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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 67/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/06/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 30/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4393/2023 depositato il 04/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 303/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
10 e pubblicata il 09/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TXXM001093 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, Ricorrente_1, ed ivi residente, nella Indirizzo_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 impugna la sentenza n. 303/2023 emessa il 01/12/2022, depositata il 09/02/2023, con la quale la sez. 10^ della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina ha rigettato il ricorso n. 629/2022 di r.g., avverso l'avviso di accertamento n. 250TXXM001093 emesso ai fini dell'imposta sostitutiva da cedolare secca ex D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011, sanzioni ed interessi per l'anno
2015.
Conviene in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina,
Con l'avviso di accertamento in questione, notificato il 14/10/2021, a mezzo raccomandata a.r. n.
78844207998-5, l'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara ha proceduto all'accertamento, ai sensi dell'art. 41-bis del D.P.R. n. 600/73, per l'anno 2015, del reddito di € 9.000,00, costituito dal canone di locazione annuale di una unità immobiliare sita in Messina, Indirizzo_1, compl. luogo, allibrata in catasto nel dati catasto, in forza del contratto registrato a Messina il 01/10/2014 al n. 2374 con efficacia dal 01/01/2015. Il Dott. Ricorrente_1, quale date causa, soggetto passivo ai fini delle imposte dirette e dell'imposta di registro, ha inteso optare per il pagamento dell'imposta sostitutiva
(cedolare secca). L'avviso di accertamento è stato emesso perché non risulta pagata l'imposta sostitutiva pari ad € 1.890,00, cui si aggiunge la sanzione pecuniaria di € 4.530,00, e gli interessi di € 343,62.
MOTIVI DI APPELLO
Erroneità della sentenza, quanto alla parziale infondatezza della pretesa impositiva per l'avvenuta risoluzione del contratto a far data dal 31/03/2015.
Il conduttore dell'unità immobiliare oggetto della locazione, Sig. Nominativo_1, aveva inteso, di comune accordo con il locatore, di risolvere il contratto anticipatamente, con verbale di consegna del 31/03/2015.
Con questo verbale si concordava che erano ancora dovuti dal Nominativo_1 € 1.252,91 a titolo di spese condominiali arretrate, ed € 1.000,00, a titolo di canoni non corrisposti. In seguito alla notifica dell'avviso di accertamento impugnando, parte privata segnalava e documentava i fatti come sopra descritti, chiedendo che fosse emanato il provvedimento in autotutela, che avrebbe dovuto rettificare il valore imponibile identificandolo con l'ammontare esposto sul verbale di consegna, coevamente provvedeva a registrare l'avvenuto rilascio attraverso il modello ministeriale e corrispondendo l'imposta di registro con il mod. F24.
Nonostante il deposito di questa documentazione, il centro operativo di Pescara dell'agenzia delle entrate, formulava il provvedimento di diniego del 09/11/2021 perché il verbale di riconsegna dell'immobile non era provvisto di data certa.
Si osserva, al proposito, che la questione avrebbe potuto essere risolta in relazione alle norme di cui agli artt. 1 e 3 del D.P.R. n. 917/86; infatti le imposte dirette (o sostitutive di esse) sono richieste in pagamento sui redditi di qualsiasi natura, posseduti nel periodo d'imposta, secondo le norme dello stesso decreto. Nel nostro caso sembra di potere tutt'ora affermare che, sostanzialmente, il reddito imponibile per l'anno 2015, da sottoporre all'imposta sostitutiva, corrispondeva al canone di competenza dei primi tre mesi di quell'anno, quindi di soli € 2.250,00 (€ 750,00 per tre), sicuramente non di € 9.000,00.
Il profilo della data certa è risolto, oltre che dalla evidente volontà delle parti contraenti, anche dalla avvenuta registrazione del modello previsto per la risoluzione del contratto ed il relativo pagamento dell'imposta di registro, con le sanzioni, dovute per la tardività di trasmissione, e gli interessi.
Si rileva, inoltre, insistendo sulla valenza probatoria del verbale di consegna (allegato al fascicolo di primo grado), la cui presentazione non ha generato alcuna reiezione da parte dell'A.F., che ha incamerato le imposte e gli oneri accessori, che il locatario, aveva già variato la residenza nel corso del 2015, come esposto nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (vedansi allegati) sul quale nessuno ha mai avanzato ipotesi di mendacia. Non si ritiene carente di prova, in sostanza, la effettiva cessazione del rapporto di locazione il 31/03/2015, on ogni conseguenza ai fini tributari.
Ovviamente le sanzioni irrogate dovranno essere annullate, oppure ricalcolate in base alle minori imposte.
Chiede di
- annullare la sentenza impugnata, ed annullare parzialmente l'avviso di accertamento rideterminando il valore imponibile da € 9.000,00 ad € 2.250,00, su cui liquidare l'imposta “cedolare secca”, con conseguente riliquidazione dell'imposta, sanzioni ed interessi. con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
CONTRODEDUZIONI DELL'UFFICIO ALL'APPELLO
l'Ufficio osserva che i giudici di prime cure hanno correttamente rilevato che “relativamente al secondo motivo di censura dell'avviso di accertamento, conformemente al costante orientamento della giurisprudenza, anche di legittimità, la previsione dell'assoggettamento a tassazione dei redditi fondiari (art. 26 del DPR n. 917/1986) non è subordinata alla dimostrazione dell'effettiva percezione, per essere ancorata alla condizione soggettiva di proprietario o di titolare di altro diritto reale. Ebbene, il venir meno di tale condizione e, quindi, dell'assoggettamento a tassazione del reddito fondiario, può farsi discendere unicamente da atto a cui possa essere conferita la certezza temporale, conformemente alla previsione contenuta nell'articolo 2740 del codice civile.
In buona sostanza, per effetto dell'omessa o tardiva registrazione della cessazione anticipata del contratto,
i canoni di locazione successivi a tale cessazione, anche se non percepiti, in ipotesi non dovuti, concorrono alla determinazione del reddito del locatore”.
Le argomentazioni della parte di ritenere non tassabile il canone di locazione, per la risoluzione anticipata, intervenuta tra le parti, senza aver provveduto alla registrazione presso il competente Ufficio Territoriale, non sono condivisibili, innanzitutto perché una modifica contrattuale non può avere effetti retroattivi e avrebbe normalmente efficacia dal momento in cui le viene attribuita certezza temporale;
si precisa, a tale proposito che la registrazione delle modifiche contrattuali presso l'Ufficio Territoriale, ancorché non obbligatoria, risponde alle esigenza di provarne con certezza la data di decorrenza di fronte a terzi (cfr. Ris. 60/E/2010).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La registrazione presso l'agenzia delle entrate della risoluzione anticipata del contratto è successiva alla notifica dell'avviso di accertamento e quindi ultratardiva. Del tutto irrilevante,a i fini fiscali è la data di riconsegna dell'immobile. Infatti nessuna data certa ai fini fiscali può essere attribuita al verbale di riconsegna dell'immobile, portante la data del 31 marzo 2015, che, se valevole tra le parti, risulta essere priva di efficacia rispetto ai terzi, e, quindi, anche per l'Agenzia delle Entrate perché all'epoca non registrato .
La registrazione, ultratardiva del 20.10.21 è stata fatta sol perché ha avuto luogo la notifica dell'avviso di accertamento in data 14 ottobre 2021 sicchè non occorre ulteriore conferma della sua inutilità ai fini di dimostrare ai terzi la riconsegna dell'immobile il 31.3.2015 prima della scadenza naturale del contratto di locazione
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna la parte soccombente alle spese a favore dell'Agenzia delel eNtrate di
Messina che liquida ine 500,00
Palermo, 30.6.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/06/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 30/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4393/2023 depositato il 04/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 303/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
10 e pubblicata il 09/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TXXM001093 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, Ricorrente_1, ed ivi residente, nella Indirizzo_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 impugna la sentenza n. 303/2023 emessa il 01/12/2022, depositata il 09/02/2023, con la quale la sez. 10^ della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina ha rigettato il ricorso n. 629/2022 di r.g., avverso l'avviso di accertamento n. 250TXXM001093 emesso ai fini dell'imposta sostitutiva da cedolare secca ex D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011, sanzioni ed interessi per l'anno
2015.
Conviene in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina,
Con l'avviso di accertamento in questione, notificato il 14/10/2021, a mezzo raccomandata a.r. n.
78844207998-5, l'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara ha proceduto all'accertamento, ai sensi dell'art. 41-bis del D.P.R. n. 600/73, per l'anno 2015, del reddito di € 9.000,00, costituito dal canone di locazione annuale di una unità immobiliare sita in Messina, Indirizzo_1, compl. luogo, allibrata in catasto nel dati catasto, in forza del contratto registrato a Messina il 01/10/2014 al n. 2374 con efficacia dal 01/01/2015. Il Dott. Ricorrente_1, quale date causa, soggetto passivo ai fini delle imposte dirette e dell'imposta di registro, ha inteso optare per il pagamento dell'imposta sostitutiva
(cedolare secca). L'avviso di accertamento è stato emesso perché non risulta pagata l'imposta sostitutiva pari ad € 1.890,00, cui si aggiunge la sanzione pecuniaria di € 4.530,00, e gli interessi di € 343,62.
MOTIVI DI APPELLO
Erroneità della sentenza, quanto alla parziale infondatezza della pretesa impositiva per l'avvenuta risoluzione del contratto a far data dal 31/03/2015.
Il conduttore dell'unità immobiliare oggetto della locazione, Sig. Nominativo_1, aveva inteso, di comune accordo con il locatore, di risolvere il contratto anticipatamente, con verbale di consegna del 31/03/2015.
Con questo verbale si concordava che erano ancora dovuti dal Nominativo_1 € 1.252,91 a titolo di spese condominiali arretrate, ed € 1.000,00, a titolo di canoni non corrisposti. In seguito alla notifica dell'avviso di accertamento impugnando, parte privata segnalava e documentava i fatti come sopra descritti, chiedendo che fosse emanato il provvedimento in autotutela, che avrebbe dovuto rettificare il valore imponibile identificandolo con l'ammontare esposto sul verbale di consegna, coevamente provvedeva a registrare l'avvenuto rilascio attraverso il modello ministeriale e corrispondendo l'imposta di registro con il mod. F24.
Nonostante il deposito di questa documentazione, il centro operativo di Pescara dell'agenzia delle entrate, formulava il provvedimento di diniego del 09/11/2021 perché il verbale di riconsegna dell'immobile non era provvisto di data certa.
Si osserva, al proposito, che la questione avrebbe potuto essere risolta in relazione alle norme di cui agli artt. 1 e 3 del D.P.R. n. 917/86; infatti le imposte dirette (o sostitutive di esse) sono richieste in pagamento sui redditi di qualsiasi natura, posseduti nel periodo d'imposta, secondo le norme dello stesso decreto. Nel nostro caso sembra di potere tutt'ora affermare che, sostanzialmente, il reddito imponibile per l'anno 2015, da sottoporre all'imposta sostitutiva, corrispondeva al canone di competenza dei primi tre mesi di quell'anno, quindi di soli € 2.250,00 (€ 750,00 per tre), sicuramente non di € 9.000,00.
Il profilo della data certa è risolto, oltre che dalla evidente volontà delle parti contraenti, anche dalla avvenuta registrazione del modello previsto per la risoluzione del contratto ed il relativo pagamento dell'imposta di registro, con le sanzioni, dovute per la tardività di trasmissione, e gli interessi.
Si rileva, inoltre, insistendo sulla valenza probatoria del verbale di consegna (allegato al fascicolo di primo grado), la cui presentazione non ha generato alcuna reiezione da parte dell'A.F., che ha incamerato le imposte e gli oneri accessori, che il locatario, aveva già variato la residenza nel corso del 2015, come esposto nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (vedansi allegati) sul quale nessuno ha mai avanzato ipotesi di mendacia. Non si ritiene carente di prova, in sostanza, la effettiva cessazione del rapporto di locazione il 31/03/2015, on ogni conseguenza ai fini tributari.
Ovviamente le sanzioni irrogate dovranno essere annullate, oppure ricalcolate in base alle minori imposte.
Chiede di
- annullare la sentenza impugnata, ed annullare parzialmente l'avviso di accertamento rideterminando il valore imponibile da € 9.000,00 ad € 2.250,00, su cui liquidare l'imposta “cedolare secca”, con conseguente riliquidazione dell'imposta, sanzioni ed interessi. con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
CONTRODEDUZIONI DELL'UFFICIO ALL'APPELLO
l'Ufficio osserva che i giudici di prime cure hanno correttamente rilevato che “relativamente al secondo motivo di censura dell'avviso di accertamento, conformemente al costante orientamento della giurisprudenza, anche di legittimità, la previsione dell'assoggettamento a tassazione dei redditi fondiari (art. 26 del DPR n. 917/1986) non è subordinata alla dimostrazione dell'effettiva percezione, per essere ancorata alla condizione soggettiva di proprietario o di titolare di altro diritto reale. Ebbene, il venir meno di tale condizione e, quindi, dell'assoggettamento a tassazione del reddito fondiario, può farsi discendere unicamente da atto a cui possa essere conferita la certezza temporale, conformemente alla previsione contenuta nell'articolo 2740 del codice civile.
In buona sostanza, per effetto dell'omessa o tardiva registrazione della cessazione anticipata del contratto,
i canoni di locazione successivi a tale cessazione, anche se non percepiti, in ipotesi non dovuti, concorrono alla determinazione del reddito del locatore”.
Le argomentazioni della parte di ritenere non tassabile il canone di locazione, per la risoluzione anticipata, intervenuta tra le parti, senza aver provveduto alla registrazione presso il competente Ufficio Territoriale, non sono condivisibili, innanzitutto perché una modifica contrattuale non può avere effetti retroattivi e avrebbe normalmente efficacia dal momento in cui le viene attribuita certezza temporale;
si precisa, a tale proposito che la registrazione delle modifiche contrattuali presso l'Ufficio Territoriale, ancorché non obbligatoria, risponde alle esigenza di provarne con certezza la data di decorrenza di fronte a terzi (cfr. Ris. 60/E/2010).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La registrazione presso l'agenzia delle entrate della risoluzione anticipata del contratto è successiva alla notifica dell'avviso di accertamento e quindi ultratardiva. Del tutto irrilevante,a i fini fiscali è la data di riconsegna dell'immobile. Infatti nessuna data certa ai fini fiscali può essere attribuita al verbale di riconsegna dell'immobile, portante la data del 31 marzo 2015, che, se valevole tra le parti, risulta essere priva di efficacia rispetto ai terzi, e, quindi, anche per l'Agenzia delle Entrate perché all'epoca non registrato .
La registrazione, ultratardiva del 20.10.21 è stata fatta sol perché ha avuto luogo la notifica dell'avviso di accertamento in data 14 ottobre 2021 sicchè non occorre ulteriore conferma della sua inutilità ai fini di dimostrare ai terzi la riconsegna dell'immobile il 31.3.2015 prima della scadenza naturale del contratto di locazione
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna la parte soccombente alle spese a favore dell'Agenzia delel eNtrate di
Messina che liquida ine 500,00
Palermo, 30.6.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE