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Sentenza 21 febbraio 2023
Sentenza 21 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/02/2023, n. 5310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5310 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 12950-2021 proposto da: NA FABIO, CA CO, DEL ND LE, DEL ND NN AR, IZ NN, RI OL, RI AL, RI EN, GI TO, DI ET EL, FR NN AR, AN VI AR, MA TERESA, IZ IN, SA MIRELLA, AN TO, TR OL, RO TO UR, Civile Sent. Sez. 2 Num. 5310 Anno 2023 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: CRISCUOLO MAURO Data pubblicazione: 21/02/2023 Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -2- DEL ND IMMACOLATA, IA AF, NA AMERIGO, NA LU, RI EL, CO EL, MA VE, CA IN, AN RM, IT UR, CA IN CI, IZ LUIGI, DEL ND CA, IZ AR PIA, AC LF, DI IS EN, TR SANTINA, GOTZ SUSANNE, DI PALMA ROSARIA, DEL ND AR, EI LA, AC ELBETTA, LI CO, FR ES, AC CRISTOFORO, OZ LUIGI, ZI ENRICO, AC EL, SA ET, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA ND MURAGLIA, 289, presso lo studio dell'avvocato LUCA LO BOSCO, rappresentati e difesi dagli avvocati IN MASTRANGELO, GIOVANNI DI GIANDOMENICO, TO ES GI, giusta procura in calce al ricorso;
CC RITA, CC UGO, IO FRANCA, IZ TO, SS TO, SS DE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTANELLI 11, presso lo studio dell'avvocato PAOLA NAZZARO, rappresentati e difesi dall’avvocato BE AN, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, AGENZIA DEL DEMANIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -3- presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 21/2021 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 25/01/2021; nonché sul ricorso riunito 20600-2021 proposto da: RD AR, AL AR, AL IVANA, AL DR, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA LIMA 20, presso lo studio dell'avvocato IN IACOVINO, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati IN OR, CO BEER, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, AGENZIA DEL DEMANIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 21/2021 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 25/01/2021; nonché sul ricorso riunito 19774-2021 proposto da: DI SO CL, OR EN, SA AR, rappresentati e difesi dall’avvocato UR IT giusta procura in calce al ricorso;
Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -4-
- ricorrenti -
contro MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, AGENZIA DEL DEMANIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 21/2021 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 25/01/2021; nonché sul ricorso riunito 6551-2022 proposto da: GRANITO LF PIO, GRANITO AR ELENA, AC AR RM, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32/A, presso lo studio dell’avvocato LIDIA GO CIABATTINI, rappresentati e difesi dall'avvocato EP BB, giusta procura in calce al ricorso;
DE NN AR, DE NN VITTORIO, DE NN OL, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32/A, presso lo studio dell’avvocato LIDIA GO CIABATTINI, rappresentati e difesi dall'avvocato EP BB, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -5- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, AGENZIA DEL DEMANIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti -
nonché contro GRANITO NICANDRO GIANCARLO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 21/2021 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 25/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/2022 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dottor ALDO CENICCOLA che, relativamente ai ricorsi di cui al procedimento n. 12950/2021 e n. 19774/2021, ne ha chiesto il rigetto, e che relativamente al procedimento di cui al n. 6551/2022 RG ha chiesto l’accoglimento del ricorso proposto da GR RI EN, GR LF IO e NO RI RM, ed il rigetto del ricorso proposto da LI RI AR, TT e LA, nonché le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Dottor CORRADO MISTRI, che, relativamente al ricorso di cui al procedimento n. 20600/2021 RG, ha chiesto la declaratoria di parziale inammissibilità del ricorso con il rigetto nel resto, ovvero in subordine l’integrale rigetto;
Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -6- Lette le memorie dei ricorrenti di cui al giudizio n. 12950/2021 RG, nonché nel giudizio n. 19774/2021 RG;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dottor ALDO CENICCOLA che ha conclsuo conformemente alle richieste scritte;
Uditi l’avvocato IN MASTRANGELO, l’avvocato UR IT, l’avvocato EP BB e l’avvocato BE AN per i ricorrenti;
RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione del 1981, gli odierni controricorrenti convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli numerosi occupanti i suoli ubicati nel Comune di Termoli, nella zona denominata IO Vivo, i quali nelle more avevano anche edificato sui suoli asseritamente occupati, lamentando che l’occupazione aveva ad oggetto dei terreni facenti parte del demanio statale, come da delimitazione risalente al 1912, concludendo per la condanna dei medesimi al rilascio delle zone di proprietà pubblica, alla demolizione delle opere abusivamente edificate, e con la condanna al pagamento di un’indennità di occupazione. Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 8658 del 21 settembre 1987 dichiarava la propria incompetenza, in quanto nelle more era stata istituita la Corte d’Appello di Campobasso, sicché la causa andava rimessa al Tribunale di Campobasso, in applicazione delle regole del foro erariale. Riassunta la causa, e nella resistenza di molti dei convenuti i quali invocavano la natura patrimoniale disponibile dei beni Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -7- oggetto di causa, rivendicandone l’usucapione, il Tribunale di Campobasso, con la sentenza n. 543/2009, accertava la natura demaniale marittima delle aree oggetto di causa, con la condanna dei convenuti alla demolizione delle opere eseguite, al rilascio delle aree ed al pagamento di indennizzi per la protratta occupazione dei fondi. Avverso tale sentenza proponevano appello Di IS NT più altri convenuti, che contestavano la correttezza della decisione gravata, quanto alla qualificazione delle aree come demaniali, concludendo per il conseguente rigetto delle domande della parte pubblica. Con separati atti di citazione numerosi dei privati gravavano a loro volta la sentenza del Tribunale. Disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Cravero RT ed HI William, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Agenzia del MA, oltre ad opporsi all’accoglimento degli avversi appelli, proponevano a loro volta appello autonomo chiedendo accogliersi la domanda anche nei confronti di alcuni privati per i quali il Tribunale aveva disatteso le richieste di condanna. Riuniti i giudizi, la Corte d’Appello di Campobasso, con la sentenza n. 21 del 25 gennaio 2021, ha rigettato l’appello principale e gli appelli incidentali, compensando anche le spese del secondo grado. In primo luogo, dichiarava infondata l‘eccezione sollevata da alcuni degli appellanti secondo cui a seguito della riassunzione Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -8- dopo la dichiarazione di incompetenza, la domanda originaria sarebbe stata mutata, e ciò perché solo in sede di riassunzione si sarebbe sostenuto che tutti i terreni facevano parte del demanio marittimo (mentre inizialmente si era dedotto che i terreni erano parte sia del demanio che del patrimonio disponibile). Secondo i giudici di appello, pur con alcune modifiche letterali, la domanda del Ministero era rimasta immutata essendo finalizzata ad ottenere il rilascio dei terreni in quanto insuscettibili di occupazione e di appropriazione. Passando al merito della questione, e cioè alla verifica circa l’appartenenza delle aree oggetto di causa al MA marittimo ovvero al patrimonio disponibile dello Stato, si rilevava che il Tribunale aveva evidenziato che vi era stata una ricognizione risalente al 1910 ed al 1912, le cui risultanze, quanto all’individuazione dei confini del demanio marittimo erano ancora attendibili, essendo stata svolta nel contraddittorio delle amministrazioni interessate, ed all’esito di un procedimento che aveva visto le parti interessate concordare sugli esiti, e senza che i muramenti intervenuti a far data dal 1912 potessero inficiare la correttezza della delimitazione. Nella specie, emergeva che la zona intermedia tra il torrente IO VI ed il fiume BI era stata interessata da un’intensa attività edificatoria, che aveva avuto ad oggetto le aree catastalmente riportate nel comune di Termoli ai fogli 22 e 31. Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -9- Ad avviso della Corte, le indagini compiute dal CTU nominato in primo grado andavano reputate attendibili, avendo questi proceduto alla disamina di copiosa documentazione. Le verifiche avevano evidenziato che una linea blu presente su di una planimetria interessante la zona per cui era causa era stata verosimilmente apposta tra il 1970 ed il 1980, e che solo a distanza di anni dalla redazione della delimitazione del 1912, si era cercato di ripristinare i termini lapidei fissati con il verbale del 19 marzo 1912, essendosene però rinvenuti solo alcuni. La linea di delimitazione del bene demaniale di cui alla mappa del 1912 si rinveniva anche sugli attuali estratti del foglio di mappa 31, sebbene colorata in blu, emergendo inoltre che il contorno interno della particela 19, secondo l’ultimo estratto di mappa, risultava avere incluso nel demanio pubblico dello Stato – NT MA una fascia più ampia di territorio. Le conclusioni dell’ausiliario deponevano quindi per l’affermazione che molti dei fondi oggetto di causa erano in realtà ricadenti nel demanio marittimo dello Stato, ed ex art. 823 c.c. erano quindi insuscettibili di acquisto da parte dei privati, in assenza di un provvedimento formale di declassificazione ex art. 35 cod. nav. Ad avviso della Corte d’Appello non poteva prescindersi dalle attività di ricognizione risalenti agli anni 1910 e 1912, risultando altresì che una fascia individuata dalla linea di demarcazione del 19 marzo 1912 era sempre idonea a soddisfare i pubblici usi del mare, costituendo il cd. arenile. Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -10- Non poteva poi darsi rilievo al fatto che parte di questa zona fosse qualificata come “NT MA”, e ciò in quanto si tratta di denominazione che la stessa aveva assunto solo con l’impianto del catasto geometrico particellare avvenuto nel 1937-39, a seguito di rilievi da parte di funzionari dell’UTE, e non anche per effetto di indicazioni del personale del Ministero della RI Mercantile, il che impediva di poter riscontrare un’ipotesi di cd. sdemanializzazione tacita. L’irrilevanza di tale denominazione era stata poi anche affermata da un precedente di legittimità. In merito all’incidenza nella vicenda della novella apportata dall’art. 6 co. 2 bis della legge n. 140/2004, di conversione del d.l. n. 80/2004, che aveva esteso al Comune di Termoli la disciplina inizialmente dettata per il Comune di NO, prevedendo che la delimitazione della fascia demaniale marittima sarebbe avvenuta retroattivamente, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione, la Corte d’appello affermava che la norma presupponeva un’attività volta a darvi pratica attuazione da parte dell’Agenzia del MA di intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di guisa che, nell’inerzia di tali amministrazioni e dei privati che avevano omesso di sollecitare le stesse, la norma non poteva trovare concreta applicazione, dovendosi escludere che la stessa fosse immediatamente esecutiva, essendo invece necessitante di un’attività amministrativa di ricognizione. Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -11- Per l’effetto andava confermato il principio secondo cui la sdemanializzazione delle aree appartenenti al demanio marittimo, ex art. 35 cod. nav., non può avvenire in via tacita, ma presuppone l’adozione di un provvedimento formale della PA, che però non risultava essere intervenuto. Tale conclusione imponeva il rigetto di alcuni degli appelli con i quali si evidenziava la condotta acquiescente tenuta dalla parte pubblica per un lungo periodo di tempo. La sentenza provvedeva altresì al rigetto di tutti gli appelli volti a contestare la determinazione del quantum dell’indennizzo, avendo il Tribunale fatto corretta applicazione dell’art. 8 della legge n. 400 del 1993. Quanto al motivo di appello con il quale si contestava la valutazione di tardività dell’eccezione di usucapione, la Corte distrettuale rilevava che la stessa, ove anche reputata tempestiva, era però priva di fondamento, non potendo acquisirsi a titolo originario la proprietà di un bene demaniale. Circa la censura sollevata in merito all’indennizzo, al cui pagamento erano stati condannati gli eredi di Di OL MM e del IC, la Corte evidenziava che il motivo non specificava a quali dei due danti causa singulatim appartenessero le particelle, il che impediva di verificare la correttezza della doglianza, ma anche a voler ammettere una distinta proprietà, gli appellanti erano tutti eredi di entrambi i danti causa, e come tali dovevano tutti far fronte alle obbligazioni maturate in capo a questi ultimi. Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -12- La Corte disattendeva altresì il motivo di appello con il quale si lamentava la mancata evocazione in giudizio anche della Regione e del Comune di Termoli, osservando che l’art. 56 del DPR n. 616/1977 aveva delegato a tali enti solo la gestione delle funzioni amministrative sul litorale marittimo, ma non anche la proprietà, sicché gli stessi enti non avevano interesse alla definizione del presente procedimento. Quanto, infine, agli appelli proposti dai soggetti pubblici, la Corte d’appello ne ravvisava l’infondatezza, atteso che gli stessi attenevano a particelle delle quali doveva escludersi, proprio alla luce della delimitazione del 1912, la natura demaniale. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso principale sulla base di cinque motivi, illustrati anche da memorie, EN BI, RE ES, EL ND TA, EL ND AN RI, IZ AN, RI LA, RI LE, RI LO, IO AN, Di ET AR, RA AN RI, LA LU RI, UD RE, IZ EN, SS LL, LA AN, PE LA, ER AN EL, EL ND MA, CI FA, EN IG, EN IA, RI CI, CC IS, UD SA, RE EN, LA LI, VE UR, RE EN IO, IZ UI, EL ND SC, IZ RI Pia, NO LF, Di IS NT, PE NA, Gotz Susanne, Di Palma Rosaria, EL ND RI, EI DO, NO ISbetta, IC ES, RA Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -13- GN, NO RO, ZI UI, ZI RI, NO EL, SS ET. IC RI, IC UG, IOmbo RA, SS AN, IZ OR e SS NA hanno proposto autonomo ricorso affidato a due motivi, illustrati da memorie. Di ON TE e GI RE hanno proposto autonomo ricorso affidato a sei motivi, illustrati da memorie. DI RI, ID IA, ID RI e ID AN hanno proposto autonomo ricorso affidato a quattro motivi. GR RI EN, GR LF IO e NO RI RM hanno proposto autonomo ricorso affidato a due motivi. LI RI AR, LI RI TT e LI RI LA hanno proposto autonomo ricorso affidato a sei motivi. L’Agenzia del MA, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno resistito a tutti i ricorsi con separati controricorsi. GR DR AR non ha svolto difese in questa fase. RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente rileva il Collegio che avverso la medesima sentenza della Corte d’Appello di Campobasso (n. 21/2021) risultano essere stati proposti vari ricorsi principali separatamente avanzati dalle varie parti che hanno preso parte al giudizio di appello, autonomamente iscritti a ruolo, Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -14- dovendosi pertanto disporre d’ufficio la riunione degli stessi, come appunto previsto dall’art. 335 c.p.c. Inoltre, per evidenti ragioni di ordine cronologico, la qualifica di ricorso principale deve essere attribuita al ricorso proposto per primo in ordine di tempo, e cioè al ricorso avanzato da Di IS NT più altri, convertendosi gli altri ricorsi autonomi in ricorsi incidentali (cfr. ex multis Cass. n. 33809/2019). 2. Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la Corte d’Appello travolto sia la causa petendi che il petitum della domanda, come risultavano dall’originario atto di citazione e dalla successiva riassunzione dell’Avvocatura dello Stato. Inammissibilità della richiesta, ed in via gradata, illegittimità per non avere statuito sulla querela di falso della apocrifa planimetria del 1983. Si deduce che con l’originario atto di citazione si era fatta distinzione quanto all’occupazione tra i terreni appartenenti al demanio marittimo e quelli del cd. demanio patrimoniale, in quanto per gli occupanti dei secondi si faceva riferimento alla disciplina di cui all’art. 936 c.c. La distinzione è stata però inopinatamente disattesa dalla sentenza impugnata. Inoltre, si lamenta che la Corte distrettuale non abbia degnato di considerazione la querela di falso proposta nei confronti della planimetria del 1983 prodotta in causa dalla controparte. Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -15- Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 co. 2 bis del decreto legge n. 80/2004, conv. nella legge n. 104/2004, come modificato dall’art. 1 co. 907 della legge n. 205/2017 e degli artt. 822 c.c. e 28 cod. nav., relativamente alla dizione “NT MA” ed alla sua qualificazione come demanio disponibile, nonché della direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) del 15 aprile 2008, prot. 16042/0008/SM. Si evidenzia che tradizionalmente la dizione di NT MA designa quei beni che, in quanto provenienti dal patrimonio degli stati preunitari ovvero degli enti ecclesiastici, appartengono allo Stato ma fanno parte del suo patrimonio disponibile. Nella specie, il verbale di delimitazione del 19 marzo 2012 distingueva tra la spiaggia, ovvero la fascia di terreno più prossima al mare, indicata come demanio marittimo, dalla fascia più interna, invece designata come demanio patrimoniale. Tale distinzione ha trovato poi conferma nell’istituzione del catasto particellare, in quanto solo la prima fascia è stata indicata come MA pubblico dello Stato – MO RI Mercantile, trovando la seconda fascia l’assegnazione al MA pubblico – NT MA. Tale distinzione, che ha poi corrispondenza anche nelle diverse modalità di gestione dei beni, conforta quindi sul fatto che la fascia più interna, ove sono ubicati i beni dei ricorrenti, è parte del patrimonio disponibile. Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -16- Il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione del co. 2 bis dell’art. 6 del d.l. n. 80/2004 e successive modifiche, in quanto si è affermato che la norma non è immediatamente esecutiva, ma necessiti di ulteriori adempimenti amministrativi per la sua vigenza, nonché la violazione della menzionata Direttiva del MIT. La sentenza, negando l’immediata applicazione della modifica del 2017, ha erroneamente interpretato la legge, che è invece suscettibile di immediata applicazione quanto all’individuazione dei beni demaniali. Ciò trova risposta nel contenuto della citata Direttiva che chiarisce come lo scopo della novella sia stato proprio quello di risolvere il contenzioso venutosi a creare con i privati, ribadendo il carattere meramente ricognitivo dell’attività amministrativa cui fa richiamo la legge. Il quarto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 co. 3, 112, 132 co. 2 n. 4 c.p.c., avendo la Corte distrettuale omesso di provvedere sulla richiesta di estromissione dal giudizio di LF e RO NO e di DO EI (eredi di NO AN) e di LF, EL ed ISbetta NO (eredi di IA IO NO) e di CC IS (coniuge rinunciataria all’eredità di IA IO NO). Si deduce che, in relazione alla particella n. 592 del foglio 31, i germani NO AN e IA IO erano subentrati al padre LF, e che gli stessi avevano alienato il terreno ad Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -17- un terzo in data 6 agosto 1986, il quale lo aveva a sua volta alienato alla S.a.s. IO AN & figli. Si deduce che i predetti sono stati evocati in giudizio nel 1988 allorché avevano già trasferito la proprietà del bene, e che in appello gli eredi di NO AN avevano chiesto di essere estromessi dal giudizio, essendo stata analoga richiesta avanzata anche dagli eredi di NO IA IO. Tuttavia, tali istanze non sono state esaminate dai giudici di appello, che nemmeno hanno preso in esame la richiesta di estromissione di CC EN, la quale aveva rinunciato all’eredità del coniuge IA IO NO. Il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., per aveva la sentenza omesso ogni pronuncia quanto al difetto di legittimazione di ET BO (erede di RE OM) e di Di ET AR e RE RA, sebbene avessero dedotto di essere cointestatari di una particella che il Tribunale aveva escluso da quelle appartenenti al demanio (particelle 156, 352 e 157 del foglio 31), salvo poi in dispositivo condannarli al rilascio ed alla demolizione delle costruzioni ivi realizzate. La questione era stata fatta oggetto di specifico motivo di appello, che però non risulta esaminato. 3. Il primo motivo del ricorso incidentale di IC RI, IC UG, IOmbo RA, SS AN, IZ OR e SS NA lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 co. 2 bis della legge n. 140/2004 e successive modifiche, nonché degli Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -18- artt. 822 c.c. e 28 cod. nav., relativamente alla dizione NT MA, e della Direttiva MIT del 15 aprile 2008. Si richiama la differenza tra demanio marittimo e cd. MA NT, ribadendosi che per quest’ultimo non opera la disciplina prescritta per i beni demaniali. In ogni caso la sentenza non ha tenuto conto del contenuto della novella di cui alla legge n. 140/2004, la quale ha compiuto una ricognizione normativa, con la quale è stata attribuita piena valenza alla preesistente classificazione catastale. La soluzione del giudice di appello che ha reputato la norma inapplicabile prima dell’attivarsi delle amministrazioni viola il precetto primario, vanificando la ratio della legge che era quella di porre fine al contenzioso in atto. Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione della medesima norma di cui al primo motivo, nella parte in cui la stessa è stata ritenuta non immediatamente esecutiva. Deve, invece, reputarsi che il rinvio alla classificazione catastale esistente mira con immediatezza a favorire l’individuazione dei beni attualmente facenti parte del demanio marittimo, e ciò in linea con quanto emerge anche dai lavori preparatori della legge del 2017. La norma, quindi, esclude ogni discrezionalità dell’amministrazione nell’individuazione della fascia di proprietà demaniale, il che rende anche superflua ai fini dell’immediata individuazione dei beni invece facenti parte del Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -19- patrimonio disponibile l’esercizio di un’ulteriore attività amministrativa. A tal fine si rileva che solo nella parte in fatto del ricorso si deduce che per i IC vi sarebbe stata uno sdoppiamento dei giudizi, e che ciò avrebbe determinato una condanna degli stessi per due volte e per la medesima causale, ma la questione non risulta riproposta tra i motivi di ricorso, e ciò sebbene la sentenza impugnata al §4 abbia espressamente ritenuto ininfluente tale pretesa duplicazione, anche perché non adeguatamente specificata nell’atto di appello. 4. Il primo motivo del ricorso incidentale di Di ON TE e GI RE denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 co. 2 bis della legge n. 140/2004 e successive modifiche nella parte in cui è stata negata la sua immediata esecutività, trascurandosi la volontà del legislatore. Il secondo motivo denuncia sempre in relazione alle medesime norme, nonché agli artt. 822 c.c. e 28 cod. nav. ed alla Direttiva MIT del 15 aprile 2008 il fatto che la sentenza abbia reputato che l’intestazione risultante in catasto di MA Pubblico dello Stato – MA NT sia parificabile a quella di MA Pubblico dello Stato – MO RI Mercantile. Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 222 c.p.c., con omesso esame di un fatto controverso per il giudizio. Si evidenzia che in appello era stata avanzata querela di falso avverso la planimetria che contrassegnava con una linea blu il confine dell’area demaniale, ma i giudici di appello hanno Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -20- omesso di dare seguito a tale richiesta, senza pronunciarsi sulla sua ammissibilità. Il quarto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., con omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in quanto in appello si era chiesto di valutare le conclusioni del CTU, ing. EL Greco, il quale aveva evidenziato nella sua relazione come la planimetria recante la linea di colore blu, fornita a suo tempo dalla Capitaneria di Porto di Termoli, non corrispondeva alla planimetria originale del 1912 ed al relativo verbale di accordo. Tale contestazione, mossa anche in appello non è stata in alcun modo presa in esame dalla sentenza gravata che ha acriticamente confermato quella di primo grado. Il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. nonché degli artt. 654 e 652 co. 1 c.p.p., con nullità della sentenza ed omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in quanto non è stato preso in considerazione il giudicato formatosi in sede penale, all’esito del procedimento che aveva visto imputati il GI e la Di ON proprio per l’occupazione delle particelle oggetto di causa. Il Tribunale di Larino con sentenza irrevocabile ha infatti assolto i ricorrenti incidentali, il che costituisce giudicato anche sulla natura non demaniale delle particelle interessate dall’occupazione. Il sesto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., con omesso esame di un fatto Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -21- controverso e decisivo per il giudizio in quanto nell’atto di appello si era sottolineato che le particelle di cui al foglio di mappa n. 22 avevano una situazione morfologica diversa da quella di cui al foglio 31, il che avrebbe imposto un maggiore approfondimento. 5. Il primo motivo del ricorso incidentale di DI RI, ID IA, ID RI e ID AN lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 822 c.c., 28 e 35 cod. nav. nella parte in cui i giudici di appello hanno escluso che la novella del 2017 di cui all’art. 6 co. 2 bis della legge n. 140/2004 fosse immediatamente esecutiva, senza la necessità di alcun ulteriore adempimento in via amministrativa. Il secondo motivo denuncia la violazione sempre dell’art. 6 co. 2 bis già citato, in relazione alla omessa considerazione della differente nozione di NT MA rispetto a quella di demanio marittimo, che invece impone di assegnare ai beni ricompresi nel primo la natura di beni del patrimonio disponibile. Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 222 c.p.c. con omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in quanto in appello era stata avanzata querela di falso nei confronti della planimetria prodotta dalla Capitaneria di Porto, recante la delimitazione delle aree con una linea di colore blu, differente rispetto alla planimetria originale. Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -22- Tuttavia, nonostante la querela fosse stata reiterata nelle varie udienze, la Corte d’Appello ha omesso di darvi seguito e di pronunciarsi sulla stessa. Il quarto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in quanto si sarebbe affermata la natura demaniale delle aree oggetto di causa, nonostante la CTU avesse espresso delle perplessità circa l’effettiva corrispondenza della planimetria con la linea blu alla situazione originariamente determinatasi nel 1912, che invece faceva un espresso riferimento all’esistenza di un’area designata come demanio patrimoniale. 6. Il primo motivo del ricorso incidentale di GR RI EN, GR LF IO e NO RI RM denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 331 c.p.c., per la mancata integrazione del contraddittorio in appello. Si rileva che in primo grado erano stati evocati in giudizio i ricorrenti unitamente a GR AR DR per l’occupazione delle particelle nn. 354, 473 e 485 del foglio n. 22. Il Tribunale aveva accolto la domanda con la condanna al rilascio, previo accertamento dell’occupazione abusiva. Tuttavia, l’appello è stato proposto dal solo GR AR DR nei confronti delle parti pubbliche, omettendo però di evocare in giudizio anche gli altri pretesi occupanti. In tal modo la sentenza è stata emessa all’esito di un giudizio di appello che ha visto la presenza del solo appellante, senza Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -23- che sia stata disposta, come invece doveroso, l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei ricorrenti incidentali, i quali sono litisconsorti necessari. Il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 co. 2 bis della legge n. 140/2004 e successive modifiche, nonché degli artt. 822 c.c. e 28 cod. nav. e della Direttiva MIT del 15 aprile 2008, nella parte in cui, senza tenere conto della differente natura dei beni appartenenti al MA NT, è stata esclusa la rilevanza che la norma sopravvenuta ha inteso assegnare alle emergenze catastali, imponendo, poi, altrettanto illegittimamente, che l‘efficacia della norma fosse condizionata all’esecuzione di attività da parte delle amministrazioni. 7. Il primo motivo del ricorso incidentale LI RI denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 111 Cost., 36 e 61 del D. Lgs. n. 546/1992, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché dell’art. 112 c.p.c., in quanto non si sarebbe tenuto conto del differente contenuto dell’originario atto di citazione rispetto al successivo atto di riassunzione dinanzi al Tribunale di Campobasso, negandosi apoditticamente che vi fosse stata una mutatio libelli. Inoltre, la Corte distrettuale non si sarebbe pronunciata sulla richiesta di usucapione avanzata dai ricorrenti incidentali. Il secondo motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata valutazione delle critiche mosse alla CTU, che aveva posto a fondamento delle proprie conclusioni, poi recepite in sentenza, le Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -24- emergenze di una planimetria recante una linea blu che non corrisponde al quadro scaturente dalla delimitazione del 1912. Il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonché dell’art. 111 Cost., 36 e 61 del D. Lgs. n. 546/1992 e degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in quanto la sentenza non ha minimamente preso in considerazione la querela di falso che era stata proposta in appello avverso la detta planimetria recante una linea di demarcazione di colore blu. Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 co. 2 bis della legge n. 140/2004 e successive modifiche, nonché degli artt. 822 e 950 c.c., 28 cod. nav. e della Direttiva MIT del 15 aprile 2008. Si contesta che, pur dovendosi reputare che l’inclusione delle particelle nel cd. MA NT assegnasse alle stesse il carattere di beni facenti parte del patrimonio disponibile dello Stato, in ogni caso è stata erroneamente applicata la novella del 2017 che, attribuendo il giusto rilievo ai dati catastali in presenza di una situazione di dubbio, come peraltro suggerito dall’art. 950 c.c., ha inteso risolvere le incertezze che hanno coinvolto le aree oggetto di causa. La sentenza ha, però, inopinatamente ritenuto che la norma non potesse trovare attuazione in assenza di una successiva attività esecutiva da parte della PA, in violazione della ratio legis e delle indicazioni provenienti dallo stesso MIT in Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -25- relazione all’analoga vicenda che aveva coinvolto il Comune di NO. Il quinto motivo denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per la violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la sentenza non ha tenuto conto del motivo di appello con il quale i ricorrenti incidentali invocavano l’applicazione nella fattispecie dell’istituto dell’immemoriale. Il sesto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 111 Cost., degli artt. 36 e 61 del D. Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nella parte in cui la sentenza non si è pronunciata sui motivi di appello con i quali si contestava la misura degli indennizzi risarcitori nonché la mancata applicazione dell’art. 936 c.c. 8. Ragioni di ordine logico impongono la preventiva disamina del secondo e terzo motivo del ricorso principale, del primo e del secondo motivo del ricorso incidentale di IC RI più altri, del primo e del secondo motivo del ricorso incidentale di Di ON TE e GI RE, del primo e del secondo motivo del ricorso incidentale di DI RI più altri, del secondo motivo del ricorso incidentale di GR RI EN più altri e del quarto motivo del ricorso incidentale proposto da LI RI AR più altri, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione. Gli stessi, infatti, pongono, con argomentazioni in larga parte sovrapponibili, la questione dell’incidenza sulla vicenda in esame della novella normativa del 2017, con la quale è stato Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -26- aggiunto il Comune di Termoli a quelli originariamente contemplati nell’art. 6 co. 2 bis della legge n. 140/2004 di conversione del decreto legge n. 80/200, con la quale è stata prevista, con efficacia retroattiva una riqualificazione dell’area demaniale marittima, conformemente alle risultanze catastali. 9. Occorre però preventivamente riassumere le vicende che hanno determinato il presente contenzioso. Come si ricava dalla comune narrazione dei fatti, nonché dal contenuto delle sentenze emesse nei precedenti gradi di giudizio, i beni di cui si controverte ricadono in una fascia litoranea delimitata ad est dal mare Adriatico e ad ovest da una linea di demarcazione del demanio marittimo suddivisa in due tratti distinti, tracciati in base ad un verbale di delimitazione redatto a questo fine il 19 marzo 1912 di concerto tra un rappresentante dell'amministrazione marittima periferica dello Stato ed un funzionario dell'Ufficio Tecnico di Finanza di Campobasso, il primo dei quali è compreso fra la riva superiore o sinistra del fiume BI, a sud, e la riva inferiore o destra del torrente "IO Sei Voci", a nord, mentre il secondo tratto corre fra la riva superiore o sinistra del torrente "IO Sei Voci", a sud, e la riva inferiore o destra del torrente "IO Vivo", a nord, e si identifica con il limite naturale rappresentato dalla linea di base dell'altopiano che dal centro di Termoli digrada verso sud. Detto verbale e l'allegata planimetria individuano anche la fascia più interna appartenente al patrimonio dello Stato (c.d. "demanio patrimoniale"), chiarendo, peraltro, che essa si Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -27- estende dalla riva superiore o sinistra del fiume BI, a sud, fino alla riva inferiore o destra del torrente "IO Sei Voci", a nord, e che nel tratto a monte fra la riva superiore o sinistra del torrente "IO Sei Voci" e la riva inferiore o destra del torrente "IO Vivo" non esistono terreni appartenenti al patrimonio dello Stato ma soltanto suoli del demanio marittimo delimitato dalla linea naturale dell'altopiano, di cui la planimetria allegata al verbale del 19 marzo 1912 riporta appunto il tratto tra i torrenti "IO Vivo" e "IO Sei Voci". I Ministeri delle Finanze e dei Trasporti e della Navigazione e l'Agenzia del MA hanno quindi rivendicato l'appartenenza al demanio marittimo di parte dei terreni occupati dalle controparti private, ed hanno allegato, a supporto della tesi della demanialità, il verbale di delimitazione del 19/3/1912 sopra richiamato. I privati, dal canto loro, hanno chiesto l'accertamento negativo dell'appartenenza dei beni stessi al demanio marittimo. Ciò precisato, è agevole rilevare, in primo luogo, che entrambe le posizioni processuali hanno ad oggetto l'accertamento, rispettivamente positivo e negativo, dei caratteri fisici nei quali si compendia la demanialità marittima e che il verbale di delimitazione del 19/3/1912 è stato richiamato dalle amministrazioni del demanio in funzione della prova della demanialità marittima delle aree rivendicate. Il verbale di delimitazione de quo si inseriva nel quadro di un'annosa vertenza fra l'amministrazione del demanio dello Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -28- Stato, da un lato, e, dall'altro, il Comune di Termoli nonché altri soggetti che avevano occupato gli arenili del litorale posto a sud dell'abitato di Termoli. A ridosso della fascia demaniale marittima insisteva un'area composita formata da immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, provenienti dalle proprietà pubbliche dell'epoca preunitaria (c.d. "demanio patrimoniale"), e antichi demani delle comunità locali. Detta area era stata anche oggetto di occupazioni da parte di privati cittadini e tale situazione di fatto, unitamente alle rivendicazioni del Comune di Termoli, aveva interessato la fascia costiera che l'amministrazione marittima riteneva compresa nel demanio marittimo. Di tale controversia si diede atto nel verbale dell'adunanza tenutasi in Termoli il 23/24 novembre 1910, fra il capo del compartimento marittimo di Ancona, un funzionario delegato dall'Intendente di Finanza di Campobasso ed il Commissario del Comune di Termoli, e si richiamò anche un provvedimento adottato dal Ministero della RI mercantile nel 1890, con il quale si era ritenuto di limitare la fascia demaniale marittima entro un raggio di 35 metri misurati dal "battente del mare". In una successiva riunione tenutasi in Termoli il 14/3/1912, alla quale intervennero funzionari dell'Intendenza di Finanza e della Prefettura di Campobasso ed il Sindaco del Comune di Termoli, fu tracciata, su una planimetria risalente al 1846 accettata da tutte le parti intervenute alla precedente adunanza del 23/24 novembre 1910, la linea di demarcazione fra il demanio marittimo e la proprietà comunale nel tratto Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -29- compreso fra il torrente "IO Vivo" ed il torrente "IO Sei Voci", costituita dalla linea che separava la spiaggia dall'altopiano retrostante, e la linea di demarcazione fra il demanio marittimo ed il patrimonio disponibile dello Stato nel tratto compreso fra il torrente "IO Sei Voci" ed il fiume BI, contrassegnata da sei punti nei quali sarebbero stati apposti altrettanti termini lapidei. Con il successivo verbale del 19/3/1912 più volte richiamato, infine, si provvide alla materiale apposizione dei termini lapidei con la partecipazione del delegato del capo del compartimento marittimo di Ancona, come stabilito nel verbale del 14/3/1912, e la delimitazione così operata ricevette l'approvazione del Ministero della RI mercantile con dispaccio n. 2353 dell'11/4/1912. La contestazione in merito all’esatta delimitazione dell’area demaniale rispetto a quella invece suscettibile di appropriazione anche da parte dei privati ha quindi determinato l’insorgenza del contenzioso, di cui il presente procedimento è solo uno dei numerosi rivoli. La situazione dei privati ha visto peraltro l’interessamento anche della Regione che a suo tempo, ed in relazione al contenzioso che aveva interessato anche i vicini Comuni di NO e Vasto, sollevò conflitto di attribuzione, denunciando proprio le iniziative avanzate dalle amministrazioni odierne controricorrenti. La Corte Costituzionale, però, con la decisione del 09/05/2003, n.150 ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione, in quanto la contestazione delle Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -30- intimazioni a privati, possessori di aree asseritamente demaniali, di pagamento di indennità per abusiva occupazione e di rilascio degli immobili sulle stesse costruiti, non investiva funzioni attribuite alla regione, ma conteneva la rivendicazione delle stesse invocando la titolarità del bene cui ineriscono, osservando che alla luce dell'assetto normativo relativo al demanio marittimo, il reale oggetto della controversia proposta davanti alla Corte era costituito non dalla estensione delle funzioni regionali, ma dalla rivendica della titolarità del demanio marittimo (estranea ai conflitti di cui all'art. 134 cost.), cui ineriscono le funzioni contestate, come del resto confermava la richiesta della ricorrente di dichiarare superato lo stesso concetto di demanio statale attraverso una pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 822 comma 1 c.c. Il quadro normativo è stato poi modificato dalle leggi della Regione Molise n. 5 del 5-5-2006 e n. 28 del 27-9-2006. L'art. 3, 1 comma, della L.R. n. 5 del 5 maggio 2006 aveva individuato le aree demaniali marittime della costiera molisana e delle antistanti zone del mare territoriale indicando come linee di demarcazione, per i litorali sud e nord del Comune di Termoli, rispettivamente la linea di demarcazione determinata con verbale del dicembre 1984 dalla Capitaneria di Porto di Pescara e la SS n. 16 "Europa 2" ovvero l'eventuale, diversa e più restrittiva demarcazione demaniale proposta dal S.I.D. (Sistema Informatico del MA) verso il mare, risultante dagli atti ufficiali. E’ però insorto il dubbio che la nuova Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -31- delimitazione del demanio marittimo regionale avesse la sola funzione di delimitare l'ambito territoriale entro il quale la Regione Molise ed i Comuni molisani dovessero esercitare le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo loro rispettivamente attribuite e non estendesse i suoi effetti alla disciplina della proprietà dei beni pubblici e privati sul litorale costiero molisano. Ma la costante giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. Corte Costituzionale 19-10-2007, n. 344; Corte Costituzionale 6-7-2007 n. 255; Corte Costituzionale 10-3-2006, n. 89) evidenziava che l'attribuzione alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo comporta l'individuazione automatica del loro ambito territoriale di applicazione, coincidente con le zone che l'art. 822 c. c. e l'art. 28 cod. nav. qualificano come demanio marittimo, con la conseguenza che sarebbe assolutamente inutile una disposizione legislativa regionale che operasse una individuazione riduttiva dell'ambito territoriale di esercizio delle funzioni amministrative anzidette. Una disposizione di tal genere, infatti, sarebbe priva di effetto e non impedirebbe alla Regione ed ai Comuni l'esercizio delle funzioni loro rispettivamente attribuite in materia di demanio marittimo anche in ambiti territoriali che, pur non ricadendo nella delimitazione operata dalla norma regionale, siano tuttavia compresi nella nozione di demanio marittimo assunta dagli artt. 822 c.c. e 28 cod. nav. Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -32- A fugare ogni dubbio sull'effettiva portata della delimitazione operata dall'art. 3, 1 comma della L.R. n. 5 del 5 maggio 2006 era intervenuta la disposizione di cui all'art. 12, 6 comma, della L.R. n. 28 del 27 settembre 2006, che, con norma di interpretazione autentica vincolante per l'interprete, aveva stabilito che le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 3 della L.R. 5 maggio 2006, n. 5 dovevano essere interpretate nel senso di determinare quali erano nella Regione Molise le zone di cui agli artt. 822 c.c. e 28 cod. nav. In base a tale norma interpretativa, dunque, si intendeva affermare che l’art. 3, 1 comma, della L.R. n. 5 del 5 maggio 2006 assumeva rilievo anche ai fini del diritto privato, individuando l'ambito della proprietà demaniale marittima nella Regione Molise e non la sola estensione territoriale di esercizio delle funzioni amministrative della Regione e dei Comuni in materia di demanio marittimo. Tuttavia la successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 370 del 5/14 novembre 2008 ha dichiarato incostituzionali il comma 1 dell'art. 3 della L. della Regione Molise 5 maggio 2006, n. 5 ed il comma 6 dell'art. 12 della L. della Regione Molise 27 settembre 2006, n. 28, essendo stati ritenuti in contrasto con l'art. 117, 2 comma, lett. l), della Costituzione, per avere il legislatore regionale invaso una materia - la proprietà dei beni pubblici - riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale. Tali disposizioni normative regionali, infatti, essendo rivolte alla disciplina della proprietà dei beni pubblici e privati sul litorale costiero molisano, si Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -33- rivelavano incompatibili con la ripartizione delle funzioni legislative tra lo Stato e le Regioni anche alla luce del novellato art. 117 della Costituzione, che al comma 2, lett. l) riserva allo Stato non soltanto "la giurisdizione e le norme processuali" ma anche "l'ordinamento civile", in tal modo significando che il diritto sostanziale civile, nell'ambito del quale certamente rientra la regolamentazione della proprietà pubblica e privata con le relative definizioni e delimitazioni, costituisce materia di esclusiva competenza statale, sulla quale le Regioni non possono perciò in alcun modo legiferare, pena l'incostituzionalità delle norme che nonostante ciò fossero emanate con la finalità, diretta o indiretta, di disciplinare la proprietà dei beni pubblici. In virtù di detta declaratoria di incostituzionalità, quindi, la delimitazione operata dal comma 1 dell'art. 3 della L. della Regione Molise 5 maggio 2006, n. 5 è stata definitivamente espunta ex tunc dal sistema normativo e non ha avuto più alcuna incidenza nella presente controversia, ritornandosi quindi alla valenza della risalente delimitazione del 1912. Anche i giudici di appello hanno attribuito prevalenza a tale attività di delimitazione, reputando che la qualifica di bene demaniale dovesse avvenire secondo quanto previsto nel verbale del 19/3/1912. La sentenza gravata ha, infatti, condiviso le conclusioni del CTU, ritenendo le medesime, frutto di un’accurata disamina della detta delimitazione, ma anche di “una serie di confronti, rilievi e sovrapposizioni tra le varie mappe, catastali e non..”, Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -34- sicché da “tali confronti è emerso che la esatta linea di confine tra il suolo ricadente nel demanio marittimo è quella di cui al verbale del 19/3/1912…”, ed ha concluso per l’inclusione nel demanio marittimo di gran parte delle particelle oggetto di causa, confermando le statuizioni di condanna emesse dal giudice di primo grado. A tal fine è stato anche svalutato l‘argomento speso dalla difesa dei privati, secondo cui la porzione di terreno dai medesimi occupata era catastalmente qualificata come "NT MA", atteso che la stessa non derivava dalla delimitazione del demanio marittimo operata con il verbale del 19/3/1912 ma risaliva all'impianto del catasto precedente (1937-39), ed era dovuta, perciò, ai rilievi eseguiti dai funzionari dell'UTE e non alle indicazioni esplicite o implicite dei competenti organi centrali e periferici del Ministero della RI mercantile, con la duplice conseguenza che a tale classificazione non poteva attribuirsi l'efficacia di un atto di sdemanializzazione tacita. La sentenza ha poi richiamato la giurisprudenza di questa Corte che ha costantemente ribadito l’impossibilità, a mente dell’art. 35 cod. nav., di operare per il demanio marittimo una sdemanializzazione tacita (Cass. S.U. n. 7739/2020, citata dalla Corte d’Appello, cui adde ex multis, Cass. n. 26655/2019, che ribadisce come il relativo decreto abbia carattere costitutivo, in quanto segue alla verifica, in concreto, della non utilizzabilità delle zone "per pubblici usi del mare", e senza che tale diversità di disciplina rispetto agli altri beni Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -35- demaniali contrasti coi principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 42 Cost., stante, rispettivamente, la non sovrapponibilità degli interessi tutelati dai due istituti e la priorità della salvaguardia della proprietà pubblica rispetto alla privata;
Cass. n. 4839/2019; Cass. n. 10489/2018, che nega che possa aversi sdemanializzazione per l'esercizio di un potere di fatto da parte di un privato che abbia realizzato abusivamente opere e manufatti, in quanto ciò non fa venir meno l'attitudine del bene a realizzare i pubblici usi del mare;
Cass. n. 10817/2009). La Corte d’Appello ha poi reputato che la dizione di NT MA non potesse essere reputata risolutiva, osservando come anche questa Corte si fosse occupata della questione, con la sentenza n. 12945/2014, che proprio in relazione al Comune di Termoli ha ribadito che ai sensi dell'art. 35 cod. nav. la sdemanializzazione dei beni appartenenti al demanio marittimo richiede un formale provvedimento della competente autorità avente efficacia costitutiva e non può avvenire "per facta concludentia", il che imponeva di accertare in concreto se un determinato terreno, pur non facendo parte della spiaggia o del lido del mare, conservasse l'attitudine a consentire in futuro usi pubblici del mare (in motivazione venne precisato che tale indagine non era preclusa dal fatto che il terreno fosse accatastato allo "NT demanio dello Stato" - definizione che di norma è riferita alla proprietà dei beni degli Stati preunitari o degli enti ecclesiastici passata Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -36- parimenti allo Stato - ribadendo la necessità della verifica dei caratteri del demanio marittimo). La Corte d’Appello, peraltro, nella vicenda in esame ha aggiunto in motivazione che la fascia di terreno delimitata dalla linea del 19/3/2012 conservava una potenziale idoneità a soddisfare i pubblici usi del mare. 10. Tuttavia nelle more del giudizio è intervenuta la legge di conversione del decreto legge n. 80/2004, legge n. 140/2004 che ha introdotto all’art. 6, il comma 2 bis, che è stato successivamente modificato dall’art. 1 comma 907 della legge n. 205/2017, con l’espressa aggiunta anche del Comune di Termoli, ai comuni inizialmente presi in esame, che così recita: “2-bis. La fascia demaniale marittima compresa nel territorio del dei comuni di NO e di Termoli (Campobasso) e del comune di San Salvo (Chieti) è delimitata, con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'attuazione in via amministrativa della ridefinizione della predetta linea di demarcazione è delegata d'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”. La norma, che nella sua prima versione contemplava il solo Comune di NO, ha visto poi l’aggiunta del Comune di San Salvo con l’art. 17 quinquies del decreto legge n. 148/2017, conv. nella legge n. 172/2017, ed infine l’aggiunta con la legge n. 205/2017 del Comune di Termoli. Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -37- Trattasi di interventi successivi che erano stati giustificati dalla esigenza di porre fine al contenzioso esistente tra lo Stato ed i vari privati che avevano occupato dei terreni che il primo rivendicava come appartenenti al demanio marittimo, e ciò in considerazione del fatto che l’originario intervento del 2004, come anche riferito dai ricorrenti, aveva assicurato per il territorio di NO la definizione stragiudiziale delle controversie pendenti, essendosi preso atto della nuova delimitazione demaniale da parte dell’Agenzia del MA. In tal senso rileva anche la relazione illustrativa alla modifica di cui alla legge di conversione n. 148/2017, riferita al Comune di San Salvo, nella quale si evidenzia che la finalità della legge era quella di assicurare una nuova delimitazione della fascia demaniale marittima, con efficacia retroattiva, analogamente a quanto già avvenuto per NO, il tutto secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo DL 80/2004. Lo scopo della norma era quello di risolvere le incertezze sulla collocazione della linea di demarcazione della fascia di demanio marittimo, in quanto appariva controverso il regime giuridico delle relative aree per il consolidarsi di situazioni di proprietà privata in territori ubicati in prossimità dell'ampia fascia appartenente inequivocabilmente al demanio. Nella relazione si evidenziava, altresì, che per effetto dell’intervento normativo anche la fascia demaniale marittima compresa nel territorio di San Salvo diveniva oggetto di nuova Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -38- delimitazione, con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 80/2004. Analoghe considerazioni, tenuto conto del mero rinvio, che è dato leggere nella relazione illustrativa al Senato del comma 907 dell’art. 1 della legge n. 205/2017, alla giustificazione della precedente modifica riguardante il Comune di San Salvo, valgono peraltro anche in relazione al successivo ampliamento della previsione normativa al Comune di Termoli, ponendosi la modifica in un’ideale linea di continuità con il precedente intervento del legislatore regionale, rivelatosi vano per le aspettative dei privati, in ragione della illegittimità della norma come dichiarata dalla Consulta. Avuto riguardo, quindi, al tenore letterale della norma, e considerati anche gli argomenti di carattere storico che possono trarsi dai lavori preparatori, peraltro anche richiamati nella Direttiva MIT invocata dai ricorrenti, la norma ha provveduto alla riqualificazione della fascia costiera, con una rideterminazione anche dell’area del demanio marittimo, individuando come limite la linea di demarcazione ricavabile dalle risultanze catastali alla data di entrata in vigore. La corretta esegesi della norma è, quindi, nel senso che sono demaniali solo quelle aree che risultano essere tali secondo le emergenze del catasto alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 140/2004, ma il tutto con portata retroattiva, dovendosi opinare che le aree invece escluse Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -39- secondo la riproduzione grafica catastale dal demanio marittimo, lo sono quanto meno sin dalla data di impianto del catasto o di una sua successiva modifica, dovendosi reputare che a tale data, per scelta del legislatore, lo stesso risultava idoneo a fornire una corretta rappresentazione della reale situazione dominicale. In effetti, anche la sentenza gravata riconosce la portata potenzialmente risolutiva del contenzioso in atto da assegnare alla legge in esame, ma ha però escluso che ne fosse possibile invocare l’immediata efficacia precettiva, dando rilievo all’inciso finale secondo cui l’attuazione in via amministrativa della ridefinizione della linea di demarcazione era delegata all’Agenzia del MA d’intesa con il MIT. In assenza, quindi, di tale pratica attuazione, e nell’inerzia dei privati che non avevano sollecitato le dette amministrazioni, la norma restava priva di efficacia, occorrendo quindi prescinderne ai fini della delimitazione delle aree demaniali. 10.1 Ritiene la Corte che tale conclusione non possa essere condivisa. La norma de qua deve intendersi rettamente come volta a determinare con efficacia retroattiva una declassificazione ex lege di aree, anche eventualmente ab origine appartenenti al demanio marittimo, e quindi deve reputarsi ampiamente satisfattiva dei requisiti formali prescritti dall’art. 35 cod. nav. (in tal senso si veda quanto riferito in motivazione nella sentenza n. 370 del 2008 della Corte Costituzionale, la quale ha appunto affermato che “… che se un bene presenta le Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -40- caratteristiche naturali del lido del mare o della spiaggia deve considerarsi appartenente al demanio marittimo dello Stato anche senza alcun provvedimento formale di delimitazione, mentre va esclusa la possibilità di una sdemanializzazione tacita, atteso che la cessazione della demanialità è possibile soltanto mediante uno specifico provvedimento di carattere costitutivo da parte dell'autorità amministrativa competente o, come si è verificato con l'art. 6, comma 2-bis, del decreto- legge 29 marzo 2004, n. 80 - Disposizioni urgenti in materia di enti locali -, convertito con modificazioni dalla legge n. 140 del 2004, da parte del legislatore statale.”) Il rinvio ad un elemento di carattere obiettivo e predeterminato, quale la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali, unitamente alla espressa previsione di retroattività della norma, che quindi impone di far risalire la sdemanializzazione alla data in cui il carattere non demaniale emerga dalle emergenze catastali, denota come l’intento del legislatore fosse quello di provvedere con immediatezza alla rideterminazione delle aree demaniali (attesa anche la finalità di porre termine all’annoso contenzioso in atto), di tal che, come confermato anche dall’utilizzo dell’espressione “attuazione in via amministrativa”, i compiti demandati alle amministrazioni non consentono, come invece ritenuto dai giudici di merito, che la loro attività abbia efficacia costitutiva ai fini dell’individuazione delle aree demaniali, traducendosi la medesima nel solo adeguamento a quanto già statuito con efficacia immediata Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -41- nei rapporti dominicali dalla legge stessa (non condividendosi quanto invece sembrano assumere l’ordinanza n. 9203/2021 e la sentenza n. 16757/2014 di questa Corte, attenendo invece l’ordinanza n. 30476/2019 soltanto ai requisiti di ammissibilità dfell’allegazione contenuta nel ricorso). La diversa conclusione sostenuta dalla Corte distrettuale appare peraltro contrastare anche con la giurisprudenza di questa Corte che ha più volte affermato che, ove la P.A. emetta ordinanza di rilascio di un immobile, sul presupposto della sua appartenenza al demanio, ed il privato occupante insorga avverso tale ordinanza, al fine di sentire negare la demanialità ed accertare il proprio diritto di proprietà, la relativa controversia spetta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto non investe vizi dell'atto amministrativo, ma si esaurisce nell'indagine sulla titolarità della proprietà e, quindi, è rivolta alla tutela di posizioni di diritto soggettivo. Né assume rilievo che la causa verta anche sulla natura demaniale o meno del bene o sulla sua estensione, trattandosi di carattere che consegue direttamente dalla legge e non postula l'emanazione di atti amministrativi (Cass. S.U n. 20596/2013). Infatti, l'atto di delimitazione previsto dall'art. 32 cod. nav. si pone in funzione di mero accertamento in sede amministrativa dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà private, con esclusione quindi di ogni potere discrezionale della P.A., permanendo la posizione giuridica del proprietario in termini di diritto soggettivo. Ne consegue che la relativa Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -42- tutela, per la contestazione dell'accertata demanialità del bene è conseguibile esclusivamente dinanzi all'A.G.O., abilitata alla disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo, senza che rilevi in contrario la potestà di annullamento che il quarto comma di detta norma indica come propria del Ministro della marina mercantile (Cass. S.U. Sentenza n. 2956 del 11/03/1992). Infatti, va ribadito che (Cass. S.U. n. 4127/2012) la controversia tra privato e P.A. concernente la proprietà di un immobile, sia quando se ne debba accertare la natura demaniale, sia quando si contesti il potere dell'amministrazione di modificarla, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, a nulla rilevando che le doglianze del privato siano dirette a denunciare errori inerenti la non corretta delimitazione, sul piano sostanziale, tra area pubblica ed area privata, ad impugnare i relativi provvedimenti, oppure a denunciarne i vizi procedurali per carenza o incompletezza dell'attività istruttoria o errori di valutazione, e ciò in quanto la demanialità consegue direttamente dalla legge (artt. 822 cod. civ e 28 cod. nav), e non postula l'emanazione di atti amministrativi, necessari solo nella diversa ipotesi in cui si discuta non sulla natura demaniale del bene, ma sull'esatta delimitazione dei suoi confini (Cass. S.U. n. 3068/1978). L’individuazione, con efficacia peraltro retroattiva, del demanio marittimo è quindi contenuta nella prima parte del comma 2 bis citato, e ciò con il rinvio a criteri oggettivi e Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -43- predeterminati, sicché erra la Corte d’Appello nella parte in cui afferma che, solo a seguito dell’attività devoluta alle amministrazioni, sarebbe possibile definire il regime dominicale delle aree interessate, attribuendo quindi all’operato delle stesse un’efficacia costitutiva che contrasta con la chiara lettera della legge e con la volontà di operare la detta rideterminazione con efficacia retroattiva. L’intervento sollecitato all’Agenzia del MA, di intesa con il MIT, sembra quindi finalizzato a dare una concreta attuazione della novella sul piano della delimitazione e demarcazione fisiche tra il demanio marittimo e le aree che invece per volontà del legislatore non ne fanno parte, con l’adozione di un atto di delimitazione ex art. 32 cod. nav. che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ha funzione di mero accertamento, sicché, essendo escluso il potere discrezionale della P.A., la contestazione delle risultanze del verbale di delimitazione deve avvenire dinanzi al giudice ordinario, il quale potrà disapplicare l'atto amministrativo, se ed in quanto illegittimo (Cass. n. 14048/2021; Cass. S.U. n. 7639/2020; Cass. n. 18511/2018; Cass. S.U. n. 4127/2012; Cass. n. 10817/2009). I motivi in esame vano pertanto accolti, e la sentenza deve essere cassata, sulla base del seguente principio di diritto: ai sensi del comma 2-bis dell’art. 6 del d.l. n. 80 del 2004, n. 80, comma aggiunto dalla legge di conversione n. 140 del 2004, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 907, della legge n. 205 del 2017, la fascia demaniale marittima Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -44- compresa nel territorio dei comuni di NO, Termoli e San Salvo è delimitata, con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione. Ne consegue che detta norma riveste efficacia di provvedimento di carattere costitutivo implicante la cessazione della demanialità marittima, individuando retroattivamente la linea di demarcazione del demanio, sicché il nuovo regime dei beni deve intendersi acquisito sin dal momento dell’iscrizione in catasto, a far tempo dalla formazione del nuovo catasto edilizio urbano disciplinato dal R.d.l. 13 aprile 1939, n. 652 e tenendo conto delle eventuali intervenute variazioni della consistenza immobiliare annotate negli atti catastali e risultanti alla data di entrata in vigore della legge n. 140 del 2004. Non rileva in senso opposto la delega che la medesima norma conferiva all’Agenzia del demanio per l’attuazione in via amministrativa della ridefinizione della linea di demarcazione, consistendo tale attuazione unicamente in un procedimento di delimitazione avente funzione di mero accertamento dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà private, con esclusione di ogni potere discrezionale della pubblica amministrazione. Il giudice di rinvio, che si designa nella Corte d’Appello di Campobasso, in diversa composizione, dovrà accertare la natura demaniale o meno dei terreni oggetto di causa, tenendo conto dell’immediata portata precettiva della modifica Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -45- dell’art. 6 co. 2 bis del d.l. n. 80/2004 conv. dalla legge n. 140/2004. Va altresì ribadito che tale indagine dovrà specificamente tenere conto della volontà del legislatore di far retroagire la perdita del carattere della demanialità alla data in cui sono intervenute le eventuali modifiche catastali in contrasto con l’atto di delimitazione del 1912, rilevando tale retroazione anche ai diversi fini della determinazione dell’eventuale indennità di occupazione dovuta dai privati. 11. L’accoglimento dei motivi di cui al punto che precede determina poi l‘assorbimento del primo motivo del ricorso principale, del terzo, quarto e sesto motivo del ricorso incidentale di Di ON TE e GI RE, del terzo e del quarto motivo del ricorso incidentale di DI RI più altri, nonché del primo, secondo, terzo, quinto e sesto motivo del ricorso incidentale di LI RI AR. 12. Quanto al quarto motivo del ricorso principale, lo stesso deve essere dichiarato infondato relativamente alla censura dell’omessa estromissione dal giudizio degli eredi di NO AN e di NO IA IO, e ciò in quanto la tesi dei ricorrenti parte dall’erroneo presupposto che il giudizio sia stato intrapreso allorché i loro danti causa avevano già alienato la proprietà dei terreni rivendicati dalle amministrazioni statali (1986), indicando come data di inizio del giudizio quella della riassunzione dinanzi al Tribunale di Campobasso, avvenuta per i ricorrenti in esame nel 1988, trascurando però che trattasi di giudizio inizialmente Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -46- intrapreso dinanzi al Tribunale di Napoli nel 1981, e riassunto dinanzi al Tribunale di Campobasso a seguito di dichiarazione di incompetenza del primo, circostanza questa che impone di ritenere pendente la lite, ai fini dell’applicazione dell’art. 111 c.p.c., sin dalla data del primo atto di citazione (e senza che nel motivo sia chiarito se gli stessi fossero già stati o meno evocati in giudizio ab initio, in violazione del principio di specificità del motivo). Inoltre, va evidenziato che la controversia ha ad oggetto anche il pagamento degli indennizzi per la pregressa e permanente occupazione dei terreni, domanda per la quale resta ferma la legittimazione passiva dei ricorrenti, ancorché abbiano poi alienato la proprietà delle aree, in relazione all’anteriore periodo di occupazione. L’accoglimento dei motivi di cui al punto 10. implica poi l‘assorbimento della censura specificamente avanzata da CC IS. 13. Deve invece essere accolto il quinto motivo del ricorso principale. Ed, invero, premesso che nel presente giudizio sono cumulate plurime domande di rilascio e di condanna avanzate dalle amministrazioni statali nei confronti dei vari occupanti delle aree asseritamente demaniali, così che deve affermarsi la scindibilità della causa in relazione alla contestazione della titolarità di ogni singola area occupata, effettivamente si rileva che il Tribunale, nella sentenza n. 543/2009, a pag. 10, aveva escluso che ricadessero nel demanio marittimo le particelle Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -47- occupate dalla RR e da Di ET AR e RE RA, precisando che la domanda andava quindi respinta nei loro confronti. Tuttavia, in dispositivo la condanna alla demolizione, al rilascio ed al risarcimento del danno ha coinvolto anche questi ultimi (cfr. pagg. 24 e 26 della sentenza del Tribunale). Il preteso errore commesso era stato poi oggetto di censura tramite appello da parte dei detti ricorrenti, senza che la Corte d’Appello abbia però fornito risposta, il che denota la violazione dell’art. 112 c.p.c. Il motivo deve essere accolto dovendo il giudice di rinvio, come sopra designato provvedere anche su tale motivo di gravame. 14. Va rigettato il quinto motivo del ricorso incidentale avanzato da Di ON TE e GI RE, in quanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione invocata nel mezzo di impugnazione come giudicato esterno risulta emessa, come riferito in ricorso, all’esito di un procedimento penale che non ha visto la costituzione di parte civile delle amministrazioni controricorrenti (nel motivo si riferisce solo del fatto che il processo penale è scaturito dalla denuncia della Capitaneria di Porto e dell’Agenzia del MA, e che furono sentiti come testi i funzionari che avevano proceduto all’accertamento dell’occupazione), il che impedisce di poter invocare l’efficacia di giudicato esterno di cui all’art. 654 c.p.p. (Cass. n. 30838/2018). Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -48- 15. Va infine accolto il primo motivo del ricorso incidentale avanzato da GR RI EN più altri. Effettivamente, in relazione all’edificio realizzato sulle particelle nn. 354, 473 e 485 del foglio 22, il giudizio di primo grado, volto ad ottenere il rilascio delle aree, oltre alla demolizione del manufatto edificato ed al risarcimento del danno da illegittima occupazione, si era svolto nei confronti di tutti gli eredi di GR AT, originario occupante, e cioè nei confronti della moglie NO RI RM e dei figli GR RI EN, GR LF IO e GR DR AR. Il Tribunale di Campobasso, in accoglimento della domanda, aveva disposto la condanna al rilascio, al ristoro per equivalente del danno da occupazione, ed alla demolizione del manufatto (pagg. 35 e 36). L’appello è stato, però, proposto unicamente da GR DR AR, che ha evocato in giudizio le sole amministrazioni istanti, omettendo di citare anche gli altri coeredi, asseriti comproprietari del manufatto da demolire. Ancorché la giurisprudenza di questa Corte abbia escluso il litisconsorzio necessario per l’azione di rilascio e di risarcimento del danno da occupazione avanzata nei confronti di uno solo dei pretesi comproprietari (Cass. n. 25200/2017), e ciò in quanto la pronuncia di accoglimento è idonea a spiegare effetti relativamente a colui che è stato evocato in giudizio e non può pertanto considerarsi "inutiliter data", mentre l'obbligazione risarcitoria eventualmente connessa a Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -49- quella di rilascio è per sua natura solidale e non dà luogo a litisconsorzio necessario, e considerato che del pari deve escludersi la natura litisconsortile del processo in relazione alla domanda di usucapione coltivata anche in grado di appello dal GR AR DR (cfr. Cass. n. 6163/2006, secondo cui in tema di giudizio diretto all'accertamento dell'usucapione, la fattispecie del litisconsorzio necessario ricorre esclusivamente nel caso in cui la pluralità soggettiva sia rinvenibile dal lato passivo del rapporto, cioè tra coloro in danno dei quali la domanda è diretta, non anche nell'ipotesi in cui essa si riscontri dal lato attivo, atteso che, in tale evenienza, l'azione proposta è diretta a costituire una situazione compatibile con la pretesa che i soggetti non citati in giudizio potranno eventualmente vantare in futuro), il litisconsorzio necessario si imponeva in ragione della richiesta di demolizione avanzata da parte attrice. Al riguardo, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'azione diretta alla demolizione di un bene comune a più persone, dovendo necessariamente essere proposta nei confronti di tutte, dà vita ad una ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che ove, nel giudizio di primo grado, sia mancata l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli interessati non citati a comparire, il giudice di appello è tenuto a rimettere la causa al primo giudice a norma dell'art. 354 c.p.c., per la riassunzione del giudizio nei confronti di costoro (Cass. n. 23564/2019; Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -50- Cass. n. 3925/2016; Cass. S.U. n. 1238/2015, anche ove la demolizione concerna un manufatto oggetto di compossesso). La sentenza impugnata è pertanto affetta da nullità relativamente alla decisione che concerne le predette particelle, avendo deciso in assenza di evocazione in appello di alcuni litisconsorti necessari, e deve essere cassata sempre con rinvio per nuova decisione al giudice a tal fine già individuato. 16. Al giudice di rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del presente giudizio.
PQM
Accoglie nei limiti di cui in motivazione il secondo e terzo motivo del ricorso principale, il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale di IC RI, IC UG, IOmbo RA, SS AN, IZ OR e SS NA, il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale di Di ON TE e GI RE, il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale di DI RI ID IA, ID RI e ID AN, il secondo motivo del ricorso incidentale di GR RI EN, GR LF IO e NO RI RM ed il quarto motivo del ricorso incidentale proposto da LI RI AR, LI RI TT e LI RI LA più altri, nonché il quinto motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale di GR RI EN, GR LF IO e NO RI RM;
Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -51- Rigetta il quarto motivo del ricorso principale ed il quinto motivo del ricorso incidentale proposto da Di ON TE e GI RE;
Dichiara assorbiti tutti gli altri motivi del ricorso principale e dei ricorsi incidentali;
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Campobasso in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^
CC RITA, CC UGO, IO FRANCA, IZ TO, SS TO, SS DE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTANELLI 11, presso lo studio dell'avvocato PAOLA NAZZARO, rappresentati e difesi dall’avvocato BE AN, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, AGENZIA DEL DEMANIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -3- presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 21/2021 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 25/01/2021; nonché sul ricorso riunito 20600-2021 proposto da: RD AR, AL AR, AL IVANA, AL DR, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA LIMA 20, presso lo studio dell'avvocato IN IACOVINO, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati IN OR, CO BEER, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, AGENZIA DEL DEMANIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 21/2021 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 25/01/2021; nonché sul ricorso riunito 19774-2021 proposto da: DI SO CL, OR EN, SA AR, rappresentati e difesi dall’avvocato UR IT giusta procura in calce al ricorso;
Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -4-
- ricorrenti -
contro MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, AGENZIA DEL DEMANIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 21/2021 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 25/01/2021; nonché sul ricorso riunito 6551-2022 proposto da: GRANITO LF PIO, GRANITO AR ELENA, AC AR RM, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32/A, presso lo studio dell’avvocato LIDIA GO CIABATTINI, rappresentati e difesi dall'avvocato EP BB, giusta procura in calce al ricorso;
DE NN AR, DE NN VITTORIO, DE NN OL, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32/A, presso lo studio dell’avvocato LIDIA GO CIABATTINI, rappresentati e difesi dall'avvocato EP BB, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -5- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, AGENZIA DEL DEMANIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti -
nonché contro GRANITO NICANDRO GIANCARLO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 21/2021 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 25/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/2022 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dottor ALDO CENICCOLA che, relativamente ai ricorsi di cui al procedimento n. 12950/2021 e n. 19774/2021, ne ha chiesto il rigetto, e che relativamente al procedimento di cui al n. 6551/2022 RG ha chiesto l’accoglimento del ricorso proposto da GR RI EN, GR LF IO e NO RI RM, ed il rigetto del ricorso proposto da LI RI AR, TT e LA, nonché le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Dottor CORRADO MISTRI, che, relativamente al ricorso di cui al procedimento n. 20600/2021 RG, ha chiesto la declaratoria di parziale inammissibilità del ricorso con il rigetto nel resto, ovvero in subordine l’integrale rigetto;
Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -6- Lette le memorie dei ricorrenti di cui al giudizio n. 12950/2021 RG, nonché nel giudizio n. 19774/2021 RG;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dottor ALDO CENICCOLA che ha conclsuo conformemente alle richieste scritte;
Uditi l’avvocato IN MASTRANGELO, l’avvocato UR IT, l’avvocato EP BB e l’avvocato BE AN per i ricorrenti;
RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione del 1981, gli odierni controricorrenti convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli numerosi occupanti i suoli ubicati nel Comune di Termoli, nella zona denominata IO Vivo, i quali nelle more avevano anche edificato sui suoli asseritamente occupati, lamentando che l’occupazione aveva ad oggetto dei terreni facenti parte del demanio statale, come da delimitazione risalente al 1912, concludendo per la condanna dei medesimi al rilascio delle zone di proprietà pubblica, alla demolizione delle opere abusivamente edificate, e con la condanna al pagamento di un’indennità di occupazione. Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 8658 del 21 settembre 1987 dichiarava la propria incompetenza, in quanto nelle more era stata istituita la Corte d’Appello di Campobasso, sicché la causa andava rimessa al Tribunale di Campobasso, in applicazione delle regole del foro erariale. Riassunta la causa, e nella resistenza di molti dei convenuti i quali invocavano la natura patrimoniale disponibile dei beni Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -7- oggetto di causa, rivendicandone l’usucapione, il Tribunale di Campobasso, con la sentenza n. 543/2009, accertava la natura demaniale marittima delle aree oggetto di causa, con la condanna dei convenuti alla demolizione delle opere eseguite, al rilascio delle aree ed al pagamento di indennizzi per la protratta occupazione dei fondi. Avverso tale sentenza proponevano appello Di IS NT più altri convenuti, che contestavano la correttezza della decisione gravata, quanto alla qualificazione delle aree come demaniali, concludendo per il conseguente rigetto delle domande della parte pubblica. Con separati atti di citazione numerosi dei privati gravavano a loro volta la sentenza del Tribunale. Disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Cravero RT ed HI William, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Agenzia del MA, oltre ad opporsi all’accoglimento degli avversi appelli, proponevano a loro volta appello autonomo chiedendo accogliersi la domanda anche nei confronti di alcuni privati per i quali il Tribunale aveva disatteso le richieste di condanna. Riuniti i giudizi, la Corte d’Appello di Campobasso, con la sentenza n. 21 del 25 gennaio 2021, ha rigettato l’appello principale e gli appelli incidentali, compensando anche le spese del secondo grado. In primo luogo, dichiarava infondata l‘eccezione sollevata da alcuni degli appellanti secondo cui a seguito della riassunzione Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -8- dopo la dichiarazione di incompetenza, la domanda originaria sarebbe stata mutata, e ciò perché solo in sede di riassunzione si sarebbe sostenuto che tutti i terreni facevano parte del demanio marittimo (mentre inizialmente si era dedotto che i terreni erano parte sia del demanio che del patrimonio disponibile). Secondo i giudici di appello, pur con alcune modifiche letterali, la domanda del Ministero era rimasta immutata essendo finalizzata ad ottenere il rilascio dei terreni in quanto insuscettibili di occupazione e di appropriazione. Passando al merito della questione, e cioè alla verifica circa l’appartenenza delle aree oggetto di causa al MA marittimo ovvero al patrimonio disponibile dello Stato, si rilevava che il Tribunale aveva evidenziato che vi era stata una ricognizione risalente al 1910 ed al 1912, le cui risultanze, quanto all’individuazione dei confini del demanio marittimo erano ancora attendibili, essendo stata svolta nel contraddittorio delle amministrazioni interessate, ed all’esito di un procedimento che aveva visto le parti interessate concordare sugli esiti, e senza che i muramenti intervenuti a far data dal 1912 potessero inficiare la correttezza della delimitazione. Nella specie, emergeva che la zona intermedia tra il torrente IO VI ed il fiume BI era stata interessata da un’intensa attività edificatoria, che aveva avuto ad oggetto le aree catastalmente riportate nel comune di Termoli ai fogli 22 e 31. Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -9- Ad avviso della Corte, le indagini compiute dal CTU nominato in primo grado andavano reputate attendibili, avendo questi proceduto alla disamina di copiosa documentazione. Le verifiche avevano evidenziato che una linea blu presente su di una planimetria interessante la zona per cui era causa era stata verosimilmente apposta tra il 1970 ed il 1980, e che solo a distanza di anni dalla redazione della delimitazione del 1912, si era cercato di ripristinare i termini lapidei fissati con il verbale del 19 marzo 1912, essendosene però rinvenuti solo alcuni. La linea di delimitazione del bene demaniale di cui alla mappa del 1912 si rinveniva anche sugli attuali estratti del foglio di mappa 31, sebbene colorata in blu, emergendo inoltre che il contorno interno della particela 19, secondo l’ultimo estratto di mappa, risultava avere incluso nel demanio pubblico dello Stato – NT MA una fascia più ampia di territorio. Le conclusioni dell’ausiliario deponevano quindi per l’affermazione che molti dei fondi oggetto di causa erano in realtà ricadenti nel demanio marittimo dello Stato, ed ex art. 823 c.c. erano quindi insuscettibili di acquisto da parte dei privati, in assenza di un provvedimento formale di declassificazione ex art. 35 cod. nav. Ad avviso della Corte d’Appello non poteva prescindersi dalle attività di ricognizione risalenti agli anni 1910 e 1912, risultando altresì che una fascia individuata dalla linea di demarcazione del 19 marzo 1912 era sempre idonea a soddisfare i pubblici usi del mare, costituendo il cd. arenile. Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -10- Non poteva poi darsi rilievo al fatto che parte di questa zona fosse qualificata come “NT MA”, e ciò in quanto si tratta di denominazione che la stessa aveva assunto solo con l’impianto del catasto geometrico particellare avvenuto nel 1937-39, a seguito di rilievi da parte di funzionari dell’UTE, e non anche per effetto di indicazioni del personale del Ministero della RI Mercantile, il che impediva di poter riscontrare un’ipotesi di cd. sdemanializzazione tacita. L’irrilevanza di tale denominazione era stata poi anche affermata da un precedente di legittimità. In merito all’incidenza nella vicenda della novella apportata dall’art. 6 co. 2 bis della legge n. 140/2004, di conversione del d.l. n. 80/2004, che aveva esteso al Comune di Termoli la disciplina inizialmente dettata per il Comune di NO, prevedendo che la delimitazione della fascia demaniale marittima sarebbe avvenuta retroattivamente, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione, la Corte d’appello affermava che la norma presupponeva un’attività volta a darvi pratica attuazione da parte dell’Agenzia del MA di intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di guisa che, nell’inerzia di tali amministrazioni e dei privati che avevano omesso di sollecitare le stesse, la norma non poteva trovare concreta applicazione, dovendosi escludere che la stessa fosse immediatamente esecutiva, essendo invece necessitante di un’attività amministrativa di ricognizione. Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -11- Per l’effetto andava confermato il principio secondo cui la sdemanializzazione delle aree appartenenti al demanio marittimo, ex art. 35 cod. nav., non può avvenire in via tacita, ma presuppone l’adozione di un provvedimento formale della PA, che però non risultava essere intervenuto. Tale conclusione imponeva il rigetto di alcuni degli appelli con i quali si evidenziava la condotta acquiescente tenuta dalla parte pubblica per un lungo periodo di tempo. La sentenza provvedeva altresì al rigetto di tutti gli appelli volti a contestare la determinazione del quantum dell’indennizzo, avendo il Tribunale fatto corretta applicazione dell’art. 8 della legge n. 400 del 1993. Quanto al motivo di appello con il quale si contestava la valutazione di tardività dell’eccezione di usucapione, la Corte distrettuale rilevava che la stessa, ove anche reputata tempestiva, era però priva di fondamento, non potendo acquisirsi a titolo originario la proprietà di un bene demaniale. Circa la censura sollevata in merito all’indennizzo, al cui pagamento erano stati condannati gli eredi di Di OL MM e del IC, la Corte evidenziava che il motivo non specificava a quali dei due danti causa singulatim appartenessero le particelle, il che impediva di verificare la correttezza della doglianza, ma anche a voler ammettere una distinta proprietà, gli appellanti erano tutti eredi di entrambi i danti causa, e come tali dovevano tutti far fronte alle obbligazioni maturate in capo a questi ultimi. Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -12- La Corte disattendeva altresì il motivo di appello con il quale si lamentava la mancata evocazione in giudizio anche della Regione e del Comune di Termoli, osservando che l’art. 56 del DPR n. 616/1977 aveva delegato a tali enti solo la gestione delle funzioni amministrative sul litorale marittimo, ma non anche la proprietà, sicché gli stessi enti non avevano interesse alla definizione del presente procedimento. Quanto, infine, agli appelli proposti dai soggetti pubblici, la Corte d’appello ne ravvisava l’infondatezza, atteso che gli stessi attenevano a particelle delle quali doveva escludersi, proprio alla luce della delimitazione del 1912, la natura demaniale. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso principale sulla base di cinque motivi, illustrati anche da memorie, EN BI, RE ES, EL ND TA, EL ND AN RI, IZ AN, RI LA, RI LE, RI LO, IO AN, Di ET AR, RA AN RI, LA LU RI, UD RE, IZ EN, SS LL, LA AN, PE LA, ER AN EL, EL ND MA, CI FA, EN IG, EN IA, RI CI, CC IS, UD SA, RE EN, LA LI, VE UR, RE EN IO, IZ UI, EL ND SC, IZ RI Pia, NO LF, Di IS NT, PE NA, Gotz Susanne, Di Palma Rosaria, EL ND RI, EI DO, NO ISbetta, IC ES, RA Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -13- GN, NO RO, ZI UI, ZI RI, NO EL, SS ET. IC RI, IC UG, IOmbo RA, SS AN, IZ OR e SS NA hanno proposto autonomo ricorso affidato a due motivi, illustrati da memorie. Di ON TE e GI RE hanno proposto autonomo ricorso affidato a sei motivi, illustrati da memorie. DI RI, ID IA, ID RI e ID AN hanno proposto autonomo ricorso affidato a quattro motivi. GR RI EN, GR LF IO e NO RI RM hanno proposto autonomo ricorso affidato a due motivi. LI RI AR, LI RI TT e LI RI LA hanno proposto autonomo ricorso affidato a sei motivi. L’Agenzia del MA, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno resistito a tutti i ricorsi con separati controricorsi. GR DR AR non ha svolto difese in questa fase. RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente rileva il Collegio che avverso la medesima sentenza della Corte d’Appello di Campobasso (n. 21/2021) risultano essere stati proposti vari ricorsi principali separatamente avanzati dalle varie parti che hanno preso parte al giudizio di appello, autonomamente iscritti a ruolo, Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -14- dovendosi pertanto disporre d’ufficio la riunione degli stessi, come appunto previsto dall’art. 335 c.p.c. Inoltre, per evidenti ragioni di ordine cronologico, la qualifica di ricorso principale deve essere attribuita al ricorso proposto per primo in ordine di tempo, e cioè al ricorso avanzato da Di IS NT più altri, convertendosi gli altri ricorsi autonomi in ricorsi incidentali (cfr. ex multis Cass. n. 33809/2019). 2. Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la Corte d’Appello travolto sia la causa petendi che il petitum della domanda, come risultavano dall’originario atto di citazione e dalla successiva riassunzione dell’Avvocatura dello Stato. Inammissibilità della richiesta, ed in via gradata, illegittimità per non avere statuito sulla querela di falso della apocrifa planimetria del 1983. Si deduce che con l’originario atto di citazione si era fatta distinzione quanto all’occupazione tra i terreni appartenenti al demanio marittimo e quelli del cd. demanio patrimoniale, in quanto per gli occupanti dei secondi si faceva riferimento alla disciplina di cui all’art. 936 c.c. La distinzione è stata però inopinatamente disattesa dalla sentenza impugnata. Inoltre, si lamenta che la Corte distrettuale non abbia degnato di considerazione la querela di falso proposta nei confronti della planimetria del 1983 prodotta in causa dalla controparte. Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -15- Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 co. 2 bis del decreto legge n. 80/2004, conv. nella legge n. 104/2004, come modificato dall’art. 1 co. 907 della legge n. 205/2017 e degli artt. 822 c.c. e 28 cod. nav., relativamente alla dizione “NT MA” ed alla sua qualificazione come demanio disponibile, nonché della direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) del 15 aprile 2008, prot. 16042/0008/SM. Si evidenzia che tradizionalmente la dizione di NT MA designa quei beni che, in quanto provenienti dal patrimonio degli stati preunitari ovvero degli enti ecclesiastici, appartengono allo Stato ma fanno parte del suo patrimonio disponibile. Nella specie, il verbale di delimitazione del 19 marzo 2012 distingueva tra la spiaggia, ovvero la fascia di terreno più prossima al mare, indicata come demanio marittimo, dalla fascia più interna, invece designata come demanio patrimoniale. Tale distinzione ha trovato poi conferma nell’istituzione del catasto particellare, in quanto solo la prima fascia è stata indicata come MA pubblico dello Stato – MO RI Mercantile, trovando la seconda fascia l’assegnazione al MA pubblico – NT MA. Tale distinzione, che ha poi corrispondenza anche nelle diverse modalità di gestione dei beni, conforta quindi sul fatto che la fascia più interna, ove sono ubicati i beni dei ricorrenti, è parte del patrimonio disponibile. Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -16- Il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione del co. 2 bis dell’art. 6 del d.l. n. 80/2004 e successive modifiche, in quanto si è affermato che la norma non è immediatamente esecutiva, ma necessiti di ulteriori adempimenti amministrativi per la sua vigenza, nonché la violazione della menzionata Direttiva del MIT. La sentenza, negando l’immediata applicazione della modifica del 2017, ha erroneamente interpretato la legge, che è invece suscettibile di immediata applicazione quanto all’individuazione dei beni demaniali. Ciò trova risposta nel contenuto della citata Direttiva che chiarisce come lo scopo della novella sia stato proprio quello di risolvere il contenzioso venutosi a creare con i privati, ribadendo il carattere meramente ricognitivo dell’attività amministrativa cui fa richiamo la legge. Il quarto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 co. 3, 112, 132 co. 2 n. 4 c.p.c., avendo la Corte distrettuale omesso di provvedere sulla richiesta di estromissione dal giudizio di LF e RO NO e di DO EI (eredi di NO AN) e di LF, EL ed ISbetta NO (eredi di IA IO NO) e di CC IS (coniuge rinunciataria all’eredità di IA IO NO). Si deduce che, in relazione alla particella n. 592 del foglio 31, i germani NO AN e IA IO erano subentrati al padre LF, e che gli stessi avevano alienato il terreno ad Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -17- un terzo in data 6 agosto 1986, il quale lo aveva a sua volta alienato alla S.a.s. IO AN & figli. Si deduce che i predetti sono stati evocati in giudizio nel 1988 allorché avevano già trasferito la proprietà del bene, e che in appello gli eredi di NO AN avevano chiesto di essere estromessi dal giudizio, essendo stata analoga richiesta avanzata anche dagli eredi di NO IA IO. Tuttavia, tali istanze non sono state esaminate dai giudici di appello, che nemmeno hanno preso in esame la richiesta di estromissione di CC EN, la quale aveva rinunciato all’eredità del coniuge IA IO NO. Il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., per aveva la sentenza omesso ogni pronuncia quanto al difetto di legittimazione di ET BO (erede di RE OM) e di Di ET AR e RE RA, sebbene avessero dedotto di essere cointestatari di una particella che il Tribunale aveva escluso da quelle appartenenti al demanio (particelle 156, 352 e 157 del foglio 31), salvo poi in dispositivo condannarli al rilascio ed alla demolizione delle costruzioni ivi realizzate. La questione era stata fatta oggetto di specifico motivo di appello, che però non risulta esaminato. 3. Il primo motivo del ricorso incidentale di IC RI, IC UG, IOmbo RA, SS AN, IZ OR e SS NA lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 co. 2 bis della legge n. 140/2004 e successive modifiche, nonché degli Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -18- artt. 822 c.c. e 28 cod. nav., relativamente alla dizione NT MA, e della Direttiva MIT del 15 aprile 2008. Si richiama la differenza tra demanio marittimo e cd. MA NT, ribadendosi che per quest’ultimo non opera la disciplina prescritta per i beni demaniali. In ogni caso la sentenza non ha tenuto conto del contenuto della novella di cui alla legge n. 140/2004, la quale ha compiuto una ricognizione normativa, con la quale è stata attribuita piena valenza alla preesistente classificazione catastale. La soluzione del giudice di appello che ha reputato la norma inapplicabile prima dell’attivarsi delle amministrazioni viola il precetto primario, vanificando la ratio della legge che era quella di porre fine al contenzioso in atto. Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione della medesima norma di cui al primo motivo, nella parte in cui la stessa è stata ritenuta non immediatamente esecutiva. Deve, invece, reputarsi che il rinvio alla classificazione catastale esistente mira con immediatezza a favorire l’individuazione dei beni attualmente facenti parte del demanio marittimo, e ciò in linea con quanto emerge anche dai lavori preparatori della legge del 2017. La norma, quindi, esclude ogni discrezionalità dell’amministrazione nell’individuazione della fascia di proprietà demaniale, il che rende anche superflua ai fini dell’immediata individuazione dei beni invece facenti parte del Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -19- patrimonio disponibile l’esercizio di un’ulteriore attività amministrativa. A tal fine si rileva che solo nella parte in fatto del ricorso si deduce che per i IC vi sarebbe stata uno sdoppiamento dei giudizi, e che ciò avrebbe determinato una condanna degli stessi per due volte e per la medesima causale, ma la questione non risulta riproposta tra i motivi di ricorso, e ciò sebbene la sentenza impugnata al §4 abbia espressamente ritenuto ininfluente tale pretesa duplicazione, anche perché non adeguatamente specificata nell’atto di appello. 4. Il primo motivo del ricorso incidentale di Di ON TE e GI RE denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 co. 2 bis della legge n. 140/2004 e successive modifiche nella parte in cui è stata negata la sua immediata esecutività, trascurandosi la volontà del legislatore. Il secondo motivo denuncia sempre in relazione alle medesime norme, nonché agli artt. 822 c.c. e 28 cod. nav. ed alla Direttiva MIT del 15 aprile 2008 il fatto che la sentenza abbia reputato che l’intestazione risultante in catasto di MA Pubblico dello Stato – MA NT sia parificabile a quella di MA Pubblico dello Stato – MO RI Mercantile. Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 222 c.p.c., con omesso esame di un fatto controverso per il giudizio. Si evidenzia che in appello era stata avanzata querela di falso avverso la planimetria che contrassegnava con una linea blu il confine dell’area demaniale, ma i giudici di appello hanno Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -20- omesso di dare seguito a tale richiesta, senza pronunciarsi sulla sua ammissibilità. Il quarto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., con omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in quanto in appello si era chiesto di valutare le conclusioni del CTU, ing. EL Greco, il quale aveva evidenziato nella sua relazione come la planimetria recante la linea di colore blu, fornita a suo tempo dalla Capitaneria di Porto di Termoli, non corrispondeva alla planimetria originale del 1912 ed al relativo verbale di accordo. Tale contestazione, mossa anche in appello non è stata in alcun modo presa in esame dalla sentenza gravata che ha acriticamente confermato quella di primo grado. Il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. nonché degli artt. 654 e 652 co. 1 c.p.p., con nullità della sentenza ed omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in quanto non è stato preso in considerazione il giudicato formatosi in sede penale, all’esito del procedimento che aveva visto imputati il GI e la Di ON proprio per l’occupazione delle particelle oggetto di causa. Il Tribunale di Larino con sentenza irrevocabile ha infatti assolto i ricorrenti incidentali, il che costituisce giudicato anche sulla natura non demaniale delle particelle interessate dall’occupazione. Il sesto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., con omesso esame di un fatto Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -21- controverso e decisivo per il giudizio in quanto nell’atto di appello si era sottolineato che le particelle di cui al foglio di mappa n. 22 avevano una situazione morfologica diversa da quella di cui al foglio 31, il che avrebbe imposto un maggiore approfondimento. 5. Il primo motivo del ricorso incidentale di DI RI, ID IA, ID RI e ID AN lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 822 c.c., 28 e 35 cod. nav. nella parte in cui i giudici di appello hanno escluso che la novella del 2017 di cui all’art. 6 co. 2 bis della legge n. 140/2004 fosse immediatamente esecutiva, senza la necessità di alcun ulteriore adempimento in via amministrativa. Il secondo motivo denuncia la violazione sempre dell’art. 6 co. 2 bis già citato, in relazione alla omessa considerazione della differente nozione di NT MA rispetto a quella di demanio marittimo, che invece impone di assegnare ai beni ricompresi nel primo la natura di beni del patrimonio disponibile. Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 222 c.p.c. con omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in quanto in appello era stata avanzata querela di falso nei confronti della planimetria prodotta dalla Capitaneria di Porto, recante la delimitazione delle aree con una linea di colore blu, differente rispetto alla planimetria originale. Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -22- Tuttavia, nonostante la querela fosse stata reiterata nelle varie udienze, la Corte d’Appello ha omesso di darvi seguito e di pronunciarsi sulla stessa. Il quarto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in quanto si sarebbe affermata la natura demaniale delle aree oggetto di causa, nonostante la CTU avesse espresso delle perplessità circa l’effettiva corrispondenza della planimetria con la linea blu alla situazione originariamente determinatasi nel 1912, che invece faceva un espresso riferimento all’esistenza di un’area designata come demanio patrimoniale. 6. Il primo motivo del ricorso incidentale di GR RI EN, GR LF IO e NO RI RM denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 331 c.p.c., per la mancata integrazione del contraddittorio in appello. Si rileva che in primo grado erano stati evocati in giudizio i ricorrenti unitamente a GR AR DR per l’occupazione delle particelle nn. 354, 473 e 485 del foglio n. 22. Il Tribunale aveva accolto la domanda con la condanna al rilascio, previo accertamento dell’occupazione abusiva. Tuttavia, l’appello è stato proposto dal solo GR AR DR nei confronti delle parti pubbliche, omettendo però di evocare in giudizio anche gli altri pretesi occupanti. In tal modo la sentenza è stata emessa all’esito di un giudizio di appello che ha visto la presenza del solo appellante, senza Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -23- che sia stata disposta, come invece doveroso, l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei ricorrenti incidentali, i quali sono litisconsorti necessari. Il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 co. 2 bis della legge n. 140/2004 e successive modifiche, nonché degli artt. 822 c.c. e 28 cod. nav. e della Direttiva MIT del 15 aprile 2008, nella parte in cui, senza tenere conto della differente natura dei beni appartenenti al MA NT, è stata esclusa la rilevanza che la norma sopravvenuta ha inteso assegnare alle emergenze catastali, imponendo, poi, altrettanto illegittimamente, che l‘efficacia della norma fosse condizionata all’esecuzione di attività da parte delle amministrazioni. 7. Il primo motivo del ricorso incidentale LI RI denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 111 Cost., 36 e 61 del D. Lgs. n. 546/1992, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché dell’art. 112 c.p.c., in quanto non si sarebbe tenuto conto del differente contenuto dell’originario atto di citazione rispetto al successivo atto di riassunzione dinanzi al Tribunale di Campobasso, negandosi apoditticamente che vi fosse stata una mutatio libelli. Inoltre, la Corte distrettuale non si sarebbe pronunciata sulla richiesta di usucapione avanzata dai ricorrenti incidentali. Il secondo motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata valutazione delle critiche mosse alla CTU, che aveva posto a fondamento delle proprie conclusioni, poi recepite in sentenza, le Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -24- emergenze di una planimetria recante una linea blu che non corrisponde al quadro scaturente dalla delimitazione del 1912. Il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonché dell’art. 111 Cost., 36 e 61 del D. Lgs. n. 546/1992 e degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in quanto la sentenza non ha minimamente preso in considerazione la querela di falso che era stata proposta in appello avverso la detta planimetria recante una linea di demarcazione di colore blu. Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 co. 2 bis della legge n. 140/2004 e successive modifiche, nonché degli artt. 822 e 950 c.c., 28 cod. nav. e della Direttiva MIT del 15 aprile 2008. Si contesta che, pur dovendosi reputare che l’inclusione delle particelle nel cd. MA NT assegnasse alle stesse il carattere di beni facenti parte del patrimonio disponibile dello Stato, in ogni caso è stata erroneamente applicata la novella del 2017 che, attribuendo il giusto rilievo ai dati catastali in presenza di una situazione di dubbio, come peraltro suggerito dall’art. 950 c.c., ha inteso risolvere le incertezze che hanno coinvolto le aree oggetto di causa. La sentenza ha, però, inopinatamente ritenuto che la norma non potesse trovare attuazione in assenza di una successiva attività esecutiva da parte della PA, in violazione della ratio legis e delle indicazioni provenienti dallo stesso MIT in Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -25- relazione all’analoga vicenda che aveva coinvolto il Comune di NO. Il quinto motivo denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per la violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la sentenza non ha tenuto conto del motivo di appello con il quale i ricorrenti incidentali invocavano l’applicazione nella fattispecie dell’istituto dell’immemoriale. Il sesto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 111 Cost., degli artt. 36 e 61 del D. Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nella parte in cui la sentenza non si è pronunciata sui motivi di appello con i quali si contestava la misura degli indennizzi risarcitori nonché la mancata applicazione dell’art. 936 c.c. 8. Ragioni di ordine logico impongono la preventiva disamina del secondo e terzo motivo del ricorso principale, del primo e del secondo motivo del ricorso incidentale di IC RI più altri, del primo e del secondo motivo del ricorso incidentale di Di ON TE e GI RE, del primo e del secondo motivo del ricorso incidentale di DI RI più altri, del secondo motivo del ricorso incidentale di GR RI EN più altri e del quarto motivo del ricorso incidentale proposto da LI RI AR più altri, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione. Gli stessi, infatti, pongono, con argomentazioni in larga parte sovrapponibili, la questione dell’incidenza sulla vicenda in esame della novella normativa del 2017, con la quale è stato Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -26- aggiunto il Comune di Termoli a quelli originariamente contemplati nell’art. 6 co. 2 bis della legge n. 140/2004 di conversione del decreto legge n. 80/200, con la quale è stata prevista, con efficacia retroattiva una riqualificazione dell’area demaniale marittima, conformemente alle risultanze catastali. 9. Occorre però preventivamente riassumere le vicende che hanno determinato il presente contenzioso. Come si ricava dalla comune narrazione dei fatti, nonché dal contenuto delle sentenze emesse nei precedenti gradi di giudizio, i beni di cui si controverte ricadono in una fascia litoranea delimitata ad est dal mare Adriatico e ad ovest da una linea di demarcazione del demanio marittimo suddivisa in due tratti distinti, tracciati in base ad un verbale di delimitazione redatto a questo fine il 19 marzo 1912 di concerto tra un rappresentante dell'amministrazione marittima periferica dello Stato ed un funzionario dell'Ufficio Tecnico di Finanza di Campobasso, il primo dei quali è compreso fra la riva superiore o sinistra del fiume BI, a sud, e la riva inferiore o destra del torrente "IO Sei Voci", a nord, mentre il secondo tratto corre fra la riva superiore o sinistra del torrente "IO Sei Voci", a sud, e la riva inferiore o destra del torrente "IO Vivo", a nord, e si identifica con il limite naturale rappresentato dalla linea di base dell'altopiano che dal centro di Termoli digrada verso sud. Detto verbale e l'allegata planimetria individuano anche la fascia più interna appartenente al patrimonio dello Stato (c.d. "demanio patrimoniale"), chiarendo, peraltro, che essa si Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -27- estende dalla riva superiore o sinistra del fiume BI, a sud, fino alla riva inferiore o destra del torrente "IO Sei Voci", a nord, e che nel tratto a monte fra la riva superiore o sinistra del torrente "IO Sei Voci" e la riva inferiore o destra del torrente "IO Vivo" non esistono terreni appartenenti al patrimonio dello Stato ma soltanto suoli del demanio marittimo delimitato dalla linea naturale dell'altopiano, di cui la planimetria allegata al verbale del 19 marzo 1912 riporta appunto il tratto tra i torrenti "IO Vivo" e "IO Sei Voci". I Ministeri delle Finanze e dei Trasporti e della Navigazione e l'Agenzia del MA hanno quindi rivendicato l'appartenenza al demanio marittimo di parte dei terreni occupati dalle controparti private, ed hanno allegato, a supporto della tesi della demanialità, il verbale di delimitazione del 19/3/1912 sopra richiamato. I privati, dal canto loro, hanno chiesto l'accertamento negativo dell'appartenenza dei beni stessi al demanio marittimo. Ciò precisato, è agevole rilevare, in primo luogo, che entrambe le posizioni processuali hanno ad oggetto l'accertamento, rispettivamente positivo e negativo, dei caratteri fisici nei quali si compendia la demanialità marittima e che il verbale di delimitazione del 19/3/1912 è stato richiamato dalle amministrazioni del demanio in funzione della prova della demanialità marittima delle aree rivendicate. Il verbale di delimitazione de quo si inseriva nel quadro di un'annosa vertenza fra l'amministrazione del demanio dello Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -28- Stato, da un lato, e, dall'altro, il Comune di Termoli nonché altri soggetti che avevano occupato gli arenili del litorale posto a sud dell'abitato di Termoli. A ridosso della fascia demaniale marittima insisteva un'area composita formata da immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, provenienti dalle proprietà pubbliche dell'epoca preunitaria (c.d. "demanio patrimoniale"), e antichi demani delle comunità locali. Detta area era stata anche oggetto di occupazioni da parte di privati cittadini e tale situazione di fatto, unitamente alle rivendicazioni del Comune di Termoli, aveva interessato la fascia costiera che l'amministrazione marittima riteneva compresa nel demanio marittimo. Di tale controversia si diede atto nel verbale dell'adunanza tenutasi in Termoli il 23/24 novembre 1910, fra il capo del compartimento marittimo di Ancona, un funzionario delegato dall'Intendente di Finanza di Campobasso ed il Commissario del Comune di Termoli, e si richiamò anche un provvedimento adottato dal Ministero della RI mercantile nel 1890, con il quale si era ritenuto di limitare la fascia demaniale marittima entro un raggio di 35 metri misurati dal "battente del mare". In una successiva riunione tenutasi in Termoli il 14/3/1912, alla quale intervennero funzionari dell'Intendenza di Finanza e della Prefettura di Campobasso ed il Sindaco del Comune di Termoli, fu tracciata, su una planimetria risalente al 1846 accettata da tutte le parti intervenute alla precedente adunanza del 23/24 novembre 1910, la linea di demarcazione fra il demanio marittimo e la proprietà comunale nel tratto Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -29- compreso fra il torrente "IO Vivo" ed il torrente "IO Sei Voci", costituita dalla linea che separava la spiaggia dall'altopiano retrostante, e la linea di demarcazione fra il demanio marittimo ed il patrimonio disponibile dello Stato nel tratto compreso fra il torrente "IO Sei Voci" ed il fiume BI, contrassegnata da sei punti nei quali sarebbero stati apposti altrettanti termini lapidei. Con il successivo verbale del 19/3/1912 più volte richiamato, infine, si provvide alla materiale apposizione dei termini lapidei con la partecipazione del delegato del capo del compartimento marittimo di Ancona, come stabilito nel verbale del 14/3/1912, e la delimitazione così operata ricevette l'approvazione del Ministero della RI mercantile con dispaccio n. 2353 dell'11/4/1912. La contestazione in merito all’esatta delimitazione dell’area demaniale rispetto a quella invece suscettibile di appropriazione anche da parte dei privati ha quindi determinato l’insorgenza del contenzioso, di cui il presente procedimento è solo uno dei numerosi rivoli. La situazione dei privati ha visto peraltro l’interessamento anche della Regione che a suo tempo, ed in relazione al contenzioso che aveva interessato anche i vicini Comuni di NO e Vasto, sollevò conflitto di attribuzione, denunciando proprio le iniziative avanzate dalle amministrazioni odierne controricorrenti. La Corte Costituzionale, però, con la decisione del 09/05/2003, n.150 ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione, in quanto la contestazione delle Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -30- intimazioni a privati, possessori di aree asseritamente demaniali, di pagamento di indennità per abusiva occupazione e di rilascio degli immobili sulle stesse costruiti, non investiva funzioni attribuite alla regione, ma conteneva la rivendicazione delle stesse invocando la titolarità del bene cui ineriscono, osservando che alla luce dell'assetto normativo relativo al demanio marittimo, il reale oggetto della controversia proposta davanti alla Corte era costituito non dalla estensione delle funzioni regionali, ma dalla rivendica della titolarità del demanio marittimo (estranea ai conflitti di cui all'art. 134 cost.), cui ineriscono le funzioni contestate, come del resto confermava la richiesta della ricorrente di dichiarare superato lo stesso concetto di demanio statale attraverso una pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 822 comma 1 c.c. Il quadro normativo è stato poi modificato dalle leggi della Regione Molise n. 5 del 5-5-2006 e n. 28 del 27-9-2006. L'art. 3, 1 comma, della L.R. n. 5 del 5 maggio 2006 aveva individuato le aree demaniali marittime della costiera molisana e delle antistanti zone del mare territoriale indicando come linee di demarcazione, per i litorali sud e nord del Comune di Termoli, rispettivamente la linea di demarcazione determinata con verbale del dicembre 1984 dalla Capitaneria di Porto di Pescara e la SS n. 16 "Europa 2" ovvero l'eventuale, diversa e più restrittiva demarcazione demaniale proposta dal S.I.D. (Sistema Informatico del MA) verso il mare, risultante dagli atti ufficiali. E’ però insorto il dubbio che la nuova Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -31- delimitazione del demanio marittimo regionale avesse la sola funzione di delimitare l'ambito territoriale entro il quale la Regione Molise ed i Comuni molisani dovessero esercitare le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo loro rispettivamente attribuite e non estendesse i suoi effetti alla disciplina della proprietà dei beni pubblici e privati sul litorale costiero molisano. Ma la costante giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. Corte Costituzionale 19-10-2007, n. 344; Corte Costituzionale 6-7-2007 n. 255; Corte Costituzionale 10-3-2006, n. 89) evidenziava che l'attribuzione alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo comporta l'individuazione automatica del loro ambito territoriale di applicazione, coincidente con le zone che l'art. 822 c. c. e l'art. 28 cod. nav. qualificano come demanio marittimo, con la conseguenza che sarebbe assolutamente inutile una disposizione legislativa regionale che operasse una individuazione riduttiva dell'ambito territoriale di esercizio delle funzioni amministrative anzidette. Una disposizione di tal genere, infatti, sarebbe priva di effetto e non impedirebbe alla Regione ed ai Comuni l'esercizio delle funzioni loro rispettivamente attribuite in materia di demanio marittimo anche in ambiti territoriali che, pur non ricadendo nella delimitazione operata dalla norma regionale, siano tuttavia compresi nella nozione di demanio marittimo assunta dagli artt. 822 c.c. e 28 cod. nav. Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -32- A fugare ogni dubbio sull'effettiva portata della delimitazione operata dall'art. 3, 1 comma della L.R. n. 5 del 5 maggio 2006 era intervenuta la disposizione di cui all'art. 12, 6 comma, della L.R. n. 28 del 27 settembre 2006, che, con norma di interpretazione autentica vincolante per l'interprete, aveva stabilito che le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 3 della L.R. 5 maggio 2006, n. 5 dovevano essere interpretate nel senso di determinare quali erano nella Regione Molise le zone di cui agli artt. 822 c.c. e 28 cod. nav. In base a tale norma interpretativa, dunque, si intendeva affermare che l’art. 3, 1 comma, della L.R. n. 5 del 5 maggio 2006 assumeva rilievo anche ai fini del diritto privato, individuando l'ambito della proprietà demaniale marittima nella Regione Molise e non la sola estensione territoriale di esercizio delle funzioni amministrative della Regione e dei Comuni in materia di demanio marittimo. Tuttavia la successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 370 del 5/14 novembre 2008 ha dichiarato incostituzionali il comma 1 dell'art. 3 della L. della Regione Molise 5 maggio 2006, n. 5 ed il comma 6 dell'art. 12 della L. della Regione Molise 27 settembre 2006, n. 28, essendo stati ritenuti in contrasto con l'art. 117, 2 comma, lett. l), della Costituzione, per avere il legislatore regionale invaso una materia - la proprietà dei beni pubblici - riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale. Tali disposizioni normative regionali, infatti, essendo rivolte alla disciplina della proprietà dei beni pubblici e privati sul litorale costiero molisano, si Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -33- rivelavano incompatibili con la ripartizione delle funzioni legislative tra lo Stato e le Regioni anche alla luce del novellato art. 117 della Costituzione, che al comma 2, lett. l) riserva allo Stato non soltanto "la giurisdizione e le norme processuali" ma anche "l'ordinamento civile", in tal modo significando che il diritto sostanziale civile, nell'ambito del quale certamente rientra la regolamentazione della proprietà pubblica e privata con le relative definizioni e delimitazioni, costituisce materia di esclusiva competenza statale, sulla quale le Regioni non possono perciò in alcun modo legiferare, pena l'incostituzionalità delle norme che nonostante ciò fossero emanate con la finalità, diretta o indiretta, di disciplinare la proprietà dei beni pubblici. In virtù di detta declaratoria di incostituzionalità, quindi, la delimitazione operata dal comma 1 dell'art. 3 della L. della Regione Molise 5 maggio 2006, n. 5 è stata definitivamente espunta ex tunc dal sistema normativo e non ha avuto più alcuna incidenza nella presente controversia, ritornandosi quindi alla valenza della risalente delimitazione del 1912. Anche i giudici di appello hanno attribuito prevalenza a tale attività di delimitazione, reputando che la qualifica di bene demaniale dovesse avvenire secondo quanto previsto nel verbale del 19/3/1912. La sentenza gravata ha, infatti, condiviso le conclusioni del CTU, ritenendo le medesime, frutto di un’accurata disamina della detta delimitazione, ma anche di “una serie di confronti, rilievi e sovrapposizioni tra le varie mappe, catastali e non..”, Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -34- sicché da “tali confronti è emerso che la esatta linea di confine tra il suolo ricadente nel demanio marittimo è quella di cui al verbale del 19/3/1912…”, ed ha concluso per l’inclusione nel demanio marittimo di gran parte delle particelle oggetto di causa, confermando le statuizioni di condanna emesse dal giudice di primo grado. A tal fine è stato anche svalutato l‘argomento speso dalla difesa dei privati, secondo cui la porzione di terreno dai medesimi occupata era catastalmente qualificata come "NT MA", atteso che la stessa non derivava dalla delimitazione del demanio marittimo operata con il verbale del 19/3/1912 ma risaliva all'impianto del catasto precedente (1937-39), ed era dovuta, perciò, ai rilievi eseguiti dai funzionari dell'UTE e non alle indicazioni esplicite o implicite dei competenti organi centrali e periferici del Ministero della RI mercantile, con la duplice conseguenza che a tale classificazione non poteva attribuirsi l'efficacia di un atto di sdemanializzazione tacita. La sentenza ha poi richiamato la giurisprudenza di questa Corte che ha costantemente ribadito l’impossibilità, a mente dell’art. 35 cod. nav., di operare per il demanio marittimo una sdemanializzazione tacita (Cass. S.U. n. 7739/2020, citata dalla Corte d’Appello, cui adde ex multis, Cass. n. 26655/2019, che ribadisce come il relativo decreto abbia carattere costitutivo, in quanto segue alla verifica, in concreto, della non utilizzabilità delle zone "per pubblici usi del mare", e senza che tale diversità di disciplina rispetto agli altri beni Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -35- demaniali contrasti coi principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 42 Cost., stante, rispettivamente, la non sovrapponibilità degli interessi tutelati dai due istituti e la priorità della salvaguardia della proprietà pubblica rispetto alla privata;
Cass. n. 4839/2019; Cass. n. 10489/2018, che nega che possa aversi sdemanializzazione per l'esercizio di un potere di fatto da parte di un privato che abbia realizzato abusivamente opere e manufatti, in quanto ciò non fa venir meno l'attitudine del bene a realizzare i pubblici usi del mare;
Cass. n. 10817/2009). La Corte d’Appello ha poi reputato che la dizione di NT MA non potesse essere reputata risolutiva, osservando come anche questa Corte si fosse occupata della questione, con la sentenza n. 12945/2014, che proprio in relazione al Comune di Termoli ha ribadito che ai sensi dell'art. 35 cod. nav. la sdemanializzazione dei beni appartenenti al demanio marittimo richiede un formale provvedimento della competente autorità avente efficacia costitutiva e non può avvenire "per facta concludentia", il che imponeva di accertare in concreto se un determinato terreno, pur non facendo parte della spiaggia o del lido del mare, conservasse l'attitudine a consentire in futuro usi pubblici del mare (in motivazione venne precisato che tale indagine non era preclusa dal fatto che il terreno fosse accatastato allo "NT demanio dello Stato" - definizione che di norma è riferita alla proprietà dei beni degli Stati preunitari o degli enti ecclesiastici passata Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -36- parimenti allo Stato - ribadendo la necessità della verifica dei caratteri del demanio marittimo). La Corte d’Appello, peraltro, nella vicenda in esame ha aggiunto in motivazione che la fascia di terreno delimitata dalla linea del 19/3/2012 conservava una potenziale idoneità a soddisfare i pubblici usi del mare. 10. Tuttavia nelle more del giudizio è intervenuta la legge di conversione del decreto legge n. 80/2004, legge n. 140/2004 che ha introdotto all’art. 6, il comma 2 bis, che è stato successivamente modificato dall’art. 1 comma 907 della legge n. 205/2017, con l’espressa aggiunta anche del Comune di Termoli, ai comuni inizialmente presi in esame, che così recita: “2-bis. La fascia demaniale marittima compresa nel territorio del dei comuni di NO e di Termoli (Campobasso) e del comune di San Salvo (Chieti) è delimitata, con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'attuazione in via amministrativa della ridefinizione della predetta linea di demarcazione è delegata d'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”. La norma, che nella sua prima versione contemplava il solo Comune di NO, ha visto poi l’aggiunta del Comune di San Salvo con l’art. 17 quinquies del decreto legge n. 148/2017, conv. nella legge n. 172/2017, ed infine l’aggiunta con la legge n. 205/2017 del Comune di Termoli. Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -37- Trattasi di interventi successivi che erano stati giustificati dalla esigenza di porre fine al contenzioso esistente tra lo Stato ed i vari privati che avevano occupato dei terreni che il primo rivendicava come appartenenti al demanio marittimo, e ciò in considerazione del fatto che l’originario intervento del 2004, come anche riferito dai ricorrenti, aveva assicurato per il territorio di NO la definizione stragiudiziale delle controversie pendenti, essendosi preso atto della nuova delimitazione demaniale da parte dell’Agenzia del MA. In tal senso rileva anche la relazione illustrativa alla modifica di cui alla legge di conversione n. 148/2017, riferita al Comune di San Salvo, nella quale si evidenzia che la finalità della legge era quella di assicurare una nuova delimitazione della fascia demaniale marittima, con efficacia retroattiva, analogamente a quanto già avvenuto per NO, il tutto secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo DL 80/2004. Lo scopo della norma era quello di risolvere le incertezze sulla collocazione della linea di demarcazione della fascia di demanio marittimo, in quanto appariva controverso il regime giuridico delle relative aree per il consolidarsi di situazioni di proprietà privata in territori ubicati in prossimità dell'ampia fascia appartenente inequivocabilmente al demanio. Nella relazione si evidenziava, altresì, che per effetto dell’intervento normativo anche la fascia demaniale marittima compresa nel territorio di San Salvo diveniva oggetto di nuova Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -38- delimitazione, con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 80/2004. Analoghe considerazioni, tenuto conto del mero rinvio, che è dato leggere nella relazione illustrativa al Senato del comma 907 dell’art. 1 della legge n. 205/2017, alla giustificazione della precedente modifica riguardante il Comune di San Salvo, valgono peraltro anche in relazione al successivo ampliamento della previsione normativa al Comune di Termoli, ponendosi la modifica in un’ideale linea di continuità con il precedente intervento del legislatore regionale, rivelatosi vano per le aspettative dei privati, in ragione della illegittimità della norma come dichiarata dalla Consulta. Avuto riguardo, quindi, al tenore letterale della norma, e considerati anche gli argomenti di carattere storico che possono trarsi dai lavori preparatori, peraltro anche richiamati nella Direttiva MIT invocata dai ricorrenti, la norma ha provveduto alla riqualificazione della fascia costiera, con una rideterminazione anche dell’area del demanio marittimo, individuando come limite la linea di demarcazione ricavabile dalle risultanze catastali alla data di entrata in vigore. La corretta esegesi della norma è, quindi, nel senso che sono demaniali solo quelle aree che risultano essere tali secondo le emergenze del catasto alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 140/2004, ma il tutto con portata retroattiva, dovendosi opinare che le aree invece escluse Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -39- secondo la riproduzione grafica catastale dal demanio marittimo, lo sono quanto meno sin dalla data di impianto del catasto o di una sua successiva modifica, dovendosi reputare che a tale data, per scelta del legislatore, lo stesso risultava idoneo a fornire una corretta rappresentazione della reale situazione dominicale. In effetti, anche la sentenza gravata riconosce la portata potenzialmente risolutiva del contenzioso in atto da assegnare alla legge in esame, ma ha però escluso che ne fosse possibile invocare l’immediata efficacia precettiva, dando rilievo all’inciso finale secondo cui l’attuazione in via amministrativa della ridefinizione della linea di demarcazione era delegata all’Agenzia del MA d’intesa con il MIT. In assenza, quindi, di tale pratica attuazione, e nell’inerzia dei privati che non avevano sollecitato le dette amministrazioni, la norma restava priva di efficacia, occorrendo quindi prescinderne ai fini della delimitazione delle aree demaniali. 10.1 Ritiene la Corte che tale conclusione non possa essere condivisa. La norma de qua deve intendersi rettamente come volta a determinare con efficacia retroattiva una declassificazione ex lege di aree, anche eventualmente ab origine appartenenti al demanio marittimo, e quindi deve reputarsi ampiamente satisfattiva dei requisiti formali prescritti dall’art. 35 cod. nav. (in tal senso si veda quanto riferito in motivazione nella sentenza n. 370 del 2008 della Corte Costituzionale, la quale ha appunto affermato che “… che se un bene presenta le Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -40- caratteristiche naturali del lido del mare o della spiaggia deve considerarsi appartenente al demanio marittimo dello Stato anche senza alcun provvedimento formale di delimitazione, mentre va esclusa la possibilità di una sdemanializzazione tacita, atteso che la cessazione della demanialità è possibile soltanto mediante uno specifico provvedimento di carattere costitutivo da parte dell'autorità amministrativa competente o, come si è verificato con l'art. 6, comma 2-bis, del decreto- legge 29 marzo 2004, n. 80 - Disposizioni urgenti in materia di enti locali -, convertito con modificazioni dalla legge n. 140 del 2004, da parte del legislatore statale.”) Il rinvio ad un elemento di carattere obiettivo e predeterminato, quale la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali, unitamente alla espressa previsione di retroattività della norma, che quindi impone di far risalire la sdemanializzazione alla data in cui il carattere non demaniale emerga dalle emergenze catastali, denota come l’intento del legislatore fosse quello di provvedere con immediatezza alla rideterminazione delle aree demaniali (attesa anche la finalità di porre termine all’annoso contenzioso in atto), di tal che, come confermato anche dall’utilizzo dell’espressione “attuazione in via amministrativa”, i compiti demandati alle amministrazioni non consentono, come invece ritenuto dai giudici di merito, che la loro attività abbia efficacia costitutiva ai fini dell’individuazione delle aree demaniali, traducendosi la medesima nel solo adeguamento a quanto già statuito con efficacia immediata Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -41- nei rapporti dominicali dalla legge stessa (non condividendosi quanto invece sembrano assumere l’ordinanza n. 9203/2021 e la sentenza n. 16757/2014 di questa Corte, attenendo invece l’ordinanza n. 30476/2019 soltanto ai requisiti di ammissibilità dfell’allegazione contenuta nel ricorso). La diversa conclusione sostenuta dalla Corte distrettuale appare peraltro contrastare anche con la giurisprudenza di questa Corte che ha più volte affermato che, ove la P.A. emetta ordinanza di rilascio di un immobile, sul presupposto della sua appartenenza al demanio, ed il privato occupante insorga avverso tale ordinanza, al fine di sentire negare la demanialità ed accertare il proprio diritto di proprietà, la relativa controversia spetta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto non investe vizi dell'atto amministrativo, ma si esaurisce nell'indagine sulla titolarità della proprietà e, quindi, è rivolta alla tutela di posizioni di diritto soggettivo. Né assume rilievo che la causa verta anche sulla natura demaniale o meno del bene o sulla sua estensione, trattandosi di carattere che consegue direttamente dalla legge e non postula l'emanazione di atti amministrativi (Cass. S.U n. 20596/2013). Infatti, l'atto di delimitazione previsto dall'art. 32 cod. nav. si pone in funzione di mero accertamento in sede amministrativa dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà private, con esclusione quindi di ogni potere discrezionale della P.A., permanendo la posizione giuridica del proprietario in termini di diritto soggettivo. Ne consegue che la relativa Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -42- tutela, per la contestazione dell'accertata demanialità del bene è conseguibile esclusivamente dinanzi all'A.G.O., abilitata alla disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo, senza che rilevi in contrario la potestà di annullamento che il quarto comma di detta norma indica come propria del Ministro della marina mercantile (Cass. S.U. Sentenza n. 2956 del 11/03/1992). Infatti, va ribadito che (Cass. S.U. n. 4127/2012) la controversia tra privato e P.A. concernente la proprietà di un immobile, sia quando se ne debba accertare la natura demaniale, sia quando si contesti il potere dell'amministrazione di modificarla, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, a nulla rilevando che le doglianze del privato siano dirette a denunciare errori inerenti la non corretta delimitazione, sul piano sostanziale, tra area pubblica ed area privata, ad impugnare i relativi provvedimenti, oppure a denunciarne i vizi procedurali per carenza o incompletezza dell'attività istruttoria o errori di valutazione, e ciò in quanto la demanialità consegue direttamente dalla legge (artt. 822 cod. civ e 28 cod. nav), e non postula l'emanazione di atti amministrativi, necessari solo nella diversa ipotesi in cui si discuta non sulla natura demaniale del bene, ma sull'esatta delimitazione dei suoi confini (Cass. S.U. n. 3068/1978). L’individuazione, con efficacia peraltro retroattiva, del demanio marittimo è quindi contenuta nella prima parte del comma 2 bis citato, e ciò con il rinvio a criteri oggettivi e Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -43- predeterminati, sicché erra la Corte d’Appello nella parte in cui afferma che, solo a seguito dell’attività devoluta alle amministrazioni, sarebbe possibile definire il regime dominicale delle aree interessate, attribuendo quindi all’operato delle stesse un’efficacia costitutiva che contrasta con la chiara lettera della legge e con la volontà di operare la detta rideterminazione con efficacia retroattiva. L’intervento sollecitato all’Agenzia del MA, di intesa con il MIT, sembra quindi finalizzato a dare una concreta attuazione della novella sul piano della delimitazione e demarcazione fisiche tra il demanio marittimo e le aree che invece per volontà del legislatore non ne fanno parte, con l’adozione di un atto di delimitazione ex art. 32 cod. nav. che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ha funzione di mero accertamento, sicché, essendo escluso il potere discrezionale della P.A., la contestazione delle risultanze del verbale di delimitazione deve avvenire dinanzi al giudice ordinario, il quale potrà disapplicare l'atto amministrativo, se ed in quanto illegittimo (Cass. n. 14048/2021; Cass. S.U. n. 7639/2020; Cass. n. 18511/2018; Cass. S.U. n. 4127/2012; Cass. n. 10817/2009). I motivi in esame vano pertanto accolti, e la sentenza deve essere cassata, sulla base del seguente principio di diritto: ai sensi del comma 2-bis dell’art. 6 del d.l. n. 80 del 2004, n. 80, comma aggiunto dalla legge di conversione n. 140 del 2004, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 907, della legge n. 205 del 2017, la fascia demaniale marittima Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -44- compresa nel territorio dei comuni di NO, Termoli e San Salvo è delimitata, con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione. Ne consegue che detta norma riveste efficacia di provvedimento di carattere costitutivo implicante la cessazione della demanialità marittima, individuando retroattivamente la linea di demarcazione del demanio, sicché il nuovo regime dei beni deve intendersi acquisito sin dal momento dell’iscrizione in catasto, a far tempo dalla formazione del nuovo catasto edilizio urbano disciplinato dal R.d.l. 13 aprile 1939, n. 652 e tenendo conto delle eventuali intervenute variazioni della consistenza immobiliare annotate negli atti catastali e risultanti alla data di entrata in vigore della legge n. 140 del 2004. Non rileva in senso opposto la delega che la medesima norma conferiva all’Agenzia del demanio per l’attuazione in via amministrativa della ridefinizione della linea di demarcazione, consistendo tale attuazione unicamente in un procedimento di delimitazione avente funzione di mero accertamento dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà private, con esclusione di ogni potere discrezionale della pubblica amministrazione. Il giudice di rinvio, che si designa nella Corte d’Appello di Campobasso, in diversa composizione, dovrà accertare la natura demaniale o meno dei terreni oggetto di causa, tenendo conto dell’immediata portata precettiva della modifica Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -45- dell’art. 6 co. 2 bis del d.l. n. 80/2004 conv. dalla legge n. 140/2004. Va altresì ribadito che tale indagine dovrà specificamente tenere conto della volontà del legislatore di far retroagire la perdita del carattere della demanialità alla data in cui sono intervenute le eventuali modifiche catastali in contrasto con l’atto di delimitazione del 1912, rilevando tale retroazione anche ai diversi fini della determinazione dell’eventuale indennità di occupazione dovuta dai privati. 11. L’accoglimento dei motivi di cui al punto che precede determina poi l‘assorbimento del primo motivo del ricorso principale, del terzo, quarto e sesto motivo del ricorso incidentale di Di ON TE e GI RE, del terzo e del quarto motivo del ricorso incidentale di DI RI più altri, nonché del primo, secondo, terzo, quinto e sesto motivo del ricorso incidentale di LI RI AR. 12. Quanto al quarto motivo del ricorso principale, lo stesso deve essere dichiarato infondato relativamente alla censura dell’omessa estromissione dal giudizio degli eredi di NO AN e di NO IA IO, e ciò in quanto la tesi dei ricorrenti parte dall’erroneo presupposto che il giudizio sia stato intrapreso allorché i loro danti causa avevano già alienato la proprietà dei terreni rivendicati dalle amministrazioni statali (1986), indicando come data di inizio del giudizio quella della riassunzione dinanzi al Tribunale di Campobasso, avvenuta per i ricorrenti in esame nel 1988, trascurando però che trattasi di giudizio inizialmente Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -46- intrapreso dinanzi al Tribunale di Napoli nel 1981, e riassunto dinanzi al Tribunale di Campobasso a seguito di dichiarazione di incompetenza del primo, circostanza questa che impone di ritenere pendente la lite, ai fini dell’applicazione dell’art. 111 c.p.c., sin dalla data del primo atto di citazione (e senza che nel motivo sia chiarito se gli stessi fossero già stati o meno evocati in giudizio ab initio, in violazione del principio di specificità del motivo). Inoltre, va evidenziato che la controversia ha ad oggetto anche il pagamento degli indennizzi per la pregressa e permanente occupazione dei terreni, domanda per la quale resta ferma la legittimazione passiva dei ricorrenti, ancorché abbiano poi alienato la proprietà delle aree, in relazione all’anteriore periodo di occupazione. L’accoglimento dei motivi di cui al punto 10. implica poi l‘assorbimento della censura specificamente avanzata da CC IS. 13. Deve invece essere accolto il quinto motivo del ricorso principale. Ed, invero, premesso che nel presente giudizio sono cumulate plurime domande di rilascio e di condanna avanzate dalle amministrazioni statali nei confronti dei vari occupanti delle aree asseritamente demaniali, così che deve affermarsi la scindibilità della causa in relazione alla contestazione della titolarità di ogni singola area occupata, effettivamente si rileva che il Tribunale, nella sentenza n. 543/2009, a pag. 10, aveva escluso che ricadessero nel demanio marittimo le particelle Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -47- occupate dalla RR e da Di ET AR e RE RA, precisando che la domanda andava quindi respinta nei loro confronti. Tuttavia, in dispositivo la condanna alla demolizione, al rilascio ed al risarcimento del danno ha coinvolto anche questi ultimi (cfr. pagg. 24 e 26 della sentenza del Tribunale). Il preteso errore commesso era stato poi oggetto di censura tramite appello da parte dei detti ricorrenti, senza che la Corte d’Appello abbia però fornito risposta, il che denota la violazione dell’art. 112 c.p.c. Il motivo deve essere accolto dovendo il giudice di rinvio, come sopra designato provvedere anche su tale motivo di gravame. 14. Va rigettato il quinto motivo del ricorso incidentale avanzato da Di ON TE e GI RE, in quanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione invocata nel mezzo di impugnazione come giudicato esterno risulta emessa, come riferito in ricorso, all’esito di un procedimento penale che non ha visto la costituzione di parte civile delle amministrazioni controricorrenti (nel motivo si riferisce solo del fatto che il processo penale è scaturito dalla denuncia della Capitaneria di Porto e dell’Agenzia del MA, e che furono sentiti come testi i funzionari che avevano proceduto all’accertamento dell’occupazione), il che impedisce di poter invocare l’efficacia di giudicato esterno di cui all’art. 654 c.p.p. (Cass. n. 30838/2018). Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -48- 15. Va infine accolto il primo motivo del ricorso incidentale avanzato da GR RI EN più altri. Effettivamente, in relazione all’edificio realizzato sulle particelle nn. 354, 473 e 485 del foglio 22, il giudizio di primo grado, volto ad ottenere il rilascio delle aree, oltre alla demolizione del manufatto edificato ed al risarcimento del danno da illegittima occupazione, si era svolto nei confronti di tutti gli eredi di GR AT, originario occupante, e cioè nei confronti della moglie NO RI RM e dei figli GR RI EN, GR LF IO e GR DR AR. Il Tribunale di Campobasso, in accoglimento della domanda, aveva disposto la condanna al rilascio, al ristoro per equivalente del danno da occupazione, ed alla demolizione del manufatto (pagg. 35 e 36). L’appello è stato, però, proposto unicamente da GR DR AR, che ha evocato in giudizio le sole amministrazioni istanti, omettendo di citare anche gli altri coeredi, asseriti comproprietari del manufatto da demolire. Ancorché la giurisprudenza di questa Corte abbia escluso il litisconsorzio necessario per l’azione di rilascio e di risarcimento del danno da occupazione avanzata nei confronti di uno solo dei pretesi comproprietari (Cass. n. 25200/2017), e ciò in quanto la pronuncia di accoglimento è idonea a spiegare effetti relativamente a colui che è stato evocato in giudizio e non può pertanto considerarsi "inutiliter data", mentre l'obbligazione risarcitoria eventualmente connessa a Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -49- quella di rilascio è per sua natura solidale e non dà luogo a litisconsorzio necessario, e considerato che del pari deve escludersi la natura litisconsortile del processo in relazione alla domanda di usucapione coltivata anche in grado di appello dal GR AR DR (cfr. Cass. n. 6163/2006, secondo cui in tema di giudizio diretto all'accertamento dell'usucapione, la fattispecie del litisconsorzio necessario ricorre esclusivamente nel caso in cui la pluralità soggettiva sia rinvenibile dal lato passivo del rapporto, cioè tra coloro in danno dei quali la domanda è diretta, non anche nell'ipotesi in cui essa si riscontri dal lato attivo, atteso che, in tale evenienza, l'azione proposta è diretta a costituire una situazione compatibile con la pretesa che i soggetti non citati in giudizio potranno eventualmente vantare in futuro), il litisconsorzio necessario si imponeva in ragione della richiesta di demolizione avanzata da parte attrice. Al riguardo, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'azione diretta alla demolizione di un bene comune a più persone, dovendo necessariamente essere proposta nei confronti di tutte, dà vita ad una ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che ove, nel giudizio di primo grado, sia mancata l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli interessati non citati a comparire, il giudice di appello è tenuto a rimettere la causa al primo giudice a norma dell'art. 354 c.p.c., per la riassunzione del giudizio nei confronti di costoro (Cass. n. 23564/2019; Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -50- Cass. n. 3925/2016; Cass. S.U. n. 1238/2015, anche ove la demolizione concerna un manufatto oggetto di compossesso). La sentenza impugnata è pertanto affetta da nullità relativamente alla decisione che concerne le predette particelle, avendo deciso in assenza di evocazione in appello di alcuni litisconsorti necessari, e deve essere cassata sempre con rinvio per nuova decisione al giudice a tal fine già individuato. 16. Al giudice di rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del presente giudizio.
PQM
Accoglie nei limiti di cui in motivazione il secondo e terzo motivo del ricorso principale, il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale di IC RI, IC UG, IOmbo RA, SS AN, IZ OR e SS NA, il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale di Di ON TE e GI RE, il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale di DI RI ID IA, ID RI e ID AN, il secondo motivo del ricorso incidentale di GR RI EN, GR LF IO e NO RI RM ed il quarto motivo del ricorso incidentale proposto da LI RI AR, LI RI TT e LI RI LA più altri, nonché il quinto motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale di GR RI EN, GR LF IO e NO RI RM;
Ric. 2021 n. 12950 sez. S2 - ud. 15-12-2022 -51- Rigetta il quarto motivo del ricorso principale ed il quinto motivo del ricorso incidentale proposto da Di ON TE e GI RE;
Dichiara assorbiti tutti gli altri motivi del ricorso principale e dei ricorsi incidentali;
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Campobasso in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^