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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 09/10/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N.V.G. 2238/2025
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr. CI PI Presidente dr.ssa AU Di ER Giudice rel. dr.ssa Alessandra tolettini Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29.01.1963, residente in [...]
e
, C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
18.06.1961, residente in [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Valentini Gloria del Foro di Trento (pec:
- C.F. ) ed elettivamente Email_1 C.F._3 domiciliati presso lo Studio di quest'ultima in Trento, via G. Galilei n. 27, giusta procura a margine del ricorso con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza dell'8 ottobre 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I ricorrenti in epigrafe, premesso di essersi sposati, in data 6.10.1991, a ON Terme (TN), come da estratto di matrimonio trascritto nei registri di stato civile del Comune di ON Terme al nr. 10, P. II, Serie A, anno 1991; che, dalla loro unione, non erano nati figli;
che la loro separazione consensuale era stata omologata dal Tribunale di Trento in data 13.10.2005 e che la convivenza non era più ripresa, hanno adito questo tribunale con ricorso congiunto chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “
1. Nessun contributo al mantenimento reciproco, in quanto i signori Pt_2
e sono economicamente autosufficienti;
2. Spese del presente
[...] Parte_1 procedimento a carico del signor ”. Parte_1
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Il procedimento di separazione è stato definito nel 2005, con omologa degli accordi di separazione consensuale del 13.10.2005, depositata presso la cancelleria del Tribunale in data 18.10.2005, mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 15.05.2025, quindi dopo l'integrale decorrenza del termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70.
È pacifico che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data 15 maggio 2025, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a ON Terme (TN) in data 6.10.1991 (matrimonio trascritto nel Comune di ON Terme al nr. 10, P. II, Serie A, anno 1991) da , nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], alle condizioni concordate dalle parti e Pt_2 riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 08 ottobre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
CI PI AU Di ER