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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 09/10/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 3607/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
AR GE PU Presidente
EL IN Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso da
(C.F. ), con l'Avv. TIZIANO Parte_1 C.F._1
FRACCHIA,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. SONIA Controparte_1 C.F._2
PETITO,
RESISTENTE con l'intervento necessario del Pubblico Ministero e l'intervento dell'avv. MARINA
DO del Foro di Busto Arsizio, nella qualità di curatrice speciale di
(C.F. ), nata a Busto Arsizio in [...]_2 C.F._3
20/04/2017, residente in [...], giusta ordinanza emessa dal G.I. in data 15/01/20251. Conclusioni: come congiuntamente precisate dalle parti private all'udienza celebrata in data 08.10.2025 accettando la proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore per la regolamentazione consensuale dei rapporti post divorzio alle seguenti condizioni:
“conferma dei capi n. 1, 2 e 3 dell'ordinanza pronunciata in data 15.01.2025, l'impegno dei genitori a proseguire il percorso di COGE avviato con la dott.ssa e ad avviare/proseguire quelli Parte_3
individuali loro indicati in data 09.07.2025, permettendo alla di confrontarsi con i Pt_4
professionisti all'uopo incaricati per assicurare efficacia al percorso di COGE, riduzione del contributo materno al mantenimento indiretto ordinario della prole all'importo mensile di € 400,00, ripartizione delle spese straordinarie da sostenere per nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la Pt_2
C.d.A. di Milano, conferma del versamento del 50% della rata del mutuo gravante sulla casa coniugale di competenza del resistente da parte della ricorrente a titolo di assegno divorzile dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status;
mantenimento del procedimento di vigilanza aperto a favore della minore cui i SS relazioneranno semestralmente;
spese di lite compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sono coniugate dal 21.05.2016 in forza di matrimonio concordatario trascritto nei registri di stato civile del Comune di Cardano al Campo, al n. 4, parte II, serie A, anno 2016, sono genitori di nata il [...] e sono separate in forza Parte_2
della sentenza n. 993/2023 pubblicata da questo Tribunale in data 04.07.2023 che, tra l'altro, ha confermato l'affido all'ente della minore limitatamente all'intervento a sostegno della genitorialità, al supporto della minore e alla revisione del palinsesto, cercando di privilegiare comunque il rapporto equilibrato di con ciascun genitore Pt_2
ove si renda necessario introdurre dei correttivi in relazione ai prossimi impegni scolastici, che verranno stabiliti dall'ente affidatario avuto riguardo alle esigenze della minore e alle possibilità delle parti;
ha rigettato le reciproche domande di assegnazione della casa coniugale;
ha disposto che a partire dal mese di luglio p.v. compreso il contributo materno per la minore, da corrispondere al resistente entro il 15 di ogni mese, sia di euro 500,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, che la quota materna delle spese straordinarie, da regolare secondo il protocollo vigente della Corte di assumere detto incarico a condizione che ne vengano mantenuti i requisiti di non remunerabilità. Come chiarito sempre dal medesimo parere citato, il curatore speciale che si trovi nella predetta condizione non può nemmeno presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'interesse della minore, come di fatti nel caso di specie non è avvenuto”
Pag. 2 di 9 Appello di Milano, sia di 2/3, restando il residuo a carico del padre e ha confermato il contributo di mantenimento a favore del resistente stabilito nel corso del procedimento
(“equivalente alla quota del mutuo gravante in capo al resistente”).
***
I coniugi hanno concordemente dichiarato di non avere più ripreso la convivenza e di non essersi mai riconciliati.
Essendo stato ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre un anno e che è impossibile la ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra loro, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898 per dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario delle parti.
***
Alla prima udienza celebrata in data 15.01.2025, tra l'altro, la ricorrente ha dichiarato di pagare regolarmente l'intera rata del mutuo gravante sulla casa coniugale di cui le parti sono comproprietarie quale assegno di mantenimento del marito (avente rata mensile dell'importo di € 820,00 circa), di abitare nella casa coniugale sita in Cardano al Campo con durante i tempi di permanenza presso di sé, che la frequentazione paritetica Pt_2
alternata della minore con i genitori segue lo schema 2/2/3, di avere interrotto il percorso pedagogico di sostegno alla genitorialità con la dott.ssa per Persona_1
problemi lavorativi, di essere intenzionata a riprenderlo, di non avere avviato il percorso di supporto psicologico suggerito dalla c.t.u. nel mese di dicembre 2020, di versare regolarmente il contributo al padre di fissato in sede di separazione e di essere Pt_2
disponibile ad avviare un percorso privato di coordinazione genitoriale per favorire il dialogo, la condivisione delle informazioni fondamentali relative a e l'assunzione Pt_2
delle decisioni necessarie per il suo benessere. Il resistente, tra l'altro, ha ribadito le ampie disponibilità della ricorrente che, tra l'altro, dovrebbe incassare titoli obbligazionari per oltre 1,5 milioni di euro e non ha offerto tutta la documentazione reddituale/patrimoniale dovuta ex lege e che la minore gode di ottima salute e pratica equitazione, nuoto e sci. Il giudice istruttore, dopo avere rilevato che la documentazione reddituale e patrimoniale dovuta ex lege è stata depositata in modo caotico e non pare
Pag. 3 di 9 completa (al pari del modello disclosure depositato dalla ricorrente) e che le prove orali articolate dalla ricorrente sono superate dalla documentazione in atti versata (sia pure parziale), tra l'altro, ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti, “1) conferma l'affido di all'ente come da sentenza di separazione in atti per quanto riguarda la Pt_2
regolamentazione della frequentazione con entrambi i genitori e il supporto alla genitorialità; 2) assegna alla ricorrente la casa coniugale dove la figlia ha continuato a convivere con la madre;
3) conferma il collocamento paritetico alternato della minore presso i genitori come innanzi riportato;
4) conferma il contributo materno al mantenimento ordinario e straordinario della minore stabilito a mezzo della sentenza n. 993/2023 pubblicata da questo Tribunale in data 04.07.2023; 5) conferma l'assegno di mantenimento previsto a favore del coniuge all'esito del giudizio di separazione;
6) nomina curatore speciale della figlia minore delle parti l'avv. Marina Colbertaldo cui assegna termine sino al 28.02.2025 per la sua costituzione in giudizio;
7) invita le parti ad attenersi scrupolosamente alle presenti determinazioni giudiziali e alle indicazioni dei SS e del CS giacché funzionali alle successive determinazioni giudiziali;
8) invita le parti ad avviare senza ritardo un percorso di coordinazione genitoriale al fine di facilitare il dialogo tra di esse, la composizione dei punti di disaccordo, la condivisione delle informazioni “fondamentali” relative a e l'assunzione delle decisioni più Pt_2
importanti avuto riguardo al superiore interesse morale e materiale di , segnalare le eventuali criticità Pt_2
riscontrate nello svolgimento di detto incarico, la necessità di un eventuale approfondimento delle capacità genitoriali e/o le eventuali misure di sostegno da attivare e ogni altra situazione potenzialmente pregiudizievole per la minore;
facoltizza le parti a modificare, d'intesa con il COGE, il calendario vigente nel rispetto dei bisogni di (prevedendo che il costo sia a carico della ricorrente nella misura Pt_2
dei 2/3 e il restante a carico del resistente); impregiudicata la facoltà di verificare se detto percorso possa essere affrontato con la dott.ssa suggerisce alle parti i nomativi delle dott. e Per_1 Per_2 Per_3
; […] 10) prescrive ai genitori, nell'esclusivo interesse di , di mantenere un contegno di Parte_3 Pt_2
rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro e di impegnarsi a tutelare la figura materna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della stessa. 11) fissa per verificare quanto previsto ai punti n. 5, 7 e 8 l'udienza con trattazione scritta del 13.03.2025 che costituirà per le parti il termine perentorio entro cui depositare note scritte”.
Pag. 4 di 9 A mezzo della relazione depositata in data 12.03.2025 i SS, tra l'altro, hanno riferito che
“In data 28.01.2025, le operatrici scriventi hanno preso parte ad un incontro di rete con la dott.ssa pedagogista che ha seguito individualmente entrambi i genitori della minore. La Dott.ssa ha Per_1
fornito un aggiornamento sul percorso intrapreso con entrambi i genitori. La madre aveva avviato in passato il percorso di supporto alla genitorialità, tuttavia, la signora non lo ha mai concluso, pur non avendo mai comunicato in modo chiaro la sua intenzione di interromperlo. La signora, infatti, lo ha di fatto dismesso, cessando di rispondere alle telefonate della dott.ssa dopo il secondo incontro. Il Per_1
padre, al contrario, ha continuato a partecipare attivamente al percorso fino ad oggi, con una cadenza di due incontri al mese. La Dott.ssa ha osservato la sua costante puntualità e la sua capacità di mettersi in discussione, approcciandosi al piano genitoriale in maniera aperta e consapevole. Una fonte di preoccupazione per il padre è la mancanza di comunicazione con la madre, riuscendo a mettere a tema anche la reazione emotiva che genera in lui il non ricevere risposte complete o chiare da parte della signora. Per quanto riguarda la prosecuzione del percorso di supporto alla genitorialità, la Dott.ssa ha condiviso con gli operatori della rete che ritiene opportuno continuare a seguire il padre nel Per_1
suo percorso fino a quando non inizierà il percorso di coordinamento genitoriale. Nel momento in cui sarà attivato il percorso di coordinamento genitoriale, la Dott.ssa ritiene opportuno concludere il Per_1
percorso di sostegno alla genitorialità, rimanendo comunque disponibile a fornire il proprio supporto qualora il padre ne avesse bisogno in futuro”.
In data 25.03.2025 la coppia genitoriale ha avviato il percorso di coordinazione genitoriale con la dott.ssa che in data 12.06.2025 ha depositato il Parte_5
piano genitoriale condiviso con le parti e ha concluso come segue: “I genitori, pur mostrando entrambi disponibilità alla partecipazione e collaborazione nel percorso di coordinazione, presentano fragilità personali e relazionali, già evidenziate in sede di Consulenza Tecnica d'Ufficio
(CTU), che confermano la necessità di un supporto continuativo nella gestione condivisa della responsabilità genitoriale. Per tale ragione si ritiene opportuno predisporre il presente piano genitoriale, che mira a fornire una cornice strutturata e funzionale entro la quale garantire stabilità, coerenza educativa e benessere alla minore. Tuttavia, alla luce delle fragilità sopra menzionate, si ritiene necessario mantenere attiva la coordinazione genitoriale con funzione di monitoraggio e gestione delle criticità che, con elevata probabilità, continueranno ad emergere. Tali criticità, infatti, risultano non tanto derivanti da un conflitto attuale marcato tra i genitori, quanto piuttosto da peculiarità personologiche individuali,
Pag. 5 di 9 che si traducono in difficoltà nel sostenere una comunicazione efficace, una cooperazione flessibile e una gestione autonoma delle questioni genitoriali, anche laddove non vi sia un contesto conflittuale acuto. Le caratteristiche osservate nei genitori sembrano riflettere modalità cognitive e stili relazionali tendenzialmente inflessibili, che possono limitare la capacità di adattamento reciproco, incrementare la tendenza alla lettura egocentrica delle situazioni e ostacolare la costruzione di un'alleanza genitoriale funzionale e continuativa. Tali aspetti sono coerenti con le complessità emerse in CTU e si traducono in una vulnerabilità relazionale strutturale più che in un conflitto consapevole e diretto. In tal senso, si suggerisce vivamente ad entrambi i genitori l'avvio di un percorso terapeutico individuale, volto a favorire una maggiore consapevolezza delle dinamiche personali disfunzionali e a sviluppare strumenti più maturi e funzionali di regolazione emotiva, comunicazione e gestione relazionale. Tale percorso terapeutico potrà rappresentare un elemento di reale svolta nel miglioramento della cogenitorialità, se effettivamente compreso dai genitori e se questi sapranno accedervi in modo autentico e costruttivo, non soltanto in risposta a un'indicazione tecnica esterna. […] Si ritiene necessaria la prosecuzione della coordinazione genitoriale con funzione di monitoraggio, per un periodo non definibile con precisione a priori, ma quantomeno non inferiore a dodici mesi, da rivalutarsi in itinere sulla base dell'evoluzione delle dinamiche familiari e delle capacità dei genitori di gestire in autonomia la co-genitorialità. Si suggerisce di mantenere l'affido all'ente già incaricato, in una logica di vigilanza e di riferimento esterno stabile e competente. Si auspica un coinvolgimento attivo dei genitori in percorsi individuali di sostegno psicologico e/o psicoterapeutico, con attenzione agli aspetti emersi in CTU, considerati di rilevante impatto sulla qualità della funzione genitoriale. Si evidenzia che, nel corso del presente percorso, non sono stati rilevati eventi di particolare criticità nella collaborazione tra le parti, e che entrambi i genitori hanno partecipato in modo attivo e disponibile, confermando un potenziale evolutivo positivo, laddove adeguatamente sostenuti. Si raccomanda che le future decisioni inerenti alla minore vengano assunte nel rispetto del presente piano, con il contributo regolare del coordinatore genitoriale e/o dell'ente affidatario,
e sempre nell'ottica della tutela prioritaria del benessere psico-fisico della bambina, del diritto alla bigenitorialità e della progressiva responsabilizzazione dei genitori”.
All'udienza celebrata in data 09.07.2025 la coppia genitoriale ha dichiarato di portare avanti il percorso di Co.ge con la dott.ssa con incontri mensili già Parte_3
programmati fino al 01.12, di trarre beneficio da detto percorso e di essere disponibile ad avviare un percorso individuale per le finalità indicate dalla Co.ge riservandosi di
Pag. 6 di 9 documentarne l'avvio. Il resistente ha dichiarato di avere siglato un contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 03.06.2025, con un periodo di prova di 30 giorni, come operatore commerciale estero presso la Magister S.r.l. di Casorezzo con orario di lavoro dalle 08:00 alle 17:30 dal lunedì al venerdì e sede di lavoro a Casorezzo, di avere percepito nel mese di giugno una retribuzione netta di € 1.618,00 e che per contratto gli spettano 13 mensilità.
A mezzo della relazione depositata in data 12.09.2025, per quello che qui rileva, i SS hanno riferito quanto segue: “Emerge che entrambi i genitori mostrano un coinvolgimento attivo nella gestione e nell'educazione di , che può godere di cure genitoriali adeguate e accesso regolare ad Pt_2
entrambi i genitori. Tuttavia, nonostante il percorso di e che prosegue in monitoraggio, si Parte_6
rileva che la comunicazione tra i genitori, sia virtuale - riportata da entrambi, sia in presenza - osservata, non risulta ancora adeguata né funzionale ad una fattiva collaborazione. In particolare, si osserva che le modalità comunicative del sig. sempre appropriate durante i colloqui CP_1
individuali, alla presenza della madre di risultano prevaricanti e poco funzionali a stabilire un Pt_2
dialogo costruttivo. Alla luce di quanto osservato, riteniamo opportuno proseguire il monitoraggio della situazione, al fine di incentivare un miglioramento della comunicazione tra i genitori, valutare l'impatto delle dinamiche genitoriali sul benessere della minore e favorire un atteggiamento collaborativo e rispettoso dei rispettivi ruoli genitoriali, nell'ottica di garantire a un ambiente sereno e stabile”. Pt_2
In data 30.09.2025 il resistente ha documentato l'avvio di un percorso individuale psicoterapico in data 16.07.2025 con il dott. focalizzato “sull'elaborazione Controparte_2
del vissuto personale trascorso, sulla gestione dei comportamenti in modo che essi siano più funzionali e che gli permettano di interfacciarsi al meglio possibile con la ex moglie e la figlia”.
All'udienza celebrata in data 08.10.2025, tra l'altro, la ricorrente ha dichiarato di essere in procinto di avviare un percorso individuale di supporto psicologico e il resistente ha dichiarato di essere disponibile a vendere la casa coniugale.
Il giudice istruttore ha proposto alle parti di regolamentare consensualmente i loro rapporti post divorzio alle condizioni in epigrafe riportate, le parti hanno dichiarato di accettare e la causa è stata rimessa in decisione.
Le condizioni concordate dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico, né al buon costume e, ove scrupolosamente rispettate, appaiono idonee a
Pag. 7 di 9 garantire a il diritto a una crescita sana ed equilibrata e, comunque, a contenere i Pt_2
pregiudizi derivatile dalla disgregazione del nucleo familiare.
L'ente affidatario di deve essere individuato nel Comune dove la minore ha la sua Pt_2
residenza abituale e anagrafica (allo stato quello di Cardano al Campo).
L'ente affidatario proseguirà ad adempiere il mandato conferitogli interfacciandosi e confrontandosi con la Co.ge nominata dalla coppia genitoriale e con i professionisti con cui i genitori di avvieranno o hanno avviato i percorsi individuali che si sono Pt_2
impegnati a intraprendere e proseguire e relazionerà semestralmente al GT del procedimento di vigilanza iscritto presso questo Tribunale al n. r. g. 3355/2023
(depositando la prossima relazione entro e non oltre il 30.04.2026, fatta salva l'urgenza).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
A) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario delle parti alle condizioni accettate dalle parti di seguito riportate:
1) conferma dell'affido di all'ente (individuato come in parte motiva) per Pt_2
quanto riguarda la regolamentazione della frequentazione equilibrata con entrambi i genitori e il supporto al supporto della minore e alla genitorialità;
2) conferma dell'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale sita in Cardano al
Campo, Via Belluno n. 8 lett. A, dove la figlia ha continuato a convivere con la madre;
3) conferma del collocamento paritetico alternato della minore presso i genitori, allo stato, secondo lo schema 2/2/3;
4) dà atto che i genitori si sono impegnati a proseguire il percorso di COGE avviato con la dott.ssa e ad avviare/proseguire quelli individuali loro indicati in data Parte_3
09.07.2025, permettendo alla di confrontarsi con i professionisti all'uopo Pt_4
incaricati per assicurare efficacia al percorso di COGE;
5) dà atto che i genitori si sono accordati per ridurre all'importo mensile di € 400,00, rivalutato come per legge, il contributo materno al mantenimento indiretto ordinario di da versare al resistente entro il giorno 15 di ogni mese;
Pt_2
Pag. 8 di 9 6) dà atto che i genitori si sono accordati per ripartire le spese straordinarie da sostenere per nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Pt_2
Milano;
7) dà atto che i genitori si sono accordati per confermare il perdurante versamento da parte della ricorrente del 50% della rata del mutuo gravante sulla casa coniugale di competenza del resistente a titolo di assegno di mantenimento sino al passaggio in giudicato del capo A della presente sentenza e a titolo di assegno divorzile dal passaggio in giudicato del capo A della presente sentenza;
8) conferma il procedimento di vigilanza a favore della minore iscritto al n. r. g.
3355/2023 cui i SS relazioneranno come in parte motiva;
9) dà atto che la coppia genitoriale si è accordata per la compensazione delle spese di lite e che la CS di ha prestato la sua opera gratuitamente;
Parte_2
B) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche;
C) MANDA all'uopo la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile, ai SS del Comune di Cardano al Campo e al GT del procedimento di vigilanza iscritto al n. r. g. 3355/2023 per quanto di competenza.
Così deciso in Busto Arsizio l'08/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
EL IN AR GE PU
Pag. 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Che costituendosi in giudizio in data 28.02.2025 ha dichiarato: “L'incarico è altresì assunto in forma assolutamente gratuita, avendo la scrivente assunto, per elezione, la nomina di consigliere dell'ordine degli Avvocati di Busto Arsizio per il mandato dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026. Come chiarito dal parere del Consiglio Nazionale Forense, in data 20/12/2022, n. 55, su interrogazione del COA di Fermo, si è ritenuto che l'incarico di curatore speciale del minore – alla luce della prevalente funzione sociale e solidaristica del medesimo – non rientri nel novero degli incarichi giudiziari preclusi per effetto dell'art. 28 della L. n. 247/2012 e che, pertanto, il consigliere dell'Ordine eletto possa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 3607/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
AR GE PU Presidente
EL IN Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso da
(C.F. ), con l'Avv. TIZIANO Parte_1 C.F._1
FRACCHIA,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. SONIA Controparte_1 C.F._2
PETITO,
RESISTENTE con l'intervento necessario del Pubblico Ministero e l'intervento dell'avv. MARINA
DO del Foro di Busto Arsizio, nella qualità di curatrice speciale di
(C.F. ), nata a Busto Arsizio in [...]_2 C.F._3
20/04/2017, residente in [...], giusta ordinanza emessa dal G.I. in data 15/01/20251. Conclusioni: come congiuntamente precisate dalle parti private all'udienza celebrata in data 08.10.2025 accettando la proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore per la regolamentazione consensuale dei rapporti post divorzio alle seguenti condizioni:
“conferma dei capi n. 1, 2 e 3 dell'ordinanza pronunciata in data 15.01.2025, l'impegno dei genitori a proseguire il percorso di COGE avviato con la dott.ssa e ad avviare/proseguire quelli Parte_3
individuali loro indicati in data 09.07.2025, permettendo alla di confrontarsi con i Pt_4
professionisti all'uopo incaricati per assicurare efficacia al percorso di COGE, riduzione del contributo materno al mantenimento indiretto ordinario della prole all'importo mensile di € 400,00, ripartizione delle spese straordinarie da sostenere per nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la Pt_2
C.d.A. di Milano, conferma del versamento del 50% della rata del mutuo gravante sulla casa coniugale di competenza del resistente da parte della ricorrente a titolo di assegno divorzile dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status;
mantenimento del procedimento di vigilanza aperto a favore della minore cui i SS relazioneranno semestralmente;
spese di lite compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sono coniugate dal 21.05.2016 in forza di matrimonio concordatario trascritto nei registri di stato civile del Comune di Cardano al Campo, al n. 4, parte II, serie A, anno 2016, sono genitori di nata il [...] e sono separate in forza Parte_2
della sentenza n. 993/2023 pubblicata da questo Tribunale in data 04.07.2023 che, tra l'altro, ha confermato l'affido all'ente della minore limitatamente all'intervento a sostegno della genitorialità, al supporto della minore e alla revisione del palinsesto, cercando di privilegiare comunque il rapporto equilibrato di con ciascun genitore Pt_2
ove si renda necessario introdurre dei correttivi in relazione ai prossimi impegni scolastici, che verranno stabiliti dall'ente affidatario avuto riguardo alle esigenze della minore e alle possibilità delle parti;
ha rigettato le reciproche domande di assegnazione della casa coniugale;
ha disposto che a partire dal mese di luglio p.v. compreso il contributo materno per la minore, da corrispondere al resistente entro il 15 di ogni mese, sia di euro 500,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, che la quota materna delle spese straordinarie, da regolare secondo il protocollo vigente della Corte di assumere detto incarico a condizione che ne vengano mantenuti i requisiti di non remunerabilità. Come chiarito sempre dal medesimo parere citato, il curatore speciale che si trovi nella predetta condizione non può nemmeno presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'interesse della minore, come di fatti nel caso di specie non è avvenuto”
Pag. 2 di 9 Appello di Milano, sia di 2/3, restando il residuo a carico del padre e ha confermato il contributo di mantenimento a favore del resistente stabilito nel corso del procedimento
(“equivalente alla quota del mutuo gravante in capo al resistente”).
***
I coniugi hanno concordemente dichiarato di non avere più ripreso la convivenza e di non essersi mai riconciliati.
Essendo stato ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre un anno e che è impossibile la ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra loro, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898 per dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario delle parti.
***
Alla prima udienza celebrata in data 15.01.2025, tra l'altro, la ricorrente ha dichiarato di pagare regolarmente l'intera rata del mutuo gravante sulla casa coniugale di cui le parti sono comproprietarie quale assegno di mantenimento del marito (avente rata mensile dell'importo di € 820,00 circa), di abitare nella casa coniugale sita in Cardano al Campo con durante i tempi di permanenza presso di sé, che la frequentazione paritetica Pt_2
alternata della minore con i genitori segue lo schema 2/2/3, di avere interrotto il percorso pedagogico di sostegno alla genitorialità con la dott.ssa per Persona_1
problemi lavorativi, di essere intenzionata a riprenderlo, di non avere avviato il percorso di supporto psicologico suggerito dalla c.t.u. nel mese di dicembre 2020, di versare regolarmente il contributo al padre di fissato in sede di separazione e di essere Pt_2
disponibile ad avviare un percorso privato di coordinazione genitoriale per favorire il dialogo, la condivisione delle informazioni fondamentali relative a e l'assunzione Pt_2
delle decisioni necessarie per il suo benessere. Il resistente, tra l'altro, ha ribadito le ampie disponibilità della ricorrente che, tra l'altro, dovrebbe incassare titoli obbligazionari per oltre 1,5 milioni di euro e non ha offerto tutta la documentazione reddituale/patrimoniale dovuta ex lege e che la minore gode di ottima salute e pratica equitazione, nuoto e sci. Il giudice istruttore, dopo avere rilevato che la documentazione reddituale e patrimoniale dovuta ex lege è stata depositata in modo caotico e non pare
Pag. 3 di 9 completa (al pari del modello disclosure depositato dalla ricorrente) e che le prove orali articolate dalla ricorrente sono superate dalla documentazione in atti versata (sia pure parziale), tra l'altro, ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti, “1) conferma l'affido di all'ente come da sentenza di separazione in atti per quanto riguarda la Pt_2
regolamentazione della frequentazione con entrambi i genitori e il supporto alla genitorialità; 2) assegna alla ricorrente la casa coniugale dove la figlia ha continuato a convivere con la madre;
3) conferma il collocamento paritetico alternato della minore presso i genitori come innanzi riportato;
4) conferma il contributo materno al mantenimento ordinario e straordinario della minore stabilito a mezzo della sentenza n. 993/2023 pubblicata da questo Tribunale in data 04.07.2023; 5) conferma l'assegno di mantenimento previsto a favore del coniuge all'esito del giudizio di separazione;
6) nomina curatore speciale della figlia minore delle parti l'avv. Marina Colbertaldo cui assegna termine sino al 28.02.2025 per la sua costituzione in giudizio;
7) invita le parti ad attenersi scrupolosamente alle presenti determinazioni giudiziali e alle indicazioni dei SS e del CS giacché funzionali alle successive determinazioni giudiziali;
8) invita le parti ad avviare senza ritardo un percorso di coordinazione genitoriale al fine di facilitare il dialogo tra di esse, la composizione dei punti di disaccordo, la condivisione delle informazioni “fondamentali” relative a e l'assunzione delle decisioni più Pt_2
importanti avuto riguardo al superiore interesse morale e materiale di , segnalare le eventuali criticità Pt_2
riscontrate nello svolgimento di detto incarico, la necessità di un eventuale approfondimento delle capacità genitoriali e/o le eventuali misure di sostegno da attivare e ogni altra situazione potenzialmente pregiudizievole per la minore;
facoltizza le parti a modificare, d'intesa con il COGE, il calendario vigente nel rispetto dei bisogni di (prevedendo che il costo sia a carico della ricorrente nella misura Pt_2
dei 2/3 e il restante a carico del resistente); impregiudicata la facoltà di verificare se detto percorso possa essere affrontato con la dott.ssa suggerisce alle parti i nomativi delle dott. e Per_1 Per_2 Per_3
; […] 10) prescrive ai genitori, nell'esclusivo interesse di , di mantenere un contegno di Parte_3 Pt_2
rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro e di impegnarsi a tutelare la figura materna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della stessa. 11) fissa per verificare quanto previsto ai punti n. 5, 7 e 8 l'udienza con trattazione scritta del 13.03.2025 che costituirà per le parti il termine perentorio entro cui depositare note scritte”.
Pag. 4 di 9 A mezzo della relazione depositata in data 12.03.2025 i SS, tra l'altro, hanno riferito che
“In data 28.01.2025, le operatrici scriventi hanno preso parte ad un incontro di rete con la dott.ssa pedagogista che ha seguito individualmente entrambi i genitori della minore. La Dott.ssa ha Per_1
fornito un aggiornamento sul percorso intrapreso con entrambi i genitori. La madre aveva avviato in passato il percorso di supporto alla genitorialità, tuttavia, la signora non lo ha mai concluso, pur non avendo mai comunicato in modo chiaro la sua intenzione di interromperlo. La signora, infatti, lo ha di fatto dismesso, cessando di rispondere alle telefonate della dott.ssa dopo il secondo incontro. Il Per_1
padre, al contrario, ha continuato a partecipare attivamente al percorso fino ad oggi, con una cadenza di due incontri al mese. La Dott.ssa ha osservato la sua costante puntualità e la sua capacità di mettersi in discussione, approcciandosi al piano genitoriale in maniera aperta e consapevole. Una fonte di preoccupazione per il padre è la mancanza di comunicazione con la madre, riuscendo a mettere a tema anche la reazione emotiva che genera in lui il non ricevere risposte complete o chiare da parte della signora. Per quanto riguarda la prosecuzione del percorso di supporto alla genitorialità, la Dott.ssa ha condiviso con gli operatori della rete che ritiene opportuno continuare a seguire il padre nel Per_1
suo percorso fino a quando non inizierà il percorso di coordinamento genitoriale. Nel momento in cui sarà attivato il percorso di coordinamento genitoriale, la Dott.ssa ritiene opportuno concludere il Per_1
percorso di sostegno alla genitorialità, rimanendo comunque disponibile a fornire il proprio supporto qualora il padre ne avesse bisogno in futuro”.
In data 25.03.2025 la coppia genitoriale ha avviato il percorso di coordinazione genitoriale con la dott.ssa che in data 12.06.2025 ha depositato il Parte_5
piano genitoriale condiviso con le parti e ha concluso come segue: “I genitori, pur mostrando entrambi disponibilità alla partecipazione e collaborazione nel percorso di coordinazione, presentano fragilità personali e relazionali, già evidenziate in sede di Consulenza Tecnica d'Ufficio
(CTU), che confermano la necessità di un supporto continuativo nella gestione condivisa della responsabilità genitoriale. Per tale ragione si ritiene opportuno predisporre il presente piano genitoriale, che mira a fornire una cornice strutturata e funzionale entro la quale garantire stabilità, coerenza educativa e benessere alla minore. Tuttavia, alla luce delle fragilità sopra menzionate, si ritiene necessario mantenere attiva la coordinazione genitoriale con funzione di monitoraggio e gestione delle criticità che, con elevata probabilità, continueranno ad emergere. Tali criticità, infatti, risultano non tanto derivanti da un conflitto attuale marcato tra i genitori, quanto piuttosto da peculiarità personologiche individuali,
Pag. 5 di 9 che si traducono in difficoltà nel sostenere una comunicazione efficace, una cooperazione flessibile e una gestione autonoma delle questioni genitoriali, anche laddove non vi sia un contesto conflittuale acuto. Le caratteristiche osservate nei genitori sembrano riflettere modalità cognitive e stili relazionali tendenzialmente inflessibili, che possono limitare la capacità di adattamento reciproco, incrementare la tendenza alla lettura egocentrica delle situazioni e ostacolare la costruzione di un'alleanza genitoriale funzionale e continuativa. Tali aspetti sono coerenti con le complessità emerse in CTU e si traducono in una vulnerabilità relazionale strutturale più che in un conflitto consapevole e diretto. In tal senso, si suggerisce vivamente ad entrambi i genitori l'avvio di un percorso terapeutico individuale, volto a favorire una maggiore consapevolezza delle dinamiche personali disfunzionali e a sviluppare strumenti più maturi e funzionali di regolazione emotiva, comunicazione e gestione relazionale. Tale percorso terapeutico potrà rappresentare un elemento di reale svolta nel miglioramento della cogenitorialità, se effettivamente compreso dai genitori e se questi sapranno accedervi in modo autentico e costruttivo, non soltanto in risposta a un'indicazione tecnica esterna. […] Si ritiene necessaria la prosecuzione della coordinazione genitoriale con funzione di monitoraggio, per un periodo non definibile con precisione a priori, ma quantomeno non inferiore a dodici mesi, da rivalutarsi in itinere sulla base dell'evoluzione delle dinamiche familiari e delle capacità dei genitori di gestire in autonomia la co-genitorialità. Si suggerisce di mantenere l'affido all'ente già incaricato, in una logica di vigilanza e di riferimento esterno stabile e competente. Si auspica un coinvolgimento attivo dei genitori in percorsi individuali di sostegno psicologico e/o psicoterapeutico, con attenzione agli aspetti emersi in CTU, considerati di rilevante impatto sulla qualità della funzione genitoriale. Si evidenzia che, nel corso del presente percorso, non sono stati rilevati eventi di particolare criticità nella collaborazione tra le parti, e che entrambi i genitori hanno partecipato in modo attivo e disponibile, confermando un potenziale evolutivo positivo, laddove adeguatamente sostenuti. Si raccomanda che le future decisioni inerenti alla minore vengano assunte nel rispetto del presente piano, con il contributo regolare del coordinatore genitoriale e/o dell'ente affidatario,
e sempre nell'ottica della tutela prioritaria del benessere psico-fisico della bambina, del diritto alla bigenitorialità e della progressiva responsabilizzazione dei genitori”.
All'udienza celebrata in data 09.07.2025 la coppia genitoriale ha dichiarato di portare avanti il percorso di Co.ge con la dott.ssa con incontri mensili già Parte_3
programmati fino al 01.12, di trarre beneficio da detto percorso e di essere disponibile ad avviare un percorso individuale per le finalità indicate dalla Co.ge riservandosi di
Pag. 6 di 9 documentarne l'avvio. Il resistente ha dichiarato di avere siglato un contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 03.06.2025, con un periodo di prova di 30 giorni, come operatore commerciale estero presso la Magister S.r.l. di Casorezzo con orario di lavoro dalle 08:00 alle 17:30 dal lunedì al venerdì e sede di lavoro a Casorezzo, di avere percepito nel mese di giugno una retribuzione netta di € 1.618,00 e che per contratto gli spettano 13 mensilità.
A mezzo della relazione depositata in data 12.09.2025, per quello che qui rileva, i SS hanno riferito quanto segue: “Emerge che entrambi i genitori mostrano un coinvolgimento attivo nella gestione e nell'educazione di , che può godere di cure genitoriali adeguate e accesso regolare ad Pt_2
entrambi i genitori. Tuttavia, nonostante il percorso di e che prosegue in monitoraggio, si Parte_6
rileva che la comunicazione tra i genitori, sia virtuale - riportata da entrambi, sia in presenza - osservata, non risulta ancora adeguata né funzionale ad una fattiva collaborazione. In particolare, si osserva che le modalità comunicative del sig. sempre appropriate durante i colloqui CP_1
individuali, alla presenza della madre di risultano prevaricanti e poco funzionali a stabilire un Pt_2
dialogo costruttivo. Alla luce di quanto osservato, riteniamo opportuno proseguire il monitoraggio della situazione, al fine di incentivare un miglioramento della comunicazione tra i genitori, valutare l'impatto delle dinamiche genitoriali sul benessere della minore e favorire un atteggiamento collaborativo e rispettoso dei rispettivi ruoli genitoriali, nell'ottica di garantire a un ambiente sereno e stabile”. Pt_2
In data 30.09.2025 il resistente ha documentato l'avvio di un percorso individuale psicoterapico in data 16.07.2025 con il dott. focalizzato “sull'elaborazione Controparte_2
del vissuto personale trascorso, sulla gestione dei comportamenti in modo che essi siano più funzionali e che gli permettano di interfacciarsi al meglio possibile con la ex moglie e la figlia”.
All'udienza celebrata in data 08.10.2025, tra l'altro, la ricorrente ha dichiarato di essere in procinto di avviare un percorso individuale di supporto psicologico e il resistente ha dichiarato di essere disponibile a vendere la casa coniugale.
Il giudice istruttore ha proposto alle parti di regolamentare consensualmente i loro rapporti post divorzio alle condizioni in epigrafe riportate, le parti hanno dichiarato di accettare e la causa è stata rimessa in decisione.
Le condizioni concordate dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico, né al buon costume e, ove scrupolosamente rispettate, appaiono idonee a
Pag. 7 di 9 garantire a il diritto a una crescita sana ed equilibrata e, comunque, a contenere i Pt_2
pregiudizi derivatile dalla disgregazione del nucleo familiare.
L'ente affidatario di deve essere individuato nel Comune dove la minore ha la sua Pt_2
residenza abituale e anagrafica (allo stato quello di Cardano al Campo).
L'ente affidatario proseguirà ad adempiere il mandato conferitogli interfacciandosi e confrontandosi con la Co.ge nominata dalla coppia genitoriale e con i professionisti con cui i genitori di avvieranno o hanno avviato i percorsi individuali che si sono Pt_2
impegnati a intraprendere e proseguire e relazionerà semestralmente al GT del procedimento di vigilanza iscritto presso questo Tribunale al n. r. g. 3355/2023
(depositando la prossima relazione entro e non oltre il 30.04.2026, fatta salva l'urgenza).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
A) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario delle parti alle condizioni accettate dalle parti di seguito riportate:
1) conferma dell'affido di all'ente (individuato come in parte motiva) per Pt_2
quanto riguarda la regolamentazione della frequentazione equilibrata con entrambi i genitori e il supporto al supporto della minore e alla genitorialità;
2) conferma dell'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale sita in Cardano al
Campo, Via Belluno n. 8 lett. A, dove la figlia ha continuato a convivere con la madre;
3) conferma del collocamento paritetico alternato della minore presso i genitori, allo stato, secondo lo schema 2/2/3;
4) dà atto che i genitori si sono impegnati a proseguire il percorso di COGE avviato con la dott.ssa e ad avviare/proseguire quelli individuali loro indicati in data Parte_3
09.07.2025, permettendo alla di confrontarsi con i professionisti all'uopo Pt_4
incaricati per assicurare efficacia al percorso di COGE;
5) dà atto che i genitori si sono accordati per ridurre all'importo mensile di € 400,00, rivalutato come per legge, il contributo materno al mantenimento indiretto ordinario di da versare al resistente entro il giorno 15 di ogni mese;
Pt_2
Pag. 8 di 9 6) dà atto che i genitori si sono accordati per ripartire le spese straordinarie da sostenere per nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Pt_2
Milano;
7) dà atto che i genitori si sono accordati per confermare il perdurante versamento da parte della ricorrente del 50% della rata del mutuo gravante sulla casa coniugale di competenza del resistente a titolo di assegno di mantenimento sino al passaggio in giudicato del capo A della presente sentenza e a titolo di assegno divorzile dal passaggio in giudicato del capo A della presente sentenza;
8) conferma il procedimento di vigilanza a favore della minore iscritto al n. r. g.
3355/2023 cui i SS relazioneranno come in parte motiva;
9) dà atto che la coppia genitoriale si è accordata per la compensazione delle spese di lite e che la CS di ha prestato la sua opera gratuitamente;
Parte_2
B) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche;
C) MANDA all'uopo la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile, ai SS del Comune di Cardano al Campo e al GT del procedimento di vigilanza iscritto al n. r. g. 3355/2023 per quanto di competenza.
Così deciso in Busto Arsizio l'08/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
EL IN AR GE PU
Pag. 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Che costituendosi in giudizio in data 28.02.2025 ha dichiarato: “L'incarico è altresì assunto in forma assolutamente gratuita, avendo la scrivente assunto, per elezione, la nomina di consigliere dell'ordine degli Avvocati di Busto Arsizio per il mandato dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026. Come chiarito dal parere del Consiglio Nazionale Forense, in data 20/12/2022, n. 55, su interrogazione del COA di Fermo, si è ritenuto che l'incarico di curatore speciale del minore – alla luce della prevalente funzione sociale e solidaristica del medesimo – non rientri nel novero degli incarichi giudiziari preclusi per effetto dell'art. 28 della L. n. 247/2012 e che, pertanto, il consigliere dell'Ordine eletto possa