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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/12/2025, n. 5092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5092 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa DA ZI Presidente dott. Andrea Compagno Giudice dott.ssa DI IG Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al N.R.G.11409 dell'anno 2022 pendente tra rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Concetta Parte_1
Codiglione
Parte opponente
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Controparte_1
DR
Parte opposta oggetto: contratto di appalto di servizi e fornitura
Motivi della decisione
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_1 con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 907.002,84 in favore di a titolo di corrispettivo per: 1) il servizio di trasporto per il conferimento a CP_1 discarica delle frazioni trattate provenienti dall'impianto TMB presso altri impianti ubicati sul territorio regionale entro 500 KM a/r.; 2) “servizio di prelievo trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati del percolato e colaticcio della piattaforma
1 impiantistica di Bellolampo s.p.1 Palermo Montelepre Km 4+0,900”; 3) interessi per ritardato pagamento per gli anni 2018-2021 per l'espletamento di ulteriori servizi.
A sostegno dell'opposizione è dedotto l'avvenuto pagamento delle somme richieste a titolo di saldo delle prestazioni rese.
Con riferimento alle somme richieste a titolo di interessi ex art. 231/2002, parte opponente ha poi contestato: - l'applicabilità della relativa disciplina invocando la natura di società pubblica di RAP;
- i criteri di computo utilizzati dalla creditrice;
- l'imputabilità del ritardo invocando le difficoltà e i disservizi determinati dalla pandemia per tutte le aziende. si è costituita allegando che l'opponente aveva proceduto, successivamente alla CP_1 notifica del suddetto decreto ingiuntivo, al parziale pagamento degli importi relativi alle fatture nn.16/T 2022, 32/T 2022, 37/L 2022 e 56/L 2022, mentre nessuna somma era stata corrisposta per la fattura emessa per gli interessi richiesti ex d.lgs. 231/2002.
Ha quindi domandato il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata la condanna di controparte al pagamento della somma dovuta a titolo di interessi di mora ex d.lgs.
231/2002 per le somme corrisposte in ritardo.
Tanto premesso, deve preliminarmente affermarsi la competenza di questa Sezione specializzata in materia di impresa.
La domanda di pagamento spiegata in monitorio da trova il proprio titolo nei CP_1 contratti di appalto di servizi (allegati al fascicolo monitorio e alle memorie ex art. 183
n.1 c.p.c.) aventi valore superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.
Si tratta dunque di controversia rientrante tra quelle contemplate dall'art. 2 lett. f) del d.lgs. 168/2003 (controversie relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al medesimo decreto).
Deve poi osservarsi come il rapporto concluso tra le parti rientri nell'ampio concetto di transazione commerciale di cui al d.lgs. 231/2002 come previsto dall'art. 2 che ne delimita l'ambito di applicazione ai “contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”.
2 I contratti posti a fondamento della domanda di pagamento hanno infatti ad oggetto l'esecuzione dei servizi di trasporto ivi indicati dietro pagamento del corrispettivo pattuito e dunque sono indubbiamente soggetti alla disciplina sui ritardati pagamenti.
Né vale in senso contrario richiamare la natura di società interamente partecipata di
[...] in quanto la sua stessa forma societaria ne esclude la qualificazione come pubblica CP_2 amministrazione. Peraltro, tale evenienza sarebbe comunque inidonea ad escludere l'applicazione del d.lgs. 231/2002 che risulta, infatti, applicabile anche alla p.a.
“allorquando svolga attività per la quale è tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12.4.2006 nr. 163”.
Poiché i titoli fondanti la domanda di pagamento scaturiscono da contratti di appalto conclusi all'esito delle rispettive gare indette ai sensi dell'art. 60, comma 3, del D. Lgs.
n. 50/2016, deve dunque affermarsi l'applicabilità al caso di specie della disciplina sui ritardati pagamenti.
Parte opponente ha poi eccepito la mancata allegazione delle singole scadenze contrattuali e dell'indicazione dei relativi termini di pagamento, la mancanza di prova dell'esigibilità del corrispettivo e della corretta esecuzione della prestazione, nonché la mancata comunicazione dei DURC.
In relazione alla prova del credito a titolo di interessi sulla sorte capitale deve ritenersi che l'avvenuto pagamento del corrispettivo pattuito, effettuato dall'opponente in data successiva alla notifica del decreto ingiuntivo, vale senz'altro ad escludere la fondatezza della contestazione di effettiva regolare esecuzione della prestazione.
Quanto all'asserita mancanza del DURC, va osservato che il meccanismo delineato dall'art. 31 co. 3 e ss. d.l. 69/2013 conv. dalla L. 98/2013 impone al committente di contratti pubblici di acquisire il DURC dell'appaltatore e, nell'ipotesi di certificato negativo, di trattenere “dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all'artt. 3 co 1, lett. B DPR 207/2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile”. La disposizione, quindi, non consente affatto al contraente di frapporre il rifiuto al pagamento in favore del proprio creditore. E' poi risultata infondata l'eccezione di mancata indicazione della data di decorrenza degli interessi. Ed invero il creditore ben può limitarsi ad invocare la disciplina di cui al
3 d.lgs. 231/2002 per correttamente individuare il diritto di credito fatto valere, sia quanto alla decorrenza degli interessi che al loro ammontare. D'altra parte, la disciplina degli interessi moratori risulta nel caso di specie ricavabile dai contratti depositati e dall'allegato capitolato speciale di appalto: il consulente nominato d'ufficio ha infatti fatto corretta applicazione della disciplina di cui all'art. 6 co. 4 dei contratti secondo il quale la fattura doveva essere corrisposta “entro la fine del 2° mese successivo alla data della fattura”.
Per le somme fatturate a titolo di interessi da ritardato pagamento relative a prestazioni diverse da quelle per cui è stato richiesto, in monitorio, il saldo del pagamento del corrispettivo, il consulente ha poi correttamente ritenuto applicabili, sulla scorta della produzione documentale di parte opposta, le condizioni contrattuali previste nel
Capitolato tecnico d'appalto di cui all'allegato 24 della documentazione depositata da parte convenuta in 11/03/2023, che prevede appunto, all'articolo 13, che i pagamenti debbano avvenire “alla fine del mese successivo alla data della fattura”.
I criteri di calcolo degli interessi risultano quindi compiutamente delineati.
Risulta destituita di fondamento l'ulteriore eccezione che si fonda sulla non imputabilità del ritardato pagamento a causa delle note circostanze derivante dalla pandemia da Covid-
19.
La previsione di cui all'art. 91 co. 1 d.l. 18/20 conv dalla L. 27/2020 (laddove stabilisce che “Il rispetto delle misure di contenimento è valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti"), non ha inteso introdurre una forma di esclusione di responsabilità oggettiva ed automatica.
Ed invero perché possa operare la causa di esonero da responsabilità, secondo i criteri generali, è comunque necessario che le misure limitative si pongano in collegamento causale con l'inadempimento dedotto. La parti che invochi l'impossibilità di tempestivo adempimento deve dunque dedurre in che modo e per quali cause le misure limitative connesse al periodo pandemico, abbiano reso impossibile la tempestiva esecuzione della prestazione.
Nella specie parte opponente non ha invece fornito alcuna chiara indicazione al riguardo, né ha specificato, in relazione all'ampio periodo temporale preso a riferimento, a quale
4 delle singole scadenze non abbia potuto tempestivamente adempiere a causa delle misure contro la pandemia.
L'eccezione va dunque rigettata.
Va poi rilevato che, a fronte dell'eccepito ritardato pagamento, costituiva onere del debitore, dallo stesso non adempiuto, fornire la prova del momento dell'avvenuto pagamento al fine di comprovare l'eccezione di estinzione del credito.
In ultima analisi, all'esito della disposta c.t.u. il credito esercitato da parte opposta è risultato fondato nei termini che seguono.
Il consulente ha verificato, e non risulta d'altronde contestato tra le parti, che gli importi di cui alle fatture nn.16/T 2022, 32/T 2022, 37/L 2022 e 56/L 2022 –riferiti al corrispettivo pattuito per le prestazioni rese- sono stati integralmente corrisposti dall'opponente in data successiva alla notifica del decreto ingiuntivo (28.6.2022): la fattura n.16/T del 28.2.2022
(avente scadenza al 29.4.2022) risulta pagata in data 1.9.2022; la fattura n.32/T del
31.3.2022 (avente scadenza al 31.5.2022) risulta pagata in data 25.7.2022; la fattura n.37/T del 28.2.2022 (avente scadenza al 28.4.2022) risulta pagata in data 28.6.2022 e la fattura n.56/T del 31.3.2022 (avente scadenza al 30.5.2022) risulta pagata in data
25.7.2022.
Il consulente ha poi proceduto a determinare gli interessi moratori in relazione a ciascuna di dette fatture tenendo conto delle date di effettivo pagamento come sopra indicate, quantificando quindi gli interessi in € 9.615,85 (di cui € 360,00 per la fattura 16/T; €
184,02 per la fattura 32/T; € 6.874,52 per la fattura n. 37/L; € 2.196,91 per la fattura
56/L).
Tale credito, oggetto della domanda spiegata in monitorio da parte opposta, che ha infatti chiesto il pagamento del saldo delle fatture a quella data non pagato, oltre gli interessi di mora, deve dunque essere riconosciuto in favore dell'opposta.
Il consulente ha altresì verificato l'esatto importo degli interessi da ritardato pagamento richiesti da parte opposta con la fattura n. 11/SV del 23.5.2022 in relazione alle prestazioni eseguite dal 2018 al 2020, individuando la regola contrattuale da applicare ad ogni singola fattura e computando gli interessi di cui al d.lgs. 231/2002 secondo le scadenze pattuite, così infine rideterminandoli nella minor somma di € 166.774,08 a fronte dell'importo di
€ 177.088,75 domandato da parte opposta.
5 In conclusione il credito di parte opposta va rideterminato nel complessivo importo di €
176.389,93.
Va quindi revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato l'opponente al pagamento del minor importo di € 176.389,93, oltre gli interessi di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. decorrenti dal giorno della domanda - da individuarsi nel 23.6.2022, data di deposito del ricorso monitorio-.
In considerazione dell'intervenuto pagamento, nel corso del giudizio, della sorte capitale e della rideterminazione del credito a titolo di interessi in un importo in misura di poco inferiore rispetto a quello richiesto, le spese di lite vanno parzialmente compensate nella misura del 20% con condanna dell'opponente al pagamento del restante 80%.
Dette spese vanno poi complessivamente liquidate, secondo i parametri di cui al d.m.
55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore della controversia (come rideterminata la res litigiosa a seguito dei pagamenti effettuati da parte opponente e quindi nell'importo del credito rideterminato all'esito del giudizio) e dell'attività espletata, nonché considerato l'esito unitario della lite (Cass. ord. n. 16636/2025) in € 14.103,00, aumentati del 30% per la fase monitoria e quindi complessivamente € 18.333,90, oltre € 843,00 per spese generali, iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
Le spese di c.t.u., come già liquidate, vanno poste a carico delle parti nella misura del
50% per ciascuna.
P.Q.M.
In accoglimento dell'opposizione spiegata da revoca il d.i. 2606/2022; CP_2 condanna a pagare a Parte_1 Controparte_1 la somma di € 176.389,93, oltre gli interessi di cui all'art. 1284 co. 4 c.c.
[...] dal 23.6.2022; liquida le spese di giudizio in complessivi € 19.176, 90, oltre iva, c.p.a. e spese generali come per legge, compensandole per il 20% e ponendo il restante 80% a carico dell'opponente; pone le spese di c.t.u., come già liquidate, a carico delle parti nella misura del 50% per ciascuna.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del 15.12.2025.
La Giudice relatrice La Presidente
DI IG DA ZI
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa DA ZI Presidente dott. Andrea Compagno Giudice dott.ssa DI IG Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al N.R.G.11409 dell'anno 2022 pendente tra rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Concetta Parte_1
Codiglione
Parte opponente
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Controparte_1
DR
Parte opposta oggetto: contratto di appalto di servizi e fornitura
Motivi della decisione
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_1 con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 907.002,84 in favore di a titolo di corrispettivo per: 1) il servizio di trasporto per il conferimento a CP_1 discarica delle frazioni trattate provenienti dall'impianto TMB presso altri impianti ubicati sul territorio regionale entro 500 KM a/r.; 2) “servizio di prelievo trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati del percolato e colaticcio della piattaforma
1 impiantistica di Bellolampo s.p.1 Palermo Montelepre Km 4+0,900”; 3) interessi per ritardato pagamento per gli anni 2018-2021 per l'espletamento di ulteriori servizi.
A sostegno dell'opposizione è dedotto l'avvenuto pagamento delle somme richieste a titolo di saldo delle prestazioni rese.
Con riferimento alle somme richieste a titolo di interessi ex art. 231/2002, parte opponente ha poi contestato: - l'applicabilità della relativa disciplina invocando la natura di società pubblica di RAP;
- i criteri di computo utilizzati dalla creditrice;
- l'imputabilità del ritardo invocando le difficoltà e i disservizi determinati dalla pandemia per tutte le aziende. si è costituita allegando che l'opponente aveva proceduto, successivamente alla CP_1 notifica del suddetto decreto ingiuntivo, al parziale pagamento degli importi relativi alle fatture nn.16/T 2022, 32/T 2022, 37/L 2022 e 56/L 2022, mentre nessuna somma era stata corrisposta per la fattura emessa per gli interessi richiesti ex d.lgs. 231/2002.
Ha quindi domandato il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata la condanna di controparte al pagamento della somma dovuta a titolo di interessi di mora ex d.lgs.
231/2002 per le somme corrisposte in ritardo.
Tanto premesso, deve preliminarmente affermarsi la competenza di questa Sezione specializzata in materia di impresa.
La domanda di pagamento spiegata in monitorio da trova il proprio titolo nei CP_1 contratti di appalto di servizi (allegati al fascicolo monitorio e alle memorie ex art. 183
n.1 c.p.c.) aventi valore superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.
Si tratta dunque di controversia rientrante tra quelle contemplate dall'art. 2 lett. f) del d.lgs. 168/2003 (controversie relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al medesimo decreto).
Deve poi osservarsi come il rapporto concluso tra le parti rientri nell'ampio concetto di transazione commerciale di cui al d.lgs. 231/2002 come previsto dall'art. 2 che ne delimita l'ambito di applicazione ai “contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”.
2 I contratti posti a fondamento della domanda di pagamento hanno infatti ad oggetto l'esecuzione dei servizi di trasporto ivi indicati dietro pagamento del corrispettivo pattuito e dunque sono indubbiamente soggetti alla disciplina sui ritardati pagamenti.
Né vale in senso contrario richiamare la natura di società interamente partecipata di
[...] in quanto la sua stessa forma societaria ne esclude la qualificazione come pubblica CP_2 amministrazione. Peraltro, tale evenienza sarebbe comunque inidonea ad escludere l'applicazione del d.lgs. 231/2002 che risulta, infatti, applicabile anche alla p.a.
“allorquando svolga attività per la quale è tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12.4.2006 nr. 163”.
Poiché i titoli fondanti la domanda di pagamento scaturiscono da contratti di appalto conclusi all'esito delle rispettive gare indette ai sensi dell'art. 60, comma 3, del D. Lgs.
n. 50/2016, deve dunque affermarsi l'applicabilità al caso di specie della disciplina sui ritardati pagamenti.
Parte opponente ha poi eccepito la mancata allegazione delle singole scadenze contrattuali e dell'indicazione dei relativi termini di pagamento, la mancanza di prova dell'esigibilità del corrispettivo e della corretta esecuzione della prestazione, nonché la mancata comunicazione dei DURC.
In relazione alla prova del credito a titolo di interessi sulla sorte capitale deve ritenersi che l'avvenuto pagamento del corrispettivo pattuito, effettuato dall'opponente in data successiva alla notifica del decreto ingiuntivo, vale senz'altro ad escludere la fondatezza della contestazione di effettiva regolare esecuzione della prestazione.
Quanto all'asserita mancanza del DURC, va osservato che il meccanismo delineato dall'art. 31 co. 3 e ss. d.l. 69/2013 conv. dalla L. 98/2013 impone al committente di contratti pubblici di acquisire il DURC dell'appaltatore e, nell'ipotesi di certificato negativo, di trattenere “dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all'artt. 3 co 1, lett. B DPR 207/2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile”. La disposizione, quindi, non consente affatto al contraente di frapporre il rifiuto al pagamento in favore del proprio creditore. E' poi risultata infondata l'eccezione di mancata indicazione della data di decorrenza degli interessi. Ed invero il creditore ben può limitarsi ad invocare la disciplina di cui al
3 d.lgs. 231/2002 per correttamente individuare il diritto di credito fatto valere, sia quanto alla decorrenza degli interessi che al loro ammontare. D'altra parte, la disciplina degli interessi moratori risulta nel caso di specie ricavabile dai contratti depositati e dall'allegato capitolato speciale di appalto: il consulente nominato d'ufficio ha infatti fatto corretta applicazione della disciplina di cui all'art. 6 co. 4 dei contratti secondo il quale la fattura doveva essere corrisposta “entro la fine del 2° mese successivo alla data della fattura”.
Per le somme fatturate a titolo di interessi da ritardato pagamento relative a prestazioni diverse da quelle per cui è stato richiesto, in monitorio, il saldo del pagamento del corrispettivo, il consulente ha poi correttamente ritenuto applicabili, sulla scorta della produzione documentale di parte opposta, le condizioni contrattuali previste nel
Capitolato tecnico d'appalto di cui all'allegato 24 della documentazione depositata da parte convenuta in 11/03/2023, che prevede appunto, all'articolo 13, che i pagamenti debbano avvenire “alla fine del mese successivo alla data della fattura”.
I criteri di calcolo degli interessi risultano quindi compiutamente delineati.
Risulta destituita di fondamento l'ulteriore eccezione che si fonda sulla non imputabilità del ritardato pagamento a causa delle note circostanze derivante dalla pandemia da Covid-
19.
La previsione di cui all'art. 91 co. 1 d.l. 18/20 conv dalla L. 27/2020 (laddove stabilisce che “Il rispetto delle misure di contenimento è valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti"), non ha inteso introdurre una forma di esclusione di responsabilità oggettiva ed automatica.
Ed invero perché possa operare la causa di esonero da responsabilità, secondo i criteri generali, è comunque necessario che le misure limitative si pongano in collegamento causale con l'inadempimento dedotto. La parti che invochi l'impossibilità di tempestivo adempimento deve dunque dedurre in che modo e per quali cause le misure limitative connesse al periodo pandemico, abbiano reso impossibile la tempestiva esecuzione della prestazione.
Nella specie parte opponente non ha invece fornito alcuna chiara indicazione al riguardo, né ha specificato, in relazione all'ampio periodo temporale preso a riferimento, a quale
4 delle singole scadenze non abbia potuto tempestivamente adempiere a causa delle misure contro la pandemia.
L'eccezione va dunque rigettata.
Va poi rilevato che, a fronte dell'eccepito ritardato pagamento, costituiva onere del debitore, dallo stesso non adempiuto, fornire la prova del momento dell'avvenuto pagamento al fine di comprovare l'eccezione di estinzione del credito.
In ultima analisi, all'esito della disposta c.t.u. il credito esercitato da parte opposta è risultato fondato nei termini che seguono.
Il consulente ha verificato, e non risulta d'altronde contestato tra le parti, che gli importi di cui alle fatture nn.16/T 2022, 32/T 2022, 37/L 2022 e 56/L 2022 –riferiti al corrispettivo pattuito per le prestazioni rese- sono stati integralmente corrisposti dall'opponente in data successiva alla notifica del decreto ingiuntivo (28.6.2022): la fattura n.16/T del 28.2.2022
(avente scadenza al 29.4.2022) risulta pagata in data 1.9.2022; la fattura n.32/T del
31.3.2022 (avente scadenza al 31.5.2022) risulta pagata in data 25.7.2022; la fattura n.37/T del 28.2.2022 (avente scadenza al 28.4.2022) risulta pagata in data 28.6.2022 e la fattura n.56/T del 31.3.2022 (avente scadenza al 30.5.2022) risulta pagata in data
25.7.2022.
Il consulente ha poi proceduto a determinare gli interessi moratori in relazione a ciascuna di dette fatture tenendo conto delle date di effettivo pagamento come sopra indicate, quantificando quindi gli interessi in € 9.615,85 (di cui € 360,00 per la fattura 16/T; €
184,02 per la fattura 32/T; € 6.874,52 per la fattura n. 37/L; € 2.196,91 per la fattura
56/L).
Tale credito, oggetto della domanda spiegata in monitorio da parte opposta, che ha infatti chiesto il pagamento del saldo delle fatture a quella data non pagato, oltre gli interessi di mora, deve dunque essere riconosciuto in favore dell'opposta.
Il consulente ha altresì verificato l'esatto importo degli interessi da ritardato pagamento richiesti da parte opposta con la fattura n. 11/SV del 23.5.2022 in relazione alle prestazioni eseguite dal 2018 al 2020, individuando la regola contrattuale da applicare ad ogni singola fattura e computando gli interessi di cui al d.lgs. 231/2002 secondo le scadenze pattuite, così infine rideterminandoli nella minor somma di € 166.774,08 a fronte dell'importo di
€ 177.088,75 domandato da parte opposta.
5 In conclusione il credito di parte opposta va rideterminato nel complessivo importo di €
176.389,93.
Va quindi revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato l'opponente al pagamento del minor importo di € 176.389,93, oltre gli interessi di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. decorrenti dal giorno della domanda - da individuarsi nel 23.6.2022, data di deposito del ricorso monitorio-.
In considerazione dell'intervenuto pagamento, nel corso del giudizio, della sorte capitale e della rideterminazione del credito a titolo di interessi in un importo in misura di poco inferiore rispetto a quello richiesto, le spese di lite vanno parzialmente compensate nella misura del 20% con condanna dell'opponente al pagamento del restante 80%.
Dette spese vanno poi complessivamente liquidate, secondo i parametri di cui al d.m.
55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore della controversia (come rideterminata la res litigiosa a seguito dei pagamenti effettuati da parte opponente e quindi nell'importo del credito rideterminato all'esito del giudizio) e dell'attività espletata, nonché considerato l'esito unitario della lite (Cass. ord. n. 16636/2025) in € 14.103,00, aumentati del 30% per la fase monitoria e quindi complessivamente € 18.333,90, oltre € 843,00 per spese generali, iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
Le spese di c.t.u., come già liquidate, vanno poste a carico delle parti nella misura del
50% per ciascuna.
P.Q.M.
In accoglimento dell'opposizione spiegata da revoca il d.i. 2606/2022; CP_2 condanna a pagare a Parte_1 Controparte_1 la somma di € 176.389,93, oltre gli interessi di cui all'art. 1284 co. 4 c.c.
[...] dal 23.6.2022; liquida le spese di giudizio in complessivi € 19.176, 90, oltre iva, c.p.a. e spese generali come per legge, compensandole per il 20% e ponendo il restante 80% a carico dell'opponente; pone le spese di c.t.u., come già liquidate, a carico delle parti nella misura del 50% per ciascuna.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del 15.12.2025.
La Giudice relatrice La Presidente
DI IG DA ZI
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