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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 09/07/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Francesca Di Giorno giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2149/2024 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 9/7/2025, vertente tra , nato a Parte_1
NT (LT) il 27/6/1978, c.f. , difeso dall'avv. Anna Marciano, e CodiceFiscale_1
, nata negli Stati Uniti d'America il 13/7/1977, c.f. Controparte_1 C.F._2
difesa dall'avv. Enrico Mastantuono, con l'intervento del Pubblico Ministero.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/8/2024 il signor premesso di aver sposato la Parte_1 signora il 23/8/2008 a Castelforte (LT) secondo il rito concordatario e di Controparte_1 aver avuto, durante la convivenza, i figli (nata il [...]) e (nato il Per_1 Per_2
25/2/2019), ha riferito che le parti si sono separate mediante accordo di negoziazione assistita sottoscritto il 12/5/2023, depositato presso la Procura della Repubblica di Cassino il 9/6/2023 e autorizzato il 20/6/2023. Ha fatto presente, nel contempo, che si è ormai esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. Ha chiesto, di conseguenza, che il Collegio dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplini le altre pendenze connesse.
***
Costituita con comparsa del 4/6/2025, la signora non si è opposta alla pronuncia CP_1 del divorzio. Ha chiesto, nondimeno, l'adozione di statuizioni di contenuto diverso rispetto a quelle invocate nel ricorso introduttivo.
***
All'udienza del 9/7/2025 i signori e hanno dichiarato di essere pervenuti ad Pt_1 CP_1 un'intesa volta alla definizione della controversia alle seguenti condizioni: “Concordiamo di individuare insieme uno psicoterapeuta che segua . Concordiamo di definire la causa Per_1 alle seguenti condizioni: pronuncia del divorzio;
affidamento congiunto dei figli e Per_1
, con collocazione preferenziale di entrambi presso l'abitazione della signora Per_2 CP_1 sita a Santi Cosma e in Via Risorgimento e facoltà per il padre di frequentare i CP_2 minori (a decorrere dal recupero della casa coniugale) il martedì dalle 08.00 alle 20.30, e a settimane alterne dalle 20.30 del venerdì alle 20.30 della domenica;
conferma dei turni nei giorni festivi;
facoltà per i genitori di rimanere con i figli, d'estate, per quindici giorni, anche non consecutivi, da indicare entro il 31 maggio dell'anno di riferimento;
restituzione della
1 casa coniugale, sita a Santi Cosma e in Via Monte Grappa n. 6, al signor CP_2 Pt_1 entro il termine massimo di sette mesi;
rinuncia della signora all'assegno divorzile;
CP_1 riconoscimento in favore della signora di un assegno mensile di € 250,00 al mese CP_1 rivalutabili per ciascuno dei figli e l'intero ammontare degli assegni unici;
ripartizione a metà tra i genitori delle spese straordinarie inerenti alla prole, fatto salvo l'accollo, in capo al signor del 70% degli oneri per il trattamento psicomotorio ABBA da somministrare Pt_1 al figlio;
applicazione del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Cassino per Per_2
l'individuazione delle spese straordinarie;
spese di lite compensate.”.
***
Ricostruiti in questo modo i termini del contenzioso, il Collegio reputa che la pretesa dei signori e di sentire pronunciato il divorzio meriti di essere accolta. Dalla Pt_1 CP_1 documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nei registri degli atti dello stato civile del Comune di Castelforte (LT) dell'anno 2008 al numero
9, parte II, serie A e che con accordo di negoziazione assistita sottoscritto il 12/5/2023, depositato presso la Procura di Cassino il 9/6/2023 e autorizzato il 20/6/2023, le parti si sono separate. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro, si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta meno senza possibilità di ricostituzione. Pt_1 CP_1
Sussistono le condizioni contemplate dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970.
Nulla osta, pertanto, alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
L'accordo dei signori e giustifica la compensazione delle spese di lite. Pt_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 2149/2024 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Castelforte (LT) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castelforte (LT) dell'anno 2008 al numero 9, parte II, serie A;
➢ riconosce le altre intese raggiunte da e in corso Parte_1 Controparte_1 di causa, così come riportate in motivazione;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 9/7/2025 il Presidente est. Virgilio Notari
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Francesca Di Giorno giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2149/2024 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 9/7/2025, vertente tra , nato a Parte_1
NT (LT) il 27/6/1978, c.f. , difeso dall'avv. Anna Marciano, e CodiceFiscale_1
, nata negli Stati Uniti d'America il 13/7/1977, c.f. Controparte_1 C.F._2
difesa dall'avv. Enrico Mastantuono, con l'intervento del Pubblico Ministero.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/8/2024 il signor premesso di aver sposato la Parte_1 signora il 23/8/2008 a Castelforte (LT) secondo il rito concordatario e di Controparte_1 aver avuto, durante la convivenza, i figli (nata il [...]) e (nato il Per_1 Per_2
25/2/2019), ha riferito che le parti si sono separate mediante accordo di negoziazione assistita sottoscritto il 12/5/2023, depositato presso la Procura della Repubblica di Cassino il 9/6/2023 e autorizzato il 20/6/2023. Ha fatto presente, nel contempo, che si è ormai esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. Ha chiesto, di conseguenza, che il Collegio dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplini le altre pendenze connesse.
***
Costituita con comparsa del 4/6/2025, la signora non si è opposta alla pronuncia CP_1 del divorzio. Ha chiesto, nondimeno, l'adozione di statuizioni di contenuto diverso rispetto a quelle invocate nel ricorso introduttivo.
***
All'udienza del 9/7/2025 i signori e hanno dichiarato di essere pervenuti ad Pt_1 CP_1 un'intesa volta alla definizione della controversia alle seguenti condizioni: “Concordiamo di individuare insieme uno psicoterapeuta che segua . Concordiamo di definire la causa Per_1 alle seguenti condizioni: pronuncia del divorzio;
affidamento congiunto dei figli e Per_1
, con collocazione preferenziale di entrambi presso l'abitazione della signora Per_2 CP_1 sita a Santi Cosma e in Via Risorgimento e facoltà per il padre di frequentare i CP_2 minori (a decorrere dal recupero della casa coniugale) il martedì dalle 08.00 alle 20.30, e a settimane alterne dalle 20.30 del venerdì alle 20.30 della domenica;
conferma dei turni nei giorni festivi;
facoltà per i genitori di rimanere con i figli, d'estate, per quindici giorni, anche non consecutivi, da indicare entro il 31 maggio dell'anno di riferimento;
restituzione della
1 casa coniugale, sita a Santi Cosma e in Via Monte Grappa n. 6, al signor CP_2 Pt_1 entro il termine massimo di sette mesi;
rinuncia della signora all'assegno divorzile;
CP_1 riconoscimento in favore della signora di un assegno mensile di € 250,00 al mese CP_1 rivalutabili per ciascuno dei figli e l'intero ammontare degli assegni unici;
ripartizione a metà tra i genitori delle spese straordinarie inerenti alla prole, fatto salvo l'accollo, in capo al signor del 70% degli oneri per il trattamento psicomotorio ABBA da somministrare Pt_1 al figlio;
applicazione del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Cassino per Per_2
l'individuazione delle spese straordinarie;
spese di lite compensate.”.
***
Ricostruiti in questo modo i termini del contenzioso, il Collegio reputa che la pretesa dei signori e di sentire pronunciato il divorzio meriti di essere accolta. Dalla Pt_1 CP_1 documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nei registri degli atti dello stato civile del Comune di Castelforte (LT) dell'anno 2008 al numero
9, parte II, serie A e che con accordo di negoziazione assistita sottoscritto il 12/5/2023, depositato presso la Procura di Cassino il 9/6/2023 e autorizzato il 20/6/2023, le parti si sono separate. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro, si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta meno senza possibilità di ricostituzione. Pt_1 CP_1
Sussistono le condizioni contemplate dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970.
Nulla osta, pertanto, alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
L'accordo dei signori e giustifica la compensazione delle spese di lite. Pt_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 2149/2024 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Castelforte (LT) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castelforte (LT) dell'anno 2008 al numero 9, parte II, serie A;
➢ riconosce le altre intese raggiunte da e in corso Parte_1 Controparte_1 di causa, così come riportate in motivazione;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 9/7/2025 il Presidente est. Virgilio Notari
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