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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/10/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 659/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Letizia CAJANI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 659/2025, promossa con ricorso depositato il 17/02/2025 da:
1) Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino: italiano, Cod. Fisc.: C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Antonella De Peri
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadina: italiana, Cod. Fisc.: C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Gian Carlo Baranzini
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Sesto San Giovanni (MI), in data 20 luglio 2002,
(anno 2002 atto n. 121 parte II serie A) separati con sentenza n. 199/2025 del 22/04/2025 (passata in giudicato il 22.05.2025, v. documenti in atti). con i seguenti figli:
nato il [...] in [...]; Persona_1 pagina1 di 4 , nato il [...] in [...]; Persona_2
, nata il [...] in [...]; Parte_3
, nata il [...] in [...]; Parte_4
, nato il [...], in [...]; Parte_5
nato il [...], in [...]. Parte_6
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 17/02/2025, richiedevano cumulativamente la separazione e, decorsi i termini di legge, la pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) I figli sono affidati ad entrambi i genitori in maniera condivisa e la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente tra di loro.
I figli vivranno presso la residenza della madre nella casa coniugale in comproprietà tra i genitori quanto all'immobile ed in proprietà esclusiva del padre e della sua famiglia quanto alle pertinenze, che viene alla stessa assegnata.
I coniugi danno atto che il padre ha da tempo rilasciato la abitazione coniugale;
pertanto il sig. si impegna a trasferire altrove la propria residenza entro e Pt_1 non oltre il termine di gg 60 dal deposito del presente ricorso, decorso infruttuosamente il quale la sig.ra potrà provvedere con richiesta di Pt_2 cancellazione d'ufficio alle compenti Autorità, rimossa sin d'ora ogni eccezione e fatto salvo il suo diritto a esigere il rimborso di qualsiasi maggiore onere (ad esempio: tassa rifiuti, bolletta acqua) e/o minore utilità (ad esempio: assegno unico) connessi al mancato tempestivo trasferimento della residenza da parte de coniuge.
Nel medesimo termine il sig. dovrà ultimare l'asportazione di tutti i propri Pt_1 beni ed effetti personali.
2) La frequentazione padre/figli viene così disciplinata:
b1. secondo le disponibilità ed impegni del padre medesimo e dei minori, e salvo diversi accordi un pomeriggio alla settimana nella giornata di Giovedì (dalle 18.30 alle ore 21.00, prelevandoli e riportandoli al domicilio materno dopo avere cenato),
b2. a weekend alternati dal sabato alle 9.30 alla sera di domenica alle 21.00 ( prelevandoli e riportandoli al domicilio materno dopo avere cenato).
b.3 Quanto alle vacanze: i) i minori trascorreranno le vacanze pasquali, negli anni pari, con il padre e, negli anni dispari, con la madre;
pagina2 di 4 b.
4. le vacanze natalizie verranno ripartite in due periodi: il primo, dal 23 al 30 dicembre, ed il secondo, dal 31 dicembre al 6 gennaio;
i minori trascorreranno con il padre il periodo 23-30 dicembre negli anni pari, e con la madre negli anni dispari;
b5. durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con i figli un periodo di due settimane anche non consecutive, concordando tali periodi con la madre avendo cura di precisare anche il luogo di villeggiatura.
In caso di mancato accordo entro il 30.04 di ciascun anno, i minori trascorreranno con il padre, negli anni pari, quantomeno il periodo 01.08-07.08, e negli anni dispari il periodo 07.08-15.08.
b6. Inoltre tutte le altre festività saranno alternate tra i due genitori: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto e 8 dicembre. I minori trascorreranno con il padre il giorno del suo compleanno e la festa del papà; trascorreranno con la madre il giorno del suo compleanno e la festa della mamma.
Per il compleanno dei minori, se non fosse festeggiato insieme ai due genitori, si alternerà un anno con la madre (negli anni pari) ed un altro anno con il padre (negli anni dispari).
Sono salvi diversi e migliori accordi tra i genitori.
3) A titolo di concorso nel mantenimento dei figli il padre verserà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 200 per ogni figlio e quindi euro 1.200 mensili rivalutabili annualmente come per le legge, sul c/c a lei intestato IBAN
[...] oltre al 50% delle spese extra assegno come identificate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Varese.
L'assegno unico come per legge sarà dimidiato tra i genitori, versato sul conto corrente del padre che ne trasferirà la metà su quello della madre.
4) I coniugi si dichiarano autosufficienti e rinunciano a reciproche pretese in ordine al mantenimento .
5) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Emessa sentenza di separazione e concesso nuovo termine per la fase relativa al divorzio con trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
pagina3 di 4 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in Sesto San Giovanni (MI), in data 20.07.2002, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sesto San Giovanni (anno 2002 atto n. 121 parte II serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina4 di 4
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Letizia CAJANI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 659/2025, promossa con ricorso depositato il 17/02/2025 da:
1) Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino: italiano, Cod. Fisc.: C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Antonella De Peri
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadina: italiana, Cod. Fisc.: C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Gian Carlo Baranzini
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Sesto San Giovanni (MI), in data 20 luglio 2002,
(anno 2002 atto n. 121 parte II serie A) separati con sentenza n. 199/2025 del 22/04/2025 (passata in giudicato il 22.05.2025, v. documenti in atti). con i seguenti figli:
nato il [...] in [...]; Persona_1 pagina1 di 4 , nato il [...] in [...]; Persona_2
, nata il [...] in [...]; Parte_3
, nata il [...] in [...]; Parte_4
, nato il [...], in [...]; Parte_5
nato il [...], in [...]. Parte_6
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 17/02/2025, richiedevano cumulativamente la separazione e, decorsi i termini di legge, la pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) I figli sono affidati ad entrambi i genitori in maniera condivisa e la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente tra di loro.
I figli vivranno presso la residenza della madre nella casa coniugale in comproprietà tra i genitori quanto all'immobile ed in proprietà esclusiva del padre e della sua famiglia quanto alle pertinenze, che viene alla stessa assegnata.
I coniugi danno atto che il padre ha da tempo rilasciato la abitazione coniugale;
pertanto il sig. si impegna a trasferire altrove la propria residenza entro e Pt_1 non oltre il termine di gg 60 dal deposito del presente ricorso, decorso infruttuosamente il quale la sig.ra potrà provvedere con richiesta di Pt_2 cancellazione d'ufficio alle compenti Autorità, rimossa sin d'ora ogni eccezione e fatto salvo il suo diritto a esigere il rimborso di qualsiasi maggiore onere (ad esempio: tassa rifiuti, bolletta acqua) e/o minore utilità (ad esempio: assegno unico) connessi al mancato tempestivo trasferimento della residenza da parte de coniuge.
Nel medesimo termine il sig. dovrà ultimare l'asportazione di tutti i propri Pt_1 beni ed effetti personali.
2) La frequentazione padre/figli viene così disciplinata:
b1. secondo le disponibilità ed impegni del padre medesimo e dei minori, e salvo diversi accordi un pomeriggio alla settimana nella giornata di Giovedì (dalle 18.30 alle ore 21.00, prelevandoli e riportandoli al domicilio materno dopo avere cenato),
b2. a weekend alternati dal sabato alle 9.30 alla sera di domenica alle 21.00 ( prelevandoli e riportandoli al domicilio materno dopo avere cenato).
b.3 Quanto alle vacanze: i) i minori trascorreranno le vacanze pasquali, negli anni pari, con il padre e, negli anni dispari, con la madre;
pagina2 di 4 b.
4. le vacanze natalizie verranno ripartite in due periodi: il primo, dal 23 al 30 dicembre, ed il secondo, dal 31 dicembre al 6 gennaio;
i minori trascorreranno con il padre il periodo 23-30 dicembre negli anni pari, e con la madre negli anni dispari;
b5. durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con i figli un periodo di due settimane anche non consecutive, concordando tali periodi con la madre avendo cura di precisare anche il luogo di villeggiatura.
In caso di mancato accordo entro il 30.04 di ciascun anno, i minori trascorreranno con il padre, negli anni pari, quantomeno il periodo 01.08-07.08, e negli anni dispari il periodo 07.08-15.08.
b6. Inoltre tutte le altre festività saranno alternate tra i due genitori: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto e 8 dicembre. I minori trascorreranno con il padre il giorno del suo compleanno e la festa del papà; trascorreranno con la madre il giorno del suo compleanno e la festa della mamma.
Per il compleanno dei minori, se non fosse festeggiato insieme ai due genitori, si alternerà un anno con la madre (negli anni pari) ed un altro anno con il padre (negli anni dispari).
Sono salvi diversi e migliori accordi tra i genitori.
3) A titolo di concorso nel mantenimento dei figli il padre verserà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 200 per ogni figlio e quindi euro 1.200 mensili rivalutabili annualmente come per le legge, sul c/c a lei intestato IBAN
[...] oltre al 50% delle spese extra assegno come identificate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Varese.
L'assegno unico come per legge sarà dimidiato tra i genitori, versato sul conto corrente del padre che ne trasferirà la metà su quello della madre.
4) I coniugi si dichiarano autosufficienti e rinunciano a reciproche pretese in ordine al mantenimento .
5) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Emessa sentenza di separazione e concesso nuovo termine per la fase relativa al divorzio con trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
pagina3 di 4 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in Sesto San Giovanni (MI), in data 20.07.2002, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sesto San Giovanni (anno 2002 atto n. 121 parte II serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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