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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/04/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 92/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Rimini sezione lavoro n.48/2024 pubblicata in data 13.02.2024 promossa con ricorso depositato in data 20 febbraio 2024 da
Parte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato presso gli avv. Francesca Romana Belli e Oreste Manzi che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti a ministero notaio n. Persona_1
37590 del 23.1.2023
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
elettivamente domiciliato a Torino via Palmieri n.40 presso e nello studio degli avv. Massimo Pozza e Giovanni Bonino che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: regime fiscale indennità di espansione
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 03.04.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Rimini in funzione di giudice del lavoro in accoglimento del ricorso proposto da nei confronti Controparte_1
CP_ di accertava che lo stesso residente dal 14/07/2022 in Portogallo aveva diritto all'applicazione del regime fiscale di cui all'art. 18 della Convenzione stipulata in base al modello OCSE tra Repubblica Italiana e Repubblica
Portoghese a partire dai redditi del 2022 ed in particolare con riferimento alla indennità n. 20010007 Cat. ESPA a lui liquidata dall' con decorrenza dal 1 CP_2 dicembre 2021 e pagata da aprile 2022 e per l'effetto condannava a CP_2 rimborsargli la ritenuta d'acconto illegittimamente applicata alla suddetta prestazione trattenuta nella misura di €. 12.893,71 (di cui €. 780,53 a titolo di addizionale regionale così come riportato nel modello di certificazione unica
2023 relativa all'anno 2022 emesso dall' quale sostituto di imposta) oltre CP_2
interessi e rivalutazione monetaria dal maturato al saldo.
CP_ Condannava, quindi, a rifondergli le spese processuali.
In particolare in tale ricorso , iscritto dal 14/07/2022 Controparte_1 all'A.I.R.E. presso la sezione di Novafeltria in quanto residente da quella data in
Rua Brito Camacho 32-7969.032 Persona_2
(Lisboa), chiedeva l'accertamento giudiziale del suo diritto, come residente in
Portogallo, all'applicazione del regime fiscale di cui all'art. 18 della
Convenzione stipulata tra Repubblica Italiana e Repubblica Portoghese, a partire dai redditi del 2022 ed in particolare con riferimento all'indennità di espansione n. 20010007 Cat. ESPA liquidata dall' con decorrenza dal 1 dicembre 2021 CP_2
avendo lo stesso aderito alla proposta di beneficiare dello scivolo pensionistico stabilito dal contratto di espansione stipulato in sede governativa da CP_3
il 22/09/2021 e la restituzione e il conseguente rimborso della ritenuta
[...]
d'acconto applicata alla suddetta prestazione trattenuta nella misura di €.
12.893,71.
CP_ Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso sostenendo che detta detassazione non si applicasse trattandosi di indennità e non di pensione.
Il tribunale di Rimini sezione lavoro decideva come sopra indicato.
CP_
2. Proponeva appello
Con il primo motivo e unico motivo di appello deduceva insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, violazione e falsa applicazione delle
2 norme di diritto con riferimento all'art. 18 della convenzione stipulata in base al modello OCSE tra Repubblica Italiana e Repubblica Portoghese.
Deduceva che la sentenza fosse errata in quanto il contratto di espansione trovava origine nel dlgs n. 148/2015 relativo agli ammortizzatori sociali e la prestazione era finalizzata alla pensione e dalla lettura della disposizione emergeva la volontà di distinguere l'ESPA dalle pensioni.
Sosteneva che detta prestazione non potesse rientrare nella nozione di cui all'art. 18 della convenzione in cui si parlava di “pensioni ed emolumenti analoghi”.
Evidenziava, infatti, che pur avendo l'ESPA somiglianze con la pensione, dato che per la sua erogazione era chiesto un minimo di anzianità, che era erogata per dodici o tredici mensilità e che il sistema di calcolo per quantificarla era uguale a quello della pensione, tuttavia, le stesse non erano dirimenti in quanto si trattava di somiglianze meramente operative che non rendevano l'ESPA analoga alle pensioni.
Concludeva chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, venisse accertato che detta prestazione non era analoga alla pensione ai sensi dell'art. 18 della convenzione e che, quindi, l'importo doveva essere tassato con pagamento della ritenuta d'acconto da parte di con revoca della condanna al rimborso CP_2 della ritenuta d'acconto applicata per euro 12.893,71.
Si costituiva con memoria depositata in data 3 settembre 2024 Controparte_1 sostenendo la correttezza della sentenza impugnata ed evidenziando che l'art. 18 della convenzione estendeva l'esenzione dalle pensioni alle “ altre retribuzioni analoghe pagate ad un residente di uno stato contraente in relazione ad un cessato impiego” con la conseguenza che non si riferiva esclusivamente alle pensioni, ma vi rientravano le retribuzioni analoghe pagate ad un residente di uno stato contraente in relazione ad un cessato impiego.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello.
In corso di causa veniva sollevato il contraddittorio tra le parti in relazione all'incidenza dell'art. 21 della Convenzione Italia-Portogallo sulla controversia.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 3 aprile 2025 mediante lettura del dispositivo.
3. In relazione al primo ed unico motivo di appello si osserva quanto segue.
In punto di fatto non è contestato e risulta documentalmente provato che parte appellata ha stipulato con il datore di lavoro un verbale di CP_3
3 conciliazione sindacale in data 25 novembre 2021.
In tale verbale di conciliazione, dato atto che l'azienda aveva stipulato in data 22 settembre 2021 in sede governativa contratto di espansione relativo al Gruppo
Stellantis ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 dlgs n. 148/2015, che era stato verificato che l'appellato poteva accedere allo scivolo pensionistico e che lo stesso aveva espresso la volontà di aderire al programma di uscite in esso previsto, è stata pattuita la risoluzione del rapporto di lavoro del medesimo in
CP_ data 30 novembre 2021 con impegno dell'azienda di presentare all' la domanda di indennità di cui all'art. 41 comma 5 bis dlgs n. 148/2015 ( cfr. doc,
n.9 di parte appellata).
CP_ ha, poi, provveduto a liquidare all'appellato, con decorrenza dal 1 dicembre
2021 e termine finale al 1 ottobre 2024, l'indennità di espansione di cui all'art. 41 comma 5 dlsg n. 148/2015, come da comunicazione dello stesso in data 7 marzo 2022 (cfr. doc n. 13 di parte appellata).
Non è, poi, contestato che l'appellato si è trasferito nel 2022 in Portogallo e che risulti formalmente iscritto all'AIRE, sezione di Novafeltria, dal 14/07/2022 (cfr. doc n. 1 di parte appellata).
Occorre, quindi, richiamare la normativa che regola la presente fattispecie.
L'art. 41 co 5 bis del dlgs n. 148/2015 nella versione vigente pro tempore prevede che: “
5-bis. Per i lavoratori che si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione anticipata di cui all'articolo
24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall CP_2
Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto. Per l'intero periodo di spettanza teorica della
NASpI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità
4 mensile è ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015, fermi restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa. Per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino piani di riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in linea con i programmi europei, e che, all'atto dell'indicazione del numero dei lavoratori da assumere ai sensi della lettera a) del comma 2, si impegnino ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso ai sensi del presente comma, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, di cui al precedente periodo, opera per ulteriori dodici mesi, per un importo calcolato sulla base dell'ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione
NASpI al lavoratore. Allo scopo di dare attuazione al contratto di cui al comma
1, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all CP_2
accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all la provvista per la prestazione e per la CP_2
contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile di cui al presente comma, l' è tenuto a non erogare le prestazioni. I benefìci di CP_2
cui al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di
117,2 milioni di euro per l'anno 2021, 132,6 milioni di euro per l'anno 2022,
40,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 30,4 milioni di euro per l'anno 2024. Se nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefìci di cui al presente comma. L provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le CP_2
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
5 Ministero dell'economia e delle finanze.
La suddetta norma è, in particolare, inserita al titolo III “Contratto di espansione” del dlsg n. 148/2015 intitolato “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
La Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Portoghese per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito ratificata con legge n.562/1980, poi, all'art. 18 “ Pensioni” prevede che:
“Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato”.
Occorre, quindi, verificare se l'indennità per cui è causa possa rientrare ai fini della tassazione nel concetto di “remunerazioni analoghe pagate in relazione ad un cessato impiego” e, nel caso in cui non vi rientri, se debba essere tassata in
Italia o in Portogallo in base alla relativa convenzione.
Come asserito dalla Suprema Corte, infatti, (cfr. Cass. civ. n. 21047/2023,
n.30140/2019) le Convenzioni, una volta recepite nell'ordinamento interno con legge di ratifica, acquistano il valore di fonte primaria, ai sensi degli artt. 10 comma 1 e 117 della Costituzione e prevalgono sulle norme interne.
Tale principio è, poi, ribadito, nella materia tributaria anche dall'art. 75 D.P.R.
n. 600/1973 secondo cui nell'applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi, sono fatti salvi accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
Tanto precisato si osserva che la convenzione stipulata in base al modello OCSE tra Repubblica Italiana e Repubblica Portoghese al fine di evitare le doppie imposizioni ha evidentemente carattere esaustivo nel senso che è volta a stabilire dove debbano essere tassati i redditi del residente in uno dei due stati contraenti in tutti i casi possibili ed, infatti, prevede anche una norma di chiusura (art. 21) che stabilisce dove siano imponibili i redditi non specificamente trattati negli articoli precedenti.
La convenzione, infatti, dopo aver indicato al capitolo I il suo campo di applicazione e aver precisato le definizioni necessarie per la sua applicazione al capitolo II, al capitolo III intitolato “Tassazione sui redditi” prende in considerazione le varie fattispecie impositive.
In particolare all'art 6 tratta dei “Redditi immobiliari”, all'art.7 degli “ Utili delle
6 imprese”, all'art. 8 della “Navigazione marittima ed aerea” , all'art. 9 delle “
Imprese associate”, all'articolo 10 dei “ Dividendi”, all'art.11 degli “Interessi” all'articolo 12 dei “Canoni” all'art. 13 degli “Utili di capitale”, all'art. 14 delle
“Professioni indipendenti”, all'art. 15 del “Lavoro subordinato”, all'art. 16 dei
“Compensi e gettoni di presenza”, all'art. 17 degli “Artisti e sportivi”, all'art. 18 delle “Pensioni”, all'art. 19 delle “Funzioni pubbliche” all'articolo 20 degli “
Studenti” e all'articolo 21 degli “Altri redditi”.
Considerata la prevalenza della convenzione sulla normativa interna e la ratio della stessa che è quella di disciplinare la tassazione di tutti i redditi dei residenti nei due stati Italia e Portogallo, anche al fine di evitare la doppia imposizione, le disposizioni della stessa devono essere interpretate in tal senso.
Orbene in quest'ottica, seppure sia vero che l'indennità per cui è causa non è una pensione e che, come si evince dal titolo del dlsg n. 148/2015 e dalla ratio dell'art. 41 dlgs n. 148/2015, rientra piuttosto nell'ambito più generale degli ammortizzatori sociali in senso lato e in particolare nell'ambito delle prestazioni di accompagnamento alla pensione, tuttavia, considerato che la sua erogazione
è legata alla preventiva cessazione dell'impiego, si reputa che possa rientrare nell'ambito dell' art. 18 della convenzione interpretato in senso lato tenuto conto della suddetta valenza esaustiva della Convenzione.
Ciò soprattutto se si rapporta tale norma con l'art. 15 della medesima convenzione che disciplina la tassazione del rapporto di lavoro subordinato che presuppone che sia in corso un'attività di lavoro dipendente.
Ove, poi, si ritenga che la dizione dell'art. 18 della Convenzione, stante il riferimento a remunerazioni analoghe alla pensione e considerata la diversa natura dell'indennità di espansione, non ne permetta l'applicazione a tale indennità, tuttavia, non mutano le conclusioni in relazione al fatto che detta indennità non deve essere tassata in Italia, ma in Portogallo stante la residenza dell'appellato in quest'ultimo paese.
La suddetta indennità, ove si escluda che possa rientrare nell'art. 18 della convenzione, non è, infatti, sussumibile in nessuna delle previsioni di cui agli articoli da 6 a 20 ed in particolare nell'articolo 15 che presuppone la sussistenza di un rapporto di lavoro, con la conseguenza che trova applicazione la norma di chiusura di cui all'art. 21 “Altri redditi” che prevede che: “
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza,
7 che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili, così come definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il diritto od il bene generatore dei redditi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.”
CP_ Si precisa, poi, che l'interpretazione di secondo cui con il termine residente nel suddetto articolo 21 si intenderebbe colui che ha la nazionalità dello stato contraente è destituita di fondamento.
Non solo l'interpretazione letterale è in contrasto con questa tesi dal momento che il concetto di residenza è ben diverso da quello di nazionalità, ma comunque il fatto che il residente dello stato contraente non sia il cittadino dello stato contraente risulta ben chiaro dalla lettura dell'art.19 della medesima convenzione in cui la nazionalità è richiesta come requisito ulteriore rispetto alla residenza al fine di una determinata imposizione.
CP_ Si evidenzia, infine, che la tesi di enunciata per la prima volta in sede di note secondo cui si applicherebbe nel caso di specie l'articolo 19 della
Convezione è destituita di fondamento in quanto lo stesso intitolato “ Funzioni pubbliche” ha chiaramente differente ambito e disciplina l'imposizione di remunerazioni corrisposte per servizi resi e, quindi, disciplina una fattispecie assolutamente differente da quella per cui è causa.
Da quanto sopra esposto deriva, pertanto, che integrando la motivazione come sopra l'appello deve essere rigettato e va confermata la sentenza impugnata.
Stante la novità e complessità della questione giuridica affrontata, devono essere integralmente compensate le spese giudiziali del presente grado di giudizio tra le parti.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.
8 115/2002.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.92/2024 così provvede:
1) Rigetta l'appello
2) Compensa le spese del presente grado di giudizio tra le parti
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.
115/2002
Così deciso in Bologna, il 3 aprile 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 92/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Rimini sezione lavoro n.48/2024 pubblicata in data 13.02.2024 promossa con ricorso depositato in data 20 febbraio 2024 da
Parte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato presso gli avv. Francesca Romana Belli e Oreste Manzi che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti a ministero notaio n. Persona_1
37590 del 23.1.2023
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
elettivamente domiciliato a Torino via Palmieri n.40 presso e nello studio degli avv. Massimo Pozza e Giovanni Bonino che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: regime fiscale indennità di espansione
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 03.04.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Rimini in funzione di giudice del lavoro in accoglimento del ricorso proposto da nei confronti Controparte_1
CP_ di accertava che lo stesso residente dal 14/07/2022 in Portogallo aveva diritto all'applicazione del regime fiscale di cui all'art. 18 della Convenzione stipulata in base al modello OCSE tra Repubblica Italiana e Repubblica
Portoghese a partire dai redditi del 2022 ed in particolare con riferimento alla indennità n. 20010007 Cat. ESPA a lui liquidata dall' con decorrenza dal 1 CP_2 dicembre 2021 e pagata da aprile 2022 e per l'effetto condannava a CP_2 rimborsargli la ritenuta d'acconto illegittimamente applicata alla suddetta prestazione trattenuta nella misura di €. 12.893,71 (di cui €. 780,53 a titolo di addizionale regionale così come riportato nel modello di certificazione unica
2023 relativa all'anno 2022 emesso dall' quale sostituto di imposta) oltre CP_2
interessi e rivalutazione monetaria dal maturato al saldo.
CP_ Condannava, quindi, a rifondergli le spese processuali.
In particolare in tale ricorso , iscritto dal 14/07/2022 Controparte_1 all'A.I.R.E. presso la sezione di Novafeltria in quanto residente da quella data in
Rua Brito Camacho 32-7969.032 Persona_2
(Lisboa), chiedeva l'accertamento giudiziale del suo diritto, come residente in
Portogallo, all'applicazione del regime fiscale di cui all'art. 18 della
Convenzione stipulata tra Repubblica Italiana e Repubblica Portoghese, a partire dai redditi del 2022 ed in particolare con riferimento all'indennità di espansione n. 20010007 Cat. ESPA liquidata dall' con decorrenza dal 1 dicembre 2021 CP_2
avendo lo stesso aderito alla proposta di beneficiare dello scivolo pensionistico stabilito dal contratto di espansione stipulato in sede governativa da CP_3
il 22/09/2021 e la restituzione e il conseguente rimborso della ritenuta
[...]
d'acconto applicata alla suddetta prestazione trattenuta nella misura di €.
12.893,71.
CP_ Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso sostenendo che detta detassazione non si applicasse trattandosi di indennità e non di pensione.
Il tribunale di Rimini sezione lavoro decideva come sopra indicato.
CP_
2. Proponeva appello
Con il primo motivo e unico motivo di appello deduceva insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, violazione e falsa applicazione delle
2 norme di diritto con riferimento all'art. 18 della convenzione stipulata in base al modello OCSE tra Repubblica Italiana e Repubblica Portoghese.
Deduceva che la sentenza fosse errata in quanto il contratto di espansione trovava origine nel dlgs n. 148/2015 relativo agli ammortizzatori sociali e la prestazione era finalizzata alla pensione e dalla lettura della disposizione emergeva la volontà di distinguere l'ESPA dalle pensioni.
Sosteneva che detta prestazione non potesse rientrare nella nozione di cui all'art. 18 della convenzione in cui si parlava di “pensioni ed emolumenti analoghi”.
Evidenziava, infatti, che pur avendo l'ESPA somiglianze con la pensione, dato che per la sua erogazione era chiesto un minimo di anzianità, che era erogata per dodici o tredici mensilità e che il sistema di calcolo per quantificarla era uguale a quello della pensione, tuttavia, le stesse non erano dirimenti in quanto si trattava di somiglianze meramente operative che non rendevano l'ESPA analoga alle pensioni.
Concludeva chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, venisse accertato che detta prestazione non era analoga alla pensione ai sensi dell'art. 18 della convenzione e che, quindi, l'importo doveva essere tassato con pagamento della ritenuta d'acconto da parte di con revoca della condanna al rimborso CP_2 della ritenuta d'acconto applicata per euro 12.893,71.
Si costituiva con memoria depositata in data 3 settembre 2024 Controparte_1 sostenendo la correttezza della sentenza impugnata ed evidenziando che l'art. 18 della convenzione estendeva l'esenzione dalle pensioni alle “ altre retribuzioni analoghe pagate ad un residente di uno stato contraente in relazione ad un cessato impiego” con la conseguenza che non si riferiva esclusivamente alle pensioni, ma vi rientravano le retribuzioni analoghe pagate ad un residente di uno stato contraente in relazione ad un cessato impiego.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello.
In corso di causa veniva sollevato il contraddittorio tra le parti in relazione all'incidenza dell'art. 21 della Convenzione Italia-Portogallo sulla controversia.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 3 aprile 2025 mediante lettura del dispositivo.
3. In relazione al primo ed unico motivo di appello si osserva quanto segue.
In punto di fatto non è contestato e risulta documentalmente provato che parte appellata ha stipulato con il datore di lavoro un verbale di CP_3
3 conciliazione sindacale in data 25 novembre 2021.
In tale verbale di conciliazione, dato atto che l'azienda aveva stipulato in data 22 settembre 2021 in sede governativa contratto di espansione relativo al Gruppo
Stellantis ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 dlgs n. 148/2015, che era stato verificato che l'appellato poteva accedere allo scivolo pensionistico e che lo stesso aveva espresso la volontà di aderire al programma di uscite in esso previsto, è stata pattuita la risoluzione del rapporto di lavoro del medesimo in
CP_ data 30 novembre 2021 con impegno dell'azienda di presentare all' la domanda di indennità di cui all'art. 41 comma 5 bis dlgs n. 148/2015 ( cfr. doc,
n.9 di parte appellata).
CP_ ha, poi, provveduto a liquidare all'appellato, con decorrenza dal 1 dicembre
2021 e termine finale al 1 ottobre 2024, l'indennità di espansione di cui all'art. 41 comma 5 dlsg n. 148/2015, come da comunicazione dello stesso in data 7 marzo 2022 (cfr. doc n. 13 di parte appellata).
Non è, poi, contestato che l'appellato si è trasferito nel 2022 in Portogallo e che risulti formalmente iscritto all'AIRE, sezione di Novafeltria, dal 14/07/2022 (cfr. doc n. 1 di parte appellata).
Occorre, quindi, richiamare la normativa che regola la presente fattispecie.
L'art. 41 co 5 bis del dlgs n. 148/2015 nella versione vigente pro tempore prevede che: “
5-bis. Per i lavoratori che si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione anticipata di cui all'articolo
24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall CP_2
Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto. Per l'intero periodo di spettanza teorica della
NASpI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità
4 mensile è ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015, fermi restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa. Per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino piani di riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in linea con i programmi europei, e che, all'atto dell'indicazione del numero dei lavoratori da assumere ai sensi della lettera a) del comma 2, si impegnino ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso ai sensi del presente comma, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, di cui al precedente periodo, opera per ulteriori dodici mesi, per un importo calcolato sulla base dell'ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione
NASpI al lavoratore. Allo scopo di dare attuazione al contratto di cui al comma
1, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all CP_2
accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all la provvista per la prestazione e per la CP_2
contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile di cui al presente comma, l' è tenuto a non erogare le prestazioni. I benefìci di CP_2
cui al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di
117,2 milioni di euro per l'anno 2021, 132,6 milioni di euro per l'anno 2022,
40,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 30,4 milioni di euro per l'anno 2024. Se nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefìci di cui al presente comma. L provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le CP_2
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
5 Ministero dell'economia e delle finanze.
La suddetta norma è, in particolare, inserita al titolo III “Contratto di espansione” del dlsg n. 148/2015 intitolato “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
La Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Portoghese per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito ratificata con legge n.562/1980, poi, all'art. 18 “ Pensioni” prevede che:
“Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato”.
Occorre, quindi, verificare se l'indennità per cui è causa possa rientrare ai fini della tassazione nel concetto di “remunerazioni analoghe pagate in relazione ad un cessato impiego” e, nel caso in cui non vi rientri, se debba essere tassata in
Italia o in Portogallo in base alla relativa convenzione.
Come asserito dalla Suprema Corte, infatti, (cfr. Cass. civ. n. 21047/2023,
n.30140/2019) le Convenzioni, una volta recepite nell'ordinamento interno con legge di ratifica, acquistano il valore di fonte primaria, ai sensi degli artt. 10 comma 1 e 117 della Costituzione e prevalgono sulle norme interne.
Tale principio è, poi, ribadito, nella materia tributaria anche dall'art. 75 D.P.R.
n. 600/1973 secondo cui nell'applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi, sono fatti salvi accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
Tanto precisato si osserva che la convenzione stipulata in base al modello OCSE tra Repubblica Italiana e Repubblica Portoghese al fine di evitare le doppie imposizioni ha evidentemente carattere esaustivo nel senso che è volta a stabilire dove debbano essere tassati i redditi del residente in uno dei due stati contraenti in tutti i casi possibili ed, infatti, prevede anche una norma di chiusura (art. 21) che stabilisce dove siano imponibili i redditi non specificamente trattati negli articoli precedenti.
La convenzione, infatti, dopo aver indicato al capitolo I il suo campo di applicazione e aver precisato le definizioni necessarie per la sua applicazione al capitolo II, al capitolo III intitolato “Tassazione sui redditi” prende in considerazione le varie fattispecie impositive.
In particolare all'art 6 tratta dei “Redditi immobiliari”, all'art.7 degli “ Utili delle
6 imprese”, all'art. 8 della “Navigazione marittima ed aerea” , all'art. 9 delle “
Imprese associate”, all'articolo 10 dei “ Dividendi”, all'art.11 degli “Interessi” all'articolo 12 dei “Canoni” all'art. 13 degli “Utili di capitale”, all'art. 14 delle
“Professioni indipendenti”, all'art. 15 del “Lavoro subordinato”, all'art. 16 dei
“Compensi e gettoni di presenza”, all'art. 17 degli “Artisti e sportivi”, all'art. 18 delle “Pensioni”, all'art. 19 delle “Funzioni pubbliche” all'articolo 20 degli “
Studenti” e all'articolo 21 degli “Altri redditi”.
Considerata la prevalenza della convenzione sulla normativa interna e la ratio della stessa che è quella di disciplinare la tassazione di tutti i redditi dei residenti nei due stati Italia e Portogallo, anche al fine di evitare la doppia imposizione, le disposizioni della stessa devono essere interpretate in tal senso.
Orbene in quest'ottica, seppure sia vero che l'indennità per cui è causa non è una pensione e che, come si evince dal titolo del dlsg n. 148/2015 e dalla ratio dell'art. 41 dlgs n. 148/2015, rientra piuttosto nell'ambito più generale degli ammortizzatori sociali in senso lato e in particolare nell'ambito delle prestazioni di accompagnamento alla pensione, tuttavia, considerato che la sua erogazione
è legata alla preventiva cessazione dell'impiego, si reputa che possa rientrare nell'ambito dell' art. 18 della convenzione interpretato in senso lato tenuto conto della suddetta valenza esaustiva della Convenzione.
Ciò soprattutto se si rapporta tale norma con l'art. 15 della medesima convenzione che disciplina la tassazione del rapporto di lavoro subordinato che presuppone che sia in corso un'attività di lavoro dipendente.
Ove, poi, si ritenga che la dizione dell'art. 18 della Convenzione, stante il riferimento a remunerazioni analoghe alla pensione e considerata la diversa natura dell'indennità di espansione, non ne permetta l'applicazione a tale indennità, tuttavia, non mutano le conclusioni in relazione al fatto che detta indennità non deve essere tassata in Italia, ma in Portogallo stante la residenza dell'appellato in quest'ultimo paese.
La suddetta indennità, ove si escluda che possa rientrare nell'art. 18 della convenzione, non è, infatti, sussumibile in nessuna delle previsioni di cui agli articoli da 6 a 20 ed in particolare nell'articolo 15 che presuppone la sussistenza di un rapporto di lavoro, con la conseguenza che trova applicazione la norma di chiusura di cui all'art. 21 “Altri redditi” che prevede che: “
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza,
7 che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili, così come definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il diritto od il bene generatore dei redditi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.”
CP_ Si precisa, poi, che l'interpretazione di secondo cui con il termine residente nel suddetto articolo 21 si intenderebbe colui che ha la nazionalità dello stato contraente è destituita di fondamento.
Non solo l'interpretazione letterale è in contrasto con questa tesi dal momento che il concetto di residenza è ben diverso da quello di nazionalità, ma comunque il fatto che il residente dello stato contraente non sia il cittadino dello stato contraente risulta ben chiaro dalla lettura dell'art.19 della medesima convenzione in cui la nazionalità è richiesta come requisito ulteriore rispetto alla residenza al fine di una determinata imposizione.
CP_ Si evidenzia, infine, che la tesi di enunciata per la prima volta in sede di note secondo cui si applicherebbe nel caso di specie l'articolo 19 della
Convezione è destituita di fondamento in quanto lo stesso intitolato “ Funzioni pubbliche” ha chiaramente differente ambito e disciplina l'imposizione di remunerazioni corrisposte per servizi resi e, quindi, disciplina una fattispecie assolutamente differente da quella per cui è causa.
Da quanto sopra esposto deriva, pertanto, che integrando la motivazione come sopra l'appello deve essere rigettato e va confermata la sentenza impugnata.
Stante la novità e complessità della questione giuridica affrontata, devono essere integralmente compensate le spese giudiziali del presente grado di giudizio tra le parti.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.
8 115/2002.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.92/2024 così provvede:
1) Rigetta l'appello
2) Compensa le spese del presente grado di giudizio tra le parti
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.
115/2002
Così deciso in Bologna, il 3 aprile 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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