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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/11/2025, n. 1528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1528 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr CO La AN Presidente dr LL NA Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1371/2022 R.G.,
PROMOSSA DA
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, e per essa la propria mandataria (C.F. ), a sua volta Parte_2 P.IVA_2 rappresentata dalla procuratrice (C.F. Parte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_3 giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Iachella;
APPELLANTE
CONTRO nato a [...] il [...] (C.F. ); CP_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] (C.F. ; CP_2 C.F._2
C.F. ), in persona del curatore;
Controparte_3 P.IVA_4
1 (C.F. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_5 legale rappresentante pro tempore;
APPELLATI CONTUMACI
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione con provvedimento del 22 ottobre 2025, emesso all'esito della scadenza del termine assegnato ai sensi del disposto dell'art. 127 ter c.p.c.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_4 CP_1
e proponevano opposizione avverso il decreto n. 263/2015, emesso
[...] CP_2 dal Tribunale di Ragusa il 9/2/2015, con il quale veniva loro ingiunto, nelle rispettive qualità di debitore principale e fideiussori, il pagamento, in favore della Controparte_4
della somma di €. 134.754,61 (limitatamente ad €. 120.000,00 in solido con i
[...] fideiussori), oltre ad interessi e spese, dovuta quale saldo debitore del conto corrente n.
1162,61 e del conto anticipi n. 26173705.
Eccepivano i fideiussori l'avvenuta liberazione della fideiussione ex art. 1956, comma
1, c.c., avendo la banca opposta concesso ulteriore credito alla Parte_4
nonostante fosse a conoscenza della difficile situazione patrimoniale in cui la
[...] debitrice versava.
Assumevano inoltre: che la banca opposta non aveva comunicato alla Parte_4
la propria volontà di recedere dal contratto, con conseguente violazione dei
[...] principi di buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c.); l'illegittima determinazione delle valute con riferimento al conto corrente n. 1162,61; l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto;
l'illegittima applicazione dell'anatocismo, nonché di interessi usurari, per effetto delle operazioni di giroconto dal conto anticipi n. 26173705 al conto corrente n. 1162,61.
Chiedevano la revoca del decreto opposto e, in via riconvenzionale, la condanna della banca alla restituzione degli importi indebitamente trattenuti.
Costituitasi in giudizio, l'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Nel corso del giudizio interveniva, quale cessionaria della banca, Parte_1
facendo proprie le domande e le difese della propria dante causa.
[...]
Intervenuto il fallimento di , il giudizio - dichiarato interrotto Parte_4
2 nei soli confronti della detta società – proseguiva con le altre parti.
Con sentenza n. 749/2022 del 27 maggio 2022 il Tribunale di Ragusa, ritenuti fondati i motivi di opposizione relativi alla non debenza della commissione di massimo scoperto, per l'indeterminatezza della clausola che la prevedeva, e alla illegittima applicazione del sistema delle valute, revocava il decreto opposto;
condannava e CP_1 CP_2
al pagamento, in favore della e per essa
[...] Controparte_4 della cessionaria degli importi di: €. 17.344,90 a titolo di saldo Parte_1 debitore al 22/11/2013 del conto corrente n. 1162,61, oltre agli interessi legali dal
23/11/2013 al soddisfo;
di €. 49.457,95 a titolo di sorte capitale al 28/11/2013 e interessi fino al 2/1/2015, in relazione al conto anticipi n. 26173705, oltre agli interessi legali dal
3/1/2015 al soddisfo;
dichiarava improcedibile la domanda proposta nei confronti di
[...]
, ormai fallita. Le spese (ad eccezione di quelle di consulenza, poste a Parte_4 carico di entrambe le parti in ragione di metà ciascuno) venivano compensate per metà, e per il resto poste a carico degli opponenti.
Avverso la sentenza (a mezzo della propria mandataria, Parte_1 rappresentata a sua volta dalla procuratrice) ha interposto appello sulla base di due ragioni di censura.
Nessuno degli appellati si è costituito in giudizio.
Disposta la sostituzione del relatore originario, destinato ad altro ufficio, la causa veniva posta in decisione all'esito dell'udienza del 4/4/2025, e successivamente rimessa sul ruolo per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_4
[...]
Eseguito l'adempimento, la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione con provvedimento del 22 ottobre 2025, all'esito della scadenza del termine assegnato ai sensi del disposto dell'art. 127 ter c.p.c., con la concessione del termine di giorni venti per il deposito della comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto dichiarata la contumacia di , di , del CP_1 CP_2
e di non costituitisi in Controparte_3 Controparte_4 giudizio nonostante siano stati ritualmente chiamati a parteciparvi.
In rito, deve essere dichiarato inammissibile l'appello proposto nei confronti del
Controparte_3
Ed invero, il primo giudice, con ordinanza del 7 novembre 2017, preso atto
3 dell'intervenuto fallimento della ha dichiarato il giudizio interrotto nei Parte_4 confronti della ditta, disponendo la prosecuzione del giudizio nei confronti delle altre parti.
Sicché, non essendo stato il giudizio riassunto nei confronti del fallimento, questi non
è mai stato parte del giudizio di primo grado, né può esserlo nel giudizio di appello, stante la sua estraneità al rapporto processuale.
Nel merito, con entrambi i motivi l'appellante censura la sentenza per avere il primo giudice calcolato l'effettivo saldo del conto corrente applicando la regola cd. del saldo zero in ragione della mancata produzione, da parte della banca, degli estratti conto anteriori al giorno 1 luglio 2005.
Assume l'appellante che mai la controparte aveva contestato il credito preteso dalla banca se non “in relazione alla legittimità dei movimenti di conto appostati in dipendenza di soli tre profili ben distinti e precisamente: a) la liberazione dei fideiussoria ai sensi dell'art. 1956 c.c.; b) la illegittimità del sistema di determinazione delle valute e della commissione di massimo scoperto;
c) la nullità in relazione al giroconto di interessi passivi dal conto anticipi al conto corrente”.
Il motivo è infondato.
Il primo giudice ha osservato che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla banca per il pagamento del saldo del conto corrente, contestato dal correntista l'importo richiesto per ragioni legate alla illegittimità delle clausole contrattuali o all'illegittima applicazione di poste non dovute, spetta all'ingiungente, nella veste di attore, produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa;
che “Più precisamente, nei rapporti bancari in conto corrente, la banca ha l'onere di produrre gli estratti conto a partire dall'apertura del conto, non potendo la banca sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, dal momento che l'obbligo di conservazione della documentazione contabile va distinto da quello di dar prova del proprio credito (cfr. Cass. 11543/2019, che richiama Cass.
23313/2018, 9365/2018, 13258/2017, 7972/2016, 19696/2014, 1482/2011, 23974/2010 e
10692/2007)”; che “se è la banca che agisce per il pagamento di un proprio credito derivante da un conto corrente, essa ha l'onere di produrre tutti gli estratti contro del rapporto dall'origine fino alla conclusione e, se effettua una produzione parziale, il primo saldo documentato deve essere azzerato, non avendo la banca adempiuto al proprio onere di documentare i rapporti precedenti.
In altre parole, l'assenza parziale degli estratti conto “non è astrattamente preclusiva
4 rispetto alla possibilità di un'indagine concernente il periodo successivo, potendo questa attestarsi sulla base di riferimento più sfavorevole per il creditore istante (quale quella di un calcolo che preveda l'inesistenza di un saldo debitore alla data dell'estratto conto iniziale)” (cfr. Cass. 1842/2011; principio ribadito da Cass. 24942/2017 e 13258/2017)”.
Ha concluso il primo giudice nel senso che, a fronte delle contestazioni degli opponenti, “la banca opposta aveva l'onere di produrre tutti gli estratti conto relativi al conto corrente n. 1162,61, a partire dalla data di apertura del conto.
Tuttavia, la banca opposta non ha prodotto gli estratti conto relativi al periodo compreso fra il 28/10/2004 e il 30/6/2005, ma ha prodotto gli estratti conto relativi al
(successivo) periodo compreso fra l'1/7/2005 e il 22/11/2013 (cfr. all. 6 alla comparsa di risposta).
Dato che il primo estratto conto prodotto (relativo al terzo trimestre 2005) reca un saldo negativo pari a euro 54.447,14, in base alla giurisprudenza sopra citata tale saldo debitore deve essere azzerato, non avendo la banca opposta adempiuto al proprio onere di documentare l'andamento del rapporto per il periodo precedente”.
Ora, dovendosi premettere che è passato in giudicato, per mancata impugnazione, il capo della sentenza con il quale è stata accertata l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto e del sistema delle valute, osserva la Corte come il
Tribunale si sia attenuto al principio – dal quale non vi è ragione alcuna per discostarsi - in base al quale, una volta che sia stata verificata l'illegittimità di talune clausole contrattuali e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e dell'avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto. Possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti. In mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Invece, nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato
5 all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto. Ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso. Diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato (Cass. n. 15253/2022, 20635/2021).
Afferma, inoltre, la S.C. che nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione delle clausole contrattuali e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, la proposizione di contrapposte domande della banca e del correntista implica che ciascuna di esse sia onerata della prova della propria pretesa. In assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo del conto nel periodo non documentato, ben può essere, tale prova, integrata dalle ammissioni di controparte, come nel caso in cui il correntista e i fideiussori, chiedendo l'azzeramento del saldo del primo degli estratti conto prodotti dalla banca, implicitamente ammettono di non essere stati, quantomeno, creditori alla stessa data, con ciò fornendo un punto di partenza certo, ancorché minimale, per lo sviluppo successivo dei conteggi del dare/avere tra le parti del conto, che eviti, al tempo stesso, sia il rigetto della domanda della banca, onerata della relativa prova, sia l'accoglimento di essa sulla base di un saldo iniziale non documentato (v. Cass. n. 22276/2023).
Ciò detto, non può dirsi che, nel caso di specie, gli opponenti avessero ammesso la debenza, alla data del primo degli estratti conto prodotti, dell'importo ivi riportato.
In particolare, la contestazione degli opponenti riguardava propriamente la quantificazione del credito ed un ventaglio di illegittimi comportamenti della banca, oltre che la illegittimità di alcune clausole (e così, la duplicazione dell'anatocismo, l'applicazione di interessi usurari, la indeterminatezza della clausola avente ad oggetto la commissione di massimo scoperto, la illegittima applicazione del sistema delle valute), sì da non potere in alcun modo ritenere ammessa la circostanza dell'esistenza del debito a quella data.
Allo stesso tempo, parte opponente non ha mai dedotto di essere creditrice alla detta data.
Ne consegue che correttamente il primo giudice, al fine di effettuare il conteggio del dare ed avere fra le parti, ha azzerato il saldo alla data del primo estratto conto disponibile.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado, attesa la contumacia degli appellati vittoriosi.
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P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 749/2022 in data del 27 maggio 2022 del Tribunale di Ragusa,
[...] ogni contraria istanza ed eccezione disattese, rigetta l'appello.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
14 novembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(LL NA) (CO La AN)
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