di falso. Con il secondo motivo, la stessa ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 8 legge 20/11/1982 n. 890 e 162 e 291 cod.proc.civ., in relazione all'articolo 360 comma I n.3 cod.proc.civ., poiché dall'esame dell'avviso risulta che la sequenza degli adempimenti previsti dalla norma per la notifica non è stata rispettata e che la conseguente nullità non è stata sanata dal ritiro del plico presso l'ufficio postale, in quanto avvenuto ad opera del terzo estraneo MI IT, in assenza di sua delega. Ric. 2017 n. 07760 sez. S2 - ud. 24-06-2022 -8- I due motivi – che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione – sono infondati nella parte in cui non sono inammissibili. La Corte d’appello ha preso atto che dalla copia dell’avviso di ricevimento prodotto dagli appellati incidentali l’atto di citazione di UR SA e delle condomine GI MO e IT NA risulta regolarmente notificato in data 6/4/95 alla dante causa CA IT e che questa copia non è stata contestata quanto ad autenticità; in effetti, dalla cartolina di ricevimento (esaminabile da questa Corte nei limiti in cui è stato dedotto un error in procedendo) il piego raccomandato spedito in data 6/4/95 risulta ritirato in data 10/4/95. La ricorrente NA IT, pur prospettando, in entrambi i motivi, una violazione o falsa applicazione di legge, non ha spiegato in realtà perché la Corte territoriale non avrebbe correttamente applicato le norme sulla notifica, limitandosi a prospettare inammissibilmente in questa sede alcuni elementi di fatto che non sarebbero stati valutati dalla Corte. Il vizio di violazione di legge consiste, invero, nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, in correlazione alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di Cassazione dall'art. 65 ord. giud.; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è ipotesi differente che implica una valutazione in merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, soltanto come vizio di motivazione;
il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa ovvero erronea applicazione della legge in ragione Ric. 2017 n. 07760 sez. S2 - ud. 24-06-2022 -9- della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest'ultima censura, e, non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa. Ciò posto in principio, da un canto, quanto all’ammissibilità dei motivi, deve rilevarsi che la ricorrente non ha specificato dove, come e quando avrebbe dedotto l'invalidità della notifica sotto i plurimi profili di fatto prospettati nel ricorso per cassazione, con ciò formulando un ricorso evidentemente privo di autosufficienza, che non consente a questa Corte di effettuare il suo controllo sul corretto svolgimento dell'iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23834 del 25/09/2019): sarebbe stato necessario, invece, allegare compiutamente quando gli elementi fattuali e le deduzioni giuridiche conseguenti siano entrati a far parte, nei gradi di merito, del thema decidendum, perché comunque i motivi di ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che abbiano già formato oggetto del thema decidendum nel giudizio di merito, essendo consentito dedurre nuove tesi giuridiche e nuovi profili di difesa solo quando esse si fondino su elementi di fatto già dedotti dinanzi al giudice di merito e per i quali non sia perciò necessario procedere ad un nuovo accertamento (Sez. 1, Sentenza n. 5845 del 09/05/2000). D’altro canto, quanto alla fondatezza delle censure, deve considerarsi che in ogni caso gli elementi di fatto prospettati come vizi – l’assenza di delega in chi ha firmato per il ritiro – seppure tempestivamente dedotti, avrebbero potuto essere considerati soltanto con la proposizione di querela di falso avverso l’avviso di ricevimento, atteso che l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara Ric. 2017 n. 07760 sez. S2 - ud. 24-06-2022 -10- di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890/1982, fa fede fino a querela di falso essendo tale notificazione un'attività compiuta, in proprio o per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale in forza dell'art. 1 della citata legge n. 890 del 1982 è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria della cui esecuzione ha ricevuto l'incarico; ne consegue che l'avviso di ricevimento, a condizione che esso sia sottoscritto dall'agente postale, contiene, per le attività che risultano in esso compiute, una forza certificatoria sino a querela di falso (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22058 del 03/09/2019). 1.1. Il ricorso di NA IT deve perciò essere respinto. Non vi è luogo a provvedere sulle spese in assenza di difesa degli intimati. 2. Con il primo motivo di ricorso, IU ON, IU NA AR, IU US, IU RA, IU RE, nella qualità di eredi di IU AL hanno lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 105 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360 comma I n.3 cod.proc.civ. e, in relazione al n. 5, come omesso esame della costituzione volontaria di US, AN, CE, TA e ON IT e il passaggio in giudicato della statuizione sul punto. Con il secondo motivo, rubricato identicamente come violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 105 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360 comma I n.3 cod.proc.civ. e, in relazione al n. 5, come omesso esame della costituzione volontaria di US, AN, CE, TA e ON IT e il passaggio in giudicato della statuizione sul punto, rilevando che la Corte non avrebbe considerato che gli appellanti IT si erano costituiti volontariamente con AN NA, sostenendone le difese e che AN NA e AN IT Ric. 2017 n. 07760 sez. S2 - ud. 24-06-2022 -11- erano rimasti soccombenti nei confronti del loro dante causa, IU AL. Con il terzo motivo, i ricorrenti IU hanno dedotto la violazione degli artt. 91 e 112 cod.proc.civ., 1292 e 1299 cod.civ., in relazione all'art. 360 comma I n.3 cod.proc.civ., per avere la Corte d'Appello condannato gli eredi di IU AL a restituire la somma di Euro 7000,00, versata a titolo di spese di lite, a IT ON, CE, US, AN, TA, senza considerare che la somma era stata pagata soltanto da IT ON e IT CE che avevano formulato la relativa domanda di restituzione e che era stata pronunciata condanna in solido con gli eredi di IT AN. Con il quarto motivo, i ricorrenti si dolgono della violazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360 comma I n. 3 cod.proc.civ. per la condanna alle spese di appello in favore degli appellanti, invece soccombenti in merito e, in ogni caso, perché IT US, AN e CE (indicata per errore invece di TA) non avevano diritto al rimborso. 2.1. Il secondo motivo, esaminato per primo per logica espositiva, è fondato in riferimento all’art.360 comma I n. 3 cod.proc.civ.. Invero, la Corte d’appello ha ritenuto fossero costituiti volontariamente in prosecuzione del giudizio, insieme a AN NA, gli appellanti US, AN, CE, TA e ON IT per resistere alla domanda di sconfinamento sulla corte ed ha confermato la loro condanna all’arretramento del fabbricato in comune con AN IT e AN NA;
ciononostante, ha revocato la condanna alla spese pronunciata in loro danno in solido con AN NA e gli eredi di AN IT e in favore di AL IU, motivando unicamente in Ric. 2017 n. 07760 sez. S2 - ud. 24-06-2022 -12- riferimento alla mancata proposizione di una domanda da parte di quest’ultimo nei loro confronti. In diritto, deve invero considerarsi che in ipotesi di riassunzione di un processo interrotto, i soggetti già costituiti nella fase precedente all'interruzione che, a seguito della riassunzione ad opera di altra parte, si presentino all'udienza a mezzo del loro procuratore o, come nella specie, depositino una nuova comparsa di costituzione, non possono essere considerati contumaci, perché la riassunzione del processo interrotto non dà vita ad un nuovo processo, diverso ed autonomo dal precedente, ma mira unicamente a far riemergere quest'ultimo dallo stato di quiescenza in cui versa (Sez. 2, Sentenza n. 21480 del 2019). A ciò deve ulteriormente aggiungersi che, per principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il soggetto che interviene in un giudizio tra altre parti resta soggetto al principio della soccombenza, ai fini della regolamentazione delle spese, se fa propria la posizione di uno dei contendenti e assume attiva posizione di contrasto verso l'altro, prescindendo da ogni questione sulla legittimazione o sull'interesse ad intervenire (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12025 del 16/05/2017). Stabilito, dunque, che gli appellanti US, AN, CE, TA e ON IT avevano partecipato al processo di primo grado costituendosi prima con comparsa del 2/5/96 nel procedimento n.1294/95, sostenendo le ragioni di AN NA e AN IT, e, poi, dopo l’interruzione, costituendosi nuovamente con AN NA a mezzo di unico difensore, la Corte d’appello avrebbe dovuto, per escludere la loro condanna alle spese in favore di AL IU, valutarne concretamente la posizione processuale e non limitarsi a prendere atto della mancata proposizione di una diretta domanda nei loro confronti, Ric. 2017 n. 07760 sez. S2 - ud. 24-06-2022 -13- ancor più in considerazione della conferma della pronuncia di condanna all’arretramento del fabbricato di cui pure erano proprietari come ottenuta da AL IU in primo grado. Dall’accoglimento del secondo motivo consegue l’assorbimento di ogni altra censura relativa alla regolamentazione delle spese tra le stesse parti e ai conseguenti rapporti di dare/avere. 3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato IT US, AN, CE, TA e ON hanno censurato l’impugnata sentenza per violazione dell’art. 360 comma I n.3 cod.proc.civ. per errata individuazione del soggetto obbligato alla restituzione dell’importo corrisposto a titolo di spese e competenze, atteso che al capo 9 della sentenza di primo grado la condanna alle spese in favore di AL IU era stata pronunciata con attribuzione in favore del difensore avv. NI LA dichiaratosi antistatario e che era stato costui ad averle concretamente percepite;
ne conseguirebbe l’inammissibilità del presente ricorso per «carenza di legittimazione» (così in controricorso) degli eredi IU ad impugnare. Dall’accoglimento del secondo motivo e dalla cassazione della sentenza impugnata nei limiti suindicati deriva anche l’assorbimento di questo ricorso incidentale. 4. In relazione al motivo di ricorso principale accolto, la sentenza impugnata deve perciò essere cassata quanto alle statuizioni sub a) e b), con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione perché riesamini la regolamentazione delle spese tra i germani US, AN, CE, TA e ON IT, appellanti avverso la sentenza n.1662/08 del Tribunale di LI, e AL IU dante causa degli attuali ricorrenti in relazione ai principi di diritto suesposti. Ric. 2017 n. 07760 sez. S2 - ud. 24-06-2022 -14- La Corte d’appello definirà in conseguenza pure le spese del secondo grado tra gli eredi IU e i germani IT e le spese di questo giudizio di legittimità. 5. Dal rigetto del ricorso di NA IT deriva l’obbligo per quest’ultima di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, come previsto dall’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso principale, assorbiti i restanti motivi;
dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato di US, AN, CE, TA e ON IT;
rigetta il ricorso incidentale di NA IT;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente NA IT, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda