Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00077/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00672/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 672 del 2021, proposto da AU EA, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Fantappié e Niccolò Ubaldini, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci, Antonella Pisapia e Matteo Romeo, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
per l’annullamento:
- del provvedimento del Comune di Firenze, prot. n. GP 69156/2021 (SCIA/DIA n. 996/2021), trasmesso al tecnico della ricorrente con pec del 02.03.2021, avente ad oggetto: “Comunicazione di inefficacia della SCIA in sanatoria 996/2021”;
- del Regolamento Urbanistico vigente del Comune di Firenze e relativi allegati, di cui alla D.C.C. n. 25 del 02.04.2015, nella parte in cui classifica l’immobile della Sig.ra EA come facente parte del tessuto storico o storicizzato prevalentemente seriale;
- di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto, ancorché non conosciuto dalla ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Firenze;
Vista la nota del 02.10.2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa NI PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto di dover dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 104/2010, atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, “ in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati ” (così, ex multis , Cons. Stato, Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5113);
ritenuto di dover compensare le spese di lite, avuto riguardo alle circostanze che hanno caratterizzato il giudizio e stante l’avvenuta adesione in tal senso da parte del Comune di Firenze, in calce all’istanza di declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, depositata dalla parte istante.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
TO RI BU, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
NI PO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI PO | TO RI BU |
IL SEGRETARIO