Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 04/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. 3938 / 2024
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 3938/2024
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da nato il [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso/a dall'Avv. ROMAGNOLO STEFANO*
E
nato il [...] a [...] Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. VERCELLI ANNALISA
-ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. DOMANDA DI SEPARAZIONE
I ricorrenti chiedono concordemente che venga dichiarata la separazione consensuale;
2. RESPONSABILITA' GENITORIALE
I ricorrenti chiedono che il figlio venga affidato ad entrambi i genitori con Persona_1
collocazione presso la madre, con la seguente modalità: a settimane alterne la madre terrà con sé il figlio il martedì e il mercoledì e dal sabato mattina al lunedì sera, e il padre nella stessa Per_1
settimana terrà con sé il giovedì e il venerdì; la settimana successiva il padre terrà con sé il figlio il martedì ed il mercoledì e poi dal sabato mattina al lunedì sera, e la madre il martedì e il mercoledì; il tutto compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio e secondo accordi tra genitori da concordarsi con almeno 24 ore di anticipo. Durante l'estate il figlio starà almeno 7 giorni con il padre, salvo diverso accordo tra i genitori. Entrambi i genitori dovranno comunicare reciprocamente i rispettivi luogo e indirizzo di villeggiatura. Il giorno di Natale verrà trascorso, alternativamente, un anno con il padre e un anno con la madre, la stessa cosa dicasi del giorno di
Capodanno; l'anno in cui trascorrerà il giorno di Natale con la madre, passerà il giorno di Per_1
Pasqua con il padre e viceversa. Il padre potrà tenere il figlio con sé per 7 giorni durante le vacanze natalizie, e per 2 giorni durante quelle pasquali.
3. CASA FAMILIARE
La casa coniugale sita in Asti, via Brovardi 30, verrà assegnata alla stessa sig.ra , che Pt_2
provvederà al pagamento del relativo canone di locazione ed alle spese.
4. MANTENIMENTO DEI FIGLI Stante la collocazione paritaria del figlio, alla luce delle differenze di retribuzione dei coniugi, il sig. si impegna a corrispondere un contributo Pt_1 mensile di € 200,00 per il figlio – da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat - e a lasciare alla sig.ra l'intero importo dell'assegno unico percepito dai genitori, attualmente pari ad € 161,30; Pt_2
le spese straordinarie andranno previamente concordate da entrambi i coniugi e nel caso di accordo il relativo costo andrà suddiviso al 50% tra essi. Il sig. corrisponderà l'importo di € 800,00 Pt_1
alla sig.ra a titolo di contributo spese pregresse per regolare definitivamente tali rapporti Pt_2 economici, in due rate da € 400,00 l'una che verranno corrisposte la prima entro il 15.11.2024 e la seconda entro il 15.12.2024. Qualora l'importo dell'assegno unico dovesse variare, le parti si impegnano a rivedere le condizioni sopra indicate”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
, nato/a a ASTI (AT) il 17/01/1976 e da , nato/a a ASTI Parte_1 Parte_2
(AT) il 04/09/1988, celebrato in ASTI in data 28/06/2018, trascritto nei registri degli atti dello Stato
Civile dello stesso Comune al n. 54, Parte I, Serie, Anno 2018
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 23/12/2024
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
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