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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/11/2025, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4214/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4214/2016 avente ad oggetto responsabilità medica, promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. FONTANA PATRIZIA e dell'avv. GIANNÌ MARIA STELLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE CONTRO
, P.I. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. VALLONE DANILO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 3/06/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTRICE:
“Piaccia all'On.le Tribunale di Ragusa, ritenere e dichiarare che l'attrice a seguito dell'intervento chirurgico del 16 agosto 2013 ha contratto un'infezione nosocomiale, riportando gravi danni, ascrivibile ad esclusiva responsabilità della struttura ospedaliera ove è stata operata e, conseguentemente condannare l' in persona CP_2 del legale rappresentante pro tempore a risarcire tutti i danni subiti dall'attrice quantificati nella somma complessiva di euro 98.778,62 – di cui euro 63.001,00 a titolo di danno biologico, euro 9.062,77 a titolo di invalidità Temporanea assoluta e parziale, euro 1.714,85 per spese mediche sostenute, euro 10.000,00 a titolo di personalizzazione massima del danno nonché euro 15.000,00 a titolo di danno patrimoniale – o in quell'altra somma maggiore o minore che l'On.le Tribunale riterrà dovuta, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e di compensi difensivi anche dell'esperito procedimento per ATP”.
pagina 1 di 7 : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo tribunale adito, in via principale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettarsi tutte le domande formulate dalla parte attorea;
in via gradata, nell'ipotesi in cui fosse ritenuta una responsabilità in capo alla convenuta che sia contenuta ai minimi, con liquidazione del quantum nel giusto e nel provato. Con vittoria di spese e compensi”.
pagina 2 di 7 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE La domanda di risarcimento proposta da è fondata e deve pertanto essere Parte_1 accolta. L'attrice ha riferito di essere stata ricoverata presso il reparto di Ortopedia dell'Ospedale di per una “frattura epifisi prossimale omero sinistro” e di essersi sottoposta ad intervento CP_1 chirurgico con applicazione di “fissatore esterno (FE) di tipo Galaxy” in data 16/8/2013. Dimessa già in data 19/8/2013, nelle settimane successive, accusando dolore localizzato in prossimità del sito chirurgico, l'attrice si accorgeva che dal punto di collocazione delle fiches superiori del fissatore – quest'ultimo rimosso in data 1/10/2013 – vi era la fuoriuscita di secrezioni purulente. Sottopostasi a visita medica e a tampone batterico, l'attrice apprendeva che l'origine delle lamentate secrezioni era da ricondurre a “stafilococco aureo” che, per le sue caratteristiche, doveva considerarsi un'infezione nosocomiale contratta durante l'espletato intervento chirurgico. La necessità di debellare tale infezione ed il conseguente ritardo nell'esecuzione della terapia fisica, a detta dell'attrice, avrebbero comportato un rallentamento del recupero funzionale della sua spalla, inficiando la funzionalità del muscolo deltoide e cagionandole un danno biologico pari al 20%, Invalidità Temporanea Totale di gg. 30, Invalidità Temporanea Parziale al 75% di gg. 30, al 50% di gg. 30 ed, infine, ulteriori gg. 30 al 25%, legittimando una richiesta di risarcimento pari complessivamente a € 98.778,62. 0Esperito il procedimento di accertamento tecnico preventivo, iscritto al n. 4085/2015 R.G., all'udienza del 7/3/2018, il relativo fascicolo veniva acquisito agli atti del presente giudizio. Tanto premesso, occorre valutare la responsabilità della struttura sanitaria dell'ospedale di in relazione al danno biologico residuato alla successivamente all'esperito CP_1 Parte_1 intervento chirurgico del 16/8/2013 che ha comportato la contrazione dell'infezione nosocomiale di cui trattasi. Giova evidenziare che, con riguardo al rapporto che si instaura tra paziente e struttura, la giurisprudenza della Suprema Corte ha sempre ravvisato la sua fonte nel contratto atipico c.d. di spedalità, concluso tra le parti anche per facta concludentia, ossia mediante la mera accettazione del malato presso la struttura. Si tratta di un contratto atipico a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi delle cure mediche e di quelle chirurgiche, di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario, sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale (Cass. n.13953/2007; Cass n. 10616/2012; Cass n. 18610/2015). Ciò premesso, in sede di ATP il CTU dott.ssa ha avuto modo di precisare Persona_1 che il trattamento sanitario cui è stata sottoposta la , “è stato tempestivo ed idoneo Parte_1 alla frattura. La paziente è stata sottoposta a profilassi antibiotica pre-intervento. La paziente
pagina 3 di 7 è stata seguita con attenzione e scrupolo da medici competenti presso la medesima Struttura.
[..]l'attrice è stata sottoposta a numerosi controlli clinici, medicazioni, e terapia antibiotica. Il fissatore esterno è stato rimosso nei tempi corretti” (cfr. pag. 11 relazione di C.T.U.); va, tuttavia, evidenziato che l'attrice, successivamente al praticato intervento chirurgico, ha contratto una infezione da stafilococco aureo, considerato che “la paziente non era affetta da infezione da stafilococco aureo prima dell'intervento chirurgico” (cfr. pag. 14 relazione tecnica). L'infezione di cui trattasi, da intendersi“ come una complicanza propria del mezzo di sintesi utilizzato (così come peraltro segnalata dai chirurghi nel consenso informato all'intervento, allegato in cartella)”, ha riguardato “la “fisiologica” secrezione delle viti del fissatore esterno (complicanza propria di questo tipo di mezzi di sintesi) (cfr. pag. 13 -14 relazione di C.T.U.), posto che quest'ultime “per raggiungere le strutture ossee attraversano i tessuti molli per diversi cm, come accade in corrispondenza della regione deltoidea, risultando a volte mal tollerati. Nella stessa sede si sviluppa pertanto “fisiologicamente” una reazione infiammatoria dei tessuti molli, che non di rado viene seguita dalla produzione di secrezioni che, nonostante le opportune medicazioni nel sito di infissione delle viti di sintesi e una congrua terapia antibiotica, può comunque essere complicata dall'instaurarsi di un processo infettivo, che comunque, quasi mai raggiunge il tessuto scheletrico e viene generalmente meno con la rimozione delle stesse viti e un'adeguata terapia antibiotica” (cfr. pag. 12 relazione tecnica). Accertato che l'infezione contratta è derivata dall'intervento chirurgico, deve ulteriormente rilevarsi quanto segue. Come chiarito dalla Suprema Corte, in applicazione dei principi sul riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità sanitaria, secondo cui spetta al paziente provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della condizione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre alla struttura sanitaria compete la prova di aver adempiuto esattamente la prestazione o la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità della esatta esecuzione, con riferimento specifico alle infezioni nosocomiali, spetterà alla struttura provare: 1) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive;
2) di dimostrare di avere applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico;
di tal che la relativa fattispecie non integra un ipotesi di responsabilità oggettiva (Cass. Sez. IIII 15/06/2020, n. 11599; Cass. sez. III 23/02/2021, n. 4864; Cass. Civ. Sez. 3, 03/03/2023 n. 6386). In particolare, la Suprema Corte ha affermato che: “ai fini della dimostrazione di aver adottato, sul piano della prevenzione generale, tutte le misure utili alla prevenzione delle infezioni ospedaliere ed anche al fine di fornire al c.t.u. la documentazione necessaria gli oneri probatori gravanti sulla struttura sanitaria devono ritenersi, in linea generale: a) l'indicazione dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
b) l'indicazione delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
c) l'indicazione delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
d) le caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
e) le modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
f) la qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento;
g) l'attivazione di un sistema di sorveglianza e notifica;
h) l'indicazione dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori;
i) le procedure di controllo degli infortuni e delle malattie del personale e le profilassi vaccinali;
j) l'indicazione del rapporto numerico tra personale e degenti;
k) la sorveglianza basata sui dati microbiologici di
pagina 4 di 7 laboratorio; l) la redazione di un report da parte delle direzioni dei reparti da comunicare alle direzioni sanitarie ai fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) l'indicazione dell'orario della effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio. (…) Quanto agli oneri soggettivi, il dirigente apicale avrà l'obbligo di indicare le regole cautelari da adottarsi ed il potere-dovere di sorveglianza e di verifica (riunioni periodiche /visite periodiche), al pari del CIO;
il direttore sanitario quello di attuarle, di organizzare gli aspetti igienico e tecnico- sanitari, di vigilare sulle indicazioni fornite (D.P.R. n. 128 del 1069, art. 5: obbligo di predisposizione di protocolli di sterilizzazione e sanificazione ambientale, gestione delle cartelle cliniche, vigilanza sui consensi informati); il dirigente di struttura complessa (l'ex primario), esecutore finale dei protocolli e delle linee guida, dovrà collaborare con gli specialisti microbiologo, infettivologo, epidemiologo, igienista, ed è responsabile per omessa assunzione di informazioni precise sulle iniziative di altri medici, o per omessa denuncia delle eventuali carenze ai responsabili” (Cass. civ. n. 6386/2023). La Suprema Corte ha ulteriormente evidenziato come la struttura sanitaria non può limitarsi a provare di aver predisposto protocolli per la prevenzione di infezioni correlate all'assistenza (I.C.A.) ma deve dimostrare di averli "specificatamente applicati nel caso concreto" (Cass. civ. n. 16900/2023). La struttura sanitaria, dunque, per potersi considerare esente da responsabilità, non può limitarsi ad indicare ed elaborare le procedure e i protocolli seguiti, ma è necessario che proceda alla loro attuazione e che ne verifichi il rispetto. Nel caso di specie, sebbene “per quanto risultante in atti, dall'epoca della dimissione, la paziente risulta essere stata scrupolosamente seguita, e in tal senso depongono le numerose visite di controllo praticate presso la medesima struttura, nel corso delle quali venivano eseguite opportune medicazioni e veniva inizialmente prescritta terapia antibiotica a largo spettro, fino a quando, stante la persistenza delle suddette secrezioni cutanee, veniva concordata l'esecuzione di un tampone per antibiogramma, il cui esito risultava positivo per la presenza di “stafilococco aureo” (cfr. pag. 11 relazione di C.T.U.), la struttura sanitaria non può essere tenuta indenne da responsabilità posto che non ha assolto al proprio onere probatorio di dimostrare di avere adottato e fatto rispettare concretamente tutti i protocolli previsti dalla legge. Nel caso che ci occupa, infatti, in base all'allegata documentazione medica, oltre alla corretta gestione da parte dei sanitari della condizione clinica dell'attrice, non è stato possibile esprimere ulteriori giudizi in merito al rispetto delle buone pratiche clinico- assistenziali operate all'interno della struttura. Ciò premesso, accertata la responsabilità della convenuta, occorre valutare il danno differenziale patito dalla paziente, cioè il maggior danno dovuto all'aggravamento, a causa della infezione nosocomiale, delle sue condizioni di salute. Va evidenziato che nella relazione di A.T.P. della dott.ssa – le cui risultanze e Per_1 motivazioni devono condividersi integralmente – il danno biologico conseguente alla riportata frattura consistito in una “menomazione e grave limitazione funzionale della scapolo- omerale”, è stato complessivamente quantificato “secondo le tabelle di riferimento del
in: Danno biologico 20 % (venti), ITT 30 gg (trenta), ITP al 75 % 30 gg (trenta), Pt_2
ITP al 50 % 30 gg (trenta), ITP al 25 % 30 gg (trenta) (cfr. pag. 14 relazione di consulenza); la contratta infezione da stafilococco aureo ha inciso sul predetto danno solamente “nella misura del 4%”, quest'ultima essendo riconducibile alla sola “infezione delle parti molli da
pagina 5 di 7 parte dello stafilococco aureo, comprensivo anche del danno estetico e considerare e come ITP 20 giorni al 75% e 20 giorni al 50%” (cfr. risposta alle note del c.t.p. del 25/2/2016). Nel caso di specie, infatti, l'infezione di cui trattasi è rimasta “limitata solo ed esclusivamente ai tessuti molli, sede di introduzione delle viti del fissatore esterno utilizzato” (cfr. pag. 12 relazione di C.T.U.). Al riguardo, il consulente tecnico ha avuto modo di precisare che “il contagio è avvenuto pertanto per vie esterne, non raggiungendo comunque il piano osseo, come dimostrano tutti gli esami radiologici (RMN e scintigrafia con leucociti marcati) che la paziente ha eseguito nei mesi successivi. Anche la RMN della spalla sin richiesta durante le operazioni peritali ed eseguita in data 7 gennaio 2016 (allegato n.1) segnala un'alterazione dismorfica della testa omerale, senza segnalare eventuali esiti di processi osteomielitici” (cfr. pag. 14 relazione di C.T.U.). Il danno biologico conseguito dalla successivamente alla riportata frattura, dunque, Parte_1 sarebbe stato causato “solo in parte dall'infezione dei tessuti molli, essendo invece a giudizio dell'ortopedico legato[a] alla grave deformità con la quale è guarita la frattura.” (cfr. pag. 14 relazione di C.T.U.). Per quanto sopra considerato, si deve quantificare il danno differenziale pari alla differenza tra l'importo dovuto per il 20% di invalidità permanente e quello dovuto per il 16%, in modo da ottenere quanto effettivamente dovuto all'attrice pari al 4%. Invero, “La liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, rilevante ove l'evento sia riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., convertendo la percentuale di invalidità ascritta all'agente sul piano della causalità materiale e quella non imputabile all'errore medico in somme di denaro, per poi procedere a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto” (Cass. n. 20894/2024). In applicazione dei criteri delle tabelle di Milano, costantemente in uso presso questo Tribunale, spetta all'attrice, di 55 anni all'epoca dell'intervento, la somma di € 24.293,00 [€ 75.646,00 (20%) - € 51.353,00 (16%)]. Quanto alla inabilità temporanea il C.T.U. ha valutato l'I.T.P. al 75% di 20 giorni e l'I.T.P. al 50% di 20 giorni, per cui spetta all'attrice l'ulteriore somma di € 2.875,00. Trattandosi di credito di valore, la somma va devalutata fino al momento del fatto (15 agosto 2013) e sull'importo ottenuto (€ 22.490,07) rivalutato anno per anno vanno calcolati gli interessi compensativi fino alla presente sentenza, per un importo di € 3.675,41. In definitiva, l' va condannata a corrispondere in Controparte_1 favore dell'attrice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la Parte_1 somma di € 30.843,41, oltre agli interessi legali fino all'effettivo soddisfo. Le spese di lite – comprese quelle del procedimento di ATP – seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come da dispositivo secondo il DM n. 55/2014 in relazione alla somma riconosciuta a parte attrice e all'attività processuale concretamente svolta.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 4214/2016: CO l' a corrispondere a Controparte_1 Parte_1 la somma complessiva di € 30.843,41, oltre agli interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo. CO l' a rimborsare all'attrice le spese di lite Controparte_1 che si liquidano, per il procedimento di A.T.P., in € 2.314,53 per esborsi e in € 3.056,00 per compenso, e, per il giudizio di merito, in € 919,00 per esborsi e in € 7.616,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 19/11/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4214/2016 avente ad oggetto responsabilità medica, promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. FONTANA PATRIZIA e dell'avv. GIANNÌ MARIA STELLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE CONTRO
, P.I. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. VALLONE DANILO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 3/06/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTRICE:
“Piaccia all'On.le Tribunale di Ragusa, ritenere e dichiarare che l'attrice a seguito dell'intervento chirurgico del 16 agosto 2013 ha contratto un'infezione nosocomiale, riportando gravi danni, ascrivibile ad esclusiva responsabilità della struttura ospedaliera ove è stata operata e, conseguentemente condannare l' in persona CP_2 del legale rappresentante pro tempore a risarcire tutti i danni subiti dall'attrice quantificati nella somma complessiva di euro 98.778,62 – di cui euro 63.001,00 a titolo di danno biologico, euro 9.062,77 a titolo di invalidità Temporanea assoluta e parziale, euro 1.714,85 per spese mediche sostenute, euro 10.000,00 a titolo di personalizzazione massima del danno nonché euro 15.000,00 a titolo di danno patrimoniale – o in quell'altra somma maggiore o minore che l'On.le Tribunale riterrà dovuta, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e di compensi difensivi anche dell'esperito procedimento per ATP”.
pagina 1 di 7 : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo tribunale adito, in via principale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettarsi tutte le domande formulate dalla parte attorea;
in via gradata, nell'ipotesi in cui fosse ritenuta una responsabilità in capo alla convenuta che sia contenuta ai minimi, con liquidazione del quantum nel giusto e nel provato. Con vittoria di spese e compensi”.
pagina 2 di 7 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE La domanda di risarcimento proposta da è fondata e deve pertanto essere Parte_1 accolta. L'attrice ha riferito di essere stata ricoverata presso il reparto di Ortopedia dell'Ospedale di per una “frattura epifisi prossimale omero sinistro” e di essersi sottoposta ad intervento CP_1 chirurgico con applicazione di “fissatore esterno (FE) di tipo Galaxy” in data 16/8/2013. Dimessa già in data 19/8/2013, nelle settimane successive, accusando dolore localizzato in prossimità del sito chirurgico, l'attrice si accorgeva che dal punto di collocazione delle fiches superiori del fissatore – quest'ultimo rimosso in data 1/10/2013 – vi era la fuoriuscita di secrezioni purulente. Sottopostasi a visita medica e a tampone batterico, l'attrice apprendeva che l'origine delle lamentate secrezioni era da ricondurre a “stafilococco aureo” che, per le sue caratteristiche, doveva considerarsi un'infezione nosocomiale contratta durante l'espletato intervento chirurgico. La necessità di debellare tale infezione ed il conseguente ritardo nell'esecuzione della terapia fisica, a detta dell'attrice, avrebbero comportato un rallentamento del recupero funzionale della sua spalla, inficiando la funzionalità del muscolo deltoide e cagionandole un danno biologico pari al 20%, Invalidità Temporanea Totale di gg. 30, Invalidità Temporanea Parziale al 75% di gg. 30, al 50% di gg. 30 ed, infine, ulteriori gg. 30 al 25%, legittimando una richiesta di risarcimento pari complessivamente a € 98.778,62. 0Esperito il procedimento di accertamento tecnico preventivo, iscritto al n. 4085/2015 R.G., all'udienza del 7/3/2018, il relativo fascicolo veniva acquisito agli atti del presente giudizio. Tanto premesso, occorre valutare la responsabilità della struttura sanitaria dell'ospedale di in relazione al danno biologico residuato alla successivamente all'esperito CP_1 Parte_1 intervento chirurgico del 16/8/2013 che ha comportato la contrazione dell'infezione nosocomiale di cui trattasi. Giova evidenziare che, con riguardo al rapporto che si instaura tra paziente e struttura, la giurisprudenza della Suprema Corte ha sempre ravvisato la sua fonte nel contratto atipico c.d. di spedalità, concluso tra le parti anche per facta concludentia, ossia mediante la mera accettazione del malato presso la struttura. Si tratta di un contratto atipico a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi delle cure mediche e di quelle chirurgiche, di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario, sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale (Cass. n.13953/2007; Cass n. 10616/2012; Cass n. 18610/2015). Ciò premesso, in sede di ATP il CTU dott.ssa ha avuto modo di precisare Persona_1 che il trattamento sanitario cui è stata sottoposta la , “è stato tempestivo ed idoneo Parte_1 alla frattura. La paziente è stata sottoposta a profilassi antibiotica pre-intervento. La paziente
pagina 3 di 7 è stata seguita con attenzione e scrupolo da medici competenti presso la medesima Struttura.
[..]l'attrice è stata sottoposta a numerosi controlli clinici, medicazioni, e terapia antibiotica. Il fissatore esterno è stato rimosso nei tempi corretti” (cfr. pag. 11 relazione di C.T.U.); va, tuttavia, evidenziato che l'attrice, successivamente al praticato intervento chirurgico, ha contratto una infezione da stafilococco aureo, considerato che “la paziente non era affetta da infezione da stafilococco aureo prima dell'intervento chirurgico” (cfr. pag. 14 relazione tecnica). L'infezione di cui trattasi, da intendersi“ come una complicanza propria del mezzo di sintesi utilizzato (così come peraltro segnalata dai chirurghi nel consenso informato all'intervento, allegato in cartella)”, ha riguardato “la “fisiologica” secrezione delle viti del fissatore esterno (complicanza propria di questo tipo di mezzi di sintesi) (cfr. pag. 13 -14 relazione di C.T.U.), posto che quest'ultime “per raggiungere le strutture ossee attraversano i tessuti molli per diversi cm, come accade in corrispondenza della regione deltoidea, risultando a volte mal tollerati. Nella stessa sede si sviluppa pertanto “fisiologicamente” una reazione infiammatoria dei tessuti molli, che non di rado viene seguita dalla produzione di secrezioni che, nonostante le opportune medicazioni nel sito di infissione delle viti di sintesi e una congrua terapia antibiotica, può comunque essere complicata dall'instaurarsi di un processo infettivo, che comunque, quasi mai raggiunge il tessuto scheletrico e viene generalmente meno con la rimozione delle stesse viti e un'adeguata terapia antibiotica” (cfr. pag. 12 relazione tecnica). Accertato che l'infezione contratta è derivata dall'intervento chirurgico, deve ulteriormente rilevarsi quanto segue. Come chiarito dalla Suprema Corte, in applicazione dei principi sul riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità sanitaria, secondo cui spetta al paziente provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della condizione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre alla struttura sanitaria compete la prova di aver adempiuto esattamente la prestazione o la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità della esatta esecuzione, con riferimento specifico alle infezioni nosocomiali, spetterà alla struttura provare: 1) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive;
2) di dimostrare di avere applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico;
di tal che la relativa fattispecie non integra un ipotesi di responsabilità oggettiva (Cass. Sez. IIII 15/06/2020, n. 11599; Cass. sez. III 23/02/2021, n. 4864; Cass. Civ. Sez. 3, 03/03/2023 n. 6386). In particolare, la Suprema Corte ha affermato che: “ai fini della dimostrazione di aver adottato, sul piano della prevenzione generale, tutte le misure utili alla prevenzione delle infezioni ospedaliere ed anche al fine di fornire al c.t.u. la documentazione necessaria gli oneri probatori gravanti sulla struttura sanitaria devono ritenersi, in linea generale: a) l'indicazione dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
b) l'indicazione delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
c) l'indicazione delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
d) le caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
e) le modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
f) la qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento;
g) l'attivazione di un sistema di sorveglianza e notifica;
h) l'indicazione dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori;
i) le procedure di controllo degli infortuni e delle malattie del personale e le profilassi vaccinali;
j) l'indicazione del rapporto numerico tra personale e degenti;
k) la sorveglianza basata sui dati microbiologici di
pagina 4 di 7 laboratorio; l) la redazione di un report da parte delle direzioni dei reparti da comunicare alle direzioni sanitarie ai fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) l'indicazione dell'orario della effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio. (…) Quanto agli oneri soggettivi, il dirigente apicale avrà l'obbligo di indicare le regole cautelari da adottarsi ed il potere-dovere di sorveglianza e di verifica (riunioni periodiche /visite periodiche), al pari del CIO;
il direttore sanitario quello di attuarle, di organizzare gli aspetti igienico e tecnico- sanitari, di vigilare sulle indicazioni fornite (D.P.R. n. 128 del 1069, art. 5: obbligo di predisposizione di protocolli di sterilizzazione e sanificazione ambientale, gestione delle cartelle cliniche, vigilanza sui consensi informati); il dirigente di struttura complessa (l'ex primario), esecutore finale dei protocolli e delle linee guida, dovrà collaborare con gli specialisti microbiologo, infettivologo, epidemiologo, igienista, ed è responsabile per omessa assunzione di informazioni precise sulle iniziative di altri medici, o per omessa denuncia delle eventuali carenze ai responsabili” (Cass. civ. n. 6386/2023). La Suprema Corte ha ulteriormente evidenziato come la struttura sanitaria non può limitarsi a provare di aver predisposto protocolli per la prevenzione di infezioni correlate all'assistenza (I.C.A.) ma deve dimostrare di averli "specificatamente applicati nel caso concreto" (Cass. civ. n. 16900/2023). La struttura sanitaria, dunque, per potersi considerare esente da responsabilità, non può limitarsi ad indicare ed elaborare le procedure e i protocolli seguiti, ma è necessario che proceda alla loro attuazione e che ne verifichi il rispetto. Nel caso di specie, sebbene “per quanto risultante in atti, dall'epoca della dimissione, la paziente risulta essere stata scrupolosamente seguita, e in tal senso depongono le numerose visite di controllo praticate presso la medesima struttura, nel corso delle quali venivano eseguite opportune medicazioni e veniva inizialmente prescritta terapia antibiotica a largo spettro, fino a quando, stante la persistenza delle suddette secrezioni cutanee, veniva concordata l'esecuzione di un tampone per antibiogramma, il cui esito risultava positivo per la presenza di “stafilococco aureo” (cfr. pag. 11 relazione di C.T.U.), la struttura sanitaria non può essere tenuta indenne da responsabilità posto che non ha assolto al proprio onere probatorio di dimostrare di avere adottato e fatto rispettare concretamente tutti i protocolli previsti dalla legge. Nel caso che ci occupa, infatti, in base all'allegata documentazione medica, oltre alla corretta gestione da parte dei sanitari della condizione clinica dell'attrice, non è stato possibile esprimere ulteriori giudizi in merito al rispetto delle buone pratiche clinico- assistenziali operate all'interno della struttura. Ciò premesso, accertata la responsabilità della convenuta, occorre valutare il danno differenziale patito dalla paziente, cioè il maggior danno dovuto all'aggravamento, a causa della infezione nosocomiale, delle sue condizioni di salute. Va evidenziato che nella relazione di A.T.P. della dott.ssa – le cui risultanze e Per_1 motivazioni devono condividersi integralmente – il danno biologico conseguente alla riportata frattura consistito in una “menomazione e grave limitazione funzionale della scapolo- omerale”, è stato complessivamente quantificato “secondo le tabelle di riferimento del
in: Danno biologico 20 % (venti), ITT 30 gg (trenta), ITP al 75 % 30 gg (trenta), Pt_2
ITP al 50 % 30 gg (trenta), ITP al 25 % 30 gg (trenta) (cfr. pag. 14 relazione di consulenza); la contratta infezione da stafilococco aureo ha inciso sul predetto danno solamente “nella misura del 4%”, quest'ultima essendo riconducibile alla sola “infezione delle parti molli da
pagina 5 di 7 parte dello stafilococco aureo, comprensivo anche del danno estetico e considerare e come ITP 20 giorni al 75% e 20 giorni al 50%” (cfr. risposta alle note del c.t.p. del 25/2/2016). Nel caso di specie, infatti, l'infezione di cui trattasi è rimasta “limitata solo ed esclusivamente ai tessuti molli, sede di introduzione delle viti del fissatore esterno utilizzato” (cfr. pag. 12 relazione di C.T.U.). Al riguardo, il consulente tecnico ha avuto modo di precisare che “il contagio è avvenuto pertanto per vie esterne, non raggiungendo comunque il piano osseo, come dimostrano tutti gli esami radiologici (RMN e scintigrafia con leucociti marcati) che la paziente ha eseguito nei mesi successivi. Anche la RMN della spalla sin richiesta durante le operazioni peritali ed eseguita in data 7 gennaio 2016 (allegato n.1) segnala un'alterazione dismorfica della testa omerale, senza segnalare eventuali esiti di processi osteomielitici” (cfr. pag. 14 relazione di C.T.U.). Il danno biologico conseguito dalla successivamente alla riportata frattura, dunque, Parte_1 sarebbe stato causato “solo in parte dall'infezione dei tessuti molli, essendo invece a giudizio dell'ortopedico legato[a] alla grave deformità con la quale è guarita la frattura.” (cfr. pag. 14 relazione di C.T.U.). Per quanto sopra considerato, si deve quantificare il danno differenziale pari alla differenza tra l'importo dovuto per il 20% di invalidità permanente e quello dovuto per il 16%, in modo da ottenere quanto effettivamente dovuto all'attrice pari al 4%. Invero, “La liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, rilevante ove l'evento sia riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., convertendo la percentuale di invalidità ascritta all'agente sul piano della causalità materiale e quella non imputabile all'errore medico in somme di denaro, per poi procedere a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto” (Cass. n. 20894/2024). In applicazione dei criteri delle tabelle di Milano, costantemente in uso presso questo Tribunale, spetta all'attrice, di 55 anni all'epoca dell'intervento, la somma di € 24.293,00 [€ 75.646,00 (20%) - € 51.353,00 (16%)]. Quanto alla inabilità temporanea il C.T.U. ha valutato l'I.T.P. al 75% di 20 giorni e l'I.T.P. al 50% di 20 giorni, per cui spetta all'attrice l'ulteriore somma di € 2.875,00. Trattandosi di credito di valore, la somma va devalutata fino al momento del fatto (15 agosto 2013) e sull'importo ottenuto (€ 22.490,07) rivalutato anno per anno vanno calcolati gli interessi compensativi fino alla presente sentenza, per un importo di € 3.675,41. In definitiva, l' va condannata a corrispondere in Controparte_1 favore dell'attrice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la Parte_1 somma di € 30.843,41, oltre agli interessi legali fino all'effettivo soddisfo. Le spese di lite – comprese quelle del procedimento di ATP – seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come da dispositivo secondo il DM n. 55/2014 in relazione alla somma riconosciuta a parte attrice e all'attività processuale concretamente svolta.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 4214/2016: CO l' a corrispondere a Controparte_1 Parte_1 la somma complessiva di € 30.843,41, oltre agli interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo. CO l' a rimborsare all'attrice le spese di lite Controparte_1 che si liquidano, per il procedimento di A.T.P., in € 2.314,53 per esborsi e in € 3.056,00 per compenso, e, per il giudizio di merito, in € 919,00 per esborsi e in € 7.616,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 19/11/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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