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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 09/05/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1587/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1587/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Silvana Parte_1 C.F._1
Santandrea presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Faenza (RA), c.so Mazzini n. 78, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTRICE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Cristina Federici presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lugo (RA), via Mentana n. 22, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato all'udienza del 19.12.2024 così come integrata in sede di verbale d'udienza del
2.04.2025, ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc, come segue: “tenuto conto delle risultanze della Relazione dei Servizi Sociali e delle mutate condizioni abitative
e relazionali del padre disporre che il padre possa tenere con sé il figlio minore due pomeriggi la settimana dalle ore 18.30 alle ore 21.30 quando lo riporterà alla madre nonché a settimane alterne dal venerdì alle ore 16.30 fino alla domenica alle 21.30 quando lo riporterà dalla madre, nonché 3 giorni durante le vacanze pasquali, 7 giorni durante le vacanze natalizie e 15 giorni anche non consecutivi durante le ferie estive confermando per il resto i provvedimenti temporanei ed urgenti con la precisazione che la prima rivalutazione dell'assegno di mantenimento del minore di € 300,00 fissato con provvedimento del 5.12.23 decorrerà dal 5.12.24 in aggiunta si Controparte_1
obbliga a spostare l'auto di sua proprietà attualmente in sosta presso l'area condominiale della casa coniugale nonché ad asportare i suoi beni presenti nel garage entro il 31.05.25. Il padre inoltre si impegna a regolamentare l'uso del cellulare da parte del minore secondo le indicazioni che emergeranno da parte dei Servizi Sociali. Le parti precisano che le giornate infrasettimanali in cui il minore starà con il padre coincidono sempre con il lunedì e venerdì tutte le settimane. Le parti dichiarano di essere concordi affinchè il monitoraggio dei Servizi Sociali abbia durata di un anno.
Spese compensate”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/06/2023 chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1
personale da , con il quale contrasse matrimonio con rito concordatario a Faenza Controparte_1
(RA) in data 11/06/2017, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno
2017, atto n. 11, p. II, s. A, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo in particolare che dall'unione fosse nato, in data 31/07/2016, il figlio . Per_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27/10/2023 si costituiva
[...]
, che non si opponeva alla domanda di separazione, ma chiedeva disporsi statuizioni CP_1
accessorie diverse da quelle indicate dalla parte attrice.
Nel giudizio interveniva il P.M. in data 11/07/2023.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti con ordinanza del 05.12.2023; le parti successivamente integravano i rispettivi atti difensivi.
Ritenuta la causa matura per la pronuncia sullo status, la causa era rimessa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 05/12/2023. Con sentenza non definitiva n. 923/2023 del 12/12/2023, il Tribunale ordinario di Ravenna in composizione collegiale disponeva la separazione personale dei coniugi e la prosecuzione del giudizio per le statuizioni accessorie come da separata ordinanza.
All'udienza del 19/12/2024 il Giudice relatore delegato formulava alle parti la proposta conciliativa sopra riportata in corsivo, ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc., e su istanza di parte rinviava all'udienza del 02.04.2025 per valutare l'adesione alla suddetta proposta.
Alla successiva udienza del 02.04.2025 le parti aderivano congiuntamente alla proposta conciliativa formulata dal Giudice il 19.12.2024, integrandola con le sopra riportate.
La causa veniva pertanto rimessa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis 21, comma 3,
c.p.c..
Il PM in data 14/04/2025 concludeva come in atti.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra le parti relativi alle statuizioni accessorie della separazione, sopra riportati in corsivo, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato all'udienza del 19/12/2024, integrata dalle parti con le precisazioni di cui al verbale di udienza del 02/04/2025, non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con gli interessi tutelati del figlio minore . Per_1
Sussistono, pertanto, i presupposti affinché ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione consensuale tra le parti alle condizioni da loro concordate e sopra riportate in corsivo, e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta, non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione delle statuizioni accessorie della separazione personale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1587/2023 R.G., così provvede:
a) OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti relativi alle statuizioni accessorie della separazione, sopra riportati in corsivo, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal
Giudice relatore delegato all'udienza del 19/12/2024, integrata con le precisazioni di cui al verbale di udienza del 02/04/2025;
b) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti, non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione delle statuizioni accessorie della separazione;
c) COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Manda ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 09/05/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1587/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Silvana Parte_1 C.F._1
Santandrea presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Faenza (RA), c.so Mazzini n. 78, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTRICE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Cristina Federici presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lugo (RA), via Mentana n. 22, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato all'udienza del 19.12.2024 così come integrata in sede di verbale d'udienza del
2.04.2025, ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc, come segue: “tenuto conto delle risultanze della Relazione dei Servizi Sociali e delle mutate condizioni abitative
e relazionali del padre disporre che il padre possa tenere con sé il figlio minore due pomeriggi la settimana dalle ore 18.30 alle ore 21.30 quando lo riporterà alla madre nonché a settimane alterne dal venerdì alle ore 16.30 fino alla domenica alle 21.30 quando lo riporterà dalla madre, nonché 3 giorni durante le vacanze pasquali, 7 giorni durante le vacanze natalizie e 15 giorni anche non consecutivi durante le ferie estive confermando per il resto i provvedimenti temporanei ed urgenti con la precisazione che la prima rivalutazione dell'assegno di mantenimento del minore di € 300,00 fissato con provvedimento del 5.12.23 decorrerà dal 5.12.24 in aggiunta si Controparte_1
obbliga a spostare l'auto di sua proprietà attualmente in sosta presso l'area condominiale della casa coniugale nonché ad asportare i suoi beni presenti nel garage entro il 31.05.25. Il padre inoltre si impegna a regolamentare l'uso del cellulare da parte del minore secondo le indicazioni che emergeranno da parte dei Servizi Sociali. Le parti precisano che le giornate infrasettimanali in cui il minore starà con il padre coincidono sempre con il lunedì e venerdì tutte le settimane. Le parti dichiarano di essere concordi affinchè il monitoraggio dei Servizi Sociali abbia durata di un anno.
Spese compensate”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/06/2023 chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1
personale da , con il quale contrasse matrimonio con rito concordatario a Faenza Controparte_1
(RA) in data 11/06/2017, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno
2017, atto n. 11, p. II, s. A, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo in particolare che dall'unione fosse nato, in data 31/07/2016, il figlio . Per_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27/10/2023 si costituiva
[...]
, che non si opponeva alla domanda di separazione, ma chiedeva disporsi statuizioni CP_1
accessorie diverse da quelle indicate dalla parte attrice.
Nel giudizio interveniva il P.M. in data 11/07/2023.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti con ordinanza del 05.12.2023; le parti successivamente integravano i rispettivi atti difensivi.
Ritenuta la causa matura per la pronuncia sullo status, la causa era rimessa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 05/12/2023. Con sentenza non definitiva n. 923/2023 del 12/12/2023, il Tribunale ordinario di Ravenna in composizione collegiale disponeva la separazione personale dei coniugi e la prosecuzione del giudizio per le statuizioni accessorie come da separata ordinanza.
All'udienza del 19/12/2024 il Giudice relatore delegato formulava alle parti la proposta conciliativa sopra riportata in corsivo, ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc., e su istanza di parte rinviava all'udienza del 02.04.2025 per valutare l'adesione alla suddetta proposta.
Alla successiva udienza del 02.04.2025 le parti aderivano congiuntamente alla proposta conciliativa formulata dal Giudice il 19.12.2024, integrandola con le sopra riportate.
La causa veniva pertanto rimessa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis 21, comma 3,
c.p.c..
Il PM in data 14/04/2025 concludeva come in atti.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra le parti relativi alle statuizioni accessorie della separazione, sopra riportati in corsivo, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato all'udienza del 19/12/2024, integrata dalle parti con le precisazioni di cui al verbale di udienza del 02/04/2025, non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con gli interessi tutelati del figlio minore . Per_1
Sussistono, pertanto, i presupposti affinché ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione consensuale tra le parti alle condizioni da loro concordate e sopra riportate in corsivo, e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta, non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione delle statuizioni accessorie della separazione personale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1587/2023 R.G., così provvede:
a) OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti relativi alle statuizioni accessorie della separazione, sopra riportati in corsivo, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal
Giudice relatore delegato all'udienza del 19/12/2024, integrata con le precisazioni di cui al verbale di udienza del 02/04/2025;
b) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti, non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione delle statuizioni accessorie della separazione;
c) COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Manda ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 09/05/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi