Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 67
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Parziale infondatezza pretesa impositiva per risoluzione anticipata contratto

    La Corte ritiene che la registrazione della risoluzione anticipata del contratto sia avvenuta in data successiva alla notifica dell'avviso di accertamento e che la data certa attribuita al verbale di riconsegna dell'immobile sia priva di efficacia nei confronti dell'Agenzia delle Entrate in quanto non registrata all'epoca.

  • Rigettato
    Annullamento sanzioni

    La Corte ritiene che, dato il rigetto della domanda principale, le sanzioni debbano seguire la soccombenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 67
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 67
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo