Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 27/02/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1449/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. Riccardo Pappalardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1449 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2018 vertente
TRA
cod. fisc. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 20.10.1933, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Grilli Barbara,
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– attore –
CONTRO
, cod. fisc. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
l'1.08.1948, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Barracato
Giancarlo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– convenuto –
Conclusioni delle parti: All'udienza del 6.11.2024 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
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FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1
giudizio il rag. allegando: (i) di aver ricevuto in data 22.07.2002 Controparte_1
l'avviso di accertamento n. RJM1002877, relativo all'IRPEF e all'ILOR per l'anno di imposta 1996, in forza del quale l'Agenzia delle Entrate — avendo accertato maggiori redditi di partecipazione ed immobiliari non dichiarati — ha intimato il pagamento della somma di € 29.581,62 (rectius € 23.840,17) a titolo di maggiore imposta, oltre ad € 29.808,34 a titolo di sanzioni [all. 2]; (ii) di aver presentato all'Agenzia delle Entrare, in data 5.11.2002, un'istanza di accertamento con adesione [all. 3] deducendo l'erroneità dell'accertamento, in quanto gli immobili a lui attribuiti (n. 9 siti nel Comune di Palermo e n. 7 nel Comune di Caltanissetta) non erano più di sua proprietà nell'anno di riferimento oppure lo erano solo in quota parte, ovvero gli era stata attribuita una rendita catastale errata;
(iii) di non essere comparso all'incontro programmato presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate su suggerimento del rag. con la conseguente redazione di un verbale negativo CP_1
per mancata comparizione;
(iv) di aver conferito, il 16.06.2003, all'odierno convenuto (quale professionista abilitato al patrocinio innanzi al giudice tributario),
una procura ad litem in calce al ricorso presentato alla Commissione Tributaria
Provinciale di Palermo al fine di impugnare l'avviso di accertamento e ottenerne l'annullamento [all. 1]; (v) che il convenuto non ha mai depositato alcuna documentazione a sostegno del ricorso, nonostante disponesse di tutti i contratti di compravendita già allegati all'istanza di accertamento con adesione del 5.11.2002;
(vi) di aver chiesto negli anni successivi notizie al convenuto in merito all'andamento del processo, ricevendo rassicurazioni e l'invito a pazientare, in
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considerazione della lunghezza dei tempi della Commissione Tributaria Provinciale
(CTP); (vii) di aver ricevuto nell'anno 2005 la cartella di pagamento n.
29620050009056302 [all. 4] per l'importo di € 12.652,70 dovuto “a titolo provvisorio in presenza di ricorso in commissione tributaria provinciale”; (viii) di aver concordato, con riguardo alla predetta cartella esattoriale, un piano di dilazione in quarantotto rate mensili (per complessivi € 20.115,04) e di aver pagato tredici rate (per complessivi € 5.696,58) [all. 6], interrompendo i pagamenti a seguito dell'intervenuto condono. Sicché, a seguito di un versamento di € 7.431,42 in data
25.02.2014 [all. 7], ha attestato l'estinzione del debito Controparte_2
riportato nella cartella di pagamento n. 29620050009056302 [all. 8]; (ix) di aver ricevuto, in data 20.11.2015, la cartella di pagamento n. 29620150042332223000
per € 66.570,89, quale importo dovuto “a titolo definitivo a seguito di decisione della commissione tributaria provinciale” [all. 9]; (x) che il giorno successivo alla ricezione della suddetta cartella esattoriale, si è recato al Pronto Soccorso riferendo stress psico-fisico causato dall'atto ricevuto [all. 10] ed è stato ricoverato dal
23.11.2015 al 28.11.2025 [all. 11]; (xi) di aver compreso dopo poco tempo che tale cartella esattoriale traeva fondamento dal rigetto dell'impugnazione a suo tempo proposta dinanzi alla CTP di Palermo con il patrocinio del convenuto, senza che quest'ultimo gli avesse mai comunicato l'esito del giudizio;
(xii) di essersi prontamente recato presso la CTP di Palermo per accedere al fascicolo, scoprendo non soltanto che era stata emessa sentenza di rigetto n. 602/10/2013 depositata il
31.10.2013 [all. 13] ma anche che non vi era traccia della copiosa documentazione consegnata al convenuto, il quale, peraltro, non aveva presenziato all'udienza di trattazione. Per di più, il biglietto di cancelleria con l'avviso di trattazione, spedito in data 1.07.2013 a mezzo di raccomandata n. 14756859536/13 all'indirizzo dello
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studio del convenuto (presso cui l'attore aveva eletto domicilio) era tornato indietro per compiuta giacenza [all. 12]; (xiii) che il dispositivo della sentenza era stato inviato al convenuto presso il medesimo studio professionale in data 31.10.2013
con raccomandata n. 14892667468, anch'essa tornata indietro per compiuta giacenza [all. 14]; (xiv) che, al fine di evitare la riscossione coattiva dell'importo, all'attore in data 16.03.2016 era stata accordata la rateizzazione del debito [all. 18]
e poi, a seguito di istanza del 19.01.2017, lo stesso era stato ammesso alla c.d.
rottamazione dei ruoli [all. 22], riducendo così il debito a € 33.025,33, da corrispondersi ratealmente alle scadenze indicate[all. 23].
Sulla base di tali premesse, l'attore ha chiesto al Tribunale, in via principale, di dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto con cui è stato conferito l'incarico professionale al rag. per il giudizio svoltosi dinanzi alla CTP di CP_1
Palermo o, in subordine, “di dichiarare legittima la sospensione di pagamento ex
art. 1460 c.c. e, comunque in entrambi i casi, di dichiarare non dovuto alcun compenso in favore dell' . Inoltre, ha chiesto la condanna di controparte al CP_1
risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in € 51.517,61, e di quello non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa: il tutto entro e non oltre la somma di €
80.000,00. In subordine, ha chiesto la condanna del convenuto per perdita di chance.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12.03.2019 si è costituito in giudizio il rag. , eccependo l'infondatezza della domanda attorea. In Controparte_1
particolare, il convenuto ha rappresentato che l'attore, avvalendosi della sua consulenza, aveva presentato istanza di accertamento con adesione, illustrando all'Agenzia delle Entrate, con dovizia di particolari, la situazione relativa ai sedici immobili di cui gli era stata attribuita la proprietà. In tale sede, aveva evidenziato
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che la maggior parte di essi erano già stati alienati e che, per quelli non ancora ceduti, deteneva solo una modesta quota, insufficiente a giustificare l'imposizione fiscale contestata. Ciononostante, l'attore avrebbe deciso, in modo autonomo e privo di giustificazione, di non comparire all'incontro fissato con l'Amministrazione finanziaria, rendendo così impraticabile la definizione concordata della controversia e lasciando come unico rimedio esperibile il ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo.
Tuttavia, a detta del convenuto, l'attore non gli avrebbe fornito la documentazione necessaria da produrre in giudizio, ossia la stessa già acclusa all'istanza di accertamento con adesione.
Il convenuto ha poi rappresentato che, in prossimità della proposizione del ricorso, su richiesta dell'attore, aveva provveduto a trasmettere copia del ricorso ad altro consulente (tale rag. [all. 3 alla comparsa di costituzione], il quale, a suo Per_1
dire, avrebbe da quel momento assunto la gestione del giudizio dinanzi alla CTP di
Palermo. Da tale circostanza, il convenuto ha desunto un'implicita revoca del mandato conferitogli dal , ritenendo così di non essere più gravato dagli Parte_1
obblighi difensivi originariamente assunti.
Ciononostante, il 17.06.2003, decideva comunque di depositare il ricorso dinanzi alla CTP di Palermo, pur in assenza della documentazione necessaria, riservandosi la facoltà di integrarla successivamente nel corso del giudizio.
Infine, il convenuto ha eccepito di non essere mai stato informato delle comunicazioni a lui trasmesse dalla CTP di Palermo a mezzo raccomandata e perfezionatesi per compiuta giacenza, avendo egli appreso dell'esistenza di tali comunicazioni soltanto in data 26.01.2016, a seguito di una nota inviatagli dal
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difensore dell'attore. Inoltre, ha sostenuto che non è chiaramente evincibile la regolarità del procedimento notificatorio.
Ciò posto, dopo il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita con l'interrogatorio formale dell'attore (v. verbale d'udienza del
29.04.2021) e — dopo la rinuncia del convenuto all'assunzione della prova testimoniale ammessa — il Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni (v. verbale d'udienza del 21.09.2022).
Da ultimo, assegnato il procedimento a diverso Giudice, all'udienza del 6.11.2024
le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c..
DIRITTO
Prima di procedere all'analisi delle questioni controverse, appare opportuno delineare brevemente i principi fondamentali applicabili in materia di responsabilità
professionale del difensore, al fine di individuare le coordinate giuridiche cui parametrare la sua condotta e valutarne l'eventuale inadempimento.
Con specifico riguardo alla responsabilità da omissione, tale giudizio si svolge,
seguendo le regole causali in materia di responsabilità civile, secondo il principio del “più probabile che non”. In base a tale criterio, può ritenersi, in assenza di fattori alternativi, che l'omissione da parte del difensore abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno. La giurisprudenza ha evidenziato, in particolare, che in questa materia occorre distinguere fra l'omissione di condotte che, se poste in essere, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio. In entrambe le ipotesi può configurarsi una responsabilità civile, ma nella prima ipotesi l'evento dannoso si è effettivamente verificato come conseguenza dell'omissione, nell'altra,
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trattandosi di un mancato vantaggio economico (lucro cessante), il relativo accertamento deve necessariamente fondarsi su un giudizio prognostico, non essendo possibile verificarne l'effettivo conseguimento (così Cass. n. 25112 del
2017, citata da Cass. n. 28903/2024).
La diligenza richiesta al difensore è quella media esigibile ai sensi dell'art. 1176,
comma 2, c.c. e presuppone sia la perizia professionale, comprensiva di tutte le conoscenze di natura tecnica ed operativa acquisite dal soggetto e proprie della professione forense, sia la prudenza, quale doverosa cautela nell'individuazione delle strategie processuali più opportune per la tutela del cliente. Tale parametro di diligenza è destinato a modularsi in relazione alla complessità della prestazione richiesta, trovando un temperamento nell'art. 2236 c.c., che mitiga la responsabilità
del professionista in caso di problemi tecnici di speciale difficoltà.
Giova dunque osservare che gli obblighi assunti dal difensore si articolano in un complesso di doveri che non si esauriscono nella rappresentanza processuale, ma si estendono a tutti gli aspetti funzionali alla tutela degli interessi dell'assistito. Essi
comprendono, in primo luogo, il dovere di informazione, che impone al professionista di illustrare al cliente non solo la strategia difensiva adottata, ma anche le eventuali criticità e i rischi connessi al giudizio. Inoltre, l'avvocato è tenuto a predisporre in modo diligente le difese, a depositare la documentazione rilevante,
a richiedere i mezzi istruttori necessari, a partecipare alle udienze e a compiere tutti gli atti processuali indispensabili per garantire un'efficace tutela dell'assistito.
Infine, tra i suoi obblighi rientra anche quello di informare tempestivamente il cliente in merito all'esito del giudizio e al deposito della decisione conclusiva.
Venendo ora all'esame del caso concreto, appare opportuno chiarire sin da subito che, ai fini della decisione, la condotta tenuta dall'attore nella fase di accertamento
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con adesione non riveste alcuna incidenza sulla valutazione della responsabilità
professionale del convenuto. In particolare, non assume rilievo né può influire sull'esito del giudizio la circostanza che l'attore abbia omesso di comparire all'incontro con l'Amministrazione finanziaria, sia che tale scelta sia dipesa da un'iniziativa autonoma, sia che sia stata determinata da un suggerimento del convenuto.
Ciò che rileva ai fini della presente controversia è, infatti, esclusivamente la verifica dell'adempimento o meno degli obblighi derivanti dal mandato professionale conferito al convenuto per la gestione del giudizio dinanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Palermo. È questa, infatti, la specifica prestazione oggetto del rapporto professionale tra le parti e, conseguentemente, il parametro cui deve essere ancorata la valutazione della diligenza del difensore e della sua eventuale responsabilità.
Fatta questa premessa, non può revocarsi in dubbio che il convenuto abbia avuto piena cognizione e abbia esaminato la documentazione relativa agli immobili dell'attore oggetto dell'accertamento tributario. È infatti pacifico che quest'ultimo si sia avvalso della consulenza del rag. per affrontare la fase stragiudiziale CP_1
e che, con il suo supporto, abbia presentato un'analitica istanza di accertamento con adesione, accludendo la predetta documentazione.
Orbene, la circostanza che il rag. fosse a conoscenza della documentazione CP_1
relativa agli immobili dell'attore emerge non solo dal ruolo dallo stesso rivestito nella fase stragiudiziale, ma trova ulteriore conferma nelle sue difese, avendo ammesso di essere a conoscenza della situazione patrimoniale dell'attore e degli atti comprovanti la reale titolarità degli immobili oggetto di imposizione fiscale.
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Né può mettersi in discussione, sulla base delle difese articolate da entrambe le parti, che il deposito di tale documentazione in giudizio avrebbe avuto, con elevata probabilità, esiti favorevoli per l'attore, portando all'accoglimento del ricorso. Lo
stesso convenuto, del resto, ha espressamente sostenuto che la pretesa impositiva avanzata dall'Agenzia delle Entrate si fondava “sull'errato ed infondato
presupposto che il sig. fosse proprietario di n. 16 immobili, Parte_1
derivanti dai rapporti societari del medesimo con la società M.D.M. di
[...]
(cfr. pag. 2 della comparsa conclusionale del convenuto). Da ciò si Per_2
ricava che il nucleo essenziale del contenzioso risiedeva proprio nella corretta individuazione della titolarità degli immobili, sicché la produzione in giudizio della documentazione attestante la reale situazione proprietaria avrebbe agevolmente smentito l'assunto dell'Amministrazione finanziaria, con conseguente annullamento della pretesa tributaria.
Alla luce di tali circostanze, risulta del tutto inverosimile che il professionista incaricato della difesa del contribuente non fosse in possesso della suddetta documentazione al momento della predisposizione e del deposito del ricorso. Tale ipotesi si porrebbe innanzitutto in insanabile contraddizione con il dato oggettivo rappresentato dal coinvolgimento del convenuto nella fase di accertamento con adesione, durante la quale la stessa documentazione era stata già esaminata e impiegata a sostegno della posizione dell'attore.
Se così non fosse e si volesse dunque ipotizzare che il professionista non abbia effettivamente ricevuto tali atti dal proprio assistito, la sua condotta risulterebbe comunque gravemente negligente, poiché egli avrebbe predisposto e depositato un ricorso privo di qualsiasi supporto documentale idoneo a contrastare la pretesa
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impositiva, venendo così meno al dovere di diligenza e perizia professionale che grava su ogni difensore.
Peraltro, non risulta da alcun elemento istruttorio che il convenuto abbia mai richiesto formalmente all'attore la documentazione necessaria a sostenere la difesa in giudizio. Nessuna corrispondenza, comunicazione o sollecito è stato prodotto a dimostrazione dell'asserita indisponibilità degli atti da parte del professionista, né
vi è prova che egli abbia in alcun modo informato il proprio assistito della necessità
di integrare il fascicolo con la documentazione già utilizzata in sede precontenziosa.
Al contrario, la logica e la concatenazione dei fatti conducono piuttosto a ritenere che il convenuto avesse già a sua disposizione tali documenti sin dall'epoca della presentazione dell'istanza di accertamento con adesione e che abbia omesso di produrli in giudizio.
Parimenti, non può ritenersi plausibile la difesa articolata dal convenuto, secondo cui egli avrebbe considerato implicitamente revocato il proprio mandato in ragione della trasmissione, in data 16.06.2003, della documentazione al rag. Tale Per_1
asserto si traduce, infatti, in una mera congettura priva di qualsiasi riscontro oggettivo.
Difatti, nessun elemento consente di ritenere che vi sia stata una revoca espressa o tacita dell'incarico professionale conferito al rag. né si comprenderebbe, CP_1
in caso contrario, per quale motivo egli abbia comunque provveduto al deposito del ricorso presso la CTP di Palermo il giorno successivo, ovvero il 17.06.2003.
Tale ultima circostanza smentisce in radice la tesi della revoca, atteso che un difensore che si reputi privo di mandato non potrebbe (né dovrebbe) compiere atti processuali nell'interesse di soggetti che non rappresenta, né assumere iniziative che implichino l'esercizio della rappresentanza processuale. Al contrario, la
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condotta del convenuto dimostra chiaramente la sua consapevolezza di essere ancora investito dell'incarico professionale e, dunque, di dover adempiere ai doveri derivanti dall'assunzione del patrocinio.
Accertata, pertanto, la persistenza del mandato conferito al convenuto, risulta del tutto ingiustificabile la sua successiva inerzia nell'espletamento dell'incarico affidatogli. Invero, il professionista non ha posto in essere alcuna attività volta a verificare l'andamento del processo tributario per oltre un decennio, né ha adottato le opportune iniziative per monitorare lo stato della controversia e per garantire un'efficace tutela degli interessi del proprio assistito.
A tal riguardo, prescindendo da ogni considerazione sulla regolarità o meno del procedimento notificatorio relativo alle comunicazioni di cancelleria (concernenti sia la fissazione della prima udienza che il deposito della sentenza), occorre rilevare che, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, condivisa da questo Tribunale, qualora il difensore non abbia ricevuto comunicazioni in una fase processuale in cui ne era destinatario, è suo preciso dovere professionale quello di attivarsi per verificare se siano state svolte attività processuali a sua insaputa, a causa di un eventuale inadempimento della cancelleria (cfr. Cass., Sez. Un.,
28043/2023; Cass. n. 16194/2015).
Il professionista, in altri termini, non può limitarsi a un mero atteggiamento passivo, confidando esclusivamente nell'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte dell'ufficio giudiziario, ma è tenuto a un diligente controllo dell'iter processuale della causa patrocinata.
Ne discende, quindi, che la totale inerzia mantenuta dal convenuto per un arco temporale così prolungato integra una grave violazione dei doveri professionali,
risultando priva di qualsiasi giustificazione plausibile ed avendo determinato un
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pregiudizio irreparabile per l'attore, il quale è stato privato della possibilità di un'effettiva difesa nel giudizio tributario.
Di particolare rilevanza, infine, è il pregiudizio subito dall'attore a causa della condotta omissiva del convenuto. Quest'ultima non solo ha impedito l'annullamento della cartella di pagamento, ma ha altresì precluso la possibilità di proporre utilmente un'impugnazione tardiva avverso la sentenza emessa dalla
Commissione Tributaria Provinciale di Palermo.
L'omissione del professionista ha dunque prodotto un effetto pregiudizievole duplice: da un lato ha privato l'attore della possibilità di ottenere un esito favorevole già in primo grado, mediante la presentazione della documentazione comprovante la reale titolarità degli immobili oggetto dell'accertamento; dall'altro, non essendo stato comunicato l'esito del giudizio, ha impedito ogni rimedio successivo,
determinando la cristallizzazione della pretesa tributaria e il definitivo consolidamento della posizione debitoria dell'attore. Com'è noto, infatti, “nel
processo tributario l'ammissibilità dell'impugnazione tardiva, oltre il termine
“lungo” dalla pubblicazione della sentenza, previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, presuppone che la parte dimostri l'“ignoranza del processo”,
ossia di non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza, situazione che
non si ravvisa in capo al ricorrente costituito in giudizio, cui non può dirsi ignota la proposizione dell'azione, dovendosi ritenere tale interpretazione conforme ai principi costituzionali e all'ordinamento comunitario, in quanto diretta a realizzare
un equilibrato bilanciamento tra le esigenze del diritto di difesa e il principio di certezza delle situazioni giuridiche. Né assume rilievo l'omessa comunicazione
della data di trattazione, che è deducibile quale motivo di impugnazione ai sensi
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dell'art. 161 c.p.c., comma 1, in mancanza della quale la decisione assume valore definitivo in conseguenza del principio del giudicato” (così Cass. n. 14746/2017; si v., da ultimo, anche Cass. n. 29219/2024, secondo cui “Nel giudizio tributario,
inoltre, l'ammissibilità dell'impugnazione tardiva richiede l'ignoranza del
processo, situazione che non si ravvisa nei confronti della parte costituita in giudizio”).
Alla luce di quanto esposto, emerge con evidenza l'inosservanza degli obblighi di diligenza professionale da parte del convenuto, il quale, omettendo di monitorare l'andamento del giudizio e di attivarsi tempestivamente per assicurare una difesa effettiva all'attore, ha tenuto un comportamento gravemente negligente, foriero di conseguenze pregiudizievoli per il suo assistito.
L'inadempimento del convenuto, caratterizzato da una condotta omissiva reiterata e priva di giustificazione, si configura come grave e integra gli estremi per la risoluzione del contratto di opera professionale stipulato con l'attore.
Ne consegue l'obbligo del convenuto di risarcire il danno patrimoniale patito dall'attore, quantificato nell'importo complessivo di € 46.153,33. Tale somma è così determinata: € 13.128,00 corrisposti dall'attore nel corso del giudizio con riferimento alla cartella di pagamento n. 29620050009056302 [all.ti 6 e 7], nonché
€ 33.025,33 quale importo dovuto a seguito della c.d. rottamazione dei ruoli. A tal riguardo è bene precisare che l'importo di € 51.517,61 richiesto dall'attore risulta errato, poiché derivante da un doppio conteggio della somma di € 5.364,28.
Non può riconoscersi, invece, il risarcimento del danno non patrimoniale.
L'attore, infatti, sebbene abbia accusato un malore il giorno dopo la ricezione della cartella di pagamento successiva alla sentenza di rigetto, non ha provato la sussistenza di alcun danno non patrimoniale. Dalla documentazione medica
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prodotta non emergono, neppure in via indiziaria, eventi patologici rilevanti (quali infarto, ictus, ischemia, etc.), tenuto conto, peraltro, che la lettera di dimissioni rilasciata dal personale sanitario ha attestato il buono stato di salute del paziente.
Ne deriva, pertanto, l'impossibilità di riconoscere il lamentato danno non patrimoniale.
In considerazione del complessivo esito della lite, in considerazione del rigetto della domanda risarcitoria avente ad oggetto il danno non patrimoniale, appare equo compensare in ragione di 1/3 le spese di lite e condannare il convenuto al pagamento della restante parte.
Le suddette spese di lite vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri medi per tutte le fasi di cui al D.M. n. 55/2014 e del valore della causa
(rientrante nello scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la risoluzione per inadempimento del contratto di prestazione d'opera professionale intercorso tra e avente ad Parte_1 Controparte_1
oggetto l'assistenza prestata nel giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Palermo per l'impugnazione dell'avviso di accertamento n.
RJM1002877;
CONDANNA al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 46.153,33 quale danno patrimoniale patito da quest'ultimo;
RIGETTA la domanda proposta dall'attore volta al riconoscimento del danno non patrimoniale;
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COMPENSA le spese di lite nella misura di 1/3;
CONDANNA al pagamento della restante parte, pari ad € Controparte_1
5.077,33 (oltre € 524,00 per esborsi), oltre spese generali, iva e cpa, se dovuti, come per legge;
Così deciso in Termini Imerese, in data 27/02/2025.
Il Giudice
Riccardo Pappalardo
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Riccardo
Pappalardo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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