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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/07/2025, n. 10129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10129 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8004/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. IO OL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8004/2025 promossa da: nato l'[...] a [...] e residente a [...]
Fioravanti n. 5 – C.F. - rappresentato e difeso ai fini del C.F._1 presente procedimento dall'Avv. Stefania Guaglianone;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex lege
[...] dall'Avvocatura dello Stato;
- resistente -
OGGETTO: ricorso avverso silenzio sulla domanda di rilascio di visto di ingresso per motivi familiari
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. cittadino del Pakistan, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Roma di accogliere le seguenti conclusioni: “Accogliere il presente ricorso per tutte le ragioni in fatto e in diritto di cui in narrativa e, per l'effetto, ordinare al
Controparte_2 in Islamabad - di rilasciare il visto di ingresso per ricongiungimento familiare in favore
1 del coniuge del ricorrente, , nata il [...] a [...] e dei Parte_2 figli minori , nato il [...] a [...] e , nato il Per_1 Parte_3
19/01/2022 a GU (Pakistan), entro il termine di cui all'art. 6 co. 5 del D.P.R. 394/99, con un provvedimento espresso.
A sostegno della propria domanda ha esposto quanto segue:
1) Di essere titolare di permesso di soggiorno soggiornante di lungo periodo rilasciato dalla Questura di Bologna;
2) di avere richiesto ed ottenuto in data 25/07/2023 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Bologna nulla osta per il coniuge , nata il [...] a Parte_2
GU (Pakistan) e per i figli minori , nato il [...] a [...] e Per_1
, nato il [...] a [...] (rispettivamente nulla osta Prot. Parte_3
- - CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4
BO1408574510) inoltrati telematicamente dal suindicato Sportello Unico alla Rappresentanza Diplomatica Consolare di Pakistan – Islamabad) (doc. 2-3);
3) che a seguito del rilascio dei suindicati nulla osta, si è attivato prontamente per chiedere di fissare l'appuntamento presso l'Ambasciata Italiana di Islamabad per il rilascio dei visti di ingresso per i familiari e, a seguito di numerosi tentativi effettuati, veniva fissato l'appuntamento preliminare per la legalizzazione dei documenti al 21/10/2024 (doc. 4-5);
4) che il proprio difensore ha sollecitato più volte l'Ambasciata italiana di Islamabad di anticipare l'appuntamento per la legalizzazione dei documenti, stante lo stato di gravidanza della sig.ra (doc. 6) e, pur tuttavia, tale richiesta è rimasta priva Parte_2 di riscontro. In data 23/09/2024 a GU (Pakistan) è nata figlia del Parte_4 ricorrente e della sig.ra (doc. 7). Parte_2
5) che effettuata la legalizzazione dei documenti (doc. 8), l' Controparte_3
ha omesso di fissare l'appuntamento per la formalizzazione della richiesta di
[...] rilascio del visto di ingresso in favore del coniuge del ricorrente e dei figli minori.
6) che alla data della presentazione del ricorso, l'Ambasciata italiana di Islamabad non ha ancora fissato l'appuntamento per la formalizzazione della richiesta di rilascio dei visti di ingresso in favore dei familiari del ricorrente, e che risulta impossibile effettuare la prenotazione dell'appuntamento tramite il sito internet dedicato di BLS International
– agenzia di outsourcing dei servizi di visti e legalizzazione - non risultando disponibile alcuna data da selezionare (doc. 9).
Il si è costituito in Controparte_1 giudizio deducendo e documentando l'avvenuta fissazione dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto in favore dei familiari del ricorrente;
ha chiesto, quindi, la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di lite.
2 Parte ricorrente con le note sostitutive di udienza del 27 maggio 2025 si è opposta alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, osservando che la domanda giudiziale era limitata a chiedere la mera fissazione dell'appuntamento, ma il rilascio da parte dell'Ambasciata del visto di ingresso.
Orbene il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In primo luogo, deve essere accolta la dedizione del ricorrente che si è opposto alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere per i motivi testè illustrati.
Ciò detto, deve ritenersi sussistere il diritto dei familiari del ricorrente ad ottenere il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento, essendo stata fornita la prova del possesso dei requisiti di cui all'art. 29 del TUI, ossia il nulla osta prefettizio e la documentazione debitamente tradotte e legalizzata comprovante il rapporto di coniugio e di genitorialità tra il ricorrente ed i familiari di cui chiede il ricongiungimento.
Si rileva, infine che è decorso il termine di trenta giorni per il rilascio del visto previsto dall'art. 6 comma 5 del D.P.R. 394/1999 senza che l abbia emesso alcun CP_2 provvedimento.
Sulla scorta dele esposte considerazioni il ricorso deve essere accolto e deve, dunque essere ordinato all'Ambasciata Italiana ad Islamabad di rilasciare il visto di ingresso per ricongiungimento familiare in favore di nata il [...] a [...] Parte_2
(Pakistan) coniuge del ricorrente e dei figli minori , nato il [...] a Per_1
GU (Pakistan) e , nato il [...] a [...]. Parte_3
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che esse debbano essere compensate.
È noto che sussistono eccezionali motivi per compensare tra le parti le spese di lite, nel caso di serialità della controversia, delle difficoltà di carattere organizzativo connesse all'adempimento di un elevatissimo numero di controversie in relazione alle quali sono pendenti numerosi procedimenti giurisdizionali, nonché dell'esistenza di un diffuso contenzioso in materia, dell'assenza delle risorse nell'attuale congiuntura e della difficoltà di disporre tempestivamente l'adempimento di tutte le richieste delle parti (cfr. Cons. Stato 30.12.2020, n. 8517; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 03/01/2024, n. 144); tale è la notoria peculiare situazione in cui versa l' a Islamabad, Controparte_2 come affermato, in più occasioni, anche da questo Tribunale (cfr. Trib. Roma, sez. immigrazione, ordinanza resa nel giudizio iscritto con r.g. n. 16766/24, ove si legge: “i ritardi dell'autorità diplomatica in questione sono stati evidentemente imputati solo all'eccessivo numero di pratiche che essa deve gestire”).
P. Q. M.
Il Tribunale:
3 accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina all'Ambasciata Italiana ad Islamabad di rilasciare il visto di ingresso per ricongiungimento familiare in favore di , Parte_2 Per_ nata il [...] a [...] coniuge del ricorrente e dei figli minori nato il [...] a [...] e , nato il [...] a [...]
[...] Parte_3
(Pakistan).
- Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 27/05/2025.
Il Giudice
IO OL
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. IO OL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8004/2025 promossa da: nato l'[...] a [...] e residente a [...]
Fioravanti n. 5 – C.F. - rappresentato e difeso ai fini del C.F._1 presente procedimento dall'Avv. Stefania Guaglianone;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex lege
[...] dall'Avvocatura dello Stato;
- resistente -
OGGETTO: ricorso avverso silenzio sulla domanda di rilascio di visto di ingresso per motivi familiari
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. cittadino del Pakistan, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Roma di accogliere le seguenti conclusioni: “Accogliere il presente ricorso per tutte le ragioni in fatto e in diritto di cui in narrativa e, per l'effetto, ordinare al
Controparte_2 in Islamabad - di rilasciare il visto di ingresso per ricongiungimento familiare in favore
1 del coniuge del ricorrente, , nata il [...] a [...] e dei Parte_2 figli minori , nato il [...] a [...] e , nato il Per_1 Parte_3
19/01/2022 a GU (Pakistan), entro il termine di cui all'art. 6 co. 5 del D.P.R. 394/99, con un provvedimento espresso.
A sostegno della propria domanda ha esposto quanto segue:
1) Di essere titolare di permesso di soggiorno soggiornante di lungo periodo rilasciato dalla Questura di Bologna;
2) di avere richiesto ed ottenuto in data 25/07/2023 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Bologna nulla osta per il coniuge , nata il [...] a Parte_2
GU (Pakistan) e per i figli minori , nato il [...] a [...] e Per_1
, nato il [...] a [...] (rispettivamente nulla osta Prot. Parte_3
- - CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4
BO1408574510) inoltrati telematicamente dal suindicato Sportello Unico alla Rappresentanza Diplomatica Consolare di Pakistan – Islamabad) (doc. 2-3);
3) che a seguito del rilascio dei suindicati nulla osta, si è attivato prontamente per chiedere di fissare l'appuntamento presso l'Ambasciata Italiana di Islamabad per il rilascio dei visti di ingresso per i familiari e, a seguito di numerosi tentativi effettuati, veniva fissato l'appuntamento preliminare per la legalizzazione dei documenti al 21/10/2024 (doc. 4-5);
4) che il proprio difensore ha sollecitato più volte l'Ambasciata italiana di Islamabad di anticipare l'appuntamento per la legalizzazione dei documenti, stante lo stato di gravidanza della sig.ra (doc. 6) e, pur tuttavia, tale richiesta è rimasta priva Parte_2 di riscontro. In data 23/09/2024 a GU (Pakistan) è nata figlia del Parte_4 ricorrente e della sig.ra (doc. 7). Parte_2
5) che effettuata la legalizzazione dei documenti (doc. 8), l' Controparte_3
ha omesso di fissare l'appuntamento per la formalizzazione della richiesta di
[...] rilascio del visto di ingresso in favore del coniuge del ricorrente e dei figli minori.
6) che alla data della presentazione del ricorso, l'Ambasciata italiana di Islamabad non ha ancora fissato l'appuntamento per la formalizzazione della richiesta di rilascio dei visti di ingresso in favore dei familiari del ricorrente, e che risulta impossibile effettuare la prenotazione dell'appuntamento tramite il sito internet dedicato di BLS International
– agenzia di outsourcing dei servizi di visti e legalizzazione - non risultando disponibile alcuna data da selezionare (doc. 9).
Il si è costituito in Controparte_1 giudizio deducendo e documentando l'avvenuta fissazione dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto in favore dei familiari del ricorrente;
ha chiesto, quindi, la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di lite.
2 Parte ricorrente con le note sostitutive di udienza del 27 maggio 2025 si è opposta alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, osservando che la domanda giudiziale era limitata a chiedere la mera fissazione dell'appuntamento, ma il rilascio da parte dell'Ambasciata del visto di ingresso.
Orbene il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In primo luogo, deve essere accolta la dedizione del ricorrente che si è opposto alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere per i motivi testè illustrati.
Ciò detto, deve ritenersi sussistere il diritto dei familiari del ricorrente ad ottenere il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento, essendo stata fornita la prova del possesso dei requisiti di cui all'art. 29 del TUI, ossia il nulla osta prefettizio e la documentazione debitamente tradotte e legalizzata comprovante il rapporto di coniugio e di genitorialità tra il ricorrente ed i familiari di cui chiede il ricongiungimento.
Si rileva, infine che è decorso il termine di trenta giorni per il rilascio del visto previsto dall'art. 6 comma 5 del D.P.R. 394/1999 senza che l abbia emesso alcun CP_2 provvedimento.
Sulla scorta dele esposte considerazioni il ricorso deve essere accolto e deve, dunque essere ordinato all'Ambasciata Italiana ad Islamabad di rilasciare il visto di ingresso per ricongiungimento familiare in favore di nata il [...] a [...] Parte_2
(Pakistan) coniuge del ricorrente e dei figli minori , nato il [...] a Per_1
GU (Pakistan) e , nato il [...] a [...]. Parte_3
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che esse debbano essere compensate.
È noto che sussistono eccezionali motivi per compensare tra le parti le spese di lite, nel caso di serialità della controversia, delle difficoltà di carattere organizzativo connesse all'adempimento di un elevatissimo numero di controversie in relazione alle quali sono pendenti numerosi procedimenti giurisdizionali, nonché dell'esistenza di un diffuso contenzioso in materia, dell'assenza delle risorse nell'attuale congiuntura e della difficoltà di disporre tempestivamente l'adempimento di tutte le richieste delle parti (cfr. Cons. Stato 30.12.2020, n. 8517; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 03/01/2024, n. 144); tale è la notoria peculiare situazione in cui versa l' a Islamabad, Controparte_2 come affermato, in più occasioni, anche da questo Tribunale (cfr. Trib. Roma, sez. immigrazione, ordinanza resa nel giudizio iscritto con r.g. n. 16766/24, ove si legge: “i ritardi dell'autorità diplomatica in questione sono stati evidentemente imputati solo all'eccessivo numero di pratiche che essa deve gestire”).
P. Q. M.
Il Tribunale:
3 accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina all'Ambasciata Italiana ad Islamabad di rilasciare il visto di ingresso per ricongiungimento familiare in favore di , Parte_2 Per_ nata il [...] a [...] coniuge del ricorrente e dei figli minori nato il [...] a [...] e , nato il [...] a [...]
[...] Parte_3
(Pakistan).
- Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 27/05/2025.
Il Giudice
IO OL
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