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Sentenza 3 giugno 2024
Sentenza 3 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/06/2024, n. 2688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2688 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2024 |
Testo completo
R.G. 5624/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.
Antonio Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5624/2023, avente ad oggetto:
Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e SS., L689/1981 relative a
sa, riservata in decisione all'udienza del 7.5.2024, promossa
DA
(CF: ), (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (CF: ); C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3
AL OR (CF: , tutti elettivamente domiciliati in C.F._4
Qualiano (NA) alla via Campana n.15 presso lo studio dell'avv. Marilanda
Zamuner (CF: che li rappresenta e difende come da C.F._5
procura in atti
RICORRENTI pagina 1 di 9 CONTRO
(CF: in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania (NA)
alla Via Antica Giardini 15 presso lo dell'Avv. Angelo Tesone (CF:
[...]
) come da procura in atti C.F._6
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
La presente sentenza è stesa senza l'esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi del secondo comma dell'art. 132 C.P.C., così come modificato dall'art. 45, comma 17°, della legge 18 giugno 2009 n. 69.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli opponenti instauravano il presente giudizio per sentire dichiarare l'annullamento dell'ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910 con cui il
[...]
ingiungeva il pagamento di €. 138.603,27 oltre IVA a Controparte_1
seguito di lavori di rimozione di rifiuti effettuati dall'ente sul fondo di loro proprietà, sito in alla Località Bosco a Casacelle n. 25, Controparte_1
foglio 52 p.lle 237-239, con la forma dell'esecuzione in danno a seguito dell'inadempimento della de cuius , loro madre, rispetto Controparte_2
all'ordinanza di rimozione n. 8 del 19/3/2007.
pagina 2 di 9 Richiamati i fatti di causa e la normativa in materia, gli opponenti eccepivano innanzitutto la pendenza di sequestro sul fondo di loro proprietà, con conseguente impossibilità di azione sullo stesso, la negligenza del nel CP_1
permettere lo sversamento di rifiuti da parte di ignoti, la mancanza dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa, deducevano -quindi- che non potevano essere chiamati a rispondere dell'abbandono dei rifiuti (e correlativi adempimenti) ex art. 192 D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006.
Il si costituiva e deduceva Controparte_1
l'inammissibilità della domanda, per essere tutte le censure assorbite dalla mancata opposizione all'ordinanza n. 8/2007, rilevava -inoltre- che le difese dei ricorrenti erano in parte formulate avverso l'ordinanza n. 15/2020, altra e diversa da quella posta alla base dell'ingiunzione opposta e riguardante altro procedimento amministrativo.
Il deduceva, infine, che la responsabilità Controparte_1
degli opponenti derivava dalla loro condotta inerte e omissiva rispetto all'ordine dell'ente e alla mancata adozione di misure idonee a impedire lo sversamento di rifiuti sul loro fondo.
Tutto ciò premesso, l'opposizione all'ingiunzione fiscale ex R.G. 639/1910
proposta dai che vede devoluta al giudice ordinario la competenza di Pt_1
accertare “il diritto dell'amministrazione al «rimborso delle spese da essa sostenute
in forza di una fattispecie complessa costituita dalla esecutività del provvedimento,
pagina 3 di 9 dall'inerzia dell'obbligato e dall'avvenuto esercizio del potere sostitutivo;
il diritto
dell'amministrazione al rimborso di tali spese ha pertanto ad oggetto una
prestazione di natura patrimoniale ed è regolato dalle comuni norme sui diritti di
credito» (Cass. sez. un. n. 15611 del 2006; Cass. sez. trib., 13/07/2012, n. 11937
del 2012; Cass. sez. III n. 12231 del 2007).” (Cass. S.U. 22756/2018), non può
trovare accoglimento.
Risulta innanzitutto documentalmente provato l'iter seguito dall'ente comunale.
In particolare, con accesso del 2.2.2007, i tecnici unitamente al Org_1
tecnico comunale rilevavano in località Via Bosco a Casacelle n. 25 lotto F/2 la presenza di 1000 mc di rifiuti occupanti un'area di 1500 mq (Cfr. all. 6 comparsa di costituzione . Controparte_1
A seguito del predetto sopralluogo, in data 19.3.2007, rilevata la violazione dell'art. 192 del D.lgs. 152/2006 e accertata che la proprietaria dell'area di cui alle particelle 237-239 foglio 52 era la dante causa dei ricorrenti, CP_2
, veniva emessa ordinanza di rimozione n. 8 con la quale si ordinava alla
[...]
predetta la messa in sicurezza del sito, con completa rimozione dei rifiuti e ripristino dei luoghi, entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza.
Veniva altresì data avvertenza che, in caso di inottemperanza, l'ente avrebbe proceduto d'ufficio con successivo recupero delle somme. (Cfr. all. 8 comparsa di costituzione . CP_1
pagina 4 di 9 Stante l'inadempimento all'ordine di rimozione, l'ente ricorreva alla c.d.
esecuzione in danno e, in data 6.3.2014, redigeva verbale di aggiudicazione in favore della ditta (Cfr. all. 9 comparsa di costituzione per CP_3 CP_1
poi procedere alla presentazione, alla Procura della Repubblica di Napoli, di istanza di dissequestro dell'area.
Il dissequestro veniva richiesto in data 20.2.2014, disposto in data 26.2.2014
ed effettuato in data 11.7.2014 (Cfr. all. 2 comparsa di costituzione . CP_1
A seguito della comunicazione da parte della ditta di rinunciare CP_3
all'aggiudicazione (Cfr. all. 10-11 comparsa di costituzione , veniva CP_1
dichiarata aggiudicataria la ditta Geos cui seguiva verbale di consegna CP_4
e aggiudicazione definitiva (Cfr. all. 12-13 comparsa di costituzione . CP_1
In data 6.10.2014 veniva certificato che le prestazioni di selezione, prelievo,
trasporto e smaltimento finale di rifiuti abbandonati e giacenti in località Bosco a
Casacelle, limitatamente a quelli depositati sulle aree censite al N.T.C. del comune di al foglio 52, particelle 237-239 e ai limiti della suddetta Controparte_1
strada comunale, erano state ultimate in data 23.9.2014, mentre in data in data
Contr 28.1.2015 il redigeva certificato di ultimazione delle prestazioni aggiuntive del cantiere di Via Bosco a Casacelle con cui si dava atto che il servizio di messa in sicurezza, redazione del piano di lavoro, rimozione e smaltimento in impianto autorizzato del materiale da costruzione contenenti amianto, ritrovato nel predetto fondo e ai limiti della suddetta strada comunale così come previsto dall' ordine di pagina 5 di 9 servizio n. 1, era stato ultimato in data 8.1.2015 e quindi entro il tempo previsto del
13.1.2015 (Cfr. all. 15-17-18 comparsa di costituzione . CP_1
Con determinazione Dirigenziale n. 1165 del 30.11.2015 l' Ente, rilevato che le opere appaltate erano state realizzate a perfetta regola d'arte, nei limiti delle somme autorizzate e nei tempi concordati emetteva certificato regolare esecuzione.
L' importo dovuto alla ditta veniva liquidato con i mandati di Parte_4
pagamento n. 3386 del 9.12.2015 di importo pari ad euro 10.294,95 e n. 3385 del
9.12.2015 di importo pari ad euro 220.528,47 (Cfr. all. 19-20-21-22 comparsa di costituzione . CP_1
Orbene, tutte le suddette vicende risultano, come detto, documentate dall'ente, mentre le parti opponenti nelle proprie difese si soffermano principalmente su attività svolte dal 2015 in poi, quando l'attività amministrativa del derivante dall'ordinanza 8/2007 era sostanzialmente terminata, né CP_1
possono avere seguito i dubbi degli stessi, a fronte della copiosa documentazione agli atti, quando deducono che “è impossibile che la ditta incaricata dal CP_1
abbia potuto eseguire i lavori in danno, oggetto dell'ingiunzione di pagamento,
nell'anno 2014 (vd punto 15 della memoria di costituzione del poiché in CP_1
tale data i terreni di proprietà della sig.ra erano sottoposti a sequestro CP_2
giudiziario”, per altro senza prendere alcuna posizione sull'ordinanza di rimozione
8/2007 o sul dissequestro disposto in favore dell'Ente proprio per procedere alla rimozione dei rifiuti.
pagina 6 di 9 Sono, poi, da ritenersi inconferenti i richiami all'ordinanza 15/2020, emessa dall'Ente, evidentemente per il ripresentarsi del fenomeno di abbandono dei rifiuti sul fondo degli opponenti.
Dovendosi, quindi, ritenere provato documentalmente l'iter seguito dal anche relativamente alle somme dallo stesso impiegate per completare il CP_1
ripristino dei luoghi, deve osservarsi, rispetto all'eccezione sollevata dagli opponenti relativamente alla non responsabilità del proprietario del fondo in mancanza dell'elemento soggettivo doloso o colposo nell'abbandono dei rifiuti, che tale rilievo riguarda valutazioni circa la legittimità dell'esercizio del potere amministrativo, e pertanto non è in tale sede esaminabile, non risultando provata alcuna precedente contestazione all'ordinanza n. 8/2007, così come non è provata e invero nemmeno dedotta un'eventuale impugnazione del provvedimento amministrativo.
Al giudice ordinario, infatti, “non compete stabilire se il potere sia stato
legittimamente esercitato in sede di emissione del provvedimento amministrativo,
ma solo se l'amministrazione abbia effettivamente speso le somme di cui domanda
il rimborso e per non essere stata la spesa eccessiva in relazione all'obiettivo
perseguito e determinato nel provvedimento” (Cfr. Cass. S.U. ord. 15611/2006).
Tra l'altro, va comunque specificato che tanto la giurisprudenza ordinaria che quella amministrativa sostengono, con orientamenti costanti, la configurabilità
dell'elemento colposo anche omissivo, consistente “nell'omissione degli
pagina 7 di 9 accorgimenti e delle cautele che l'ordinaria diligenza suggerisce per un'efficace
custodia e protezione dell'area” (Cons. Stato n. 1725/2024; Cons. Stato n.
765/2016; Cass. Civ. n. 14612/2020; Cass. Civ., Sez. U., n. 4472/2009), circostanza questa ricorrente nel caso di specie, atteso che solo nel marzo del 2015 la forniva foto di una piccola recinzione posta a protezione del suo fondo CP_2
(Cfr. all. 1 atto di opposizione), a distanza quindi di otto anni dall'ordinanza di rimozione e successivamente all'ultimazione dell'esecuzione in danno.
Come già detto, pertanto, l'attività compiuta dall'Ente e il relativo esborso risultano documentalmente provati, con la conseguenza che, per tutti i motivi esposti, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli opponenti e vengono liquidate come da parametri minimi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, delle fasi effettivamente svolte e della complessità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice Dr. Antonio Caradonna,
definitivamente pronunziando sul giudizio intestato, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Condanna gli opponenti , Parte_1 Parte_2 [...]
e AL OL al rimborso in via solidale, in favore del resistente Pt_3
delle spese di lite che si liquidano in €. Controparte_1
7.015,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa pagina 8 di 9 come per legge, con attribuzione all'Avv. Angelo Tesone, dichiaratosi antistatario.
Aversa, 1.6.2024
Il Giudice Dr. Antonio Caradonna
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.
Antonio Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5624/2023, avente ad oggetto:
Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e SS., L689/1981 relative a
sa, riservata in decisione all'udienza del 7.5.2024, promossa
DA
(CF: ), (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (CF: ); C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3
AL OR (CF: , tutti elettivamente domiciliati in C.F._4
Qualiano (NA) alla via Campana n.15 presso lo studio dell'avv. Marilanda
Zamuner (CF: che li rappresenta e difende come da C.F._5
procura in atti
RICORRENTI pagina 1 di 9 CONTRO
(CF: in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania (NA)
alla Via Antica Giardini 15 presso lo dell'Avv. Angelo Tesone (CF:
[...]
) come da procura in atti C.F._6
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
La presente sentenza è stesa senza l'esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi del secondo comma dell'art. 132 C.P.C., così come modificato dall'art. 45, comma 17°, della legge 18 giugno 2009 n. 69.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli opponenti instauravano il presente giudizio per sentire dichiarare l'annullamento dell'ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910 con cui il
[...]
ingiungeva il pagamento di €. 138.603,27 oltre IVA a Controparte_1
seguito di lavori di rimozione di rifiuti effettuati dall'ente sul fondo di loro proprietà, sito in alla Località Bosco a Casacelle n. 25, Controparte_1
foglio 52 p.lle 237-239, con la forma dell'esecuzione in danno a seguito dell'inadempimento della de cuius , loro madre, rispetto Controparte_2
all'ordinanza di rimozione n. 8 del 19/3/2007.
pagina 2 di 9 Richiamati i fatti di causa e la normativa in materia, gli opponenti eccepivano innanzitutto la pendenza di sequestro sul fondo di loro proprietà, con conseguente impossibilità di azione sullo stesso, la negligenza del nel CP_1
permettere lo sversamento di rifiuti da parte di ignoti, la mancanza dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa, deducevano -quindi- che non potevano essere chiamati a rispondere dell'abbandono dei rifiuti (e correlativi adempimenti) ex art. 192 D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006.
Il si costituiva e deduceva Controparte_1
l'inammissibilità della domanda, per essere tutte le censure assorbite dalla mancata opposizione all'ordinanza n. 8/2007, rilevava -inoltre- che le difese dei ricorrenti erano in parte formulate avverso l'ordinanza n. 15/2020, altra e diversa da quella posta alla base dell'ingiunzione opposta e riguardante altro procedimento amministrativo.
Il deduceva, infine, che la responsabilità Controparte_1
degli opponenti derivava dalla loro condotta inerte e omissiva rispetto all'ordine dell'ente e alla mancata adozione di misure idonee a impedire lo sversamento di rifiuti sul loro fondo.
Tutto ciò premesso, l'opposizione all'ingiunzione fiscale ex R.G. 639/1910
proposta dai che vede devoluta al giudice ordinario la competenza di Pt_1
accertare “il diritto dell'amministrazione al «rimborso delle spese da essa sostenute
in forza di una fattispecie complessa costituita dalla esecutività del provvedimento,
pagina 3 di 9 dall'inerzia dell'obbligato e dall'avvenuto esercizio del potere sostitutivo;
il diritto
dell'amministrazione al rimborso di tali spese ha pertanto ad oggetto una
prestazione di natura patrimoniale ed è regolato dalle comuni norme sui diritti di
credito» (Cass. sez. un. n. 15611 del 2006; Cass. sez. trib., 13/07/2012, n. 11937
del 2012; Cass. sez. III n. 12231 del 2007).” (Cass. S.U. 22756/2018), non può
trovare accoglimento.
Risulta innanzitutto documentalmente provato l'iter seguito dall'ente comunale.
In particolare, con accesso del 2.2.2007, i tecnici unitamente al Org_1
tecnico comunale rilevavano in località Via Bosco a Casacelle n. 25 lotto F/2 la presenza di 1000 mc di rifiuti occupanti un'area di 1500 mq (Cfr. all. 6 comparsa di costituzione . Controparte_1
A seguito del predetto sopralluogo, in data 19.3.2007, rilevata la violazione dell'art. 192 del D.lgs. 152/2006 e accertata che la proprietaria dell'area di cui alle particelle 237-239 foglio 52 era la dante causa dei ricorrenti, CP_2
, veniva emessa ordinanza di rimozione n. 8 con la quale si ordinava alla
[...]
predetta la messa in sicurezza del sito, con completa rimozione dei rifiuti e ripristino dei luoghi, entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza.
Veniva altresì data avvertenza che, in caso di inottemperanza, l'ente avrebbe proceduto d'ufficio con successivo recupero delle somme. (Cfr. all. 8 comparsa di costituzione . CP_1
pagina 4 di 9 Stante l'inadempimento all'ordine di rimozione, l'ente ricorreva alla c.d.
esecuzione in danno e, in data 6.3.2014, redigeva verbale di aggiudicazione in favore della ditta (Cfr. all. 9 comparsa di costituzione per CP_3 CP_1
poi procedere alla presentazione, alla Procura della Repubblica di Napoli, di istanza di dissequestro dell'area.
Il dissequestro veniva richiesto in data 20.2.2014, disposto in data 26.2.2014
ed effettuato in data 11.7.2014 (Cfr. all. 2 comparsa di costituzione . CP_1
A seguito della comunicazione da parte della ditta di rinunciare CP_3
all'aggiudicazione (Cfr. all. 10-11 comparsa di costituzione , veniva CP_1
dichiarata aggiudicataria la ditta Geos cui seguiva verbale di consegna CP_4
e aggiudicazione definitiva (Cfr. all. 12-13 comparsa di costituzione . CP_1
In data 6.10.2014 veniva certificato che le prestazioni di selezione, prelievo,
trasporto e smaltimento finale di rifiuti abbandonati e giacenti in località Bosco a
Casacelle, limitatamente a quelli depositati sulle aree censite al N.T.C. del comune di al foglio 52, particelle 237-239 e ai limiti della suddetta Controparte_1
strada comunale, erano state ultimate in data 23.9.2014, mentre in data in data
Contr 28.1.2015 il redigeva certificato di ultimazione delle prestazioni aggiuntive del cantiere di Via Bosco a Casacelle con cui si dava atto che il servizio di messa in sicurezza, redazione del piano di lavoro, rimozione e smaltimento in impianto autorizzato del materiale da costruzione contenenti amianto, ritrovato nel predetto fondo e ai limiti della suddetta strada comunale così come previsto dall' ordine di pagina 5 di 9 servizio n. 1, era stato ultimato in data 8.1.2015 e quindi entro il tempo previsto del
13.1.2015 (Cfr. all. 15-17-18 comparsa di costituzione . CP_1
Con determinazione Dirigenziale n. 1165 del 30.11.2015 l' Ente, rilevato che le opere appaltate erano state realizzate a perfetta regola d'arte, nei limiti delle somme autorizzate e nei tempi concordati emetteva certificato regolare esecuzione.
L' importo dovuto alla ditta veniva liquidato con i mandati di Parte_4
pagamento n. 3386 del 9.12.2015 di importo pari ad euro 10.294,95 e n. 3385 del
9.12.2015 di importo pari ad euro 220.528,47 (Cfr. all. 19-20-21-22 comparsa di costituzione . CP_1
Orbene, tutte le suddette vicende risultano, come detto, documentate dall'ente, mentre le parti opponenti nelle proprie difese si soffermano principalmente su attività svolte dal 2015 in poi, quando l'attività amministrativa del derivante dall'ordinanza 8/2007 era sostanzialmente terminata, né CP_1
possono avere seguito i dubbi degli stessi, a fronte della copiosa documentazione agli atti, quando deducono che “è impossibile che la ditta incaricata dal CP_1
abbia potuto eseguire i lavori in danno, oggetto dell'ingiunzione di pagamento,
nell'anno 2014 (vd punto 15 della memoria di costituzione del poiché in CP_1
tale data i terreni di proprietà della sig.ra erano sottoposti a sequestro CP_2
giudiziario”, per altro senza prendere alcuna posizione sull'ordinanza di rimozione
8/2007 o sul dissequestro disposto in favore dell'Ente proprio per procedere alla rimozione dei rifiuti.
pagina 6 di 9 Sono, poi, da ritenersi inconferenti i richiami all'ordinanza 15/2020, emessa dall'Ente, evidentemente per il ripresentarsi del fenomeno di abbandono dei rifiuti sul fondo degli opponenti.
Dovendosi, quindi, ritenere provato documentalmente l'iter seguito dal anche relativamente alle somme dallo stesso impiegate per completare il CP_1
ripristino dei luoghi, deve osservarsi, rispetto all'eccezione sollevata dagli opponenti relativamente alla non responsabilità del proprietario del fondo in mancanza dell'elemento soggettivo doloso o colposo nell'abbandono dei rifiuti, che tale rilievo riguarda valutazioni circa la legittimità dell'esercizio del potere amministrativo, e pertanto non è in tale sede esaminabile, non risultando provata alcuna precedente contestazione all'ordinanza n. 8/2007, così come non è provata e invero nemmeno dedotta un'eventuale impugnazione del provvedimento amministrativo.
Al giudice ordinario, infatti, “non compete stabilire se il potere sia stato
legittimamente esercitato in sede di emissione del provvedimento amministrativo,
ma solo se l'amministrazione abbia effettivamente speso le somme di cui domanda
il rimborso e per non essere stata la spesa eccessiva in relazione all'obiettivo
perseguito e determinato nel provvedimento” (Cfr. Cass. S.U. ord. 15611/2006).
Tra l'altro, va comunque specificato che tanto la giurisprudenza ordinaria che quella amministrativa sostengono, con orientamenti costanti, la configurabilità
dell'elemento colposo anche omissivo, consistente “nell'omissione degli
pagina 7 di 9 accorgimenti e delle cautele che l'ordinaria diligenza suggerisce per un'efficace
custodia e protezione dell'area” (Cons. Stato n. 1725/2024; Cons. Stato n.
765/2016; Cass. Civ. n. 14612/2020; Cass. Civ., Sez. U., n. 4472/2009), circostanza questa ricorrente nel caso di specie, atteso che solo nel marzo del 2015 la forniva foto di una piccola recinzione posta a protezione del suo fondo CP_2
(Cfr. all. 1 atto di opposizione), a distanza quindi di otto anni dall'ordinanza di rimozione e successivamente all'ultimazione dell'esecuzione in danno.
Come già detto, pertanto, l'attività compiuta dall'Ente e il relativo esborso risultano documentalmente provati, con la conseguenza che, per tutti i motivi esposti, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli opponenti e vengono liquidate come da parametri minimi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, delle fasi effettivamente svolte e della complessità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice Dr. Antonio Caradonna,
definitivamente pronunziando sul giudizio intestato, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Condanna gli opponenti , Parte_1 Parte_2 [...]
e AL OL al rimborso in via solidale, in favore del resistente Pt_3
delle spese di lite che si liquidano in €. Controparte_1
7.015,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa pagina 8 di 9 come per legge, con attribuzione all'Avv. Angelo Tesone, dichiaratosi antistatario.
Aversa, 1.6.2024
Il Giudice Dr. Antonio Caradonna
pagina 9 di 9