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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 08/10/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. ND Di AC Presidente
dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 604 del 2025 r.gen., promossa
DA
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Romina De Parte_1 C.F._1
LI ed elettivamente dom.to presso il suo studio in Ancona, Corso Garibaldi 43,
Parte ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...] (CF: Controparte_1
) residente a [...] C.F._2
Parte resistente - contumace con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
1 All'esito dell'udienza cartolare dell'8.10.2025 il procuratore della parte ricorrente concludeva chiedendo la pronuncia di sentenza parziale dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.4.2025 , premesso che il 4.8.1974 aveva contratto Parte_1 matrimonio concordatario in La LE con , trascritto nel registro degli Controparte_1 atti di matrimonio del predetto Comune nell'anno 1974 al numero 36, parte II, serie A, che dal matrimonio erano nate, nel 1975 e nel 1976, le figlie e che il Tribunale di Tempio Per_1 Per_2
Pausania, con la sentenza n. 157 del 2022, aveva dichiarato la separazione consensuale tra i coniugi, che detta separazione si era protratta ininterrottamente senza che vi fosse stata riconciliazione, concludeva affinché venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e fossero accolte le ulteriori domande di cui al ricorso.
non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace. Controparte_1
All'udienza dell'8.10.2025 la causa, istruita con produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione sulla richiesta di pronuncia di sentenza parziale avanzata dal ricorrente.
Non ricorrono le condizioni per la pronuncia di sentenza definitiva.
Deve infatti accogliersi l'istanza del ricorrente, volta ad ottenere l'emissione di sentenza parziale dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, e rinviarsi alla prosecuzione del giudizio la trattazione delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
Non essendosi ricomposta la comunione spirituale e materiale sulla quale si fonda la convivenza coniugale, deve pertanto dichiararsi la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto il 4.8.1974 in La LE tra e Parte_1 CP_1
, con il conseguente ordine all' Ufficiale dello Stato Civile del Comune di La LE di
[...] effettuare le prescritte annotazioni della presente sentenza.
Si provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Le spese saranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 4.8.1974 in La LE tra e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Parte_1 Controparte_1
Comune nell'anno 1974 al numero 36, parte II, serie A;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di La LE di effettuare le prescritte annotazioni della presente sentenza;
2 dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
Il Presidente est.
ND Di AC
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