Ordinanza collegiale 9 giugno 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00154/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00544/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 544 del 2025, proposto da
Comune di Casal Velino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Giuseppe Feola, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via G.V. Quaranta n. 5;
contro
Poste Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Agnello, Adelina Bianco, Flavia Speranza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
con contestuale istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a.
a) del provvedimento (se esistente), di data ed estremi ignoti, con il quale Poste Italiane S.p.a. ha disposto un’ulteriore riduzione dei giorni di apertura al pubblico dell’Ufficio Postale di Acquavella (frazione del ricorrente Comune), prevedendone la chiusura anche per il lunedì della quinta settimana di ogni mese [recte: dei mesi che hanno una quinta settimana (gennaio, marzo, aprile, giugno, luglio, settembre, ottobre, dicembre)];
b) in ogni caso, della mera condotta/comportamento mediante cui Poste Italiane Spa ha ulteriormente ridotto i giorni di apertura al pubblico dell’Ufficio Postale di Acquavella (frazione del ricorrente Comune), attuandone la chiusura anche per il lunedì della quinta settimana di ogni mese [recte: dei mesi in cui si ha una quinta settimana (gennaio, marzo, aprile, giugno, luglio, settembre, ottobre, dicembre)];
c) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente comunque ostativo all’accoglimento del presente ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Poste Italiane S.p.A., del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. TO ND e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che il Comune ricorrente, con il ricorso notificato il 28 marzo 2025 e depositato il 4 aprile 2025, chiede l’annullamento del provvedimento con il quale Poste Italiane società per azioni avrebbe disposto una ulteriore riduzione dei giorni di apertura al pubblico dell’ufficio postale di Acquavella, frazione di Casal Velino, prevedendone la chiusura anche per il lunedì della quinta settimana di ogni mese, impugnando, in ogni caso, anche la mera condotta mediante cui Poste Italiane avrebbe ulteriormente ridotto i giorni di apertura al pubblico dell’ufficio postale di Acquavella, con la chiusura dell’ufficio il lunedì della quinta settimana di ogni mese;
Vista la memoria di Poste Italiane del 10 dicembre 2025, con cui la società resistente eccepisce la improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere, avendo Poste Italiane provveduto a comunicare alla clientela che l’ufficio postale in questione sarebbe restato chiuso il lunedì e il mercoledì della terza settimana e il lunedì della quarta settimana del mese, ma sarebbe restato, invece, aperto il quinto lunedì del mese; in tal senso la resistente avrebbe inviato apposta comunicazione al Comune sin dal 30 aprile 2025; la società resistente insiste per la condanna alle spese della parte ricorrente;
Vista la memoria del Comune ricorrente depositata il 12 dicembre 2025, con cui si riconosce la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese della controparte, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale;
Ritenuta cessata la materia del contendere, essendo stata completamente soddisfatta la pretesa del Comune ricorrente all’apertura dell’ufficio postale il quinto lunedì del mese;
Ritenuto che le spese processuali, in deroga al criterio della soccombenza virtuale, devono essere interamente compensate tra le parti, in ragione della natura della controversia e della sostanziale collaborazione di Poste Italiane alla definizione del contenzioso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA EZ, Presidente
TO ND, Consigliere, Estensore
Raffaele Esposito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO ND | SA EZ |
IL SEGRETARIO