Articolo 45 quater del Codice delle assicurazioni private
Articolo 45 terArticolo 83
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30 giugno 2015
Art. 45-quater. (( (Frequenza del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita') )) (( 1. L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' almeno una volta all'anno e comunica il risultato di tale calcolo all'IVASS.
2. L'impresa detiene fondi propri ammissibili in misura tale da coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' da ultimo comunicato, ai sensi del comma 1.
3. L'impresa verifica nel continuo l'importo dei fondi propri ammissibili e il Requisito Patrimoniale di Solvibilita'.
4. Se il profilo di rischio dell'impresa si discosta in modo significativo dalle ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di Solvibilita', da ultimo comunicato ai sensi del comma 1, l'impresa ricalcola immediatamente il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e ne da' pronta comunicazione all'IVASS.
5. L'IVASS, se vi sono elementi tali da far ritenere che il profilo di rischio dell'impresa e' cambiato in modo significativo dalla data in cui e' stata effettuata la comunicazione di cui al comma 1, puo' chiedere all'impresa il ricalcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita'. ))
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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