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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 09/01/2026, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 319/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1690/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401504180 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401504180 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401504180 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12840/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401504180, notificato il 13.11.2024, con cui Roma Capitale intimava il pagamento della Tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), pari ad € 758,24, oltre ad interessi e sanzioni per un importo complessivo di € 1.451,00, per le annualità dal 2018 al 2020 (periodo dal 01.01.2020 –
14.01.2020) riferite all'utenza in Indirizzo_1 relativamente agli immobili distinti al foglio dati catastali
La ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa tributaria sostenendo di essere divenuta proprietaria dell'immobile contraddistinto con il sub 18, della superficie catastale di mq. 80, solo dal 11 luglio 18 data dell'acquisto ed immediatamente locato a terzi.
La ricorrente chiede inoltre la rideterminazione della TARI sottraendo alla superficie accertata complessivamente in mq. 124 gli 80 di cui al sub 18.
Roma Capitale, regolarmente citata, non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni della ricorrente appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Infatti, a fronte della eccezione pregiudiziale di carente legittimazione passiva, l'Ente impositore, non costituitosi in giudizio, nulla ha replicato e opposto a sostegno della propria pretesa.
Sul punto la Corte osserva che nel processo tributario, l'Ente impositore ha l'onere della prova di dimostrare in giudizio la validità e la fondatezza dell'avviso di accertamento, provando i fatti costitutivi della pretesa fiscale.
Solo se l'Ente assolve questo onere, fornendo prove circostanziate, spetterà poi al contribuente dimostrare fatti contrari.
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 10.12.2025
Il Giudice monocratico RN EN
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1690/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401504180 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401504180 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401504180 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12840/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401504180, notificato il 13.11.2024, con cui Roma Capitale intimava il pagamento della Tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), pari ad € 758,24, oltre ad interessi e sanzioni per un importo complessivo di € 1.451,00, per le annualità dal 2018 al 2020 (periodo dal 01.01.2020 –
14.01.2020) riferite all'utenza in Indirizzo_1 relativamente agli immobili distinti al foglio dati catastali
La ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa tributaria sostenendo di essere divenuta proprietaria dell'immobile contraddistinto con il sub 18, della superficie catastale di mq. 80, solo dal 11 luglio 18 data dell'acquisto ed immediatamente locato a terzi.
La ricorrente chiede inoltre la rideterminazione della TARI sottraendo alla superficie accertata complessivamente in mq. 124 gli 80 di cui al sub 18.
Roma Capitale, regolarmente citata, non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni della ricorrente appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Infatti, a fronte della eccezione pregiudiziale di carente legittimazione passiva, l'Ente impositore, non costituitosi in giudizio, nulla ha replicato e opposto a sostegno della propria pretesa.
Sul punto la Corte osserva che nel processo tributario, l'Ente impositore ha l'onere della prova di dimostrare in giudizio la validità e la fondatezza dell'avviso di accertamento, provando i fatti costitutivi della pretesa fiscale.
Solo se l'Ente assolve questo onere, fornendo prove circostanziate, spetterà poi al contribuente dimostrare fatti contrari.
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 10.12.2025
Il Giudice monocratico RN EN