Sentenza 9 luglio 2009
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 09/07/2009, n. 6789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6789 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2009 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06789/2009 REG.SEN.
N. 04904/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 4904 del 2008, proposto da:
AN s.c.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Cristina Loiaconi e Marco Selvaggi, presso lo studio del secondo elettivamente domiciliata in Roma, via Nomentana, n. 76;
contro
Comune di Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Rizzo, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura comunale in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;
Polizia Municipale del Comune di Roma, non costituito in giudizio;
nei confronti di
Forint- Forniture Industriali Tessili spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Armando Massignani, Andrea Massignani e Angelo Clarizia, presso lo studio del terzo elettivamente domiciliata in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;
per l'annullamento
del bando di gara, spedito alla pubblicazione il 20 dicembre 2007, avente ad oggetto la procedura ristretta per l’affidamento della fornitura di capi di vestiario per il personale di Polizia Municipale di Roma, di ogni altra norma costituente la lex specialis di gara, e segnatamente, del capitolato speciale di appalto, del disciplinare e della lettera di invito, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso.
Visto il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Forint s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 24 giugno 2009, la dr.ssa Anna Bottiglieri; uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 14 maggio 2008, depositato il successivo 22 maggio, la AN s.c.r.l. ha domandato l’annullamento del bando di gara, spedito alla pubblicazione il 20 dicembre 2007, avente ad oggetto la procedura ristretta per l’affidamento, ex art. 83, d. lgs. 163/06, della fornitura di capi di vestiario per il personale di Polizia Municipale di Roma, nonché di ogni altra norma costituente la lex specialis di gara, e segnatamente, del capitolato speciale di appalto, del disciplinare e, se occorrente, della lettera di invito.
La ricorrente, narrato di essere impresa specializzata nel settore, di essere stata invitata a partecipare alla gara, di avervi partecipato, e di aver avuto conoscenza integrale degli atti della procedura in data 14 marzo 2008, ha esposto che, successivamente alla fase di prequalifica, si è avveduta che gli atti stessi contenevano una serie di incongruenze che rendevano pressoché impossibile formulare sia l’offerta economica che quella tecnica.
L’impresa ha altresì rappresentato che la stazione appaltante, richiesta di fornire i necessari chiarimenti, ha disatteso le doglianze e si è limitata a richiamare i contenuti degli atti di gara e la correttezza della procedura.
Le dette ed altre rilevate illegittimità la AN ha fatto constare a carico degli atti di gara mediante l’articolazione di varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
2. Si è costituito in resistenza il Comune di Roma, che ha innanzitutto eccepito la tardività del gravame.
L’amministrazione ha inoltre contestato partitamente la fondatezza delle doglianze.
3. Si è costituita in giudizio anche la controinteressata Forint s.p.a., eccependo la tardività del gravame e la inammissibilità e, comunque, la infondatezza dei motivi di ricorso.
4. La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 24 giugno 2009.
5. Il Collegio deve, com’è d’uopo, dare priorità all’esame delle questioni di carattere pregiudiziale e, tra esse, alla eccezione di tardività del gravame, che risulta fondata.
Invero, l’amministrazione riferisce che il bando, unitamente al capitolato speciale d’appalto e al disciplinare di gara, è stato pubblicato il 28 dicembre 2007.
E, in ogni caso, la completa conoscenza in capo alla ricorrente degli atti della procedura qui impugnati va fatta risalire non, come sostenuto in ricorso, al 14 marzo 2008 (data di ricezione della lettera di invito) bensì, quanto meno, al 4 febbraio 2008, data in cui la medesima non solo ha presentato domanda di partecipazione alla gara, attestando espressamente di aver preso visione e di accettare integralmente il capitolato speciale di appalto, ma ha, altresì, posto alla stazione appaltante una serie di quesiti relativi al contenuto del bando, a specifiche disposizioni del capitolato, all’allegata tabella, alle schede tecniche ed al disciplinare di gara (cfr. doc. all.ti sub 6 e 7 alla memoria comunale dep. il 27 giugno 2008).
Il ricorso è stato notificato mediante spedizione postale del 9 maggio 2008.
A tale data era già spirato il termine decadenziale di impugnazione.
E ciò sia calcolandone la decorrenza sia dalla data di pubblicazione del bando (28 dicembre 2007) sia dalla piena conoscenza degli atti da parte dell’Impresa (4 febbraio 2008).
6. Al Collegio non resta, pertanto, che dichiarare il ricorso irricevibile per tardività.
Sussistono, nondimeno, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sul ricorso di cui in epigrafe, lo dichiara irricevibile per tardività.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 giugno e dell’8 luglio 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/07/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO