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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 10058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10058 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. 11673/2024 R.Gen.Aff.Cont.
Il Tribunale di Napoli, Prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 11673 del R.G.N.C. del 2024, avente per oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dell'avv. ROSA CECERE, C.F._1 presso il quale elettivamente domicilia, come da procura agli atti;
RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. GENNARO DE C.F._2 CHIARA, presso il quale elettivamente domicilia, come da procura congiunta alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE Con l'intervento del PM;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO Con ricorso depositato il 25.05.2024 esponeva che dalla Parte_1 relazione intercorsa tra il medesimo e era nato a [...], in Controparte_1 data 18.12.2011, il figlio;
che il ricorrente e la resistente avevano Per_1 convissuto per i successivi otto mesi in Rimini con il figlio;
che, quando il rapporto di convivenza era terminato, la resistente si era Controparte_1 trasferita in Campania con , il quale risiedeva allo stato con la madre Per_1 a Quarto, essendo invece egli rimasto a Rimini, dove lavorava;
che il Tribunale di Napoli, con decreto nrg. 9285/2013 aveva così stabilito: “a)
affida a entrambi i genitori, con residenza prevalente Parte_2 presso la madre;
b) dispone che il padre debba incontrarlo l'ultimo fine settimana di ogni mese, salvo diverso accordo, dalle 10:00 del sabato alle 18:00 della domenica senza pernottamento e, dopo il compimento del terzo anno di vita del bambino, anche con pernottamento;
cinque giorni durante le vacanze di Natale e cinque giorni durante quelle di Pasqua nonché quindici gg. durante l'estate; c) pone a carico di l'obbligo di Parte_1 pagare mensilmente l'assegno di mantenimento per il figlio di complessivi € 300,00 rivalutabile secondo ISTAT dal mese di luglio del 2015, oltre al 50% delle spese mediche, di istruzione e sportive”; che il figlio non era Per_1 sereno quando trascorreva tempo con il padre, essendo condizionato dall'opinione materna;
che la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni aveva, con ricorso presentato nel 2018, rappresentato al Tribunale dei Minorenni la necessità di aprire una procedura di controllo e verifica e rafforzamento delle competenze e della responsabilità genitoriale, ex art. 330 c.c., indicando il dovere della madre di scongiurare ogni comportamento che alimentasse l'attrito e la cattiva considerazione della figura paterna;
che la non aveva rispettato le indicazioni della Procura della Repubblica, CP_1 avendo continuato ad ostacolare il nell'esercizio del suo diritto- Parte_1 dovere di visita;
che la resistente imponeva illegittimamente le spese straordinarie senza concordarle prima con il ricorrente;
chiedeva quindi la modifica del decreto n. rg. 9205/2013 pubblicato il 14.07.2014, con previsione di una adeguata elasticità per i periodi di vacanza, in considerazione della notevole distanza chilometrica tra il luogo di residenza del minore e il luogo di lavoro del padre e nel rispetto delle ferie del Per_1 ricorrente;
della possibilità del padre di trascorrere periodi lunghi con il figlio, anche di 30 giorni;
che tutte le spese extra venissero sempre previamente concordate tra i genitori e suddivise al 50%; che il minore venisse accompagnato a Rimini dai genitori una volta per ciascuno, suddividendo le spese di viaggio;
che la si astenesse da comportamenti volti a mettere in CP_1 cattiva luce il e a minare la serenità del minore . Parte_1 Per_1 Con memoria depositata il 07.01.2025 si costituiva in giudizio
[...]
la quale eccepiva l'inammissibilità ed improcedibilità del ricorso, CP_1 per omesso deposito degli atti del giudizio conclusosi con il decreto oggetto di domanda di modifica;
negava le circostanze articolate dal ricorrente relativamente al comportamento ostruzionistico della stessa, allegando documentazione relativa all'archiviazione del procedimento davanti al TM;
deduceva di essersi rifatta una vita e di avere una relazione stabile con un nuovo compagno, dal quale aveva avuto una bambina;
affermava che Per_1 viveva una vita sana e serena, e che fosse il padre a parlargli male della madre e della sua nuova famiglia;
chiedeva quindi il rigetto del ricorso nonché in via riconvenzionale l'adeguamento ad euro 500 della somma di euro 300 stabilita dal decreto del nrg 9205/2013 a titolo di mantenimento ordinario a favore del minore , oltre al 50% o 100% dell'assegno unico, percepito Per_1
- 2 -
integralmente dal e il 50% delle spese straordinarie, con previsione Parte_1 dell'obbligo del di comunicare ogni anno entro il 1° maggio il Parte_1 periodo delle vacanze estive da trascorrere con . Per_1 All'udienza del 24.02.2025, fissata per la comparizione personale delle parti, veniva sentito il ricorrente, il quale esprimeva la volontà di vedere di più il figlio e domandava che fosse determinato un termine per l'individuazione del periodo estivo in cui sarebbe stato con lui;
dichiarava di percepire il Per_1 50 % dell'assegno unico, pari a circa 116 euro, e di corrispondere alla resistente euro 310 mensili per il mantenimento;
rappresentava che non sempre i genitori si erano messi d'accordo per le spese straordinarie;
che gli insegnanti di , che frequentava la terza media, lo avevano descritto Per_1 come un ragazzo intelligente ma manchevole di regole e maturità, avendo questi assunto comportamenti antisociali in classe;
di essere preoccupato per il rendimento scolastico del ragazzo;
riferiva, ancora, di aver fatto seguire da una psicologa privata la quale aveva escluso la diagnosi di Per_1 iperattività, ma che la stessa non aveva più seguito a causa di una Per_1 discussione fra di loro;
affermava di non ritenere che avesse bisogno Per_1 di assistenza psicologica, ma solo di una riduzione del conflitto tra i genitori. Veniva altresì sentita la resistente, la quale dichiarava che il aveva Parte_1 continuato a pretendere di vedere a piacimento suo figlio, minacciando di chiamare i SS;
di non opporsi ad una eventuale visita del padre per un secondo weekend al mese;
rappresentava la presenza di una forte conflittualità con il ricorrente e di aver intrapreso un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità insieme al medesimo, a seguito del quale era stato loro suggerito di proseguite in via privata;
che detto percorso privato, pur intrapreso, si era interrotto perché chiedeva di stare da solo durante le sedute, mentre Per_1 la terapista intendeva fare terapia familiare;
che a seguito di segnalazione dei SS in tal senso, era stato preso in carico da una psicologa, ma il Per_1 padre non aveva dato il consenso per il percorso individuale. Con ordinanza del 04.03.2025 resa ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c., sciogliendo la riserva assunta alla predetta udienza, il Giudice disponeva, in relazione al periodo estivo, la permanenza del minore con il padre, “per quindici giorni, anche non consecutivi, da individuarsi nei mesi di giugno, luglio e agosto, e da concordarsi entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno”; confermava le ulteriori statuizioni già in essere, in assenza di presupposti per la modifica in via provvisoria e urgente delle stesse;
onerava i SS competenti per territorio a redigere relazione socio – ambientale circa il nucleo familiare del minore, nonché in relazione alla persona del e Parte_1 ai percorsi effettuati dalle parti e dal minore prima del giudizio;
rinviava quindi all'udienza del 27.10.2025 per procedere all'audizione del minore. All'udienza del 27.10.2025, previo allontanamento delle parti dall'aula, si procedeva all'audizione del minore il quale dichiarava di Parte_2 avere avuto in passato problemi di comportamento a scuola, che allo stato stavano migliorando;
di non seguire un percorso psicologico, pur avendo il
- 3 -
desiderio di intraprenderlo, in quanto il padre non aveva in passato prestato il necessario consenso;
di non voler seguire la terapia familiare ma esclusivamente quella individuale, volendo parlare da solo con la terapista;
di non aver ancora chiesto nuovamente al padre il consenso a tal fine, perché non si trovava tanto bene con lui, a causa della tendenza di quest'ultimo ad imporre la sua volontà (“lui non mi fa parlare, non mi dà modo di esprimermi, vuole imporre lui la sua volontà. Ad esempio, quest'estate dovevo andare due settimane con lui in vacanza, gli ho detto per messaggio che non me la sentivo di stare due settimane con lui, volevo fare una sola settimana, lui mi ha risposto direttamente la mattina dopo per messaggio, il giorno stesso che doveva venire a prendermi, e mi ha detto: stai tranquillo, sei sempre stato 15 giorni con me e starai bene anche questa volta;
io gli ho fatto notare che lui ignora sempre le mie decisioni. Nonostante la mia richiesta siamo stati 15 giorni insieme, all'inizio sono stato bene poi dopo pochi giorni non sono stato più bene perché lui non mi dà spazio, ero più in ansia del solito”). Dichiarava, ancora, di sentirsi più a suo agio con la madre;
di vedere il padre, oltre al periodo estivo, generalmente due volte al mese, e in alcuni mesi una sola volta, ma di preferire vederlo una sola volta al mese;
di vederlo anche durante le festività secondo il criterio dell'alternanza; in merito al tempo trascorso con il padre a Napoli, raccontava: “quando viene a Napoli sta a casa della nonna paterna e io dormo lì, quando ci sono gli altri parenti stiamo a casa. Quando c'è anche mia sorella di nove anni, la figlia che mio padre ha avuto Per_2 con la sua ex compagna, che vive a Rimini, andiamo a giocare al Bosco di Capodimonte o facciamo passeggiate per Napoli. Con lei ci parlo ma non ho un gran rapporto, a prescindere dagli incontri a Napoli non la sento”. Dichiarava, ancora, di non avere ricordi dei genitori insieme, di ricordare sempre contrasti tra gli stessi, seppur non in sua presenza;
affermava che talvolta il padre parlava male della madre, pur precisando che ormai da un anno non lo faceva più; dichiarava che la madre lo aveva tranquillizzato in occasione del contrasto relativo al periodo estivo, facendogli notare l'impegno profuso dal padre al fine di trascorrere del tempo con lui;
affermava di voler scegliere autonomamente quando e per quanto tempo vedere il padre, cosa che quest'ultimo non accettava. Una volta rientrate le parti, il Giudice procedeva all'audizione delle stesse;
l'avv. De Chiara rappresentava l'esistenza del consenso di entrambi i genitori per l'avvio del minore ad un percorso di psicoterapia individuale presso l'Asl di competenza. L'avv. Cecere riferiva che il era disponibile ad Parte_1 acconsentire alla percezione totale dell'assegno unico da parte della resistente. All'esito dell'audizione delle parti il Giudice formulava alle stesse la seguente proposta transattiva:
“rinuncia delle parti alle domande in atti. Conferma del regime di affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre ed invito ad entrambi i genitori ad effettuare percorsi individuali di sostegno alla genitorialità presso i SS di competenza.
- 4 -
Quanto al diritto-dovere di visita paterno, il padre vedrà il figlio un fine settimana al mese come già previsto, da comunicarsi 20 giorni prima alla madre, nonché, un ulteriore weekend al mese, previo accordo diretto del padre con il minore, con conferma del calendario già in essere quanto alle festività, secondo il criterio dell'alternanza; i genitori si accorderanno per consentire al padre di stare con il minore nelle quattro settimane annue corrispondenti alle sue ferie. Da un punto di vista economico, il padre corrisponderà alla madre per il mantenimento del figlio 310 euro mensili da valutarsi annualmente secondo ISTAT oltre il 50 % delle spese straordinarie e con percezione integrale dell'assegno unico, per euro 200 mensili circa, da parte della madre. Impegno delle parti ad avviare il minore al suggerito percorso di psicoterapia individuale presso l'Asl di competenza con atti al G.T. per la vigilanza circa l'avvio e il prosieguo dei predetti percorsi;
spese legali compensate.” Le parti dichiaravano di accettare la proposta conciliativa e il Giudice, preso atto, assegnava la causa in decisione al Collegio, disponendo la trasmissione degli gli atti al PM per le sue conclusioni. Il PM in data 30.10.2025 rendeva parere favorevole all'accordo. In relazione all'accordo raggiunto tra le parti all'udienza del 27.10.2025, in adesione alla proposta transattiva formulata dal Giudice, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (poteri di visita e assegno di mantenimento), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto. Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti all' interesse del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. In considerazione dell'esito conciliativo della lite, le relative spese vanno compensate tra le parti. Atti al GT per la vigilanza in relazione all'avvio delle parti e del minore ai necessari percorsi indicati in atti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: a) in parziale modifica del decreto del 14.7.2024, omologa le condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 27.10.2025 e provvede in conformità alle condizioni sopra riportate;
b) compensa tra le parti le spese del presente giudizio. c) Dispone la trasmissione degli atti al Gt per la vigilanza.
Così deciso in Napoli, 31.10.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott.ssa Immacolata Cozzolino
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Valentina Pennarola, m.o.t. nominata con d.m. 22.10.2024.
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Il Tribunale di Napoli, Prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 11673 del R.G.N.C. del 2024, avente per oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dell'avv. ROSA CECERE, C.F._1 presso il quale elettivamente domicilia, come da procura agli atti;
RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. GENNARO DE C.F._2 CHIARA, presso il quale elettivamente domicilia, come da procura congiunta alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE Con l'intervento del PM;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO Con ricorso depositato il 25.05.2024 esponeva che dalla Parte_1 relazione intercorsa tra il medesimo e era nato a [...], in Controparte_1 data 18.12.2011, il figlio;
che il ricorrente e la resistente avevano Per_1 convissuto per i successivi otto mesi in Rimini con il figlio;
che, quando il rapporto di convivenza era terminato, la resistente si era Controparte_1 trasferita in Campania con , il quale risiedeva allo stato con la madre Per_1 a Quarto, essendo invece egli rimasto a Rimini, dove lavorava;
che il Tribunale di Napoli, con decreto nrg. 9285/2013 aveva così stabilito: “a)
affida a entrambi i genitori, con residenza prevalente Parte_2 presso la madre;
b) dispone che il padre debba incontrarlo l'ultimo fine settimana di ogni mese, salvo diverso accordo, dalle 10:00 del sabato alle 18:00 della domenica senza pernottamento e, dopo il compimento del terzo anno di vita del bambino, anche con pernottamento;
cinque giorni durante le vacanze di Natale e cinque giorni durante quelle di Pasqua nonché quindici gg. durante l'estate; c) pone a carico di l'obbligo di Parte_1 pagare mensilmente l'assegno di mantenimento per il figlio di complessivi € 300,00 rivalutabile secondo ISTAT dal mese di luglio del 2015, oltre al 50% delle spese mediche, di istruzione e sportive”; che il figlio non era Per_1 sereno quando trascorreva tempo con il padre, essendo condizionato dall'opinione materna;
che la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni aveva, con ricorso presentato nel 2018, rappresentato al Tribunale dei Minorenni la necessità di aprire una procedura di controllo e verifica e rafforzamento delle competenze e della responsabilità genitoriale, ex art. 330 c.c., indicando il dovere della madre di scongiurare ogni comportamento che alimentasse l'attrito e la cattiva considerazione della figura paterna;
che la non aveva rispettato le indicazioni della Procura della Repubblica, CP_1 avendo continuato ad ostacolare il nell'esercizio del suo diritto- Parte_1 dovere di visita;
che la resistente imponeva illegittimamente le spese straordinarie senza concordarle prima con il ricorrente;
chiedeva quindi la modifica del decreto n. rg. 9205/2013 pubblicato il 14.07.2014, con previsione di una adeguata elasticità per i periodi di vacanza, in considerazione della notevole distanza chilometrica tra il luogo di residenza del minore e il luogo di lavoro del padre e nel rispetto delle ferie del Per_1 ricorrente;
della possibilità del padre di trascorrere periodi lunghi con il figlio, anche di 30 giorni;
che tutte le spese extra venissero sempre previamente concordate tra i genitori e suddivise al 50%; che il minore venisse accompagnato a Rimini dai genitori una volta per ciascuno, suddividendo le spese di viaggio;
che la si astenesse da comportamenti volti a mettere in CP_1 cattiva luce il e a minare la serenità del minore . Parte_1 Per_1 Con memoria depositata il 07.01.2025 si costituiva in giudizio
[...]
la quale eccepiva l'inammissibilità ed improcedibilità del ricorso, CP_1 per omesso deposito degli atti del giudizio conclusosi con il decreto oggetto di domanda di modifica;
negava le circostanze articolate dal ricorrente relativamente al comportamento ostruzionistico della stessa, allegando documentazione relativa all'archiviazione del procedimento davanti al TM;
deduceva di essersi rifatta una vita e di avere una relazione stabile con un nuovo compagno, dal quale aveva avuto una bambina;
affermava che Per_1 viveva una vita sana e serena, e che fosse il padre a parlargli male della madre e della sua nuova famiglia;
chiedeva quindi il rigetto del ricorso nonché in via riconvenzionale l'adeguamento ad euro 500 della somma di euro 300 stabilita dal decreto del nrg 9205/2013 a titolo di mantenimento ordinario a favore del minore , oltre al 50% o 100% dell'assegno unico, percepito Per_1
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integralmente dal e il 50% delle spese straordinarie, con previsione Parte_1 dell'obbligo del di comunicare ogni anno entro il 1° maggio il Parte_1 periodo delle vacanze estive da trascorrere con . Per_1 All'udienza del 24.02.2025, fissata per la comparizione personale delle parti, veniva sentito il ricorrente, il quale esprimeva la volontà di vedere di più il figlio e domandava che fosse determinato un termine per l'individuazione del periodo estivo in cui sarebbe stato con lui;
dichiarava di percepire il Per_1 50 % dell'assegno unico, pari a circa 116 euro, e di corrispondere alla resistente euro 310 mensili per il mantenimento;
rappresentava che non sempre i genitori si erano messi d'accordo per le spese straordinarie;
che gli insegnanti di , che frequentava la terza media, lo avevano descritto Per_1 come un ragazzo intelligente ma manchevole di regole e maturità, avendo questi assunto comportamenti antisociali in classe;
di essere preoccupato per il rendimento scolastico del ragazzo;
riferiva, ancora, di aver fatto seguire da una psicologa privata la quale aveva escluso la diagnosi di Per_1 iperattività, ma che la stessa non aveva più seguito a causa di una Per_1 discussione fra di loro;
affermava di non ritenere che avesse bisogno Per_1 di assistenza psicologica, ma solo di una riduzione del conflitto tra i genitori. Veniva altresì sentita la resistente, la quale dichiarava che il aveva Parte_1 continuato a pretendere di vedere a piacimento suo figlio, minacciando di chiamare i SS;
di non opporsi ad una eventuale visita del padre per un secondo weekend al mese;
rappresentava la presenza di una forte conflittualità con il ricorrente e di aver intrapreso un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità insieme al medesimo, a seguito del quale era stato loro suggerito di proseguite in via privata;
che detto percorso privato, pur intrapreso, si era interrotto perché chiedeva di stare da solo durante le sedute, mentre Per_1 la terapista intendeva fare terapia familiare;
che a seguito di segnalazione dei SS in tal senso, era stato preso in carico da una psicologa, ma il Per_1 padre non aveva dato il consenso per il percorso individuale. Con ordinanza del 04.03.2025 resa ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c., sciogliendo la riserva assunta alla predetta udienza, il Giudice disponeva, in relazione al periodo estivo, la permanenza del minore con il padre, “per quindici giorni, anche non consecutivi, da individuarsi nei mesi di giugno, luglio e agosto, e da concordarsi entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno”; confermava le ulteriori statuizioni già in essere, in assenza di presupposti per la modifica in via provvisoria e urgente delle stesse;
onerava i SS competenti per territorio a redigere relazione socio – ambientale circa il nucleo familiare del minore, nonché in relazione alla persona del e Parte_1 ai percorsi effettuati dalle parti e dal minore prima del giudizio;
rinviava quindi all'udienza del 27.10.2025 per procedere all'audizione del minore. All'udienza del 27.10.2025, previo allontanamento delle parti dall'aula, si procedeva all'audizione del minore il quale dichiarava di Parte_2 avere avuto in passato problemi di comportamento a scuola, che allo stato stavano migliorando;
di non seguire un percorso psicologico, pur avendo il
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desiderio di intraprenderlo, in quanto il padre non aveva in passato prestato il necessario consenso;
di non voler seguire la terapia familiare ma esclusivamente quella individuale, volendo parlare da solo con la terapista;
di non aver ancora chiesto nuovamente al padre il consenso a tal fine, perché non si trovava tanto bene con lui, a causa della tendenza di quest'ultimo ad imporre la sua volontà (“lui non mi fa parlare, non mi dà modo di esprimermi, vuole imporre lui la sua volontà. Ad esempio, quest'estate dovevo andare due settimane con lui in vacanza, gli ho detto per messaggio che non me la sentivo di stare due settimane con lui, volevo fare una sola settimana, lui mi ha risposto direttamente la mattina dopo per messaggio, il giorno stesso che doveva venire a prendermi, e mi ha detto: stai tranquillo, sei sempre stato 15 giorni con me e starai bene anche questa volta;
io gli ho fatto notare che lui ignora sempre le mie decisioni. Nonostante la mia richiesta siamo stati 15 giorni insieme, all'inizio sono stato bene poi dopo pochi giorni non sono stato più bene perché lui non mi dà spazio, ero più in ansia del solito”). Dichiarava, ancora, di sentirsi più a suo agio con la madre;
di vedere il padre, oltre al periodo estivo, generalmente due volte al mese, e in alcuni mesi una sola volta, ma di preferire vederlo una sola volta al mese;
di vederlo anche durante le festività secondo il criterio dell'alternanza; in merito al tempo trascorso con il padre a Napoli, raccontava: “quando viene a Napoli sta a casa della nonna paterna e io dormo lì, quando ci sono gli altri parenti stiamo a casa. Quando c'è anche mia sorella di nove anni, la figlia che mio padre ha avuto Per_2 con la sua ex compagna, che vive a Rimini, andiamo a giocare al Bosco di Capodimonte o facciamo passeggiate per Napoli. Con lei ci parlo ma non ho un gran rapporto, a prescindere dagli incontri a Napoli non la sento”. Dichiarava, ancora, di non avere ricordi dei genitori insieme, di ricordare sempre contrasti tra gli stessi, seppur non in sua presenza;
affermava che talvolta il padre parlava male della madre, pur precisando che ormai da un anno non lo faceva più; dichiarava che la madre lo aveva tranquillizzato in occasione del contrasto relativo al periodo estivo, facendogli notare l'impegno profuso dal padre al fine di trascorrere del tempo con lui;
affermava di voler scegliere autonomamente quando e per quanto tempo vedere il padre, cosa che quest'ultimo non accettava. Una volta rientrate le parti, il Giudice procedeva all'audizione delle stesse;
l'avv. De Chiara rappresentava l'esistenza del consenso di entrambi i genitori per l'avvio del minore ad un percorso di psicoterapia individuale presso l'Asl di competenza. L'avv. Cecere riferiva che il era disponibile ad Parte_1 acconsentire alla percezione totale dell'assegno unico da parte della resistente. All'esito dell'audizione delle parti il Giudice formulava alle stesse la seguente proposta transattiva:
“rinuncia delle parti alle domande in atti. Conferma del regime di affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre ed invito ad entrambi i genitori ad effettuare percorsi individuali di sostegno alla genitorialità presso i SS di competenza.
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Quanto al diritto-dovere di visita paterno, il padre vedrà il figlio un fine settimana al mese come già previsto, da comunicarsi 20 giorni prima alla madre, nonché, un ulteriore weekend al mese, previo accordo diretto del padre con il minore, con conferma del calendario già in essere quanto alle festività, secondo il criterio dell'alternanza; i genitori si accorderanno per consentire al padre di stare con il minore nelle quattro settimane annue corrispondenti alle sue ferie. Da un punto di vista economico, il padre corrisponderà alla madre per il mantenimento del figlio 310 euro mensili da valutarsi annualmente secondo ISTAT oltre il 50 % delle spese straordinarie e con percezione integrale dell'assegno unico, per euro 200 mensili circa, da parte della madre. Impegno delle parti ad avviare il minore al suggerito percorso di psicoterapia individuale presso l'Asl di competenza con atti al G.T. per la vigilanza circa l'avvio e il prosieguo dei predetti percorsi;
spese legali compensate.” Le parti dichiaravano di accettare la proposta conciliativa e il Giudice, preso atto, assegnava la causa in decisione al Collegio, disponendo la trasmissione degli gli atti al PM per le sue conclusioni. Il PM in data 30.10.2025 rendeva parere favorevole all'accordo. In relazione all'accordo raggiunto tra le parti all'udienza del 27.10.2025, in adesione alla proposta transattiva formulata dal Giudice, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (poteri di visita e assegno di mantenimento), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto. Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti all' interesse del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. In considerazione dell'esito conciliativo della lite, le relative spese vanno compensate tra le parti. Atti al GT per la vigilanza in relazione all'avvio delle parti e del minore ai necessari percorsi indicati in atti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: a) in parziale modifica del decreto del 14.7.2024, omologa le condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 27.10.2025 e provvede in conformità alle condizioni sopra riportate;
b) compensa tra le parti le spese del presente giudizio. c) Dispone la trasmissione degli atti al Gt per la vigilanza.
Così deciso in Napoli, 31.10.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott.ssa Immacolata Cozzolino
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Valentina Pennarola, m.o.t. nominata con d.m. 22.10.2024.
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